CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 102

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto, e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.
C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

  Gennaro MIGLIORE (PD), relatore, dopo aver assicurato la massima predisposizione al confronto verso le istanze di tutte le forze politiche nel corso dell’iter del provvedimento in oggetto, rileva che la Commissione si appresta ad esaminare in seconda lettura un testo profondamente cambiato rispetto al testo base adottato dalla I Commissione nel gennaio del 2014 e al testo approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento. Rileva pertanto che, proprio sulla base delle numerose e articolate obiezioni espresse da tutte le forze politiche nel corso del dibattito parlamentare, nonché in seguito ai rilievi emersi durante le audizioni svolte nelle due Camere, significative sono le novità introdotte.
  Fa presente, quindi, che in questa sede si concentrerà sulle modifiche maturate in Parlamento.
  Al riguardo, osserva che la prima e forse più significativa questione affrontata durante l'esame al Senato è quella delle soglie, considerate nella loro originaria previsione lesive di un sistema autenticamente democratico e rappresentativo: da Pag. 103un lato, infatti, è stata introdotta una soglia unica per accedere alla rappresentanza parlamentare, riferita alla sola lista e determinata nel 3 per cento dei voti validi (che è venuta a sostituire le soglie diversificate e più elevate, del 4,5 per cento per le liste coalizzate, dell'8 per cento per le liste non coalizzate o coalizzate con coalizioni che risultino sotto-soglia, del 12 per cento per le coalizioni); dall'altro lato, è stata innalzata la soglia ritenuta necessaria per accedere al premio di maggioranza, che è passata dall'originario 35 per cento, prima, al 37 per cento, poi, per essere successivamente elevata al 40 per cento.
  Altra questione sensibile era quella riguardante la scelta degli eletti da parte degli elettori: da più parti era stato obiettato che «per chiudere definitivamente con la stagione del “Porcellum” occorresse garantire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti». Ricorda che nel disegno di legge originario l'elezione dei membri del Parlamento avveniva per liste bloccate, ancorché corte e con i nomi dei candidati stampati sulla scheda. Per rispondere alle richieste di una maggior vicinanza tra eletti ed elettori, il progetto iniziale è stato modificato: sono rimaste bloccate le posizioni dei soli capilista, che consentono a ciascuna forza politica di esprimere con chiarezza chi debba rappresentarla in un determinato collegio, e sono state introdotte le preferenze per tutti gli altri candidati.
  Sottolinea, poi, che l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista, e non più alla coalizione, che abbia ottenuto o il 40 per cento dei voti validamente espressi al primo turno o la maggioranza dei voti validamente espressi al secondo turno, comporta che non sia possibile per le liste collegarsi in coalizione e apparentarsi o collegarsi tra i due turni di votazione. Quest'ultimo divieto trova la sua ratio sia nella volontà di impedire la costruzione di alleanze politiche artificiali, riunite dal solo obiettivo della conquista della maggioranza dei seggi della Camera dei deputati ma poi incapaci di rimanere unite e coese per garantire un Governo stabile al Paese, sia nella volontà di semplificare il sistema politico. Reputa opportuno, peraltro, ricordare che la possibilità di apparentamento formale al secondo turno non è contemplata da nessuno dei Paesi dell'Unione europea che prevedono il doppio turno e che tale pratica risulta ampiamente disattesa anche laddove prevista, come nel caso della legge per l'elezione dei sindaci.
  Fa presente, quindi, che un altro tema cruciale è quello della rappresentanza di genere, al fine di assicurare il pieno ed effettivo rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, da parte di ogni forza politica. Ricorda che anche su questo punto la norma originaria del testo base appariva insufficiente, limitandosi a prevedere che, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento nel complesso della candidature circoscrizionali di ciascuna lista, e che nella successione interna delle liste dei collegi plurinominali non potessero esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere. Egli stesso ebbe occasione di sottolineare con forza quanto questa previsione avrebbe significato un deciso passo indietro rispetto alle questioni dell'equilibrio di genere nella rappresentanza. Ritiene che assai più incisiva sia la previsione introdotta durante l'esame al Senato, anche in seguito all'introduzione delle già ricordate preferenze: ora in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso e i capilista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione. È stata inoltre introdotta la doppia preferenza di genere: l'elettore può esprimere fino a due preferenze per i candidati che non sono capilista, ma esse devono essere espresse per candidati di sesso diverso, a pena di nullità della seconda preferenza.
