CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2015
372.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.
Atto n. 129.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni dirette a recepire la disciplina comunitaria prevista, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dalla direttiva IVA n. 2008/8/CE, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici.
  Ricorda che la direttiva 2008/8/UE del 12 febbraio 2008 è stata emanata per tenere conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi ed interviene sulle modalità di individuazione del paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio, nel quadro del sistema comune dell'IVA che si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo in ambito europeo. Sulla base della delega prevista all'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), la direttiva medesima è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che ha rivisto completamente il regime di applicazione dell'Iva alle prestazioni di servizi in generale.
  Lo schema di decreto in esame è volto a recepire specificamente le disposizioni contenute nell'articolo 5 della direttiva 2008/8/UE riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi, aventi decorrenza 1o gennaio 2015.
  In particolare, si intende attribuire agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da Pag. 95soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi.
  Segnala che a legislazione vigente per tali prestazioni di servizi l'imposizione dell'IVA avviene nello Stato membro ove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività; conseguentemente, per poter praticare prezzi più bassi, i soggetti passivi hanno convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse, consentendo a questi ultimi di acquisire la totalità del gettito IVA relativo.
  Il provvedimento recepisce quindi la direttiva 2008/8/UE nella parte in cui si propone di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi; a tale scopo recepisce quanto prescritto dalla direttiva 2008/8/UE in merito all'istituzione dei regimi speciali dell'IVA del «mini sportello unico» (in inglese, «Mini One Stop Shop» abbreviato in MOSS).
  Tali regimi hanno una forte valenza semplificatoria degli adempimenti da svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto si consente ai soggetti passivi che aderiscono in Italia ad uno di tali regimi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana. In sostanza, gli adempimenti si limitano all'obbligo di presentazione di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta
  Il mini sportello unico rappresenta un'evoluzione normativa del regime speciale già in vigore per le prestazioni di servizi elettronici rese da soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea e disciplinato dall'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) – ora modificato dello schema in commento. La definizione delle modalità operative per la registrazione al regime speciale denominato Mini One Stop Shop – MOSS ai fini dell'IVA sono contenute nel Provvedimento del 30 settembre 2014 dell'Agenzia delle entrate.
  Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli.
  L'articolo 1 stabilisce che la territorialità IVA per il commercio diretto effettuato nei confronti di un soggetto privato è stabilita nel Paese in cui è residente il committente. Pertanto, gli acquisti tramite e-commerce effettuati da soggetti privati italiani sono assoggettati ad aliquota IVA nazionale (aliquota ordinaria 22 per cento).
  Come evidenziato nella relazione tecnica, mentre precedentemente le prestazioni di servizi con mezzi elettronici, le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da soggetti comunitari ed extra CE a soggetti privati residenti non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato, con la norma in esame tali operazioni diventano imponibili ai fini IVA.
  L'articolo 2 disciplina l'istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, sostituendo l'articolo 74-quinquies e aggiungendo gli articoli 74-sexies e 74-septies del decreto IVA.
  In particolare sono previsti: il regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea – c.d. regime non UE (articolo 74-quinquies); il regime speciale per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea – c.d. regime UE (nuovo articolo 74-sexies); alcune disposizioni applicabili ai soggetti passivi identificati ai fini del mini sportello unico (MOSS) in un altro Stato membro (nuovo articolo 74-septies).
  Il regime speciale prevede, tra l'altro, l'esclusione dall'obbligo di tenuta e conservazione dei registri IVA. I soggetti optanti sono obbligati a presentare una dichiarazione trimestrale sulle operazioni effettuate e sul versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione medesima. Non è Pag. 96possibile portare in detrazione l'imposta assolta sugli acquisti la quale, tuttavia, può essere chiesta a rimborso. Nel caso di soggetti passivi italiani e di soggetti extra UE identificati in Italia che effettuino anche operazioni non incluse nel regime speciale, può essere applicata la detrazione (ossia l'IVA sugli acquisti effettuati in Italia può essere detratta dall'IVA relativa alle altre predette operazioni).
  L'articolo 3, aggiungendo il nuovo articolo 74-octies al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disciplina le modalità di riscossione dell'IVA versata dai soggetti aderenti in Italia ai nuovi regimi non UE (articolo 74-quinquies) e UE (articolo 74-sexies). Viene istituita una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate, nella quale confluisce l'IVA riscossa in relazione al predetto regime speciale (l'imposta è versata per intero in quanto non è consentito l'istituto della compensazione).
