CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 gennaio 2015
374.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 288

INTERROGAZIONI

  Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 8.20.

5-04223 Braga: Iniziative del Governo volte a promuovere lo sviluppo di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile.

  Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta del viceministro che coglie perfettamente la finalità dell'atto di sindacato ispettivo presentato, volto a fare in modo di garantire continuità e stabilità nella regolamentazione di un settore come le fonti rinnovabili, dove tale stabilità è fondamentale per l'efficienza. Ritiene positive le rassicurazioni del viceministro circa l'intenzione del Governo di una risposta in tempi brevi e circa la volontà di fornire comunque continuità e certezza nella revisione dei meccanismi di incentivazione, evitando al contempo di gravare sulla tariffa. Preannuncia la sua intenzione di seguire Pag. 289comunque con attenzione la futura attività del Governo in materia.

  Ermete REALACCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

  Ermete REALACCI, presidente, propone, in attesa dell'arrivo del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, di invertire l'ordine del giorno, passando dapprima alla deliberazione dell'indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali, e successivamente, alla sede consultiva.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 8.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali.
(Deliberazione).

  Ermete REALACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera. L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il 30 giugno 2015. Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (vedi allegato 2 ).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta termina alle 8.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 8.40.

D.L. 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (vedi allegato 3), che illustra.

  Enrico BORGHI (PD), ringraziando il collega Arlotti per il lavoro svolto, sottolinea l'esigenza – evidenziata nella proposta di parere – di prorogare i termini per l'operatività della Centrale Unica di Committenza in modo da evitare di bloccare, come sta accadendo, i lavori pubblici degli enti locali Fa presente che si tratta di una Pag. 290misura ordinamentale, che non ha alcun impatto finanziario.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo l'importanza della proroga in materia di classificazione dei rifiuti, di cui all'osservazione c) della proposta di parere, al fine di evitare che entri in vigore la disposizione di cui al decreto-legge n. 91 del 2014 non coerente con l'impostazione del Regolamento comunitario che entrerà in vigore il prossimo giugno.

  Il sottosegretario Silvia VELO manifesta un orientamento favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, raccogliendo al contempo le sollecitazioni dei deputati Borghi e Carrescia e riservandosi di curarne, nell'ambito delle proprie competenze, il recepimento nel testo del decreto-legge presso le Commissioni di merito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 8.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

