CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 gennaio 2015
378.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 44

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 9.05.

Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile.
C. 1647 d'iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, sottolinea, in primo luogo, come la Commissione si accinga ad avviare l'esame di una proposta di legge di iniziativa popolare, e, in secondo luogo, che tale proposta dovrebbe essere oggetto di un'attenta valutazione, potendo costituire un'importante occasione per disciplinare, sul piano nazionale, una materia di rilevante importanza, quale quella della gestione dei rifiuti, in un'ottica di sostenibilità ambientale. In proposito, ricorda che il relatore, onorevole De Menech, ha rivestito la carica di sindaco in Pag. 45un comune che ha raggiunto eccellenti risultati nella raccolta differenziata dei rifiuti.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, fa notare che la proposta di legge in titolo si propone, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti e di tutelare il patrimonio ambientale, prevedendo una disciplina organica applicabile a tutte le amministrazioni. Osserva come il provvedimento in esame possa, quindi, rappresentare un efficace strumento sia per la protezione dell'ambiente, in particolare in un Paese come l'Italia pieno di bellezze naturali, sia per determinare la creazione di nuovi posti di lavoro. Dopo aver evidenziato che la raccolta differenziata è attualmente rimessa alla buona volontà di singole amministrazioni virtuose, fa notare come tale proposta di legge intenda disciplinare la materia attraverso la previsione di idonei strumenti giuridici, applicabili sull'intero territorio nazionale. Nel sottolineare la rilevanza del tema oggetto del provvedimento in esame, ritiene infine che la Commissione debba valutare l'ipotesi di prevedere lo svolgimento di uno specifico ciclo di audizioni.
  Ciò premesso, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di 28 articoli, persegue le seguenti finalità, specificamente enunciate all'articolo 1, comma 1: ricondurre il ciclo di produzione e consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, tramite l'eliminazione degli sprechi e il perseguimento di una «strategia rifiuti zero (zero waste)»; proteggere l'ambiente e la salute, prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986; rafforzare la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti; favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti; realizzare un programma di nuova occupazione articolato a livello regionale attraverso la costituzione di distretti del riutilizzo, del riciclo, del recupero e della riprogettazione industriale di beni e di prodotti totalmente decostruibili e riciclabili. Ricordo che le finalità indicate corrispondono a quelle perseguite dal pacchetto di misure sull'economia circolare, adottato dalla Commissione europea nel luglio scorso, al cui interno in particolare è contenuta la comunicazione «Verso un'economia circolare: un programma a zero rifiuti per l'Europa» (COM(2014)398), su cui la Commissione Ambiente del Senato ha approvato, nella seduta del 19 novembre 2014, la risoluzione Doc. XVIII, n. 80.
  L'articolo 2 prevede che le amministrazioni comunali organizzano un sistema di raccolta differenziata domiciliare, comprendente anche il rifiuto residuale, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Lo stesso articolo attribuisce preferenza alla raccolta monomateriale, ammettendo raccolte multimateriali solo per metalli e plastiche.
  Una serie di disposizioni disciplinano poi gli strumenti economici e fiscali. Si tratta in particolare: dell'articolo 3, riguardante la disciplina dell'IVA; dell'articolo 5, con cui si dispone la revoca di ogni forma di incentivazione per gli impianti di incenerimento, combustione o co-combustione di rifiuti, di combustibili solidi secondari di gas di discarica, di gas residuati dai processi di depurazione, di bioliquidi, nonché per gli impianti a biomasse e digestori anaerobici alimentati da rifiuti urbani e da prodotti o residui biodegradabili; dell'articolo 10, che estende l'applicazione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti (cosiddetta ecotassa) solidi ad una platea più ampia di operazioni di gestione dei rifiuti, prevedendo nel contempo una graduazione del tributo alla scala della gestione dei rifiuti, mediante tre specifici livelli di tassazione; dell'articolo 11, che destina tutto il tributo, e non solo una parte come avviene attualmente, alla realizzazione di un sistema zero-waste, attuando pertanto lo spostamento delle risorse dello smaltimento e recupero energetico verso la riduzione, il riuso ed il Pag. 46riciclo; dell'articolo 12, che prevede l'istituzione di una tariffa di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclaggio e di materiale post consumo residuale; dell'articolo 15, che prevede il passaggio al sistema della tariffa puntuale, in cui il corrispettivo è rapportato alla quantità e alla qualità misurate dei rifiuti urbani conferiti da ciascuna utenza, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge in titolo, in sostituzione dell'attuale tariffa; dell'articolo 17 (commi 1-3) che, allo scopo di finanziare il programma di riconversione impiantistica industriale finalizzata al riciclaggio, istituisce «nuovi certificati bianchi», quali sistema di incentivazione degli impianti riconvertiti.
