CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2015
400.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 marzo 2015. – Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione i deputati Luigi Taranto e Martina Nardi, in sostituzione dei deputati Dario Parrini e Giovanna Martelli, dimissionari.

Delega recepimento direttive appalti e concessioni.
S. 1678 Governo.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 febbraio 2015.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella riunione del 24 febbraio scorso, ricorda che – come illustrato approfonditamente in quella sede – la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito con orientamento costante sin dal 2007 gli ambiti competenziali cui afferisce la materia dei contratti pubblici. Vista la rilevanza della materia, ritiene tuttavia opportuno, ai fini della predisposizione del parere, acquisire l'orientamento della Commissione.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), tenuto conto che presso la Commissione di merito è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni le cui risultanze potrebbero essere d'ausilio anche all'attività dell'organo, chiede che lo svolgimento del dibattito sia rinviato ad altra seduta.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Legge di delegazione europea 2014.
S. 1758 Governo.

(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il parere sul disegno di legge S. 1758, che reca il disegno di legge di delegazione europea 2014.
  Preliminarmente, ricorda che il disegno di legge è stato adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che ha riformato la disciplina sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo che ogni anno si approvino una legge di delegazione europea, per delegare il Governo al recepimento di direttive dell'Unione europea mediante decreti legislativi, e una legge europea, per dettare norme di diretta attuazione della normativa europea e soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che abbiano dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione, nella misura in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Allo stato, all'attenzione del Parlamento, vi è il solo disegno di legge di delegazione europea. Quanto al suo contenuto, segnala che esso consta di 11 articoli e due allegati, i quali elencano rispettivamente 1 e 40 direttive da recepire con decreto legislativo: la differenza tra i due allegati è che le direttive elencate nel secondo sono quelle sui cui schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  In particolare, l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nei due allegati; rinvia per le procedure di attuazione e per i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.
  L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione.
  L'articolo 3 detta princìpi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta della disciplina del meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism (SSM)).
  L'articolo 4 detta invece princìpi e criteri direttivi per l'attuazione di alcune direttive in materia di armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (direttive 2013/50/UE e 2007/14/CE) e della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.
  L'articolo 5 contiene princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, disciplinata, nel nostro ordinamento, dal testo unico bancario.
  L'articolo 6 reca la delega finalizzata al recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2014/59/UE concernente la nuova disciplina del risanamento e della Pag. 144risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 7 contiene princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE e l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, recanti revisione della disciplina in materia di mercati degli strumenti finanziari, meglio nota come «MiFID II» (Market in Financial Instruments Directive).
  L'articolo 8 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
  L'articolo 9 reca un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
  L'articolo 10 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce «norme fondamentali di sicurezza» relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
  L'articolo 11 reca la delega al Governo per l'attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e in base alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, di sei decisioni quadro in materia di giustizia. Si tratta della decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; della decisione quadro 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; della decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica precedenti decisioni quadro, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; e, infine, della decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
  Nell'allegato A è compresa 1 direttiva (2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013) relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua.
  Nell'allegato B sono invece elencate 40 direttive.
  Tra di esse segnala, tra le direttive che presentano una qualche attinenza con le competenze della Commissione, la direttiva 2010/53/UE, che mira a garantire la qualità e la sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto, al fine di tutelare la salute umana, sia dei riceventi che dei donatori, superando le differenze che esistono tra gli Stati membri in materia di trapianti e colmando le attuali lacune.
  La direttiva 2012/25/UE, che definisce le procedure informative da utilizzare per lo scambio, tra gli Stati membri, di organi umani destinati ai trapianti.
  La direttiva 2013/35/UE, che è volta a stabilire prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine.
  La direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
  La direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre Pag. 1452013, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.
  La direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che interviene sulla disciplina della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
  La direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
  La direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
  Prima di concludere, ritiene utile precisare che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni – sessione europea. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.
  In particolare, in data 25 settembre 2014, la Conferenza ha espresso parere favorevole sullo schema del disegno di legge di delegazione. Successivamente a tale data, sono stati inseriti nel testo 4 ulteriori articoli recanti principi e criteri direttivi per l'attuazione di direttive in materia economica e finanziaria, sulle quali lo Stato dispone di un titolo competenziale esclusivo a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Fa presente altresì che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, e dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea e le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole nei termini dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge. L'articolo 41 in questione stabilisce che i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ricorda infine che, a norma dell'articolo 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe europee, figura il seguente: «quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili».

  Gianpiero D'ALIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.