CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2015
403.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.
(Parere alle Commissioni II e IV).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

  Michele BORDO, presidente, invita i colleghi ad intervenire, segnalando che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio il 25 marzo e che oggi presso le Commissioni di merito sono in corso di svolgimento diverse audizioni.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva Pag. 872008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.
Atto n. 142.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Liliana VENTRICELLI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato emanato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), che ha disposto il recepimento della direttiva 2012/35/UE, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il termine per il recepimento fissato dalla direttiva è scaduto il 3 luglio 2014 e pertanto lo scorso 29 settembre 2014 la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/464, con la messa in mora ex articolo 258 TFUE per mancato recepimento.
  Con riferimento ai lavoratori marittimi, segnala che è all'esame delle Istituzioni europee, la proposta di direttiva (COM(2013)798) – presentata dalla Commissione europea nel novembre 2013 – volta ad includere i lavoratori marittimi nell'ambito delle cinque direttive di diritto del lavoro dell'UE. La proposta ha lo scopo, tra l'altro, di estendere a tale categoria di lavoratori i diritti di informazione e consultazione in caso di licenziamenti collettivi e trasferimenti di imprese, nonché il diritto di partecipare ai comitati aziendali europei. Sulla proposta si è svolto un dibattito nel corso del Consiglio Occupazione, Politiche sociali, Salute e Tutela dei consumatori il 12 dicembre 2014. Il voto del Parlamento europeo è al momento previsto il prossimo 19 maggio.
  La direttiva 2012/35/UE provvede a modificare alcune disposizioni della direttiva 2008/106/UE per recepire i cosiddetti «emendamenti di Manila» alla Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) dell'IMO (Organizzazione marittima internazionale) del 1978. In particolare, le modifiche hanno riguardato la prevenzione delle frodi sui certificati, il settore delle norme mediche, la formazione sulla protezione (security), la formazione sugli aspetti tecnologici e l'introduzione di alcuni requisiti per i marittimi abilitati e di nuove figure professionali. Gli emendamenti sono entrati in vigore il 1o gennaio 2012, mentre le disposizioni transitorie potranno essere applicate fino al 1o gennaio 2017.
  Ricorda che nell'ordinamento nazionale, la formazione della gente di mare è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 136 del 2011 che ha dato attuazione alla direttiva 2008/106/UE, oltre che dagli articoli del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione. Con il recepimento della direttiva 2012/35/UE, la vigente disciplina viene integralmente sostituita ed il decreto legislativo n. 136 del 2011 espressamente abrogato (articolo 25 dello schema).
  Illustrerà di seguito le principali questioni su cui interviene la direttiva e che vengono recepite nello schema di decreto, il cui obiettivo generale è quello di migliorare la formazione per la gente di mare, garantendogli un'adeguata competenza a livello teorico e pratico ed assicurare che la gente di mare sia qualificata per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi e emergenze.
  I certificati di competenza della gente di mare, attualmente genericamente definiti «certificati adeguati», vengono ridefiniti dall'articolo 2 nelle seguenti tipologie: i certificati di competenza; i certificati di addestramento; le prove documentali; gli attestati di addestramento. Vengono inoltre introdotte (articolo 2), nuove figure professionali nell'ambito della gente di mare: il radio-operatore che opera su navi, nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS); l'ufficiale elettrotecnico; il marittimo abilitato di Pag. 88coperta; il marittimo abilitato di macchina; il comune elettrotecnico; l'ufficiale di protezione della nave (la persona che a bordo risponde al comandante ed è designata dalla società dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave).
  L'articolo 4 prevede espressamente, recependo la direttiva, che le Direzioni marittime assicurino che tutti i lavoratori marittimi che svolgono funzioni a bordo di una nave siano in possesso di un certificato di competenza o di addestramento e delle prove documentali.
  L'addestramento dei lavoratori marittimi (articolo 5) può essere affidato a istituti enti e società ritenuti idonei ed espressamente autorizzati dalle Autorità competenti, ma viene espressamente stabilito – in linea con quanto previsto dalla direttiva – che le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti ed esaminatori debba rispettare le norme di qualità definite nell'articolo 10. In questo articolo, viene stabilito, in modo più dettagliato rispetto al testo vigente, che tutte le Autorità competenti debbano garantire che la certificazione delle competenze sia costantemente controllata attraverso un sistema di gestione della qualità e che gli obiettivi di istruzione ed i livelli di competenza siano chiaramente definiti ed in linea con quanto previsto dalla Convenzione STWC. Come espressamente richiesto dalla direttiva, si prevede inoltre (comma 3), che presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti operi un Comitato di Valutazione Indipendente che ad intervalli non superiori a cinque anni effettui una valutazione sulle Autorità competenti per la formazione della gente di mare, il cui esito è trasmesso alla Commissione europea entro sei mesi.
