CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2015
372.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 79

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Proposte di nomina del professor Tito Boeri a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Nomina n. 43.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione procederà all'esame della proposta di nomina, ai fini dell'espressione del parere di competenza. Fa presente che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 15 gennaio 2015, qualora il dibattito si esaurisca nella presente seduta, il parere potrà essere espresso nella prossima seduta. Ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 2 febbraio 2015.

  Sergio PIZZOLANTE (AP), relatore, con riferimento alla nomina proposta dal Governo, segnala in premessa che, come ricorda lo stesso sito istituzionale dell'Istituto, l'INPS è uno tra i più grandi e complessi enti previdenziali d'Europa, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana ed ha un bilancio che, per entità, è il secondo dopo quello dello Stato. Ricorda che negli ultimi anni le attività dell'istituto sono state profondamente influenzate dai ripetuti interventi di riforma adottati in ambito previdenziale, tanto sul versante normativo che su quello istituzionale. In questo quadro, occorre considerare che gli enti di previdenza sono stati oggetto di un processo di riordino e di accorpamento, nel quadro del più generale processo di riduzione e di riassetto del numero degli enti pubblici. Richiama, in proposito, le misure con le quali si è proceduto a un progressivo accorpamento degli enti rimasti pubblici a seguito della privatizzazione delle casse professionali, nell'ambito di un processo che ha condotto Pag. 80all'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Quest'ultimo provvedimento, nel disporre la soppressione di INPDAP ed ENPALS, ha previsto il conseguente trasferimento delle rispettive funzioni all'INPS. Con tali disposizioni si è verificata una delle più rilevanti operazioni di concentrazione organica della storia amministrativa italiana, che ha coinvolto oltre trentatremila unità di personale. Le manovre di concentrazione degli enti pubblici, con la distinzione tra polo della previdenza e dell'assistenza, da un lato (INPS), e polo della salute e della sicurezza (INAIL), dall'altro, hanno comportato in totale la soppressione di sette enti (IPOST, ENAM, ENAPPSMSAD, IPSEMA, ISPESL, INPDAP ed ENPALS). Da ultimo, ricorda che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, ha trasferito all'INPS, a decorrere dal 1o gennaio 2014, la gestione diretta delle attività inerenti all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all'indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso il soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA. Fa notare che questo atto rappresenta l'ultimo passo del processo di progressiva concentrazione in un unico ente pubblico delle funzioni previdenziali non gestite da enti privatizzati.
  A fronte di tale processo di accorpamento e del conseguente accrescimento delle funzioni dell'INPS, fa presente che la questione della governance dell'istituto è stata posta a più riprese nel dibattito politico, anche in considerazione degli strutturali elementi di novità apportati al riguardo dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale disposizione ha sostanzialmente convogliato nella figura del Presidente le funzioni facenti capo fino a quel momento al Presidente e al Consiglio di amministrazione, conseguentemente soppresso, configurando quindi un organo monocratico al vertice dell'Istituto. Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, il presidente, che dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. Come è noto, in attesa della definizione del processo normativo inteso alla revisione della governance degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, la continuità di gestione dell'Istituto, dopo le dimissioni di Antonio Mastrapasqua, la cui durata in carica era stata differita fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stata assicurata, nel periodo più recente, attraverso la nomina di due Commissari straordinari: Vittorio Conti, dal 12 febbraio 2014, e Tiziano Treu, dal 1o ottobre 2014.
  Per quanto attiene alla procedura di nomina, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, sulla base delle quali il presidente dell'INPS è nominato ai sensi della legge n. 14 del 1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative negli enti pubblici, e secondo la procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, ossia con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvede ad acquisire l'intesa del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In proposito, segnala che con la deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2015 il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha formalizzato Pag. 81l'intesa per la nomina del professor Boeri. Quanto al merito della proposta di nomina in discussione, nel fare rinvio al curriculum allegato alla proposta trasmessa dal Governo, segnala che il professor Boeri, dopo aver conseguito la laurea in Economia all'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e il PhD in economia alla New York University ha maturato diverse esperienze nel settore della ricerca economica, riferite in particolare all'economia del lavoro, alla distribuzione del reddito e all'economia della politica. Fa presente che egli è professore ordinario di economia del lavoro e svolge le proprie attività di ricerca presso l'Università Bocconi. È inoltre BP Centennial Professor alla London School of Economics nonché direttore scientifico della Fondazione Rodolfo Debenedetti, istituzione volta a promuovere la ricerca nel campo della riforma dei sistemi di welfare e dei mercati del lavoro in Europa. Fa notare che il professor Boeri ha ricoperto diversi incarichi presso l'OCSE ed è stato consulente del Governo italiano, del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale, della Commissione europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), della BCE, nonché di diverse Presidenze dell'Unione europea; egli è inoltre titolare di numerosi incarichi di ricerca presso importanti istituti di ricerca a livello internazionale ed è stato, tra l'altro, membro del working group sulla Flexicurity istituito dalla Commissione europea nel 2006, nonché membro della Commissione sul reddito minimo istituita dal Governo italiano nel 2013. Ricorda, infine, che il professor Boeri è autore di numerose pubblicazioni in materie di welfare, previdenza e mercato del lavoro, nonché fondatore del sito di informazione in materia economica lavoce.info.
  Rileva che le esperienze maturate dal professor Boeri a livello nazionale e internazionale testimoniano in modo evidente la sua elevata competenza sotto il profilo scientifico e accademico nelle materie oggetto dell'attività dell'INPS. È noto, del resto, che nell'ambito della sua attività scientifica e pubblicistica il professor Boeri è di recente più volte intervenuto nel dibattito pubblico con proposte riguardanti possibili riforme del sistema pensionistico. Ricorda, in particolare, le proposte volte a rendere più flessibile l'età di pensionamento attraverso riduzioni attuariali delle pensioni per i lavoratori che intendano accedere al pensionamento con età inferiori ai requisiti attualmente previsti. Richiama altresì la proposta, assai dibattuta, volta ad applicare un prelievo, con aliquote progressive, sulla quota degli assegni previdenziali già erogati calcolata sulla base del metodo retributivo, destinando le risorse ottenute ad altri interventi in materia previdenziale.
  Conclusivamente, nell'esprimere un giudizio complessivamente positivo sul profilo accademico della nomina proposta, osserva che la produzione scientifica e le ricerche svolte, per quanto di elevata qualità, non appaiono di per sé esaustive dei requisiti indicati dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, che richiede la presenza di una specifica capacità manageriale e di una qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. Chiede, in ogni, che il Governo intervenga nel dibattito e si pronunci sulle questioni sollevate.

