CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2015
429.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 33

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 aprile 2015 — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 8.15.

Documento di economia e finanza 2015.
Doc. LVII, n. 3 e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

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  Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Monaco, si è svolto l'esame preliminare del Documento in titolo.

  Francesco MONACO (PD), relatore, illustra le tematiche che costituiscono oggetto della proposta di parere favorevole.

  Il sottosegretario di Stato Mario GIRO manifesta il suo assenso alle considerazioni svolte dal relatore.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, evidenzia il ruolo antideflazionistico e di sostegno alle imprese svolto dalla BCE guidata da Mario Draghi attraverso il cosiddetto Quantitative Easing.

  Ludovico VICO (PD) sottolinea la rilevanza, all'interno del dato della crescita economica, dei valori occupazionali, e richiama come la voce «lavoro» non possa in nessun caso essere lasciata sotto silenzio.

  Francesco MONACO (PD), relatore, dà quindi lettura della proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 8.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.
C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511- 1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, illustrando il provvedimento, ricorda che in prima lettura il provvedimento non era assegnato alla Commissione e che questa non si è pertanto espressa.
  Ricorda altresì che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 27 aprile.
  Prima di procedere alla illustrazione delle norme rilevanti, sottolinea che la Commissione si confronta con un provvedimento di centrale rilevanza per quanto riguarda il ridisegno complessivo dell'assetto costituzionale della Repubblica italiana e ai fini dell'attuazione del complesso programma di riforme in cui si è impegnato il Governo Renzi.
  Non vi è dubbio che la coerente attuazione di quanto promesso anche in sede internazionale – da ultimo in occasione dei recenti colloqui con i nostri maggiori interlocutori esteri – contribuisce, insieme alle riforme di natura economica, a consolidare l'immagine internazionale, la credibilità e l'affidabilità del nostro Paese; a promuovere la percezione di un Paese stabile che sta finalmente affrontando i suoi problemi strutturali e che si pone in modo autorevole nel consesso delle democrazie mature e responsabili.
  La modifica delle disposizioni che regolano l'elezione dei membri della Camera dei deputati, infatti, si salda ed è elemento integrante del superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario con la trasformazione del Senato in Camera non elettiva di rappresentanza delle istituzioni territoriali con un conseguente nuovo assetto delle competenze legislative delle due Assemblee.
  In questo quadro di radicale ripensamento, è evidente che occorre rimettere Pag. 35anche mano alle procedure di elezione dei membri di questa Camera: non solo per uniformare il sistema elettorale alle rinnovate caratteristiche delle Assemblee legislative e dell’iter di formazione delle norme, ma anche per colmare il vuoto che si è creato a partire dalla dirompente sentenza n. 1 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme della legge n. 270 del 2005 (il cosiddetto Porcellum). Allo stato, dunque, la legge elettorale in vigore è quello che la stampa ha viceversa definito «Consultellum»: un sistema proporzionale che non solo ci riporterebbe a quella iperframmentazione delle Assemblee che conosciamo sin troppo bene nella storia parlamentare italiana del secolo scorso, oltre a non premunirci in alcun modo rispetto alla possibilità di diverse maggioranze fra i due rami del Parlamento, ma contraddirebbe la chiara manifestazione di volontà da parte del popolo sovrano che si è registrata in occasione del referendum abrogativo del 1993.
  Venendo ai profili di competenza di questa Commissione, segnala il tema del voto nella circoscrizione Estero. I commi 37 e 38 dell'articolo 2 infatti, introdotti nel corso dell'esame del Senato, novellando la legge n. 459 del 2001, modificano la disciplina del voto degli italiani all'estero con due obiettivi fondamentali.
  In primo luogo, il comma 37 estende la possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, attualmente previsto per i cittadini residenti all'estero, anche ai cittadini non residenti all'estero, ma che vi si trovano temporaneamente.
  In secondo luogo, i commi 37 e 38 intervengono sulle modalità per assicurare la libertà e la segretezza del voto nella circoscrizione Estero, abolendo l'obbligo di stipulare intese con i governi dei Paesi ove risiedono i cittadini italiani (in mancanza delle quali nel sistema vigente non è possibile votare per corrispondenza) e prevedendo l'esclusione dal diritto di voto per corrispondenza solo per quei cittadini che risiedono temporaneamente in Paesi nei quali non si ritiene sia tutelata la libertà e la segretezza del voto.
  Per quanto riguarda il voto dei cittadini temporaneamente all'estero, tale possibilità era stata in precedenza prevista da diversi provvedimenti normativi, in prevalenza a carattere di urgenza, in relazione a specifiche tornate elettorali e limitatamente a determinate categorie di elettori (sostanzialmente militari in missione e dipendenti pubblici all'estero per motivi di servizio).
  La disposizione in esame rende tale modalità di voto a regime, valida per tutte le elezioni politiche e per i referendum futuri, e la estende agli elettori temporaneamente all'estero, purché assenti dall'Italia per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
  Si tratta di una novità normativa di rilievo che amplia la platea degli elettori italiani che eserciteranno il proprio diritto-dovere di voto ai sensi non già dell’Italicum ma della normativa vigente in tema di voto all'estero, seppur novellata.
  Si tratta, inoltre, di una norma particolarmente attesa soprattutto dagli studenti italiani impegnati all'estero nell'ambito di programmi formativi come Erasmus che da oggi potranno votare per corrispondenza e previa opzione valida per un'unica consultazione, con l'auspicabile effetto di avvicinare alle istituzioni e alla politica le migliaia di giovani che ogni anno si impegnano in percorsi formativi ad alto livello.