  Vengono infine migliorate le misure per prevenire le pratiche fraudolente legate ai certificati di competenza e di addestramento (articolo 9). Per il rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento l'articolo 13, comma 5, rinvia ad appositi provvedimenti del MIT, del MISE e del Ministero della salute, la disciplina delle procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei relativi corsi di aggiornamento.
  La configurazione delle Autorità competenti viene ridefinita dall'articolo 3 dello schema di decreto, che espressamente sancisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti ed in specie della nuova Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo (comma 1). Spetta invece al Comando Generale delle Capitanerie di Porto la competenza sul personale marittimo, sulle relative qualifiche professionali e corsi di addestramento (comma 2). Il rilascio dei certificati rimane in capo alle Autorità marittime, cioè alle Direzioni marittime, che sono competenti quindi per l'iscrizione nei registri della gente di mare. Viene introdotta la competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, per definire gli indirizzi generali, il controllo ed il monitoraggio delle attività svolte sui percorsi di istruzione nel settore del trasporto marittimo (comma 4). Viene confermata la competenza del Ministero della salute per il rilascio dei certificati di addestramento per il primo soccorso e l'assistenza medica e dei certificati medici di idoneità.
  Nello schema di decreto si disciplinano in modo più dettagliato i certificati di competenza per i viaggi costieri, effettuati cioè in prossimità della costa. L'articolo 8 riproduce l'articolo 9 del vigente decreto legislativo, specificando però che le condizioni più favorevoli per la conversione dei certificati debbano soddisfare le disposizioni minime in materia di formazione del Codice STWC (comma 2). Inoltre il nuovo comma 5, recependo la direttiva, prevede che il MIT, per le navi che hanno ottenuto i benefici per i viaggi costieri al largo delle coste di altri Stati membri o di Stati terzi aderenti, stipulino con questi Stati un accordo che precisi i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre disposizioni pertinenti.Pag. 89
  L'articolo 12 è dedicato alle norme sanitarie, e in particolare alle procedure legate al rilascio dei certificati che attestano l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare, sia rispetto ai lavoratori marittimi in possesso di un certificato di competenza, che ai lavoratori marittimi titolari di un certificato di addestramento. Completano il quadro procedurale, le modalità con le quali può essere espresso il ricorso avverso il giudizio di idoneità e il giudizio di limitazione dell'idoneità. Infine, vengono fornite indicazioni circa il periodo di validità del certificato medico e sulla possibilità di imbarco in assenza dello stesso.
  L'articolo 15 apporta alcune modifiche alla disciplina della responsabilità delle compagnie di navigazione. In particolare il nuovo comma 2 prevede che la compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio siano individualmente responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, del corretto adempimento delle disposizioni sulla regolarità e la formazione dei lavoratori marittimi, tra cui rientrano il possesso di un certificato, la formazione sulla sicurezza, la tenuta della documentazione e dei dati sui lavoratori marittimi, l'obbligo di far familiarizzare i lavoratori con i propri compiti e la capacità dell'equipaggio di coordinare le proprie attività in situazioni di emergenza, l'aver seguito corsi di ripasso e di aggiornamento dell'addestramento.
  L'articolo 16 reca disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché disposizioni sulla guardia ai fini della sicurezza, dei lavoratori marittimi.
  Gli articoli 19 e 20 disciplinano il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare, rispettivamente di altri Stati membri dell'UE e dei Paesi terzi.
  L'articolo 22 prevede la possibilità che durante il controllo da parte dello Stato di approdo, sia possibile effettuare il fermo della nave, da parte delle autorità competenti, qualora siano riscontrate irregolarità che costituiscano pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, legate al non rispetto delle norme di sicurezza, di quelle sui certificati, nonché di quelle sulla guardia in navigazione e in macchina e sui turni di guardia per i dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione. La norma estende altresì la possibilità di fermo alle ipotesi di violazione delle norme di sicurezza, a prescindere dalla bandiera della nave che approdi in Italia.
  L'articolo 23 aumenta in modo rilevante le sanzioni amministrative applicabili alla compagnia di navigazione o al comandante della nave qualora ammettano nell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti. La sanzione viene portata ad un importo variabile tra i 20.000 ed i 100.000 euro per ogni lavoratore marittimo (il codice della navigazione prevede attualmente una sanzione amministrativa da 154 a 1.549 euro). I commi da 4 a 12 introducono sanzioni per ulteriori ipotesi, tra cui: il mancato rispetto delle competenze dei lavoratori in seguito a verifiche effettuate dallo Stato di approdo della nave; la rilevazione da parte dell'ispettore che non sono stati seguiti i corsi di aggiornamento dell'addestramento; la mancata tenuta della documentazione relativa ai lavoratori da parte della compagnia di navigazione. La competenza ad accertare ed irrogare sanzioni viene affidata alle Capitanerie di porto.
