CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 aprile 2015
426.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 12

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Atto n. 154.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore per la VIII Commissione, fa presente le Commissioni riunite sono chiamate, nella seduta odierna, ad avviare l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (atto n. 154).
  Prima di procedere all'illustrazione del contenuto degli articoli del predetto schema di decreto, ritiene opportuno soffermarsi brevemente sul quadro normativo, nazionale ed europeo, di riferimento.
  La cosiddetta normativa «Seveso» (che prende il nome dall'incidente avvenuto nell'impianto ICMESA, nei pressi del Comune di Seveso, nel luglio 1976, e in seguito al quale fu adottata), sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha obbligato i gestori di stabilimenti che rientravano nel suo campo di applicazione a definire una strategia di prevenzione degli incidenti gravi connessi con determinate sostanze pericolose e a dotarsi dei relativi strumenti di attuazione. La direttiva ha inoltre introdotto l'obbligo di definire piani di emergenza per le zone vicine ed iniziative per limitarne le conseguenze. Successivamente sono state adottate le direttive 96/82/CE (c.d. «Seveso II»), recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e la direttiva 2003/105/CE, recepita con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo n. 334 del 1999.Pag. 13
  Rileva, pertanto, che il testo vigente del decreto legislativo n. 334 del 1999 rappresenta la normativa nazionale di riferimento in materia. In base all'attuale assetto normativo, i gestori degli impianti a «rischio di incidente rilevante» (RIR) devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli eventi dannosi e limitarne le conseguenze per le persone e l'ambiente, il tutto attraverso una precisa politica di sicurezza che va dalla redazione di appositi piani di controllo dell'attività svolta alla predisposizione delle misure più idonee per garantire la sicurezza nell'esercizio degli impianti medesimi, fino ai comportamenti da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.
  La direttiva 2012/18/UE (c.d. «Seveso III»), che lo schema in esame è volto ad attuare, sostituirà integralmente, a partire dal 1o giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.
  L'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE, recante modifiche all'allegato I della direttiva 96/82/CE relative al trattamento degli oli combustibili densi (OCD), da applicarsi (a norma dell'articolo 31 e in deroga al predetto termine del 1o giugno 2015) a partire dal 15 febbraio 2014, è stato recepito con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, che ha determinato un aumento delle soglie di applicazione relative agli OCD, con conseguente riduzione di oneri per numerosi stabilimenti, soprattutto centrali termoelettriche.
  Osserva quindi che lo schema di decreto in titolo, che è volto a recepire la direttiva 2012/18/UE (c.d. «Seveso III»), è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013), che all'allegato B include appunto la citata direttiva.
   Ciò premesso, nel passare all'esame delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in discussione, avverte che procederà all'illustrazione degli articoli da 1 a 17, rinviando per la restante parte alla relazione del collega della Commissione X.
  L'articolo 1 enuncia le finalità dello schema in esame, individuate, in linea con il disposto della direttiva, nella prevenzione degli incidenti industriali rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e nella limitazione delle conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. Al riguardo, segnala che l'unica differenza sostanziale rispetto al testo vigente del corrispondente articolo 1 del decreto legislativo n. 334 del 1999 risiede nell'inserimento di un comma 4, che specifica che le funzioni amministrative elencate nel Capo II sono esercitate dallo Stato in via transitoria in attesa dell'attuazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, confermando l'attribuzione provvisoria di funzioni già disposta dal decreto legislativo n. 334 del 1999 nelle more del loro trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ad oggi rimasto inattuato.
