CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga.
C. 2453 Albanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2015.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica che sono stati presentati otto emendamenti riferiti al progetto di legge in esame (vedi allegato 1), che sono da ritenersi ammissibili. Dà quindi la parola alla relatrice e alla rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Cominardi 1.1, a condizione che sia riformulato in modo identico all'emendamento 1.3 (vedi allegato 2), a sua prima firma, di cui raccomanda l'approvazione. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Albanella 1.4, precisando che, altrimenti, il parere s'intenderebbe contrario, ed esprime parere contrario sugli emendamenti Cominardi 1.2 e 1.5, Ciprini 1.6 e 1.7, nonché Cominardi 1.8. In particolare, fa notare che gli interventi previsti dall'emendamento Pag. 82Cominardi 1.2 sono superflui, in quanto a legislazione vigente è già consentita la messa a disposizione della busta paga non solo attraverso la posta elettronica certificata ma anche attraverso la posta elettronica ordinaria. Con riferimento all'emendamento Ciprini 1.6 segnala che non si rende necessaria la sospensione della prescrizione dei crediti da lavoro in caso di ritardata o omessa consegna del prospetto paga, considerando che tale prospetto non si rende necessario ai fini dell'interruzione della prescrizione. Osserva, infine, che l'emendamento Ciprini 1.7 non appare del tutto coerente con l'impianto della proposta normativa in oggetto, in quanto è volto a consentire l'ottenimento di un decreto ingiuntivo in assenza di busta paga, mentre la proposta di legge intende favorire la consegna della medesima busta paga.

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

  Tiziana CIPRINI (M5S) accetta la riformulazione, proposta dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, dell'emendamento Cominardi 1.1, di cui è cofirmataria.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cominardi 1.2 e approva gli identici emendamenti Cominardi 1.1 (Nuova formulazione) e 1.3 della relatrice (vedi allegato 2).

  Luisella ALBANELLA (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 1.4.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cominardi 1.5, Ciprini 1.6 e 1.7, nonché Cominardi 1.8.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva al fine di acquisirne il parere.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.30.

7-00590 Ciprini: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.
7-00631 Gribaudo: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.
7-00634 Prataviera: Iniziative concernenti i prestatori di lavoro autonomo e professionale.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

  Marco BALDASSARRE (Misto-AL) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una risoluzione vertente su analogo argomento, che auspica possa essere discussa congiuntamente agli atti di indirizzo all'ordine del giorno.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che sarà possibile valutare l'esame congiunto anche di tale risoluzione non appena essa sarà presentata e assegnata alla XI Commissione.

  Tiziana CIPRINI (M5S), illustrando la sua risoluzione, richiama l'esigenza di aggiornare la normativa vigente in tema di tutele nei confronti dei lavoratori autonomi, che appare antiquata e non rispondente alle esigenze di tali soggetti. Fa poi notare che le iniziative assunte dal Governo Pag. 83in carica in materia hanno prodotto esiti nefasti per tali categorie di lavoratori, ricordando come gli impegni assunti dal Ministro per porre rimedio a tali errori siano rimasti disattesi. Nel rilevare che la gestione separata INPS è in attivo, fa notare che, paradossalmente, si verifica il fenomeno per cui i lavoratori più svantaggiati – che avranno una pensione più bassa – finiscono per finanziare le pensioni in essere di coloro che godono di trattamenti pensionistici acquisiti con la precedente normativa. Giudica poi penalizzante e carente la legislazione sul lavoro autonomo, con particolare riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, per quanto riguarda le tutele riguardanti la malattia, la maternità e l'adozione di politiche di sostegno al reddito, la famiglia e la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Richiama, quindi, puntualmente gli impegni contenuti nella risoluzioni, invitando il Governo a prevedere opportune misure che salvaguardino la contribuzione già versata alla gestione separata INPS in caso di conversione dei contratti atipici in contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Auspica, in conclusione, che la risoluzione a sua prima firma sia assunta come base da cui partire in vista della elaborazione di un testo unificato.

