CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2015
395.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 11.40.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
C. 2894-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, con riferimento agli articoli 1 e 2, commi 1, 7, 8, 9 e 10, recanti amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica. Relativamente all'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter, in materia di prevenzione e cura nel settore della onco-ematologia pediatrica, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la disposizione prevede spese entro limiti massimi annuali, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base dell'individuazione dell'onere indicato dal testo. In proposito ritiene utile acquisire i relativi elementi di valutazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015/2017 relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2016 derivanti dagli interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento all'articolo 2, commi 8-bis e 8-ter, recante sospensione di versamenti tributari, pur tenendo conto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la non rilevanza degli importi in esame e la brevità della sospensione che permetterà comunque il versamento delle imposte nella stessa annualità, ritiene che andrebbe comunque confermata l'assenza di effetti negativi, sia pure infrannuali, sui saldi, considerando, fra l'altro, che il termine di versamento è fissato in data 20 dicembre. Non ha osservazioni da formulare con riferimento al comma 8-ter, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della presenza di una clausola di non onerosità.
  Relativamente all'articolo 2-bis, in materia di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, rileva che il vincolo di destinazione previsto dalla norma opera nei limiti delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI. Giudica peraltro opportuno acquisire una conferma che la destinazione delle risorse del Fondo prevista dalla disposizione in esame sia compatibile con gli impegni già assunti a carico del medesimo Fondo e non influisca sul profilo di rischio inerente alla gestione complessiva dello stesso.
  Relativamente all'articolo 3, commi da 1 a 5 e comma 5-ter, recanti disposizioni finanziarie, con riferimento al comma 1, come riformulato dal Senato, ritiene che Pag. 36andrebbero precisati i profili applicativi e le implicazioni finanziarie del meccanismo di emissione obbligazionaria previsto dal testo. Ciò con particolare riferimento alle modalità di emissione e di rimborso delle obbligazioni, nonché alla destinazione degli interessi sulle obbligazioni sottoscritte e all'entità complessiva di tali interessi. In proposito andrebbe chiarito se tale onere sia a carico delle somme sequestrate dall'autorità giudiziaria e se, in tal caso, possa ridurre le risorse destinate al risanamento ambientale e sanitario.
  Andrebbe inoltre chiarito se la clausola di non ripetibilità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 possa considerarsi estesa a tutte le destinazioni delle somme previste dal testo in esame, tenuto conto che – a normativa vigente – tale meccanismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 61 del 2013, opera con riferimento alle somme messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
  Il successivo comma 5-ter prevede una specifica clausola di salvaguardia, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, in caso di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal comma 1. In proposito rileva l'opportunità di un chiarimento riguardo alla natura di tali eventuali oneri.
  In merito al comma 1-ter, introdotto dal Senato, andrebbe chiarito entro quali limiti operi la garanzia dello Stato sui finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA SpA. Rileva infatti che quest'ultimo è autorizzato a contrarre finanziamenti, con la garanzia statale, fino ad un limite massimo di 400 milioni. A copertura delle garanzie concesse ai sensi di tale disposizione, viene istituito un fondo con una dotazione pari a 150 milioni nel 2015, ma la norma non precisa se tale ultimo importo debba intendersi come un limite massimo di concessione della suddetta garanzia.
  Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura al fine dell'istituzione del predetto fondo, rileva che, trattandosi di somme iscritte in conto residui, la collocazione delle stesse in apposita contabilità per le finalità in esame comporta la possibilità di impiego anche oltre la tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile per l'utilizzo dei residui. Andrebbe chiarito se tale possibilità risulti compatibile rispetto alla dinamica di spesa scontata nei tendenziali con riferimento a tali risorse. Ciò al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa.
  In merito al comma 5, osserva che non sono esplicitati i criteri di determinazione dell'importo di 156 milioni. Tenuto conto che la norma produce effetti preclusivi di azioni per danno ambientale generatosi prima del 16 maggio 1995, andrebbe comunque escluso che siano prefigurabili eventuali effetti, sia pure di carattere indiretto, a carico della finanza pubblica in relazione ad interventi necessari di ripristino e bonifica ambientale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 1-ter prevede, ai fini della copertura degli oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, derivanti dall'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di uno specifico Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti stipulati dall'organo commissariale di ILVA, l'utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Osserva che tali risorse sono iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato e che il suddetto capitolo reca residui per un ammontare pari a 900 milioni di euro.
  Con riferimento ai profili contabili connessi alla disposizione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali è prevista l'istituzione di uno specifico Fondo nello stato di previsione dal momento che le relative risorse saranno poi iscritte in un'apposita contabilità speciale. L'istituzione di tale Fondo appare, infatti, superflua anche in considerazione Pag. 37del fatto che l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 3 del 2015 prevedeva il trasferimento diretto ad una specifica contabilità speciale delle somme in conto residui delle quali è previsto l'utilizzo anche dalla disposizione in esame.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 5-bis, in materia di gestione di rifiuti radioattivi nel comune di Statte, in provincia di Taranto, al fine di escludere eventuali effetti finanziari negativi, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'effettiva disponibilità delle risorse indicate dalla norma, che in base al testo dovrebbero essere destinate ad una nuova specifica finalizzazione, nonché all'effettiva possibilità di utilizzare detti finanziamenti senza pregiudicare la realizzazione di programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse. Al fine di evitare conseguenze sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, andrebbero altresì acquisiti elementi in merito all'allineamento temporale fra le precedenti finalizzazioni, previste a normativa vigente, e quelle introdotte dal testo in esame.
  Con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, in materia di gestione dei rifiuti dell'ILVA di Taranto, in ordine alle modifiche in materia di costruzione e gestione delle discariche e di gestione dei rifiuti non si formulano osservazioni, nel presupposto, su cui appare utile acquisire conferma dal Governo, che le spese per i necessari adempimenti si intendano poste a carico dell'ILVA, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 e come ricordato dalla stessa relazione tecnica.
  Con riferimento alla modifica introdotta dal Senato, riguardante l'approvazione di misure di compensazione ambientale presentate dal sub-commissario «a saldi invariati per la finanza pubblica», andrebbero precisate le procedure attraverso le quali sarà possibile assicurare la richiamata invarianza degli effetti finanziari.
  Relativamente all'articolo 4, comma 2-bis, in materia di attività produttiva e di gestione di rifiuti, non ha osservazioni da formulare considerato che, come affermato nella relazione tecnica, la disposizione è finalizzata a prescrivere, in materia di attività produttive e di gestione dei rifiuti, il rispetto di principi già vigenti nell'ordinamento nazionale ed europeo.
  Per quanto concerne l'articolo comma 2-ter recante gestione di residui di produzione dell'impianto ILVA di Taranto, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale le attività di recupero dei residui di produzione dell'impianto ILVA S.p.A. di Taranto, essendo a carico della medesima società, non determinano oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento alle attività che la disposizione prevede in capo all'ISPRA, tenuto conto che la relazione tecnica evidenzia che tali attività sono riconducibili all'esercizio di funzioni istituzionalmente già affidate a tale ente, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma, che le medesime attività possano essere esercitate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 4-bis, recante anticipazioni del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in base alla quale le anticipazioni in esame avverranno nei limiti della riserva del Fondo di rotazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, giudica opportuno che il Governo confermi che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987 che saranno utilizzate per l'anticipazione degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea siano quelle relative al conto corrente n. 23209 nel quale sono iscritte le risorse del cofinanziamento nazionale degli interventi provenienti dal bilancio dello stato e da altre fonti residue, e non anche quelle iscritte nel conto correnti n. 23211 nel quale confluiscono le risorse provenienti Pag. 38dal bilancio comunitario, giacché tali somme sembrerebbero indisponibili per tali finalità.
