CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2015
429.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

  Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Gianpiero Bocci, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2607 Braga recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile».

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso Ne dispone pertanto l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

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  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Raffaella MARIANI (PD) ed Enrico BORGHI (PD).

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI fornisce ulteriori precisazioni ai quesiti posti.

  Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 22 aprile 2015.

Audizione di rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2607 Braga recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile».

  L'audizione informale si è svolta dalle 14.30 alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

  Ermete REALACCI, presidente, propone, su richiesta della collega Bianchi, di procedere inizialmente all'esame dell'atto del Governo e, successivamente, all'esame in sede consultiva.

  La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Stella BIANCHI (PD), relatrice, nel sottolineare preliminarmente la rilevanza della materia oggetto del provvedimento in esame, oggetto di discussione anche in ambito europeo, ritiene opportuno introdurre modifiche al vigente sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, divenuto oramai inefficace. Rileva inoltre la necessità di attuare incisivi interventi in materia di fiscalità ambientale, attraverso l'introduzione, ad esempio, della cosiddetta «carbon tax».
   Nel passare all'illustrazione del quadro normativo che disciplina tale complessa materia, ricorda anzitutto che, nell'ambito delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra denominato Emission Trading System (ETS). Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, inoltre, è stata recepita la direttiva 2008/101/CE che ha Pag. 114modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nell'ETS. In attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2006 i Ministeri competenti (dell'ambiente e dello sviluppo economico) hanno approvato il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 e, successivamente, la relativa decisione di assegnazione. Con il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è stata attuata la direttiva 2009/29/CE (che ha operato una serie di modifiche alla direttiva 2003/87/CE) relativa alla revisione per il periodo post-2012 del sistema ETS di scambio delle emissioni di gas-serra. Tra le principali novità introdotte dalla direttiva 2009/29/CE figura la previsione che, dal 2013, il criterio principale per l'allocazione delle quote agli impianti (in precedenza gratuita e basata sulle emissioni storiche) sia l'assegnazione a titolo oneroso tramite asta.
  Lo schema in esame, come specificato anche nell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), apporta una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina vigente, che sono volte a adeguare le definizioni della disciplina nazionale alla disciplina europea e chiarire l'ambito di applicazione della disciplina medesima. In particolare, come meglio specificato più avanti, il provvedimento interviene sull'assetto del Comitato ETS allo scopo di garantire una maggiore efficienza nel processo decisionale e disciplina compiutamente il sistema sanzionatorio. Esso integra altresì specifici aspetti delle procedure di restituzione delle quote di emissioni di biossido di carbonio ed apporta le modifiche necessarie a conformarsi ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU PILOT 6400/14/CLIM.
   Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, rileva che l'articolo 1, al comma 1, modifica le definizioni di «gestore» e di «operatore aereo amministrato dall'Italia» al fine di renderle maggiormente aderenti al dettato della direttiva. In particolare, la definizione di «operatore aereo amministrato dall'Italia» viene modificata, ed affiancata da nuove definizioni ad essa funzionali («anno di riferimento» e «periodo di riferimento»), in maniera da recepire correttamente l'articolo 3, lettera o), e l'articolo 18-bis della direttiva. La definizione di «operatore aereo amministrato dall'Italia», prevista dal comma in esame, non è più vincolata esclusivamente alla presenza dell'operatore stesso nell'elenco pubblicato annualmente dalla Commissione europea. La nuova definizione fa, infatti, riferimento al possesso di una licenza valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ovvero all'eventualità che la quantità di emissioni provenienti dal trasporto aereo siano per la maggior parte attribuibili all'Italia in un dato intervallo di tempo.
