CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2015
404.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 131

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga.
C. 2453 Albanella.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, osserva che la proposta di legge in esame interviene a modificare gli articoli 1 e 3 della legge alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di obblighi del datore di lavoro a corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga, nell'intenzione di rafforzare le garanzie nei confronti del lavoratore, dando certezza circa il rilascio della busta paga, indipendentemente dall'effettiva corresponsione della retribuzione, in vista di una rapida soddisfazione dei crediti da lavoro in giudizio. Ricorda preliminarmente che la legge n. 4 del 1953, all'articolo 1, stabilisce che è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di Pag. 132paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto di paga deve portare la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari sia per i propri soci dipendenti. L'articolo 3 della medesima legge n. 4 del 1953, inoltre, precisa che il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. Rammenta, inoltre, che l'articolo 5 della stessa legge n. 4 del 1953 prevede una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, sanzione che è stata quintuplicata ai sensi dell'articolo 1, comma 1177, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, a carico del datore di lavoro, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, salvo che il fatto costituisca reato.
  Fa presente che, secondo quanto evidenziato dalla relazione di accompagnamento del provvedimento in esame, il quadro normativo testé illustrato non offrirebbe le dovute garanzie per i lavoratori nei confronti di comportamenti elusivi dei datori di lavoro qualora essi, oltre a non corrispondere la retribuzione, non ottemperino al dovere di rilasciare il documento che provi il credito del lavoratore. Ciò, ad avviso, dei presentatori rischierebbe di vanificare la possibilità per il lavoratore di ottenere una rapida soddisfazione del proprio credito in giudizio, attraverso un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, attesa la mancata disponibilità dei prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento. Fa notare che i datori di lavoro potrebbero prediligere un atteggiamento inadempiente a fronte dell'incertezza del dato normativo, che non richiederebbe in maniera espressa l'obbligo del rilascio della busta paga anche in assenza di corresponsione della retribuzione. Da un lato, infatti, per la concessione di un decreto ingiuntivo per il pagamento della retribuzione si richiede la presenza di una prova scritta, che si sostanzia nel prospetto di paga. Per altro verso, secondo quanto prospettato nella relazione, non si potrebbe neppure ottenere un decreto ingiuntivo per la consegna del prospetto stesso, qualora il datore di lavoro non abbia proceduto alla corresponsione della retribuzione.
  In tale ottica, rileva che il provvedimento, composto da un unico articolo, apporta modificazioni alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, nel senso di precisare, anzitutto, all'articolo 1, la sussistenza dell'obbligo di consegnare il prospetto di paga – indipendentemente dall'effettiva corresponsione della retribuzione – comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. Inoltre, nella medesima direzione, il provvedimento interviene sull'articolo 3 della legge n. 4 del 1953, prevedendo che il prospetto di paga deve essere consegnato comunque entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione, in tal modo evitando che si determini una necessaria correlazione tra il momento della consegna del prospetto di paga e quello della corresponsione della retribuzione. Fa presente che l'intervento in oggetto, quindi, mira a salvaguardare le finalità strumentali sottese alla legge n. 4 del 1953, agevolando l'acquisizione rapida da parte del lavoratore della documentazione necessaria per ottenere, attraverso la presentazione di uno specifico ricorso monitorio, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte.
  In conclusione, ritiene che sia particolarmente apprezzabile la finalità del provvedimento in oggetto, che intende contrastare comportamenti opportunistici ai danni dei lavoratori e rafforzare gli strumenti di tutela disponibili, perfezionando con minimi correttivi il dettato legislativo vigente. Auspica, pertanto, che la proposta possa seguire un iter di esame rapido nel Pag. 133quale si possano, in ogni caso, mettere a fuoco le questioni attinenti all'efficacia dell'intervento previsto e alla sua capacità di limitare comportamenti scorretti o fraudolenti.

  Cesare DAMIANO, presidente, nell'auspicare che la Commissione, con il sostegno del Governo, possa giungere a definire quanto prima un intervento efficace, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. COM(2015)46 final.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di regolamento rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

  Monica GREGORI (PD), relatrice, torna a chiedere al Governo se abbia provveduto a inviare al Parlamento la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sottolineando l'importanza di acquisire la posizione dell'Esecutivo su tale provvedimento, nell'ottica di un adeguato approfondimento della materia in oggetto.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO, fa presente che è intenzione del Governo fornire alla Commissione ogni utile elemento di valutazione, manifestando sin d'ora un orientamento favorevole alla prosecuzione dell’iter di esame del presente provvedimento.

  Monica GREGORI (PD), relatrice, ribadisce la presenza nel provvedimento di talune questioni problematiche, che riguardano, in particolare, la previsione dell'obbligo a carico degli Stati membri di rimborsare i prefinanziamenti supplementari qualora le richieste di pagamento intermedie, presentate nel 12 mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento, non ammontino almeno al 50 per cento del prefinanziamento stesso. Fa notare che, per come è definito il meccanismo di prefinanziamento, esiste il rischio concreto per l'Italia di vanificare l'impegno finanziario stanziato. Nel chiedere pertanto che il Governo faccia luce quanto prima su tali elementi di criticità, ritiene altresì opportuno valutare l'avvio di un ciclo di audizioni, eventualmente da svolgere congiuntamente alla XIV Commissione, al fine di approfondire la tematica.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO fa presente che il Governo si riserva di approfondire le questioni testé poste.

  Cesare DAMIANO, presidente, auspicando che il Governo possa fornire le informazioni richieste quanto prima, fa notare che le modalità di prosecuzione dell’iter di esame del provvedimento, ivi compresa la valutazione circa l'opportunità dell'avvio di un ciclo di audizioni informali sull'argomento, potranno essere valutate in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di regolamento ad altra seduta.

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Sui lavori della Commissione.

  Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita la calendarizzazione della proposta di legge C. 1751, a prima firma della deputata Businarolo, recante disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Fa notare, in proposito, che essa risulta assegnata alle Commissioni II e XI e che, nell'ambito della Commissione giustizia, è già stata manifestata dal suo gruppo l'intenzione di avviarne l'esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che sarà sua cura prendere contatti con la II Commissione in vista della convocazione di un Ufficio di presidenza congiunto, nell'ambito del quale valutare un eventuale avvio dell’iter di esame di tale provvedimento.

  La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.
(Svolgimento e conclusione).

  Cesare DAMIANO, presidente, introduce l'audizione.

  Il ministro Giuliano POLETTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Carlo DELL'ARINGA (PD), Emanuele PRATAVIERA (LNA), Giorgio PICCOLO (PD), Walter RIZZETTO (Misto-AL), Marialuisa GNECCHI (PD), Irene TINAGLI (PD), Giuseppe ZAPPULLA (PD), Luisella ALBANELLA (PD), nonché Cesare DAMIANO, presidente.

  Il ministro Giuliano POLETTI, replicando, rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

  Cesare DAMIANO, presidente, ringrazia il Ministro per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.