CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 novembre 2014
340.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 59

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 novembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
Atto n. 106-bis
.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatore, rileva innanzitutto come la Commissione sia chiamata a esaminare ulteriormente, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106-bis) trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri.
  In merito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, nel testo trasmesso una prima volta dal Governo, nella seduta del 22 ottobre 2014, formulando su di esso 2 condizioni e 4 osservazioni, che sono state quasi integralmente recepite dal Governo.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 23 del 2014, recante le previsioni Pag. 60di delega per la riforma del sistema fiscale in forza delle quali è stato predisposto lo schema di decreto, il Governo, dopo aver acquisito i pareri parlamentari sullo schema di decreto, è tenuto a trasmettere nuovamente lo schema alle Camere, qualora non si sia conformato a tali pareri.
  Passando quindi a illustrare in termini sintetici lo schema di decreto, come nuovamente trasmesso, raffrontandolo ai contenuti del parere espresso dalla Commissione Finanze, segnala innanzitutto come esso, all'articolo 1, comma 1, lettere c) ed h) (non modificate rispetto al testo dello schema originariamente trasmesso alle Camere), incida sulla struttura dell'accisa sulle sigarette, modificando il rapporto tra componente fissa e proporzionale, innalzando le aliquote dell'accisa globale (al 58,7 per cento) e della componente specifica e riferendo le modalità di calcolo dell'accisa al solo prezzo medio ponderato (PMP) per le sigarette in luogo della classe di prezzo più richiesta (MPPC – Most Popular Price Class).
  Per effetto di tale modifica si prevede anzitutto che sia la componente specifica sia quella ad valorem dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al PMP-sigarette. Contemporaneamente, viene innalzata la percentuale per il calcolo della componente specifica dall'attuale livello del 7,5 al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette.
  Si introduce inoltre un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA, pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale, che si applica a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e ad valorem, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo. Per effetto delle recate dallo schema di decreto, dunque, la variazione dell'imposta dovrebbe – complessivamente – risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti.
  La finalità esplicita di tali norme è quella di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate per l'Erario.
  In tale ambito i commi 2 e 3 dell'articolo 1 dello schema introducono un regime di modificabilità delle aliquote sui tabacchi lavorati, consentendone la variazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.
  Tale variazione riguarda:
   a) le aliquote di base sui tabacchi lavorati fino a 0,5 punti percentuali;
   b) la misura della componente fissa dell'accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;
   c) le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro.

  In proposito, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 4 nell'articolo 1 dello schema, è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera d) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, prevedendo la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari dei predetti decreti ministeriali di variazione, nonché delle relative relazioni tecniche, per un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati.
  Per quanto riguarda la tassazione dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (sigari, sigaretti e trinciato), l'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema (non modificato rispetto al testo dello schema originariamente trasmesso alle Camere), interviene sulla misura dell'accisa minima Pag. 61del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, eliminando i possibili profili di censura di illegittimità (essendo l'accisa minima determinata in base a criteri analoghi a quella vigente per le sigarette e, quindi, anch'essa a rischio di dichiarazione di incompatibilità comunitaria). Si prevede quindi l'applicazione di un'accisa minima pari a 115 euro per chilogrammo per i trinciati per sigarette (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al kg dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e a 25 euro al chilogrammo per sigari e i sigaretti (rispetto alla vigente misura di 22 euro per chilogrammo).
  L'articolo 1, comma 1, lettere a) ed e) dello schema, attraverso l'inserimento nel testo unico sulle accise (TUA) di due nuove lettere e-bis) nell'articolo 39-bis e di un nuovo articolo 39-terdecies, introducono inoltre la nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, i quali sono definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione. Si tratta di prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e quindi, in base alla normativa nazionale, assoggettabili ad accisa. Il livello di tassazione della nuova categoria viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.
  In relazione a tali tipi di tabacco, in accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera a) del parere approvato dalla Commissione Finanze di Camera e dell'identica osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, la nuova formulazione del comma 1 del predetto articolo 39-terdecies circoscrive meglio le norme previste per i tabacchi lavorati che non si applicano alla nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, precisando che non si applicano le disposizioni in materia di tariffe di vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico, nonché aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile (di cui agli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies del TUA).
  Pertanto, rispetto a quanto previsto nel testo originario dello schema di decreto, per i tabacchi da inalazione senza combustione troveranno applicazione le disposizioni (di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies del TUA) vigenti in materia di IVA e aggio ai rivenditori, già vigenti per i tabacchi lavorati. A questo proposito il nuovo comma 2 dell'articolo 39-terdecies, non contenuto nel testo originario, chiarisce, che, ai fini dell'applicazione dei predetti articoli 39-sexies e 39-septies, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Tale rinvio al provvedimento di rango secondario non era esplicitamente richiesto dai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, ma appare connesso con la nuova formulazione del comma 1 del medesimo articolo 39-terdecies che, come detto, fa salva l'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies del TUA.
  Sempre con riferimento alla tassazione dei tabacchi da inalazione senza combustione, lo schema di decreto n. 106-bis apporta alcune novità rispetto all'originario schema di decreto.
  In particolare:
   ai sensi del nuovo comma 3 dell'articolo 39-terdecies del TUA la misura dell'accisa che si prevede di applicare su tali prodotti viene ridotta dal 60 al 50 per cento dell'imposta gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;
   ancora in base al nuovo comma 3 dell'articolo 39-terdecies del TUA sono modificate, dettagliandole in modo molto più specifico, le modalità di calcolo di tale equivalenza, che deve essere riferita sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA modificate dallo schema di decreto, e non più secondo le rilevazioni riferite al 2013 –, sia in rapporto alla cosiddetta equivalenza di consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di Pag. 62rango secondario (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;
   in ragione delle suddette modifiche, si demanda a un provvedimento di rango secondario anche la determinazione dell'importo dell'accisa secondo le modalità appena illustrate;
   si chiarisce inoltre che, entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione verrà rideterminata, in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette;
   in ragione delle predette modifiche, in base al nuovo comma 4 dell'articolo 39-terdecies sono di conseguenza modificati gli adempimenti dichiarativi del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa; quest'ultimo soggetto non dovrà più comunicare i dati dell'equivalenza di consumo (che sono determinati dall'Erario), ma dovrà dichiarare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dal Codice del Consumo; rimangono fermi gli obblighi derivanti dalle norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, di cui al decreto legislativo n. 184 del 2003.

