CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2015
404.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza, il cui termine è scaduto il 30 settembre 2014. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei Pag. 8deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone, quindi, di deliberare la proroga al 31 marzo 2015 del termine dell'indagine.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.
Audizione di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, introduce l'audizione.

   Ginevra CERRINA FERONI, professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze, Nicola LUPO, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università LUISS di Roma, e Antonio Felice URICCHIO, professore di diritto tributario presso l'Università di Bari, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Enzo LATTUCA (PD) e Rocco BUTTIGLIONE (AP).

  Antonio Felice URICCHIO, professore di diritto tributario presso l'Università di Bari, Nicola LUPO, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università LUISS di Roma, e Ginevra CERRINA FERONI, professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i professori per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 15.25.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
C. 2915 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dore MISURACA (AP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione finanze il parere di propria competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015 recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, nonché proroga di termini Pag. 9concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
  Quanto alla proroga della legge di delega fiscale, segnala che il nuovo comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di tre mesi il termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014. In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, il 15 gennaio 2015 la Commissione Finanze della Camera ha avviato l'esame delle proposte di legge C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi – di contenuto identico – recanti una proroga del termine per l'esercizio della delega di otto mesi. La norma in commento, riprendendo sostanzialmente il contenuto di tali proposte, modifica l'articolo 1, comma, 1 della legge delega, ampliando da dodici a quindici mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega, che verrebbe quindi a cadere il 26 giugno 2015, senza intervenire sul termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive, né sui termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari. In secondo luogo, con l'introduzione nel citato articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega.
  Relativamente all'esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani, fa presente che l'articolo 1 proroga ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal medesimo articolo. La nuova disciplina – complessivamente meno restrittiva – richiama, quale riferimento per l'esenzione, l'elenco delle altimetrie dei comuni diffuso dall'ISTAT e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in Comuni parzialmente montani, oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e IAP).
  A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l'ambito delle esenzioni viene ulteriormente esteso. In particolare, il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applica: ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT (lettera a)); ai terreni agricoli nonché a quelli incolti, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comma 1, lettera a-bis)); ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (comma 1, lettera b)). L'esenzione di cui alla lettera in esame, nonché – secondo quanto introdotto al Senato – la detrazione IMU di cui al successivo comma 1-bis si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2). Il nuovo sistema di esenzione è dunque complessivamente meno restrittivo rispetto a quello del decreto ministeriale 28 novembre 2014, in quanto con il richiamo all'elenco ISTAT si passa da 1.498 comuni precedentemente esenti ad una esenzione IMU riconosciuta a 3.546 comuni (considerati totalmente montani). Per quanto riguarda i comuni parzialmente esenti si arriva a 655 unità. Si consideri al riguardo che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l'ambito delle esenzioni viene ulteriormente esteso.
  Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del provvedimento, Pag. 10posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto legge n. 201 del 2011. Ai sensi del comma 3, i criteri di esenzione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno 2014. Ma, per tale anno, l'IMU non è comunque dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece esenti in virtù del pregresso sistema di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2014 (comma 4). Per il medesimo anno 2014, anche i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori sono esenti dal pagamento dell'IMU (comma 4, integrato in corso di esame al Senato). Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina. Lo stesso comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni ad immutabile destinazione agro silvo pastorale.
  Il comma 5 dispone la proroga al 10 febbraio 2015 del termine per il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta dovuta per il 2014 secondo i criteri fissati nei commi precedenti. Al Senato, è stata introdotta la previsione che non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora il versamento sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. Sempre al Senato, è stato introdotto il comma 5-bis, il quale dispone che i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base del precedente sistema, e che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà, con proprio regolamento. I commi 7-9, 9-bis e 9-quinquies disciplinano le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione, in base agli importi determinati, per ciascun comune, negli allegati A, B e C, a decorrere dall'anno 2015 nonché per l'anno 2014.
  Il comma 9-bis prevede, in particolare, l'attribuzione ai comuni di un contributo pari a 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare a tali enti il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante per essi dall'applicazione della detrazione introdotta dal comma 1-bis, di cui 15,35 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, e 0,15 milioni in favore delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo determinati criteri.
  Il provvedimento reca, inoltre, disposizioni in materia di: imposte municipali immobiliari delle province autonome di Treno e di Bolzano (commi 9-ter e 9-quater); sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa (articolo 1-bis); abrogazione della deducibilità dell'IRAP per i lavoratori nel settore agricolo (articolo 2, comma 1,lettere a) e b)) Il comma 2 dell'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, valutati, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 ed in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, attribuita alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), e alla materia coordinamento della Pag. 11finanza pubblica e del sistema tributario, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
Nuovo testo C. 2150 Ferranti e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2015.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, presenta una proposta di parere, favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1), manifestando comunque la propria disponibilità ad accogliere eventuali considerazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Emanuele FIANO (PD), con riferimento alla proposta di parere del relatore, ritiene che, se la seconda delle due osservazioni – relativa alla previsione della perizia di «particolare complessità» quale causa di sospensione della prescrizione – sia da ritenersi condivisibile, non altrettanto possa dirsi per la prima osservazione. Al riguardo, evidenzia che presso l'altro ramo del Parlamento è in corso di esame un provvedimento volto a rimodulare le pene per i reati contro la pubblica amministrazione, per cui reputa opportuno riconsiderare il tema della prescrizione con riferimento a questi ultimi dopo che saranno state stabilite le nuove pene. Fa presente, inoltre, che la scelta, sostenuta dal suo gruppo, di aumentare i termini di prescrizione per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, e non per l'intera categoria, dipende dal fatto che si tratta dei reati che presuppongono il cosiddetto «patto corruttivo», nei confronti dei quali occorre, a suo avviso, adottare un atteggiamento particolarmente duro.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ritiene che l'obiezione formulata dal deputato Fiano con riferimento alla prima delle due osservazioni proposte possa essere recepita, fondandosi sul fatto che al Senato è in corso di esame un progetto di legge volto a modificare le pene relative ai reati richiamati nella predetta osservazione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) esprime anzitutto la propria contrarietà rispetto alla previsione della perizia quale causa di sospensione della prescrizione, ricordando di aver presentato alcuni emendamenti sul punto presso la Commissione giustizia. Per quanto concerne, in particolare, la questione della «particolare complessità», pur rilevando che tale concetto è già presente nel codice penale, ne evidenzia comunque le difficoltà applicative nel caso di specie, soprattutto con riferimento all'ipotesi in cui si debba ricostruire ex post il grado di complessità di una perizia.
  Per quanto riguarda, poi, la questione dell'aumento dei termini di prescrizione per determinati reati contro la pubblica amministrazione, condivide la scelta effettuata dalla Commissione giustizia, trattandosi dei reati alla base di quali si pone il cosiddetto «accordo corruttivo».