  L'articolo 4 dispone la moratoria per l'incenerimento e la combustione di rifiuti, mirando alla sospensione fino al 2020 di tutte le autorizzazioni in itinere per impianti di incenerimento e combustione di rifiuti, attuando in modo progressivo l'abbandono del ricorso al trattamento termico e di recupero energetico dei materiali post-utilizzo, di fanghi essiccati, di prodotti o residui biodegradabili, di residui di lavorazione o dei cosiddetti combustibili solidi secondari.
  L'articolo 6 disciplina la riconversione degli impianti, disponendo che le amministrazioni comunali provvedono alla rinegoziazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in titolo, dei contratti sottoscritti per l'esercizio degli impianti per i quali, all'articolo 5, è prevista la revoca degli incentivi. In particolare, è prevista, al comma 1, l'attivazione di un patto di riconversione impiantistica da parte del Ministero dell'ambiente, onde riconoscere al gestore il diritto di ottenere, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge in titolo, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti per il trattamento a mezzo riciclo o recupero delle frazioni differenziate e della quota residuale di indifferenziato destinato a riciclo o recupero di materie prodotte nello stesso bacino di riferimento.
  Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono, rispettivamente, il divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati, il divieto di esportazione dei rifiuti, nonché il divieto di diluizione e di riciclo delle scorie da incenerimento.
  Fa altresì presente che gli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e l'articolo 16 contengono disposizioni in materia di servizi di raccolta e smaltimento, affermando il principio della netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti pubblici gestori delle fasi di raccolta e gli attuali soggetti privati gestori proprietari di impianti di smaltimento, assegnando definitivamente alle amministrazioni comunali la gestione del servizio, ed istituendo gli ambiti di raccolta ottimali (ARO) costituiti in bacini di utenza omogenei tra più comuni che ottimizzano la filiera della raccolta differenziata intesa al recupero totale dei materiali post utilizzo.
  Rileva inoltre che il comma 2 dell'articolo 13 prevede che la filiera del riciclaggio, comprensiva della riparazione, del riuso e del riciclaggio della frazione inorganica nonché del compostaggio aerobico o anaerobico della frazione organica, agevola la crescita di soggetti industriali territoriali, pubblici e privati, organizzati in distretti del riutilizzo, del riciclaggio e della riprogettazione, operanti in un sistema certificato anche parallelo al CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), con utilizzo di impianti e di tecnologie a basso impatto ambientale, così come il successivo articolo 18 che contiene disposizioni atte a favorire la nascita, attraverso distretti, di ulteriori filiere di riciclaggio e di recupero parallele al CONAI.
  L'articolo 14 prevede procedure semplificate per l'impiantistica legata al riuso, al riciclaggio e al compostaggio, nonché l'adozione da parte di regioni e province di un iter amministrativo accelerato.
  L'articolo 19 dispone che il Ministero dell'ambiente, l'ISPRA, le ARPA, le regioni, le province, i comuni e le comunità locali svolgono il controllo e il monitoraggio dell'attuazione del piano di riconversione Pag. 47industriale tramite un tavolo regionale permanente, convocato con cadenza almeno semestrale.
  Il successivo articolo 20 affronta il tema della tutela della salute, unitamente a quello della salvaguardia ambientale, prevedendo la stesura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un piano di monitoraggio sanitario e ambientale diretto ad individuare e i bacini industriali nei quali la presenza di discariche, di impianti di incenerimento o combustione e di attività industriali illegali ha determinato un danno ambientale e l'insorgenza di patologie alla salute pubblica. Il Piano è predisposto dal Ministero della salute, dalle regioni e province interessate, in collaborazione con l'Istituto Superiore di sanità, il CNR, l'ENEA, le agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), gli ordini professionali dei medici e le comunità locali.
