CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 gennaio 2015
366.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 81

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 8 gennaio 2015. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-04388 Gnecchi: Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza della vita.

  Marialuisa GNECCHI (PD) illustra la sua interrogazione, sottolineando come, a Pag. 82fronte dell'ulteriore adeguamento dei requisiti pensionistici, incrementati di ulteriori quattro mesi a partire dal 1o gennaio 2016, in base all'aspettativa di vita, vi sia l'esigenza di svolgere adeguati approfondimenti, affinché si individui un criterio che, in sede di adeguamento dei predetti requisiti, tenga conto delle mansioni svolte, delle qualifiche, della durata dell'attività lavorativa e dell'effettiva durata della pensione in essere. Chiede, in particolare, che siano forniti dati precisi sulla durata della percezione dei trattamenti pensionistici per le diverse categorie di lavoratori.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marialuisa GNECCHI (PD), replicando, dichiara di apprezzare la disponibilità del Governo ad approfondire la tematica, pur sottolineando l'esigenza di addivenire a una soluzione in tempi certi, tenuto conto dei ristretti termini temporali previsti dalla normativa vigente. Fa notare che un indiscriminato e poco meditato adeguamento dei requisiti pensionistici alle aspettative di vita rischia di pregiudicare la posizione di quei soggetti impiegati per anni in attività fortemente usuranti nonché di tutti quei lavoratori che sono da anni in attesa di uscire dal lavoro, tra cui cita gli stessi soggetti interessati negli ultimi anni dalle misure di salvaguardia rispetto alle previsioni del decreto-legge n. 201 del 2011. Richiama, al riguardo, l'esigenza che il Governo fornisca al riguardo dati precisi circa l'identificazione delle platee coinvolte. Rilevato che, sulla base di una analisi comparata, in Italia si registra un innalzamento dell'età pensionabile non riscontrabile negli altri Paesi dell'Unione europea, evidenzia l'esigenza di porre rimedio a talune distorsioni presenti nella disciplina previdenziale – tra cui cita quelle che, ad esempio, posticipano la pensione di alcune donne rispetto ad altre per minime differenze nei requisiti anagrafici – sottolineando come tali incongruenze rischino di pregiudicare l'accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani.

5-04389 Rizzetto: Iniziative per la ricollocazione dei lavoratori già occupati dalla Getek Information Technology S.r.l. nel call center INPS-INAIL.

  Walter RIZZETTO (M5S) illustra la sua interrogazione, ricordando come la questione dei lavoratori di Crotone del call center INPS-INAIL, che hanno perso il posto di lavoro a seguito di un cambio di appalto, fosse già stata posta all'attenzione del Governo con un suo precedente atto di sindacato ispettivo, cui era stata fornita una prima risposta, giudicata tuttavia insoddisfacente. Torna a chiedere, quindi, quali iniziative il Ministro stia intraprendendo per favorire la ricollocazione dei lavoratori interessati, lamentando la mancanza, nell'ambito del bando per l'assegnazione del servizio, di una clausola di salvaguardia dei lavoratori in servizio.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Walter RIZZETTO (M5S), riservandosi di approfondire la questione concernente l'asserita impossibilità di apporre clausole di salvaguardia dei lavoratori nei contratti pubblici, fa notare che la risposta del rappresentante del Governo continua a essere insoddisfacente, poiché non indica soluzioni immediate alla problematica in oggetto. Pur apprezzando alcuni segnali di apertura mostrati dal sottosegretario Cassano, ritiene che sia necessario intervenire quanto prima per impedire che sia disperso un capitale umano prezioso, che ha ricevuto una formazione specifica e che appare assurdo sostituire con nuovo personale. Dichiara, in conclusione, che continuerà a monitorare la situazione dei lavoratori di Crotone, al fine di favorirne una effettiva ricollocazione lavorativa.