  Peraltro, il numero degli studenti italiani che ogni anno partecipa al programma Erasmus dell'Ue è in crescita costante. Stando agli ultimi dati presentati dalla Commissione europea a Bruxelles, sono stati 25.805 gli universitari italiani che hanno trascorso un periodo di studi all'estero nel corso dell'anno accademico 2012/2013: rispetto all'anno precedente la crescita è stata del 10 per cento. Un dato superiore alla media europea, che è pari al 6 per cento.
  Sul piano dei requisiti, la nuova disposizione prevede che, attraverso una serie di novelle alla legge del 2001, oltre ai cittadini residenti all'estero, possano votare, con le medesime modalità, ossia per corrispondenza, anche i cittadini che si Pag. 36trovano all'estero, pur non essendo ivi residenti, in presenza di alcuni requisiti: la permanenza deve essere complessivamente di almeno tre mesi, nei quali è compresa la data delle elezioni; essa deve avere come motivazione il lavoro, lo studio o le cure mediche. Il diritto di voto è poi esteso anche ai familiari conviventi.
  I cittadini temporaneamente all'estero che intendono votare all'estero devono esercitare una opzione. L'opzione è esercitata attraverso l'invio di una richiesta, redatta in carta libera e sottoscritta dall'elettore, che dovrà pervenire al comune di iscrizione elettorale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è corredata da: copia di un documento di identità valido; indicazione dell'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale contenente, tra l'altro, la scheda elettorale; dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra mediante autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; eventuale revoca dell'opzione di esercizio del voto in Italia (per gli elettori residenti all'estero che hanno in precedenza scelto di votare in Italia). Tale richiesta è valida per una sola consultazione e può essere revocata prima che scadano i 10 giorni antecedenti la pubblicazione del decreto di convocazione.
  Una volta ricevute tutte le richieste di opzione, i comuni sono tenuti a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno l'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che hanno scelto di votare nel Paese in cui si trovano, previa annotazione nelle liste sezionali (elettorali). Il Ministero dell'interno entro i 28 giorni che precedono la data delle elezioni, comunica l'elenco degli optanti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che a sua volta trasmette i loro nominativi agli uffici consolari competenti. Gli uffici consolari inseriscono tali nominativi in elenchi speciali. A questo punto il procedimento speciale per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero non ivi residenti confluisce in quello ordinario per i cittadini residenti all'estero, opportunamente adattato dal comma in esame.
  A proposito di quanto in esso previsto, vorrebbe richiamare per la loro singolare rilevanza due fattispecie in particolare. In primo luogo, una disciplina speciale è prevista per l'espressione del diritto di voto da parte degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali.
  Per tali elettori, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, previa intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto anche nel caso che i predetti elettori si trovino in Paesi in cui è escluso il diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in quanto ritenuti «insicuri».
  Facendo la disposizione riferimento esclusivamente alle modalità tecnico-organizzative per l'espressione del voto e la raccolta dei plichi, anche a questi elettori appare comunque applicabile la disciplina sull'opzione per l'esercizio del diritto di voto all'estero e sui conseguenti adempimenti.
  Ricorda che, in base al decreto-legge n. 2 del 2015 in corso di conversione, il numero di personale militare attualmente impegnato nelle missioni militari all'estero è di 4.336 unità.
  Secondo poi, modalità particolari per l'esercizio del voto, definite d'intesa tra in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, sono altresì previste per il personale diplomatico che si trovi in Paesi «non sicuri».
  Per quanto riguarda invece la tutela della correttezza del voto all'estero, il comma 37, insieme al comma 38, interviene sulle misure per garantire la libertà e la segretezza del voto, abolendo l'attuale sistema basato sulle intese semplificate stipulate tra l'Italia e i governi dei Paesi Pag. 37ove risiedono i cittadini italiani. In luogo di tale sistema, basato sulle intese bilaterali, il comma in esame introduce un sistema unilaterale che prevede l'esclusione dal diritto di voto per corrispondenza dei cittadini all'estero in particolari circostanze.
  In particolare viene introdotto un comma 1-bis all'articolo 20 della legge n. 459 del 2001, che non ammette il diritto di voto per corrispondenza (e quindi sia dei cittadini residenti all'estero, sia dei cittadino temporaneamente all'estero, ma ivi non residenti) nei casi di mancanza di relazioni diplomatiche tra l'Italia e lo Stato estero; oppure di situazione politica o sociale dello Stato estero che non garantisce neanche temporaneamente lo svolgimento dell'esercizio del diritto di voto in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza o che non garantisce che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani a causa dell'esercizio del diritto di voto.
  Come già visto, sono previste due deroghe, per gli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e per il personale diplomatico, al divieto di ammettere al voto per corrispondenza gli italiani all'estero presenti in Paesi che rientrano nelle due categorie di cui sopra.
  Alla luce di quanto finora esposto presenta pertanto una proposta di parere favorevole manifestando disponibilità a recepire spunti e segnalazioni che potranno emergere nel corso del dibattito odierno (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario di Stato Mario GIRO concorda con le considerazioni svolte dalla relatrice.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ricorda come il Movimento 5 Stelle sia nel complesso fortemente contrario alla riforma elettorale in oggetto, ma considera un elemento positivo il fatto che sia stata data la possibilità di esercitare il diritto di voto agli italiani temporaneamente all'estero. D'altro canto, rileva che questi ultimi dovrebbero votare nella propria circoscrizione di residenza, e non in quella Estero; che ancora non si è riusciti a superare il sistema del voto postale, che numerose difficoltà ha creato in passato; che non è possibile votare nei Paesi con cui l'Italia non intrattiene rapporti diplomatici. Ricorda in proposito come il Movimento 5 Stelle abbia presentato degli emendamenti al riguardo presso la Commissione affari costituzionali. Esprime dunque la contrarietà del proprio gruppo al parere della relatrice.

