CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 gennaio 2015
366.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 8 gennaio 2015.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.25 alle 10.40, dalle 15.20 alle 15.30, dalle 16.15 alle 16.20, dalle 20 alle 20.10 e dalle 20.20 alle 20.30.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 8 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.
C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, deputato Dieni, ricorda che l'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, firmato a Roma il 6 febbraio 2010, si inserisce nell'ambito degli intensi rapporti bilaterali che trovano fondamento in numerose intese di cooperazione nei settori di reciproco interesse, già promosse dalle Amministrazioni tecniche dei settori interessati anche attraverso scambi di visite. In particolare, l'Accordo è volto al rafforzamento delle relazioni italo-montenegrine accelerando le iniziative di collaborazione in settori quali infrastrutture, investimenti, energia, turismo, tutela dell'ambiente, lotta alla criminalità organizzata, cooperazione scientifica e tecnologica, istruzione, sanità nonché cooperazione regionale. Nel contesto di tale collaborazione, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione all'Unione Europea ed alla NATO.
  Fa presente, quindi, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, che il Senato della Repubblica ha approvato il 26 novembre scorso, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento in esame s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.
C. 2756 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo il relatore, deputato Dieni, ricorda che i due provvedimenti in esame sono finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Montenegro in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale. In particolare, con l'Accordo bilaterale tra Italia e Pag. 8Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013, le parti intendono intensificare la lotta alla criminalità ed al terrorismo attraverso una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. L'intesa si rende necessaria in quanto il Montenegro, che ha ratificato il 30 settembre 2002 la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (che è in vigore nel Paese dal 6 giugno 2006) non avendo tuttavia revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale di Jugoslavia del 30 settembre 1992 in relazione a taluni articoli della Convenzione, attualmente rifiuta l'estradizione ed il transito dei propri cittadini. Quanto all'Italia, il nostro Paese ha ratificato la Convenzione il 6 agosto 1963.
  Con riferimento all'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013, fa presente che esso rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale. L'Italia ha ratificato la Convenzione europea del 1959 il 23 agosto 1961.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi Italia-Montenegro si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in oggetto, approvato dal Senato il 25 novembre scorso, disciplina i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan con specifico riguardo all'applicazione delle imposte sul reddito. L'articolato tiene conto della mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma e, ispirandosi a modelli convenzionali accolti dall'OCSE, li adatta alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due territori interessati (ad esempio con riguardo alla tassazione del reddito delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità). Il varo della nuova disciplina dovrebbe agevolare l'inclusione del territorio predetto all'interno delle cosiddette white lists previste dalla legge n. 244 del 2007 e favorire la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale. Le disposizioni hanno altresì la finalità di Pag. 9eliminare le doppie imposizioni che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due territori; l'effetto giuridico, stante l'impossibilità di perfezionare una convenzione internazionale ad hoc, è la risultante dell'auto-delimitazione degli ambiti della potestà impositiva nazionale condizionata all'adozione, da parte di Taiwan, di una regolamentazione interna dai contenuti analoghi.
  Gli articoli da 1 a 5 individuano l'ambito soggettivo di applicazione (le persone fisiche e quelle giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori considerati) e quello oggettivo con riferimento alle imposte interessate (IRPEF, IRAP e IRES e gli omologhi tributi operanti nel territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei).
  L'articolo 6 definisce il criterio in base al quale i redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in quest'ultimo. Ai sensi dell'articolo 7, gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui l'impresa svolga la sua attività nell'altro territorio per il tramite di una stabile organizzazione.
  L'articolo 8 considera gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili, includendovi anche quelli ricavati dall'impiego, manutenzione o affitto di container, da parte di un'impresa di uno dei territori contraenti, disponendo che tali utili siano tassati unicamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
  L'articolo 9 fissa i criteri per la tassazione degli utili di imprese cosiddette associate.
  Relativamente ai dividendi, l'articolo 10 prevede, tra l'altro, la tassazione nel territorio di residenza del percettore. L'articolo 11 riguarda il trattamento degli interessi, stabilendo, di regola, che essi vengono tassati dal territorio di residenza del beneficiario effettivo. L'articolo 12, per quanto riguarda i canoni, fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percipiente beneficiario effettivo, prevede la possibilità di tassazione anche nell'altro territorio, con aliquota di ritenuta alla fonte non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei redditi in oggetto.
  L'articolo 13 riguarda l'imposizione degli utili di capitale; in particolare si prevedono regole in materia di tassazione di tali redditi. L'articolo 14 stabilisce che, in generale, i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente siano soggetti ad imposizione nel territorio di residenza.
  L'articolo 15 prevede, tra l'altro, la tassazione esclusiva di salari e stipendi nel territorio di residenza del lavoratore.
  L'articolo 16 stabilisce che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio. L'articolo 17 prevede che, in via generale, l'imposizione dei redditi di sportivi ed artisti avvenga nel territorio in cui si presta l'attività.
  L'articolo 18 dispone che le pensioni, ad eccezione di quelle corrisposte a dipendenti pubblici, vengano tassate nel territorio di residenza del beneficiario quando siano riferite ad un cessato impiego.
  L'articolo 19, comma 1, dispone che le remunerazioni pagate da un territorio, articolazione amministrativa o ente locale ad una persona fisica siano imponibili nel territorio che paga e riceve i servizi in corrispettivo delle remunerazioni stesse. Gli articoli 20 e 21 esentano dall'imposizione in un territorio le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e ricerca svolta da professori e insegnanti residenti nell'altro territorio e le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale nel primo territorio da studenti o apprendisti residenti nell'altro territorio.
  Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi rispetto a quelli espressamente elencati Pag. 10sono in generale tassati esclusivamente nel territorio di residenza del percipiente. L'articolo 23 evidenzia le modalità con cui si elimina il fenomeno della doppia imposizione, mentre l'articolo 24 detta norme al fine di evitare trattamenti discriminatori, a parità di situazioni, tra soggetti dei due territori.
  L'articolo 25 riconosce, poi, la possibilità di adire l'autorità competente del territorio in cui è residente a chi ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori possano comportare nei suoi confronti una imposizione non conforme alle disposizioni in esame. L'articolo 26 disciplina, in termini generali, gli scambi di informazione che devono intercorrere tra le autorità competenti dei due territori al fine di favorire l'applicazione della disciplina che regola la potestà impositiva e delle disposizioni in commento nonché la lotta all'elusione ed all'evasione fiscale. L'articolo 27 interviene in materia di rimborsi. L'articolo 28 contiene norme con finalità antielusive. L'articolo 29 contiene alcune precisazioni relative agli articoli precedenti. L'articolo 30 dispone in merito alla decorrenza e all'eventuale cessazione di efficacia delle norme illustrate, mentre l'articolo 31 indica l'ammontare degli oneri associati al provvedimento.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» nonché «sistema tributario e contabile» demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e) della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

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