  Marialuisa GNECCHI (PD), nell'illustrare la risoluzione 7-00631, di cui è cofirmataria, fa notare che il suo gruppo giudica fondamentale il tema del sostegno ai lavoratori autonomi attese le gravi conseguenze prodotte dalla crisi economica nei confronti di tali categorie, sottolineando come spesso tali lavoratori siano indotti a intraprendere la via del lavoro autonomo anche per mancanza di alternative lavorative. Osserva che negli ultimi due decenni, in conseguenza delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema produttivo italiano, la composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, con un peso sempre più significativo dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma; facendo notare che, nonostante l'ampia portata di detti fenomeni economici e sociali, il sistema giuridico, ad oggi, non sempre è stato in grado di sviluppare una trattazione organica delle molte questioni relative alle tante esigenze e peculiarità che caratterizzano le attività dei «genuini» prestatori di lavoro autonomo. Ritiene, infatti, che vi siano ancora differenze tra le tutele previste per i lavoratori dipendenti e quelle per i lavoratori autonomi, nonostante vi sia stato qualche miglioramento negli ultimi anni. Nel sottolineare l'importanza di poter contare su una adeguata contribuzione presso la gestione separata, in vista dell'erogazione di un trattamento pensionistico congruo, evidenzia, tuttavia, la necessità di un intervento strutturale che riconduca il livello contributivo di questi lavoratori a quanto previsto per la generalità dei lavoratori autonomi. Fa notare poi come, in caso di patologie gravi e di conseguente sospensione dell'attività, tali lavoratori sono comunque gravati dell'obbligo di versare acconti e saldi di imposte e contributi sulla base di imponibili che la patologia non permette oggettivamente di produrre, in quanto l'attuale normativa non consente nemmeno, pur in situazioni di conclamata e prolungata impossibilità di produrre reddito, di rateizzare i tributi dovuti. Nel segnalare come si siano registrati progressi positivi con riferimento al tema della tutela della maternità dei lavoratori autonomi, rileva tuttavia l'esigenza di una omogeneizzazione e di un ampliamento delle misure di tutela. Ritiene, in ogni caso, che non si possa richiedere al Governo una risposta esauriente in questa sede, essendo piuttosto importante avviare un cammino che porti ad una riflessione ad ampio raggio al fine di individuare soluzioni di carattere sistematico. A suo avviso, inoltre, andrebbe una volta per tutte risolta la questione della Fondazione/cassa Enasarco che rappresenta un unicum nel nostro sistema previdenziale italiano, che prevede per gli agenti del commercio una doppia contribuzione previdenziale obbligatoria, all'INPS e appunto alla cassa Enasarco, mettendo in ulteriore Pag. 84difficoltà i giovani che scelgono suddetta professione.
  Fa notare, in conclusione, che il suo gruppo è disponibile a collaborare in vista dell'elaborazione di un testo unificato delle risoluzioni presentate affinché siano individuate soluzioni adeguate alla problematica in oggetto.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, richiama l'esigenza di dare al lavoratore autonomo, in coerenza ad una concezione liberale della società, la possibilità di scegliere liberamente la propria strada, avviando una propria attività in Italia, senza esservi costretto da altre cause, che peraltro lo inducono spesso a cambiare Paese, illustra puntualmente gli impegni contenuti nella sua risoluzione. Nel far presente di essere disponibile a lavorare con gli altri gruppi in prospettiva della elaborazione di un testo unificato, fa notare che ritiene imprescindibili gli impegni recati dalla sua risoluzione, che auspica possano essere presi seriamente in considerazione nel testo finale. Ritiene fondamentale, in ogni caso, che il Governo fornisca i necessari chiarimenti circa le coperture finanziarie degli interventi che deriverebbero dall'attuazione delle misure invocate dalle risoluzioni in oggetto. Ritiene sia necessario, in proposito, ragionare con il Governo entro un arco temporale ragionevole, che potrebbe essere presumibilmente di un mese, al fine di giungere all'individuazione di misure finanziariamente sostenibili.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa notare che dal dibattito odierno sono emersi spunti interessanti, sui quali auspica che il Governo possa manifestare quanto prima il proprio orientamento, fornendo delucidazioni anche con riferimento agli impegni finanziari necessari per offrire un'adeguata tutela nei confronti di tali lavoratori.