  Nel definire il campo di applicazione del provvedimento, l'articolo 2 sostituisce il corrispondente articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 1999, al fine di tenere conto del testo dell'articolo 2 della direttiva. Rispetto alla normativa vigente, nello specifico, nel testo dell'articolo 2 confluiscono le disposizioni relative alle esclusioni dal campo di applicazione che nel testo del decreto legislativo 334 del 1999 sono contenute nell'articolo 4. L'articolo. 2 fa, inoltre, rinvio alla nuova e articolata definizione di «stabilimento» introdotta dal successivo articolo 3. Un'ulteriore differenza rispetto al testo vigente risiede nel comma 3, ove si specifica che il provvedimento si applica agli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas e, sempre per tali impianti, si dispone l'applicazione delle disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M. Tale allegato aggiorna gli indirizzi già emanati dai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e dello sviluppo economico in base al decreto legislativo n. 334 del 1999.
  Rispetto al testo vigente del decreto legislativo n. 334 del 1999, il comma 4 dell'articolo in esame novella la disposizione riguardante l'applicazione della «disciplina Seveso» agli scali merci terminali di ferrovie già prevista dall'articolo. 4, comma 2, del citato decreto legislativo. La disposizione prevista dal comma 5 riproduce, Pag. 14infine, quella recata dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 1999, secondo cui la normativa «Seveso» si applica fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
  L'articolo 3 riproduce integralmente tutte le definizioni previste dall'articolo 3 della direttiva. Rispetto alla normativa vigente (articolo. 3 del decreto legislativo n. 334 del 1999) lo schema di decreto in esame, in ossequio alla direttiva, introduce la distinzione tra stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore. Tale distinzione è funzionale al riparto di competenze operato nel capo II (artt. 5-11), nonché all'individuazione degli adempimenti da espletare. Tale distinzione in realtà ripropone quella già desumibile dal testo vigente del decreto legislativo n. 334 del 1999. Gli stabilimenti vengono, infatti, definiti di soglia inferiore o superiore qualora, per le sostanze pericolose indicate nell'allegato 1, vengano superate le soglie indicate, rispettivamente, nelle colonna 2 (soglia inferiore) e nella colonna 3 (soglia superiore) del predetto allegato. Rispetto al decreto legislativo n. 334 del 1999 vengono introdotte, sempre in linea con quanto previsto dalla direttiva, le definizioni di «nuovo stabilimento», «stabilimento preesistente» e «altro stabilimento». Alle categorie di stabilimenti, così individuate, si applica una differente tempistica in relazione agli adempimenti previsti a carico del gestore.
  L'articolo 4 recepisce il corrispondente articolo 4 della direttiva, che introduce una procedura valutativa finalizzata a stabilire l'impossibilità pratica che una sostanza pericolosa possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili.
  Le norme contenute nell'articolo in esame, che non trovano corrispondenza con la normativa nazionale vigente, recepiscono in maniera fedele le disposizioni della direttiva e affidano al Ministero dell'ambiente il compito di effettuare l'istruttoria sui pericoli connessi ad una determinata sostanza, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato.
  Il Ministero dell'ambiente, qualora a seguito dell'istruttoria effettuata ritenga che la sostanza non presenti un rischio di incidente rilevante (RIR), è tenuto a darne comunicazione alla Commissione europea, la quale, secondo quanto previsto dalla direttiva, presenterà, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della direttiva.
  Il capo II (articoli da 5 a 11) definisce l'assetto delle competenze ed assegna le relative funzioni in materia.
  In particolare, l'articolo 5 elenca e definisce le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale, nonché di informazione alla Commissione europea ed agli altri Stati Membri, attribuite al Ministero dell'ambiente (MATTM) in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Al riguardo, evidenzia che rispetto al testo vigente del decreto legislativo n. 334 del 1999, l'articolo 5 in esame esplicita chiaramente il ruolo di indirizzo e coordinamento attribuito al Ministero dell'ambiente, nel quadro di un insieme di funzioni che vengono sostanzialmente confermate: dallo scambio di informazioni (già previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999) alla gestione delle banche dati, in particolare dell'inventario degli stabilimenti RIR (articolo 15, comma 4, del decreto legislativo da ultimo citato).
