CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 9 marzo 2015
402.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 9 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e per gli investimenti e che la Commissione Bilancio ha già esaminato – nelle sedute del 3 e 4 marzo 2015 – il testo iniziale del provvedimento, sul quale ha espresso un parere favorevole senza condizioni.
  Ricorda che, successivamente, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame in sede referente, apportando al testo modifiche che non risultano corredate di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 2-bis, concernente l'agevolazione per l'apertura di un conto Pag. 6transfrontaliero da parte dei consumatori, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Circa l'articolo 3, concernente la SACE S.p.A., evidenzia che la nuova formulazione della disposizione di cui al comma 1 attribuisce a Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa, in luogo della SACE, l'attività di credito diretto al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese. In proposito ritiene che andrebbe chiarito con quali risorse di CDP venga esercitata tale attività. Nel caso in cui si preveda l'utilizzo delle risorse provenienti dalla «gestione separata», ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione in merito alle possibili implicazioni per la finanza pubblica, tenuto conto che la predetta gestione utilizza risorse assistite da garanzia dello Stato. Tali profili andrebbero valutati anche con riferimento al comma 2 di nuova introduzione che, in relazione al sistema «export banca» affidato a CDP dall'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2009, elimina la condizione che subordina la predetta attività all'esistenza di una garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.
  Rileva in proposito che il sistema «export banca», per espressa previsione del decreto-legge n. 78 del 2009, utilizza le risorse della gestione separata, assistite dalla garanzia dello Stato. Segnala, inoltre, che andrebbero acquisiti elementi riguardo alla coerenza delle disposizioni con l'attuale collocazione di CDP rispetto al perimetro della pubblica amministrazione, tenuto conto che le attività in questione non sono configurate come facoltative.
  Per quel che riguarda l'articolo 4, alinea, comma 1 e commi 3 e 7, riguardante le procedure per la qualificazione delle piccole e medie imprese innovative, ritiene che andrebbe chiarito se le modifiche apportino variazioni della platea interessata rispetto a quella considerata dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale. Ciò al fine di valutare eventuali profili di onerosità della disposizione.
  In ordine all'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera e), numero 1, concernente i requisiti per la qualificazione delle piccole e medie imprese innovative, ritiene necessari elementi di valutazione in merito agli effetti finanziari connessi al possibile ampliamento dell'ambito applicativo delle norme contenute nel testo iniziale.
  A proposito dell'articolo 4, commi 9, 9-bis e da 12 a 12-ter, riguardanti l'applicazione delle disposizioni sulle start-up alle piccole e medie imprese innovative, considera necessari chiarimenti, tenuto conto che le modifiche introdotte al comma 9 e l'inserimento del comma 9-bis sembrano suscettibili di determinare un ampliamento dell'onere, non evidenziato nella norma di copertura finanziaria.
  Circa l'articolo 4, comma 10, relativo alla raccolta telematica di capitali, rileva che le disposizioni non sembrano suscettibili di determinare, in via diretta, effetti sulla finanza pubblica. In proposito giudica peraltro necessario acquisire una conferma.
  Per quel che attiene all'articolo 4, commi da 11-bis a 11-quinquies, concernenti la modifica alla disciplina sulle start-up innovative, premesso che le modifiche ampliano l'ambito di applicazione delle disposizioni fiscali in favore delle start-up, di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto-legge n. 179 del 2012, ritiene necessario acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei relativi oneri nelle misure indicate dal comma 11-ter.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri contributivi, rispettivamente, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, derivanti dall'estensione, prevista dal comma 11-bis, della definizione e delle agevolazioni per le start-up innovative, recano le necessarie disponibilità.Pag. 7
  Ciò posto, considera necessario che il Governo confermi che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura dei restanti oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Infine, da un punto di vista formale, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di indicare nella disposizione in esame l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dal comma 11-bis, ferma restando la distinta copertura a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sui suddetti accantonamenti del fondo speciale di parte corrente.
