CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 9 marzo 2015
402.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 13

SEDE REFERENTE

  Lunedì 9 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, sottolinea come, in considerazione della prossima scadenza del termine di conversione del decreto-legge, nonché in ragione del fatto che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 16 marzo prossimo, non sussistano realisticamente margini per apportare ulteriori modifiche al testo, a prescindere dalle valutazioni, evidentemente diversificate, che si possano avere su di esso.
  In tale quadro ritiene opportuno stabilire fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, che potrebbe essere fissato per il pomeriggio di domani, martedì 10 marzo, ovvero, al più tardi, per la prima mattinata di mercoledì 11 marzo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, condivide l'impostazione dei lavori prospettata dal Presidente.
  Passando quindi all'illustrazione del disegno di legge C. 2915, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU e proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, evidenzia in primo luogo come il nuovo comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroghi di tre mesi il termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014.
  A tale proposito non considera condivisibili le critiche, espresse da alcuni gruppi di opposizione in occasione della discussione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità sul provvedimento, secondo cui tale proroga del termine di delega avrebbe natura indeterminata, evidenziando al contrario come la proroga stessa tuteli le prerogative della Commissione Pag. 14Finanze relativamente alla possibilità di esaminare compiutamente gli schemi di decreto che saranno predisposti dal Governo ai sensi della delega e di poter pertanto applicare il meccanismo di doppio parere parlamentare previsto dalla legge n. 23 del 2014.
  La norma del citato comma 1-bis, riprendendo sostanzialmente il contenuto delle identiche proposte di legge C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi, di cui la Commissione Finanze della Camera ha avviato l'esame il 15 gennaio 2015, modifica l'articolo 1, comma 1, alinea, della citata legge delega, ampliando innanzitutto, alla lettera a), da dodici a quindici mesi (anziché venti come proposto nelle richiamate proposte di legge) il termine complessivo per l'esercizio della delega, che verrebbe quindi a cadere il 26 giugno 2015 in luogo del 31 marzo 2015, senza intervenire sul termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive, né sui termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari.
  La lettera b) del comma 1-bis introduce nel citato articolo 1 della legge n. 23 un nuovo comma 7-bis, il quale prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega.
  In merito ricorda che la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi prevede attualmente che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata, analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
  In tale contesto, per ragioni di coordinamento, la lettera c) del comma 1-bis sopprime il terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 1, il quale attualmente prevede un limitato meccanismo di slittamento del termine di delega solo nel caso in cui le Commissioni competenti chiedano una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del loro parere.
  Con riferimento allo stato di attuazione della delega ricorda che sono stati finora approvati in via definitiva tre decreti legislativi.
  Lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99), sui cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 7 agosto 2014.
  Tra le misure previste nello schema di decreto, ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.
  A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha trasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. È stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Su tale ulteriore versione dello schema di decreto il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole. Il provvedimento Pag. 15è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 come decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
  In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2, della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazione, il 22 ottobre 2014.
  A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il Governo ha trasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 106-bis), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 25 novembre 2014.
  Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 come decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
  Il Governo ha inoltre predisposto lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014.
  A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il Governo ha trasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 100-bis), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 22 ottobre 2014.
  Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015 come decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
  Passando al contenuto del decreto- legge, che si compone, dopo le modifiche apportate al Senato, di 4 articoli, l'articolo 1 interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014, secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal medesimo articolo.
  In merito segnala preliminarmente come la questione relativa all'ambito di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli montani sia stata oggetto di discussione da parte della Commissione Finanze a partire dal dicembre 2014, quando la Commissione approvò alcune risoluzioni in materia, tra cui la risoluzione a sua prima firma n. 8-00094, le quali chiedevano, tra l'altro, l'introduzione di franchigie e detrazioni dall'imposta che limitassero l'impatto del prelievo. Evidenzia come tali linee di indirizzo siano state in parte recepite nel corso dell'esame del decreto- legge al Senato, auspicando che si possa proseguire ulteriormente in tale processo di miglioramento attraverso l'approvazione di alcuni ordini del giorno nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento.
  Richiama quindi brevemente il quadro normativo relativo al regime IMU dei terreni agricoli, rammentando in primo luogo che l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di ICI, ha previsto l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977). Per individuare la lista dei terreni esenti il legislatore ha richiamato all'elenco allegato alla circolare Pag. 16ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Detta esenzione è stata estesa all'IMU dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
  Successivamente l'articolo 22, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha demandato a un decreto del Ministro dell'economia e finanze – da adottarsi entro il 24 settembre 2014 – la revisione dei criteri di esenzione IMU sui terreni agricoli sulla base del criterio dell'altitudine, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, e disponendo che da tale revisione dovesse derivare l'ottenimento di un maggior gettito annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014.
  È stata contestualmente prevista l'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o parzialmente montane.
  Segnala quindi come, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66, il decreto ministeriale 28 novembre 2014 abbia stabilito l'esenzione IMU per:
   i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna Altitudine del centro;
   i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, in possesso dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