  Vincenzo AMENDOLA (PD) rileva come nel provvedimento in esame vi siano alcune novità positive da sottolineare. In primo luogo, viene data la possibilità di esercitare il diritto di voto agli studenti che siano impegnati in periodi di studio al di fuori dei confini nazionali come, ad esempio, nel programma Erasmus. In secondo luogo, si tratta di una modifica complessiva del sistema elettorale, in cui emerge il dato positivo degli italiani temporaneamente all'estero cui viene finalmente garantito l'esercizio del voto senza dover appositamente tornare nei luoghi di residenza. Quanto alla proposta di Scagliusi, di abbandonare il voto per corrispondenza, essa presenta numerose difficoltà per quanto riguarda la segretezza del voto, ed è dunque da sconsigliare. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del PD.

  Mario MARAZZITI (PI-CD) sottolinea come il provvedimento non allarga la platea dei votanti, ma ha il merito di tutelare i votanti che si trovino in situazioni difficili, ad esempio quelli temporaneamente all'estero. Preannuncia, dunque, il voto favorevole del suo gruppo.

  Guglielmo PICCHI (FI-PdL) ribadisce la contrarietà del proprio gruppo alla riforma elettorale nel suo complesso, ma nota favorevolmente la possibilità di votare accordata agli studenti impegnati nel programma Erasmus. Domanda chiarimenti quanto alla circoscrizione in cui i Pag. 38militari italiani in missione potranno votare, e cioè se tali connazionali saranno iscritti di volta in volta nell'area geografica di assegnazione.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, conferma che questi ultimi potranno esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero e con riferimento all'area geografica di assegnazione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977. Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto rinviati nella seduta di ieri.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti sul disegno di legge C. 2977.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 e di nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2 formulati dalla relatrice, nominando l'onorevole Cimbro relatrice presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 aprile 2015. — Presidenza del presidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.
C. 2796 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo scorso.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro pubblico e privato e Affari sociali e della Commissione per le questioni regionali, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), relatrice, illustra i contenuti del proprio emendamento 3.1 (allegato 3). Ricorda come l'Italia abbia presentato la propria candidatura come membro semipermanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017-2019, e dunque che l'approvazione della ratifica si raccomanda per la sua urgenza.

