CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 gennaio 2015
369.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2015.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ricordando che, nelle precedenti sedute, erano stati chiesti chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, evidenziando che gli uffici competenti hanno sinora fornito solo parte della documentazione richiesta, dichiara di non essere in grado al momento di fornire risposte esaustive.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, sottolineando come il provvedimento in esame sia molto atteso, in particolare dalle amministrazioni locali, al fine di giungere a una rapida conclusione dell’iter, chiede che sia predisposta un'apposita relazione tecnica, nel più breve tempo possibile.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, dichiarandosi consapevole dell'importanza del provvedimento, concorda con il relatore circa l'opportunità di predisporre la relazione tecnica.Pag. 35
  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

   Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.
Atto n. 129.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni dirette a recepire la disciplina comunitaria prevista, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dalla direttiva IVA n. 2008/8/CE, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici. Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  In merito all'articolo 1, che contiene disposizioni in materia di territorialità IVA, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo agli articoli da 2 a 7 e all'articolo 9, che prevedono un regime speciale e una clausola di invarianza finanziaria, osserva che, in base alle norme in esame, l'imposta lorda calcolata sulle prestazioni dei servizi oggetto del presente provvedimento è versata nella nuova contabilità speciale, mentre l'IVA assolta sugli acquisti in relazione alle predette prestazioni può essere chiesta a rimborso o portata in detrazione. In altre parole, il gettito lordo è versato nella contabilità speciale, mentre il minor gettito, rimborso o detrazione, rileva ai fini dell'imposta versata all'Erario. Ritiene quindi opportuno acquisire un chiarimento sui possibili effetti finanziari derivanti da tale meccanismo, e in particolare riguardo all'impatto sul bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), anche in considerazione del fatto che l'attribuzione delle risorse all'Agenzia delle entrate è effettuata «senza soluzione di continuità».
  Considera necessario, inoltre, valutare gli eventuali oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria, alla quale vengono attribuiti nuovi adempimenti in materia di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta dai soggetti passivi che optano per il regime speciale in Italia. Fa presente, in proposito, che tali attività comprendono anche le verifiche incrociate tra le dichiarazioni trimestrali e i dati e gli elementi desumibili dal portale telematico, il confronto tra dati dichiarati e versamenti effettuati, l'attivazione di procedure di accertamento e riscossione nei confronti dei contribuenti inadempienti, nonché la gestione di eventuali eccedenze, rispetto a quanto dovuto, anche nei confronti di soggetti passivi non italiani. In particolare, ritiene che andrebbe verificata la coerenza fra tali previsioni e la clausola di neutralità finanziaria (articolo 9), in base alla quale le amministrazioni interessate devono provvedere utilizzando i mezzi già disponibili. Qualora le risorse della contabilità speciale si intendessero utilizzabili anche per far fronte agli oneri a carico Pag. 36dell'Amministrazione finanziaria, andrebbe chiarita la compensatività di tale meccanismo anche sotto il profilo temporale, tenuto conto che, presumibilmente, i maggiori oneri si realizzano nella fase iniziale di avvio delle nuove procedure mentre l'attribuzione delle risorse interessa un arco temporale più diluito nel tempo.
  Infine ritiene che andrebbero chiarite le modalità attraverso le quali è assicurato l'adempimento degli impegni di versamento agli altri Paesi, comprensivo di interessi da effettuare entro 30 giorni, delle eventuali eccedenze verificate e richieste dagli aventi diritto.
  In merito all'articolo 8, riguardante i termini di applicazione della disciplina, osserva che la data di entrata in vigore del provvedimento in esame è successiva alla decorrenza, 1o gennaio 2015, fissata per le operazioni soggette alla nuova disciplina. Pur considerando che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 settembre 2014 sono già state definite le modalità per l'esercizio dell'opzione in favore del regime speciale, ritiene che andrebbero esclusi effetti finanziari derivanti dalla presenza di un periodo transitorio tra il 1o gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

   Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.