CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 gennaio 2015
370.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04465 Ribaudo: Dati relativi ai rimborsi per detrazioni per carichi di famiglia di importo superiore a 4.000 euro sottoposti a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate.

  Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

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  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-04466 Paglia: Problematiche concernenti le procedure relative alla prestazione di garanzie creditizie pubbliche in favore della società Chil Srl.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, rilevando innanzitutto come alcuni eventi che riguardano personaggi pubblici costituiscano spesso l'occasione per gettare una luce sull'operatività di alcuni strumenti pubblici, al fine di migliorarne il funzionamento. Nel caso specifico affrontato dall'interrogazione lo spunto è dato dalla vicenda, cui gli organi di informazione hanno prestato notevole attenzione, relativa al fallimento di una società privata operante in Toscana, cui era stata prestata una garanzia creditizia pubblica da parte di Fidi Toscana, che si è a sua volta avvalsa della controgaranzia del Fondo centrale di garanzia.
  Al di là delle singole persone coinvolte, la questione risulta meritevole di attenzione, in quanto fa emergere talune criticità nel funzionamento dei consorzi di garanzia collettiva fidi controllati dai soggetti pubblici, nonché nell'operatività del predetto Fondo centrale di garanzia, il cui ruolo è stato continuamente ampliato negli ultimi anni, incrementando conseguentemente il grado di rischiosità della sua azione. In particolare la vicenda dimostra a suo giudizio un approccio eccessivamente burocratico e passivo, sia da parte di Fidi Toscana, sia da parte del Fondo centrale, nella concessione della garanzia e nelle dinamiche che hanno portato all'escussione della stessa, laddove un'analisi più attenta avrebbe dovuto indurre tali soggetti pubblici a non prestare la garanzia stessa.
  In tale contesto si riterrebbe sollevato se la risposta del Governo all'atto di sindacato ispettivo indicasse che il caso sollevato costituisce un fatto isolato, di per sé trascurabile atteso il limitato impatto sul bilancio pubblico, mentre, al contrario, considererebbe assai preoccupante se la medesima vicenda rappresentasse la spia di una situazione diffusa.
  Sottolinea quindi come l'interrogazione non intende in alcun modo porsi nella scia di polemiche giornalistiche o di inchieste giudiziarie in materia, ma si ponga invece l'obiettivo di chiarire se gli strumenti di sostegno al credito rappresentati dai Confidi e dal Fondo centrale di garanzia siano in grado di realizzare in modo adeguato e corretto gli obiettivi per cui sono stati costituiti, senza limitarsi ad un'attività meramente burocratica non in grado di valutare compiutamente la qualità creditizia dei soggetti che richiedono il loro intervento.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, qualora il comportamento riferito nella risposta fosse stato posto in essere da un funzionario di una banca privata, esso avrebbe portato al licenziamento di tale funzionario. Evidenzia infatti come, nella pratica creditizia ordinaria, gli affidamenti o le garanzie, una volta deliberate, non siano mai lasciate a se stesse, ma siano attentamente monitorate, in particolare per ogni variazione della consistenza patrimoniale o di altri elementi qualificanti del soggetto garantito, al fine di rideterminare eventualmente le condizioni della garanzia stessa.
  Non considera pertanto accettabile limitarsi ad affermare che la responsabilità per l'attività di valutazione del merito di credito della società garantita spettava, nel caso di specie, a Fidi Toscana, in quanto il Fondo centrale di garanzia non può abdicare alla sua responsabilità di vigilare sull'operatività dei confidi che si avvalgono della controgaranzia del Fondo stesso, limitandosi a confidare passivamente sul fatto che il Fondo medesimo può avvalersi a sua volta della garanzia di ultima istanza di un altro soggetto, lo Stato. Reputa pertanto che in Pag. 45tale vicenda il Fondo debba rivalersi su Fidi Toscana per gli oneri derivanti dall'escussione della garanzia.
  Sotto un profilo generale sottolinea quindi come le procedure istruttorie relative alla prestazione di controgaranzia da parte del Fondo debbano essere riviste, adeguandosi ai più avanzati standard seguiti degli intermediari creditizi privati, che monitorano le singole pratiche anche più volte nel corso dell'anno. Diversamente, qualora il Fondo non si dimostrasse in grado di svolgere adeguatamente la sua funzione in merito, non risulterebbe certo positivo il continuo ampliamento dell'accesso alle controgaranzie del Fondo stesso, in quanto tale ampliamento avrebbe l'effetto di incrementare in modo inaccettabile la rischiosità dell'operatività del Fondo stesso.
  Invita pertanto il Governo a intervenire per modificare le procedure seguite dal Fondo, qualora ciò risultasse necessario alla luce della vicenda evidenziata dall'interrogazione, che, lo ribadisce, ha la finalità di verificare le eventuali criticità esistenti in tale settore.