  Tra le altre importanti modifiche introdotte durante l'esame parlamentare, si limita a ricordare, riservandosi di approfondire ogni singolo tema in altre sedi: l'assegnazione dei seggi, ed eventualmente del premio di maggioranza, alla sola lista (e non anche a coalizioni, com’è era nel Pag. 104testo licenziato dalla Camera dei deputati); la previsione di un premio di maggioranza comunque pari a 340 seggi sia nel caso di conseguimento del 40 per cento dei voti validi sia nel caso di non conseguimento e successo elettorale solo nel ballottaggio conseguentemente necessario; la previsione di un numero dei seggi per collegio plurinominale, da determinarsi tra un minimo (invariato) di tre seggi ed un massimo (aumentato rispetto al testo Camera) di nove seggi (non più sei, dunque); l'introduzione di una norma che prevede la presentazione da parte dei singoli partiti, poiché i competitori sono liste e non già coalizioni, del programma elettorale, dello statuto del partito e il nome del loro leader unitamente al contrassegno; la previsione, nelle liste, di capolista «bloccati», pluricandidabili, in un numero di collegi fino a dieci (non già otto come nel testo Camera, che peraltro prevedeva una candidabilità plurima per ogni candidato); l'introduzione della possibilità per gli elettori che si trovano all'estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi, di votare per corrispondenza nella Circoscrizione estero; l'efficacia della nuova disciplina elettorale a decorrere dal 1o luglio 2016.
  Ricorda, infine, che è stata risolta, sempre in sede parlamentare, la questione relativa alle modalità di assegnazione dei seggi in eccesso: nel testo licenziato dalla Camera nel marzo del 2014 vi era una certa asimmetria nell'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi sulla base delle parti decimali.
  Il testo confermava il criterio previsto nella legge vigente per togliere seggi alle liste eccedentarie (quelle con un numero di seggi assegnato in prima battuta superiore a quelli spettanti; in genere le più grandi) per assegnarli alle liste deficitarie (le più piccole). Per le liste eccedentarie il criterio era politicamente razionale: esse perdevano i seggi laddove li conquistavano con la parte decimale minore. Per quelle deficitarie, il criterio risultava invece irrazionale, poiché li ottenevano non dove avevano la parte decimale maggiore, ma dove le eccedentarie ce l'avevano più piccola. Tale sistema rischiava, dunque, di essere politicamente casuale, in quanto avrebbero potuto anche prendere un seggio nel collegio dove avevano ottenuto, comparativamente, meno voti, per il solo fatto che lì la lista eccedentaria avrebbe potuto essere più debole, mentre garantiva la restituzione piena dei seggi ai singoli collegi (cd. territorialità). Già il tema fu sollevato dai gruppi Nuovo Centro Destra e da Sinistra Ecologia Libertà alla Camera (cosiddetto flipper).
  Al Senato il meccanismo è stato modificato, grazie all'introduzione del cosiddetto antiflipper, che rende politicamente razionale sia la cessione del seggio da parte della (o delle) lista eccedentaria sia l'acquisto da parte di quella (o quelle) deficitarie: la eccedentaria lo perde nel collegio dove ha la parte decimale minore, la deficitaria lo acquista dove ce l'ha maggiore, il tutto all'interno della stessa regione.
  Rileva, in generale, che il testo oggi in discussione risulta non solo arricchito dalla dinamica parlamentare, ma anche più equilibrato, avendo saputo meglio coniugare le esigenze di governabilità con quelle di rappresentatività è di democrazia del sistema. Evidenzia, altresì, che l'avvenuta soppressione dell'articolo 2 originariamente previsto – che modificava la legge elettorale del Senato – al fine di legare la legge elettorale alla riforma del bicameralismo perfetto (oggetto, com’è noto, di un disegno di legge costituzionale in discussione), completa l'assetto ordinamentale del nostro Paese, prefigurando finalmente la possibilità di una maggior efficienza del sistema complessivo, ma con gli opportuni correttivi atti a garantire una compiuta rappresentatività dell'elettorato.