  Relativamente all'articolo 5, in materia di contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria andrebbero escluse spese connesse ad eventuali emolumenti o rimborsi da corrispondere ai componenti del Tavolo istituzionale. Inoltre, andrebbero chiarite le eventuali implicazioni finanziarie derivanti dall'inclusione nel CIS Taranto del programma per le bonifiche di cui all'articolo 6 e del Piano di Interventi nel comune di Taranto di cui all'articolo 8
  Per quanto riguarda l'articolo 6, relativo al Programma di riqualificazione dell'area di Taranto, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la predisposizione di un programma contenente misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto. A fronte di tali interventi, il comma 2 prevede l'assegnazione al Commissario preposto alla definizione di tale programma di risorse già stanziate a legislazione vigente e ora finalizzate agli interventi in oggetto, nonché eventuali ulteriori risorse che il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione. Pur non essendo al momento ancora definiti gli interventi, appare opportuno acquisire dati ed elementi volti a una stima, necessariamente di massima, circa il complesso delle misure previste e gli oneri che ne conseguono. Inoltre, al fine di valutare la rispondenza tra tali stime e i mezzi finanziari disponibili, andrebbero forniti chiarimenti circa l'entità delle risorse indicate dal comma 2 e la loro effettiva disponibilità, alla luce degli impegni e dei programmi di spesa eventualmente già assunti a valere sulle medesime risorse.
  Relativamente alla procedure di cui al comma 4-bis, volte a favorire il reimpiego di lavoratori coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il carattere programmatico e non precettivo di tali disposizioni. Giudica peraltro utile un chiarimento riguardo ai contenuti e alle modalità di svolgimento delle procedure per ridurre le conseguenze occupazionali negative connesse alla riorganizzazione delle attività d'impresa, che, in base al tenore letterale delle disposizioni, il Commissario sembra tenuto comunque ad attivare, ciò al fine di escludere eventuali conseguenze negative per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 7 recante disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare che all'estensione dei compiti del Commissario si possa far fronte nell'ambito delle risorse finanziarie ed umane già ad esso assegnate.
  Non ha, infine, osservazioni da formulare relativamente all'articolo 8 in materia di piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto, alla luce di quanto disposto dal comma 5 riguardo alla necessità che l'assegnazione delle risorse per le finalità in esame deve garantire la neutralità per i saldi di finanza pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), si sofferma su alcune specifiche questioni che, a suo giudizio, rivestono maggiore rilevanza nel quadro del disegno di legge nel suo complesso.
  In primo luogo, con riferimento alle misure di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, conferma che il vincolo di destinazione, per un importo pari a 35 milioni di euro, della quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da esso previsto risulta compatibile con gli impegni già assunti a carico del medesimo Fondo e non comporterà oneri aggiuntivi, tenendo conto del fatto che tale vincolo di Pag. 39destinazione opererà come sostanziale riserva, nei limiti delle risorse del citato Fondo già previste a legislazione vigente.
  Quanto invece alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, concernenti la possibilità in capo all'organo commissariale preposto alla gestione dell'ILVA SpA – previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria – di impiegare le somme in precedenza sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni nominative emesse dalla società in amministrazione straordinaria ed intestate al Fondo unico di giustizia, osserva come tale intervento, che non presenta un impatto diretto sulla finanza pubblica ed è comunque presidiato da una apposita clausola di salvaguardia, è volto esclusivamente a consentire la realizzazione delle necessarie opere di risanamento ambientale, all'interno peraltro di un adeguato quadro di garanzie procedurali.
  Con riferimento al comma 8-bis dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che la sospensione dei versamenti tributari in favore degli autotrasportatori e delle piccole imprese che vantino crediti nei confronti di ILVA SpA, precisa che esso non determinerà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, incluso il fabbisogno di cassa, sia perché il lasso di tempo della suddetta sospensione è breve e ha ad oggetto importi non rilevanti, sia perché il versamento delle imposte avverrà nella stessa annualità e sarà quindi acquisito al bilancio nell'esercizio in corso. Rileva, altresì, che la sospensione dei predetti versamenti, assimilabile ad analoghe misure legislative adottate in passato a beneficio di soggetti colpiti a vario titolo da eventi sismici o calamità naturali, appare pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in ragione della ridotta quota percentuale dei crediti vantati dalle imprese di cui al citato comma 8-bis rispetto al debito complessivo ascrivibile ad ILVA SpA.

  Francesco CARIELLO (M5S) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-ter, introdotte al Senato e volte a consentire la rimodulazione del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti contratti dalle piccole e medie imprese che vantano crediti nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, presentino un carattere sostanzialmente restrittivo rispetto ad una analoga norma, di generale applicazione, già contenuta nella legge di stabilità per il 2015.

  Vega COLONNESE (M5S), nel ravvisare una discrasia tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato che l'organo commissariale di ILVA SpA è autorizzato a contrarre ai sensi dell'articolo 3, comma 1-ter, e la dotazione del Fondo posto a copertura delle medesime garanzie, richiama altresì l'attenzione del rappresentante del Governo in ordine al fatto che l'estensione della disciplina dell'amministrazione straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale in crisi potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riguardo alla questione sollevata dall'onorevole Cariello, nel rilevare che il citato articolo 2, comma 8-ter, non incide sulla norma di carattere generale contenuta nella legge di stabilità per il 2015, evidenzia come il Governo abbia ritenuto prioritario intervenire con una misura a tutela dell'indotto delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico, le quali versano attualmente in una situazione di particolare difficoltà economica, promuovendo, a tal fine, la conclusione di un accordo tra l'ABI e le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori volto a consentire la rimodulazione del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti contratti. Per tali ragioni, fa presente come la richiamata disposizione, che peraltro dispiega i suoi effetti esclusivamente nel rapporto tra soggetti privati, non si ponga in contrasto con la norma già prevista dalla legge di stabilità per il 2015, bensì Pag. 40consenta di anticiparne, per taluni versi, l'effettiva applicazione. Quanto al rischio di incorrere in procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, paventato dall'onorevole Colonnese, osserva che obiettivo primario del Governo, con l'adozione del decreto-legge in esame, è stato quello di creare le condizioni ottimali per la realizzazione, entro tempi certi e ravvicinati, delle necessarie opere di risanamento ambientale, da intendere come il presupposto essenziale per scongiurare o, quanto meno, rendere più improbabile l'avvio delle predette procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2894-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2015, recante Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
   preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    la sospensione dei versamenti tributari prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, in favore degli autotrasportatori e delle piccole imprese che vantino crediti nei confronti di ILVA SpA non determinerà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sia perché il lasso di tempo della suddetta sospensione è breve e ha ad oggetto importi non rilevanti, sia perché il versamento delle imposte avverrà nella stessa annualità e sarà quindi acquisito al bilancio nell'esercizio in corso;
    il vincolo di destinazione, per un importo pari a 35 milioni di euro, della quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2-bis, è compatibile con gli impegni già assunti a carico del medesimo Fondo e non comporterà oneri aggiuntivi, tenendo conto del fatto che tale vincolo di destinazione opererà come sostanziale riserva, nei limiti delle risorse del citato Fondo già previste a legislazione vigente;
    la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3, che permette all'organo commissariale l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni nominative emesse dalla società in amministrazione straordinaria intestate al Fondo unico di giustizia (FUG), non determina effetti finanziari negativi, fermo restando che, a maggior presidio della invarianza finanziaria, il comma 5-ter del medesimo articolo 3 prevede una specifica clausola di salvaguardia, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, in caso di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal citato comma 1;
    il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-ter, è previsto a fronte di oneri solo eventuali che si manifesteranno nel caso di escussione della garanzia, ipotesi che peraltro non risulta, allo stato, concreta;
    la destinazione di parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 129 del 2012, ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad nel comune di Statte, di cui al comma 5-bis dell'articolo 3, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente da utilizzarsi nei limiti delle effettive disponibilità, e non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri programmi di spesa già avviati;
    l'ISPRA provvederà alle attività di recupero dei residui di produzione dell'impianto ILVA SpA previste dall'articolo 4, comma 2-ter, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;Pag. 41
    alle attività del Tavolo istituzionale, istituito ai sensi dell'articolo 5, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, stante la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel medesimo articolo;
    il commissario straordinario del Porto di Taranto farà fronte ai nuovi compiti al medesimo assegnati dall'articolo 7 nell'ambito delle risorse finanziarie ed umane già previste a legislazione vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2124 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, non ha osservazioni da formulare sulle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo, che, come evidenziato dalla relazione tecnica, tutti gli adempimenti derivanti dalla ratifica degli Emendamenti alla Convenzione del 1980 siano attuati nell'ambito delle attuali strutture e con le risorse umane e strumentali esistenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea, in particolare, come risulti opportuno acquisire una conferma con specifico riferimento all'ISPRA che, quale Autorità di sicurezza nucleare nazionale competente in materia ambientale, appare la principale destinataria delle disposizioni della Convenzione, come emendata. Osserva infatti come queste ultime (Emendamento n. 6, capoverso Articolo 2A, Principi C e D), nel prevedere l'attribuzione di specifiche funzioni ad un'Autorità nazionale indipendente, dispongono che alla stessa siano conferite «le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie ed umane per svolgere le sue funzioni».

