CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 255

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1o aprile 2015.

  Michele BORDO, presidente, da conto delle sostituzioni, ed invita quindi la relatrice ad intervenire.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatrice, ringrazia il Presidente per il lavoro di mediazione svolto ma conferma la proposta di parere formulata nella seduta dello scorso 1o aprile (vedi allegato 1). Osserva infatti che il Parlamento, nella legge di delegazione 154/2014, non ha dettato principi Pag. 256o criteri specifichi per dare attuazione alla direttiva oggetto dello schema di decreto di recepimento in esame. Da ciò, ex legge n. 234 del 2012, consegue che il Governo debba limitarsi a recepire la direttiva senza introdurre norme aggiuntive che non siano strettamente necessarie per il pieno ed efficace recepimento della direttiva stessa. Non è certo il caso di specie. L'attuazione della direttiva non necessita di variazione di ripartizione di competenze nella vigilanza, ma anzi rimanda la decisione alla normativa nazionale. Inoltre, il fatto che l'articolo 30 della direttiva, come è stato rilevato in sede di dibattito, ribadisca che la vigilanza rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine, conferma il parere formulato. L'assetto della vigilanza è sì di competenza del legislatore nazionale che tuttavia deve, proprio per questo, se lo ritiene opportuno, intervenire esclusivamente tramite il procedimento legislativo ordinario. A questo riguardo sottolinea che una delle più significative innovazioni della legge n. 234 del 2012 è stata quella di definire in modo più stringente, rispetto alla preesistente legge comunitaria, il contenuto proprio della legge di delegazione europea, nonché della legge europea, al fine di evitare che l'attuazione di direttive e di altri atti normativi europei possa essere utilizzato – come spesso avvenuto in passato – quale veicolo per introdurre disposizioni non giustificate dall'adempimento di obblighi europei. Non applicare rigorosamente oggi le previsioni della legge n. 234 del 2012 sarebbe gravissimo per almeno tre motivi. In primo luogo, si consentirebbe al Governo di sottrarre impropriamente al dibattito democratico interventi di fortissima rilevanza politica ed economica. Il tema della ripartizione della vigilanza è un tema così importante per la tutela dei consumatori che deve essere dibattuto in Parlamento. In secondo luogo, si creerebbe un precedente molto pericoloso nell'interpretazione dell'articolo 32 della legge n. 234: ritenere che un intervento come quello sulla vigilanza, molto vagamente connesso all'attuazione della normativa europea, possa essere posto in essere nell'esercizio di deleghe conferite per il recepimento di direttive significa nella sostanza considerare potenzialmente quale parte del contenuto proprio delle legge di delegazione e della legge europea ogni disposizione che concerne la stessa materia di direttive o altri atti europei da attuare. Ciò significa, nell'immediato, che i criteri di ammissibilità agli emendamenti al disegno di legge europea 2014 dovrebbero essere, per coerenza, molto ampi e flessibili con tutto quello che ne consegue in termini di rallentamento dell’iter. In terzo luogo, si creerebbe una palese incoerenza con gli orientamenti assunti dal Senato in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2014. Ricordo ai colleghi che nella seduta del 1o aprile scorso la Commissione Politiche UE del Senato ha approvato due emendamenti a tale disegno di legge relativi al recepimento della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento n. 1286/2014 che trattano della ripartizione delle competenze sulla vigilanza.
  Sarebbe alquanto singolare che Governo e Parlamento intervenissero, apparentemente all'insaputa l'uno dall'altro, sulla stessa materia in modo incoerente con diversi strumenti. Tutto questo rischia di trasformarsi in una confusione che danneggia i diritti del consumatore e il cittadino, a tutela dei quali invece le direttive intendono agire.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) esprime, anche a nome del suo gruppo, apprezzamento per il parere presentato dalla relatrice, ritenendo che lo schema di decreto in esame configuri un evidente eccesso di delega. Osserva infatti che i poteri di vigilanza sui prodotti assicurativi, attualmente di competenza della Consob, non possono essere attribuiti all'Ivass con queste modalità. Il Governo sarebbe dovuto più propriamente intervenire in altra sede, come ad esempio in occasione dell'esame della legge di delegazione europea per l'anno 2014, attualmente in discussione al Senato. Rileva peraltro come proprio nel corso dell'esame di tale disegno di legge siano stati approvati emendamenti relativi al riparto di competenze tra le autorità Pag. 257preposte alla vigilanza, e deve quindi sottolineare la schizofrenia legislativa di tali interventi normativi.
  Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sulla complessità dei prodotti finanziari assicurativi, che merita adeguato approfondimento in sede parlamentare; all'attività di tutela e di controllo sulla trasparenza di questi prodotti finanziari deve essere dedicata una analisi specifica, anche ai fini della tutela dei consumatori.
  Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo di FI sulla proposta di parere formulata invita i colleghi della maggioranza ad una più attenta riflessione sulle criticità richiamate.