  Stefano QUARANTA (SEL) fa presente che il suo gruppo conferma il suo giudizio negativo, già espresso nel corso dell'esame in prima lettura svolto alla Camera, sulla riforma elettorale come risultante dalle modifiche apportate dal Senato. A differenza di quanto affermato dal relatore Migliore, ritiene che non vi siano mutamenti sostanziali nel testo oggi all'esame Pag. 105della Commissione. Quanto alla soglia di sbarramento prevista per i partiti politici, ritiene che il problema non sia tanto quello della percentuale, ma piuttosto quello di evitare che le forze politiche minori siano comunque penalizzate dalla impossibilità di coalizzarsi. Relativamente al premio di maggioranza, evidenzia che la previsione della soglia del 40 per cento è, a suo avviso, irrilevante poiché nessun partito verosimilmente la raggiungerà. Pertanto, il risultato sarà invece quello di attribuire il 55 per cento dei seggi ad un partito politico che al primo turno avrà raggiunto una percentuale di voti molto bassa. Sottolinea che in tal modo si personalizzerà molto il confronto politico e si muterà, surrettiziamente, la forma di governo da parlamentare a presidenziale. Ritiene, nel metodo, profondamente sbagliato sostenere che il provvedimento in discussione, in prima lettura considerato immodificabile poiché il frutto di un accordo tra Partito Democratico e Forza Italia, sia ancora una volta giudicato intoccabile anche se, in questo caso, il provvedimento stesso è sostenuto esclusivamente da un partito politico peraltro diviso al suo interno. Nel valutare irrilevante la questione del disegno dei collegi elettorali, fa presente che il combinato disposto della riforma elettorale e della riforma costituzionale all'esame del Parlamento produrrà un rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo da lui non condiviso.

  Danilo TONINELLI (M5S) desidera sottolineare come il relatore, il collega Migliore, che ha dato una valutazione tecnico-politica positiva sul testo, ritenendolo decisamente migliorato, è lo stesso parlamentare che in fase di dichiarazione di voto alla Camera aveva contestato pesantemente l'ossatura del provvedimento.
  Informa la Commissione che il suo gruppo ha scritto al Presidente Sisto chiedendo che sia aggiornata dagli Uffici della Camera, sulla base del testo uscito dal Senato, la simulazione dell'applicazione dell’Italicum ai risultati delle ultime tre elezioni di Camera e Senato, già effettuata durante l'esame in prima lettura e risultata di grande utilità per verificare il grado di rappresentanza assicurato dalla nuova legge elettorale.
  Ritiene necessaria una nuova simulazione perché le modifiche apportate al Senato hanno mutato sensibilmente i parametri di riferimento.
  Replicando al relatore Migliore, che ha sostenuto che non sussista più il cosiddetto effetto «flipper», osserva che ciò non risponde al vero perché con un ballottaggio effettuato su un collegio unico nazionale, il voto di un elettore dato in un unico collegio plurinominale a un candidato che ha preso la maggioranza dei voti in quel collegio, potrebbe contribuire ad eleggere un candidato che ha preso pochi voti, ma è espressione della lista vincitrice; potrebbe altresì verificarsi che tale voto faccia eleggere il candidato di un altro collegio, eludendo così, grazie proprio all'effetto «flipper», quel criterio di conoscibilità del candidati invocato dalla Corte Costituzionale.
  Infine, evidenzia come nei fatti con questa legge elettorale si attui un mutamento della forma di governo. Con un'unica elezione viene infatti eletto direttamente il Presidente del Consiglio contestualmente al Parlamento, mentre nei sistemi presidenziali, ciò non avviene: ci sono due elezioni ben distinte, con quei paletti per il Presidente eletto direttamente che, invece, sono del tutto assenti nell'impianto del nuovo sistema istituzionale italiano, delineato dalla legge elettorale e dalla riforma della Costituzione.
  La sua è una valutazione tecnica, difforme da quella di illustri tecnici come Augusto Barbera che questo Parlamento, con un giudizio a suo avviso politico, ha definito la legge elettorale il miglior provvedimento fatto da questo Parlamento. Il problema è che, secondo lui, questo Parlamento, per le modalità con cui è stato eletto, è il peggior Parlamento possibile.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, rassicura il collega Toninelli che la proposta avanzata dal suo gruppo sarà valutata in sede di ufficio di presidenza.

