CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2015
399.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 11.20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

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  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che, pur condividendo lo spirito della richiesta avanzata dalla collega Faenzi – che ringrazia – di estendere l'assegnazione in sede referente alla Commissione Agricoltura del decreto-legge 24 gennaio 2014, n. 4, e non soltanto alla Commissione Finanze, di cui ha avuto notizia, in attesa dell'autonoma determinazione della Presidenza della Camera dei deputati, si permette di assolvere al compito di relatore, affidatogli dal presidente Sani, per il parere sul disegno di legge di conversione decreto-legge che ha recato nuove disposizioni in materia di esenzioni IMU per i terreni agricoli che insistono nei territori montani o parzialmente montani, da rendere alla Commissione Finanze.
  Ricorda che l'introduzione dell'IMU sui terreni agricoli è la conseguenza di quanto disposto dal decreto-legge n. 66 del 2014 che ha ripartito fra le diverse categorie produttive e le amministrazioni pubbliche l'onere della copertura del bonus di 80 euro attribuiti ai redditi più bassi, compiendo una scelta che tutti hanno sostenuto e che oggi mostra i suoi effetti positivi anche per la ripresa economia del paese.
  Pur comprendendone pertanto le motivazioni, ritiene che protestare genericamente sull'imposizione dell'IMU sui terreni non abbia molto senso, se non per rimettere in discussione quella decisione di concedere il bonus, che ha corrisposto ad una scelta strategica nei confronti dei titolari dei redditi più bassi.
  Per quanto riguarda il merito del provvedimento, osserva, in particolare, che l'articolo 1, come modificato dal Senato, interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014, secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal medesimo articolo.
  Si ricorda che il termine per il versamento dell'imposta per il 2014 è stato dapprima fissato al 16 dicembre 2014 dal decreto ministeriale 28 novembre 2014, in attuazione dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, e poi prorogato al 26 gennaio 2015 dal decreto-legge n. 185 del 2014, il cui contenuto è stato poi trasfuso nella legge di stabilità 2015. Il provvedimento in esame costituisce dunque l'ultimo degli interventi che recentemente si sono susseguiti in materia di IMU agricola, sovrapponendosi ad essi.
  Inizialmente l'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di ICI, prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per individuare la lista dei terreni esenti, il legislatore fece richiamo all'elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Detta esenzione venne estesa all'IMU dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
  Successivamente, il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 ha previsto che, con apposito decreto ministeriale fossero individuati i Comuni nei quali si sarebbe dovuta applicare l'esenzione IMU per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, così come da elenco ISTAT, ed eventualmente anche sulla base della loro redditività.
  Nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale, la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 aveva precisato che, ai fini del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, si sarebbe continuato a far riferimento alla circolare n. 9 del 1993.
  Il decreto-legge n.66 del 2014, all'articolo 22, comma 2 e 2-bis, modificando la disciplina esistente in materia di esenzioni IMU sui terreni agricoli ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze – da adottarsi entro il 24 settembre 2014 – la revisione dei criteri di esenzione disponendo che da tale revisione dovesse derivare l'ottenimento di un maggior gettito.
  In particolare, il comma 2 ha demandato al citato decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nei quali – a decorrere dal periodo di imposta 2014 – si dovesse applicare l'esenzione dei terreni agricoli sulla base del criterio dell'altitudine Pag. 142(riportata nell'apposito elenco ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Il comma ha contestualmente previsto l'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile non ricadenti, in base al citato decreto ministeriale, in zone montane o parzialmente montane. Il medesimo comma 2 ha disposto che dal complesso delle disposizioni sopra descritte dovesse derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014. L'ultimo periodo del comma, infine, ha demandato ad un decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni, il compito di stabilire le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni con terreni a proprietà collettiva esentati.
  Il decreto ministeriale 28 novembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014 ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilendo l'esenzione per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna Altitudine del centro (metri), e i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, in possesso dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
  Il decreto ministeriale 28 novembre ha in sostanza rideterminato l'ambito di esenzione costituendo un nuovo perimetro di esenzione rispetto a quello delineato nell'elenco contenuto nella citata circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.
  Lo stesso ha ribadito l'esenzione dell'IMU per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono nelle esenzioni delle zone montane e di collina.
  L'allegato A del decreto ministeriale ha determinato sia gli importi da recuperare verso i comuni, sia gli importi da rimborsare ai comuni che subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche del perimetro applicativo dell'esenzione, stimando in 359,5 milioni di euro il maggior gettito derivante dall'applicazione dei nuovi più restrittivi criteri di esenzione. Il decreto ha previsto al riguardo che il maggior gettito rispetto all'importo di 350 milioni (dunque, 9,5 milioni), venisse utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei comuni nei quali ricadono i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile esenti, e che l'eventuale eccedenza potesse essere utilizzata per i reintegri correlati a rettifiche puntuali delle stime indicate nel citato allegato A.
  Il versamento dell'IMU per l'anno 2014 doveva essere effettuato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.
  Su sollecitazione di una serie di atti di indirizzo parlamentare, nonché delle associazioni di categoria interessate e dell'ANCI, l'Esecutivo è intervenuto con un atto legislativo d'urgenza per prorogare il termine di versamento sopra indicato.
  Il 16 dicembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 185 del 2014, che, all'articolo 1, ha disposto la proroga al 26 gennaio 2015 del termine – già fissato al 16 dicembre 2014 – per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2014 sui terreni agricoli situati al di sotto delle altitudini previste. Il decreto-legge ha previsto che l'imposta dovuta sia calcolata ad aliquota base, salva l'approvazione di specifiche aliquote per i terreni agricoli da parte degli enti locali. La previsione di proroga è stata poi trasposta nella Legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 692-693 e 701).
  Gli atti di indirizzo parlamentare avevano, comunque sollecitato, oltre che una proroga del pagamento, anche una revisione dei criteri di esenzione, attraverso Pag. 143l'eliminazione della scelta dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di distinzione.
  Contestualmente, peraltro, è stato adito il giudice amministrativo avverso il decreto ministeriale 28 novembre 2014. In particolare, il TAR Lazio, adito da alcuni enti locali, ha sospeso l'efficacia del decreto, con atto del 22 dicembre 2014, fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il giorno 22 gennaio 2015. In tale data il TAR ha rinviato la trattazione del merito della controversia per il 17 giugno 2015.
  È quindi intervenuto il provvedimento in esame.
  L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene dunque nuovamente sull'ambito di esenzione dell'IMU per i terreni agricoli montani e parzialmente montani.
  In particolare, il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applica:
   ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani ISTAT (lettera a));
   ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comma 1, lettera a-bis)). Tale ulteriore esenzione è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato;
   ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (comma 1, lettera b)).