5-04467 Barbanti: Integrazione del collegio della CONSOB e nomina del nuovo Direttore generale.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale sottopone all'attenzione del Governo le vicende relative alle recenti dimissioni del Direttore generale della CONSOB, Gaetano Caputi, alle quali è seguita la «nomina lampo» del nuovo Direttore generale, Angelo Apponi, ex Capo della Divisione informazioni emittenti.
  A tale proposito, sottolinea innanzitutto come la predetta nomina sia stata effettuata da parte del Presidente della CONSOB, Giuseppe Vegas, il quale risulta indagato per abuso di ufficio ed evidenzia come il nuovo Direttore generale sia a sua volta coinvolto nelle indagini in corso sul caso Fonsai e Milano assicurazioni, non risultando pertanto in possesso dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, previsti dal regolamento interno della CONSOB per l'individuazione del Direttore generale.
  Stigmatizza inoltre la procedura attraverso cui si è giunti a tale nomina, che ritiene frettolosa, poco trasparente e niente affatto rispettosa del rispetto del principio di collegialità. Rammenta a tale proposito come la nomina sia stata effettuata da un organo monocratico, prima della prevista nomina dei due nuovi commissari, più volte preannunciata dal Governo ma mai realizzata concretamente.
  In tale contesto, ritenendo che la collegialità delle decisioni sia elemento imprescindibile ai fini della corretta gestione ed amministrazione della CONSOB, organo preposto alla tutela dei risparmiatori, l'interrogazione chiede all'Esecutivo quando saranno effettuate le nomine dei due suddetti commissari e come giudica il blitz compiuto dal Presidente Vegas con la nomina del Direttore generale Apponi.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Sebastiano BARBANTI (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, la quale si limita ad affermare la conformità delle procedure di nomina del Direttore generale alla prassi consolidatasi presso la CONSOB e non contenga alcun riferimento alle questioni poste dal proprio atto di sindacato ispettivo.
  Evidenzia, infatti, come il Governo non abbia dato alcuna risposta in merito alla tempistica prevista per la nuova dei due nuovi commissari della CONSOB, né con riferimento al mancato rispetto del principio di collegialità che dovrebbe presidiare le procedure di nomina, a garanzia della trasparenza e imparzialità delle stesse. Anche con riguardo alla figura del nuovo Direttore generale, Angelo Apponi, sottolinea come l'Esecutivo non abbia dato risposta ai rilievi posti dall'interrogazione sulla mancanza dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, limitandosi a richiamarne il più che valido curriculum vitae.Pag. 46
  Ricorda quindi che, in una recente decisione, il Tar Lazio si è pronunciato sulla questione della necessaria collegialità di talune decisioni della CONSOB, censurando la misura sanzionatoria assunta in modo monocratico, proprio dai vertici della CONSOB, nei confronti di un proprio dipendente, ritenendo che tale metodo non assicuri la trasparenza e imparzialità delle decisioni.
  Dichiara quindi la propria delusione per la risposta fornita dal Governo e preannuncia l'intenzione di approfondire la tematica oggetto dell'interrogazione, anche attraverso l'assunzione di ulteriori iniziative parlamentari.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.

Proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Federico GINATO (PD) relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, le proposte di legge C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi – di contenuto identico – le quali, in considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, intendono prorogare di otto mesi il termine per l'esercizio della delega legislativa per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita di cui alla legge n. 23 del 2014. Pertanto, in forza delle modifiche recate dalle proposte di legge, il predetto termine di delega, attualmente fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 23 (26 marzo 2015) passerebbe a venti mesi.
  Rileva quindi come le proposte di legge intendano assicurare la piena attuazione della delega per la revisione del sistema fiscale, portando a compimento un notevole lavoro legislativo svolto dalla Commissione in collegamento con il Governo e con il contributo di tutte le forze parlamentari. Sottolinea infatti come la delega costituisca uno strumento fondamentale per venire incontro alle esigenze di riforma di tale settore largamente condivisa e attesa da molto tempo nel Paese.
  In tale contesto ritiene che, prima di procedere nell'esame in sede referente dei provvedimenti, sia necessario conoscere dal Governo quale sia il cronoprogramma relativo alla predisposizione degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega.
  Passando a un'illustrazione dettagliata delle proposte di legge, che si compongono di un solo articolo, intervenendo sul dettato dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 23, rileva come il comma 1, lettera a), modificando l'alinea del comma 1 del citato articolo 1, ampli da dodici a venti mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega, senza peraltro intervenire sul termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive dei singoli decreti legislativi approvati, né sui termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari. In secondo luogo, la lettera c), introducendo nel medesimo articolo 1 un nuovo comma 7-bis, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente Pag. 47a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega.
  Fa quindi presente che, per ragioni di coordinamento normativo, la lettera b) sopprime il terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 1, il quale prevede un limitato meccanismo di slittamento del termine di delega solo nel caso in cui le Commissioni competenti chiedano una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del loro parere.
  In tale contesto ricorda che la legge n. 23 del 2014, la quale si compone di 16 articoli, oltre che i singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, indica, all'articolo 1, comma 1, i principi e criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio di tutte le deleghe:
   il rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell'Unione europea;
   il rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie;
   la coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale.

  Ulteriori principi generali di delega indicati dal predetto comma 1 riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.
  Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, illustra il comma 5 dell'articolo 1, il quale prevede una procedura rafforzata per l'esame parlamentare degli schemi di decreto, analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: in prima battuta stabilisce che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato; qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
  Inoltre, rileva come, ai sensi del comma 8 dell'articolo 1, il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, possa adottare eventuali decreti correttivi e integrativi in materia e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014). In base al comma 4 il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).
  Segnala quindi il comma 9 dell'articolo 1, in base al quale, nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili. Il comma 10 prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.
  Ricorda che, per quel che concerne le specifiche disposizioni di delega relative alle singole materie:
   l'articolo 2 riguarda la revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati; Pag. 48
   gli articoli 3 e 4 riguardano la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale;
   l'articolo 5 attiene alla disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale;
   gli articoli 6 e 7 concernono la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla revisione dell'istituto dell'interpello e alla semplificazione fiscale;
   l'articolo 8 prevede la revisione del sistema sanzionatorio;
   l'articolo 9 interviene sul rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo;
   l'articolo 10 contempla la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali;
   gli articoli 11 e 12 riguardano la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa;
   l'articolo 13 contempla la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette;
   l'articolo 14 prevede la revisione della disciplina dei giochi pubblici;
   l'articolo 15 interviene sulle nuove forme di fiscalità ambientale.

