CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 febbraio 2015
391.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 12

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 21.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
Atto n. 135.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2015.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nel ribadire le considerazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato già depositata agli atti della Commissione nella seduta del 10 febbraio scorso, con specifico riguardo all'opportunità di valutare l'inserimento di una apposita clausola di salvaguardia finanziaria in relazione alle previsioni di spesa conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 15 dello schema di decreto legislativo in esame, fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle predette disposizioni e che, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle citate previsioni di spesa, adotterà tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino Pag. 13della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (atto n. 135);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la stima dei beneficiari delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 14 è stata effettuata in modo prudenziale, giacché si è tenuto conto, tra l'altro, dell'incremento, rispetto all'anno 2013, del numero dei soggetti che potrebbero beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nell'anno 2015, sulla base del monitoraggio effettuato nell'anno 2014;
    la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 14 è stata effettuata tenendo conto della possibilità, prevista dall'articolo 8, di liquidare anticipatamente, in un'unica soluzione, l'indennità NASpI ai fini dell'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o di socio di cooperativa, sulla base delle sperimentazioni già poste in essere, nonché alla luce degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per tali sperimentazioni;
    la stima degli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione prevista dall'articolo 15 presenta carattere prudenziale, sia perché la percentuale di adesione utilizzata è pari a quasi tre volte quella ordinaria relativa ai lavoratori dipendenti del settore privato, sia perché la medesima percentuale è stata riferita ad una platea di assicurati più ampia rispetto a quella che sarà effettivamente interessata dalle disposizioni (per effetto di riduzioni in corso);
    la ripartizione degli stanziamenti, prevista tra il 2015 e il 2016, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di assegno di disoccupazione, appare congrua, giacché il suddetto beneficio produrrà effetti solo successivamente al termine dell'utilizzo della prestazione NASpI che deve aver luogo, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2015;
    all'attuazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 16 si provvederà comunque nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascun anno considerato, come disposto ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 del medesimo articolo;
    i servizi per l'impiego svolgeranno le funzioni previste, ai sensi dell'articolo 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente;
    il riconoscimento dei voucher di cui all'articolo 17, recante disposizioni relative al contratto di ricollocazione, avverrà nel limite massimo delle risorse previste nel relativo Fondo;
    le agenzie pubbliche che attueranno le disposizioni di cui al predetto articolo 17 potranno provvedere alle relative attività nell'ambito delle risorse già previste a tale scopo a legislazione vigente;
    gli effetti delle disposizioni in esame sul fabbisogno del settore pubblico coincidono con quelli sull'indebitamento netto;
    appare necessario riformulare la copertura finanziaria di cui all'articolo 18, distinguendo le previsioni di spesa, di cui agli articoli da 1 a 15, dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 16 e 17, introducendo, con riferimento alle prime, una clausola di salvaguardia finanziaria che preveda la correzione degli effetti finanziari con apposito provvedimento legislativo da adottare nel corso dell'esercizio, ovvero, nel caso in cui gli scostamenti rispetto alle previsioni siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario, con la legge di stabilità,
   rilevata la necessità:
    di riformulare le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 15, 16, comma 8, e 17, comma 5, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all'estensione meramente temporale, rispettivamente, della DIS-COLL, dell'ASDI e del rifinanziamento Pag. 14del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 15, comma 15, sostituire le parole: «All'eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015» con le seguenti: «All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015»;
   all'articolo 16, comma 8, sostituire le parole: «All'eventuale estensione dell'ASDI agli anni successivi al 2015» con le seguenti: «All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015»;
   all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: «All'eventuale estensione del rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015» con le seguenti: «All'eventuale rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015»;
   all'articolo 18, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  «1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno 2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 14, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario».

  Laura CASTELLI (M5S), nel dichiararsi insoddisfatta dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, considerati non sufficientemente esaustivi in rapporto alla particolare delicatezza, anche sotto il profilo finanziario, delle disposizioni recate dal provvedimento in discussione, contesta l'introduzione della clausola di salvaguardia finanziaria, suscettibile, a suo giudizio, di comprimere l'effettivo godimento, da parte dei soggetti interessati, delle misure previste dagli articoli da 1 a 15 dello schema di decreto, che si configurano come veri e propri diritti soggettivi. Per tali ragioni, preannunzia il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, replicando all'onorevole Castelli, precisa che la clausola di salvaguardia prevista non dovrebbe comportare in realtà una decurtazione delle prestazioni previste, dal momento che in prima battuta si prevede la correzione delle previsioni di spesa con apposito provvedimento legislativo da adottare nel corso dell'esercizio, ovvero, Pag. 15nel caso in cui gli scostamenti rispetto alle previsioni siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario, con la legge di stabilità. Osserva pertanto che con tali interventi legislativi, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, ogni determinazione in merito alle misure correttive da adottare sarebbe rimessa, in ultima istanza, al Parlamento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 21.15.