5-04390 Prataviera: Controlli sui rapporti di lavoro nell'ambito delle cooperative.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA), illustrando la sua interrogazione, chiede al Governo quali provvedimenti intenda adottare, in generale, per intervenire sul Pag. 83sistema delle cooperative e, con riguardo al caso specifico, a tutela della lavoratrice discriminata cui si riferisce il suo atto di sindacato ispettivo.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Emanuele PRATAVIERA (LNA), nel replicare, si riserva di svolgere ulteriori accertamenti sul caso della lavoratrice in oggetto, giudicando strano che il Governo non abbia alcun riscontro circa il suo licenziamento. Su un piano generale, sottolinea la gravità dei dati forniti dal rappresentante del Governo, dai quali si desume un alto tasso di irregolarità – pari al 64 per cento – registrato nell'ambito delle cooperative ispezionate, ritenendo necessario, quindi, avviare un'ampia riflessione che faccia luce sull'effettivo funzionamento dell'intero settore.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 gennaio 2015. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.
C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010, provvedimento già approvato dal Senato. Rileva, in premessa, che l'Accordo in esame è volto al rafforzamento delle relazioni italo-montenegrine accelerando le iniziative di collaborazione in materia di infrastrutture, investimenti, energia, turismo, tutela dell'ambiente, lotta alla criminalità organizzata, cooperazione scientifica e tecnologica, istruzione, sanità e cooperazione regionale. Fa presente che, nell'ambito di tale collaborazione, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione all'Unione europea e alla NATO. Fa altresì notare in termini generali che, oltre a rappresentare un'area di interesse prioritario sul piano politico e della sicurezza, i Balcani occidentali costituiscono per l'Italia una regione di grande importanza, giocando il Montenegro un ruolo privilegiato sia sotto il profilo economico-commerciale sia sotto quello politico-diplomatico. Ricorda che il Montenegro, dopo avere ottenuto pacificamente e per via referendaria l'indipendenza nel 2006, uscendo dalla Federazione serbo-montenegrina, ha intrapreso un cammino di avvicinamento all'Unione europea, tanto che nel dicembre del 2010 gli è stato riconosciuto lo status di Paese candidato all'ingresso nell'Unione ed è stato dato il via libera all'avvio dei negoziati di adesione nel dicembre 2011.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che consta di una premessa e otto articoli, segnala che l'articolo 1 individua le linee di sviluppo della collaborazione strategica bilaterale: in particolare, il rafforzamento dei meccanismi di consultazione in materia di integrazione europea ed euroatlantica andrà realizzato ai sensi del memorandum di collaborazione tra i Pag. 84Ministeri degli affari esteri italiano e montenegrino firmato a Roma il 25 luglio 2007, mentre specifiche intese individueranno programmi e progetti riferiti a determinate linee di collaborazione. Tra queste ultime si segnalano – per quanto concerne i profili di competenze della Commissione – quelle che riguardano la cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione e altre forme di specializzazione professionale.
  Ai sensi dell'articolo 2, nel contesto della collaborazione strategica, che le parti si impegnano a sviluppare anche attraverso strumenti di assistenza previsti dall'Unione europea, si prevede poi che l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel processo di adesione all'Unione europea e alla NATO. Fa quindi notare che l'articolo 3 prevede la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni competenti di entrambe le Parti e di esperti alla realizzazione dei programmi e dei progetti di collaborazione bilaterale. Con l'articolo 4 è istituito il Comitato congiunto incaricato di sovraintendere all'attuazione dell'Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti degli organi competenti delle due Parti e si riunirà almeno due volte l'anno alternativamente in Italia e in Montenegro.
  Segnala, quindi, che l'articolo 5 prevede che si tengano annuali incontri bilaterali dei Capi di Governo o dei Ministri competenti finalizzati alla discussione del rapporto del Comitato congiunto sulla realizzazione di programmi e progetti di collaborazione strategica, nonché per discutere sugli ulteriori sviluppi in materia. Secondo l'articolo 6, in linea con quanto stabilito dal citato memorandum di collaborazione tra i due Ministeri degli affari esteri del 2007, sono previste consultazioni periodiche di esperti in materia di questioni bilaterali e internazionali, europee o regionali di comune interesse. L'articolo 7 reca disposizioni riguardanti la durata dell'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato, la sua modifica o denuncia e la risoluzione di eventuali controversie, mentre l'articolo 8 dispone in ordine all'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