  Illustra quindi l'articolo 16, il quale specifica altresì che la revisione del sistema fiscale prevista dall'intervento legislativo persegue l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, nel rispetto del principio di equità e compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Con riferimento allo stato di attuazione della delega, rileva come siano stati finora approvati in via definitiva tre decreti legislativi.
  Lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99), sui cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 7 agosto 2014. Tra le misure previste nello schema di decreto, ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.
  A tale proposito, rammenta che, a seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. È stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Su tale ulteriore versione dello schema di decreto il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole. Il provvedimento è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 come decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
  Ricorda inoltre che, in attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2, della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazione, il 22 ottobre 2014. A Pag. 49seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il Governo ha ritrasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 106-bis), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 25 novembre 2014. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 come decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
  Segnala quindi lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014. A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il Governo ha ritrasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 100-bis), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 22 ottobre 2014. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015 come decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
  Fa presente inoltre come alcune norme che intervengono su aspetti affrontati dalla delega fiscale siano contenute nella legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). In primo luogo, l'articolo 1, commi da 54 a 89, istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento. Per accedere a tale regime agevolato (che costituisce il regime «naturale» per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio.
  In tale ambito, sottolinea come tale normativa impatti sulla materia oggetto dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.
  Inoltre l'articolo 1, commi da 629 a 633, della medesima legge di stabilità 2015, incrementa il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, al settore della grande distribuzione, nonché alle cessioni di bancali in legno (pallet).
  Viene disposto inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (cosiddetto split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.
  Con riferimento a tale normativa, sottolinea come essa incida in parte sulla materia oggetto dell'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale, il quale prevede l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse Pag. 50charge appunto), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.
  Ulteriormente, l'articolo 1, commi da 634 a 641, della legge di stabilità 2015, modifica le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cosiddetta tax compliance). In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all'istituto del ravvedimento operoso, consentendo l'accesso all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.
  A tale proposito ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 23 del 2014 contempla – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.
  Segnala quindi come, nel corso del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, sia stato approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, il quale:
   disciplinava l'abuso del diritto, nell'ambito dello Statuto dei diritti del contribuente;
   prevedeva la revisione del sistema sanzionatorio, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000;
   istituiva il regime dell'adempimento collaborativo, per le aziende dotate di un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.

  Tale schema di decreto non è stato tuttavia trasmesso alle Camere per l'esame da parte delle Commissioni competenti, in quanto il Governo si è riservato di esaminare nuovamente il provvedimento in Consiglio dei Ministri.

  Giovanni PAGLIA (SEL), nel rilevare come il Governo non abbia ancora sostanzialmente esercitato larga parte della delega per la riforma del fisco conferita dalla legge n. 23 del 2014, non esprime una pregiudiziale contrarietà alla proroga del termine per l'esercizio della delega stessa prevista dalle proposte di legge in esame, ma rileva come tale disponibilità sia condizionata al fatto che taluni argomenti affrontati dalla citata legge n. 23, attualmente al centro del dibattito, siano espunti dall'ambito della stessa delega e fatti oggetto di un provvedimento legislativo, così che su di essi possa svolgersi la più ampia discussione parlamentare tra tutte le forze politiche.

  Daniele PESCO (M5S) sottolinea come, nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, la maggioranza ed il Governo avessero dimostrato assoluta chiusura rispetto alle proposte emendative presentate dal gruppo M5S in relazione ai profili concernenti la disciplina dell'abuso del diritto e la revisione del sistema sanzionatorio tributario. A fronte di tale rigidità stigmatizza l'atteggiamento ambiguo del Governo che, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre scorso ha, dapprima deliberato uno schema di decreto legislativo in materia e ha poi successivamente ritirato tale provvedimento alla luce delle fortissime polemiche insorte sul contenuto dello schema stesso.
  Evidenzia, quindi, con rammarico, come tale rocambolesca vicenda abbia indotto il gruppo M5S a perdere ogni fiducia nell'azione del Governo e della maggioranza anche su questi temi, sui quali si era invece sviluppato, in seno alla Commissione, un positivo rapporto di lavoro comune in occasione dell'esame delle predette Pag. 51proposte di legge. In tale contesto il MoVimento 5 Stelle esprime la propria contrarietà alla proroga del termine di esercizio della delega, considerando invece interessante la proposta, avanzata dal deputato Paglia, di inserire nel provvedimento in esame norme di riforma del sistema tributario di diretta applicazione, abbandonando pertanto, almeno per alcuni aspetti, lo strumento della delega.