  In merito all'articolo 4, comma 11-sexies, riguardante le anticipazioni finanziarie per assunzione di partecipazioni nel capitale delle imprese, ritiene necessario acquisire chiarimenti in ordine alla portata finanziaria delle disposizioni in esame, che fanno riferimento a norme in parte abrogate, in parte relative a risorse per le quali le norme medesime hanno prescritto l'utilizzo entro determinati limiti temporali. Ciò al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 4, comma 11-septies, relativo al visto di conformità per la compensazione di crediti, rileva che la disposizione appare suscettibile di recare effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto interviene su una disciplina cui erano stati ascritti rilevanti effetti di maggior gettito. Giudica quindi necessario disporre degli elementi di quantificazione dei relativi oneri e di un'indicazione in merito alle risorse con cui farvi fronte.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 12, ricorda che, come già evidenziato in sede di esame del testo originario del decreto-legge, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivanti dall'estensione delle misure in favore delle start-up innovative anche alle piccole e medie imprese innovative, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Segnala tuttavia che, nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni VI e X, le citate misure in favore delle piccole e medie imprese innovative sono state estese, a determinate condizioni, anche alle piccole e medie imprese innovative che operano sul mercato da più di sette anni senza modificare l'ammontare degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Ciò stante, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della citata copertura finanziaria.
  In ordine all'articolo 5, commi 2 e 3, concernenti la Fondazione Istituto italiano di tecnologia, evidenzia che il riferimento, di cui al comma 2, alle piccole e medie imprese innovative è stato sostituito con la possibilità per l'IIT di costituire o partecipare a start-up innovative, già previste dalla legislazione previgente. In proposito ritiene che andrebbe escluso che tale previsione possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente relativamente alle agevolazioni concesse a tali tipologie di imprese.
  In merito all'articolo 8, comma 2, riguardante il ricorso facoltativo alla provvista CDP, non formula osservazioni, atteso che le modifiche in esame appaiono orientate a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013.
  Circa l'articolo 8, comma 2-bis, e l'articolo 8-bis, concernente il potenziamento del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese innovative, considera opportuno acquisire una conferma che l'estensione, Pag. 8per effetto delle disposizioni in esame, dell'operatività del Fondo di garanzia per le predette imprese non influisca sul profilo di rischio inerente la gestione complessiva dello stesso.
  Infine, a proposito dell'articolo 8-ter, concernente l'accesso al Fondo centrale di garanzia da parte delle imprese dell'indotto ILVA, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere procedurale della disposizione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, segnala quanto segue:
   le disposizioni di cui all'articolo 3, che affidano alla Cassa depositi e prestiti SpA la possibilità di esercitare il proprio intervento a supporto delle esportazioni anche attraverso l'esercizio del credito diretto, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, sia perché l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, assegna al Ministro dell'economia e delle finanze l'esercizio dei poteri di indirizzo e di definizione dei criteri di svolgimento dell'attività a valere sulle risorse provenienti dalla gestione separata – ossia su quelle assistite da garanzia dello Stato – sia perché, ai sensi della lettera e-bis) del medesimo comma 11 del predetto articolo 5, nell'ambito dell'operatività di tale gestione, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti possono essere assistite da garanzia dello Stato a titolo oneroso solo secondo i termini e le condizioni stabilite dal medesimo Ministro;
   le attività di erogazione del credito di cui al citato articolo 3 appaiono coerenti con l'attuale collocazione di Cassa depositi e prestiti fuori del perimetro della pubblica amministrazione, posto che tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale di Cassa depositi e prestiti devono essere svolte nel rispetto di un sistema separato ai fini contabili e organizzativi, preservando in modo durevole l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della medesima Cassa, assicurando un ritorno economico agli azionisti;
   le modifiche introdotte dalle Commissioni di merito all'articolo 4, in materia di piccole e medie imprese innovative, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già stimati dalla relazione tecnica, sia perché in alcuni casi esse hanno un impatto marginale sulla platea delle imprese beneficiarie e non determinano pertanto effetti sostanziali in termini di gettito erariale, sia perché in altri casi esse risultano di carattere ordinamentale ovvero restringono la platea dei soggetti beneficiari, come, ad esempio, nell'ipotesi del calcolo delle spese di ricerca e sviluppo considerate ammissibili ai fini della qualificazione delle piccole e medie imprese;
   le disposizioni in materia di raccolta telematica di capitali, di cui all'articolo 4, comma 10, non risultano suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica;
   appare necessario rideterminare in riduzione gli effetti di minor gettito derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo della disciplina vigente in favore delle start-up innovative, di cui all'articolo 4, comma 11-bis, evidenziando l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dal medesimo comma. In particolare, precisa che il Dipartimento delle finanze ha quantificato le minori entrate fiscali in 13,8 milioni di euro per il 2016, 8 milioni di euro per il 2017 e 3,4 milioni di euro per il 2019, mentre non sono previste riduzioni di gettito per il 2018;
   le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 11-septies, che elevano, per le start-up innovative, da 15 mila a 50 mila euro il limite di importo al di sotto del quale è possibile effettuare la compensazione dei crediti tributari senza il preventivo visto di conformità, dovrebbero determinare effetti trascurabili sul gettito erariale;
   la facoltà riconosciuta alla Fondazione istituto italiano di tecnologia di Pag. 9costituire o partecipare a start-up innovative, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale facoltà deve essere esercitata nell'ambito delle risorse già assegnate a legislazione vigente alla predetta Fondazione ai sensi dell'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   le disposizioni in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, e all'articolo 8-bis, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, ferme restando le risorse già stanziate per il medesimo Fondo ai sensi della legislazione vigente.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, chiede al rappresentante del Governo di effettuare un ulteriore approfondimento in relazione agli effetti finanziari delle disposizioni in materia di visto di conformità per la compensazione di crediti tributari delle start-up innovative, di cui all'articolo 4, comma 11-septies, del provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che provvederà ad effettuare tale approfondimento.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
Nuovo testo C. 2150 e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, si compone di 6 articoli ed è sprovvisto di relazione tecnica. Rileva come il testo attualmente all'esame della Commissione bilancio costituisca il testo base delle abbinate proposte di legge C. 2150, C. 1174, C. 1528 e C. 2767, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione giustizia.
