CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 gennaio 2015
377.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 59

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia VELO e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome.
Atto 137.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto ministeriale che contiene le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome.
  Lo schema di decreto, adottato sulla base di quanto disposto dalla lettera c) del comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. codice ambientale), come modificata dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è volto a garantire il recepimento della direttiva in materia di Valutazione di Impatto Ambientale VIA (2011/92/UE), superando in maniera definitiva le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Ricorda che tale procedura è stata avviata principalmente per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE, di recente modificata, in più parti, dalla direttiva 2014/52/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 maggio 2017.
  In particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di Pag. 60progetti, elencati nell'allegato II della stessa direttiva, conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri. Attraverso tali soglie o criteri gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nell'allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Il successivo paragrafo 3 stabilisce inoltre che, nel fissare le soglie, gli Stati devono tenere in considerazione i criteri dettati dall'allegato III della direttiva. Al riguardo, la Commissione europea, nell'ambito della richiamata procedura d'infrazione, ha criticato il fatto che la normativa italiana prendesse in considerazione solo alcuni di tali criteri, in particolare la «dimensione del progetto» e le «zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri», senza tenere conto di tutti i criteri elencati nel predetto allegato III.
  Al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione, l'articolo 23 della legge n. 97 del 2013 aveva introdotto nuove disposizioni che, senza novellare il codice ambientale, avevano previsto una procedura in due fasi per pervenire, a livello regionale, alla definizione di soglie e criteri per l'assoggettamento alla procedura di screening, sulla base delle linee guida definite, nella prima delle due fasi, a livello statale.
  Successivamente la Commissione, in data 28 marzo 2014, aveva emesso un parere motivato in cui, tra l'altro, aveva osservato che le disposizioni della legge n. 97 del 2013 non garantivano l'approvazione di nuove linee guida in tempi ristretti.
  Per cercare di superare tali ulteriori osservazioni, sono state approvate le disposizioni contenute nel citato articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2014, che intervengono direttamente sul codice ambientale. In particolare le norme dettate dalle lettere c) e d) del comma 1 di tale articolo hanno sostituito, abrogandola, la procedura in due fasi, introdotta dall'articolo 23 della legge n. 97 del 2013, con una procedura che consta di un'unica fase, delegificando quindi l'individuazione delle soglie e dei criteri, demandata ad un decreto ministeriale, il cui schema è quello in esame.
  Con riferimento ai contenuti dello schema di decreto in titolo, segnala quindi che lo stesso è composto da 4 articoli e da un allegato.
  L'articolo 1 precisa che l'allegato, recante «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni)», costituisce parte integrante del decreto in esame, richiamando l'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2014.
  L'articolo 2, fermi restando i criteri per lo screening dettati dall'Allegato V alla parte seconda del codice ambientale, che recepisce l'allegato III della direttiva 2011/92/UE, disciplina: le modalità di adeguamento delle disposizioni regionali vigenti in materia di VIA ai contenuti delle linee guida, prevedendo che le regioni e le province autonome adeguino le rispettive normative, ove necessario, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali; le condizioni in base alle quali il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto, su richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, può stabilire specifiche deroghe ai contenuti delle linee guida.
  L'articolo 3 affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere al monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle Linee Guida, anche al fine di eventuali revisioni e aggiornamenti delle stesse.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore delle Linee Guida dopo il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e stabilisce l'applicabilità delle medesime ai procedimenti in corso alla medesima data di entrata in vigore.
  Con riferimento alle Linee guida allegate allo schema di decreto, segnala che le stesse, articolate in sei paragrafi, rappresentano, Pag. 61come sottolineato nel paragrafo 1, un'integrazione dei criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione dei livelli-soglia già stabiliti nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali criteri aggiuntivi sono individuati sulla base di quelli contemplati dall'Allegato V della parte seconda del suddetto decreto legislativo, che recepisce l'Allegato III della direttiva 2011/92/UE. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato Allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente. Il paragrafo 2 richiama i contenuti delle disposizioni europee e nazionali vigenti in materia di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening). Nel paragrafo 3 («Indirizzi metodologici generali») si esplicita il meccanismo utilizzato per la fissazione delle soglie attualmente stabilite dall'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si introducono gli ulteriori criteri che vengono analizzati dettagliatamente nel paragrafo successivo e tramite i quali viene operata una riduzione percentuale delle soglie fissate nel citato Allegato IV, determinando quindi un ampliamento degli ambiti di applicazione della procedura di screening. In particolare, nel paragrafo 3 vengono prese in considerazione le tre classi di criteri individuate dall'allegato III alla direttiva («1 – Caratteristiche dei progetti», «2 – Localizzazione dei progetti», «3 – Caratteristiche dell'impatto potenziale») e per ognuna di queste evidenziata la corrispondenza con le soglie indicate dall'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel paragrafo 3 vengono, inoltre, individuati ulteriori criteri, contemplati dall'allegato III della direttiva, che devono essere aggiunti a quelli già considerati dall'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Trattasi, specificamente, dei seguenti criteri: cumulo con altri progetti; rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate; capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle zone umide, costiere, montuose e forestali, alle riserve ed ai parchi naturali, alle zone classificate o protette dalla legislazione degli stati membri, alle zone protette speciali, alle zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell'Unione sono già stati superati ed infine a quelle forte densità demografica, di importanza storica, culturale e archeologica.
  Nel paragrafo 4, vengono dettagliatamente descritte le condizioni e le modalità con cui applicare ciascuno dei criteri specifici individuati nel paragrafo 3, con la precisazione che la sussistenza delle condizioni definite per ciascun criterio specifico comporta una riduzione del 50 per cento delle soglie indicate nell'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e relative alla specifica categoria progettuale, come viene poi ribadito dal successivo paragrafo 5.
  Il paragrafo 6 specifica in dettaglio i possibili adeguamenti delle legislazioni regionali alle linee guida che già sono previsti in linea generale dall'articolo 2, comma 1, dello schema in esame. In particolare, in coerenza con le linee guida e con la direttiva europea sulla VIA n. 2011/92/UE, Regioni e Province autonome, ove necessario e motivando adeguatamente le scelte operate, possono declinare la definizione e l'individuazione delle aree sensibili, cui si fa riferimento al paragrafo 4, in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili. Esse, inoltre, ricorrendo i medesimi presupposti, possono provvedere alla definizione di criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto, nonché ridurre ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del codice o stabilire criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni Pag. 62ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.
  La seconda parte del paragrafo 6 individua invece le condizioni in base alle quali il Ministero dell'ambiente, con proprio decreto, su richiesta delle Regioni o delle Province autonome, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali, può stabilire specifiche deroghe ai contenuti delle linee guida.
  Nell'evidenziare infine che lo schema di decreto in esame recepisce le proposte emendative che erano state formulate dalle Regioni con riferimento alla prima versione dello schema, come risulta dalla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allegata allo schema, auspica la celere approvazione del parere della Commissione sullo schema di decreto ministeriale in esame, sollecitato dalle stesse regioni, riservandosi di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà in modo da potere valutare gli eventuali rilievi e le eventuali osservazioni che dovessero essere formulate.