  Girolamo PISANO (M5S) propone di inserire nelle proposte di legge in esame una norma abrogativa dell'articolo 5 della legge n. 23 del 2014, il quale reca la delega specifica sulla disciplina dell'abuso del diritto, trasfondendo conseguentemente il contenuto dello schema di decreto legislativo in materia in un provvedimento legislativo compiuto.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.
Atto n. 129.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2008/8/CE, essa interviene sulla disciplina relativa all'individuazione del luogo delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, intervenendo, a tal fine, sulla cosiddetta «direttiva IVA» 2006/112/CEE.
  In tale ambito, segnala come la direttiva 2008/8/CE intenda tener conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi e intervenga sulle modalità di individuazione del Paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio, ai fini del sistema comune dell'IVA che si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo in ambito europeo. In particolare la direttiva è volta ad introdurre un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe essere il luogo in cui avviene il consumo effettivo.
  Fa presente quindi come, a tal fine, siano stabiliti due criteri di ordine generale che trovano applicazione laddove non sono disposte specifiche deroghe.
  In particolare:
   per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, la prestazione si intende effettuata nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente;
   per i servizi resi nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA), le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso.

  In dettaglio, illustra l'articolo 2 della direttiva, il quale stabilisce i principi di determinazione del luogo della prestazione con decorrenza 1o gennaio 2010 evidenziando come, in primo luogo, venga fornita la definizione di soggetto passivo ai fini dell'applicazione delle regole relative al Pag. 52luogo di prestazione di servizi. Rientrano in tale definizione anche:
   i soggetti che esercitano attività o che effettuano operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi;
   tutte le persone giuridiche, anche se non sono soggetti passivi, ma che sono identificati ai fini IVA.

  In secondo luogo, vengono stabiliti i seguenti principi generali:
   per i servizi resi a un soggetto passivo IVA, il luogo della prestazione è quello in cui egli svolge la propria attività economica; tuttavia, se i servizi sono prestati a una stabile organizzazione situata in un Paese diverso da quello del soggetto passivo, il luogo della prestazione corrisponde a quello della stabile organizzazione;
   per i servizi resi a persone che non sono soggetti passivi IVA, il luogo della prestazione è quello in cui ha sede il prestatore ovvero quello in cui opera la stabile organizzazione qualora il servizio sia reso da una stabile organizzazione situata in un paese diverso da quello del prestatore.

  Accanto ai predetti principi generali, rileva come vengano introdotte una serie di deroghe in funzione della tipologia di servizio reso. In particolare è considerato luogo della prestazione:
   il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale, nei casi di servizi resi da un intermediario;
   il luogo in cui è situato il bene immobile, per i servizi accessorie quali, ad esempio, le prestazioni dei periti o degli agenti immobiliari;
   il luogo in cui si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse, nei casi di trasporto di passeggeri ovvero per i trasporti di beni diversi da quelli intracomunitari resi a persone che non sono soggetti passivi;
   il luogo di partenza del trasporto per il trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi;
   il luogo in cui si svolgono materialmente le seguenti attività e i relativi servizi accessori: attività e servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi e affini, nonché, se resi a persone che non sono soggetti passivi, le attività accessorie ai trasporti, quali le operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini e le perizie e i lavori relativi a beni mobili materiali;
   il luogo in cui sono materialmente eseguite le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno per i quali, invece, se effettuati all'interno della Comunità, si considera il luogo di partenza del trasporto dei passeggeri;
   il luogo in cui il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario, per i servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto;
   il luogo della residenza, anche abituale, ovvero del domicilio, per i servizi elettronici resi a persone che non sono soggetti passivi.

  Passa quindi a illustrare l'articolo 3 della direttiva 2008/8/CE, il quale stabilisce nuovi criteri che trovano applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2011 ed in particolare:
   il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini ed i servizi accessori resi a un soggetto passivo IVA, è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente;
   il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini ed i servizi accessori resi a persone che non sono soggetti passivi IVA, è il luogo in cui le attività si svolgono effettivamente;Pag. 53
   il luogo delle prestazioni di servizi per attività accessorie ai trasporti, nonché di perizie e lavori relativi a beni mobili materiali rese a persone che non sono soggetti passivi, è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

  L'articolo 4 stabilisce che il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è quello in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui l'imbarcazione è messa effettivamente a disposizione del destinatario.
  Per quanto attiene più specificamente alle questioni affrontate dallo schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 5 il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettrodomestici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è, a decorrere dal 2015, quello del domicilio o della residenza abituale di questi ultimi.
  In tale contesto segnala come, a decorrere dal 1o gennaio 2015, tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici saranno imponibili nel luogo di stabilimento del destinatario. Per garantire la correttezza dell'imposizione, le imprese dell'UE e di paesi terzi dovranno determinare lo status (se è un soggetto passivo oppure no) e il luogo (Stato membro dell'UE o paese terzo) del destinatario. Tale modifica del regime IVA risponde alla volontà di conformare il trattamento IVA dei predetti servizi a uno dei principi fondamentali dell'IVA, secondo cui, in quanto tassa sui consumi, il gettito dell'imposta dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi sono consumati. Per le imprese stabilite in Paesi terzi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi prestati tramite mezzi elettronici a destinatari nell'UE, le norme attuali prevedono già ora l'imposizione nel Paese del destinatario. Fino alla fine del 2014, le prestazioni da un'impresa a un consumatore finale (business to consumer – B2C) effettuate dalle imprese dell'UE sono imponibili nel Paese del prestatore. Ciò significa che, per quanto riguarda le prestazioni a favore di consumatori finali, le imprese stabilite negli Stati membri che applicano aliquote IVA inferiori godono di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese stabilite negli altri Stati membri.
  Sottolinea pertanto come le nuove norme in materia di luogo di imposizione recate dalla direttiva, basate sul Paese del destinatario del servizio, creeranno, a decorrere dal 2015, condizioni di parità e dovrebbero altresì garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di fruizione. Dalle predette modifiche sono invece escluse, in particolare, le seguenti attività:
   1) la cessione di beni (compresa la televendita) nella quale l'utilizzo di mezzi elettronici è limitato alla trasmissione dell'ordine;
   2) la prestazione di servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dai servizi prestati tramite mezzi elettronici.