  Fa presente, infine, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è composto di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  In conclusione, richiamate le osservazioni di carattere generale sul rilievo del provvedimento e considerata la sua marginale incidenza su materie di competenza della Commissione, ritiene che si possa sin d'ora formulare una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite III e VI sul disegno di legge atto Camera n. 2753, già approvato dal Senato, che disciplina i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan con specifico riguardo all'applicazione delle imposte sul reddito. Fa notare, anzitutto che il provvedimento riveste una particolare importanza per l'incremento e lo sviluppo delle relazioni commerciali, industriali e finanziarie tra l'Italia e il territorio di Taiwan, rimuovendo alcuni ostacoli che hanno finora condizionato le attività Pag. 85commerciali e i flussi di investimento reciproci. Il testo in esame, infatti, regolando i profili tributari dei rapporti tra i due Paesi, sulla falsariga degli accordi volti a eliminare le doppie imposizioni, incentiva gli scambi commerciali tra Italia e Taiwan, assicurando agli investitori e agli operatori economici interessati un quadro normativo chiaro. In proposito ricorda come il nostro Paese, nell'Unione europea, rappresenti il quinto partner economico-commerciale di Taiwan, con 2,5 miliardi di euro di interscambio nel 2013, nell'ambito dei 40 miliardi di euro complessivi tra l'intera Unione europea e Taiwan. Fa presente, inoltre, che l'Italia – coerentemente con l'orientamento dall'Unione europea volto al riconoscimento della Repubblica popolare cinese quale unica entità statuale cinese – non considera Taiwan uno Stato sovrano e non vi intrattiene quindi rapporti politici formali. Pertanto, poiché non è stato possibile stipulare un ordinario accordo bilaterale, il regime fiscale speciale è introdotto attraverso l'approvazione di norme interne, concordate tra i due Paesi. Rileva che l'articolato tiene quindi conto della mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma e, ispirandosi a modelli convenzionali accolti dall'OCSE, li adatta alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due territori interessati. Il varo della nuova disciplina dovrebbe agevolare l'inclusione del territorio predetto all'interno delle cosiddette white list previste dalla legge n. 244 del 2007 e favorire la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale. Le disposizioni hanno altresì la finalità di eliminare le doppie imposizioni che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due territori.
  Passando a esaminare il contenuto dell'articolato, che si compone di 31 articoli, rileva che gli articoli da 1 a 5 individuano l'ambito soggettivo di applicazione (le persone fisiche e quelle giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori considerati) e quello oggettivo con riferimento alle imposte interessate (IRPEF, IRAP e IRES e gli omologhi tributi operanti nel territorio in cui si applica la legislazione fiscale taiwanese). Il successivo articolo 6 disciplina la tassazione dei beni immobili, mentre l'articolo 7 regola l'imposizione sugli utili d'impresa. L'articolo 8 si riferisce, invece, all'imposizione sugli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili, mentre l'articolo 9 fissa i criteri per la tassazione degli utili delle imprese cosiddette associate. Fa notare poi che l'articolo 10 stabilisce che i dividendi pagati da una società residente di un territorio a un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio, mentre gli articoli 11, 12 e 13 intervengono, rispettivamente, sul trattamento della tassazione degli interessi, dei canoni e degli utili di capitale. Rileva che l'articolo 14 stabilisce che, in generale, i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente siano soggetti ad imposizione nel territorio di residenza; è prevista la tassazione concorrente nel territorio in cui è prestata l'attività, nel caso in cui ci sia una base fissa per esercitare la professione o se il residente trascorre nell'altro territorio un numero di giorni superiore a 183 nel corso dell'anno. Segnala poi che l'articolo 15 prevede la tassazione esclusiva di salari e stipendi nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro territorio. In ogni caso, c’è l'imponibilità solo nel territorio di residenza qualora: il beneficiario soggiorni nell'altro territorio per un periodo che non oltrepassa 183 giorni in totale nell'arco di dodici mesi; i compensi siano corrisposti