CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 aprile 2015
424.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 173

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 9.10.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
S. 320 Di Biagio.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, fa presente che il testo in esame è volto a introdurre una disciplina organica delle attività subacquee e iperbariche.
  Il testo si compone di tre Capi, suddivisi in 26 articoli.
  Il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere ricreativo.
  Il Capo II (articoli 3-17), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina Pag. 174l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche.
  In particolare, vengono definite le qualifiche professionali e i relativi ambiti professionali (articoli 4 e 13), vengono istituiti i registri degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 5 e 6) e delle imprese di lavoro subacqueo (articolo 8), viene introdotto e disciplinato il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 9, 10 e 11), viene previsto l'obbligo di autorizzazione da parte del competente compartimento marittimo per l'esecuzione di lavori subacquei (articolo 14), vengono introdotte norme di sorveglianza sanitaria, sicurezza e assicurazione obbligatoria (articoli 7, 12 e 16) e, infine, viene istituito un Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee e iperbariche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di proporre le norme tecniche relative alle procedure, la formazione, le attrezzature e la sicurezza nello svolgimento delle varie attività subacquee e iperbariche (articolo 15).
  Il Capo III (articoli 18-26) concernente i servizi subacquei di carattere ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee (articolo 19), dei centri di immersione e di addestramento subacqueo (articolo 20) e delle organizzazioni didattiche subacquee (articolo 22).
  In particolare, l'articolo 19 definisce il quadro in cui debba svolgersi l'attività di istruttore e di guida subacquea nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
  L'articolo 20 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
  L'articolo 21 definisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in esame.
  L'articolo 22 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
  Ciò premesso, in relazione al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che le norme recate dal provvedimento sono riconducibili a una pluralità di materie, alcune delle quali di potestà legislativa esclusiva statale, altre di potestà concorrente, altre ancora di competenza residuale regionale.
  In particolare, alcune delle disposizioni contenute nel testo incidono sulla materia della formazione professionale, di competenza legislativa residuale regionale, così come alcune delle disposizioni contenute al Capo III (articoli da 18 a 26), che disciplina le attività di immersione subacquea a scopo ricreativo, incidono sulla materia del turismo e delle «attività ricreative», oggetto anch'essa di competenza legislativa residuale delle Regioni.
  In proposito, segnala infine che le regioni Sicilia, Sardegna, Liguria e Calabria hanno una propria legislazione in materia di attività degli operatori del turismo subacqueo.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizioni.

  La Commissione approva le proposte di parere del relatore (vedi allegato 1).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione sul disegno di Legge europea 2014 e nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013).