  Questi tipi di operazioni non sono conseguentemente compresi nelle disposizioni in materia di mini sportello unico.
  In linea più generale rammenta come alcune delle misure più importanti del cosiddetto «pacchetto IVA» recate dalla direttiva 2008/8/CE siano già entrate in vigore nel 2010 e abbiano riguardato due norme di carattere generale relative al luogo delle prestazioni di servizi: gli articoli 44 e 45 della citata direttiva 2006/112/CE (cosiddetta «direttiva IVA»).
  In particolare, ricorda che, ai sensi dell'articolo 44 modificato della direttiva 2006/112/CE, i servizi prestati da un'impresa a un'altra impresa (business to business – B2B) sono imponibili nel luogo di stabilimento dell'impresa destinataria e che questa disposizione si applica anche ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, cosicché nel 2015 non vi saranno cambiamenti a tale riguardo. Pag. 54Inoltre, ai sensi dell'articolo 45 modificato della direttiva 2006/112/CE, i servizi prestati da un'impresa a un consumatore finale (Business to consumer – B2C) sono imponibili nel Paese di stabilimento del prestatore. Pertanto, i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici resi da un prestatore stabilito nell'UE a una persona che non è soggetto passivo stabilita anch'essa o residente nell'UE rientrano nell'ambito di applicazione della norma generale e sono imponibili nel Paese di stabilimento del prestatore.
  A tale proposito, rammenta che tali previsioni sono state recepite dal decreto legislativo n. 18 del 2010, che ha rivesto completamente il regime di applicazione dell'IVA alle prestazioni di servizi in generale. Infatti, a decorrere dal 2010 (ai sensi del nuovo articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) le prestazioni di servizi eseguite a favore di clienti (committenti) che siano soggetti passivi IVA (indipendentemente dal luogo di esecuzione) sono:
   assoggettate ad IVA se il committente (ad esempio trasportatore) è residente in Italia;
   escluse da IVA se il committente non è residente in Italia (UE o extra UE).

  Se, invece, le prestazioni sono eseguite a favore di clienti (committenti) non soggetti passivi IVA:
   l'operazione è soggetta ad IVA in Italia se il prestatore è residente in Italia;
   l'operazione non è soggetta ad IVA in Italia (ma è soggetta ad imposta nel paese del prestatore) se il prestatore non è residente in Italia.

  Per quel che concerne specificamente il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva come esso si componga di 9 articoli e sia volto a recepire le disposizioni, contenute nell'appena descritto articolo 5 della direttiva 2008/8/CE, riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi, relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi, al fine di attribuire agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA relativa. A legislazione vigente, infatti, per tali prestazioni di servizi l'imposizione dell'IVA avviene nello Stato membro ove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività; conseguentemente, per poter praticare prezzi più bassi, i soggetti passivi hanno convenienza a stabilirsi negli Stati membri ove si applicano le aliquote IVA più basse, consentendo a questi ultimi di acquisire la totalità del gettito IVA relativo.
  Il provvedimento recepisce inoltre la direttiva 2008/8/CE nella parte in cui si propone di semplificare gli adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi.
  Sottolinea pertanto come, a tale ultimo scopo, esso recepisca quanto prescritto dalla direttiva 2008/8/CE in merito all'istituzione di due regimi speciali dell'IVA del «mini sportello unico» («Mini One Stop Shop» abbreviato in MOSS):
   il regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea (cosiddetto «regime non UE»);
   il regime speciale per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (cosiddetto «regime UE»).

  Rileva come tali regimi abbiano infatti un forte effetto di semplificazione degli adempimenti da svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto viene consentito ai soggetti passivi che aderiscono in Italia a uno di tali regimi di intrattenere Pag. 55rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana. In sostanza, gli adempimenti si limitano all'obbligo di presentazione di una dichiarazione trimestrale dell'IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo ed al versamento della relativa imposta.
  Il mini sportello unico rappresenta un'evoluzione normativa del regime speciale già in vigore per le prestazioni di servizi elettronici rese da soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea e disciplinato dall'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi del quale i soggetti domiciliati o residenti fuori della UE possono identificarsi nel territorio dello Stato, per l'assolvimento degli obblighi in materia di IVA relativamente ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine presentano, prima dell'effettuazione delle operazioni, apposita dichiarazione all'ufficio competente, il quale è tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, nonché il conto bancario su cui effettuare il versamento dell'imposta.
  In tale ambito segnala come la definizione delle modalità operative per la registrazione al regime speciale denominato Mini One Stop Shop – MOSS ai fini dell'IVA siano contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 settembre 2014.
  Passando alle singole disposizioni dello schema di decreto, illustra l'articolo 1, comma 1, lettera a), il quale sostituisce le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 7-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo che, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio, se il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato. Per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione si continua a prevedere la condizione che esse siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea, mentre viene eliminata la condizione, presente nella disposizione vigente, secondo cui il prestatore del servizio deve essere stabilito al di fuori del territorio della Comunità.
  Alla luce dell'applicazione del nuovo criterio di territorialità, disposto dal successivo articolo 2 dello schema di decreto, la lettera b) abroga le lettere h) ed i) dell'articolo 7-septies del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633, le quali prevedono che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi in esame quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità.
  L'articolo 2, sostituendo l'articolo 74-quinquies e aggiungendo gli articoli 74-sexies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disciplina l'istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici.
  In particolare sono previsti:
   il regime speciale per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che prestano tali tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea – cosiddetto «regime non UE» (articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633);
   il regime speciale per i soggetti passivi stabiliti in Italia che prestano le stesse tipologie di servizi a committenti non soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea – cosiddetto «regime UE» (nuovo articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633);
   alcune disposizioni applicabili ai soggetti passivi identificati ai fini del mini sportello unico (MOSS) in un altro Stato membro (nuovo articolo 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633).