  Claudia MANNINO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, evidenzia la necessità che la Commissione acquisisca con celerità informazioni utili al fine di approfondire le problematiche relative alla situazione dei rifiuti in Sicilia. Si riserva pertanto di sollevare la questione nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
C. 2607 Braga.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 2607 d'iniziativa dei deputati Braga ed altri, che delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile con la finalità di effettuare una revisione complessiva della normativa di riferimento.
  Nel sottolineare come sia in corso un processo di profonda ridefinizione degli assetti e dell'organizzazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali, ritiene opportuno rilevare, preliminarmente, che il disegno di legge costituzionale, licenziato dal Senato, attualmente all'esame della Camera in prima lettura, contiene disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
  Nell'attuale testo della riforma, la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, tra le materie di esclusiva legislazione da parte dello Stato, elenca il sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. È inoltre in corso di attuazione la legge 56/2014 (cosiddetta «Legge Del Rio») per la riorganizzazione delle funzioni presso Regioni e comuni conseguenti alla abolizione delle province.
  In questa cornice, sottolinea la necessità di modificare e integrare la normativa di riferimento attraverso lo strumento della legge delega al Governo con l'obiettivo Pag. 291di renderne omogenea l'applicazione nella gestione e nel superamento delle emergenze, indicare con certezza le misure applicabili per favorire il ritorno alla normalità dopo gravi eventi, coordinare al meglio responsabilità centrali e territoriali nell'intero Paese, recuperando i ritardi verificatisi e mantenendo come priorità assoluta la sicurezza dei cittadini e delle imprese, nonché costruendo le condizioni per ridurre preventivamente l'effetto di rischi rilevanti.
  Rileva che la scelta dello strumento della legge delega per la quale il Parlamento definirà ambiti e criteri di azione, persegue l'obiettivo di coniugare tempestività, partecipazione e coordinamento tra Governo ed assemblea elettiva, tempi certi per l'approvazione della legge.
  Osserva che dal 1992, anno della pubblicazione della legge n. 225 che ha avuto il grandissimo pregio di costruire il primo quadro organico e flessibile di riferimento ancora molto attuale, il nostro Paese è stato soggetto a decine di calamità naturali e causate dall'azione umana, per le quali lo Stato ha attivato procedure di emergenza e che hanno costituito occasione per un proliferare eccessivo di norme primarie e ordinanze conseguenti, la cui somma oggi appare parcellizzata e disomogenea. L'effetto più eclatante è infatti l'inapplicabilità e la non trasferibilità di alcune misure costruite per specifiche situazioni nel contesto generale con giustificabili dubbi sull'efficacia e sull'equità per i cittadini. La discussione politico-istituzionale nel corso degli anni si è molto concentrata nel definire le opzioni da privilegiare nel caso di eventi calamitosi che hanno compromesso la vita dei cittadini, i loro beni primari e il sistema economico-sociale di importanti regioni, città storiche, territori minori e disagiati. Il confronto si è sviluppato in maniera altalenante sull'opportunità di destinare alla singola peculiarità una legge di riferimento o piuttosto su quella di operare direttamente con schemi più semplici attraverso l'utilizzo di ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati. Al riguardo, evidenzia che hanno senz'altro influenzato il legislatore fattori emotivi conseguenti agli effetti gravissimi di calamità devastanti, e non sono mancate forti motivazioni collegate al troppo abusato potere derogatorio tipico della gestione emergenziale e i fenomeni corruttivi connessi dei quali le cronache italiane hanno ampiamente reso conto e per i quali i cittadini e le istituzioni hanno richiesto rigore e controllo più incisivo.
  Ritiene quindi quanto mai opportuno riordinare il quadro di riferimento, semplificandolo e rendendolo più chiaro ed efficace, ricercando la maggior coerenza possibile tra gli strumenti nazionali e regionali, garantendo certezza e omogeneità nelle risposte concrete date alle comunità colpite, valorizzando l'indispensabile apporto del volontariato organizzato e del sistema pubblico della protezione civile, mantenendo lo standard di eccellenza riconosciuto al nostro Paese in tutta Europa.
  Evidenzia, infatti, che l'Italia è un paese molto fragile sotto il profilo geologico; ai rischi naturali si sommano purtroppo incuria, abbandono, abusivismo, consumo irrazionale di suolo. Sempre più frequentemente si verificano calamità naturali e disastri aggravati dalla mancanza di prevenzione e di corretta gestione dell'emergenza: basti pensare che il costo complessivo dei danni provocati in Italia da calamità naturali è pari a circa 3,5 miliardi di euro all'anno e le risorse necessarie per fronteggiare gli effetti causati da questi eventi tendono ad aumentare di anno in anno, superando di gran lunga i costi che sarebbero necessari a prevenire i danni. Ai costi elevatissimi in termine di vite umane si sommano perdite economiche e sociali insostenibili cui occorre corrispondere, oltre che con misure finanziarie adeguate e programmabili, anche con organizzazione e pianificazione della prevenzione.
  Ritiene quindi indispensabile creare una più forte e diffusa cultura della prevenzione e della mitigazione del rischio e una maggiore consapevolezza nei cittadini. Sottolinea, inoltre, come preservare dai rischi naturali vite umane, attività economiche, il nostro patrimonio artistico-culturale Pag. 292richieda una cultura della prevenzione e della mitigazione del rischio supportata da risorse, scelte amministrative ed una normativa strutturale appropriata, ma separare la organizzazione dell'emergenza e del primo soccorso dalla indispensabile prospettiva della riduzione del rischio sarebbe insufficiente e un inutile spreco. Un moderno sistema della protezione civile costituisce oggi per il nostro Paese, come verificato in occasione degli ultimi eventi calamitosi di grande entità (ricorda quale esempio il sisma che ha colpito le regioni Emilia Romagna-Lombardia-Veneto del 20-29 Maggio 2012), la garanzia di una presenza insostituibile nella gestione dell'emergenza e nella definizione delle misure utili al rientro nella normalità.
  Il sistema ha acquisito negli anni competenze scientifiche e professionali che hanno arricchito un patrimonio umano e tecnico rinomato e riconosciuto come eccellenza, cui le responsabilità politiche ed istituzionali hanno fatto riferimento con tempi e normative non sempre adeguati e soprattutto in maniera disorganica.
  Ritiene tuttavia innegabile, con riferimento all'esperienza dei più rilevanti fenomeni che hanno colpito il Paese negli ultimi 10 anni, la reale discrepanza nelle azioni di aiuto, nella quantificazione delle garanzie economiche destinate alla ricostruzione, nei tempi di risposta per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita.
  Ricorda, a tale proposito, che il sistema nazionale di protezione civile è stato istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, che è stata modificata nel corso della XVI legislatura dal decreto-legge n. 225 del 2010 – il cui articolo 2, comma 4-quater è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 – e successivamente dal decreto-legge n. 59 del 2012, convertito dalla legge n. 100 del 2012, il quale, operando un riordino della disciplina della materia, ha ricondotto l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva del 1992, dirette prevalentemente a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze.