  Il comma 4 dell'articolo 20 contiene, inoltre, le linee guida per la gestione dei rifiuti contenenti amianto (RCA), ai sensi della recente risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, che invita a superare il sistema del conferimento in discariche e fissa il principio di classificazione di tali rifiuti come pericolosi.
  L'articolo 21 della proposta di legge istituisce il reato di danno ambientale, configurando come tale ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 255 a 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo l'aumento di un terzo delle sanzioni penali ivi previste, nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio dell'attività industriale, hanno causato danno all'ecosistema naturale e alle comunità residenti per imprudenza, per imperizia o per inosservanza dolosa o colposa delle norme in materia di tutela ambientale. Il successivo comma 2 investe i citati soggetti anche della responsabilità civile o amministrativo-contabile, e li sottopone all'obbligo di provvedere al risarcimento del danno a favore delle comunità locali e dello Stato, oltre che all'esecuzione delle opere di bonifica necessarie.
  L'articolo 22 affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in titolo, alla redazione di un Piano nazionale di prevenzione per la riprogettazione industriale ecocompatibile che includa l'attuazione del principio di responsabilità estesa al produttore e il criterio della decostruibilità e riciclabilità totale delle singole parti componenti entro il 2020.
  L'articolo 23, al comma 1, prevede la predisposizione di un Piano per tutta la filiera agro-alimentare dalla produzione al consumo, per la razionalizzazione e l'efficiente utilizzo delle risorse agro-alimentari, per l'uso più corretto degli alimenti in scadenza, dei sottoprodotti e degli scarti alimentari al fine di ridurre gli sprechi di prodotti e relativi imballaggi, e allo scopo di destinare quanto non più utile ai fini alimentari umani e zootecnici alla ricostituzione della fertilità dei suoli contrastando i processi di desertificazione in atto. Tale piano deve essere redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentiti i rappresentanti dell'industria di trasformazione e del commercio, i rappresentanti della Grande distribuzione alimentare, le associazioni ambientaliste, le associazioni degli agricoltori, le associazioni dei consumatori e il Consorzio italiano compostatori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
  Il comma 2 prevede l'istituzione di banche alimentari, intese come luoghi pubblici gestiti dai comuni in collaborazione con le principali organizzazioni umanitarie, con le organizzazioni di volontariato e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio, cui conferire il surplus alimentare proveniente da circuiti distributivi commerciali, da aziende di produzione, da fondazioni e da singoli cittadini.
  L'articolo 24 istituisce i centri per il riuso e per il riciclaggio al fine del riutilizzo di prodotti e di componenti di prodotti esclusi dal circuito per la raccolta differenziata domiciliare, di cui è ancora Pag. 48possibile il riuso anche attraverso processo di riparazione, prevedendo la realizzazione, entro il 2016, di almeno un centro di raccolta ogni 20.000 abitanti destinato al conferimento delle frazioni di rifiuto urbano non riciclabile, ingombrante e pericoloso, affiancato dal centro per il riuso e per la riparazione in cui i prodotti e i componenti di prodotti suscettibili di possibile riuso sono indirizzati verso aree di deposito per le successive fasi di riparazione e di riuso, senza essere classificati come rifiuti. La gestione delle strutture citate è affidata, in base a quanto disposto dal comma 2, in via preferenziale ma non esclusiva, alle organizzazioni del c.d. terzo settore: la norma elenca le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio.
  L'articolo 25 individua gli spazi che possono essere ricoperti dal volontariato e dalle cooperative sociali e gli strumenti di gestione di cui dispongono le pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 26 contiene una serie di disposizioni finalizzate a garantire l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale.
  Infine, l'articolo 27 stabilisce la copertura finanziaria della legge in esame che è assicurata mediante gli introiti provenienti: da una quota, corrispondente all'aliquota del 4 per cento, del gettito dell'IVA applicata alle cessioni di materiali derivanti da riciclaggio e a quelle di prodotti realizzati con materiali ottenuti da riciclaggio con percentuale minima del 90 per cento; dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, che l'articolo 10 estende a tutti gli impianti di smaltimento, nonché a quelli di recupero, e dalla «tassa sul vuoto a perdere» istituita dall'articolo 17, comma 2; dall'addizionale del 20 per cento sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall'articolo 205, comma 3, del codice dell'ambiente; infine, dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione della legge in esame.