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma che l'ISPRA, quale autorità di sicurezza nucleare nazionale competente in materia ambientale, svolgerà le attività previste dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2124 Governo, recante ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'ISPRA, quale autorità di sicurezza nucleare nazionale competente in materia ambientale, svolgerà le attività previste dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.20.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Atto n. 140.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda che la legge delega n. 42 del 2009, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza, quali sanità, assistenza, istruzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali, per le quali si prevede l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari, rispetto a quelle che, invece, vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri dell'autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori.
  Per le funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni. I fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 216 del 2010, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.
  Le funzioni diverse da quelle fondamentali devono invece essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. In tal senso un fondo perequativo, ora Fondo di solidarietà comunale, che ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio, è diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo anche conto della dimensione demografica e della partecipazione degli enti locali a forme associative.
  In tale ambito, l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, dispone che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale deve essere ripartito tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata innalzata, a decorrere dall'anno 2015, al 20 per cento, dall'articolo 1, comma 459, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).
  Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalità di perequazione. Nella legge di bilancio per gli anni 2015-2017 (legge n. 191 del 2014 e relativo decreto ministeriale 29 dicembre 2014 di ripartizione in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo (cap. 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) presenta una dotazione pari a 4.525,9 milioni di Pag. 43euro per il 2015, di 4.526,1 milioni di euro per il 2016 e di 4.586,1 milioni di euro per il 2017.
  In proposito, atteso che il Fondo di solidarietà comunale risulta ormai essere quasi interamente finanziato dagli stessi Comuni, sottolinea l'opportunità di aprire una riflessione sulla necessità che la perequazione tra i territori invece non avvenga esclusivamente per via orizzontale ma continui a prevedere un contributo dello Stato, così come dettato dall'articolo 119, commi 3 e 5, della Costituzione.
  In ogni caso ed a maggior ragione, tanto più è rilevante il contributo orizzontale dei Comuni alla perequazione verso altri Comuni, tanto più devono essere garantiti meccanismi trasparenti ed equi nella definizione dei criteri per il finanziamento del Fondo perequativo e per il suo utilizzo.
  L'articolo 43, comma 5-quater, decreto-legge n. 133 del 2014 disciplina il procedimento per l'adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo delle capacità fiscali per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da pubblicare in Gazzetta Ufficiale), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'intesa è stata raggiunta in data 16 dicembre 2014.
  Lo schema di decreto in esame si compone di un unico articolo che dispone l'adozione del rapporto sulla stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario (nota metodologica) e della tabella contenente la stima per ciascun comune, allegata al decreto.
  La nota metodologica illustra i metodi di calcolo scelti per la stima della capacità fiscale e la loro armonizzazione con i metodi statistici utilizzati per la stima dei fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012.
  La stima della capacità fiscale è stata effettuata da un gruppo di lavoro congiunto ANCI – MEF (Dipartimento Finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) mediante l'individuazione delle singole componenti di entrata (imposte, tasse e tariffe sui servizi comunali) e la determinazione della migliore tecnica di stima, date le informazioni disponibili, per ciascuna tipologia di entrata.
  In particolare, per le principali entrate tributarie comunali (IMU, TASI e addizionale Irpef) è stata applicata la metodologia di standardizzazione nota come Representative Tax System (RTS), volta a calcolare l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, considerato l'ammontare delle relative basi imponibili e l'aliquota fiscale legale. Per la stima della capacità fiscale IMU/TASI 2014 sono stati utilizzati gli approcci metodologici già condivisi con l'ANCI nei precedenti lavori di standardizzazione con una capacità fiscale stimata partendo dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico ricavabile dalle basi catastali.
  Tuttavia, nella letteratura economica è stato evidenziato che la capacità fiscale stimata a partire dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico, calcolato a partire dalle rendite degli immobili registrati negli archivi catastali, produce una riduzione della capacità fiscale per i comuni dove maggiore è la differenza tra gettito teorico e gettito effettivo e, conseguentemente, una distorsione nel sistema di perequazione, posto che i comuni con un gettito effettivo più basso potrebbero contribuire con minori risorse al finanziamento del fondo di perequazione ovvero ricevere maggiori risorse rispetto a quelle spettanti.
  È stato perciò utilizzato un approccio misto che, per la prima volta, corregge il gettito effettivo con un fattore che tiene conto del tax gap, ovvero della differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. In via prudenziale è stata considerata solo una quota del tax gap, cautelativamente fissata al 5 per cento del totale.Pag. 44
  Per le voci di entrata diverse da IMU e addizionale comunale all'Irpef (capacità fiscale residuale) la stima è stata determinata mediante opportune tecniche econometriche con un modello costruito su un panel di dati riferiti al periodo 2003-2011 per i circa 6700 comuni delle regioni a statuto ordinario.
  La capacità fiscale complessiva si compone delle seguenti cinque componenti: la capacità fiscale IMU-TASI e addizionale comunale IRPEF calcolata con il metodo RTS; la capacità fiscale relativa ai tributi minori e alle tariffe (al netto delle tariffe relative al comparto rifiuti) valutata attraverso tecniche econometriche; la capacità fiscale per il settore «raccolta e smaltimento rifiuti», calcolata in misura pari al fabbisogno standard ripartendo la spesa storica complessiva del 2010 in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard; il 5 per cento del tax gap IMU.
  La nota metodologica sottolinea che, a rigore, le tariffe per «raccolta e smaltimento rifiuti» non andrebbero incluse nella capacità fiscale, poiché sono a totale copertura del costo. Il calcolo è stato necessario esclusivamente perché il settore «raccolta e smaltimento rifiuti» è stato incluso, come da previsione di legge, nel calcolo dei fabbisogni standard e una sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto a una sovrastima delle risorse perequabili.
  Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal Nord verso il Sud della penisola.
  La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento è dovuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100 mila abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti). Hanno una capacità fiscale per abitante maggiore della media le regioni del centro-nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio); tutte le altre regioni si collocano al di sotto della media; i livelli più bassi di capacità fiscale si riscontrano nelle regioni del Sud (Calabria e Sicilia).