  L'articolo 6 affida al Ministero dell'interno la funzione di istituire, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato Tecnico Regionale (CTR), secondo le modalità stabilite all'articolo 10. Un'altra importante funzione affidata al Ministero è quella di predisporre, in collaborazione con l'ISPRA, il piano delle ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti RIR di soglia superiore.
   Il Comitato Tecnico Regionale è individuato come autorità competente per gli stabilimenti RIR di soglia superiore, per i Pag. 15quali è tenuto a svolgere una serie di compiti, tra cui l'istruttoria sui rapporti di sicurezza (articolo 6, commi 3-4). La composizione e il funzionamento del Comitato è disciplinata dal successivo articolo 10, che attribuisce a tale organismo compiti, struttura e modalità di funzionamento simili al Comitato tecnico regionale già previsto e operante in base all'articolo 19 del decreto legislativo n. 334 del 1999. In proposito, segnala che, rispetto al testo vigente, viene disciplinato con maggiore dettaglio la costituzione ed il funzionamento dei CTR e, in particolare, la costituzione di gruppi di lavoro per lo svolgimento delle istruttorie.
  L'articolo 7 individua nella regione, o nell'organismo da essa designato, l'autorità competente per gli stabilimenti RIR di soglia inferiore.
  L'articolo 11, comma 7, dispone che le autorità competenti in materia di RIR cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti. Tali autorità competenti, inoltre, in base al disposto dell'articolo 6, comma 5, dell'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché dell'articolo 19, provvedono d'intesa all'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e/o di eventuali stabilimenti soggetti ad effetto domino. Altre funzioni attribuite a livello locale sono: la predisposizione e l'attuazione dei piani di emergenza esterna per tutti gli stabilimenti RIR, affidate al prefetto competente per territorio (articolo 6, comma 6); il controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti RIR, nonché le funzioni volte a garantire l'adempimento degli obblighi di informazione, consultazione e partecipazione al processo decisionale del pubblico, previsti dai successivi articoli 23 e 24. Tali funzioni sono attribuite al Comune dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame.
  L'articolo 12, che recepisce fedelmente le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva, prevede l'obbligo del gestore di adottare tutte le misure necessarie a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze, nonché di dimostrare alle competenti autorità, specie in occasione di controlli ed ispezioni, l'effettivo adempimento delle disposizioni del provvedimento in esame.
  L'articolo 13 che recepisce, integrandole, le disposizioni dell'articolo 7 della direttiva, prevede, in capo al gestore dello stabilimento RIR, l'obbligo di trasmettere una notifica redatta secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Tale articolo, oltre ad elencare i soggetti cui deve essere trasmessa la notifica (che sono i medesimi, fatta eccezione per la provincia, previsti dall'articolo. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999), disciplina i relativi termini di trasmissione, confermando quelli già previsti dalla normativa vigente, che vengono integrati con l'aggiunta di un termine di 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. Il comma 3 esonera dall'obbligo di inviare una nuova notifica il gestore di quegli stabilimenti che, prima del 1o giugno 2015, ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 1999, a condizione che le informazioni contenute nella notifica soddisfino i requisiti informativi fissati dal comma 2 e siano rimaste invariate. Quanto ai contenuti della notifica, il comma 2 dell'articolo in esame dispone che la stessa deve contenere una serie di informazioni specificamente elencate. Tali informazioni corrispondono a quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, che integrano quelle già previste dalla disciplina nazionale vigente. Le informazioni aggiuntive da notificare, in base a quanto richiesto dalla direttiva e quindi dallo schema di decreto in esame, riguardano «la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose», nonché le «informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi».
  L'articolo 14, nel recepire l'articolo 8 della direttiva, aggiornando le modalità già stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, impone al gestore l'obbligo di redigere il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti Pag. 16rilevanti (PPIR) secondo le linee guida definite dall'allegato B, nonché di allegare al citato documento anche il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS), il cui fine è quello di assicurare un idoneo livello di protezione, indicare gli obiettivi generali, i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché garantire l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.