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) osserva che, se è nell'interesse comune assicurare che i soggetti i quali abbiano commesso delitti legati alla corruzione siano condannati, altrettanto meritevole di tutela è l'esigenza di garantire la posizione degli innocenti. A questo proposito, fa notare che, aumentando i termini di prescrizione per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero in atti giudiziari, si finisce con lo stabilire tempi forse eccessivamente lunghi per la prescrizione dei predetti reati, pari a poco meno di venti anni.Pag. 12
  Rileva, inoltre, che il tema della prescrizione si intreccia con quello della durata del processo, pur dovendosi considerare distinto da quest'ultimo.

  Andrea CECCONI (M5S), riprendendo le considerazioni formulate da ultimo dall'onorevole Buttiglione, evidenzia come il problema dei termini per la prescrizione dei reati non possa essere identificato con quello concernente la durata del processo. A suo avviso, è quest'ultimo, e non il primo – come invece asserisce la prima osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore – che incide sul principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, comma secondo, della Costituzione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) fa presente che il dibattito dovrebbe essere più opportunamente incentrato sulla durata del processo.

  Sofia AMODDIO (PD), in qualità di relatrice sul provvedimento in esame presso la Commissione di merito, interviene in ordine ad alcune considerazioni critiche formulate nel corso del dibattito, facendo presente, per quanto riguarda la perizia di «particolare complessità» quale causa di sospensione della prescrizione, che tale espressione compare già in altre parti del codice penale – ad esempio nel testo dell'articolo 392, all'ultimo comma – e che la discrezionalità del giudice con riferimento alla valutazione della «particolare complessità» non è mai stata considerata incostituzionale.
  Ritiene, inoltre, che sia inesistente il presunto connubio tra durata del processo, da un lato, e prescrizione dei reati, dall'altro, ricordando che in Italia è in vigore la cosiddetta legge Pinto, che sanziona l'irragionevole durata dei processi, e che sul punto è più volte intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, nel ringraziare la deputata Amoddio per le delucidazioni fornite, sottolinea tuttavia l'irritualità data dalla partecipazione, da parte del relatore su un determinato provvedimento presso la Commissione competente in sede referente, all'attività di un'altra Commissione, competente in sede consultiva.