  Tutto ciò considerato, ritiene opportuno innanzitutto sottolineare come sia da valutare positivamente l'avvio della determinazione delle capacità fiscali standard dei comuni, elemento essenziale, unitamente alla determinazione dei fabbisogni standard, per la conclusione della lunga fase transitoria dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
  Rileva tuttavia che, mentre la metodologia messa a punto con il presente schema di decreto ministeriale è stata concepita per durare nel tempo, anche al fine di dare stabilità alla determinazione della capacità fiscale standard, la determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario necessita invece di periodiche revisioni, in modo da tenere conto dei cambiamenti che riguardano la disciplina dei singoli tributi, la volatilità dei dati, come ad esempio nel caso della base imponibile dell'addizionale comunale dell'Irpef, la rideterminazione dei valori catastali, in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, che potrà modificare significativamente il prelievo relativo agli immobili, nonché le variazioni del divario tra gettito potenziale e gettito effettivo (tax gap). Giudica quindi opportuno introdurre nello schema di decreto in esame disposizioni che prevedano esplicitamente sia il monitoraggio della metodologia utilizzata sia l'aggiornamento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli comuni, nonché un graduale incremento della quota percentuale del tax gap di cui tenere conto.
  Inoltre, considerato che il procedimento per la determinazione delle capacità fiscali dei comuni, a differenza di quello relativo alla determinazione dei fabbisogni standard, non prevede il coinvolgimento della COPAFF, appare opportuno Pag. 45che i due menzionati procedimenti, in quanto tra loro strettamente connessi, siano allineati, prevedendo, anche attraverso l'introduzione di opportune modifiche normative, che nel processo di elaborazione delle capacità fiscali sia assicurato anche il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, in aggiunta agli organismi, parlamentari e non, già previsti.
  Sottolinea, infine, l'esigenza, come peraltro già evidenziato dall'ANCI in sede di intesa in Conferenza Stato, città e autonomie locali sullo schema di decreto, di incrementare la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti nella banca dati Opencivitas, evidenziando, tra l'altro, la capacità fiscale potenziale riferita a ciascun comune.
  In merito ai citati aspetti, giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO condivide le osservazioni formulate dal relatore in merito all'attuale struttura del Fondo di solidarietà comunale che prevede una perequazione esclusivamente a livello orizzontale, ovvero tra comuni, senza contributi finanziari da parte dello Stato, che si limita esclusivamente a dettare le regole di funzionamento del Fondo. Evidenzia come tale situazione derivi dal fatto che il Fondo in questione è ripartito per buona parte con criteri ancorati alla spesa storica e, per una quota minore, facendo riferimento ai fabbisogni standard e alla capacità fiscale. Ritiene pertanto necessario individuare un percorso per sostituire progressivamente, nel quadro della perequazione orizzontale, il criterio della spesa storica con quello dei fabbisogni standard e della capacità fiscale.
  Giudica poi fondate le critiche avanzate dal relatore in ordine agli effetti penalizzanti che la fissazione del tax gap nella misura del 5 per cento potrebbe avere nei confronti dei comuni che presentano un minor divario tra gettito potenziale e gettito effettivo, sebbene, a suo avviso, tale minor divario non sia allo stato riconducibile alle attività di accertamento fiscale svolte dai comuni. Osserva, comunque, che la problematica in esame dovrà essere affrontata in relazione alle nuove regole che prevedono, nel prossimo futuro, il superamento del patto di stabilità interno in conseguenza dell'introduzione del principio di pareggio del bilancio per gli enti locali, che rappresenterà un potente incentivo per questi ultimi per utilizzare appieno la propria capacità fiscale.
  Infine, con riferimento alla richiesta del relatore di rendere pubblico il gettito fiscale potenziale di ciascun comune, ritiene che ciò sarà possibile in tempi brevi. Osserva altresì che sarebbe opportuno procedere all'affinamento del sistema di calcolo del gettito fiscale potenziale e a un costante aggiornamento del sistema di calcolo della capacità fiscale.

  Antonio MISIANI (PD), nel ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo per le interessanti considerazioni svolte, osserva che l'attuale sistema di perequazione orizzontale è stato probabilmente realizzato al di là di quanto fosse stato previsto al momento dell'approvazione della legge n. 42 del 2009. Evidenzia pertanto l'opportunità di una modifica di tale sistema in occasione dell'introduzione della local tax a partire dal 2016, prevedendo, ad esempio, che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF possa essere attribuito allo Stato con finalità di perequazione verticale. Sottolinea, tuttavia, come in tal caso la determinazione del gettito potenziale risulterebbe ben più complessa di quella riferita al gettito dell'IMU e della TASI.
  Prosegue dichiarandosi d'accordo con il relatore sull'opportunità di elevare progressivamente la percentuale del tax gap e della quota del Fondo di solidarietà comunale da ripartire sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard, allo scopo di rendere maggiormente virtuoso il sistema della finanza locale. Segnala infine la necessità di una maggiore trasparenza, rendendo pubbliche informazioni analitiche per ogni comune, analogamente a quanto già avviene sul fronte della spesa, in merito al divario tra gettito Pag. 46potenziale e gettito effettivo, al fine di consentire ai cittadini di giudicare anche su questo aspetto l'efficienza dei propri amministratori.

  Maino MARCHI (PD), dichiarando di condividere le osservazioni emerse nel corso del dibattito, auspica che di esse si tenga conto nel parere che verrà formulato al termine dell'esame del provvedimento in oggetto. Inoltre, ritiene necessario che, in occasione della definizione della disciplina della local tax, sia prevista l'erogazione ai comuni di un contributo finanziario dello Stato con finalità di perequazione verticale. Auspica inoltre che il superamento del divario tra capacità fiscale potenziale ed effettiva sia accelerato attraverso il progressivo incremento delle percentuali di tax gap e della quota del Fondo di solidarietà comunale da ripartire sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nell'esprimere apprezzamento per la discussione testé svolta, lamenta la mancanza di un programma organico di Governo in materia di finanza locale, evidenziando come la legge n. 421 del 1992, che aveva rimesso ordine alla materia, sia stata successivamente stravolta dall'attuazione del federalismo fiscale che, al di là delle buone intenzioni iniziali, ha condotto ad una progressiva deresponsabilizzazione degli amministratori locali. Auspica, quindi, che lo stesso non accada anche con il sistema dei fabbisogni standard. Tale sistema, infatti, non può essere considerato la panacea di tutti i mali, giacché la razionalizzazione della spesa, a suo giudizio, può realizzarsi solo attraverso l'imposizione delle centrali uniche di acquisto.
  Chiede poi a quali finalità sia destinato il gettito delle addizionali comunali e regionali dell'IRPEF, posto che i singoli servizi svolti da questi enti hanno già specifiche fonti di finanziamento. Nel ritenere che le suddette addizionali diano solo adito ad ulteriori sprechi se destinate agli enti locali, ne auspica l'attribuzione allo Stato a fini di perequazione verticale.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ritiene che alcuni temi emersi nel corso del dibattito, come quelli relativi alla necessità di una maggiore trasparenza, ad un costante aggiornamento della metodologia di stima delle capacità fiscali e ad un graduale innalzamento della percentuale di tax gap, possano essere affrontati con la proposta di parere che si accinge a presentare, mentre il tema della perequazione verticale, pur se di estrema rilevanza, possa essere affrontato in altra sede, eventualmente con la presentazione di un apposito atto di indirizzo al Governo.