  L'articolo 15, in recepimento dell'articolo 10 della direttiva, confermando nella sostanza quanto previsto dalla legislazione vigente (articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999), prevede, al comma 1, l'obbligo di redazione del rapporto di sicurezza, comprensivo del PPIR-SGS che costituisce parte integrante del rapporto stesso, per gli stabilimenti RIR di soglia superiore.
  L'articolo 16 riproduce la norma dettata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 334 del 1999 che disciplina gli adempimenti necessari per poter avviare i lavori di costruzione di un nuovo stabilimento RIR di soglia superiore. Per poter avviare i lavori, il gestore è tenuto a redigere un rapporto preliminare di sicurezza e ad ottenere il rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF) da parte del CTR (comma 1). Solo una volta ottenuto il predetto nulla osta e prima di avviare le attività, il gestore può procedere alla redazione del rapporto di sicurezza nella sua versione definitiva. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza definitivo da parte del CTR permetterà al gestore di ottenere il parere tecnico conclusivo necessario per permettere l'avvio delle attività dello stabilimento (comma 2).
  L'articolo 17 infine, in recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva, disciplina le procedure, e i relativi tempi di espletamento, che l'autorità competente, vale a dire il CTR, deve seguire per la valutazione dei rapporti di sicurezza. L'articolo in esame conferma sostanzialmente le norme vigenti contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
  Rispetto alla citata norma vigente, il comma 6 dell'articolo in esame introduce una disposizione volta a stabilire che l'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF) comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 (Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).

  Emanuele CANI (PD), relatore per la X Commissione, in accordo con il relatore per la Commissione Ambiente, onorevole Carrescia, che ha dato conto dei contenuti della prima parte del provvedimento in esame, fa presente che la sua relazione verterà sugli articoli da 18 a 33 dello schema di decreto legislativo, di seguito sinteticamente descritti.
  L'articolo 18 applica le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 2012/18/UE; a tale scopo il comma 1 stabilisce che il gestore è tenuto a riesaminare – e, se necessario, a modificare la notifica, il documento di politica di prevenzione, il sistema di gestione della sicurezza ed il rapporto di sicurezza – per ogni modifica. La nozione di modifica è applicata non soltanto allo stabilimento (come si desumerebbe dalla rubrica), ma anche all'impianto, al deposito al processo o alle sostanze pericolose (per quantitativi, natura o forma fisica). Il comma 2 rinvia, le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, all'allegato D, che recepisce e aggiorna le disposizioni di cui al decreto 9 agosto 2000.
  L'articolo 19 al comma 1 stabilisce che il CTR (autorità competente per gli stabilimenti di soglia superiore) individua gli stabilimenti per i quali il rischio di un incidente rilevante risulti più elevato a causa della posizione geografica, con particolare riferimento alla possibile vicinanza ad altri stabilimenti industriali (cd. «effetto domino»). L'individuazione deve avvenire, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, in base alle informazioni acquisite Pag. 17dai gestori attraverso la notifica ed il rapporto di sicurezza e secondo criteri di cui all'allegato E. Una volta individuati tali stabilimenti, il CTR è tenuto a informare tempestivamente i gestori coinvolti (comma 2). I commi 3, 4 e 5 attuano le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva: l'obbligo per i gestori di stabilimenti coinvolti da effetto domino di trasmettere il piano di emergenza esterna (PEE) ai competenti prefetti; gli obblighi volti ad assicurare un opportuno livello di cooperazione e di scambio di informazioni tra i gestori; l'onere di accertare l'adempimento di quanto sopra, affidato ai CTR. Al comma 6, sono definiti ulteriori compiti dei CTR, che, d'intesa con l'autorità competente per gli stabilimenti di soglia inferiore, individuano – tra le aree domino – quelle ad elevata concentrazione di stabilimenti, coordinano lo scambio di informazioni tra i gestori di stabilimenti collocati in tali aree e possono richiedere, ove necessario, uno studio di sicurezza integrato dell'area. Al comma 7 si rimanda all'allegato E per la definizione dei criteri di individuazione degli effetti domino; dei criteri per la individuazione e la perimetrazione di aree soggette a effetto domino e ad elevata concentrazione di stabilimenti; delle procedure di scambio di informazioni tra i gestori e dei criteri per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato dell'area.