  L'esenzione di cui alla lettera in esame, nonché – secondo quanto introdotto al Senato – la detrazione IMU di cui al successivo comma 1-bis si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2).
  La nuova disciplina delineata dal decreto-legge in esame, rispetto al decreto ministeriale 28 novembre 2014, richiama, quale riferimento per l'esenzione, l'elenco delle altimetrie dei comuni diffuso Istat e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in comuni parzialmente montani, oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria.
  Il nuovo sistema di esenzione è dunque complessivamente meno restrittivo rispetto a quello del decreto ministeriale 28 novembre 2014, in quanto con il richiamo all'elenco Istat si giunge – rispetto a circa 1.498 unità di comuni precedentemente esenti – ad una esenzione IMU riconosciuta a 3.546 comuni (considerati totalmente montani). Mentre, con i comuni parzialmente esenti si arriva a 655 unità.
  Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del provvedimento, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011. Nell'ipotesi in cui nell'allegato, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della citata circolare.
  Il comma si riferisce ai terreni (definiti «collina svantaggiata») che si trovano in quei comuni che – come precisato dalla relazione tecnica all'emendamento – erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 1993 e che, nella classificazione riportata dall'Istat, non risultano essere né montani (e Pag. 144dunque esenti), né parzialmente montani (e dunque ugualmente esenti ex comma 1, lettera b), dell'articolo in esame).
  Ai sensi del comma 3, i criteri di esenzione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno 2014. Ma, per tale anno, l'IMU non è comunque dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece esenti in virtù del pregresso sistema di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2014 (comma 4). Per il medesimo anno 2014, anche i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU (comma 4, integrato in corso di esame al Senato). Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.
  Nel testo originario del decreto-legge, tali terreni erano mantenuti esenti per il solo anno 2014. Con una modifica introdotta al Senato, l'esenzione viene invece tenuta a regime.
  Lo stesso comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale.
  Il comma 5 dispone la proroga al 10 febbraio 2015 del termine per il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta dovuta per il 2014 secondo i criteri fissati nei commi precedenti.
  Al Senato, è stata introdotta la previsione che non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora il versamento sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.
  Sempre al Senato, è stato introdotto il comma 5-bis, il quale dispone che i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base del precedente sistema, e che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà, con proprio regolamento.
  I commi 7-9, 9-bis e 9-quinquies disciplinano le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione, in base agli importi determinati, per ciascun comune, negli allegati A, B e C, a decorrere dall'anno 2015 (comma 7) nonché per l'anno 2014 (commi 8-9).
  Ricorda a tale proposito che il nuovo regime di esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani, determinato dai commi 1-4 dell'articolo 1 del provvedimento, risulta complessivamente meno restrittivo rispetto a quello definito dalla precedente normativa (articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014 e relativo decreto ministeriale 28 novembre 2014); pertanto, le variazioni compensative di risorse disciplinate dai commi in esame sono conseguenti alla ridefinizione del gettito stimato in applicazione del nuovo criterio di individuazione dei terreni esenti – indicato nella relazione tecnica in circa 268,7 milioni di euro annui – rispetto a quanto previsto con il precedente sistema (circa 359,5 milioni a decorrere dal 2014), con un minore recupero annuo complessivo di risorse dal 2015 di circa 91 milioni di euro.
  In particolare, con il comma 7 sono definiti gli importi e le modalità – diverse per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e per i comuni delle autonomie speciali – attraverso le quali operare le variazioni compensative di risorse per ciascun comune, a decorrere dall'anno 2015.
  L'entità delle variazioni sono indicate, per ciascun comune, nell'allegato A del provvedimento in esame, che, nel suo complesso, indica un maggior gettito per i comuni di 268,65 milioni di euro. Pag. 145
  Tale importo, come sopra ricordato, è inferiore di 90,85 milioni di euro rispetto al maggior gettito stimato con il precedente sistema (359,5 milioni).
  Alle variazioni compensative si procede: per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna – per le quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato – nell'ambito del Fondo di solidarietà; per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta secondo le norme dei rispettivi statuti, ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato eliminato il riferimento ai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale eliminazione è da ricondurre alla recente istituzione, nel corso del 2014, delle specifiche imposte municipali immobiliari delle due province (leggi provinciali n. 3 e n. 14 del 2014) che hanno sostituito integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali.
  Con i commi 8 e 9 sono definiti gli importi e le modalità di compensazione delle variazioni di risorse relative all'anno 2014, per i singoli comuni, conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione.
  Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui ai suddetti allegati A, B e C – e fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015 nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 9-quinquies, il quale prevede che il Ministero dell'economia provveda, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento, sulla base dell'andamento del gettito effettivo, utilizzando allo scopo una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da adottarsi sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato, inoltre, introdotto il comma 9-bis, il quale prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo pari a 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare a tali enti il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante per essi dall'applicazione della detrazione introdotta dal comma 1-bis, di cui 15,35 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna, e 0,15 milioni in favore delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.
  Il comma 9-ter estende anche all'Imposta municipale immobiliare semplice – IMIS della provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell'imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011).
  Il successivo comma 9-quater intende a consentire l'applicazione retroattiva delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell'IMI della provincia di Bolzano dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo; esse troverebbero applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
  L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame parlamentare, differisce dal 31 dicembre 2014 fino al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
  Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.
  L'articolo 2, alle lettere a) e b) del comma 1, abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP in precedenza applicabili ai produttori agricoli.Pag. 146
  In particolare, la lettera a) del comma 1 abroga, a decorrere dal 24 gennaio 2015 (dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014.
  Si tratta di norme che hanno disposto, per i produttori agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo relative al costo del lavoro.
  In particolare, gli abrogati commi 13 e 14 avevano esteso alcune deduzioni IRAP per lavoro dipendente nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, a: produttori agricoli soggetti ad IRAP, ovvero ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, tranne quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime speciale IVA per i produttori agricoli (previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), sempre che non abbiano rinunciato all'esonero da tale regime; società agricole.
  Le predette deduzioni si sarebbero applicate in relazione ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all'anno.
  La disposizione si sarebbe applicata – previa autorizzazione della Commissione UE richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta.
  La successiva lettera b) ha abrogato alcune disposizioni della legge di stabilità 2015. In particolare: l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies del decreto-legislativo n. 446 del 1997. Tale disposizione (introdotta dall'articolo 1, comma 20 della richiamata Legge di stabilità 2015) consentiva ai produttori agricoli soggetti a IRAP, nonché alle società agricole, di usufruire dell'integrale deducibilità dell'IRAP relativa al costo del lavoro non solo per i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche per ciascun lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché avesse lavorato almeno 150 giornate e con contratto almeno triennale. Ha inoltre abrogato il comma 25 della richiamata legge n. 190 del 2015, che subordinava l'applicazione della suddetta agevolazione al settore agricolo all'autorizzazione della Commissione europea (a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).
  Il comma 2 dell'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, valutati, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, in 225,8 mln di euro per l'anno 2015 ed in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  Il comma 2-bis provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto dal Senato, che ha recato una specifica detrazione dall'IMU, compensando i minori introiti per i comuni con un contributo, da ripartire secondo le modalità previste dal comma 9-bis dell'articolo 1 medesimo.
  Il comma 2-bis autorizza inoltre il Ministero dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 3 contiene la consueta clausola, riferita al complesso del provvedimento, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di tener conto degli effetti finanziari recati dal presente provvedimento.
  Ricorda, infine, che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame che proroga di tre mesi il termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014, ampliando da dodici a quindici mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega, che verrebbe quindi a cadere il 26 giugno 2015.
  Da ultimo rileva che una recente analisi condotta da un'importante associazione di categoria relativa al quarto trimestre del 2014 e divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat su occupati e disoccupati in Italia ha evidenziato che l'agricoltura Pag. 147ha fatto registrare un incremento record del 7,1 per cento del numero di occupati (dieci volte superiore al valore medio totale di tutti i settori) e questa è la prova provata che Parlamento e Governo stanno facendo bene il proprio dovere a favore del lavoro giovanile e del ricambio generazionale nelle campagne.
  In conclusione, fa presente che si continuerà a lavorare con serietà per individuare, assieme al Governo, tutte le soluzioni possibili, fermo restando la determinata volontà di pervenire a criteri certi che segnino eventualmente un ulteriore passo in avanti rispetto all'ottimo lavoro fatto dai colleghi del Senato, che ringrazia.
  Ciononostante, così come avvenne per quanto riguardava l'IMU sui fabbricati rurali, potrebbe anche prospettarsi nel corso dei lavori la possibile valutazione di rivedere l'intera materia alla luce dell'applicazione del testo in esame e della necessità di creare le migliori condizioni per rilanciare un settore, quello agricolo ed agroalimentare, che ha significative potenzialità di sviluppo e di espansione, nonostante che attualmente risulti essere penalizzato dalla grave crisi economica, dalla contrazione dei consumi, dagli elevati costi di produzione e dalle limitazioni all'accesso al credito.
  Si riserva, in fine, di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