  I commi 2 e 11 dell'articolo 1 disciplinano il funzionamento del «Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto», nella prassi indicato come «Comitato ETS». In particolare, il comma 2 apporta una serie di modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplina la composizione e le funzioni del predetto organismo. Dal punto di vista organizzativo, la modifica più rilevante è quella contenuta nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, le cui disposizioni sostituiscono quelle del vigente comma 6, che viene conseguentemente abrogato. Tale comma 1-bis chiarisce, distinguendole, le funzioni che fanno capo agli organi del Comitato: al Consiglio direttivo viene attribuita la funzione deliberativa e alla Segreteria tecnica la funzione di supporto istruttorio. Il testo vigente, dopo aver stabilito che il Comitato ETS è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica, si limita invece a disporre che la Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo. La stessa finalità sembra rinvenibile nella disposizione aggiunta alla fine del comma 8 dell'articolo 4 del sopra richiamato decreto legislativo, volta a precisare che i Pag. 115membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. È previsto altresì, attraverso la soppressione del comma 9, che i direttori generali delle competenti direzioni generali dei Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico non siano più membri di diritto del Comitato. Un'altra modifica degna di nota è l'inserimento della nuova lettera o-bis) nel testo del comma 4 dell'articolo 4 decreto legislativo n. 30 del 2013, che definisce il ruolo del Comitato ETS in materia di trasporto aereo anche alla luce della nuova definizione di «operatore aereo amministrato dall'Italia». La lettera o-bis), infatti, affida al Comitato ETS il compito di redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 30 del 2013.
  Il comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame dispone che gli oneri connessi ai nuovi compiti affidati al Comitato ETS dalla nuova lettera o-bis) sono posti a carico degli operatori interessati. Tale comma aggiunge, infatti, al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 30 del 2013, le attività previste dalla lettera o-bis) tra quelle che vengono coperte, ai sensi del medesimo comma 2, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto interministeriale, adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con quelli dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
  I commi 3 e 12 dell'articolo 1 definiscono il campo di applicazione della disciplina ETS
  In particolare, il comma 3 sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 30 del 2013 al fine di armonizzare l'ambito di applicazione del Capo III, relativo al settore aereo, alla nuova definizione di «operatore aereo amministrato dall'Italia» e, soprattutto, di escludere dal campo di applicazione degli obblighi relativi all'ETS i velivoli di Stato e quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale. Per la precisione la norma esclude gli aeromobili contemplati dai commi primo e quarto dell'articolo 744 del codice della navigazione, vale a dire gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato (considerati aeromobili di Stato), nonché gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale (equiparati agli aeromobili di Stato).
  Il comma 12 apporta due modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 30 del 2013 che elenca le categorie di attività relative alle emissioni di gas-serra rientranti nel campo di applicazione del decreto medesimo. La lettera a) aggiunge un nuovo punto 01, che prevede l'esclusione, dal campo di applicazione del predetto decreto legislativo, degli impianti (o parti di essi) utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e degli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa. Tale integrazione è volta al recepimento del punto 1 dell'allegato I della direttiva. La lettera b) modifica il punto 3 del medesimo allegato, ai fini della valutazione di un'inclusione di una attività nel sistema ETS, nel caso di una unità funzionale ad un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale. In tal caso la lettera b) precisa che la soglia di tale attività deve essere espressa come capacità da produzione.
  Il comma 8 dell'articolo 1 fornisce un chiarimento sull'utilizzo dei crediti, CERs/ERUs, per l'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissione. Tale chiarimento, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, ottempera ad una specifica richiesta formulata nell'ambito della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM e mira a recepire le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva, che determinano i tipi di Pag. 116crediti che possono essere utilizzati nell'ambito del sistema ETS a partire dal 2013.
  Il comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame apporta una serie di modifiche puntuali all'articolo 38 del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplina l'esclusione dal sistema ETS, subordinata all'adozione di misure equivalenti, degli impianti di dimensioni ridotte.
  Una prima modifica, operata dalla lettera a) del comma 10, chiarisce che non tutti gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere sono esclusi dal sistema ETS, ma solo quelli che applicano le misure equivalenti indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 30 del 2013.
  Si tratta di una disposizione che consente di rendere la norma nazionale maggiormente aderente alla direttiva, la quale prevede, all'articolo 27, paragrafo 1, che anche gli ospedali possono essere esclusi «se adottano misure equivalenti».
  La successiva lettera b) riscrive il comma 2 dell'articolo 38 esplicitando quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire il rientro nel sistema ETS degli impianti esclusi che hanno emesso più di 25.000 tCO2eq in uno degli anni del periodo 2013-2020. Per tali impianti viene altresì confermata l'impossibilità di successive esclusioni, già prevista dal testo vigente.
  Al riguardo, segnala che mentre il testo vigente fa riferimento a tutti gli impianti di cui al comma 1, il nuovo testo previsto dallo schema in esame si applica ai soli impianti di cui alle lettere a) e b) di tale comma, non considerando quindi gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere. Le disposizioni dettate dalla lettera b) consentono di recepire in maniera più precisa, di quanto non faccia il testo vigente, le norme dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c).
