CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 gennaio 2015
377.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 40

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Atto n. 130.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, le cui stime si basano su ipotesi elaborate a partire da dati campionari. Poiché la stessa relazione tecnica fa riferimento ad una percentuale di riscossione rispetto alle sanzioni comminate, ritiene che andrebbe chiarito se le stime riportate nella medesima relazione, riferite ai maggiori oneri, si basino su dati di competenza ovvero di cassa e come sia stato conseguentemente valutato l'impatto delle disposizioni sui diversi saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 5, rileva preliminarmente che la disposizione pone le minori entrate derivanti dal mancato introito di pene pecuniarie per sentenze emesse per la particolare tenuità del fatto, valutate in euro 474.400 a decorrere dal 2015, a carico di quota parte delle minori spese conseguenti agli effetti positivi e deflattivi nel processo penale conseguenti all'introduzione del nuovo istituto in esame, pari a euro 513.342 a decorrere dall'anno 2015. Ciò posto, osserva che la disposizione, ancorché formulata in termini di mera previsione di spesa, non dovrebbe richiedere l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché, come già evidenziato in precedenti occasioni, l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia. In proposito, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che l'accertato effetto compensativo tra le minori entrate per l'erario derivanti dal venir meno dell'applicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di particolare tenuità del fatto e le minori spese in materia di patrocinio a spese dello Stato, stimato dalla relazione tecnica in termini di «competenza», determina un sostanziale profilo di neutralità delle disposizioni introdotte, anche con riferimento ai saldi di finanza pubblica.
  Rileva, inoltre, che la clausola di copertura di cui all'articolo 5, ancorché riferita ad un onere formulato in termini di previsione di spesa, non richiede l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno risulta verificabile solo a consuntivo.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (atto n. 130);
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    l'accertato effetto compensativo tra le minori entrate per l'erario derivanti dal venir meno dell'applicazione di sanzioni pecuniarie nei casi di particolare tenuità del fatto e le minori spese in materia di Pag. 41patrocinio a spese dello Stato, stimato dalla relazione tecnica in termini di «competenza», determina un sostanziale profilo di neutralità delle disposizioni introdotte, anche con riferimento ai saldi di finanza pubblica;
    la clausola di copertura di cui all'articolo 5, ancorché riferita ad un onere formulato in termini di previsione di spesa, non richiede l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno risulta verificabile solo a consuntivo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, in capo ai datori di lavoro, in caso di licenziamenti discriminatori o di insussistenza di giusta causa, il pagamento di indennità risarcitorie nei confronti dei lavoratori oggetto del provvedimento di licenziamento. Viene, altresì, prevista l'ipotesi del pagamento di un'indennità, che comporta l'estinzione del rapporto di lavoro e la rinunzia del lavoratore all'impugnazione del provvedimento di licenziamento. La relazione tecnica afferma in proposito che l'erogazione di dette indennità – ad eccezione di quella prevista dall'articolo 6, per quanto attiene agli aspetti fiscali – non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a completo carico del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento. Ritiene utile in proposito una valutazione del Governo in merito ad eventuali riflessi, peraltro di carattere indiretto, delle disposizioni su soggetti che, pur operando in regime privatistico, appartengono al comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti economici europei.
  In riferimento agli effetti finanziari dell'articolo 6 segnala, in primo luogo, che la relazione tecnica non fornisce i dati e le informazioni utilizzate per la stima di tali effetti, limitandosi ad indicare il risultato finale del procedimento di quantificazione effettuato. Ritiene pertanto necessario che siano forniti gli elementi e le ipotesi utilizzati ai fini della stima per consentire una verifica della medesima. Rileva inoltre che la relazione tecnica, nel far riferimento alle indennità previste dalla vigente legislazione, testualmente afferma che le stesse «potrebbero ridursi per effetto della nuova offerta di conciliazione» ed evidenzia «che le previsioni non scontano tali fattispecie anche in considerazione dell'aleatorietà delle medesime». In proposito, ritiene che andrebbe chiarito quali siano specificamente le fattispecie non considerate ai fini della quantificazione, tenuto conto che, in base a quanto indicato dalla relazione tecnica – che considera «un effetto sostituzione di tutte le nuove offerte rispetto a quelle vigenti» – gli effetti negativi sembrerebbero riferiti alle minori entrate rispetto a quelle da tassazione separata attualmente incluse nei tendenziali.