   Francesco BOCCIA, presidente, concorda con le considerazioni testé svolte dal relatore.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 140);
   premesso che l'avvio della determinazione delle capacità fiscali standard dei comuni rappresenta l'elemento essenziale – unitamente alla determinazione dei fabbisogni standard – per la conclusione della lunga fase transitoria dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
   considerato che:
    la determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario necessita di periodiche revisioni, in modo da tenere conto dei cambiamenti che riguardano la disciplina dei singoli tributi, la volatilità dei dati, la rideterminazione dei valori catastali nonché le variazioni del divario tra gettito potenziale e gettito effettivo (tax gap);Pag. 47
    il procedimento per la determinazione delle capacità fiscali dei comuni, a differenza di quello relativo alla determinazione dei fabbisogni standard, non prevede il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF);
   rilevata, pertanto, la necessità di introdurre nello schema di decreto in esame disposizioni che:
    prevedano esplicitamente sia il monitoraggio e l'aggiornamento della metodologia utilizzata sia l'aggiornamento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli comuni;
    prevedano il progressivo incremento, nel corso del tempo, della quota percentuale del tax gap di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale, in modo da incentivare la graduale riduzione del divario tra capacità fiscale potenziale e capacità fiscale effettiva;
   rilevata, altresì, l'esigenza
    di incrementare la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti nella banca dati Opencivitas, evidenziando, tra l'altro, la capacità fiscale potenziale riferita a ciascun comune;
    di prevedere, anche attraverso opportune modifiche normative, che, nel processo di elaborazione delle capacità fiscali, analogamente a quanto già disposto per il procedimento concernente la determinazione dei fabbisogni standard, sia assicurato anche il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), in aggiunta agli organismi, parlamentari e non, già previsti;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   siano introdotte nello schema di decreto disposizioni che prevedano esplicitamente sia il monitoraggio e l'aggiornamento della metodologia utilizzata sia l'aggiornamento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli comuni;
   siano introdotte nello schema di decreto disposizioni che prevedano il graduale incremento della quota percentuale del tax gap di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale.
   sia incrementata la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti nella banca dati Opencivitas, evidenziando, tra l'altro, la capacità fiscale potenziale riferita a ciascun comune.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.10

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 48

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto della comunicazione COM 2014(903) e della proposta di regolamento COM 2015(10), ossia dei documenti che definiscono caratteristiche e finalità del cosiddetto Piano Juncker e il relativo quadro normativo, con particolare riguardo all'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici. A tale proposito, segnala quanto segue.
  Il Piano rappresenta la prima iniziativa posta in essere dalla nuova Commissione europea in risposta alle sollecitazioni da più parti avanzate, e in primo luogo dal Governo italiano, affinché si ponesse al centro dell'agenda politica dell'Unione europea il tema del recupero di accettabili tassi di crescita dell'economia.
  L'Italia ha inteso connotare il Semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea attribuendo particolare enfasi proprio all'obiettivo di promuovere l'adozione di iniziative utili a consentire all'Unione europea di conseguire tassi di crescita più elevati di quelli che da qualche anno si registrano, tassi che appaiono nettamente inferiori non soltanto a quelli delle cosiddette economie emergenti, ma agli stessi Stati Uniti.
  Particolarmente deludenti sono stati, a partire dal 2008, i tassi di crescita delle economie dell'area euro e, nell'ambito di tali economie, quelli dell'Italia. La persistenza di una condizione di sostanziale ristagno, che in alcuni Paesi si è tradotta in vera e propria recessione, aggravata più recentemente dall'innesco di una fase di deflazione, ha richiamato l'attenzione generale sulla insufficienza delle politiche sino ad ora poste in essere all'interno dell'Unione europea per fronteggiare la crisi.
  Tali politiche sono sostanzialmente concentrate sul versante dell'offerta, essendo dirette a promuovere un recupero di competitività dei sistemi produttivi dell'eurozona. A tale scopo sono stati indicati come prioritari: la realizzazione delle cosiddette riforme strutturali e il rigoroso rispetto degli impegni assunti per il risanamento della finanza pubblica. Si è, quindi, ritenuto che le prospettive di crescita dell'economia europea dovrebbero essere affidate prevalentemente alla domanda estera, vale a dire alla capacità dei sistemi produttivi europei di aumentare le esportazioni e mantenere o accrescere le quote di mercato.
  Le difficoltà connesse alla realizzazione delle riforme strutturali che producono, specie nel breve periodo, un rilevante impatto sul piano sociale, e il crollo della domanda interna, che ha assunto dimensioni particolarmente vistose in alcuni Paesi europei, hanno indotto a riconsiderare la necessità di politiche più coraggiose anche sul versante della domanda.
  Il primo risultato del confronto che si è aperto a livello europeo su questi temi è appunto costituito dal cosiddetto Piano Juncker. L'avvio del Piano ha suscitato all'inizio reazioni positive e giudizi largamente favorevoli; successivamente, sono emerse le prime perplessità sulla sua idoneità a conseguire effettivamente i risultati attesi da una mobilitazione, nell'ambito dell'Unione europea, di almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nel periodo 2015-2017.
  Il prosieguo dell'esame, con le audizioni che la Commissione si accinge a svolgere, a cominciare da quella del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, prevista nella giornata odierna, consentirà di acquisire utili elementi di valutazione su una serie di questioni che attengono ai contenuti del Piano e sulla sua capacità di segnare effettivamente un cambiamento rilevante per quanto concerne il volume degli investimenti.
  Certo è che l'obiettivo di promuovere una ripresa degli investimenti risulta ormai indifferibile, stante la consistente diminuzione degli stessi all'interno dell'area euro a partire dal 2008.
  La contrazione ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio crollo in particolare in Italia, dove la riduzione cumulata è stata pari al 25 per cento, in Portogallo, dove è stata del 36 per cento, e in Grecia, dove addirittura si è registrato un meno 64 per cento. Un calo generalizzato Pag. 49ha registrato anche l'andamento degli investimenti pubblici. Diversi studi e analisi, fra i quali ricordo quelli particolarmente fortunati di M. Mazzuccato, hanno evidenziato i vantaggi che l'economia americana ha tratto dal sostegno pubblico agli investimenti. In Italia la spesa per investimenti pubblici in percentuale rispetto al PIL, ha raggiunto, nel 2012, il valore davvero bassissimo dell'1,85 per cento.
  Una riduzione così forte del volume degli investimenti non soltanto priva la domanda di una componente essenziale ma impedisce all'Unione europea di disporre di infrastrutture moderne e idonee a reggere la competizione a livello internazionale: l'obsolescenza delle infrastrutture pubbliche ha assunto negli anni più recenti nel nostro paese dimensioni particolarmente vistose, acuendo così il differenziale di competitività rispetto alle economie più dinamiche.
  Il Piano prevede in primo luogo la creazione di un apposito Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); si tratta di un fondo fiduciario dedicato costituito nell'ambito della Banca europea per gli investimenti (BEI). Più specificamente, il FEIS verrebbe istituito quale meccanismo di garanzia distinto, chiaramente identificabile e trasparente, gestito dalla BEI in regime di separazione contabile. Il Fondo dovrebbe pertanto essere separato rispetto al patrimonio della BEI, la quale non sarebbe quindi responsabile patrimonialmente per gli obblighi assunti dal Fondo stesso. Il Fondo si limiterebbe ad avere distinta contabilità e autonomia patrimoniale ma non anche personalità giuridica.
  Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, l'Unione europea stanzierebbe, a garanzia del Fondo, 21 miliardi di euro, alimentati da due distinte fonti di finanziamento.
  La prima fonte di finanziamento, pari a 16 miliardi di euro, sarebbe costituita da risorse già previste dal bilancio europeo e, in particolare dalle risorse destinate al Meccanismo per collegare l'Europa (cd. Connecting Europe), per un ammontare pari a 3,3 miliardi di euro; dalle risorse destinate al programma Orizzonte 2020, per un ammontare pari a 2,7 miliardi di euro; dalla riserva di bilancio, per un ammontare pari a 2 miliardi di euro, derivante dal margine di flessibilità del bilancio dell'Unione, vale dire il margine disponibile tra il massimale delle risorse proprie e quello delle spese.