  Roberta LOMBARDI (M5S), con riferimento alla questione di Enasarco, fa notare che il suo gruppo è da tempo impegnato in un articolato lavoro di approfondimento circa la situazione degli enti previdenziali privatizzati ed è, quindi, favorevole a qualsiasi iniziativa tesa a fare luce sulla loro gestione. Si dichiara sorpresa, tuttavia, che il gruppo del Partito democratico, che, in precedenza, si era sempre mostrato, a suo avviso, poco attento alle iniziative assunte dal M5S al riguardo, si accorga solo ora dell'esistenza di un problema. Ricorda, in proposito, che le risposte fornite dall'Esecutivo su tali questioni sono state insufficienti e imprecise. Pur rilevando che, rispetto a tale tema, il suo gruppo avrebbe intenzione di presentare in Assemblea uno specifico atto di indirizzo, si dichiara disponibile a collaborare con gli altri gruppi al fine di dettare anche in Commissione specifici indirizzi al Governo su tale importante questione, vincolando l'azione dell'Esecutivo ad un maggiore controllo.

  Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene che la questione Enasarco sia del tutto peculiare, dal momento che tale ente rappresenta un caso unico di forma di previdenza complementare obbligatoria, che espone i lavoratori autonomi ad una doppia contribuzione. Fa notare, peraltro, che sarebbe necessario risolvere la questione del limite minimo dei 20 anni di contribuzione per accedere ai suoi trattamenti, al di sotto del quale qualsiasi contribuzione versata rischia di andare perduta, essendo considerata «silente».