  Ricorda inoltre che lo stesso decreto ministeriale prevedeva che il versamento dell'IMU per l'anno 2014 fosse effettuato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.
  Come già accennato in precedenza, la questione ha costituito oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione Finanze, la quale ha approvato in materia, il 18 dicembre 2014, le risoluzioni 8-00094 Fragomeli, 8-00095 Sandra Savino e 8-00096 Pagano, le quali, in sintesi, sollecitavano il Governo a disporre una proroga del pagamento, nonché una revisione dei criteri di esenzione, attraverso l'eliminazione della scelta dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di distinzione.
  Sulla scorta di tali atti di indirizzo, nonché delle richieste espresse in tal senso da numerosi parlamentari direttamente al Presidente del Consiglio e delle sollecitazioni pervenute dalle associazioni di categoria interessate e dall'ANCI, l'Esecutivo è intervenuto una prima volta con il decreto-legge n. 185 del 2014, che, all'articolo 1, ha disposto la proroga al 26 gennaio 2015 del termine – già fissato al 16 dicembre 2014 – per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2014 sui terreni agricoli situati in zone montane e collinari. Il decreto- legge ha inoltre previsto che l'imposta dovuta sia calcolata ad aliquota base, fatta salva l'approvazione di specifiche aliquote per i terreni agricoli da parte degli enti locali, nonché la possibilità per i Comuni di accertare convenzionalmente nel bilancio 2014, a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, l'importo dei tagli recati dal DM 28 novembre 2014. La previsione di proroga è stata poi trasposta nell'articolo 1, commi 692-693 e 701, della legge di stabilità 2015.
  Rammenta che, contestualmente, sono stati presentati alcuni ricorsi dinanzi al giudice amministrativo avverso il decreto ministeriale 28 novembre 2014. In particolare, il TAR Lazio, adito da alcuni enti locali, ha sospeso l'efficacia del decreto ministeriale 28 novembre 2014 con atto del 22 dicembre 2014, fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il giorno 22 gennaio 2015. In tale data il TAR ha rinviato la trattazione del merito della controversia al 17 giugno 2015.
  In tale quadro il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'IMU si applica:
   ai sensi della lettera a), ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati Pag. 17nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT (che prevede la suddivisione dei comuni in «totalmente montani», «parzialmente montani» e «non montani»);
   ai sensi della lettera a-bis), introdotta durante l'esame al Senato, ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge n. 448 del 2001;
   ai sensi della lettera b), ai terreni agricoli, nonché a quelli incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT.