  Il sottosegretario di Stato Mario GIRO concorda con le considerazioni svolte dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento 3.1 della relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Pag. 39onorevole Locatelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MANCIULLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.
C. 2802 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea MANCIULLI, presidente e relatore, in sostituzione del collega Chaouki, impossibilitato ad essere presente in seduta in quanto in missione all'estero, illustra il provvedimento segnalando che sono 600.000 le persone apolidi presenti in Europa, senza nazionalità e senza protezione che di fatto vivono in un limbo in cui i più elementari diritti sono negati. In Italia ci sono circa 15.000 persone apolidi o a rischio apolidia, la maggior parte giovani nati e cresciuti in Italia, appartenenti alle comunità rom provenienti dalla ex Jugoslavia. Osserva che non avere nazionalità significa non avere accesso o avere un accesso limitato al diritto alla casa, all'educazione, al lavoro, significa non poter essere registrati come genitori nel certificato anagrafico dei propri figli, non potersi unire in matrimonio, vivere nell'invisibilità senza prospettive.
  Se il nostro Paese ha ratificato la Convenzione sullo status degli apolidi del 1954 con la legge n. 306 del 1962, non ha finora aderito alla Convenzione in esame, riguardante un profilo connesso e complementare a quello trattato dal testo convenzionale del 1954, quello della la riduzione dei casi di apolidia.
  L'adesione è volta a rafforzare le tutele esistenti e a rendere più trasparenti le procedure in materia di prevenzione dell'apolidia, posto che la legislazione italiana in materia si configura già come pienamente garantista dei diritti sanciti dalla Convenzione medesima.
  Il nostro ordinamento qualifica infatti l'apolidia come la condizione di chi abbia perso la propria cittadinanza di origine e non ne abbia, per fatto proprio, acquistate altre. La legislazione in materia di cittadinanza – disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, ed oggetto di una vasto dibattito volto a riformarla – prevede che sia considerato cittadino per nascita il soggetto nato nel territorio della Repubblica da genitori ignoti o apolidi, confermando l'applicazione dello jus soli limitata alla tutela dei minori che sarebbero altrimenti apolidi.
  La Convenzione del 1961, analogamente, prevede che gli Stati Parte garantiscano l'acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita, attraverso previsione di legge, oppure tramite istanza dell'interessato. Il testo convenzionale lascia, pertanto, agli Stati Parte la facoltà di scelta fra le due opzioni, tra loro alternative e reciprocamente escludenti.
  L'ordinamento italiano, riconoscendo ex lege la cittadinanza ai bambini nati nel proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi (precisamente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 91), è già in linea con quanto previsto al riguardo da una delle opzioni indicate dalla Convenzione del 1961 e non necessita di disposizioni di adeguamento.
  Con l'adesione alla Convenzione al nostro esame si introduce nondimeno nell'ordinamento italiano un ulteriore obbligo giuridico di rilevanza internazionale in linea con tali disposizioni e, sotto il profilo politico, coerenti con la tradizione umanitaria dell'Italia.
  La Convenzione ha per obiettivo quello di assicurare che venga rispettato il diritto di ogni persona ad avere una cittadinanza, ivi compreso il diritto di ogni bambino ad acquisire una cittadinanza. Essa stabilisce norme sull'acquisizione, sulla rinuncia, sulla perdita e sulla privazione della cittadinanza Pag. 40e prevede una serie di misure cui gli Stati aderenti devono dare applicazione, che illustra.
  Gli articoli dall'1 al 4 introducono misure per evitare l'apolidia dei minori (attribuzione jure soli della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo jus sanguinis e attribuzione jure sanguinis della cittadinanza ai nati all'estero).
  Gli articoli 5, 6 e 7 fissano una serie di misure per evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità, condizionando la perdita della cittadinanza al possesso di un'altra cittadinanza.
  Gli articoli 8 e 9 dettano norme per evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità.
  L'articolo 10 introduce alcune disposizioni volte ad evitare l'apolidia nel contesto della successione degli Stati (obbligo di regolare la cittadinanza delle persone coinvolte in trasferimenti di territorio da uno Stato a un altro).