  La sottosegretaria Teresa BELLANOVA si riserva di fornire il proprio orientamento nel prosieguo della discussione, assicurando che fornirà i chiarimenti necessari a far luce sulle questioni poste.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) auspica che il Governo chiarisca le modalità con cui intenda adempiere agli impegni che eventualmente assumerà, fornendo i necessari chiarimenti in ordine ai relativi impegni di spesa.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiarando di confidare sulla collaborazione del Governo in vista di un fattiva discussione Pag. 85degli atti di indirizzo in titolo, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
Nuovo testo C. 2617 Governo e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla XII Commissione sul testo del disegno di legge C. 2617 e delle proposte ad esso abbinate, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nell'ambito dell'esame in sede referente, il quale reca delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Ricorda che il provvedimento in questione è stato oggetto di un lungo iter di discussione, che ha contemplato anche lo svolgimento di un articolato ciclo di audizioni informali, a cui è seguita una complessa fase di esame delle proposte emendative, che ha condotto al testo sottoposto alla nostra attenzione. Fa notare, preliminarmente, che il provvedimento in esame è il risultato di un lungo percorso di riflessione, iniziato nel maggio 2014, quando il Governo ha predisposto le Linee guida per una riforma del Terzo settore formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali. Dal 13 maggio al 13 giugno 2014, il Governo ha quindi aperto una consultazione pubblica sulle Linee guida, per confrontarsi con le opinioni degli attori del Terzo settore e dei cittadini sostenitori o utenti finali degli enti del non-profit, di cui sono stati resi pubblici i risultati definitivi nel settembre 2014. In seguito, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel corso della riunione del 10 luglio 2014, ha approvato un disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Obiettivo del provvedimento, che prevede il conferimento al Governo di specifiche deleghe legislative, è, da un lato, quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall'altro quello di uniformare e coordinare la disciplina della materia, caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile. Come rilevato anche nel corso dell'esame in sede referente, osserva che la materia in questione è attualmente disciplinata da numerose fonti, nel segno di una normativa cresciuta negli anni al di fuori di un disegno complessivo ed è dunque necessario fare chiarezza anche al fine di scongiurare il rischio di un ricorso strumentale a forme giuridiche che permettono agevolazioni, considerata la complessità del quadro di formazioni sociali attualmente esistente.
  Passando a fornire un'illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento, che è stato oggetto di significative e positive integrazioni e revisioni in sede di esame in sede referente, fa notare che l'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, Pag. 86entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Rileva, in proposito, che l'articolo in esame, nell'illustrare le finalità del provvedimento, tra le quali segnala in particolare quella di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, fornisce una definizione di Terzo settore, inteso come complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di solidarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. Tra le finalità perseguite sono specificamente enunciate quelle di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni nonché della disciplina in tema di impresa sociale e di servizio civile universale. È inoltre disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi, che include anche l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti; con la medesima procedura il Governo può adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. Fa notare che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi. Tra i vari criteri e principi direttivi generali enunciati richiama, in particolare, quelli relativi al riconoscimento e alla garanzia del più ampio diritto di associazione, alla promozione dell'iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, alla garanzia della più ampia autonomia statutaria, alla semplificazione della normativa vigente. Osserva, quindi, che l'articolo 3 riprende, modificandoli criteri individuati originariamente dall'articolo 2 del testo del disegno di legge n. 2617 del Governo, reca specifici principi e criteri direttivi per la revisione del libro primo, titolo II, del codice civile, relativo alle persone giuridiche, prevedendo la revisione e la semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e l'introduzione di specifici obblighi di trasparenza, la disciplina del regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche nonché la responsabilità degli amministratori; si interviene inoltre per assicurare il rispetto dei diritti degli associati, prevedendosi l'applicabilità in quanto compatibili, delle norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in materia di società, imprese cooperative e mutue assicuratrici in caso di prevalente esercizio di attività d'impresa. Rileva, quindi, che anche l'articolo 4, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, riprende, modificandoli in alcune parti, taluni criteri individuati originariamente dall'articolo 2 del testo base del disegno di legge n. 2617 del Governo, prevedendo specifici principi criteri direttivi per il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediate la redazione di un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni. A suo avviso, assumono rilievo, in particolare, sotto il profilo delle competenze della Commissione, i criteri direttivi recati dalle lettere c) e h) i quali prevedono, rispettivamente, la definizione di forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori, nonché la disciplina degli eventuali limiti e degli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attributi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
  Rileva, quindi, che l'articolo 5 del nuovo testo, che corrisponde all'articolo 3 del testo originario del disegno di legge governativo, delega l'Esecutivo a procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale. Tra le modifiche apportate in sede referente, segnala l'ampliamento del criterio direttivo Pag. 87relativo alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato nonché la previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle Società di mutuo soccorso. Tra i principi e criteri direttivi di maggiore interesse per la Commissione richiama quelli recati dalla lettera a) del comma 1, relativi alla armonizzazione e al coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e promozione sociale, valorizzando in particolare il principio di gratuità. A tale riguardo, ricordo che ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui si fa parte. Al volontario aderente possono essere soltanto rimborsate, dall'organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Rappresenta che il successivo articolo 4 della medesima legge n. 266 del 1991 prevede che le organizzazioni di volontariato debbano assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In proposito, rileva che, ferma restando la gratuità dell'attività prestata, sarebbe opportuno valutare la semplificazione dei rapporti di rendicontazione tra volontari e organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, consentendo a queste ultime la possibilità di rimborsare ai propri volontari le spese sostenute per l'esercizio dell'attività prestata entro un limite massimo annuale, di valore contenuto, stabilito in sede legislativa. Tale rimborso, entro i limiti fissati, potrebbe quindi essere escluso dal reddito imponibile, in linea con quanto indicato nella proposta di legge Maestri C. 2071. Segnala altresì che il comma 1, lettera c), prevede la valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività promozionali e di sensibilizzazione, nonché il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari delle organizzazioni di volontariato. In proposito, ritiene senz'altro condivisibile la scelta di riconoscere il valore dell'esperienza maturata nell'attività di volontariato e potrebbe essere opportuno precisare meglio la portata del riconoscimento di tale esperienza, che potrebbe tradursi, ad esempio, nel riconoscimento di titoli che potranno essere considerati nell'attività lavorativa ai fini dell'accesso a determinate mansioni o livelli di inquadramento.
  Passando a esaminare l'articolo 6 – che corrisponde all'articolo 4 del testo originario del disegno di legge del Governo, ora sostanzialmente modificato – segnala che esso delega il Governo all'adozione di decreti legislativi di riordino della disciplina dell'impresa sociale già oggetto di riforma con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, a sua volta attuativo della delega di cui alla legge n. 118 del 2005. Si tratta di un articolo che assume una particolare rilevanza sotto il profilo degli ambiti di competenza della Commissione, dal momento che, tra i vari criteri di delega, prevede una qualificazione dell'impresa sociale come impresa privata con finalità d'interesse generale avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. Si prevede, alla lettera b) del comma 1, l'ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2006 anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi al lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da Pag. 88quelle di utilità sociale. Segnala, quindi, la lettera d), che contempla la previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti. A suo avviso, occorre poi sottolineare che la lettera e) prevede la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea. In proposito, segnala che il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, reca specifiche definizioni di lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai fini dell'applicazione della normativa in materia di aiuti alle imprese. A suo avviso, dovrebbe quindi assicurarsi che la prevista ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, intesa a tenere conto delle nuove forme di esclusione sociale, abbia portata complementare rispetto alla definizione prevista dall'Unione europea, direttamente applicabile nel nostro ordinamento.
  Rileva, quindi, che l'articolo 7, introdotto durante l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di vigilanza, monitoraggio e controllo, attività attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione per quanto di competenza con i Ministri interessati e con l'Agenzia delle entrate, mentre l'articolo 8, che corrisponde all'articolo 5 del testo originario del disegno di legge del Governo, reca una delega al Governo per procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in tema di servizio civile nazionale, al fine di istituire un servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata. Tra i criteri di delega di tale articolo segnala la lettera c) del comma 1, che prevede la definizione dello status dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, tra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, in linea con quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria. La successiva lettera g) dispone che il limite di durata del servizio civile universale sia compreso tra otto e dodici mesi e assicuri il contemperamento tra le finalità del servizio e le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, mentre la lettera h), con disposizione analoga a quella prevista per i volontari dall'articolo 5, prevede il riconoscimento e la valorizzazione in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile.
  Fa poi notare che l'articolo 9, che corrisponde all'articolo 6 del testo originario del disegno di legge C. 2617, reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.
  Fa presente, poi, che l'articolo 10, che corrisponde all'articolo 7 del testo originario del disegno di legge del Governo, reca le disposizioni finanziarie e finali, mentre l'articolo 11, introdotto presso l'esame in sede referente, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore ivi comprese le imprese sociali nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore.
  Nel complesso ritiene che il contenuto del provvedimento sia senz'altro ampiamente condivisibile, anche per quanto attiene ai profili di competenza della XI Commissione. Si riserva in ogni caso di Pag. 89formulare una proposta di parere all'esito del dibattito che si svolgerà in Commissione.