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  Laura RAVETTO (FI-PdL), dopo aver preannunciato l'intervento, nel corso della prossima settimana, della capogruppo di Forza Italia presso la Commissione affari costituzionali, deputata Gelmini, al fine di rendere nota la posizione del gruppo stesso sul provvedimento in discussione, si sofferma su un punto a suo avviso particolarmente rilevante, ovvero sul rispetto della rappresentanza di genere nel testo trasmesso dal Senato.
  In particolare, chiede ai relatori e ai rappresentanti del Governo di chiarire l'interpretazione del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della proposta in esame, ai sensi del quale «in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato in base al sesso; i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione», e all'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede che le liste dei candidati siano presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali.
  Al riguardo, evidenzia come le predette disposizioni si prestino a interpretazioni fuorvianti, tanto da non poter escludere che, in modo fraudolento, una forza politica possa candidare la stessa persona, ad esempio di sesso femminile, in più collegi della stessa circoscrizione, rispettando formalmente la prescrizione normativa. Ritiene, quindi, che occorra chiarire in questa sede se la previsione del 60 per cento relativa al numero complessivo di candidati capilista nei collegi di ciascuna circoscrizione sia da riferire alle «candidature» ovvero ai «candidati».
  Ribadisce, dunque, l'esigenza di risolvere la questione interpretativa posta, al fine di evitare possibili conseguenze negative in futuro, quale l'invalidamento di una lista per lesione del principio costituzionale della rappresentazione di genere.

  Alfredo D'ATTORRE (PD) si augura che il dibattito in Commissione sia proficuo e che i relatori possano associarsi a tale auspicio anche al fine di escludere la possibilità, paventata dal Governo, di porre la questione di fiducia sulla legge elettorale. Condivide le osservazioni del relatore Migliore circa i cambiamenti positivi contenuti nel testo, così come modificato dal Senato, relativamente alla rappresentanza di genere. Esprime, invece, perplessità sulle soglie di sbarramento rilevando che l'eliminazione delle soglie del 12 e dell'8 per cento è dovuta al passaggio al sistema del voto di lista. Sottolinea che l'articolo 2, comma 8, fa riferimento alla figura del capo della forza politica già presente nel cosiddetto Porcellum, da più parti criticata. Tale riferimento indica il passaggio ad una logica di investitura diretta del premier. Osserva che esiste uno strettissimo collegamento tra la legge elettorale e la riforma costituzionale all'esame del Parlamento. Sottolinea, infine, che il testo della riforma elettorale in discussione assume un vero e proprio rango costituzionale.

