CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2014
349.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che l'onorevole Cinzia Maria Fontana, appartenente al gruppo Partito Democratico, è entrata a far parte della Commissione, in sostituzione dell'onorevole Teresa Bellanova, nominata Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche sociali.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Audizione di rappresentanti di WRA – Web Radio Associate.
(Svolgimento e conclusione).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Patrick DOMANICO, Presidente di WRA – Web Radio Associate, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Intervengono quindi i deputati Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI), Diego DE LORENZIS (M5S) e Nicola BIANCHI (M5S).

  Patrick DOMANICO, Presidente di WRA – Web Radio Associate, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

  Michele Pompeo META, presidente, ringrazia i rappresentanti di WRA – Web Radio Associate per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Audizione di rappresentanti di REA (Radiotelevisioni Europee Associate).
(Svolgimento e conclusione).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Antonio DIOMEDE, Presidente di REA (Radiotelevisioni Europee Associate) e Gabriele BETTI, Segretario Nazionale TV di REA (Radiotelevisioni Europee Associate), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Settimo NIZZI (FI-PdL), Romina MURA (PD) e Diego DE LORENZIS (M5S).

  Antonio DIOMEDE, Presidente di REA (Radiotelevisioni Europee Associate) e Gabriele BETTI, Segretario Nazionale TV di REA (Radiotelevisioni Europee Associate) rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