  L'articolo 20 recepisce l'articolo 12 della direttiva 2012/18/UE, nella parte attinente ai piani di emergenza interna. Per il comma 1, i gestori di stabilimenti di soglia superiore devono predisporre il Piano di emergenza interna (PEI), entro i termini diversificati a seconda che si riferiscano a stabilimenti di nuova costruzione, preesistenti o di diversa natura. Il comma 2 prevede che tali piani debbano essere in grado di minimizzare e contenere gli effetti di un incidente rilevante; garantire le misure necessarie ad assicurare la protezione dell'uomo e dell'ambiente circostante; dare opportuna informazione a popolazione, lavoratori ed autorità locali competenti e definire le azioni volte al ripristino ed al disinquinamento dell'ambiente a seguito di incidente rilevante. In ordine ai lavoratori la norma prevede modalità di consultazione – definite con atti secondari ai sensi del comma 5 – che includono quelli delle imprese subappaltatrici a lungo termine operanti nel sito; alla stessa stregua – ai sensi del comma 3 – essi sono inclusi nella consultazione, da effettuare almeno ogni tre anni, per l'eventuale aggiornamento del PEI.
  Contestualmente all'adozione del PEI il gestore è tenuto a trasmettere all'autorità competente (comma 4) tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE di cui all'articolo 21. Per il comma 6, infine, gli stabilimenti di soglia inferiore, i quali non sono obbligati alla predisposizione del piano di emergenza interna, vedono l'operatività delle indicazioni, fornite dal Sistema di Gestione della Sicurezza, nel caso di eventuali emergenze interne connesse alla presenza di sostanze pericolose.
  L'articolo 21 conferma la scelta di innalzare il livello regolatorio: ai sensi del comma 1, i piani di emergenza esterna (PEE) vanno predisposti anche per gli stabilimenti di soglia inferiore. La procedura vede l'iniziativa del Prefetto, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati e sentita l'autorità competente in materia di rischio di incidente rilevante: quando egli dispone che si rediga il PEE, ne coordina l'attuazione. Il comma 2 prevede che il piano sia redatto secondo le informazioni fornite dal gestore e sulla scorta delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 15 nonché secondo le linee guida di cui al comma 7. Il PEE deve essere comunicato al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, all'ISPRA, al Dipartimento di protezione civile, al comune, alla regione ed alla provincia (comma 3). Il comma 4 descrive le finalità del piano ed il riferimento ai contenuti indicati all'allegato 4, che recepisce l'allegato IV della direttiva. Il comma 5 dispone che il PEE venga redatto entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie fornite dal gestore. Il comma 6 recepisce le disposizioni relative al riesame ed alla sperimentazione del PEE, la cui revisione Pag. 18potrà avvenire entro un intervallo massimo di tre anni e comporterà, in caso di conseguente aggiornamento, nuove comunicazioni prefettizie ai soggetti di cui al comma 3. Il comma 8 prevede che il Coordinamento di cui all'articolo 11 offra supporto per l'aggiornamento delle linee guida. Il comma 9 detta disposizioni specifiche riguardanti le aree ad alta concentrazione di stabilimenti soggette ad effetto domino. Al comma 10 si rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente, per le modalità di consultazione della popolazione sui PEE, comunque introdotte, in via transitoria, all'allegato G.
  L'articolo 22 recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva e del loro innesto sulla disciplina nazionale previgente. Il comma 1 stabilisce i casi in cui si applicano requisiti minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione, della destinazione e utilizzazione dei suoli, affinché si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze.