  Nell'ambito dei predetti chiarimenti andrebbero inoltre precisate le ipotesi che giustificano la modulazione temporale degli oneri previsti, con particolare riferimento a quelle riferite alle dinamiche inerenti il mercato del lavoro – quali il trend delle assunzioni con la nuova tipologia di contratto e la relativa durata Pag. 42media dei contratti stipulati o il tasso di sostituzione con i contratti attualmente esistenti – sottostanti la quantificazione riportata.
  Inoltre, andrebbe chiarito se, oltre alla rinuncia al maggior gettito indicato dalla relazione tecnica riconducibile alla tassazione separata, sia stato valutato il minor gettito fiscale determinato dai possibili maggiori oneri dedotti dal datore di lavoro riconducibili alle indennità pagate.
  Per quanto attiene ai compiti di monitoraggio in capo al Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che lo stesso vi provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto esplicitamente dal medesimo articolo 6.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che le risorse utilizzate ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'offerta di conciliazione, di cui all'articolo 6 – pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2024 – sono quelle iscritte nel fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui al capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Ciò premesso, appare necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria in termini di previsioni di spesa anziché di limite massimo, posto che le ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri sono legate a scenari connessi all'andamento del mercato del lavoro, che potrebbero subire variazioni nel corso del tempo. Rileva come una tale riformulazione, per altro, non richiederebbe l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché, come già evidenziato in precedenti occasioni, l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia.
  Segnala altresì l'opportunità di prevedere esplicitamente che l'onere, pari a 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si intenda come onere annuo.
  In merito ai predetti aspetti, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.
Atto n. 129.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2015.

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  Fulvio BONAVITACOLA (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, non disponendo ancora, allo stato, dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
C. 2674 Governo e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, ravvisata l'esigenza di procedere all'acquisizione dei necessari elementi informativi da parte delle amministrazioni competenti, allo stato non ancora pervenuti, chiede un ulteriore rinvio del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.
C. 2752 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Giudica tuttavia necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015. Rileva, inoltre, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge Pag. 44n. 196 del 2009 e che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2752, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
   nel presupposto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.
C. 2756 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che, in base al testo e agli elementi forniti dalla relazione tecnica, alcuni degli oneri previsti dal provvedimento appaiono qualificati come limiti di spesa e non sono quindi corredati di clausola di salvaguardia. Andrebbe pertanto verificato se tale qualificazione sia compatibile con la natura della disciplina in esame, che è oggetto di accordi internazionali.
  Ritiene inoltre necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015.
  Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.
  Con riferimento alle clausole di salvaguardia, reputa necessario che il Governo confermi che l'eventuale attivazione delle medesime non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessato («Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia»). In proposito, rileva come i capitoli interessati dalle suddette riduzioni dovrebbero essere il capitolo 1250 (piano Pag. 45di gestione 3) e il capitolo 1451 (piano di gestione 5) dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI osserva che il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
  Osserva altresì che la qualificazione degli oneri concernenti la traduzione di atti e documenti come limite massimo di spesa è compatibile con la natura degli oneri medesimi.
  Chiarisce inoltre che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2756, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
    la qualificazione degli oneri concernenti la traduzione di atti e documenti come limite massimo di spesa è compatibile con la natura degli oneri medesimi;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente;
   nel presupposto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente quanto segue. Relativamente all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito al regime tributario da applicare ai redditi immobiliari riferiti alle attività agricole e forestali e agli immobili delle imprese o dei lavoratori autonomi. Infatti, la normativa vigente in Italia stabilisce che detti redditi concorrono alla formazione dell'imponibile – di agricoltura, d'impresa o di lavoro autonomo – prevedendo contestualmente forme di deducibilità degli oneri sostenuti dai titolari dei medesimi redditi in relazione ai predetti immobili. Pag. 46Andrebbe pertanto precisato quale sia il regime di deducibilità di tali oneri e se gli stessi possano essere dedotti anche nel caso in cui le imposte sui redditi siano corrisposte all'altra Parte contraente.