  Andrea GIORGIS (PD) desidera preliminarmente avanzare due richieste. La prima, rivolta al Presidente Sisto, è quella di assicurare la massima pubblicità possibile al dibattito.
  La seconda, invece, rivolta ai relatori, è di esaminare con grande serietà e nel merito le questioni che emergeranno nel corso del dibattito, fornendo risposte esclusivamente di merito e non limitandosi, quindi, a un'affermazione dell'impossibilità politica di attuare modifiche al testo. In questo modo, si analizzerebbero compiutamente e senza pregiudizi da parte di nessuno le varie proposte, giungendo – cosa che può verificarsi in un dibattito costruttivo – magari a cambiare idea.
  Nel merito del provvedimento vuole porre due questioni, anch'esse di carattere preliminare.
  La prima nasce dal fatto che, con la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima gran parte della legge elettorale vigente, siamo di fronte a una situazione senza precedenti: un cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale costituzionale, criticabile quanto si vuole, che apre però a nuove possibili pronunce della Corte in materia di legge elettorale. Pag. 107La sentenza della Corte costituzionale ha sancito dei principi dai quali non si può prescindere per realizzare una nuova legge elettorale che sia pienamente legittima: il premio che consente a una minoranza di trasformarsi in maggioranza è infatti, secondo la Corte, accettabile, ma se attribuito con una soglia ragionevole di percentuale conseguita di voti, divenendo altrimenti lesivo dell'articolo 48 della Costituzione.
  Il testo trasmesso dal Senato pone tale soglia per il primo turno al 40 per cento, ma continua a non prevedere il ballottaggio. Avanza l'ipotesi che accedano al ballottaggio due liste che hanno conseguito una percentuale di voti lontana dalla soglia del 40 per cento (pari rispettivamente, ad esempio, al trenta e al ventotto per cento). In questa circostanza, potrebbe darsi il caso che vadano a votare al secondo turno solo gli elettori che hanno votato per le due liste giunte al ballottaggio medesimo o, addirittura, solo gli elettori che hanno votato per la lista arrivata prima. Cosa accadrebbe in questo caso ? Con una percentuale di voti assai esigua potrebbe essere conseguito il premio di maggioranza previsto dalla legge.
  La sua è una domanda posta senza alcun intento polemico, ma proprio al fine di sviscerare il problema: si tratta di un caso astruso o invece possibile ? Esiste, infatti, a suo avviso una differenza tra un'offerta ampia fatta all'elettore, come quella del primo turno, e una molto più ristretta come quella del ballottaggio: ciò potrebbe indurre gli elettori a non effettuare, nel ballottaggio, quella che è una scelta di secondo livello.
  La seconda è una questione indicata anche dal relatore, Migliore, vale a dire la proporzione tra eletti espressione della scelta dei partiti ed eletti indicati, con le preferenze, dai cittadini. Si chiede se questa proporzione valga per tutte le liste, e quindi anche per quelle che non conseguono il premio di maggioranza. Quali sono le modalità da adottare per rispettare la proporzione ?
  Pone poi alla Commissione il problema di cosa succede nel caso di dieci pluricandidature di un unico soggetto che deve optare per un solo collegio. In quel caso, gli elettori potrebbero contribuire ad eleggere nove candidati che non conoscono e per i quali non hanno votato. Un'altra criticità consiste poi, a suo avviso, nel fatto che non sussistono criteri di opzione, come in altri sistemi, e la scelta è affidata discrezionalmente all'eletto.
  Rinnova il suo invito ai relatori a prendere con molta serietà le questioni da lui poste, al fine di arrivare a una loro definizione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente in merito alla prima richiesta avanzata dal collega Giorgis, dispone che dalla prossima seduta la pubblicità dei lavori sia assicurata, se non vi sono obiezioni, mediante la trasmissione sul circuito interno della Camera.
  Sulla seconda richiesta, anche a nome del collega Migliore, assicura il collega Giorgis che i relatori analizzeranno con serietà tutte le questioni poste dai colleghi.

  Giancarlo GIORGETTI (LNA) si sofferma, in particolare, su un aspetto del provvedimento in oggetto che, a suo avviso, necessita di essere rivisto rispetto al testo approvato dal Senato.
  Si tratta di un errore contenuto nel testo a proposito della ripartizione della quota di seggi con metodo proporzionale. In particolare, osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un periodo nella norma concernente le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Aosta (articolo 93, lettera c)) che riguarda invece una comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Trento all'Ufficio nazionale relativa ai seggi «proporzionali assegnati provvisoriamente», che troverebbe opportuna collocazione alla fine del comma 3 dell'articolo 93-quater.
  Ritiene che si tratti di una questione da risolvere in quanto non si possono ammettere forzature per quanto riguarda la ripartizione dei seggi con metodo proporzionale.

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  Gian Luigi GIGLI (PI-CD) manifesta apprezzamento per il fatto che nel dibattito in corso non sia stato fatto riferimento alle tematiche dei collegi e delle preferenze per privilegiare questioni, a suo avviso, più rilevanti per la generalità delle forze politiche. Si riferisce alla necessità di bilanciare il bisogno di governabilità del Paese con quello di garantire un'adeguata rappresentanza politica. Osserva che in un sistema politico tripartitico o quadripartitico, come quello dell'Italia di oggi, prevedere un sistema elettorale che attui un passaggio forzato verso un sistema bipartitico ed una forma di governo sostanzialmente presidenziale potrebbe causare problemi di legittimità costituzionale poiché una forza politica minoritaria nel Paese potrebbe ottenere una maggioranza assoluta di seggi in Parlamento. Ciò, a suo avviso, comporterebbe anche problemi di tenuta del sistema politico nel caso si verifichino tensioni sociali da governare. Fa presente che, anche volendo addivenire ad un sistema bipartitico, peraltro in via di superamento in alcuni Paesi a noi vicini quali l'Inghilterra e la Francia, sarebbe necessario che i partiti maggiori mutassero la loro natura per garantire la possibilità di aggregazione da parte delle altre forze minori. Solo così, a suo avviso, si tutelerebbero quei partiti politici che non si sentono adeguatamente rappresentati dalla leadership del partito maggiore nel caso in cui si mantenesse, come previsto nel testo in discussione, l'esclusione della possibilità di apparentamento delle liste al secondo turno.