  In sintesi, la nuova disciplina delineata dal decreto-legge, rispetto al decreto ministeriale 28 novembre 2014, richiama, quale riferimento per l'esenzione, non più il riferimento alla quota altimetrica del centro (identificato nella casa comunale), ma la classificazione indicata nell'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952 e sulla base delle indicazioni trasmesse dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM); tale elenco, nella colonna R, indica con la lettera T i comuni totalmente montani, con la lettera P i comuni parzialmente montani, e con le lettere NM i comuni non montani.
  Inoltre, relativamente ai terreni agricoli ubicati in Comuni parzialmente montani, ai fini dell'esenzione IMU si richiede, oltre al possesso, la conduzione, anche in comodato ed in affitto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e IAP).
  Il nuovo sistema di esenzione è dunque complessivamente meno restrittivo, e ancor più a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, rispetto a quello del decreto ministeriale 28 novembre 2014.
  Segnatamente, sul piano numerico, rispetto al regime di cui al predetto decreto ministeriale 28 novembre 2014:
   per quanto riguarda i Comuni considerati totalmente montani e in cui i terreni agricoli sono completamente esenti, si passa da 1.498 a 3.546 unità;
   per quanto riguarda i Comuni parzialmente esenti il numero ammonta a circa 655 unità.

  Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone inoltre, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del decreto-legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011. Nell'ipotesi in cui nell'allegato, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della citata circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.
  In sostanza la previsione si riferisce ai terreni (definiti «collina svantaggiata») ubicati in quei comuni che erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella predetta circolare MEF 9/1993 e che, nella classificazione riportata dall'ISTAT, non risultano essere né montani (e dunque esenti), né parzialmente montani (e dunque anch'essi esenti ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 1).
  Il totale dei comuni elencati nell'Allegato 0A è di circa 1.624, di cui circa 344 indicati con l'annotazione parzialmente delimitato (PD).
  Evidenzia come l'introduzione della detrazione prevista dal comma 1-bis consenta sostanzialmente di esentare molti contribuenti, riducendo pertanto ulteriormente l'impatto del prelievo sul settore agricolo.
  Il comma 2 estende l'esenzione di cui al comma 1 e la detrazione di cui al comma 1-bis anche al caso di concessione dei terreni interessati in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali.Pag. 18
  Ai sensi del comma 3, i criteri di esenzione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno 2014.
  In base al comma 4, per il 2014 l'IMU non è comunque dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece esenti in virtù del previgente regime di cui al già citato decreto ministeriale 28 novembre 2014.
  Il secondo periodo mantiene ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina ai sensi del predetto decreto ministeriale 28 novembre 2014. Il terzo periodo specifica che per il 2014 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli e non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori di cui al già citato allegato A della legge n. 448.
  Il comma 5 dispone la proroga al 10 febbraio 2015 del termine per il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta dovuta per il 2014.
  In tale ambito al Senato è stata introdotta la previsione secondo cui non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora il versamento sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015, evidenziando al riguardo come tale previsione realizzi una sorta di ulteriore proroga del termine per il pagamento del tributo.
  Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base del precedente regime e che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, sono invece esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà, con proprio regolamento.
  I commi da 7 a 9 disciplinano quindi le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione, in base agli importi determinati, per ciascun comune, negli allegati A, B e C, a decorrere dall'anno 2015, nonché per l'anno 2014.
  In particolare, con il comma 7 sono definiti gli importi e le modalità – diverse per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e per i comuni delle autonomie speciali – attraverso le quali operare le variazioni compensative di risorse per ciascun comune, a decorrere dall'anno 2015.
  Le entità delle variazioni sono indicate, per ciascun comune, nell'allegato A del provvedimento, che, nel suo complesso, indica un maggior gettito per i comuni di 268,65 milioni di euro, inferiore peraltro di 90,85 milioni di euro rispetto al maggior gettito stimato con il precedente sistema (che era pari 359,5 milioni).
  Alle variazioni compensative si procede:
   per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna – per le quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato – nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale;
   per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta secondo le norme dei rispettivi statuti.

  Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stata eliminato il riferimento ai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale eliminazione è da ricondurre alla recente istituzione, nel corso del 2014, delle specifiche imposte municipali immobiliari delle due province (leggi provinciali n. 3 e n. 14 del 2014) che hanno sostituito integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali.
  I commi 8 e 9 definiscono gli importi e le modalità di compensazione delle variazioni di risorse relative all'anno 2014, per i singoli comuni, conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione. In dettaglio, ai sensi del comma 8 per il 2014, le variazioni sono quelle indicate, per ciascun comune, nella misura di cui all'Allegato B del decreto-legge, che evidenzia, Pag. 19complessivamente, un gettito per i comuni, con il nuovo regime di esenzione, pari a circa 230,69 milioni di euro.
  L'applicazione dei nuovi criteri di esenzione determina, dunque, per l'anno 2014, una stima di gettito complessivamente inferiore rispetto a quanto previsto in applicazione della normativa precedente (359 milioni).
  In base al comma 9, essendo già intervenute le regolazioni contabili con i comuni, secondo la procedura e gli importi previsti dal decreto ministeriale 28 novembre 2014, tale diversa stima di gettito comporta, per il 2014, un rimborso in favore dei comuni – secondo gli importi indicati nell'allegato C del provvedimento – complessivamente stimato in 128,85 milioni di euro, volto a compensare i comuni medesimi delle differenze di gettito imputabili al cambio di normativa (359 milioni – 230,69 milioni).
  Il medesimo comma 9 autorizzata inoltre i comuni interessati dai rimborsi a rettificare, sulla base degli importi indicati nel medesimo allegato C, gli accertamenti a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU previsti nel bilancio 2014.
  Fa presente peraltro che, al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui ai suddetti allegati A, B e C – e fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015 –, il comma 9-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministero dell'economia provveda, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge, sulla base dell'andamento del gettito effettivo, utilizzando allo scopo una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da adottarsi sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  Rammenta inoltre che, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 9-bis, il quale prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo pari a 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare ai comuni stessi il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante per essi dall'applicazione della detrazione introdotta dal comma 1-bis, di cui 15,35 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, e 0,15 milioni in favore delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.
  La norma specifica che il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia, da adottarsi sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  Il comma 9-ter estende anche all'Imposta municipale immobiliare semplice (IMIS) istituita dalla provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell'imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.
  In tale ambito segnala come il comma 9-quater intenda consentire l'applicazione retroattiva delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità (nella misura del 20 per cento) dell'IMI istituita dalla provincia di Bolzano dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, le quali troverebbero applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
  L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 31 dicembre 2014 al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
  Ricorda che tale sospensione era stata originariamente disposta dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successivamente prorogata da numerosi provvedimenti. Da ultimo, il decreto-legge Pag. 20n. 192 del 2014, all'articolo 10, comma 8, ha differito tale termine al 31 dicembre 2014.
  La norma demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.
  L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del decreto-legge.
  In particolare, a tal fine il comma 1 abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, in precedenza applicabili ai produttori agricoli.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 1 abroga, a decorrere dal 24 gennaio 2015 (dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014.
  Ricorda in merito che si tratta di norme che hanno disposto, per i produttori agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo relative al costo del lavoro. In particolare, gli abrogati commi 13 e 14 avevano esteso alcune deduzioni IRAP per lavoro dipendente (disciplinate dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) del decreto legislativo. n. 446 del 1997), nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, a:
   produttori agricoli soggetti ad IRAP, ovvero ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, tranne quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime speciale IVA per i produttori agricoli, sempre che non abbiano rinunciato all'esonero da tale regime;
   società agricole.

  Le predette deduzioni si sarebbero applicate in relazione ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all'anno.
  Le deduzioni abrogate erano pari a:
   1) 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, aumentate a 6.750 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
   2) fino a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentate a 10.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione, alternativa a quella di cui al numero 1), può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione delle regole europee sugli aiuti de minimis;
   3) il 50 per cento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori assunti con il contratto a tempo determinato.