  Nonostante l'affermazione contenuta all'articolo 7 della proposta di regolamento, secondo la quale l'impegno dell'Unione europea a valere sulle risorse iscritte a bilancio sarebbe pari a 16 miliardi di euro, in realtà le risorse effettivamente rese disponibili ammontano a 8 miliardi di euro, da corrispondere entro il 2020.
  Si conferisce peraltro alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati per adeguare, fino a un massimo del 10 per cento delle citate risorse, ossia fino a un massimo di 800 milioni di euro, l'ammontare del Fondo, affinché si possa meglio fronteggiare il rischio potenziale di attivazione della garanzia dell'Unione europea. Peraltro, l'eventuale incremento del 10 per cento, disposto dalla Commissione europea nell'esercizio della delega conferitale, non potrebbe essere messo a disposizione in assenza di rettifica del bilancio dell'Unione europea. Riguardo al margine disponibile, osserva che il recente difficile negoziato tra il Consiglio e il Parlamento europeo sul progetto di bilancio per il 2015 e sui bilanci rettificativi per il 2014 giustifica qualche scetticismo sulla disponibilità di alcuni Stati membri a consentirne effettivamente l'utilizzo.
  La seconda fonte di finanziamento, pari a 5 miliardi di euro, sarebbe costituita dalle risorse messe a disposizione dalla stessa BEI.
  Infine, dovrebbero provvedere all'ulteriore dotazione finanziaria del fondo gli Stati membri, banche di promozione nazionale e privati.
  A questo riguardo, sottolinea come la proposta di regolamento in esame si limiti a prevedere solo l'istituzione del Fondo, mentre la sua effettiva realizzazione è demandata ad un successivo accordo tra la Pag. 50Commissione europea e la BEI, aperto all'adesione degli Stati membri e di ulteriori soggetti, tra cui banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati, e soggetti del settore privato.
  Il Fondo avrà un duplice obiettivo: coprire il rischio associato agli investimenti strategici di rilevanza europea a lungo termine nelle infrastrutture (in particolare la banda larga e le reti energetiche), nelle infrastrutture di trasporto (specialmente in agglomerati industriali), nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, attraverso l'utilizzo dei tre quarti delle risorse del FEIS forniti dal bilancio dell'Unione europea, pari a 16 miliardi di euro; agevolare l'accesso ai finanziamenti del rischio per le PMI e le imprese a media capitalizzazione, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000, avvalendosi per gli aspetti operativi del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che fa parte del gruppo BEI. A questo obiettivo sarà riservato circa un quarto delle risorse del FEIS messe a disposizione dalla BEI, pari a 5 miliardi di euro.
  La BEI impiegherà la garanzia dell'Unione europea a copertura dei rischi sugli strumenti in base al portafoglio; potranno accedere alla copertura una serie molto ampia di operazioni tra cui: prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie. Inoltre, la garanzia potrà essere concessa anche per il sostegno di piattaforme d'investimento dedicate e di banche di promozione nazionali – per l'Italia, la Cassa depositi e prestiti –, per il tramite della BEI, che investono in operazioni conformi ai requisiti previsti dal regolamento.
  Nelle valutazioni della Commissione europea, il Fondo potrebbe raggiungere un effetto moltiplicatore complessivo di 1:15 in termini di investimenti nell'economia reale grazie alla sua capacità di rischio iniziale. L'effetto di moltiplicazione produrrebbe investimenti a lungo termine per un ammontare complessivo di 240 miliardi di euro e investimenti per le piccole e medie imprese pari a 75 miliardi di euro.
  L'effetto stimato sarebbe, a giudizio della Commissione europea, una media prudente, basata sull'esperienza acquisita nel tempo nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e delle attività della BEI.
  Il Piano evidenzia poi l'esigenza di un utilizzo efficace dei 450 miliardi di euro (630 miliardi di euro se si includono i cofinanziamenti nazionali) disponibili per gli investimenti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento 2014-2020.
  In questa prospettiva, la Commissione europea suggerisce, in particolare, agli Stati membri, in luogo delle tradizionali sovvenzioni, di destinare una percentuale specifica delle allocazioni previste nei rispettivi accordi di partenariato per ognuno dei principali settori di investimento mediante strumenti finanziari innovativi, secondo la seguente proporzione: 50 per cento per il sostegno alle PMI, 20 per cento per le misure di riduzione delle emissioni di CO2, 10 per cento per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 10 per cento per i trasporti sostenibili, 5 per cento per il sostegno a ricerca e sviluppo e 5 per cento per l'ambiente e l'uso efficiente delle risorse. L'uso degli strumenti di microfinanza per la concessione di prestiti agevolati potrebbe inoltre contribuire a promuovere il lavoro autonomo, l'imprenditoria e le microimprese.
  Nell'intero periodo di programmazione 2014-2020, questo nuovo approccio permetterebbe, secondo la Commissione europea, di impegnare quasi 30 miliardi di euro a favore di strumenti finanziari innovativi con un effetto leva diretto, generando tra 40 e 70 miliardi di investimenti aggiuntivi e producendo un effetto moltiplicatore addirittura superiore nell'economia reale. Secondo una stima prudente, gli investimenti aggiuntivi che potrebbero essere mobilitati nel periodo 2015-2017 ammonterebbero a 20 miliardi di euro.Pag. 51
  Gli Stati membri e le regioni possono inoltre rafforzare l'effetto moltiplicatore dei fondi dell'Unione europea aumentando i cofinanziamenti nazionali al di là del minimo previsto dalla normativa. Dato che i fondi pubblici nazionali sono limitati, questo aumento potrebbe provenire da fondi privati, cosa che già si verifica in alcuni Stati membri.
  Alla luce di questi elementi, occorre chiarire se le soluzioni prospettate sotto il profilo dell'efficacia in termini macroeconomici, con riferimento al volume degli investimenti realizzabili e, quindi, in termini di aumento della domanda globale, siano preferibili o equivalenti a quelle già sperimentate in passato attraverso la ricapitalizzazione della BEI. In sostanza, occorrerà stabilire se gli strumenti già a disposizione della BEI non possano già servire adeguatamente al conseguimento degli obiettivi che la Commissione europea si prefigge.
  Un primo elemento da considerare, soltanto accennato nei documenti in esame, attiene all'effetto negativo derivante dalla sottrazione di risorse al bilancio dell'Unione europea utilizzate a titolo di garanzia del FEIS, che impedirebbe la realizzazione di alcune specifiche azioni, quali in particolare quelle previste dai programmi Connecting Europe e Orizzonte 2020, peraltro già avviati in quanto ricompresi nella programmazione finanziaria 2014-2020. La relazione si limita infatti ad affermare che, complessivamente, l'effetto moltiplicatore generato dal FEIS permetterà di aumentare sensibilmente gli investimenti nei settori pubblici contemplati dai citati programmi, senza tuttavia fornire indicatori precisi a sostegno di questa ipotesi.
  Un secondo aspetto da approfondire concerne la concreta possibilità che soggetti privati effettuino conferimenti nel Fondo, in ragione della rischiosità elevata degli investimenti che si dovrebbero realizzare e della incertezza quanto alla loro redditività.
  Il Vice Presidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, nel corso dell'audizione svoltasi alla Camera il 15 gennaio scorso, ha sottolineato che gli investimenti da realizzare dovrebbero essere redditivi («profitable»), pur avendo una rischiosità più elevata rispetto a quelli ordinariamente finanziati dalla BEI.
  Il Governo italiano, attraverso il Presidente del Consiglio, ha manifestato l'interesse del nostro Paese a partecipare al Fondo.
  È peraltro presumibile che la disponibilità da parte degli Stati membri ad apportare risorse per il finanziamento del Fondo sia strettamente correlata alla possibilità di avvalersi di una quota proporzionalmente almeno corrispondente di investimenti finanziati dal Fondo medesimo nel proprio territorio. Come è noto, e come l'esperienza dei fondi strutturali ha ampiamente dimostrato, l'Italia ha purtroppo minore capacità progettuale rispetto ad altri Paesi e gli investimenti da porre in essere in Italia potrebbero evidenziare una maggiore rischiosità. In altri termini, il timore è che si concorra al finanziamento di investimenti che verrebbero realizzati altrove.