  Riccardo FRACCARO (M5S) osserva, come valutazione di carattere generale, che in nessun ordinamento democratico esiste un ballottaggio per organi legislativi, ma solo per organi monocratici. Con questa legge elettorale il Parlamento si trasforma in un organo monocratico, i cui componenti sono scelti dal capo del partito vincitore, che è anche capo del Governo.
  Desidera anch'egli sottolineare la distorsione del sistema elettorale delineato per il Trentino-Alto Adige. Ritiene irragionevole che sia previsto un sistema elettorale diverso, quando sussistono altre modalità per tutelare le minoranze linguistiche ed inoltre con una sproporzione nell'assegnazione dei seggi. Col sistema uninominale, infatti su 11 seggi, i 3 non appannaggio della maggioranza dovrebbero essere assegnati alla minoranza, come diritto di tribuna. Col sistema proposto, invece, due dei tre seggi vengono assegnati ad esponenti della lista che ha ottenuto il premio di maggioranza a livello nazionale e un solo seggio alla minoranza, accentuando la distorsione di un sistema che premia la maggioranza locale.

  Danilo TONINELLI (M5S) interviene per assicurare la massima disponibilità, da parte del suo gruppo, a confrontarsi sulle questioni problematiche emerse dal dibattito ed enucleate, in particolare, dal deputato Giorgis.
  Condivide, inoltre, i rilievi critici formulati dal collega Fraccaro concernenti le distorsioni recate dal testo a proposito del sistema elettorale per la regione Trentino Alto Adige.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.25.

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia.
C. 1950 Sberna ed altri.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, rileva che la proposta di legge in oggetto, composta da 4 articoli, prevede l'istituzione della Giornata nazionale della famiglia, individuandola nella giornata del 15 maggio (articolo 1). Fa presente che la data prescelta coincide con la Giornata internazionale della famiglia istituita dall'Assemblea Pag. 109generale delle Nazioni Unite nel 1993 (Risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993), testimonianza dell'importanza che la comunità internazionale attribuisce alla famiglia, intesa come unità fondamentale della società.
  Sempre all'articolo 1 si precisa che tale giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, ma non ha l'effetto della riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole.
  Rileva, quindi, che nella relazione che accompagna la proposta, si richiama che la famiglia, secondo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, rappresenta il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato. Anche la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisce che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo educativo nella collettività. Con l'identificazione della Giornata la proposta di legge intende dunque istituire «un momento di riflessione sui valori fondanti la famiglia».
  I proponenti auspicano anche che la Giornata della Famiglia possa «rappresentare un momento di riflessione e di rilancio della politica di sostegno alla famiglia, nel rispetto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, priorità e obiettivo strategico per lo sviluppo della coesione sociale».
  Nella settimana antecedente la giornata della ricorrenza, l'articolo 2 prevede la possibilità da parte delle scuole, nell'ambito della propria autonomia, di svolgere attività didattiche finalizzate a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza, anche attraverso attività legate alle peculiari tradizioni locali.
  Sempre nella settimana precedente la giornata, la Presidenza del Consiglio promuove una campagna di comunicazione sui temi della ricorrenza su tutti i principali mezzi di comunicazione nazionale (articolo 3).
  Ai sensi dell'articolo 4, le modalità di svolgimento della giornata sono definiti dal Governo in coordinamento con le associazioni operanti nel settore. In ogni caso le iniziative connesse alla ricorrenza non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
  Segnala, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica – che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale – appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 9 aprile 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.