CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
Nuovo testo C. 2617 Governo ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione (Affari Sociali) della Camera sul testo del disegno di legge C. 2617 e abbinate, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale». Obiettivo del provvedimento, che prevede il conferimento al Governo di apposite deleghe, è, da un lato, quello di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall'altro quello di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.
  In via preliminare, ricorda che, nel maggio 2014, il Governo ha predisposto le Linee guida per una riforma del Terzo settore, formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali. Dal 13 maggio al 13 giugno 2014, il Governo ha quindi aperto una consultazione pubblica sulle Linee guida, per confrontarsi con le opinioni degli attori del Terzo settore e dei cittadini sostenitori o utenti finali degli enti del non-profit, di cui sono stati resi pubblici i risultati definitivi nel settembre 2014. In seguito, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di cui all'oggetto che, inizialmente composto da 7 articoli, a seguito dell'approvazione di emendamenti in Commissione, si compone di 11 articoli.
  La Conferenza unificata ha espresso il parere di competenza in data 16 ottobre, formulando parere favorevole subordinatamente all'accoglimento di alcune proposte emendative, che sono state in parte recepite. Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune e di elevare i livelli di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. Il Terzo settore viene contestualmente definito come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
  Tra le finalità perseguite, sono specificamente enunciate quelle di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni, nonché della disciplina in Pag. 6tema di impresa sociale e di servizio civile nazionale. Viene altresì disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi, che prevede espressamente, ove necessario in relazione alle singole materie, l'intesa con la Conferenza unificata, oltre all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti; con la medesima procedura il Governo può adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. L'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi, tra i quali quelli relativi al riconoscimento e alla garanzia del più ampio diritto di associazione, alla promozione dell'iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, alla garanzia della autonomia statutaria degli enti, alla semplificazione della normativa vigente. L'articolo 3 detta i princìpi e i criteri direttivi in tema di revisione della disciplina contenuta nel codice civile in materia di associazioni e fondazioni, tra i quali vanno ricordati: la semplificazione e la revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; la previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci; la disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche; la garanzia del rispetto dei diritti degli associati; la previsione dell'applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa delle norme di cui ai titoli V e VI del codice civile, in quanto compatibili. L'articolo 4 disciplina i principi e criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti legislativi preordinati al riordino e alla revisione della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice con il quale si provvederà alla raccolta ed al coordinamento delle citate disposizioni ed alla indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della sua entrata in vigore. Tra i principi enunciati si ricordano quelli relativi: all'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore; alla definizione di modalità organizzative e amministrative degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità; alla previsione del divieto di distribuzione degli utili, anche in forma indiretta, salva la specifica previsione in tema di impresa sociale; alla disciplina degli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e delle modalità di verifica periodica dell'attività svolta; alla riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti anche attraverso la messa a punto di un registro unico del terzo settore, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la previsione dell'obbligatorietà dell'iscrizione ad esso per tutti gli enti che si avvalgono di fondi pubblici o privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, nonché di fondi europei; all'attribuzione alla Presidenza del Consiglio, in raccordo con i Ministeri competenti, del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del terzo settore.
  L'articolo 5 disciplina la delega finalizzata al riordino ed alla revisione della disciplina in tema di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, conformemente a specifici criteri e princìpi direttivi relativi, tra l'altro: alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, prevedendo la necessaria assunzione da parte di questi della personalità giuridica ed alcune regole per la gestione dei finanziamenti ad essi destinati; alla revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale e all'armonizzazione dei relativi requisiti con quelli previsti a livello regionale.
  In tema di impresa sociale, rileva che i decreti legislativi di cui all'articolo 6 dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obbiettivi Pag. 7sociali, e conformarsi ad una serie di princìpi e criteri direttivi tra i quali si ricordano: l'ampliamento dei settori di attività di utilità sociale (includendo i settori del commercio equo e solidale, dell'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti abilitati); la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica dell'impresa, salva la prevalente destinazione degli utili agli obiettivi sociali; il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; la previsione della nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza. Viene previsto che le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscano di diritto la qualifica di impresa sociale.
  L'articolo 7 disciplina le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore che, salvo quanto previsto all'articolo 4, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo da parte degli enti del Terzo settore, specie per quelli di piccole dimensioni, e predispone linee guida in materia di impatto sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte.
  La delega di cui all'articolo 8 è finalizzata a procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi: all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale; alla definizione di uno status giuridico degli stessi che preveda l'instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro; alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
  L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. L'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie e finali, dopo aver posto la clausola di invarianza degli oneri finanziari, stabilisce, al comma 2, una deroga alla stessa, poiché autorizza l'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali con dotazione di 50 milioni di euro. Nell'ambito della legge di stabilità 2015, potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori, per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge delega in esame dagli articoli 8 e 9.
  Infine, l'articolo 11 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore svolta ai sensi dell'articolo 7, nonché sull'attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il disegno di legge, Pag. 8delegando il Governo a riformare la disciplina della costituzione, dell'organizzazione delle forme di governo e del ruolo degli enti diretti a promuovere e realizzare finalità solidaristiche e di interesse generale in quanto parte dell'ordinamento civile, appare riconducibile prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Inoltre, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare. Come già affermato dalla Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). Peraltro, lo stesso legislatore, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare (articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215), configura il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (articolo 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (articolo 4, secondo comma, della Costituzione).