  Michele Pompeo META, presidente, ringrazia i rappresentanti di REA (Radiotelevisioni Europee Associate) per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 15.20.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Michele MOGNATO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge di revisione costituzionale C. 2613, già approvato in prima deliberazione dal Senato. Sottolinea che il provvedimento, come è noto, ha per oggetto principale il superamento del bicameralismo paritario, attraverso la modifica delle funzioni e della composizione del Senato. Evidenzia inoltre che una parte importante del disegno di legge riguarda anche la revisione del Titolo V della Costituzione, mediante la soppressione dei riferimenti alle province e la ridefinizione delle competenze Pag. 78legislative dello Stato e delle regioni. È altresì prevista la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  Con riferimento al superamento del bicameralismo paritario, rileva che la riforma intende trasformare il Senato in camera di rappresentanza delle autonomie. A tal fine si modifica la composizione del Senato, riducendo il numero ed eliminando l'elezione diretta dei senatori. Il Senato sarà infatti composto da 95 senatori designati dalle regioni. Ciascun consiglio regionale designerà un numero di rappresentanti proporzionale alla popolazione regionale, e comunque non inferiore a due; dei rappresentanti regionali uno dovrà essere un sindaco scelto tra i sindaci dei comuni del territorio regionale, gli altri saranno componenti del consiglio regionale. Ai senatori elettivi si affiancheranno cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica con un mandato di sette anni e, come componenti di diritto a vita, gli ex Presidenti della Repubblica (articolo 2, che sostituisce l'articolo 57 della Costituzione). Fa presente che contestualmente si delinea una profonda riforma del procedimento legislativo (articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 della Costituzione): l'attuale sistema di bicameralismo paritario, con identici poteri delle due Camere nell'approvazione delle leggi è mantenuto per un numero limitato di leggi, quali le leggi di riforma costituzionale, le leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolari, la legislazione elettorale per le regioni, i comuni e le città metropolitane. Il procedimento prevalente diviene quello monocamerale, in base al quale i progetti di legge sono sempre approvati in prima lettura dalla Camera; il Senato può richiedere, con richiesta avanzata da un terzo dei componenti entro il termine di dieci giorni, di esaminare le proposte di legge già approvate dalla Camera e può approvare, entro i trenta giorni successivi, proposte di modifica su cui la Camera si esprime con voto finale e definitivo.
  Nel caso di leggi che intervengano su questioni di preminente interesse a livello regionale, quali le leggi recanti disposizioni generali in materia di governo del territorio e quelle relative alla protezione civile, gli interventi legislativi dello Stato nelle materie di competenza regionale, i rapporti tra le regioni e l'Unione europea o altri Stati, le leggi finalizzate all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, concernente l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, le leggi che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, le leggi che modificano i confini regionali, nonché per quanto concerne la legge che disciplina il bilancio dello Stato e la legge che stabilisce le modalità di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la Camera può discostarsi dalle proposte di modifica deliberate dal Senato solo con voto a maggioranza assoluta. I disegni di legge di stabilità e di bilancio sono sempre esaminati anche dal Senato, senza che sia necessaria l'apposita richiesta di un terzo dei senatori. In questo caso la Camera si esprime in modo definitivo sulle proposte di modifica avanzate dal Senato entro quindici giorni dalla data di trasmissione. È richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Camera per non conformarsi alle proposte del Senato relative ai disegni di legge di stabilità e di bilancio che intervengano nella materie di interesse regionale sopra richiamate.
  Per quanto riguarda in modo specifico le competenze della Commissione, rileva che esse si riferiscono alle disposizioni del provvedimento in esame che modificano il Titolo V della Costituzione, intervenendo sul riparto delle competenze tra Stato e regioni. Il disegno di legge, all'articolo 30 (che sostituisce interamente l'articolo 117 della Costituzione), sopprime la previsione di materie affidate alla legislazione concorrente (attualmente individuate dal terzo comma del medesimo articolo), vale a dire materie per le quali alle leggi dello Stato è riservata la definizione dei principi fondamentali, mentre la disciplina legislativa, nel rispetto di tali principi, è definita dalla legislazione regionale. Di conseguenza la proposta di riforma individua, al secondo comma dell'articolo 117, le materie di competenza esclusiva dello Stato, Pag. 79ampliandone l'ambito rispetto al testo della Costituzione vigente. Al terzo comma del medesimo articolo reca quindi un elenco di materie di competenza regionale, che tuttavia non deve ritenersi esaustivo, dal momento che il medesimo comma attribuisce alla legislazione regionale ogni materia non riservata alla competenza esclusiva dello Stato (competenza residuale regionale).
  Al tempo stesso il nuovo quarto comma dell'articolo 117 del progetto di riforma introduce una «clausola di supremazia» dello Stato, ovvero la possibilità per la legge statale, su proposta del Governo, di intervenire comunque in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Il progetto di legge in esame prende pertanto atto delle difficoltà registratesi nell'attuazione della riforma del Titolo V approvata nel 2001, con particolare riferimento ai numerosi conflitti tra Stato e regioni su cui la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi.
  Osserva che la soluzione individuata dal progetto di riforma, attraverso il superamento delle materie di competenza concorrente, risulta coerente con la giurisprudenza costituzionale in materia, che ha riconosciuto ampi spazi di intervento per il legislatore statale, a tutela della necessità di un esercizio unitario delle funzioni pubbliche in ambiti di significativo interesse nazionale, anche se formalmente attribuiti alla competenza concorrente o a quella esclusiva regionale. Rimane peraltro a suo giudizio valida l'esigenza, costantemente sottolineata dalla medesima giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere, oltre ad un Senato configurato come camera di rappresentanza delle autonomie, adeguate procedure di concerto tra lo Stato e le regioni, sulla base del principio di leale collaborazione.
