CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 16 febbraio 2015
388.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 75

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 16 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2124 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi LACQUANITI, relatore, comunica che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.
  Il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti, adottati l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, nonché rilevanti norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione nel nostro Paese del contenuto degli Emendamenti in esame.
  La Convenzione, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. La Convenzione è in vigore internazionale dall'8 febbraio 1987, mentre è in vigore per l'Italia – che ne ha autorizzato la ratifica con legge 7 agosto 1982, n. 704 – dal 6 ottobre 1991.
  Gli Emendamenti oggetto del provvedimento in esame furono approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, una necessità via via più sentita dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001. Gli Emendamenti approvati sono 14.
  Il disegno di legge in esame si compone di 11 articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli emendamenti Pag. 76alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.
  L'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione. In particolare, la «protezione fisica attiva» è la protezione fornita dalle forze dell'ordine per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni da atti di sabotaggio.
  L'articolo 4, comma 1, individua le autorità competenti, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione. Le autorità competenti sono: il Ministero degli esteri, che funge anche da punto di contatto, ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione; il Ministero degli interni, che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva. Tra le autorità competenti sono elencati anche il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente.
  Il comma 2 individua i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli Emendamenti in esame, che risultano essere:
   a) controlli sulla protezione fisica passiva eseguiti dagli ispettori dell'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) – ai quali, si segnala, l'articolo 10 del D.Lgs. 230/1995 ha assegnato compiti ispettivi in materia di sicurezza nucleare, recependo Direttive europee su diversi profili del settore;
   b) formulazione di pareri tecnici ai quattro Dicasteri indicati al precedente comma 1;
   c) accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal successivo comma 3 dell'articolo 10.

  L'articolo 5, comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISPRA e di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – che, si ricorda, prevede la possibilità di adottare regolamenti nelle materie di competenza di ciascun Dicastero. Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani.
  L'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un'autorizzazione (nulla osta) per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, e definisce i termini per il suo rilascio. Analoghe disposizioni (il rilascio di un attestato da parte del Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'ISPRA) sono previste per il vettore che deve trasportare materiale nucleare. Sulla base dei piani di protezione fisica presentati dall'esercente il Ministero dell'interno stabilisce i livelli di protezione fisica attiva necessari, e, se del caso, autorizza il programma di trasporto dei materiali.
  L'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del DLgs. n. 230 del 1995 – articolo che reca disposizioni in merito a smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive, e che al comma 3 prevede appunto che il ritrovamento di materiale radioattivo deve essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. Restano fermi comunque gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi in caso di emergenza e sui comportamenti da mettere in atto.
  L'articolo 8 del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito, introduce una nuova fattispecie penale e attribuisce la relativa competenza al tribunale in Pag. 77composizione collegiale. In particolare, si inserisce nel codice penale il nuovo delitto di «attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari» e lo punisce con la reclusione da 4 a 8 anni. Se dalla condotta di pericolo deriva un disastro, la pena è la reclusione da 5 a 20 anni.
  L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni: il comma 1 prevede che l'ISPRA, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime, e comunichi con tempestività al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite – ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo articolo 10, comma 3.
  Il comma 2 stabilisce che, in difetto di adempimento delle prescrizioni impartite, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il titolare del provvedimento autorizzativo e delle connesse prescrizioni, d'intesa con il Ministero dell'interno e su segnalazione dell'ISPRA, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.
  Il comma 3 prevede che, qualora si sia in presenza di gravi e reiterate inosservanze, si proceda alla revoca dell'autorizzazione, che viene operata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previo parere obbligatorio dell'ISPRA.
  Infine, in base al comma 4, nei provvedimenti di sospensione o revoca di cui ai due commi precedenti vanno indicate ove necessario le disposizioni da adottare per la protezione fisica dei materiali radioattivi, la tutela sanitaria dei lavoratori e la protezione della popolazione e dell'ambiente.
  L'articolo 10, come modificato dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente, introduce al codice penale, Capo I, Titolo VI, la nuova fattispecie penale di cui all'articolo 437- bis in materia di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività.
  Le sanzioni della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 50.000 sono aumentate se dal fatto deriva compromissione o deterioramento del suolo, del sottosuolo, delle acque, dell'ecosistema e della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
  La pena è ulteriormente aumentata della metà se dal fatto deriva pericolo per la vita ovvero per l'incolumità della persona.
  Infine il nuovo articolo 10-bis reca una modifica all'articolo 25-undecies, comma 1, in materia di reati ambientali del decreto legislativo n. 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo in particolare che per il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività, ai sensi dell'articolo 437-bis, introdotto all'articolo 10 del testo in esame, la sanzione pecuniaria è prevista da 250 a 600 quote.
  In conclusione, segnala che nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito è stato sottolineato come, a seguito della recente ratifica da parte irlandese, l'Italia sia rimasta l'unico Paese dell'Unione Europea a non aver ancora ratificato l'Emendamento del 2005. Infatti, come risulta da una nota del Ministro degli Affari esteri trasmessa dalla Presidenza della Camera alle Presidenze delle Commissioni II e III, in ambito UE vi è una crescente preoccupazione per il ritardo dell'Italia, in quanto si può procedere al deposito congiunto della ratifica solo nel caso in cui vi sia l'unanimità delle ratifiche da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione. Auspicando quindi una conclusione rapida dell’iter del provvedimento in esame, preannuncia la presentazione di un parere favorevole.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 13.30.