  Marina BERLINGHIERI (PD) ribadisce, come evidenziato nella seduta dello scorso 1o aprile, il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, contestando l'obiezione di un eccesso di delega mossa dai colleghi. Con l'approvazione della legge di delegazione 154/2014, il Parlamento ha infatti dato mandato al Governo di recepire, senza specifici principi e criteri direttivi, la direttiva 2009/138/CE, cosa che il Governo ora fa, in piena compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Come poi il Governo – legittimamente, in quanto si tratta di scelte rimesse dalla stessa direttiva alla competenza dei singoli Stati nazionali – intervenga sull'assetto delle autorità preposte alla vigilanza è una questione di merito, che non compete alla valutazione della XIV Commissione.
  Sottolinea tuttavia l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012, laddove si stabilisce che «gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse».
  Ritiene pertanto opportuno condizionare il parere della XIV Commissione al rispetto di tale principio, e formula pertanto, a nome del gruppo del PD, una proposta alternativa di parere, favorevole con condizione (vedi allegato 2).

  Paolo TANCREDI (AP) ringrazia il Presidente Bordo per il ruolo svolto nel tentativo di pervenire ad una mediazione tra le diverse posizioni, ciò che ha consentito un approfondimento assai utile e comunque proficuo, a suo avviso, sui temi in discussione.
  Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sebbene la proposta alternativa di parere, testé presentata dall'onorevole Berlinghieri, risponda ad alcune delle esigenze emerse.
  Osserva quindi come occorra a suo parere non limitare il ruolo della XIV Commissione a criteri formalistici, ma esercitare la propria funzione politica, intervenendo a difesa delle competenze della Consob, che nel provvedimento in esame subiscono un chiaro attacco. Si tratta di un attacco che il Governo esercita legittimamente, ma che avrebbe necessitato un'altra sede e un altro iter.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la proposta alternativa di parere sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta di parere formulata dalla relatrice e approva la proposta alternativa di parere, favorevole con condizione, formulata dall'onorevole Berlinghieri.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 147.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del Pag. 258giorno, rinviato nella seduta del 1o aprile 2015.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, richiama i contenuti della proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 3), formulata nella seduta dello scorso 31 marzo. Ricorda che nella medesima seduta erano state avanzate alcune obiezioni alla condizione formulata, e invita i colleghi ad esprimersi sul punto.

  Adriana GALGANO (SCpI) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, nella su attuale formulazione.

  Marina BERLINGHIERI (PD) chiede al relatore di modificare la proposta di parere, trasformando in osservazione la condizione formulata.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, nella sua attuale formulazione.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) si esprime in senso contrario alla proposta di parere del relatore. Evidenzia come il termine di recepimento della direttiva era fissato al 31 dicembre 2013 e che il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato con il quale contesta il mancato recepimento della direttiva e aprendo così l'ennesima procedura di infrazione (n. 2014/0142). Sottolinea inoltre che la direttiva in recepimento non intende unicamente far applicare nell'UE l'accordo di Basilea 3, quanto più racchiudere in un sistema organico la normativa europea bancaria con il chiaro fine di prevenire l'insorgere di nuove crisi rendendo il sistema bancario più sicuro, trasparente, e capace di fronteggiare l'endemica ciclicità finanziaria. Osserva che l'articolo 1, comma 3, del Testo unico bancario così come modificato dallo schema di decreto legislativo, elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio per l'ulteriore definizione – rispetto alla nozione di legge – del concetto di «stretti legami» tra banca e soggetti italiani o esteri; l'articolo 4, comma 1, del TUB così come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame elimina il potere propositivo della Banca d'Italia al Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in materia di vigilanza quindi per tutta la disciplina di cui al Titolo III del Testo unico Bancario; il comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito, consentendo alla Banca d'Italia di esercitare il potere di disciplinarne l'emissione da parte delle banche senza conformarsi ad una preventiva delibera del CICR; il successivo comma 8 del medesimo schema di decreto legislativo elimina la preventiva deliberazione del CICR anche relativamente alla disciplina – da parte della Banca d'Italia – dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento effettuato dalle banche comunitarie nel territorio della Repubblica Italiana; la lettera b) del comma 10 del citato schema modifica il comma 9 dell'articolo 19 del TUB escludendo il potere deliberativo del CICR in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti negli istituti bancari.
  Ritiene che le finalità della direttiva non sono trasposte in modo soddisfacente nello schema di decreto legislativo in esame. La Direttiva e i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 3 della legge europea 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154) avrebbero consentito di agire in modo più incisivo ed efficace permettendo di rendere il settore bancario più sicuro e trasparente, migliorare ulteriormente il sistema di governance bancaria e con ciò diminuendo i conflitti di interesse o gli incentivi al rischio. Rileva che il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio è un organo di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e rappresenta l'unico organo veramente pubblico che consente ai cittadini, seppur Pag. 259mediante una rappresentanza indiretta, di fissare i principi generali in materia di credito e risparmio. Alle riunioni del CICR partecipa il Governatore della Banca d'Italia senza diritto di voto. Attribuire quindi alla Banca d'Italia delle competenze, per le quali la medesima Banca d'Italia disponeva esclusivamente del potere propositivo, senza un adeguato confronto parlamentare, limitando il Parlamento ad un mero parere su un atto del Governo sembra del tutto inopportuno. L'eliminazione di molte delle competenze del CICR relativamente all'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio potrebbe configurarsi come una violazione dell'articolo 47 della Costituzione il quale prevede che: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito».
  Preannuncia pertanto il voto contrario del M5S sul provvedimento in esame.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, ritiene opportuno mantenere ferma la proposta di parere formulata.