  Filippo GALLINELLA (M5S), nell'associarsi alla richiesta di assegnare in sede referente alla Commissione agricoltura il disegno di legge in esame, esprime un avviso contrario a quello espresso dal relatore sull'opportunità o meno di imporre un onere fiscale alla proprietà della terra, essendo la sua parte politica decisamente contraria.
  Osserva in particolare che non può essere presa in considerazione l'argomentazione usata dal relatore secondo la quale l'imposta graverebbe in ogni caso su persone che hanno ricevuto il beneficio del provvedimento con cui sono stati erogati ottanta euro, trattandosi di soggetti diversi: in molti casi pensionati non destinatari della misura o persone con redditi lievemente superiori a quelli di quei cittadini in relazione al cui reddito è scattato il beneficio.
  Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta di parere alternativo. Tra l'altro, essendo l'Italia al di sotto della soglia del 3 per cento, ritiene che si potrebbe usare quel differenziale come strumento alternativo di copertura finanziaria, senza gravare sul settore agricolo.

  Monica FAENZI (FI-PdL) ringrazia i colleghi del MoVimento 5 Stelle per aver aderito alla proposta proveniente dai deputati di Forza Italia tesa a richiedere alla Presidente una nuova assegnazione in sede referente del disegno di legge e invita colleghi del gruppo a fare altrettanto.
  Nel merito delle argomentazioni utilizzate dal relatore nell'illustrare la portata della proposta, ritiene che non possa invocarsi – per sostenerne la necessità – l'esigenza di supportare il provvedimento che ha consentito la corresponsione degli ottanta euro, perché si configurerebbe in tal caso un vantaggio assicurato ad alcuni cittadini attraverso una sottrazione di reddito perpetrata a svantaggio di altri. Osserva inoltre che la previsione normativa dell'imposta sui terreni, i cui effetti sono stati parzialmente limitati al Senato, non deve considerarsi assolutamente definitiva poiché essa, tra l'altro, non lega ad alcun parametro oggettivo, come la redditività, la misura dell'importo da corrispondere all'Erario. Parimenti insufficiente è l'introduzione di una clausola di salvaguardia, attese le possibili pronunce del TAR sulla materia.
  Ritiene dunque che su tale materia sia grande la confusione che regna nella maggioranza e pertanto invita i colleghi ad adoperarsi affinché l'esame del provvedimento sia demandato alla sede agricola, nella quale far valere le giuste rivendicazioni di un equo contemperamento della tassa che, paradossalmente, rischia oltretutto di pesare in particolare su alcuni contribuenti.