  Ricorda che, tra le materie che attualmente la Costituzione attribuisce alla competenza concorrente e che il disegno di legge in esame affida alla competenza esclusiva dello Stato, sono comprese anche materie di interesse specifico della Commissione. Si tratta, in particolare, delle materie concernenti, per un verso, le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza, e, per l'altro, i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale (nuova lettera z) del secondo comma dell'articolo 117). Fa presente che è riconducibile alle competenze della nostra Commissione anche la previsione della competenza esclusiva dello Stato per quanto riguarda l'ordinamento della comunicazione (associato all'ordinamento delle professioni nella nuova lettera t) del secondo comma dell'articolo 117).
  Ribadisce che, sulla base del testo vigente della Costituzione, le materie «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «ordinamento della comunicazione» sono indicate tra le materie di competenza concorrente. Ritiene che debba essere valutato positivamente il ripristino della competenza legislativa dello Stato sulle materie in questione, proprio in quanto si tratta di materie in cui le decisioni politiche e legislative coinvolgono interessi di rilievo nazionale. Al tempo stesso giudica opportuno segnalare che l'introduzione nel testo della Costituzione del riferimento a reti di trasporto e di navigazione «d'interesse nazionale» e a porti e aeroporti civili «di interesse nazionale e internazionale» comporta l'esigenza che, a livello legislativo e amministrativo, siano individuate in modo inequivocabile, nell'ambito di procedure concertative con le regioni, le reti e le infrastrutture portuali e aeroportuali che, per le loro dimensioni, la loro collocazione e l'attività che in esse si svolge, assumono rilevanza nazionale e internazionale.
  Il disegno di legge in esame inserisce invece, al nuovo terzo comma dell'articolo 117, tra le materie espressamente ricondotte alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, la mobilità all'interno del territorio regionale. Osserva che anche questa previsione può ritenersi condivisibile, dal momento che si fa esplicito riferimento ai Pag. 80servizi di trasporto che si svolgono nell'ambito del territorio regionale; in tal senso, la disposizione in questione risulta coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale che già con la sentenza n. 222 del 2005 aveva affermato che il trasporto pubblico locale dovesse ritenersi materia di competenza residuale regionale.
  L'attribuzione della materia del trasporto pubblico locale all'esclusiva competenza regionale implica, sotto il profilo del procedimento legislativo, che un eventuale intervento legislativo statale in questa materia, giustificato dall'esigenza di tutela dell'interesse nazionale, rientrerebbe tra i provvedimenti per i quali la Camera si potrebbe discostare dalle proposte di modifica deliberate dal Senato solo con votazioni a maggioranza assoluta.
  Più in generale, occorre tuttavia osservare che l'attribuzione alla competenza esclusiva regionale della normativa in materia di servizi di trasporto all'interno del territorio della regione non è sufficiente a offrire un pieno inquadramento costituzionale della materia del trasporto pubblico. È, infatti, possibile individuare servizi di trasporto pubblico, come il trasporto ferroviario, che sono effettuati in ambiti territoriali tali da oltrepassare i confini regionali. Sottolinea che assai più importante, peraltro, è il fatto che l'intervento dello Stato, anche sotto il profilo finanziario, è reso necessario dall'esigenza di assicurare, su tutto il territorio nazionale, livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla mobilità. Ritiene che sotto questo profilo il trasporto pubblico sia riconducibile alla competenza statale, dal momento che, anche sulla base del testo vigente della Costituzione, spetta allo Stato determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, comma secondo, lett. m). Rileva che un compiuto inquadramento costituzionale del tema del trasporto pubblico richiederebbe pertanto l'esplicita qualificazione del diritto alla mobilità come diritto di rilevanza costituzionale.
  Ricorda in proposito che in tal senso si è espresso il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale svolta dalla Commissione, approvato lo scorso 8 aprile, nella parte in cui segnala che «in relazione a ipotesi di modifica della prima parte della Costituzione, si potrebbe anche prospettare l'introduzione di un diritto alla mobilità, come diritto distinto dal diritto, di carattere civile, alla libera circolazione delle persone in qualsiasi parte del territorio nazionale e inteso come diritto di carattere socio-economico, che si configura nella possibilità concreta di spostarsi per motivi fondamentali, quali il lavoro o lo studio, in modo sicuro, con costi e tempi ragionevoli, in condizioni idonee».
  Fa presente che il disegno di legge in esame reca modifiche riferite esclusivamente alla Parte II della Costituzione, mentre non interviene sulla Parte I. Invita tuttavia i colleghi a una riflessione sull'opportunità di inserire un'analoga valutazione nel parere sul provvedimento in esame, in modo da riconoscere esplicitamente, quale diritto tutelato dalla Costituzione, il diritto alla mobilità.
  Osserva che, di interesse per la materia del trasporto pubblico locale, risulta anche il testo del nuovo articolo 119 della Costituzione proposto dal disegno di legge che, in sostanza, costituzionalizza il principio dei costi standard, introdotto dalla legge delega per il federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Modificando il testo del quarto comma del suddetto articolo, si stabilisce infatti che le risorse proprie degli enti territoriali, le compartecipazioni al gettito di tributi erariali e le risorse del fondo perequativo previsto dal medesimo articolo 119 devono «assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza».
  Al riguardo ritiene auspicabile che la proposta di inserire in Costituzione il principio dei costi standard possa indurre a una loro tempestiva individuazione, in modo da dare seguito alle previsioni già Pag. 81vigenti che fanno riferimento a tale parametro per la determinazione degli importi da attribuire alle singole regioni ed enti locali per il finanziamento delle funzioni essenziali, comprese quelle relative al trasporto pubblico locale. Per quanto concerne, in particolare, tale settore, segnala che finora sono rimaste prive di attuazione le previsioni dei commi 84 e 85 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), ai sensi dei quali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i costi standard per il trasporto pubblico locale e regionale. Fa presente peraltro che da quanto risulta da notizie di stampa diffuse nella giornata odierna, il citato schema di decreto è stato trasmesso alla Conferenza Unificata il 4 novembre scorso.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base delle osservazioni svolte in questa relazione e degli elementi che potranno emergere dal dibattito.