Pag. 175

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIV Commissione della Camera il parere sul disegno di legge C. 2977, che reca la legge europea per l'anno 2014.
  Preliminarmente, ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  In particolare, nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Il disegno di legge di delegazione europea si trova all'esame del Senato. Il disegno di legge europea è stato invece presentato alla Camera.
  Esso si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito a una specifica materia.
  L'articolo 1 abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, sia in quanto oggetto di procedure europee in fase di pre-contenzioso per contrasto con la normativa armonizzata dell'Unione europea, sia in quanto obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale.
  L'articolo 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, attualmente disciplinato dall'articolo 183 del Codice (Decreto legislativo n. 259 del 2003). La compatibilità della normativa nazionale vigente con l'ordinamento europeo è stata contestata dalla Commissione europea in fase di pre-contenzioso.
  L'articolo 3 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Decreto legislativo n. 177 del 2005), allo scopo di consentire l'assegnazione delle citate frequenze – oggi assegnate alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico, ma da questa in parte non utilizzate – anche a soggetti nuovi entranti. La norma è finalizzata a chiudere una procedura europea in fase di pre-contenzioso.
  L'articolo 4 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, oggi disciplinati dall'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).
  L'articolo 5 interviene invece sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei trailers di opere cinematografiche di origine europea allo scopo di chiudere il caso EU Pilot 1890/11/INSO con cui la Commissione europea ha avanzato dei rilievi nei confronti dell'Italia in merito alla corretta attuazione della direttiva 2010/13/CE sui servizi di media audiovisivi.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario di indicare o eleggere un domicilio in Italia. La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2014/4139.
  L'articolo 7 modifica la disciplina transitoria applicabile agli «affidamenti diretti» di servizi pubblici locali di rilevanza Pag. 176economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In base a tale disposizione, gli affidamenti pubblici, in essere alla data del 1o ottobre 2003 – in favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate – restano necessariamente in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2020. In relazione a tale disposizione, è pendente la procedura di infrazione n. 2012/2050, per violazione della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni.
  L'articolo 8 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno è invece possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri). L'intervento normativo si è reso necessario in quanto, a causa del non corretto recepimento della direttiva rimpatri, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235 nei confronti dell'Italia.
  L'articolo 9 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.
  L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che ha recepito le direttive del cosiddetto «primo pacchetto ferroviario», per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Su tali profili è infatti aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013.
  Con l'articolo 11 viene modificato il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di «valore trascurabile» di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, al fine di archiviare la procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.
  L'articolo 12 prevede la realizzazione di un «Registro nazionale degli aiuti», destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «de minimis» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).
  L'articolo 13 dà attuazione alla decisione 2012/21/UE, relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea.
  L'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.
  L'articolo 15, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente Pag. 177modificando la nozione di armatore (comma 1) e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi (comma 2).
  L'articolo 16 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE (di modifica della direttiva 64/432/CEE) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con Decreto legislativo 196 del 1999.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, da ultimo modificata dal decreto-legge n. 91 del 2014 (commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 16), prevedendo, tra l'altro, che l'attività in oggetto possa essere svolta solo da impianti, della cui autorizzazione siano titolari le province, gestiti da personale qualificato. L'autorizzazione alla gestione è concessa dalle regioni, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Istituto vigila sull'attività e determina il periodo di attività degli impianti.
  L'articolo 18 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi – al fine di risolvere le questioni sollevate al riguardo dalla Commissione europea (caso EU Pilot 5391/13/ENVI) – gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE.
  L'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Codice ambientale), al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123, relativi al non corretto recepimento della c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE).
  L'articolo 20 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
  L'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Prima di concludere, ritiene utile precisare che sullo schema del disegno di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.
  In data 19 febbraio 2015, la Conferenza ha espresso parere favorevole con due condizioni.
  Con la prima condizione, le regioni hanno proposto di inserire, all'articolo 12, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato, la così detta «condizione legale di efficacia» che impedisce alle amministrazioni di procedere alla concessione o all'erogazione di aiuti senza il preventivo utilizzo del Registro.
  Tale condizione è stata recepita dal Governo nel testo del disegno di legge presentato al Parlamento.
  Con la seconda condizione, le regioni hanno invece richiesto di inserire un articolo aggiuntivo che modificasse l'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 riguardante le procedure di recupero degli aiuti di Stato illegali nel senso di attribuire efficacia esecutiva non soltanto ai decreti ministeriali con i quali viene data esecuzione alle decisioni della Commissione europea che ordinano il recupero degli aiuti di Stato, ma anche agli atti emanati da enti diversi dallo Stato, altrimenti sprovvisti di titoli esecutivi per recuperare aiuti illegittimamente concessi.
  Tale condizione non è stata recepita dal Governo in quanto da un'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 si evincerebbe che anche i provvedimenti degli enti territoriali costituiscono titolo esecutivo nei confronti degli obbligati alla restituzione degli aiuti.
  Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa Pag. 178delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Da ultimo, ricorda che la Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, sulla quale la Commissione deve esprimersi congiuntamente al disegno di legge europea 2014, registra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati conseguiti nel corso di tale anno.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione sul disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo) (vedi allegato 2) e una proposta di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) (vedi allegato 3).

  La Commissione approva le proposte di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
S. 1738 Governo.

(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, richiamando i contenuti della relazione svolta nella precedente seduta, formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito ad inserire un apposito principio e criterio direttivo con quale si preveda che, in sede di esercizio della delega, il Governo debba annoverare tra i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel territorio della provincia di Bolzano e la conoscenza del francese nel territorio della Valle d'Aosta.

  La Commissione approva le proposte di parere della relatore (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione dei professori Luca Antonini ed Ernesto Longobardi.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito Pag. 179chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Ernesto LONGOBARDI, Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro, e Luca ANTONINI, Professore ordinario in diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Padova, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, dopo svolge alcune considerazioni, formulando quesiti e osservazioni.

  Ernesto LONGOBARDI, Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro, e Luca ANTONINI, Professore ordinario in diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Padova, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia i professori per le loro relazioni e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Pag. 180