  Basilio CATANOSO (FI-PdL) ricorda che Pag. 148nelle passate esperienze di Governo non si era mai arrivati a provvedimenti di tale portata, conoscendo le reali condizioni dell'agricoltura: si tratta infatti di una imposizione fiscale che l'agricoltore non riuscirà a pagare, proprio come avvenne con i contributi agricoli unificati.
  La misura fiscale inoltre peserà oltremodo sui comuni, atteso che il gettito dell'imposta dovrà coprire il minore trasferimento agli enti locali da parte dello Stato. Per tale ragione ritiene dunque che i bilanci comunali non potranno che essere falsati, rischiando l'irregolarità.
  Ritiene infine che la misura della tassazione dei beni di produzione del reddito sia una vera e propria catastrofe, se riferita alla teoria economica, oltre a costituire le condizioni per una concorrenza imperfetta tra le aziende agricole, alcune delle quali saranno avvantaggiate rispetto a quelle su cui graverà l'imposta.

  Mino TARICCO (PD) ritiene che il tema sia complesso e delicato, ma che gran parte del problema sia dovuto alle condizioni di partenza del catasto che presenta una fotografia sbagliata della realtà territoriale non aggiornata e della reale consistenza patrimoniale dei fondi agricoli, trattandosi non di una imposta sulle attività agricole, ma sul valore patrimoniale del fondo.
  Ritiene poi che non vada sottaciuto come il Senato sia già intervenuto, introducendo importanti correttivi e ampliando notevolmente il numero dei comuni esenti dall'imposta.
  Osserva pertanto come sia necessario che il Governo proceda in tempi stretti, come auspicato in un atto di indirizzo presentato sulla materia, per la revisione delle aree e degli estimi catastali, al fine di disporre di una reale fotografia della situazione esistente e quindi operare una imposizione effettivamente proporzionale ai valori reali dei fondi.

  Paolo RUSSO (FI-PdL) osserva che il Governo è intervenuto su una materia tanto delicata, quanto meno, stando alle dichiarazioni di componenti la maggioranza, con straordinaria leggerezza e superficialità. Allo stesso modo, ritiene, dato il dibattito a cui si è assistito, di non poter sconfessare l'idea ventilata da colleghi dell'opposizione che si tratti di una non condivisibile misura patrimoniale. Infatti, e in ciò sempre sorretto anche da dichiarazioni dei colleghi della maggioranza, ritiene che agire sulla patrimonializzazione delle imprese agricole italiane, che già soffrono di scarsa patrimonializzazione, che non possa che significare condannare le stesse a diventare sempre più povere e più deboli, almeno nei confronti del settore del credito, rappresenti un ulteriore dato di preoccupazione. Né ritiene vada sottaciuto il fatto che l'imposta sia anche difficile da calcolare, oltre che da pagare, nei tempi, nei modi e nelle forme, rappresentando un esempio lapidario di tassa fastidiosa, oltre che onerosa, iniqua e ingiusta che pesa su quelle imprese agricole che già soffrono per la situazione di crisi.
  Invita pertanto i colleghi della Commissione a un ripensamento sull'intera manovra – ricordando anche la importante funzione svolta dalle imprese agricole con la loro importante opera di manutenzione del territorio, di contrasto al dissesto idrogeologico e di tutela dell'ambiente – a partire dalla rivendicazione di un ruolo centrale della Commissione su cui ritiene converga la sensibilità di tutti i colleghi, al di là delle appartenenze.