  Ricorda, altresì, che nell'attuale legislatura, sono stati effettuati ulteriori interventi correttivi, in particolare con l'articolo 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013. Le modifiche introdotte dalla richiamata disposizione attengono al contenuto della deliberazione dello stato di emergenza e delle ordinanze di protezione civile, alla durata dello stato di emergenza, nonché al finanziamento degli interventi, in particolare attraverso l'istituzione di un Fondo per le emergenze nazionali.
  Con riferimento alla proposta di legge in titolo, fa presente che la stessa, consistente in un solo articolo, prevede, al comma 1, l'attribuzione di una delega al Governo per l'adozione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, al fine di raccoglierle in testi unici, nel rispetto delle regole costituzionali e in base al principio di leale collaborazione, nei seguenti ambiti: attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite, come meglio definite dall'articolo 3 della legge n. 225 del 1992; attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile – disciplinato dall'articolo 6 della legge n. 225 del 1992 –, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di Pag. 293protezione civile; partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore; disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso; disciplina delle procedure finanziarie e contabili, contenute nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, alle quali soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale e negli eventuali giudizi pendenti, e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato d'emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata ove confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti; disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi citati consistenti negli interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di mitigazione del rischio che ha determinato lo stato di emergenza e delle misure per favorire il superamento dello stesso, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, in concorso con i risarcimenti assicurativi; ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.
  Segnala che il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge esame dispone che i decreti delegati provvedono ad assicurare il coordinamento e la coerenza terminologica in materia di protezione civile nel rispetto: dell'identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile; dell'individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, al fine di dare al testo unico veste formale e sostanziale di un codice settoriale; della ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge 225/1992, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; dell'introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi; dell'individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alle relative intensità e estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati; dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Al riguardo, osserva che l'enucleazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2 sembrerebbe per lo più limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare i criteri per la sua attuazione.
  Evidenzia che il comma 2 dispone, inoltre, che i decreti legislativi provvedono al coordinamento facendo riferimento, con una norma di portata meramente ricognitiva, al rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi delle cosiddette leggi Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e del principio di sussidiarietà. In ordine alla citata ripartizione di competenze, ricorda che la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato ai governi regionali Pag. 294e alle autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del titolo V della Costituzione. Osserva, infine, che andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento in ordine all'obiettivo della delega, atteso che al comma 1, alinea, si fa riferimento a «testi unici», mentre la lettera b) del comma 2 in esame prevede l'adozione di un solo «testo unico», che dovrebbe diventare un vero e proprio codice in materia di protezione civile.
  Con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in titolo, fa presente che lo stesso dispone che i decreti legislativi provvedono alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea, della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo delegato; a tale riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di una migliore esplicitazione di tale criterio in quanto attribuisce una facoltà di scelta in ordine a varie opzioni per l'esercizio della delega; coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'UE in materia; al riguardo ricorda che l'attuale organizzazione del sistema di protezione civile a livello europeo è basata sul Meccanismo Europeo di Protezione Civile, uno strumento nato per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno all'Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri; adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori; indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, che dispone che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
  Rileva che il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che i decreti legislativi, nel disciplinare i settori e le materie sopra richiamati, devono provvedere: alla definizione dei criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti delegati, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001; che prevede la predisposizione degli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali; all'individuazione degli ambiti nei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa e regolamentare.
  Tenuto conto che la delega in esame non considera l'eventualità di apportare correzioni ai decreti legislativi emanati, ritiene che andrebbe valutato l'eventuale inserimento di una norma volta a consentire e disciplinare l'emanazione di decreti legislativi correttivi negli anni successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in prima istanza.
  Rileva, infine, che il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce le modalità per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi vengono emanati su proposta del Pag. 295Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tal fine, del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la semplificazione, la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali, i decreti legislativi sono comunque adottati.
  Al riguardo, anche in considerazione dei tempi previsti per l'acquisizione dei pareri, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di verificare la congruità dei termini previsti nell'articolo 1, commi 1 e 5, per l'esercizio della delega.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S, sottolinea l'importanza della materia trattata nel provvedimento in esame.

  Mauro PILI (Misto) dichiara di condividere le finalità del provvedimento in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, richiama l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di procedere alla costituzione di Comitati ristretti, al fine di consentire un più rapido iter di esame dei provvedimenti assegnati alla Commissione in sede referente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

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