  In merito al predetto mini sportello unico – MOSS, rileva come esso consista Pag. 56in un nuovo portale telematico per espletare gli adempimenti relativi al regime agevolativo facoltativo introdotto dalla direttiva 2008/8 e applicabile dal 1o gennaio 2015: attraverso tale misura di semplificazione, adottata in seguito alla modifica delle norme sull'IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest'ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore, si evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.
  In pratica, nell'ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l'IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all'IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
  Nello specifico, fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 stabilisce, al comma 1, che i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti né identificati in nessun altro Stato dell'Unione, possono identificarsi in Italia per assolvere agli obblighi IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea (cosiddetto regime non UE).
  La norma individua le modalità per l'identificazione e la relativa disciplina. In particolare, i soggetti non UE che intendono avvalersi del mini sportello unico (MOSS) presentano apposita richiesta di registrazione (redatta secondo il modello definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 8 e contenente le indicazioni elencate dal comma 3) all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. Successivamente, ogni variazione dei dati presentati deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 4. In base al comma 2 i soggetti passivi non UE identificati in Italia ai fini del MOSS sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (in tema di obblighi dei contribuenti), ma sono tenuti a presentare, ai sensi del comma 6, per ciascun trimestre solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche qualora non abbiano effettuato operazioni, una dichiarazione dalla quale devono risultare il numero di identificazione, le aliquote applicate in ciascuno Stato membro, l'ammontare delle prestazioni di servizi effettuate in ciascuno Stato membro di consumo, suddiviso per aliquote, nonché l'ammontare dell'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo, anch'esso suddiviso per aliquote.
  Passa quindi a illustrare il comma 9, in base al quale, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della suddetta dichiarazione, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione medesima e il comma 11, secondo cui i soggetti passivi non UE identificati ai fini del MOSS non possono detrarre dall'imposta dovuta quella relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni, ma possono soltanto chiedere a rimborso l'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato. Il comma 10 specifica che i soggetti passivi i quali optano per il MOSS sono tenuti a conservare idonea documentazione delle operazioni rientranti in detto regime fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e a fornirla su richiesta all'Amministrazione finanziaria ed alle autorità fiscali degli Stati membri di consumo.
  Il comma 5 indica che costituiscono cause di esclusione dal regime speciale la comunicazione della cessazione della fornitura di servizi di telecomunicazione, di Pag. 57teleradiodiffusione o elettronici da parte del soggetto passivo non UE identificato secondo le modalità sopra descritte o se si presume che detta attività sia cessata, ovvero se il soggetto passivo perde i requisiti necessari per avvalersi del regime o, infine, se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.
  Illustra quindi il nuovo articolo 74-sexies, che istituisce il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE (cosiddetto «regime UE»). In particolare segnala che, ai sensi del comma 1, i soggetti passivi stabiliti e identificati in Italia, per l'assolvimento degli obblighi in materia di IVA per i suddetti servizi resi a committenti finali domiciliati o residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, possono optare per l'applicazione delle disposizioni previste dal citato articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Secondo il comma 2, l'opzione per il regime UE può essere esercitata anche dai soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Segnala peraltro che, per evitare abusi, tali soggetti extra UE, qualora dispongano di stabili organizzazioni anche in altri Stati membri, non possono revocare l'opzione prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. Il comma 3 specifica che il soggetto passivo optante per il regime UE, essendo già identificato in Italia, utilizza lo stesso numero di partita IVA attribuitogli (ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) anche in relazione all'opzione esercitata per il MOSS.
  Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi, il comma 4 prevede che i soggetti aderenti al regime UE siano tenuti ad indicare nella dichiarazione trimestrale dell'IVA anche l'ammontare dei servizi resi, tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero individuale d'identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.
  In tale quadro, specifica che, in base al comma 5, il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione per il regime UE, non può detrarre dall'imposta dovuta nell'ambito MOSS quella relativa agli acquisti di beni e servizi. Il soggetto passivo può, però, esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal medesimo soggetto passivo.
  A tale ultimo proposito, rammenta che il predetto articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 consente di detrarre dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
  Illustra, quindi, il nuovo articolo 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, il quale disciplina la situazione dei soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro. In particolare, il comma 2 prevede che i soggetti passivi che hanno chiesto in altro Stato membro l'applicazione del MOSS e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato detraendola (ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) dall'ammontare dell'imposta applicata alle Pag. 58operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo (il quale stabilisce che il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti).
  Ai sensi dei commi 1 e 3 del nuovo articolo 74-septies, con riferimento all'IVA dovuta sulle prestazioni dei servizi in esame effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti nell'ambito dei regimi UE e non UE previsti per l'applicazione del MOSS, nonché a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.
  In tale contesto rileva come l'articolo 3, inserendo nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 un nuovo articolo 74-octies, disciplini le modalità di riscossione dell'IVA versata dai soggetti aderenti in Italia ai nuovi regimi non UE (di cui all'articolo 74-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633) e UE (di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633). In particolare il comma 1 del nuovo articolo 74-octies demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità dei versamenti. La norma precisa, tuttavia, che è esclusa la possibilità di utilizzare il meccanismo della compensazione (regolato dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva). Ai sensi del comma 2 i versamenti affluiscono in una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate, mentre il comma 3 affida al medesimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche le modalità di ripartizione dell'imposta, nonché di contabilizzazione della stessa e di rendicontazione delle operazioni effettuate tramite la contabilità speciale di cui al comma 2.
  L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di rimborso di eventuali eccedenze di versamento. In particolare il comma 1, alla lettera a), modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 (introducendovi il riferimento ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi ai sensi dell'articolo 74-septies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica), al fine di consentire ai soggetti, identificati ai fini MOSS in un altro Stato membro e che abbiano effettuato in Italia acquisti di beni nell'ambito di tale regime speciale (ai sensi del medesimo articolo 74-septies del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633), di recuperare l'IVA relativa a tali acquisti attraverso la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE, anche nel caso in cui tali soggetti abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale.
  In merito ricorda che la citata direttiva 2008/9/CE ha modificato le modalità dei rimborsi dell'IVA assolta negli Stati membri della Comunità da soggetti non residenti negli stessi, con l'obiettivo di consentire ai soggetti non residenti di ottenere il rimborso entro termini ragionevoli, nel rispetto del principio della neutralità dell'IVA. Le principali novità riguardano i termini stringenti previsti per l'esecuzione dei rimborsi, nonché l'obbligo di utilizzare mezzi elettronici nell'ambito delle varie fasi della procedura. La direttiva è stata recepita, sotto questo profilo, dal decreto legislativo n. 18 del 2010, il quale ha Pag. 59introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 gli articoli 38-bis1 (Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità), 38-bis2 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità) e 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità), questi ultimi ora modificati dall'articolo in commento.
  Passa quindi a illustrare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, alla lettera b), il quale introduce invece nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 il nuovo articolo 38-bis3, al fine di disciplinare il rimborso di eventuali eccedenze di versamento nelle seguenti ipotesi:
   a) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, rilevi un versamento eccedente rispetto a quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione trimestrale prevista dall'articolo 74-quinquies, comma 6 (comma 1 del nuovo articolo 38-bis3);
   b) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di consumo, rilevi, in seguito ad un controllo automatico, un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto dal contribuente (comma 2 del nuovo articolo 38-bis3);
   c) nel caso in cui l'Italia, Stato membro di identificazione, riceva da uno Stato membro di consumo l'avviso che al contribuente è stata rimborsata una quota parte di imposta versata ma non dovuta, con la conseguenza che la restante quota parte, trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento UE n. 904/2010 (relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA), deve essere rimborsata dallo Stato membro di identificazione (comma 3 del nuovo articolo 38-bis3). In tali ipotesi l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro 30 giorni, applicando, ai sensi del comma 4, gli interessi di legge, ed utilizzando, in base al comma 5, i fondi messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate su apposita contabilità speciale. L'Agenzia comunica, inoltre, per via elettronica all'altro Stato membro l'effettuazione del rimborso.