  Sofia AMODDIO (PD) fa presente di essersi limitata a intervenire nella discussione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito svoltosi, riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore, come riformulata.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 marzo 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.10.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
Nuovo testo unificato C. 263 Fucci ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, illustra il testo unificato delle proposte di legge in esame, modificato nel corso dell'esame Pag. 13in sede referente presso la XII Commissione, che è finalizzato ad estendere le categorie di soggetti beneficiari, per effetto di recenti disposizioni legislative, di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide. L'indennizzo, infatti, viene riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
  La Talidomide venne sintetizzata nei laboratori della ditta tedesca Chemie Grunenthal nel 1953. Gli studi di farmaco-tossicologia preautorizzativi, condotti su animali non gravidi e secondo le approssimative ed ancora empiriche metodiche dell'epoca, ne rivelarono le proprietà sedativo-ipnotiche ed antiemetiche senza evidenza di particolari effetti tossici. Negli anni tra il 1956 e il 1958 il farmaco venne messo in commercio in Germania e Gran Bretagna, come sedativo, antinausea e ipnotico, destinato in particolare alle donne in gravidanza. La talidomide non era però mai stata sperimentata su animali in stato di gravidanza prima che venisse approvato il suo impiego nelle donne incinte. Con le stesse indicazioni approdò quindi nel 1959 sul mercato italiano dove venne prodotto da diverse aziende farmaceutiche. Complessivamente, nello scenario internazionale, il farmaco fu commercializzato in più di 40 Paesi. A partire dal 1961, a distanza cioè di pochi anni dall'immissione in commercio, si ebbe a notare, nelle diverse nazioni, un incremento di anormalità fetali che per lo più i sanitari correlarono, all'epoca dei fatti e verosimilmente secondo un criterio temporale, all'uso, anche occasionale, di tale sostanza in donne gravide. Venne ritirata dal commercio alla fine del 1961, dopo essere stata diffusa in 50 paesi sotto quaranta nomi commerciali diversi, in seguito alla scoperta della teratogenicità di uno dei suoi elementi: le donne trattate con talidomide davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti, ovvero amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti), generalmente più a carico degli arti superiori che quelli inferiori, e quasi sempre bilateralmente, pur con gradi differenti. Si stima che in quegli anni, nel mondo, 10.000 – 12.000 bambini nacquero con malformazioni congenite di tipo severo, nella stragrande maggioranza dei casi rappresentate da disostosi quali focomelia e amelia. Nel 1962 fu introdotto l'obbligo di sperimentare i nuovi farmaci anche su animali gravidi per testarne gli effetti sui feti. Solo nel maggio del 1968, dopo lunghi anni di indagini, iniziò il processo contro la ditta produttrice del farmaco.
  La relazione illustrativa della proposta di legge C. 263 evidenzia che oggi in Italia sono circa 400 le persone che sono nate con le deformazioni causate da quel principio attivo. Viene previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, sopra ricordato, fatti salvi gli indennizzi già erogati e la procedura in corso. È, inoltre, definita la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni citate quantificati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2015.
  L'articolo 2 prevede che la legge entri in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2015. In proposito, si segnala l'esigenza di riformulare tale disposizione aggiornando la data del 1o gennaio 2015 a quella del prevedibile momento di entrata in vigore del provvedimento o a sopprimerla (applicandosi in tal caso il termine ordinario di entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 73, terzo comma della Costituzione). Al contempo, qualora la Commissione intendesse stabilire che gli effetti delle disposizioni del provvedimento decorrano a partire dal 1o gennaio 2015, potrebbe riformulare conseguentemente la previsione di cui all'articolo 1, comma 1.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «determinazione Pag. 14dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere l) e m), della Costituzione, nonché «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.15.

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