  È comunque prevista la costituzione di un comitato per gli investimenti, che risponderà al comitato direttivo, che vaglierà i singoli progetti scegliendo quelli che otterranno il sostegno del FEIS, senza essere vincolato a contingenti geografici o settoriali.
  Una lista preliminare di progetti è stata predisposta dalla «task force per gli investimenti» composta da BEI e Commissione europea, insieme agli Stati membri, che ha già prodotto un primo rapporto, il quale individua ben 2000 progetti in tutta l'Unione europea per un valore complessivo potenziale attorno ai 1.300 miliardi di euro. È comunque precisato che non ci sono impegni di finanziamento da parte della Commissione europea, della BEI o di qualsiasi Stato membro per i progetti inclusi nel rapporto, dal momento che essi non sono stati oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione europea, della BEI o della task force.
  In particolare, la task force ha predisposto una lista, a carattere meramente illustrativo delle tipologie di progetti potenzialmente Pag. 52finanziabili, di 44 progetti tra quelli già presentati dagli Stati membri in base a programmi precedenti. Anche in questo caso, l'inclusione nella lista non implica necessariamente che il progetto verrò finanziato nell'ambito del FEIS. Dei 44 progetti, 4 sono italiani tra cui il più cospicuo, per 8,7 miliardi di euro, concerne la realizzazione di interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici.
  La Commissione europea sottolinea l'opportunità di un sistema di certificazione europea dei progetti di investimento validi che soddisfano determinati criteri, utilizzato dalla BEI e dalle banche di promozione nazionali per attirare gli investitori privati. In sostanza, il sistema attribuirebbe un «marchio di credibilità» per i progetti di investimento europei, contribuendo alle iniziative avviate nell'ambito del G20 per condividere le migliori pratiche relative ai progetti di investimento.
  Un ultimo aspetto da approfondire riguarda il trattamento contabile dei cofinanziamenti statali.
  La Commissione europea preannuncia che, al momento di valutare le finanze pubbliche nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, «adotterà una posizione favorevole riguardo a questi apporti di capitale».
  Il Consiglio europeo di dicembre ha preso atto di tale orientamento della Commissione europea, precisando che esso dovrà essere «necessariamente in linea con la flessibilità insita nelle norme vigenti di detto Patto».
  Nella comunicazione presentata il 13 gennaio 2015 dalla Commissione europea, relativa all'applicazione del Patto di stabilità e crescita, si afferma che i contributi nazionali versati al FEIS non saranno computati nella valutazione dell'aggiustamento di bilancio, a prescindere dal fatto che gli Stati interessati si trovino nel braccio preventivo o in quello correttivo del Patto.
  Per quelli che sono nel braccio preventivo del Patto di stabilità, tra cui l'Italia, la Commissione europea potrebbe ammettere una deviazione temporanea dall'obiettivo del pareggio a medio termine entro il limite dello 0,5 per cento del PIL (per l'Italia, si tratterebbe di circa 8,5 miliardi di euro), garantendo un margine di sicurezza adeguato in modo da rispettare il valore di riferimento del 3 per cento.
  Nella stessa comunicazione si afferma altresì che per i Paesi che fruiscono della cosiddetta «clausola sugli investimenti», il trattamento favorevole ai fini del Patto si applicherà anche alle risorse nazionali destinate al cofinanziamento di ulteriori progetti o programmi di investimento. In proposito, ritiene che tale specifico passaggio debba essere oggetto di particolare approfondimento nel corso dell'indagine conoscitiva che è stata deliberata dalla Commissione.
  La clausola sugli investimenti era stata adottata su iniziativa del commissario per gli affari economici e finanziari, Olli Rehn, e consisteva nella individuazione delle situazioni in presenza delle quali la Commissione europea avrebbe valutato la possibilità di scostamenti temporanei dall'obiettivo a medio termine, stante la drastica riduzione delle spese in conto capitale, ed in particolare degli investimenti, in conseguenza della crisi e delle politiche di risanamento della finanza pubblica.
  La Commissione europea ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della clausola sugli investimenti allo scopo di individuare, a normativa vigente, e quindi senza modificare le regole esistenti, condizioni più favorevoli per la realizzazione degli investimenti. In particolare, ai Paesi che si trovano nel braccio preventivo del Patto sarebbe consentito deviare temporaneamente dall'obiettivo di bilancio a medio termine e dall'aggiustamento fiscale da realizzare a queste condizioni: la dinamica del PIL sia negativa ovvero il PIL rimanga significativamente inferiore alla crescita potenziale (lo scarto deve risultare maggiore dell'1,5 per cento del PIL). L'Italia soddisfa questa condizione, posto che la Commissione europea ha stimato per l'anno di riferimento un output gap pari a –3,4 per cento; la deviazione non comporti un superamento della soglia del 3 per cento e sia garantito un adeguato margine di sicurezza; il volume degli investimenti Pag. 53risulti effettivamente incrementato; gli investimenti riguardino progetti cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali, inclusa l'Iniziativa per l'occupazione giovanile, delle reti transeuropee e del Connecting Europe, nonché progetti cofinanziati dal FEIS; la deviazione venga corretta entro il termine previsto dai Programmi di stabilità presentati dai Paesi membri.
  In conclusione, il Piano sembra contenere una serie di aspetti su cui appare necessario procedere a un'approfondita istruttoria per valutarne appieno l'efficacia; l'obiettivo deve essere di suggerire eventuali correttivi per sfruttare al meglio l'occasione offerta e avviare una fase di effettiva e significativa ripresa degli investimenti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
Atto n. 136.
(Rilievi alle Commissioni I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo, considerato il contenuto procedurale ed ordinamentale delle disposizioni da esso recate e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che all'applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso le amministrazioni pubbliche interessate potranno adempiere nell'ambito delle rispettive risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto legislativo in oggetto una valutazione favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e Pag. 54del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).
Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.
(Svolgimento e conclusione).

  Francesco BOCCIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Giuseppe PISAURO, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Francesco BOCCIA, presidente, Tommaso CURRÒ (Misto), Antonio MISIANI (PD), Francesco CARIELLO (M5S), Giulio MARCON (SEL) e Paolo TANCREDI (AP).

  Interviene, in replica, Giuseppe PISAURO, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Francesco BOCCIA, presidente, ringrazia il presidente Pisauro per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 17.35.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
C. 2894-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 25 febbraio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti e relativi subemendamenti. Descrive, quindi, le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:
   Pellegrino 2.104, che prevede, tra l'altro, la nomina di un Garante incaricato di vigilare, d'intesa con una pluralità di pubbliche amministrazioni, sull'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, il cui compenso non potrà essere comunque superiore a 200 mila euro lordi annui, senza tuttavia specificare la relativa copertura finanziaria;
   Duranti 2.106 e relativi subemendamenti, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017 in favore della regione Puglia, al fine di incrementare le risorse attribuite al Centro salute e ambiente, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia, per il 2015, non reca le necessarie disponibilità;
   Labriola 2.61, che prevede, tra l'altro, che la regione Puglia possa autorizzare l'ARPA Puglia a procedere nell'anno 2015, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite complessivo del 50 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno; Pag. 55
   Crippa 3.01, che prevede che la città di Taranto e di Statte siano dichiarate aree no-tax prevedendo specifici sgravi fiscali da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza tuttavia quantificare i relativi oneri;
   Ricciatti 6.15, che riconosce carattere precettivo e non meramente programmatico alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4-bis, che prevedono che il Commissario definisca procedure volte a favorire il reimpiego di lavoratori dell'area di crisi di Taranto;
   Colonnese 6.04, che autorizza l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Ai relativi oneri, peraltro non quantificati, si provvede a valere sulle risorse proprie della regione Puglia certificate da organi di controllo interno.