  La lettera c) del comma 1 introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, con il quale si prevede che i rimborsi sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito al regime speciale introdotto dai citati articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocità e ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.
  A tale proposito, segnala come tale norma consenta il rimborso dell'IVA relativa a acquisti effettuati per la prestazione di servizi rientranti nel regime MOSS con il particolare meccanismo previsto dalla direttiva 86/560/CE in materia di rimborsi IVA a soggetto extra UE: tale ultima modifica è necessaria per garantire anche a soggetti passivi non UE, stabiliti in Paesi che non soddisfano il requisito della reciprocità, previsto dalla direttiva 86/560/CE e che abbiano svolto in Italia servizi rientranti in tale regime speciale, l'accesso alla particolare procedura di rimborso.
  L'articolo 5 introduce nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 i nuovi articoli 54-ter, 54-quater e 54-quinquies, al fine di prevedere norme speciali in materia di poteri ispettivi degli uffici e modalità di accertamento dell'imposta, con l'obiettivo di adeguare il sistema dei controlli nazionali alle specificità del MOSS.
  Il nuovo articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 prevede, al comma 1, che l'Amministrazione finanziaria, entro 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione trimestrale prevista dall'articolo 74-quinquies, verifichi l'avvenuta presentazione della dichiarazione stessa da parte dei fornitori di servizi, identificati in Italia, e la rispondenza dei dati dichiarati con quelli contenuti Pag. 60nel portale telematico, nonché la tempestività dei versamenti dell'imposta. Ai sensi dei commi 2 e 3 dal controllo effettuato può scaturire l'invio di un sollecito da parte dell'Amministrazione, se la dichiarazione non è stata presentata ovvero quando l'imposta versata risulta essere inferiore a quella dovuta. Tale obbligo di sollecito a carico dello Stato membro di identificazione, sia in caso di mancata presentazione della dichiarazione sia in caso di mancato pagamento ovvero di pagamento inferiore al dovuto, è peraltro previsto dal regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012. Inoltre, nelle ipotesi di persistente violazione delle norme, ciò, in base al comma 4, può essere motivo di esclusione dal regime MOSS (ai sensi dell'articolo 74-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633); in tali casi, l'Amministrazione finanziaria emette un provvedimento motivato di esclusione. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
  Sottolinea quindi come il nuovo articolo 54-quater introduca la procedura di liquidazione automatica dell'imposta dovuta a seguito di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti, vale a dire, sia per i soggetti identificati in Italia ai sensi dell'articolo 74-quinquies (cosiddetto «regime non UE»), sia per i soggetti identificati in altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Si tratta, in entrambi i casi, di soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi nei confronti di consumatori domiciliati o residenti in Italia, per le quali è dovuta l'imposta nel territorio dello Stato. A tale riguardo il comma 2 del nuovo articolo 54-quater prevede che l'Amministrazione corregga eventuali errori materiali o di calcolo e controlli la rispondenza dei versamenti effettuati con quella dell'imposta risultante della dichiarazione. Qualora a seguito del controllo emerga un importo diverso (maggiore o inferiore) da quello indicato dal contribuente, il comma 3 stabilisce che ne sia data comunicazione per via elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di maggiore imposta dovuta la predetta comunicazione contiene l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa e in caso di mancato pagamento la comunicazione stessa diviene titolo esecutivo ai fini della riscossione. Il comma 5 consente al contribuente di far valere dati o elementi presumibilmente non valutati dall'amministrazione in sede di liquidazione. Ancora sotto il profilo della riscossione, il comma 4 introduce inoltre la possibilità di utilizzare la cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE e delle convenzioni internazionali tra lo Stato di consumo (Italia) e gli Stati di residenza dei prestatori di servizi, o dove essi dispongano di beni o valori, quando l'amministrazione verifichi che il debitore non dispone di fonti di reddito o beni nel territorio nazionale.
  Con riferimento al nuovo articolo 54-quinquies, rileva come esso introduca un controllo sostanziale nei confronti del soggetto iscritto al MOSS, in relazione all'imposta dovuta in Italia, sia nella forma di rettifica di una dichiarazione infedele sia di accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione stessa. In base al comma 1 del nuovo articolo 54-quinquies l'avvio del procedimento può essere determinato sia dagli elementi informativi che il soggetto passivo deve conservare ai sensi dell'articolo 63-quater del regolamento comunitario n. 967 del 9 ottobre 2012 sia da altri elementi di cui l'Amministrazione finanziaria è venuta in possesso per il tramite della cooperazione amministrativa. Ai sensi del comma 2, l'Amministrazione comunica quindi ai soggetti interessati l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento, che costituisce, ai sensi del comma 3, titolo esecutivo ai fini della Pag. 61riscossione. Anche in tale caso il comma 4 dell'articolo prevede il ricorso alla cooperazione amministrativa per il recupero dei crediti.
  Illustra quindi l'articolo 6, il quale modifica il decreto legislativo n. 471 del 1997, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, introducendo specifiche ipotesi sanzionatorie configurabili all'interno del regime speciale, non riconducibili in alcuna delle fattispecie attualmente disciplinate dal decreto. In particolare, le lettere a), b) e c) integrano l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 471, avente ad oggetto le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di definire una compiuta disciplina sanzionatoria alle violazioni inerenti la dichiarazione trimestrale e la richiesta di registrazione previste dall'articolo 74-quinquies, commi 1 e 6, ai fini dell'accesso ai regimi speciali IVA, nei casi in cui:
   la presentazione della dichiarazione sia omessa o tardiva;
   dalla dichiarazione medesima risulti un'imposta inferiore a quella dovuta;
   le indicazioni contenute nella richiesta di registrazione risultino incomplete o inesatte.