  L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di rimborso e di ripartizione fra gli Stati membri di consumo di eventuali eccedenze di versamento.
  L'articolo 5 introduce i nuovi articoli 54-ter, 54-quater e 54-quinquies, al fine di prevedere norme speciali in materia di poteri ispettivi degli uffici e modalità di accertamento dell'imposta, con l'obiettivo di adeguare il sistema dei controlli nazionali alle specificità del MOSS.
  Sono stabiliti i poteri sanzionatori attribuiti all'Amministrazione finanziaria, nonché le procedure per l'accertamento e la riscossione delle somme non versate dai contribuenti inadempienti. In caso di procedura di accertamento nei confronti di soggetti non residenti in Italia che non possiedono fonti di reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme potrà essere richiesta direttamente allo Stato estero interessato, utilizzando la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE relativa alla riscossione di tributi e dazi all'interno dell'Unione Europea, recepita dal decreto legislativo n. 149 del 2012, che regola, sostanzialmente, la cooperazione fiscale internazionale.
  L'articolo 6 modifica il decreto legislativo n. 471 del 1997, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, introducendo specifiche ipotesi sanzionatorie configurabili all'interno del regime speciale, non riconducibili in alcuna delle fattispecie attualmente disciplinate dal decreto.
  L'articolo 7 assegna al Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali e per l'esecuzione dei rimborsi.
  L'articolo 8 contiene i termini di applicazione della disciplina, stabilendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  All'articolo 9, infine, si stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) – del decreto legge n. 192 del 2014, recante proroga di termini.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti del provvedimento, limitandosi qui a richiamare sommariamente il contenuto degli articoli.
  L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 2 interviene sul processo amministrativo, per prorogare due termini introdotti dal recente decreto-legge 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
  L'articolo 3 reca proroghe di termini in materia di sviluppo economico.
  L'articolo 4 reca proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno.
  L'articolo 5 proroga termini in materia di beni culturali. In particolare, si proroga il termine, previsto dal decreto legge «Destinazione Italia», che i comuni devono rispettare per ottenere il finanziamento dei progetti per l'attrattività turistica, articolati in uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati, anche in vista dell'EXPO 2015.
  L'articolo 6 dispone una proroga di termini in materia di istruzione.
  L'articolo 7 reca proroghe di termini in materia sanitaria.
  L'articolo 8 reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti.
  L'articolo 9 reca proroghe di termini in materia ambientale. Il comma 1 proroga di sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2015, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  Il comma 2 proroga di due mesi, vale a dire al 28 febbraio 2015, il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale previsto dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).
  Il comma 3 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI.
  Il comma 4 proroga di due mesi, ossia al 28 febbraio 2015, il termine per l'attivabilità della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
  Con riferimento a tali ultime disposizioni, segnala che, lo scorso 10 aprile 2014, la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'inadempienza dell'Italia per il mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), condannandola al pagamento delle spese (CausaC-85/13). Con una precedente sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), relativa alla procedura di infrazione 2004/2034, la Corte europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il termine previsto del 31 dicembre 2010, come previsto dalla direttiva 91/271/CE.Pag. 98
  Con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271/CEE, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (2014/2059), inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE, per la non conforme applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane.
  I rilievi della Commissione riguardano la non conformità del sistema di depurazione delle acque reflue nei comuni indicati rispetto alla direttiva, con particolare riferimento alla non dimostrata esistenza di un sistema di raccolta delle acque reflue, all'inadeguatezza dei sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (IAS), alla mancata giustificazione della riduzione dei carichi attribuiti ad alcuni agglomerati, alla mancanza o l'insufficienza delle informazioni fornite dall'Italia.
  Tali rilievi inducono la Commissione a concludere che gli impianti esistenti non garantiscono il trattamento adeguato delle acque reflue.
  L'articolo 10 reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria.
  L'articolo 11 proroga termini relativi a interventi emergenziali.
  L'articolo 12 reca una proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali.
  L'articolo 13 interviene in materia di federazioni sportive nazionali, differendo ulteriormente (dal 1o gennaio 2015) al 1o gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 14 proroga i contratti di affidamento di servizi. Si dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1o gennaio 2015 attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate
  L'articolo 15 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che sul decreto-legge in esame la Commissione è chiamata ad esprimersi entro la settimana corrente.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.