  Claudia MANNINO (M5S) sottolinea l'opportunità di concentrare l'attenzione sulle conseguenze del vuoto normativo determinatosi a causa del ritardo nel recepimento della direttiva europea in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Fa quindi presente come infatti molte domande presentate a titolo di rinnovo dell'autorizzazione nelle more del recepimento della direttiva dovrebbero invece – sulla base della nuova normativa – presentarsi come richieste di nuova autorizzazione.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) richiama la necessità di acquisire la nota esplicativa sul regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, richiamata nella delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allegata allo schema di decreto ministeriale in esame.

  Il sottosegretario Silvia VELO, nel rassicurare che sarà sua cura trasmettere la nota esplicativa richiesta dal collega Carrescia, si associa all'invito della relatrice a concludere in tempi brevi l'esame dello schema di decreto ministeriale, concordando con quanto sottolineato dall'onorevole Mannino circa l'opportunità di concentrarsi sugli effetti del vuoto normativo prodotto dal ritardo nel recepimento della normativa europea in materia di AIA.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali «Fondo opere» e «Fondo progetti» del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2014.
Atto 131.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale rinviato nella seduta del 23 gennaio scorso.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in merito alla variazione compensativa disposta dallo schema di decreto ministeriale in esame, ritenendo opportuna una verifica sulla possibilità di destinare le risorse del «Fondo progetti» ad altre finalità.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, precisa che lo schema di decreto ministeriale in esame reca, secondo quanto disposto dalla normativa di rango primario, variazioni compensative di stanziamenti Pag. 63all'interno di uno stesso capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nel confermare che lo schema di decreto ministeriale prevede variazioni compensative tra i piani gestionali «Fondo opere» e «Fondo progetti» del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2014, fa presente che il decreto ministeriale non reca alcun incremento di risorse.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea l'opportunità di verificare comunque se le risorse finanziarie in eccesso sul Fondo progetti possano essere indirizzate ad altri interventi, come ad esempio la messa in sicurezza di edifici scolastici.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara la propria disponibilità a un approfondimento sulla questione evidenziata dal collega De Rosa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.55.