  Renata POLVERINI (FI-PdL) concordando con quanto osservato dal relatore, ritiene che, nonostante la candidatura del professor Boeri risponda a criteri di indubbia competenza, sotto il profilo accademico e scientifico, non siano pienamente rispettati i requisiti previsti dalla legge con riferimento alla specifica capacità manageriale e alla qualificata esperienza del candidato nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. Rilevata la chiarezza del disposto legislativo al riguardo, dubita, pertanto, che l'Esecutivo posso fornire elementi ulteriori a sostegno di tale candidatura. Ricordato, peraltro, che nel sito internet fondato dal professor Boeri in passato furono avanzati dubbi circa il rispetto dei requisiti di legge con riferimento alla competenza di taluni candidati, Pag. 82di cui il Governo aveva proposto la nomina al vertice di altri enti pubblici, auspica che sull'argomento si svolga un serio approfondimento, che assicuri il pieno rispetto della legge.

  Titti DI SALVO (PD), formulando un giudizio positivo sull'intervento introduttivo del relatore, che dichiara di condividere integralmente, ritiene che questa nomina possa costituire l'occasione per porre all'attenzione della Commissione e del Governo il tema della riforma della governance dell'INPS, a fronte del progressivo accrescimento delle sue funzioni, che hanno portato tale Istituto a gestire la quasi totalità parte dei servizi di welfare. Ricordato che la più recente evoluzione dell'assetto istituzionale dell'INPS ha condotto a un evidente accentramento di poteri nelle mani del suo Presidente, a scapito degli altri organi collegiali, ritiene urgente affrontare tale tematica, che giudica decisiva per il corretto funzionamento dell'Istituto. Fa notare, in proposito, che il tema è da tempo al centro dell'attenzione degli organi parlamentari, ricordando come, dalla scorsa legislatura, pendono in Commissione diverse proposte di legge sulla materia, di cui auspica una sollecita calendarizzazione. Sottolineato che la stessa Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale si è a più riprese occupata del tema, ricorda che su tale questione è stato anche sottoscritto un protocollo tra le parti sociali, che richiama l'esigenza di un efficace intervento in materia. Nell'auspicare che tali considerazioni siano condivise dal relatore e dagli altri componenti della Commissione, auspica che si riesca finalmente ad affrontare il tema, riducendo la concentrazione di potere determinatasi con l'attuale assetto normativo.