  La lettera c) introduce una disposizione consequenziale a quella recata dalla lettera precedente, che disciplina le modalità (e soprattutto i termini, che decorrono dall'anno del rientro) per il rilascio delle quote all'impianto rientrato nel sistema ETS. Tale disposizione riproduce quella contenuta nell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva.
  La lettera d) integra il disposto del comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplina il caso in cui l'impianto escluso superi il tetto di emissioni di cui al comma 5. In tale caso il testo vigente impone al gestore di provvedere, su base biennale, al pagamento o alla restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso. Si specifica, inoltre, che la decorrenza è a partire dal 30 giugno 2015.
  Il comma 9 dell'articolo 1 modifica in più parti, anche integrandolo, il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplina le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi imposti dal medesimo decreto delegato. In particolare, le lettere da a) a d) provvedono a distinguere i casi di «mancata restituzione» di quote di emissione da quelli di «indebito rilascio» di quote. La relazione illustrativa sottolinea che la predetta distinzione è in linea con il disposto della direttiva, la quale non contempla l'equiparazione tra le fattispecie indicate. In effetti una tale equiparazione non pare rinvenibile nell'articolo 16 della direttiva, che disciplina i meccanismi sanzionatori. La direttiva si limita a fissare una sanzione additiva pari a 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido emessa in eccesso rispetto alle quote restituite, nonché a stabilire che in ogni caso tutte le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Sulla base di questo principio la relazione illustrativa giustifica l'inserimento della diverse modalità di calcolo della sanzione additiva, che viene modulata sulla base di un multiplo del valore di mercato della tonnellata di CO2.
  La lettera e) aggiunge due nuovi commi (10-bis e 10-ter) all'articolo 36 del decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui viene introdotto un sistema di sanzioni per gli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema ETS ai sensi dell'articolo 38.
  Il nuovo comma 10-bis prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Pag. 1171.000 a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di CO2 emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle determinate con la metodologia di cui al comma 5 dell'articolo 38. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.
  Il nuovo comma 10-ter prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso entro gli stessi limiti previsti dal comma precedente, vale a dire da 1.000 a 5.000 euro, qualora il gestore non comunichi al Comitato il piano di monitoraggio o i suoi aggiornamenti o non provveda ad inviare la comunicazione delle emissioni entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale disposizione consente di sanzionare il mancato rispetto dei corrispondenti obblighi disposti dagli articoli 4, 5 e 7 della citata delibera n. 16/2013 del Comitato ETS.
  La lettera f) modifica il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 30 del 2013 al fine di trasferire, dal Comitato ETS al prefetto nel cui territorio è stata commessa la violazione, la competenza all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 medesimo. La relazione illustrativa motiva tale modifica sulla base della considerazione che l'irrogazione di tali sanzioni da parte del Comitato «è di gestione complessa e non efficiente», per cui viene ritenuto «opportuno conferire tale potere ai Prefetti che dispongono di uffici adeguatamente articolati sul territorio».
  La lettera g), nel modificare il comma 13-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 30 del 2013,impone agli operatori aerei amministrati dall'Italia di eleggere domicilio nel territorio italiano.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 1 apportano modifiche di carattere formale nelle procedure di assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia, disciplinate dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 30 del 2013. Le modifiche citate consistono nell'utilizzo delle parole «anno di controllo» in luogo di «anno di riferimento», presumibilmente al fine di evitare confusione con l'omonima definizione introdotta, nel testo del decreto legislativo n. 30 del 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame.
  Il successivo comma 6, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, specifica che la messa all'asta di tutte le quote non assegnate gratuitamente decorre dal 1o gennaio 2013.
  Il comma 7 dell'articolo 1 modifica l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2013, al fine di chiarire che le cause di riduzione sostanziale della capacità di un impianto sono riconosciute valide anche se non ricorrenti contemporaneamente: in particolare si può verificare una riduzione del 10 per cento della capacità iniziale installata ovvero un calo di attività tale da determinare una diminuzione di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza al fine di precisare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3 disciplina, infine, l'entrata in vigore dello schema in esame, che avrà luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero essere eventualmente formulate nel corso del dibattito.