  La disposizione si sarebbe applicata – previa autorizzazione della Commissione UE – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta.
  Illustra quindi la lettera b), la quale abroga alcune disposizioni della legge di stabilità 2015, in particolare:
   l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (introdotto dall'articolo 1, comma 20, della richiamata legge di stabilità 2015), la quale consentiva ai produttori agricoli soggetti a IRAP, nonché alle società agricole, di usufruire dell'integrale deducibilità dell'IRAP relativa al costo del lavoro non solo per i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche per ciascun lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché avesse lavorato almeno 150 giornate e con contratto almeno triennale;
   il comma 25 della richiamata legge n. 190 del 2015, che subordinava l'applicazione della suddetta agevolazione al settore agricolo all'autorizzazione della Commissione Pag. 21Europea (a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

  Il comma 2 dell'articolo 2 indica analiticamente la copertura finanziaria della maggior parte degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, valutati, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 ed in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a cui si fa fronte:
   quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalle abrogazioni in materia di IRAP per i produttori agricoli disposte al comma 1;
   quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);
   quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando in parte l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia;
   quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, attraverso il parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro;
   quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituito con le risorse derivanti dalla procedura di riaccertamento dei residui passivi del bilancio dello Stato.

  Il comma 2-bis reca invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti specificamente dal comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto dal Senato, pari a 15,5 milioni di euro annui a partire dall'anno 2015, a cui si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 3 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  In conclusione evidenzia come la riflessione sulla tassazione IMU dei terreni agricoli montani avviata in seno alla Commissione Finanze della Camera a partire dal dicembre scorso abbia portato a sviluppi indubbiamente positivi, augurandosi che, nel corso dell'ulteriore iter di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge il Governo dimostri la propria disponibilità ad accogliere alcuni ordini del giorno volti a apportare alcuni ulteriori elementi di chiarimento in materia.

  Daniele PESCO (M5S), nel richiamare le considerazioni critiche poste alla base della questione di pregiudizialità costituzionale presentata dal suo gruppo sul decreto-legge in esame, ribadisce il giudizio fortemente negativo del MoVimento 5 Stelle sullo stesso.
  In particolare, con riferimento alle disposizioni concernenti i criteri di esenzione del versamento dell'IMU sui terreni agricoli, ritiene che tale imposta sia del tutto priva di fondamento logico, in quanto essa grava su contribuenti i quali svolgono una funzione fondamentale di tutela e salvaguardia dell'ambiente e che dunque dovrebbero, al contrario, essere incentivati a svolgere tale fondamentale ruolo. Ritiene infatti che la terra, principale Pag. 22bene strumentale utilizzato da coloro che operano in agricoltura, dovrebbe essere esentato dal pagamento dell'IMU, in quanto principale bene strumentale per l'esercizio di tale attività primaria.
  Passando alla proroga di termini per l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato, critica aspramente l'atteggiamento del Governo, il quale, dopo aver omesso di adottare, nel termine di dodici mesi previsto dalla legge-delega, provvedimenti attuativi che andassero realmente nella direzione indicata dalla delega stessa, senza considerare i veri interessi dei cittadini e il loro diritto a un Fisco più equo, chiede ora di prolungarne il termine di esercizio di ulteriori tre mesi.
  Preannuncia peraltro la disponibilità del suo gruppo ad apportare, come sempre, un fattivo apporto nell'ambito dell'esame parlamentare dei prossimi decreti legislativi attuativi della delega.
  Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori sul provvedimento, ritiene più congruo fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla mattinata di mercoledì 11 marzo, in modo da consentire alle diverse forze politiche di svolgere un approfondimento delle questioni sottese all'intervento legislativo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Pesco, specifica come il decreto-legge in esame non istituisca alcun nuovo tributo, ma si limiti esclusivamente a modificare i criteri di esenzione del versamento dell'IMU sui terreni agricoli montani, estendendo, in tale ambito, la platea dei comuni e dei contribuenti interessati dall'esenzione stessa.

   Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce di quanto emerso nel dibattito, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento è fissato alle ore 9,30 di mercoledì 11 marzo prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.55.