  Davide TRIPIEDI (M5S) ritiene necessario assicurare la presenza del Governo nella prossima seduta al fine di acquisire delucidazioni circa la piena rispondenza tra il profilo professionale del candidato e i requisiti richiesti dalla legge per la nomina a presidente dell'INPS.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che sarà sua cura informare il Governo di quanto emerso nella seduta odierna e sollecitare la presenza di un suo rappresentante nella prossima seduta, al fine di acquisire le indicazioni richieste. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, osserva che il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, composto di quattordici articoli, reca l'ormai consueta serie di norme per la proroga o il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in diversi ambiti materiali riconducibili alle competenze di diverse amministrazioni ministeriali e, corrispondentemente, di diverse Commissioni parlamentari. Preso atto dell'ampiezza del contenuto del provvedimento, avverte che si soffermerà sulle parti più direttamente riconducibili alla competenza della Commissione.
  Nello specifico, rileva, in primo luogo, che i commi da 1 a 5 dell'articolo 1 prorogano disposizioni, già contenute in diversi precedenti interventi legislativi, in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, osserva che il comma 1, lettere Pag. 83a) e b), facendo seguito a diverse proroghe già esauritesi, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche riferite a budget di anni precedenti. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la finalità delle disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 1 è quella di rendere disponibili anche per il 2015 le risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti non utilizzate nei tempi previsti. Più nel dettaglio, la lettera a) proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 66, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, riferite a budget del 2008 e del 2009. Le disposizioni richiamate pongono limiti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione di lavoratori precari per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti specificamente indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fa notare che la lettera b) proroga al 31 dicembre 2015 il termine, prorogato da ultimo dal decreto-legge n. 150 del 2013, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, che prevede limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-2014, per le suddette amministrazioni, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede un regime speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli enti di ricerca. Fa notare poi che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al budget del 2014, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Si tratta di una proroga che interviene per la prima volta sulle risorse di riferimento. Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, è prorogato al 31 dicembre 2015. Segnalato che i successivi commi 3 e 4 prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente, rilevo che il comma 5 dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate, previa ricognizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014, identificati, come precisato nella relazione illustrativa, con le province. Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del personale non amministrativo degli enti di ricerca. In proposito, occorre rimarcare come, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, l'articolo 1, commi da 421 a 425, della legge stabilità 2015 prevede la definizione di un procedimento Pag. 84volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione, anche a seguito della riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane disposta dalle medesime disposizioni. Sempre con riferimento alle province, segnala che il comma 6 dispone che le queste ultime, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, termine originariamente previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. Fa notare, quindi, che il successivo comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di effettuare, nell'anno 2015, assunzioni in deroga al blocco disposto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente ad assunzioni riferite a profili professionali specialistici, fermo restando il divieto di effettuarle in qualifiche o aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie. Rispetto alla norma prorogata, si specifica che la facoltà di assunzione è limitata a profili professionali specialistici. Rileva, quindi, che il comma 12, disciplinando il periodo di perfezionamento formativo presso uffici giudiziari, proroga al 28 febbraio 2015 il termine, già fissato al 31 dicembre 2014, per la conclusione del periodo di perfezionamento formativo dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: si tratta di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari. I soggetti interessati, nel numero di 2.931 unità, potranno fruire di ulteriori 230 ore di tirocinio presso gli uffici giudiziari distribuiti sul territorio nazionale, per una spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia.
  Passando all'articolo 8, evidenzia che il comma 5 differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l'emanazione del decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione. Nel segnalare che tali termini sono strati già prorogati due volte, ricorda, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, che il decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà inoltre stabilire criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale disciplina gli obblighi di informazione, formazione e addestramento del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.
  Con riferimento all'articolo 10, segnala che il comma 5, con una norma che intende contribuire a perseguire obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Il limite è fissato in misura pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, Pag. 85ridotti del 10 per cento. Rileva che il successivo comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
  Infine, osserva che l'articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1o gennaio 2015 attraverso le risorse dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007-2013 delle Regioni interessate, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali. La norma in esame ha lo scopo di garantire la proroga di tutti i contratti di servizi esternalizzati attualmente in essere a fronte di scadenze differenziate nel corso dell'anno 2015. Come evidenziato nella relazione illustrativa, infatti, la mancata proroga dei suddetti contratti metterebbe a rischio il lavoro di 1.500 addetti in diverse regioni, compromettendo il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria. Il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 60 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità 2015 per i lavoratori a contratto delle province che, nelle more del riordino delle funzioni disposto dalla legge n. 56 del 2014, continuano ad esercitare compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro. Nello stanziare tali risorse, l'articolo 1, comma 429, della legge di stabilità per il 2015 prevede che, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e l'attuazione della Garanzia giovani, le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.
  Conclusivamente, segnala che il provvedimento interessa le competenze della Commissione essenzialmente con riferimento alle disposizioni in materia di pubblico impiego in esso contenute, mentre non sussistono disposizioni relative alle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale riguardo, nell'osservare che i diversi gruppi stanno formulando diverse proposte emendative in ordine alla proroga di termini in materia di lavoro e previdenza, si dichiara disponibile a valutare il recepimento nell'ambito della propria proposta di parere di proposte di integrazione del provvedimento sulle quali dovesse emergere una convergenza nell'ambito del dibattito in Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto di quanto da ultimo rappresentato dalla relatrice, ritiene che l'esame in sede consultiva del provvedimento rappresenti per i gruppi una buona occasione per affrontare questioni irrisolte, a più riprese sollevate in Commissione, che riguardano la proroga di importanti interventi in materia di lavoro. Fa riferimento, ad esempio, all'esigenza di prorogare al 2015 il blocco dell'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei titolari di partita IVA, nonché alla necessità di prorogare per il medesimo anno lo stanziamento di risorse previsto per il finanziamento dei contratti di solidarietà. Auspica, quindi, che su tali delicate questioni i gruppi, anche nell'ambito dell'esame in sede referente, possano Pag. 86assumere iniziative unitarie, sotto forma di specifici emendamenti al testo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 gennaio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.