  Relativamente all'articolo 7, in materia di utili delle imprese, pur considerando l'esiguità degli importi indicati dalla relazione tecnica, osserva che la medesima non evidenzia i dati a supporto delle ipotesi da essa formulate. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  Con riferimento all'articolo 8, in materia di navigazione marittima e aerea, appare utile acquisire una stima degli effetti delle disposizioni, che la relazione tecnica considera di ammontare non apprezzabile. Relativamente all'articolo 10, in materia di dividendi, segnala che la relazione tecnica presentata al Senato indica una nuova quantificazione basata su dati più aggiornati rispetto alla relazione tecnica originaria. Andrebbe acquisita una valutazione dal Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo dei soli dati relativi al periodo d'imposta 2012, tenuto conto che in tale esercizio l'imponibile è risultato considerevolmente ridotto rispetto a quello precedente.
  Con riferimento all'articolo 12 in materia di canoni, osserva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso il Senato considera un imponibile di 160.000 euro ed un'aliquota vigente applicata in Taiwan pari al 30 per cento. Da tali dati si otterrebbe un ammontare di ritenute pari a 48.000 euro, mentre la relazione tecnica indica un importo di 43.000 euro. In proposito giudica utile acquisire un chiarimento dal Governo.
  Con riferimento all'articolo 13, in materia di utili di capitale, rileva che la quantificazione effettuata dalla relazione tecnica originaria aveva considerato un imponibile interessato dalle variazioni in esame pari a 75.000 euro, sulla base dell'ipotesi che circa un quarto del valore imponibile complessivo fosse riferito a plusvalenze. La nuova relazione tecnica, invece, non formula precise ipotesi al riguardo, ma si limita ad affermare l'irrilevanza della perdita di gettito. Andrebbero pertanto acquisiti i dati e le ipotesi sottostanti quest'ultima valutazione.
  Con riferimento all'articolo 14, relativo alle professioni indipendenti, pur considerando l'esiguità degli importi indicati, ritiene che andrebbe acquisita conferma della prudenzialità della mancata iscrizione di effetti finanziari.
  Relativamente all'articolo 16, recante compensi agli amministratori, segnala che la disposizione potrebbe determinare effetti negativi di gettito in relazione a compensi e remunerazioni percepiti dagli amministratori, residenti in Italia, di società del territorio di Taiwan. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione al fine di verificare se detti effetti possano ritenersi di ammontare significativo. Con riferimento all'articolo 17, relativo ad artisti e sportivi, ritiene che andrebbe chiarito se siano stati considerati i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti norme: il comma 2, che introduce la facoltà di decidere se applicare il regime fiscale del Paese di residenza nel caso di corresponsione dei compensi a soggetto diverso dall'artista o dallo sportivo; il comma 3, in base al quale i redditi sono tassabili nel Paese che ha fornito totalmente o in maggior parte i finanziamenti per l'esercizio dell'attività.
  Con riferimento agli articoli 30 e 31, relativi all'entrata in vigore e alla copertura finanziaria, evidenzia che l'aggiornamento dell'ammontare complessivo dell'onere recato dal provvedimento in esame costituisce l'effetto netto risultante dai maggiori oneri riferiti all'incremento dal 20 per cento al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014, e dalla riduzione degli oneri stimati in base ai dati aggiornati rilevati dal modello 770/2013 in luogo di quelli evidenziati dal modello 770/2012.
  In proposito, come già osservato con riferimento a specifiche disposizioni prima prese in esame, segnala l'esigenza di una valutazione circa la prudenzialità della quantificazione effettuata nella nuova relazione Pag. 47tecnica presentata al Senato. Laddove, infatti, il modello 770/2013 ha evidenziato dati inferiori a quelli dell'anno precedente, la nuova relazione tecnica ha considerato esclusivamente il dato aggiornato, senza tenere conto dell'andamento del biennio che potrebbe risentire, nel 2012, degli effetti dell'attuale contingenza economica negativa.
  Per quanto riguarda la decorrenza, ritiene che andrebbe chiarito se, entro il 2014, siano state completate le procedure relative allo scambio di informativa. Diversamente, infatti, gli effetti finanziari non dovrebbero interessare l'anno 2015.
  Giudica altresì necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.
  Segnala, infine, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento al regime di tassazione applicabile ai redditi immobiliari di cui all'articolo 6, fa presente che ciascun territorio applicherà le proprie regole interne relative al regime di deducibilità degli oneri, fermo restando che il territorio di residenza del beneficiario dei redditi in questione avrà l'obbligo di eliminare la doppia tassazione attraverso la concessione del credito per l'imposta pagata, come previsto dall'articolo 23 del provvedimento in esame.
  Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili delle imprese, sono suscettibili di determinare una perdita di gettito quantificata complessivamente, in conformità a quanto asserito nella relazione tecnica al provvedimento, in euro 6.000 annui a decorrere dal 2015.
  Rileva inoltre che l'articolo 8, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, non appare suscettibile di determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.
  Osserva altresì che la stima del minor gettito conseguente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, concernente il regime di tassazione dei dividendi, quantificata in 350 mila euro annui a decorrere dal 2015, risulta prudenziale, essendo in linea con quanto mediamente osservato per tali redditi nel triennio d'imposta 2010-2012.
  Fa presente che il calcolo della perdita di gettito derivante dal regime di tassazione dei canoni, di cui all'articolo 12, stimato dalla relazione tecnica aggiornata sulla base delle modifiche introdotte dal Senato in euro 27.000 annui a decorrere dal 2015, è stato effettuato tenendo conto di un ammontare complessivo di canoni non soggetti a ritenuta pari a 15 mila euro.
  Rileva che gli articoli 13, 14 e 17, concernenti rispettivamente il regime di tassazione applicabile agli utili di capitale, ai redditi derivanti dall'esercizio delle professioni indipendenti nonché ai redditi di artisti e sportivi, non appaiono suscettibili di determinare, sulla base dei dati disponibili, effetti apprezzabili di gettito.
  Precisa che l'articolo 16, in materia di regime di tassazione di compensi e gettoni di presenza di amministratori di società, non appare suscettibile di determinare effetti apprezzabili di gettito, stante l'esiguo numero dei soggetti coinvolti e il carattere presumibilmente compensativo dei flussi fiscali in entrata e in uscita.
  Fa, infine, presente che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno Pag. 482015, di cui all'articolo 31, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2753, approvato dal Senato, recante Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan;
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    con riferimento al regime di tassazione applicabile ai redditi immobiliari di cui all'articolo 6, ciascun territorio applicherà le proprie regole interne relative al regime di deducibilità degli oneri, fermo restando che il territorio di residenza del beneficiario dei redditi in questione avrà l'obbligo di eliminare la doppia tassazione attraverso la concessione del credito per l'imposta pagata, come previsto dall'articolo 23 del provvedimento in esame;
    le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili delle imprese, sono suscettibili di determinare una perdita di gettito quantificata complessivamente, in conformità a quanto asserito nella relazione tecnica al provvedimento, in euro 6.000 annui a decorrere dal 2015;
    l'articolo 8, in materia di regime di tassazione applicabile agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, non appare suscettibile di determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione;
    la stima del minor gettito conseguente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, concernente il regime di tassazione dei dividendi, quantificata in 350 mila euro annui a decorrere dal 2015, risulta prudenziale, essendo in linea con quanto mediamente osservato per tali redditi nel triennio d'imposta 2010-2012;
    il calcolo della perdita di gettito derivante dal regime di tassazione dei canoni, stimato dalla relazione tecnica aggiornata sulla base delle modifiche introdotte dal Senato in euro 27.000 annui a decorrere dal 2015, è stato effettuato tenendo conto di un ammontare complessivo di canoni non soggetti a ritenuta pari a 15 mila euro;
    gli articoli 13, 14 e 17, concernenti rispettivamente il regime di tassazione applicabile agli utili di capitale, ai redditi derivanti dall'esercizio delle professioni indipendenti nonché ai redditi di artisti e sportivi, non appaiono suscettibili di determinare, sulla base dei dati disponibili, effetti apprezzabili di gettito;
    l'articolo 16, in materia di regime di tassazione di compensi e gettoni di presenza di amministratori di società, non appare suscettibile di determinare effetti apprezzabili di gettito, stante l'esiguo numero dei soggetti coinvolti e il carattere presumibilmente compensativo dei flussi fiscali in entrata e in uscita;
   nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015, di cui all'articolo 31, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2015.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 14 gennaio 2015 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, evidenziando che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta, segnala che i competenti uffici hanno completato la necessaria istruttoria e si impegna a presentare il suddetto documento in occasione della prossima seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.