  Il comma 2 stabilisce gli obiettivi attinenti alla sicurezza dei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, da considerare nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio. I commi 3 e 4 prevedono l'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto 9 maggio 2001, già contenente i requisiti minimi di sicurezza da osservare. Il predetto decreto viene fatto salvo, in attesa del suo aggiornamento; attingendo al suo contenuto, ai commi 5, 6 e 7 sono anche recate disposizioni relative alla pianificazione a livello regionale, di area vasta, e comunale. Il comma 8 specifica che le autorità responsabili della pianificazione e del controllo edilizio utilizzano le informazioni fornite dai gestori e le valutazioni sui rischi fornite dal CTR. Il comma 9 è finalizzato al raccordo con la pianificazione di emergenza esterna, mentre il comma 10 detta disposizioni di salvaguardia, nei casi in cui non sia presente l'elaborato «ERIR», con rilascio di parere tecnico da parte del CTR. Il comma 11 è una disposizione di raccordo della pianificazione urbanistica con lo studio di sicurezza integrato previsto per le aree domino dall'articolo 19.
  L'articolo 23 è volto a disciplinare le informazioni al pubblico e l'accesso all'informazione, che nella disciplina vigente è confrontabile con quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 334 del 1999 per le informazioni sulle misure di sicurezza. L'articolo 23 recepisce, inoltre, quanto stabilito dagli articoli 14 e 22 della direttiva 2012/18/UE, relativi all'informazione al pubblico e all'accesso alle informazioni ed alla tutela della riservatezza. Il comma 1 mantiene la disposizione prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, che limita l'utilizzo della raccolta delle informazioni e dei dati relativi agli stabilimenti da parte delle autorità pubbliche solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti. I commi 2 e 3 recepiscono, rispettivamente, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 22 della direttiva, stabilendo il diritto all'accesso alle informazioni da parte del pubblico. Il comma 4, che attua le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva, non comporta sostanziali modifiche alla disciplina nazionale vigente dettata dall'articolo 22, sull'accesso e sulle limitazioni per la diffusione del rapporto di sicurezza e dell'inventario delle sostanze pericolose. Il comma 5 ribadisce il divieto di diffusione di informazioni riservate, previsto dall'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999.I commi 6 e 7 recepiscono, rispettivamente, le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva, sulla diffusione delle informazioni al pubblico, senza sostanziali innovazioni. Il comma 8 disciplina la possibilità di ricorso alla giustizia per garantire il diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo in esame.
  L'articolo 24 disciplina la consultazione pubblica e la partecipazione al processo decisionale, che nel citato decreto legislativo trova corrispondenza con quanto disciplinato dall'articolo 23 in merito alla consultazione della popolazione. Il comma 1 riporta i casi per cui il Pubblico interessato Pag. 19deve essere messo in grado di esprimere, tempestivamente, il proprio parere in merito a singoli progetti specifici. Il comma 2 specifica che l'espressione del parere del pubblico sui progetti specifici sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) debba avvenire nell'ambito del procedimento di VIA medesimo, secondo le modalità stabilite dalle Regioni o dal Ministero dell'ambiente (MATTM), a seconda dei casi. Il comma 3 con riferimento ai progetti specifici di cui al comma 1, individua nel Comune l'amministrazione idonea a rendere possibile la partecipazione del pubblico al processo decisionale relativo al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, da parte del Comune stesso o di altra autorità competente, consentendo l'accesso a informazioni riguardanti diversi aspetti del progetto medesimo. Il comma 4 dispone inoltre che il Comune provvede, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 sull'accesso del pubblico alla informazione ambientale, affinché il pubblico interessato abbia anche l'accesso a rapporti e pareri, e ad informazioni diverse da quelle previste al comma 3, pertinenti ai fini della decisione in questione. Il comma 5 prevede la possibilità di espressione di osservazioni e pareri da parte del pubblico soltanto prima della conclusione del procedimento e l'obbligo di tenere in debito conto l'esito della consultazione pubblica da parte del Comune o di altra amministrazione competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale. Il comma 6, che recepisce il paragrafo 5 dell'articolo 15 della direttiva, disciplina in merito alla informazione al pubblico sul contenuto, le motivazioni e gli eventuali aggiornamenti, relativi al provvedimento finale, e agli esiti delle consultazioni e alle relative considerazioni di merito. Infine il comma 7 stabilisce, al fine di garantire al pubblico tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione, alla modifica od alla revisione di piani o programmi generali sui progetti di nuovi stabilimenti e di nuovi insediamenti o infrastrutture presso gli stabilimenti (comma 1, lettere a) e c) dell'articolo in esame), l'utilizzo delle procedure, introdotte dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e, nei casi pertinenti, delle procedure previste per la formazione degli strumenti urbanistici.