  Descrive, infine, le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:
   Paolo Bernini 1.202, che prevede l'istituzione di una commissione di esperti che valuti l'affittuario o l'acquirente scelti con bando pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, capoverso 4-quater. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari connessi alla nomina di esperti prevista dalla proposta emendativa;
   Terzoni 2.11, che prevede l'applicazione di misure di prevenzione primaria, al fine di prevenire ed evitare danni sanitari derivanti dall'attività d'impresa dell'ILVA spa. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   Bonafede 0.2.105.1, Benedetti 0.2.105.2 e Agostinelli 0.2.105.3, che incrementano ulteriormente, rispetto alla proposta emendativa Duranti 2.105, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-bis. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Duranti 2.105, che incrementa, da 0,5 a 5 milioni di euro per il 2015, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-bis per lo svolgimento di attività di prevenzione e cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto, provvedendo al nuovo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Nesci 2.202, che prevede che le regioni istituiscano registri complessivi dei tumori. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   Lorefice 0.2.116.1, Nuti 0.2.116.2 e Mannino 0.2.116.3, che modificano la quantificazione degli oneri relativi alla proposta emendativa 2.116. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Caparini 2.116, che nel prevedere misure in favore delle società operanti nel settore dell'autotrasporto, stabilisce, tra l'altro, che alle predette società si applichino le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di sospensione della riscossione delle imposte e dei contributi. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, concernente interventi in favore dei lavoratori socialmente utili. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa; Pag. 56
   Alberti 2.203, che sospende il pagamento dei versamenti tributari già prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, riferendola non alle imprese di autotrasporto e alle piccole e medie imprese che vantino crediti nei confronti di ILVA SpA, ma a tutte le piccole e medie imprese che vantino crediti nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   Sorial 0.2.117.1, Ruocco 0.2.117.2 e Petraroli 0.2.117.3, che modificano, anticipandolo, il termine del 30 novembre 2015 fino al quale sono sospesi i versamenti di tributi erariali di cui all'articolo 8-bis del provvedimento in esame. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Caparini 2.117, che posticipa dal 15 settembre al 30 novembre 2015 il termine fino al quale sono sospesi i versamenti di tributi erariali di cui all'articolo 8-bis del provvedimento in esame. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, concernente interventi in favore dei lavoratori socialmente utili. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Caparini 2.118, che prevede che la sospensione dei termini per il versamento di tributi erariali da parte delle imprese di cui all'articolo 8-bis del provvedimento in esame si applichi anche alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, concernente interventi in favore dei lavoratori socialmente utili. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Ricciatti 2.119, che prevede che le somme oggetto della sospensione dei termini di versamento di cui al comma 8-bis siano versate entro il 21 dicembre 2015 in un'unica soluzione e, a differenza di quanto stabilito dal testo originario, senza interessi. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   Baroni 3.201, che sopprime la previsione in base alla quale la liquidazione sottoscritta con FINTECNA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, precluda ogni successiva azione risarcitoria. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari connessi alla proposta emendativa;
   Zaratti 3.8, che autorizza l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Al relativo onere, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dal 2105, si provvede a valere sui fondi speciali di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione prevista;
   Grimoldi 3.10, che prevede che le risorse da destinare alla messa in sicurezza e alla gestione dei rifiuti radioattivi siano recuperate a valere sul Fondo di sviluppo e coesione destinato alla Regione Puglia anziché a quelle disponibili sulla contabilità speciale per il Commissario straordinario. Queste ultime sono, invece, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere trasferite alle regioni per interventi Pag. 57di carattere ambientale. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione delle quali è previsto l'utilizzo;
   Caparini 3.17 e 3.16, che destinano alla messa in sicurezza e alla gestione dei rifiuti dell'area SIN Brescia-Caffaro e all'area ex Selca, rispettivamente 10 e 5 milioni di euro per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità per il 2015 destinata ai lavoratori socialmente utili. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse destinate ai lavoratori socialmente utili delle quali è previsto l'utilizzo;
   Ciprini 3.11, che sostituisce la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, comma 5-ter, prevedendo l'utilizzo del Fondo per interventi urgenti e indifferibili anziché del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo per interventi urgenti e indifferibili delle quali è previsto l'utilizzo;
   L'Abbate 4-bis.200, che prevede che il diritto di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia di cui all'articolo 4-bis non possa avere ad oggetto le risorse accreditate ai suddetti enti dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari connessi alla proposta emendativa;
   Grimoldi 8.18, che specifica che le risorse da destinare al Piano nazionale della città di Taranto di cui all'articolo 8 disposti a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione siano quelle afferenti alla competenza della regione Puglia. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari connessi alla proposta emendativa.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative per le quali il relatore ha evidenziato la carenza o l'inidoneità della quantificazione o della copertura.
  In relazione alle restanti proposte emendative, in mancanza di una clausola di invarianza finanziaria, esprime parere contrario sulle proposte emendative Paolo Bernini 1.202 e Nesci 2.202.
  Esprime inoltre parere contrario sulle seguenti proposte emendative:
   Duranti 2.105, e relativi subemendamenti, giacché il Fondo per interventi strutturali di politica economica, in seguito all'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 192 del 2014 (proroga termini) e n. 4 del 2015 (esenzione IMU), non reca le necessarie disponibilità per l'anno 2015;
   Caparini 2.116 e relativi subemendamenti, 2.117 e relativi subemendamenti, 2.118, 3.17 e 3.16, in quanto la copertura proposta incide indirettamente su diritti riconosciuti dalla legge in favore dei lavoratori socialmente utili;
   Alberti 2.203, in quanto non reca una quantificazione degli oneri che ne derivano;
   Zaratti 3.8, in quanto il Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 potrebbe non recare le necessarie disponibilità per effetto di emendamenti recentemente approvati dall'altro ramo del Parlamento a valere sulle medesimo risorse.Pag. 58
   Terzoni 2.11, Baroni 3.201 e Grimoldi 3.10.
  Con riferimento all'emendamento Ciprini 3.11, esprime parere contrario, motivandolo con la circostanza che l'emendamento è volto a modificare una clausola di salvaguardia introdotta dalla Commissione bilancio del Senato.
  Esprime infine nulla osta sulle proposte emendative Ricciatti 2.119, L'Abbate 4-bis.200 e Grimoldi 8.18.

  Maino MARCHI (PD) ringrazia il relatore, il rappresentante del Governo e gli uffici per la rapidità del lavoro svolto. Nel segnalare, inoltre, come per la prima volta si registri la presentazione di subemendamenti nel corso dell'esame in Assemblea di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge con evidente finalità ostruzionistica, sottolinea il fatto che in tal modo si allungano i tempi di esame del provvedimento e si impedisce al Parlamento di svolgere altre attività nell'interesse del Paese.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 2894-A Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2015, recante Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, contenuti nel fascicolo n. 1, ed i relativi subemendamenti;

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.202, 2.11, 2.61, 2.104, 2.105, 2.106, 2.116, 2.117, 2.118, 2.202, 2.203, 3.8, 3.10, 3.11, 3.16, 3.17, 3.201 e 6.15, sugli articoli aggiuntivi 3.01 e 6.04 e sui subemendamenti 0.2.105.1, 0.2.105.2, 0.2.105.3, 0.2.106.1, 0.2.106.2, 0.2.106.3, 0.2.106.4, 0.2.106.5, 0.2.116.1, 0.2.116.2 e 0.2.116.3, 0.2.117.1, 0.2.117.2 e 0.2.117.3 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.»

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.50.

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