  Mario CATANIA (SCpI), pur avendo ascoltato con attenzione e simpatia la relazione del relatore, non può che condividere l'idea che la vicenda dell'imposta sia oggettivamente difficilmente difendibile da parte del Governo e della maggioranza, pur non disconoscendola. Si tratta infatti di affermare l'opportunità o meno di una patrimoniale che dovrebbe gravare su beni strumentali come i terreni agricoli – atteso che la sua posizione personale è contraria all'imposizione fiscale su qualsiasi bene strumentale – in una situazione aggravata da un panorama catastale che necessita di un profondo aggiornamento. Fu per tale motivo che già nel passato, nel Pag. 1492012, durante il Governo Monti, tale richiesta di introdurre una imposta di questo tipo fu rinviata all'adozione di idonei strumenti di verifica, con particolare riferimento alla redditività. Ritiene dunque che agire in tale direzione senza gli strumenti idonei sia una soluzione del tutto sbagliata.
  Auspica pertanto che da parte del relatore sia vagliata ogni possibilità per evitare l'introduzione di quella che, senza un serio approccio sui presupposti e quindi su una solida base catastale, non potrà che rivelarsi altro che una misura impositiva errata di cui auspica la revoca nei tempi e nei modi più rapidi possibili.

  Alessandra TERROSI (PD) esprime rammarico per il fatto che, nonostante spesso abbia espresso perplessità su talune misure proposte e anche l'esigenza di mantenere alta l'attenzione su alcuni territori, oggi deve stupirsi perché proprio su quelli va a gravare l'imposta. In particolare, essa colpisce le coltivazioni estensive delle colline svantaggiate, più attente alle esigenze ambientali, a basso utilizzo di prodotti chimici, che vengono lasciate fuori dall'esenzione. Nel provvedimento, inoltre, riscontra anomalie nell'applicazione del criterio dell'altitudine e ravvisa l'esigenza di procedere in ogni caso ad una revisione dei criteri al fine di individuare le reali situazioni di svantaggio, tra le quali annoverare, ad esempio, le carenze della filiera o altro. Auspica pertanto che si potrà lavorare per apportare miglioramenti ulteriori al provvedimento.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritiene che l'argomentazione offerta dal collega Taricco sulla questione del valore dei terreni rappresenti una toppa peggiore del buco che intendeva coprire. Infatti, il provvedimento è articolato in modo che sarà inevitabile che terreni ad alto valore saranno esentati dall'imposizione, sulla base del criterio dell'altitudine, mentre terreni marginali, ma ricadenti per l'altitudine nella previsione impositiva saranno soggetti ad imposta. Da ciò deriva la necessaria attività di riforma del catasto prima che si intervenga in materia fiscale sui terreni. Purtroppo, ritiene che il Governo non si sposterà dal suo indirizzo.
  Ritiene infine che sarà paradossale la situazione dei sindaci eletti nelle liste del PD, che, a causa della loro politica dovranno recarsi a recuperare il gettito IMU, dato il taglio dei corrispondenti trasferimenti statali, per coprire l'erogazione degli 80 euro che, secondo il premier avrebbe dovuto portare un incremento del 15 per cento dei consumi, mentre – lo ricorda – l'incremento registrato si è attestato allo 0,51 per cento.
  Conclusivamente, ribadisce che la sua parte politica continuerà a sostenere l'esenzione totale sui terreni agricoli, anche per evitare le inevitabili azioni di salvaguardia, di necessità – che farebbe tornare attuale l'episodio storico del tentativo borbonico di tassare i tetti trulli pugliesi – da parte di quegli operatori agricoli che non saranno nelle condizioni di subire l'ulteriore onere contributivo.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, nel ringraziare i colleghi che sono intervenuti per gli spunti offerti, auspica che nella prossima seduta si possano registrare ulteriori contributi alla comune riflessione in modo da favorire un ragionamento ancora più ampio per trovare soluzioni più opportune. Precisa peraltro, ad onor del vero, con riferimento alle argomentazioni del collega Catania, che fu proprio nel 2012, quando proprio lui era ministro, che fu introdotta l'imposta sui fabbricati rurali, poi eliminata dal Governo Letta.