  Coerentemente con l'assetto costituzionale delle relazioni Governo-Parlamento in materia di conclusione dei trattati internazionali, il disegno di legge di ratifica dispone che, all'atto del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, l'Italia si avvarrà della facoltà di riserva prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione, in base alla quale lo Stato contraente mantiene il diritto di privare una persona della sua cittadinanza, ove ricorrano determinate condizioni, così come previsto dalla legislazione italiana e segnatamente dall'articolo 12 della legge n. 91 del 1992 (casi in cui la persona abbia reso o continuato a rendere servizi, oppure abbia ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato, abbia prestato un giuramento, o reso una dichiarazione formale di fedeltà ad un altro Stato, o dato prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedeltà allo Stato contraente).
  Casi frequenti di apolidia si verificano nelle ipotesi di privazione della cittadinanza di esuli politici che fuggono dai loro Stati, nei quali vige un regime autoritario: la perdita della cittadinanza per motivi politici è infatti un mezzo per prevenire o reprimere ogni tentativo di critica o di fuga. Tale sistema fu praticato anche in Italia dal regime fascista nei confronti degli esuli antifascisti ed infatti in polemica con quel passato, l'articolo 22 della Costituzione prevede il divieto di ogni perdita della cittadinanza italiana per motivi politici. Più recentemente casi molto numerosi di apolidia si sono verificati in almeno due ipotesi.
  In primo luogo vi è il caso dei profughi nell'ambito di conflitti bellici o di occupazioni militari. Si pensi ai palestinesi che vivono nei territori occupati da Israele nel 1967 e che non sono cittadini israeliani e che non sono neppure più cittadini giordani dopo la rinuncia giordana alla sovranità sulla Cisgiordania avvenuta nel 1988, né cittadini egiziani dopo la rinuncia dell'Egitto ad amministrare Gaza. Si pensi anche ai conflitti interetnici nell’ex Jugoslavia e in Ruanda, i quali hanno comportato talvolta la deliberata distruzione degli atti dello stato civile per alterare la composizione etnica dei luoghi e costringere i fuggitivi a non avere più documenti utili a consentirne il rientro.
  In secondo luogo dopo la successione tra Stati verificatasi tra il 1990 e il 1993 nei territori dell'ex URSS e dell'ex Jugoslavia le nuove leggi sulla cittadinanza adottate dai nuovi Stati hanno talvolta previsto di non attribuire la cittadinanza del nuovo Stato a persone che già prima della nascita del nuovo Stato abitavano nel suo territorio per il solo fatto che essi appartengono a gruppi linguistici, etnici o religiosi di minoranza o per il solo fatto di essere nato nel territorio che oggi appartiene ad un nuovo e diverso Stato o per il solo fatto di essere figlio di chi è nato in quel territorio oggi straniero e che era arrivato nel territorio del nuovo Stato nell'ambito di forze armate o di polizia o di una pubblica amministrazione; in tali ipotesi al venir meno della cittadinanza Pag. 41dello Stato estintosi o che ha perso la sovranità su quel territorio non è seguita l'acquisizione della cittadinanza di altro Stato.
  Ricorda che ad oggi, 61 Stati hanno aderito alla Convenzione del 1961, tra i quali 18 Paesi europei, compresi i principali (Regno Unito, Francia e Germania), e che l'atto internazionale è entrato in vigore nel dicembre 1975.
  Sottolinea infine che l'adesione alla Convenzione del 1961 permetterà al nostro Paese non solo di entrare nel novero degli Stati contraenti, ma risponde anche agli impegni assunti dall'Unione europea e dai suoi Stati membri nel corso della riunione di alto livello sullo Stato di diritto, svoltasi a New York il 24 settembre 2012, fatto che assume particolare rilievo in concomitanza con lo svolgimento della Revisione Periodica Universale riguardante il rispetto delle libertà fondamentali nel nostro Paese, in corso presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. L'adesione italiana è stata anche recentemente sollecitata dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Antonio Guterres, quale segnale concreto di sostegno della campagna lanciata da quell'agenzia dell'ONU per l'eliminazione dell'apolidia entro i prossimi dieci anni.
  Ciò premesso, avverte che l'esame preliminare del provvedimento proseguirà in una prossima seduta, alla presenza del relatore, onorevole Chaouki, che è collega particolarmente esperto della materia.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

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