  Andrea CECCONI (M5S) chiede al presidente Sisto di acquisire agli atti della Commissione il parere inviato al Presidente della Commissione XII dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha segnalato alcune criticità riguardanti l'articolo 6 del provvedimento, il quale configurerebbe un regime di agevolazioni per le imprese sociali tale da tradursi in un vantaggio competitivo per queste ultime in quanto opereranno in concorrenza con le imprese tradizionali.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nel segnalare che metterà a disposizione dei colleghi il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidenzia che la I Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, eventuali questioni di legittimità costituzionale recate dalle disposizioni contenute nel provvedimento e a valutare il merito dell'articolo 8 recante norme in materia di servizio civile, di diretta competenza della Commissione affari costituzionali.

  Andrea CECCONI (M5S) fa presente che, a suo parere, le osservazioni relative all'articolo 6 segnalate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardano profili di costituzionalità.

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD) segnala che, al fine dell'elaborazione della proposta di parere intende approfondire la problematiche dell'individuazione delle materie sulle quali, secondo il provvedimento in discussione, è richiesta la consultazione della Conferenza Stato-Regioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.
C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 19 marzo 2015.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.35.

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che si sono concluse le audizioni previste dal programma dell'indagine conoscitiva e che, pertanto, prima di procedere alla predisposizione di una proposta di relazione per l'Assemblea da sottoporre alla Commissione, sarebbe auspicabile lo svolgimento di interventi da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi. A tal proposito, chiede ai gruppi di comunicare i nominativi dei colleghi che vorranno intervenire.

  Danilo TONINELLI (M5S) chiede se la relazione che sarà predisposta dal presidente terrà conto delle posizioni politiche di tutti i gruppi.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando al deputato Toninelli, evidenzia che nella relazione per l'Assemblea, nella quale saranno affrontati i diversi aspetti problematici relativi alla decretazione di urgenza, terrà certamente conto delle posizioni espresse da tutti i gruppi nel dibattito che è in corso di svolgimento in Commissione. Auspica che sulle conclusioni del documento, che verrà sottoposto all'esame e al voto della Commissione, si possa addivenire ad una posizione il più possibile condivisa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 marzo 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
C. 2676 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva come l'Accordo in oggetto, che si compone di 14 articoli, sia stato siglato a Roma il 5 novembre 2009 e sia finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi. Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo. Il comma 1 individua gli oneri del provvedimento stimati, a decorrere dal 2014, in 99.530 euro (54.544 euro cui si aggiungono 44.986 euro per le rimanenti spese). Evidenzia che, in base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Gli oneri finanziari di attuazione dell'accordo sono dettagliati nella relazione tecnica allegata al provvedimento. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, sottolinea che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.
Emendamenti C. 1949-A Molea.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame dell'emendamento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva che l'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Emendamenti C. 2168-A, approvata dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano Pag. 11profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Emendamenti C. 2893-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).

  Alessandro NACCARATO, presidente, comunica che, essendo appena stato trasmesso dall'Assemblea il fascicolo degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2893-A Governo di conversione del decreto legge n. 7 del 2015 recante: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è necessario rinviare la seduta per consentire una valutazione al relatore.

  La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.50.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Emendamenti C. 2893-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli articoli aggiuntivi Molteni 4.02, 4.013, 4.014 e 4.015 contenuti nel fascicolo n. 1 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere contrario. Esprime altresì parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 16.

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