  Mirko BUSTO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni della relatrice, osserva come sia necessario introdurre correttivi all'attuale sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che presenta rilevanti profili di criticità. Ritiene parimenti condivisibili le considerazioni della collega Bianchi in ordine all'introduzione, anche in via sperimentale, di misure di fiscalità ambientale, quali tra le quali la «carbon tax».

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  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'apparetenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di martedì 21 aprile 2015.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanna SANNA, relatrice, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2722, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, assegnato alla IX Commissione in sede referente, già approvato dal Senato l'11 novembre 2014.
  Il disegno di legge, composto da un solo articolo, al comma 1, infatti, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli esteri, dell'ambiente, degli affari europei, della pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dello sviluppo economico e dei beni culturali, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto.
  In particolare i decreti dovranno disciplinare le seguenti materie: regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto; attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, con particolare attenzione all'attività subacquea; revisione della disciplina sanzionatoria, sulla base della gravità delle violazioni del codice, del pregiudizio da queste recato alla tutela degli interessi pubblici e del pericolo derivante da condotte illecite; aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica; procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL (gas di petrolio liquefatto), metano e elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.
  Per quanto attiene ai principi e criteri direttivi della delega, definiti dal successivo comma 2, segnala in particolare quelli di stretto interesse della Commissione.
  La lettera g) prevede la regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva Pag. 119parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela.
  Di interesse della Commissione risulta anche la lettera r), che dispone l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ricordo, a tale proposito, che l'articolo 32 del decreto-legge n. 133 del 2014 («Sblocca Italia»), come integrato dal comma 237 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015, ha già equiparato, ma per un periodo di tempo limitato, fino al 31 dicembre 2015, alle strutture ricettive all'aria aperta, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddette «marina resort»). La norma prevede che l'equiparazione debba avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale decreto, emanato il 3 ottobre 2014, ha stabilito i requisiti minimi che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, che siano ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, ai fini dell'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta e della conseguente applicazione dell'Iva al 10 per cento. La principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei «marina resort» consiste infatti nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell'IVA agevolata al 10 per cento, concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche, invece dell'IVA al 22 per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati.
  Rileva inoltre che la lettera z) prevede, nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla precedente lettera v), che siano fissate sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto.
  Ciò premesso, nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base dei rilievi che dovessero eventualmente emergere dal dibattito.

  Claudia MANNINO (M5S), nello stigmatizzare, a nome del suo gruppo, il fatto che una materia così delicata, oggetto di ampia discussione anche in sede europea, venga fatta oggetto di delega legislativa, evidenzia come dovrebbe essere avviata una seria riflessione sulla disciplina delle attività ludico-sportive all'interno delle aree marine protette. Osserva, infatti, come l'esercizio di tali attività possa determinare danni alla pesca cosiddetta «artigianale».

  Tino IANNUZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.