  Osserva che il provvedimento, che interviene sulla durata e sulla decorrenza della prescrizione di alcuni reati e sui casi in cui il corso della prescrizione è interrotto o rimane sospeso, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprime nulla osta sul medesimo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 9 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

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  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 4 marzo 2015 il rappresentante del Governo aveva fornito alcuni dei chiarimenti richiesti, con l'eccezione delle questioni sollevate dall'onorevole Marcon nella seduta del 3 marzo 2015.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota del Ministero della difesa (vedi allegato), riguardo alle questioni poste dall'onorevole Marcon evidenzia che lo schema di decreto in oggetto non prevede l'introito di proventi a fronte della cessione di materiali di armamento, posto che per la cessione dei materiali di armamento già in uso alle Forse armate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è richiesto allo Stato estero il rimborso del mero controvalore dei materiali stessi e dei costi eventualmente sostenuti per ricondizionarli e riconfigurarli.

  Giulio MARCON (SEL) si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, giacché, a suo avviso, il corrispettivo della cessione di materiali di armamento, determinato dal controvalore dei materiali stessi e dai costi eventualmente sostenuti per ricondizionarli o riconfigurarli, appare sostanzialmente come un provento.
  Ricorda inoltre che la richiesta di chiarimenti che aveva avanzato nella seduta del 3 dicembre 2015 riguardava anche la mancanza, nell'articolo 3 del provvedimento, di qualsiasi riferimento alla legge n. 185 del 1990, sul controllo relativo all'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferimento presente nel solo articolo 2 dello schema.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nell'evidenziare come l'ultima questione ricordata dall'onorevole Marcon attenga più al merito che non ai profili finanziari del provvedimento, e debba essere pertanto affrontata nelle competenti Commissioni esteri e difesa, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale (atto n. 143);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
     lo schema di decreto in oggetto non prevede l'introito di proventi a fronte della cessione di materiali di armamento, posto che per la cessione dei materiali di armamento già in uso alle Forse armate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è richiesto allo Stato estero il rimborso del mero controvalore dei materiali stessi e dei costi eventualmente sostenuti per ricondizionarli e riconfigurarli;
    le spese per il ricondizionamento e la configurazione dei citati materiali nonché gli eventuali oneri amministrativi saranno comunque sostenuti nell'ambito delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa;
    le spese eventualmente rinviate all'esercizio successivo, in quanto non sostenibili nell'ambito delle predette disponibilità, saranno comunque compensate, a seguito delle procedure di riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, con le somme rimborsate nello stesso esercizio dai beneficiari delle attività rese dal medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.
Atto n. 144.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Federico FAUTTILLI (PI-CD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva 2013/38/UE, che disciplina – per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri – la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità a legislazione vigente – presso le amministrazioni pubbliche interessate – delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per dare attuazione alle norme in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 15-bis, comma 6, segnala che sul capitolo 2106 relativo alle spese per acquisto di beni e servizi (piano di gestione n. 10 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) – utilizzato, secondo quanto esplicitato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, per fare fronte alla copertura delle eventuali spese connesse alla tenuta del registro delle informazioni riguardanti gli esposti – risultano iscritti, nell'ambito del bilancio triennale 2015-2017, euro 703.039 per l'anno 2015, euro 724.133 per l'anno 2016 ed euro 722.031 per l'anno 2017.
  In considerazione di quanto evidenziato, propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in oggetto.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

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