  La lettera d) modifica invece l'articolo 8 del decreto legislativo n. 471, avente ad oggetto le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, al fine di consentirne l'applicazione anche al caso in cui dichiarazione trimestrale di cui all'articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non risulti conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa siano omessi o non siano indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti.
  L'articolo 7 demanda a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli, nonché la definizione delle modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali.
  L'articolo 8 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni al 1o gennaio 2015, riconoscendo peraltro la possibilità di aderire ai regimi speciali già a partire dal 1o ottobre 2014, mentre l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri e che le amministrazioni provvedono in materia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Auspica quindi che sia possibile esprimere in tempi rapidi il parere sul provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che il parere sullo schema di decreto potrà essere espresso nel corso della prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di svolgere prima la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e di passare poi all'audizione dei rappresentanti di Confindustria cultura Italia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 14.15.

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Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.
Audizione dei rappresentanti di Confindustria cultura Italia.
(Svolgimento e conclusione).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Marco POLILLO, Presidente di Confindustria cultura Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE, presidente, Girolamo PISANO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Ernesto CARBONE (PD), Marco CAUSI (PD), Giovanni PAGLIA (SEL), Sergio BOCCADUTRI (PD), ai quali rispondono Marco POLILLO, Presidente di Confindustria cultura Italia, Piero ATTANASIO, Consulente dell'Associazione italiana editori (AIE), Enzo MAZZA, Presidente della Federazione italiana dell'industria musicale (FIMI) e Mario GALLAVOTTI, Consulente dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali (ANICA).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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