  Angelo CERA (PI) concorda con il presidente ed il relatore sull'importanza della proposta di legge in titolo, riconoscendo, anche in qualità di sindaco di un comune, la necessità di individuare efficaci strumenti, sul piano giuridico, per promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che il deputato Samuele Segoni cessa di far parte del gruppo M5S ed entra a far parte del gruppo Misto.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
Atto 138.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che – a seguito di richiesta in tal senso avanzata su decisione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – la Presidente della Camera ha concesso la proroga di dieci giorni per Pag. 49l'espressione del parere, a norma dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento.

  La Commissione prende atto.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
  Al riguardo, ricorda che il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, ha introdotto, all'articolo 14, comma 8, alcune disposizioni integrative alla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica ad alta frequenza fissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz», stabilendo che vengano predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA linee guida al fine di rendere operative le nuove misure introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  La finalità delle linee guida è quella di definire; le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria; i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna; i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici; la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili per pertinenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere.
  Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è demandata l'approvazione delle suddette linee guida, suscettibili di aggiornamenti con periodicità semestrale, con uno o più decreti, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
  Lo schema di decreto ministeriale, che consta di un unico articolo, riguarda le linee guida relative all'individuazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici, la cui determinazione è il risultato della sperimentazione effettuata dal personale ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto. L'attività in oggetto ha avuto come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura. Per l'esecuzione delle misure sono state definite dall'ISPRA apposite procedure operative, che prevedevano la rilevazione dei campi elettromagnetici in corrispondenza di due frequenze, 400 MHz e 900 MHz, scelte per valutare sperimentalmente il valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione generici, rappresentative, rispettivamente, delle emissioni degli impianti radiotelevisivi e delle stazioni radio base della telefonia mobile.
  Alla luce di quanto riportato dall'ISPRA, i risultati emersi dell'attività sperimentale svolta risultano molto variabili con evidenza, in taluni casi, di effetti di «amplificazione» dell'intensità dei campo elettromagnetico. Anche se tali effetti, attribuibili a fenomeni di riflessione e diffrazione della radiazione elettromagnetica con le strutture dell'edificio e con gli arredi delle stanze sono emersi con maggiore sistematicità per la frequenza di 900 MHz, non possono essere esclusi anche per la frequenza di 400 MHz. Sulla base di detta considerazione, l'ISPRA, tenendo conto della necessità radioprotezionistica di considerare il caso peggiore tra quelli oggetto della valutazione svolta, ha ritenuto quindi adeguato considerare pari a O dB (assenza di attenuazione) il valore di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici nei Pag. 50casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura, indipendentemente dalla frequenza di trasmissione dell'impianto. Per quanto riguarda invece le pareti e coperture prive di finestre o altre aperture di analoga natura, dallo studio effettuato dall'ISPRA è emerso che è idonea l'applicazione di fattori di riduzione pari a 6 dB, per frequenze di trasmissione superiori a 400 MHz; a 3 dB, per frequenze di trasmissione inferiori a 400 MHz.
  Nell'invitare i membri della Commissione a considerare l'ipotesi di svolgere un ciclo di audizioni sul tema oggetto del provvedimento, considerata la rilevanza del tema trattato, si riserva di valutare eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso del dibattito ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in titolo.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) concorda con quanto proposto dal relatore circa l'opportunità di audizioni sul tema oggetto del provvedimento, tenuto conto della particolare rilevanza della materia trattata.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), sottolineato l'interesse dell'opinione pubblica nei confronti del tema oggetto del provvedimento, si associa alle considerazioni del relatore e del collega Zolezzi in ordine all'ipotesi di acquisire – attraverso lo svolgimento di audizioni – elementi informativi utili ai fini dell'espressione del parere.