da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro territorio; l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa di cui dispone il datore di lavoro nell'altro territorio. Per quanto riguarda il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, l'imposizione delle remunerazioni spetta al territorio in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. Il comma 4 definisce uno specifico regime di tassazione delle indennità di fine rapporto, definite come qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica, stabilendo che se un residente di un territorio diviene residente Pag. 86dell'altro, il TFR riguardante l'attività dipendente svolta nel primo territorio è imponibile solo nel territorio stesso. Fa notare che l'articolo 16 stabilisce che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio. Rileva poi che l'articolo 17 prevede che, in via generale, l'imposizione dei redditi di sportivi e artisti avvenga nel territorio in cui si presta l'attività. Osserva poi che l'articolo 18 dispone che le pensioni corrisposte a seguito della cessazione dall'impiego, ad eccezione di quelle corrisposte a dipendenti pubblici, siano tassate nel territorio di residenza del beneficiario. Segnala, quindi, che l'articolo 19, comma 1, dispone che le remunerazioni pagate da un territorio, articolazione amministrativa o ente locale a una persona fisica siano imponibili nel territorio che paga e riceve i corrispondenti servizi. Tali remunerazioni sono invece imponibili nell'altro territorio se i servizi sono ivi resi e se la persona fisica che riceve la remunerazione è residente in questo territorio e ne ha la nazionalità, oppure, pur non avendone la nazionalità, ne è divenuta residente per motivi non esclusivamente legati ai servizi ivi resi. Il comma 2, analogamente a quanto previsto dal comma 1, stabilisce che le pensioni erogate dai predetti soggetti sono imponibili nel territorio che paga e riceve i servizi in corrispettivo delle pensioni. Tali pensioni sono invece imponibili nell'altro territorio se la persona fisica che riceve la remunerazione è residente in questo territorio e ne ha la nazionalità. Il comma 3 dispone, infine, che, nel caso in cui un territorio o suddivisione amministrativa o ente locale eserciti un'attività industriale o commerciale, ai corrispettivi dei servizi resi nell'ambito di queste attività si applicano le disposizioni degli articoli 15, in materia di remunerazioni da lavoro subordinato, 16, su compensi e gettoni di presenza, e 18, in materia di pensioni. Fa presente che gli articoli 20 e 21 esentano dall'imposizione in un territorio le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e ricerca svolta per periodi non superiori a due anni da professori e insegnanti residenti nell'altro territorio e le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale nel primo territorio da studenti o apprendisti residenti nell'altro territorio. Tali ultime somme devono però provenire da fonti esterne al territorio in cui l'attività di studio o apprendistato è svolta. Ai sensi dell'articolo 22 i redditi diversi rispetto a quelli espressamente elencati sono in generale tassati esclusivamente nel territorio di residenza del percipiente. Segnala che l'articolo 23 individua le modalità con cui si elimina il fenomeno della doppia imposizione, mentre l'articolo 24 garantisce la parità di trattamento e l'assenza di discriminazioni tra i cittadini dei due territori. L'articolo 25 prevede una disciplina per la risoluzione amichevole di eventuali controversie e l'articolo 26 regolamenta gli scambi di informazioni tra le autorità competenti dei due territori al fine di favorire l'applicazione della disciplina che regola la potestà impositiva e delle disposizioni in commento, nonché la lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Fa presente che l'articolo 27 dispone in materia di rimborsi delle imposte riscosse, l'articolo 28 contiene norme con finalità antielusive e l'articolo 29 reca disposizioni volte a precisare le modalità applicative di altri articoli del provvedimento. Segnala, infine, che l'articolo 30 dispone in merito alla decorrenza e all'eventuale cessazione di efficacia del provvedimento e che l'articolo 31 ne reca la copertura finanziaria. In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione di un parere favorevole (vedi allegato 5).

  Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere favorevole del relatore, giudicando sbagliato introdurre nell'ordinamento norme concordate con un Paese la cui sovranità non è riconosciuta a livello internazionale e il cui territorio, peraltro, Pag. 87rappresenta un vero e proprio paradiso fiscale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 8 gennaio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

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