  Paolo GANDOLFI (PD), nel concordare con la necessità di qualificare il diritto alla mobilità come un diritto di rilevanza costituzionale, invita i colleghi ad una riflessione sulla mobilità urbana, che a suo giudizio, pur avendo una dimensione locale, rappresenta una questione che travalica i confini delle città e che dovrebbe essere regolata nel suo complesso, anche al fine di permettere un recupero generale di efficienza nel trasporto. Rileva, infatti, che il principio generale di attribuire la competenza legislativa a livello costituzionale in base all'ambito territoriale del fenomeno di riferimento non trova un'applicazione corretta nel caso della mobilità urbana, che rappresenta un fenomeno di dimensioni assai vaste, dal momento che l'ottanta per cento degli spostamenti avvengono all'interno di aree urbane. Ritiene pertanto che gli indirizzi in materia debbano essere attribuiti alla competenza legislativa dello Stato, che deve provvedere ai relativi finanziamenti, destinando al riguardo risorse anche in concorrenza con quelle previste per le grandi infrastrutture.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

  La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2014.

  Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta del 4 agosto scorso la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti e che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nel fare presente che tutte le Commissioni hanno reso il proprio parere, avverte di aver predisposto, in qualità di relatore del provvedimento, alcuni emendamenti finalizzati al recepimento delle condizioni e, in alcuni casi, delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva (vedi allegato).
  Passando ad una breve sintesi del contenuto degli emendamenti predisposti, segnala che l'articolo aggiuntivo 1.0100 recepisce la seconda condizione del parere della Commissione Attività produttive, che, in coerenza con una normativa dell'Unione europea che dovrà essere comunque recepita, aumenta il limite di sagoma Pag. 82per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone.
  L'emendamento 6.100 recepisce la prima condizione del parere della Commissione Attività produttive, che aumenta da 80 a 100 km/h il limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che trainano rimorchi. Si tratta del limite di velocità adottato comunemente per questi veicoli negli altri Paesi dell'Unione europea. Come indicato nel parere della Commissione Attività produttive, l'intervento è opportuno anche per eliminare un elemento di penalizzazione per la produzione e il mercato in Italia dei rimorchi in questione.
  Gli emendamenti 6.200 e 10.100 e l'articolo aggiuntivo 12.0100 recepiscono le due condizioni soppressive e la clausola generale di invarianza degli effetti finanziari richieste nel parere della Commissione Bilancio.
  L'articolo aggiuntivo 7.0100 recepisce la condizione del parere della Commissione Ambiente, che ha chiesto di ripristinare le disposizioni già contenute nel testo iniziale con cui si consente alle biciclette la circolazione in senso opposto a quello di marcia degli altri veicoli nelle zone 30. Tale possibilità deve comunque essere espressamente prevista nei singoli comuni con apposita ordinanza.
  L'articolo aggiuntivo 7.0200 recepisce le condizioni del parere della Commissione Giustizia che, senza modificare i contenuti del testo predisposto dalla nostra Commissione, precisano le disposizioni in materia di ergastolo della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale per i conducenti che abbiano commesso omicidio in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ricorda che la Commissione Giustizia ha sottolineato che devono essere precisate tutte le pertinenti disposizioni del codice della strada, nel senso di chiarire in modo indubitabile che deve sussistere un nesso causale tra l'assunzione di sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione psicofisica e che ha inoltre richiesto che in questo modo sia modificato l'articolo 589 del codice penale, dove si prevede semplicemente che l'omicidio sia compiuto «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti». Segnala quindi che, per tale motivo, nel nuovo articolo 7-bis sono contenute sia le previsioni degli articoli 11 e 12 del testo della nostra Commissione, che di conseguenza vengono soppressi, sia la modifica all'articolo 589 del codice penale, richiesta dalla Commissione Giustizia.
  L'emendamento 9.100, infine, recepisce l'osservazione del parere della Commissione Finanze, che ha sollecitato un opportuno intervento di coordinamento tra le disposizioni proposte nel nostro testo, per quanto concerne l'accertamento mediante strumenti automatici del mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile, e le previsioni già vigenti all'articolo 193 del codice della strada.

  Il viceministro Riccardo NENCINI si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

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