  Gli articoli 25 e 26 disciplinano rispettivamente le misure da adottare in caso di accadimento di incidente rilevante e le informazioni sull'incidente rilevante, recependo, per l'articolo 25, le disposizioni dell'articolo 16 della direttiva sulle informazioni che il gestore deve comunicare e le azioni da intraprendere in caso di incidente rilevante, in merito all'adozione delle misure previste dal piano di emergenza interna, di cui all'articolo 20 dello schema di decreto in esame, e delle misure riguardanti gli stabilimenti di soglia inferiore (comma 1), e le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva sulle azioni che l'autorità competente deve intraprendere in caso di incidente rilevante (commi 2 e 3). Per l'articolo 26, le disposizioni recepite sono quelle dell'articolo 18 della direttiva, in merito alle informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante.
  L'articolo 26 prevede, in caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 del presente schema di decreto, un sopralluogo da parte del MATTM, come già previsto dall'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n. 334 del 1999, per la raccolta e la comunicazione alla Commissione europea di dettagliate informazioni e l'accesso del personale preposto a qualsiasi settore degli stabilimenti. In merito alla comunicazione delle suddette informazioni, è prevista l'utilizzazione della banca dati sugli incidenti rilevanti della Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva, e la comunicazione delle informazioni alla Commissione europea appena possibile e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente (comma 3).
  L'articolo 27, disciplina il sistema di ispezioni per il controllo del pericolo di incidente rilevante negli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, innovando Pag. 20la vigente disciplina contenuta nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999, che indica l'effettuazione di misure di controllo annuali per gli stabilimenti, senza prevedere, come nelle disposizioni dell'articolo in esame, i contenuti previsti nei piani di ispezioni (comma 3), una programmazione delle ispezioni ordinarie (comma 4), i casi stabiliti per le ispezioni straordinarie (comma 7), lo scambio di esperienze a livello nazionale ed europeo (comma 11) e la trasmissione delle informazioni (comma 13). Il comma 1, che recepisce il paragrafo 2 dell'articolo 20 della direttiva, individua le finalità delle ispezioni. Il comma 2, che recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva, rinvia per la programmazione, la pianificazione e lo svolgimento delle ispezioni, ai criteri ed alle modalità di cui all'allegato H, mentre nella disciplina vigente è previsto un decreto del MATTM (DM 5 novembre 1997). Il comma 3 disciplina, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 20 della direttiva, la predisposizione di un piano annuale di ispezioni per gli stabilimenti di soglia superiore e inferiore. In particolare, per gli stabilimenti di soglia superiore, il piano annuale di ispezioni ed il suo periodico aggiornamento sono predisposti dal Ministero dell'interno in collaborazione con l'ISPRA, mentre per gli stabilimenti di soglia inferiore sono predisposti dalle regioni. Il comma 3 inoltre specifica gli elementi che deve contenere il piano di ispezioni (lettere da a) ad h)). Il comma 4 e il comma 5, che recepiscono i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 20 della direttiva, prevedono rispettivamente una programmazione delle ispezioni e una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante. In particolare, è prevista una frequenza minima per due visite consecutive, non superiore ad un anno, per gli stabilimenti di soglia superiore, e di tre anni, per gli stabilimenti di soglia inferiore. I commi 6 e 7 dispongono che le ispezioni ordinarie e straordinarie, decise dall'autorità competente, siano svolte con oneri a carico del gestore. Il comma 7, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6 della direttiva, prevede ispezioni straordinarie, disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante (CTR e organismi regionali) o su richiesta del