  Al fine di migliorare le statistiche disponibili sulla gente di mare nell'Unione europea, gli Stati membri – che devono mantenere un registro dei certificati e delle convalide – sono obbligati a trasmettere alla Commissione europea le informazioni rispettando i requisiti dell'Unione in materia di protezione dei dati (articolo 24).
  L'articolo 28, infine, prevede disposizioni transitorie conformi a quelle transitorie previste negli emendamenti di Manila e applicabili quindi fino al 1o gennaio 2017.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
Atto n. 148.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno – del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – reca le norme di attuazione della direttiva 2013/14/UE in materia di agenzie di rating del credito, così come previsto dalla legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) che, all'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per la trasposizione nell'ordinamento nazionale di tale direttiva. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2014.
  L'intervento è volto a ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito ed eliminare gradualmente ogni effetto automatico da questi derivante, a vantaggio della stabilità e della trasparenza dei mercati finanziari. I destinatari dell'intervento sono soggetti vigilati che operano in maniera professionale nei settore dei fondi pensione e del risparmio gestito e sono già dotati di sistemi di gestione dei rischi.
  Si intende quindi incentivare il ricorso, da parte di tali soggetti, a procedure interne di valutazione del rischio di credito alternative o complementari ai giudizi espressi dalle agenzie di rating del credito.
  Gli interventi dell'UE in materia di agenzie di rating sono stati determinati dalla necessità di assicurare che l'attività delle agenzie, volta a misurare la qualità del credito delle società e degli strumenti di debito e quindi la loro capacità di adempiere agli obblighi di rimborso del debito, offra giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità.
  Un primo intervento è stato operato con il regolamento (CE) n. 1060/2009 che ha, tra le altre cose, imposto alle agenzie di rating di rispettare le norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza.
  Un secondo intervento è stato operato con il regolamento (UE) n. 513/2011 che, modificando il regolamento n. 1060/2009, ha attribuito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA, secondo l'acronimo inglese) – una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 – la competenza sulle registrazione e la vigilanza sulle agenzie di rating del credito.
  Mentre tale ultimo regolamento era ancora in corso di esame è emersa, a fronte dell'acuirsi della crisi del debito sovrano di alcuni Stati membri e delle iniziative assunte in ambito al G20, la necessità di un ulteriore intervento legislativo europeo per rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e procedurali nonché i tempi di pubblicazione inerenti ai rating sovrani. A tal fine è stato approvato un ulteriore pacchetto di proposte relativo alle agenzie di rating, comprendente:
   il regolamento (UE) n. 462/2013 relativo alle agenzie di rating;
   la direttiva (UE) n. 2013/14, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito.

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  La nuova disciplina – entrata in vigore il 20 giugno 2013 – prevede, tra le altre cose:
   la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di rating emessi da agenzie con sede in Paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo;
   il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull'uso dei rating di credito a fini regolamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione;
   la pubblicazione dei rating non richiesti sul debito sovrano, in date prestabilite, solo tre volte l'anno, e solo dopo la chiusura dei mercati europei, o almeno un'ora prima dell'apertura;
   la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia, sia in caso di dolo sia per colpa grave;
   l'obbligo di un'agenzia di rating del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10 per cento dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà possedere più del 5 per cento di diverse agenzie.

  Il 6 agosto 2014 la Commissione europea ha inviato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione in merito alla fattibilità di una rete di agenzie di rating del credito minori (COM(2014) 248 final). La relazione valuta la fattibilità di una rete di agenzie di rating del credito minori nell'UE e il modo in cui una tale rete potrebbe contribuire al rafforzamento delle agenzie minori per renderle attori più competitivi. La relazione suggerisce la valutazione del valore aggiunto di una rete di agenzie di rating del credito minori sul medio e lungo termine basata su un'analisi degli effetti della nuova normativa.
  Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, questo modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), il Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), e il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.
  Preliminarmente segnala che, per il settore assicurativo, le disposizioni dirette ad evitare l'eccessiva dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di rating e l'affidamento esclusivo e meccanico ai rating esterni sono contenute nella direttiva 2014/51/UE c.d, Omnibus Il, direttiva che ha modificato la direttiva 2009/138/UE c.d. Solvency II, già all'esame della XIV Commissione (relatrice è l'onorevole Galgano).
  L'articolo 1 dello schema di decreto reca le modifiche al TUF.
