CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2015
416.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Umberto Bossi mentre ha cessato di farne parte il deputato Stefano Borghesi.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
Atto n. 149.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 marzo 2015.

  Maria IACONO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame che – in analogia con quanto già previsto nella materia del trasporto ferroviario attraverso la disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, esaminato Pag. 76dalla Commissione nel febbraio 2014 – detta la disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare.
  Rileva che le criticità osservate nel presente schema di decreto sono in larga parte coincidenti con quelle al tempo sollevate rispetto alla materia del trasporto ferroviario. Il Governo non ha tenuto conto nella predisposizione dello schema di decreto legislativo delle raccomandazioni già espresse nel parere della Commissione Trasporti con riguardo al trasporto nel settore ferroviario. Anche in questo caso, la Commissione europea ha aperto a gennaio del 2014 una procedura di infrazione contro l'Italia per mancata adozione di un regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni e per la mancata designazione dell'organismo nazionale di riferimento. L'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento viene individuato dallo schema di decreto nell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
  Sottolinea quindi l'opportunità di riunire in un unico testo normativo – piuttosto che procedere con singoli decreti legislativi – la disciplina sanzionatoria relativa alle diverse modalità di trasporto, per ragioni di omogeneità e coerenza, a prescindere dalla tipologia di trasporto utilizzato dai passeggeri (via mare, ferrovia, autobus).
  Con riferimento poi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, laddove si dispone che l'Autorità riferisca in un'unica occasione al Parlamento in ordine all'applicazione del Regolamento e all'attività espletata, riterrebbe preferibile prevedere una relazione annuale, in data fissa.
  Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, non appare specificato né quali siano le competenti strutture regionali cui inoltrare i reclami per i servizi di competenza regionale e locale (è prevista invece la facoltà e non l'obbligo di inoltro) né il termine temporale per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe individuare tali strutture regionali competenti per i reclami. Resta da chiarire anche se il funzionamento di queste strutture regionali comporti o meno oneri per la finanza pubblica.
  Occorre altresì valutare, da un punto di vista politico, il contenuto dell'articolo 4 relativo al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni: la disciplina del procedimento viene interamente deregolamentata a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti che, con proprio decreto, disciplinerà i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
  Segnala infine l'opportunità, con riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, di verificare l'effettiva istituzione presso il MIT del fondo per il finanziamento dei consumatori dei settori dei trasporti, considerato che tale fondo era già stato previsto nel decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 sulla Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nonché di valutare l'opportunità di indicare in modo più preciso le finalità alle quali tali risorse vengono destinate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 147.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del Pag. 77giorno, rinviato nella seduta del 25 marzo 2015.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato), che illustra e sulla quale invita i colleghi ad esprimersi, anche al fine di pervenire ad una deliberazione nella giornata di domani.

  Adriana GALGANO (SCpI) si riserva una valutazione approfondita della proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per il lavoro svolto.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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