MATTM, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dallo schema di decreto in esame. I commi da 8 a 12 attuano, rispettivamente, le disposizioni previste nei paragrafi da 7 a 11 dell'articolo 20 della direttiva, sulla modalità per la conclusione delle ispezioni e sull'assistenza fornita dal gestore. In particolare, il comma 10 prevede, ove possibile, il coordinamento con le ispezioni effettuate in materia di autorizzazione integrata ambientale e per verificare l'attuazione del Regolamento europeo (CE) n. 1907/2006 (REACH) sulle sostanze chimiche. Il comma 13 prevede infine lo scambio di informazioni sulla pianificazione, sulla programmazione e sull'avvio e sulla conclusione delle ispezioni, nonché la trasmissione delle informazioni al MATTM e ai comuni interessati.
  All'articolo 28, il quadro sanzionatorio delineato dallo schema di decreto legislativo ricalca sostanzialmente quanto previsto attualmente dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del 1999, e punisce dunque a titolo di contravvenzione la violazione degli obblighi di prevenzione, con una essenziale differenza: se la normativa vigente prevede la pena dell'arresto, l'articolo 28 punisce le medesime condotte con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, consentendo così l'applicazione dell'istituto dell'oblazione. La nuova disciplina prevede dunque dal punto di vista penale, per le stesse condotte, un quadro sanzionatorio attenuato rispetto al vigente. Tale quadro sanzionatorio, con l'entrata in vigore della riforma e la contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 334 del 1999, dovrà trovare applicazione anche alle infrazioni già contestate, per l'applicazione del principio del favor rei.
  L'articolo 29 stabilisce che dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 21
  L'articolo 30 reca disposizioni sulle tariffe per le istruttorie tecniche previste:
   per l'articolo 4, per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa;
   per l'articolo 5, commi 2, lettera e), e 3, per le comunicazioni alla Commissione europea sul gestore e sull'attività dello stabilimento e sulla predisposizione e sull'aggiornamento da parte dell'ISPRA dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti;
   per gli articoli 17 e 18, comma 1, lettera b), per i rapporti di sicurezza relativi a nuovi stabilimenti o per il loro aggiornamento a causa di modifiche di uno stabilimento;
   per le ispezioni di cui all'articolo 27;
   per le attività di verifica delle informazioni contenute nella notifica di cui all'articolo 13, comma 9.

  In particolare, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità di cui all'Allegato I. Le tariffe devono coprire il costo effettivo del servizio reso e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.
  L'articolo 31 reca la disciplina sulla prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. Il comma 1 stabilisce, ai fini dello svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore, l'applicazione delle modalità previste dall'allegato L. Il comma 2 stabilisce, come già previsto nell'ambito della semplificazione delle procedure ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, l'invio da parte del CTR degli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza agli organi competenti per le procedure relative alle istruttorie tecniche in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica.
  L'articolo 32 reca le norme finali e transitorie. Il comma 1 prevede una disposizione transitoria per la conclusione delle procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorità competenti, previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni del presente decreto. Il comma 2 prevede una ulteriore disposizione transitoria al fine di consentire, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, l'applicazione delle disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G. I commi da 3 a dispongono l'emanazione di una serie di decreti ministeriali per l'aggiornamento di determinati allegati contenuti nel presente decreto.
  L'articolo 33 reca l'elenco dei riferimenti normativi applicabili e delle norme abrogate.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.