  Serena PELLEGRINO (SEL), nel manifestare la propria sensibilità sul tema oggetto del provvedimento in esame, concorda sulla necessità di svolgere audizioni che consentano di acquisire più dettagliati elementi istruttori in ordine ad una materia che è anche oggetto, a livello internazionale, di ampia ricerca scientifica. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di promuovere, a livello parlamentare, iniziative normative sull'argomento.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, richiamati i contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame, propone che la Commissione proceda, in una prima fase, esclusivamente all'audizione dell'ISPRA, quale soggetto direttamente preposto alla definizione delle procedure operative dirette all'esecuzione delle misure di valutazione sperimentale dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici, rinviando a una fase successiva le audizioni degli altri soggetti coinvolti in materia.

  Alberto ZOLEZZI (M5S), pur considerando condivisibile la proposta del relatore di procedere all'audizione dell'ISPRA, ritiene tuttavia opportuno integrare la platea degli auditi.

  Serena PELLEGRINO (SEL) manifesta perplessità sull'audizione di un unico soggetto, peraltro con competenze di unico controllore in materia.

  Ermete REALACCI, presidente, in considerazione dei termini stringenti per l'espressione del parere sul provvedimento in esame, propone che la Commissione proceda, in questa fase, alla sola audizione dell'l’ISPRA che, come sottolineato dal relatore, è il soggetto istituzionalmente preposto alla definizione delle procedure operative per la rilevazione dei campi elettromagnetici, valutando in seguito la possibilità di avviare un ciclo di audizioni più ampio su una tematica così rilevante e sensibile per l'opinione pubblica.

  La Commissione consente.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 28 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 14.30.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04597 Realacci: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC Verona-Padova.

  Ermete REALACCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Ermete REALACCI (PD), replicando, giudica la risposta del rappresentante del Governo lacunosa e parziale. Nel sottolineare la necessità che la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria in questione avvenga in conformità con quanto richiesto negli approfondimenti VIA forniti dal Ministero dell'ambiente e nel rispetto delle problematiche ambientali della zona interessata, peraltro a forte vocazione agricola e turistica, ritiene che il progetto presentato sia da ritenersi obsoleto, dovendo invece essere valutata l'ipotesi di individuare un tracciato alternativo.

5-04598 Matarrese: Sul coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella definizione dei progetti finanziati dal cosiddetto «Piano Juncker».

  Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Adriana GALGANO (SCpI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testé resa, auspica che, nell'ambito degli investimenti rientranti nel cosiddetto piano Junker, vengano inseriti in modo più cospicuo progetti volti alla prevenzione del dissesto idrogeologico, che rappresentano per il Paese un'assoluta priorità.

5-04599 De Rosa: Iniziative del Governo in merito alle verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione dell'asse viario Rho-Monza.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), preso atto della risposta del rappresentante del Governo, sottolinea le evidenti anomalie del «Piano B» dell'asse viario Rho-Monza, che non è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e del quale i cittadini non sono a conoscenza, paventando infine il rischio che lo stesso non venga ultimato.

  Ermete REALACCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

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