  Mino TARICCO (PD) ricorda, con riferimento all'intervento dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, che in precedenza si pagava l'ICI sui terreni.

  Luca SANI, presidente, attesta la presenza in seduta del deputato Dorina Bianchi. Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

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INTERROGAZIONI

  Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03118 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Puglia nel mese di luglio 2014.
5-03820 Gelli: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Grosseto nel mese di ottobre 2014.

  Luca SANI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Colomba MONGIELLO (PD), replicando, pur ringraziando il Governo per la risposta, non può che evidenziare il fatto che dall'interrogazione alla risposta siano trascorsi sette mesi. Pertanto, si augura che il Governo possa essere più celere nel dare riscontro alle richieste parlamentari.
  Con riferimento al contenuto dell'interrogazione, ricorda che gli eventi atmosferici avversi si sono verificati nel 2014 in molteplici zone della Puglia: il Barese, il Gargano, il Salento, registrando vittime, come a Peschici, oltre alla perdita, in diverse zone, del cento per cento della produzione agricola. In tali zone però, ancora una volta, gli operatori del settore non hanno avuto alcun ristoro economico né tantomeno la sospensione dei paganti delle imposte e delle tasse. La situazione degli agricoltori pugliesi è stata inoltre aggravata dal diffondersi del batterio della Xylella fastidiosa, che arreca tanti danni alle coltivazioni olivicole.
  Osserva peraltro che nella risposta il Governo ha chiarito il motivo della mancata emissione del decreto di declaratoria al fine di attivare le misure compensative richieste. Manifesta pertanto soddisfazione per i chiarimenti e anche per l'attività intrapresa dal Governo al fine di sviluppare gli strumenti per la gestione dei rischi, pur richiedendo a tal fine che si informino al massimo grado possibile gli operatori del settore affinché aderiscano al piano di gestione dei rischi come prospettata nella nuova PAC. Si tratta infatti ormai di eventi che hanno perso il carattere della straordinarietà.

  Federico GELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo, anche se giunta dopo diversi mesi, ed esprime soddisfazione per la emissione del decreto di declaratoria sulla base della richiesta avanzata dalla regione Toscana, auspicando che i mezzi che saranno messi a disposizione potranno essere sufficiente a compensare per i danni subiti gli operatori del settore agricolo, in attesa della messa in sicurezza – in corso – del bacino del fiume Albenga.

5-04507 Caon: Sulla normativa europea relativa ai prodotti ittici.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), ricordando l'impegno e l'attenzione del Governo per superare in sede europea la criticità lamentata.

  Roberto CAON (LNA), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta ed esprime rammarico e sconcerto per la Pag. 151decisione del Governo di non agire subito emanando una apposita deroga per evitare l'applicazione di incomprensibili norme europee di dettaglio che mettono in gravi difficoltà operatori che si non hanno mai richiesto l'intervento dello Stato per risolvere i loro problemi ma che sono state messi in una condizione di difficoltà operative che li condanna ad un progressivo e inspiegabile impoverimento.

  Luca SANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

  Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.20.

7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Susanna CENNI (PD), preso atto della brevità del tempo a disposizione, per l'incombente ripresa dei lavori dell'Assemblea, e rinviando ad altra seduta l'illustrazione del contenuto della risoluzione, fa presente che per essa, presentata nel corso del semestre europeo di presidenza italiana, può essere opportuno un aggiornamento che confida potrà essere compiuto con il contributo dei colleghi o alla luce della presentazione di altri atti di indirizzo analoghi.

  Silvia BENEDETTI (M5S) manifesta la sua disponibilità e quella del suo gruppo al fine di contribuire alla comune riflessione su un tema che ritiene meritevole.

  Luca SANI, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 3 marzo 2015.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Interventi per il settore ittico.
C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

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