  Il comma 1 introduce le definizioni di rating del credito e di agenzia di rating del credito – rispettivamente all'articolo 1, comma 1, lettere r-quater e r-quinquies del TUF – riprendendo le definizioni contenute nell'articolo 3, paragrafo I, del citato regolamento n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
  L'agenzia di rating viene quindi definita una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale, mentre il rating del credito viene definito come un parere relativo del merito creditizio di un'entità, operando poi un rinvio alla definizione del Regolamento, che appare più dettagliata.
  Il comma 2 – mediante sostituzione dell'articolo 4-bis del TUF – individua la Consob quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, cui viene affidata la responsabilità della vigilanza sull'applicazione del regolamento, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni in ambito UE (comma 1 dell'articolo 4-bis).
  La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e Covip (Commissione di vigilanza sui fondi Pag. 92pensione) sono le autorità settoriali competenti sulle diverse categorie di operatori (enti creditizi, società di investimento, imprese di assicurazione, enti pensionistici, società di gestione). Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni utili alla vigilanza, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa (comma 2 dell'articolo 4-bis).
  Il comma 3 introduce un nuovo articolo 35-duodecies nel TUF, in materia di valutazione del merito di credito.
  Il comma 1 del nuovo articolo 35-duodecies dispone l'obbligo per i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio – Oicr (sia Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – Oicvm che Fondi di investimento alternativi – Fia), di adottare sistemi e procedure interne per la valutazione del merito di credito dei beni in cui gli Oicr investono, che non prevedano il ricorso esclusivo o meccanico ai rating del credito.
  Il comma 2 del nuovo articolo 35-duodecies affida alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate dai gestori e valutare se l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi dalle agenzie di rating sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto contengono le modifiche alla disciplina sanzionatoria del TUF necessarie all'applicazione del Regolamento.
  L'articolo 2 dello schema di decreto introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 144 del TUB. In particolare, si dispone – in linea con quanto previsto per i gestori di Oicr nel TUF – una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 4. paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del Regolamento (utilizzo dei soli rating emessi da agenzie stabilite e registrate nell'Unione e obbligo di non affidarsi esclusivamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario).
  L'articolo 3 dello schema di decreto recepisce l'articolo 1 della Direttiva e l'articolo 5-bis del Regolamento, che prevedono, anche da parte dei fondi pensione, l'adozione di procedure e modalità organizzative per la valutazione del merito di credito delle entità e degli strumenti finanziari in cui investono, evitando l'esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi dalle agenzie di rating.
  Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito. La vigilanza sull'osservanza della norma spetta alla Covip, cui è affidato anche il compito di verificare che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge delega, che prevede l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) sottolinea il rilievo del provvedimento, che dispone conformemente a quanto dettato dalla normativa europea e rispetto al quale non sembrano pertanto emergere profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione.
  Coglie tuttavia l'occasione per esprimere la propria personale insoddisfazione per i contenuti della direttiva, nonché del regolamento (UE) n. 462/2013, proposti dalla Commissione europea, che a suo avviso non rispondono adeguatamente alle effettive esigenze dei mercati finanziari.
  Ricorda che la necessità di una revisione del sistema di rating del credito era sorta sin dall'inizio della crisi economica, a fronte di valutazioni delle agenzie di rating che – anche nei riguardi dell'Italia – sembravano andare oltre i margini di Pag. 93opinabilità consentiti nell'esprimere giudizi sui fondamentali economici di un paese. La situazione indusse allora a ritenere che l'Unione europea avesse bisogno di una propria agenzia di rating, laddove quelle esistenti facevano tutte parte del sistema anglo americano, non particolarmente favorevole all'euro, e potevano suscitare il legittimo dubbio di un interesse di parte.
  L'Unione non è stata tuttavia capace di mettere in piedi una propria agenzia, e il provvedimento in esame appare, a fronte di tale esigenza, troppo debole. Ritiene peraltro inverosimile pensare che singoli operatori – in capo ai quali si pone l'obbligo di non attenersi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi dalle agenzie di rating – possano svolgere valutazioni approfondite su tutte le proprie acquisizioni.
  Nell'esprimere quindi sull'atto in esame una valutazione positiva – sotto il profilo della necessità di un adeguamento alla direttiva – riterrebbe opportuno richiamare, nel parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere, l'opportunità che a livello europeo si affronti il tema della creazione di un'agenzia europea di rating del credito.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatore, prende atto delle osservazioni dell'onorevole Buttiglione, che potranno essere oggetto di rilievo nella proposta di parere.
  Sottolinea tuttavia il rilievo del provvedimento, con particolare riferimento alla previsione, anche per i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio – Oicr (sia Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – Oicvm che Fondi di investimento alternativi – Fia), di adottare sistemi e procedure interne per la valutazione del merito di credito dei beni in cui gli Oicr investono.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.