  Marina BERLINGHIERI (PD) formula pertanto, a nome del gruppo del PD, una proposta alternativa di parere favorevole.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la proposta alternativa di parere sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta di parere, favorevole con condizione e osservazione, formulata dal relatore e approva la proposta alternativa di parere, favorevole, formulata dall'onorevole Berlinghieri.

  La seduta termina alle 9.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa.
COM(2014)903 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013.
COM(2015)10 final.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2015.

  Michele BORDO, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4), che illustra, ricordando di averla già trasmessa informalmente, nella mattina di ieri, a tutti i componenti della Commissione.
  Segnala altresì di aver ricevuto nella mattina odierna una proposta di integrazione avanzata dai colleghi del M5S, che si riserva di valutare approfonditamente. Ritiene a tal fine opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione del parere sui documenti in titolo.

  Filippo GALLINELLA (M5S) illustra le proposte di modifica al parere formulate dal suo gruppo. In particolare evidenzia i profili critici connessi alla scelta dei progetti da finanziare, rispetto alla quali non viene indicato nessun criterio. Si determina in tal modo un margine di discrezionalità troppo ampio nella scelta dei progetti laddove occorrerebbe invece individuare criteri rigorosi, non demandando tali decisioni solamente ad un organismo «tecnico». Si corre altrimenti il rischio di prestare una garanzia pubblica a progetti selezionati in base a parametri tecnici, o presunti tali, che ignorino sia le esigenze di addizionalità sia quelle di equa distribuzione territoriale e tematica degli investimenti. Potrebbero, in altri termini, essere Pag. 260privilegiati investimenti a minore tasso di rischio e nello stesso tempo trascurati settori con minori prospettive di redditività, quali ad esempio capitale umano, efficienza energetica, protezione del territorio dai rischi idrogeologici.

  Adriana GALGANO (SCpI) formula alcuni rilievi, che auspica possano trovare spazio nella proposta di parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.
  Ritiene in primo luogo che occorra chiedere al Governo di adoperarsi affinché gli istituti italiani siano inseriti nell'elenco di quelli dai quali la BCE acquista titoli, domanda che ha peraltro già rivolto al presidente Draghi in occasione della sua audizione alla Camera lo scorso 26 marzo.
  Occorre in secondo luogo evidenziare la necessità di creare un collegamento tra progetti nazionali e progetti delle regioni e degli enti locali. Richiama a titolo di esempio il tema della banda ultra larga, che vede convivere una molteplicità di iniziative a livello regionale e comunale, cui si aggiungerà ora anche un progetto nazionale finanziato dai Fondi FEIS, e rispetto alle quali un raccordo appare indispensabile.
  Sottolinea infine come in sede di audizione dinnanzi alla Commissione Bilancio, lo scorso 18 marzo, il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, rispondendo ad una domanda sui tempi di avvio dell'intera operazione, abbia dichiarato che la BEI sta già analizzando alcuni progetti. Si chiede su quale base si sia già cominciato ad operare e ritiene che si tratti di una affermazione che merita chiarimenti, anche mediante un atto di sindacato ispettivo da rivolgere al Governo in Commissione.

  Michele BORDO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

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