  Roberta LOMBARDI (M5S), svolgendo talune considerazioni sull'articolo 7 del testo in esame, fa notare che, secondo i dati del rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel corso dell'anno 2014, la Direzione generale per l'attività ispettiva ha effettuato una specifica vigilanza nel settore delle cooperative. Come previsto nel Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2014, le ispezioni sono state, infatti, mirate alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori, soprattutto con riferimento alle cosiddette cooperative spurie che – non aderendo alle centrali cooperative, organizzazioni nazionali aventi tra i fini istituzionali quello di vigilare sull'attività degli enti cooperativi associati – non vengono sottoposte ad alcuna forma di monitoraggio e controllo relativamente ai bilanci, al rispetto dell'attività indicata nello statuto e, naturalmente, della normativa lavoristica, previdenziale, fiscale e contrattuale. Osserva, quindi, che l'azione di vigilanza in questione è risultata perciò finalizzata principalmente a contrastare le forme di elusione degli obblighi di legge e contrattuali. Dai dati comunicati dagli Uffici territoriali è emerso in particolare che, su un totale di n. 3.905 cooperative ispezionate, come detto in massima parte non aderenti alle Organizzazioni comparativamente più rappresentative, sono state rilevate 1.907 cooperative irregolari. È emerso, inoltre, un numero di lavoratori irregolari pari a 13.194, di cui 1.140 totalmente in nero. Tenuto conto che l'articolo 7, comma 1, del testo in esame prevede che le funzioni di vigilanza e controllo vengano affidate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di evitare che l'assegnazione di tali competenze non rimanga vaga né strutturalmente lacunosa e disorganizzata, giudica necessario che il Governo comunichi l'esatto numero delle unità di personale e le risorse destinabili a tali incombenti, così come individuati dal richiamato articolo 7 del testo in esame. Inoltre, giudica necessario conoscere quale sia l'esatto numero di unità di personale, destinabili rispettivamente alle funzioni di vigilanza, di monitoraggio e di controllo attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Premesso, poi, che il citato articolo 7, comma 2, prevede anche forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore che dovrebbero essere svolte previa stipula di convenzioni con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi, giudica poi necessario sapere cosa si intenda per organismi maggiormente rappresentativi e quali siano. Ritiene, inoltre, che sia necessario chiarire se si intenda stipulare le convenzioni con tali organismi di autocontrollo a titolo gratuito o a titolo oneroso. Auspica, in conclusione, che la presidenza si faccia carico di promuovere un intervento del Governo in Commissione, al fine di chiarire tali questioni.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che sarà sua cura rappresentare al Governo le richieste formulate dalla deputata Lombardi al fine di acquisire nella prossima seduta i necessari chiarimenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

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