  In sostanza, la determinazione dell'equivalenza di consumo viene effettuata dall'erario secondo una procedura di analisi comparativa dei prodotti specificamente normata e non è più basata sulle comunicazioni effettuate dal soggetto passivo dell'imposta.
  In merito si rileva come tale modifiche non sono fossero oggetto del parere parlamentare; si può ritenere, peraltro, che esse siano state introdotte nel testo per ragioni di uniformità rispetto alle innovazioni relative al regime di tassazione dei prodotti utilizzati per le sigarette elettroniche, che di seguito illustrerà, richieste invece dal predetto parere parlamentare.
  Con riferimento appunto alla tassazione dei liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle cosiddette sigarette elettroniche, l'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto, inserendo un nuovo comma 1-bis nell'articolo 62-quater del TUA, sottopone anche tali prodotti ad imposta di consumo, mentre i dispositivi meccanici ed elettronici che consentono l'uso di tali prodotti (cioè le sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dello schema.
  Ricorda al riguardo che i prodotti sottoposti a tassazione sono quelle sostanze prodotte con l'obiettivo di fornire un'alternativa al fumo di tabacchi lavorati, le quali funzionano mediante inalazione di una soluzione a base di liquidi (ad esempio, acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile ovvero assente) vaporizzati da un atomizzatore alimentato da una batteria.
  Rispetto alla formulazione originaria dello schema di decreto il comma 1-bis del predetto articolo 62-quater non fa più riferimento alla succedaneità dei prodotti rispetto al tabacco, bensì alla loro destinazione d'uso. Deve infatti trattarsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali.
  In connessione con tale modifica l'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, rispetto alla sua formulazione originaria assimila i prodotti da inalazione costituiti esclusivamente o parzialmente Pag. 63da sostanze solide diverse dal tabacco ai già richiamati tabacchi da inalazione senza combustione.
  Tale differenziazione non era esplicitamente richiesta dal parere parlamentare approvato dalle Commissioni parlamentari, ma, come detto, appare connessa con le modifiche apportate al comma 1-bis dell'articolo 62-quater rispetto alla formulazione originaria dello schema, laddove si circoscrive solo alle sostanze liquide il regime dei prodotti utilizzati per le sigarette elettroniche.
  Inoltre, in quasi totale accoglimento della condizione di cui al numero 1) contenuta nel parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica alla condizione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, lo schema di decreto apporta alcune modifiche alle norme originariamente proposte, le quali ricalcano le modalità di tassazione previste per i tabacchi da inalazione senza combustione. In particolare:
   l'imposta viene abbassata dal 60 al 50 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;
   sono modificate, anche in questo caso dettagliandole in modo molto più specifico, le modalità di calcolo di detta equivalenza, che sarà riferita sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA che ne disciplinano l'individuazione, e non più secondo le rilevazioni riferite al 2013 – sia in rapporto alla cosiddetta equivalenza di consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di rango secondario (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt;
   sono previste disposizioni analoghe a quelle già illustrate per i tabacchi da inalazione per quanto concerne la determinazione dell'importo dell'accisa, la sua rideterminazione e gli adempimenti dichiarativi connessi.

  Anche in tal caso, dunque, la determinazione dell'equivalenza di consumo viene effettuata dall'erario tramite un meccanismo di analisi comparativa dei prodotti specificata in dettaglio dalla norma e non è più basata sulle comunicazioni effettuate dal soggetto passivo dell'imposta.
  Non è stata invece accolta la parte della condizione n. 1) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, relativa all'eventuale introduzione in materia di un regime fiscale transitorio.
  In questo contesto ricorda che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 prevedono la possibilità, anche per i tabacchi da inalazione senza combustione e per i liquidi immessi nelle sigarette elettroniche, di variare con decreto ministeriale l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti utilizzati per le sigarette elettroniche e dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione fino a cinque punti percentuali, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dallo schema di decreto.
  In merito rammenta che, accogliendo l'osservazione di cui alla lettera d) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, si prevede, al comma 4, dell'articolo 1, la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari dei predetti decreti ministeriali di variazione, nonché delle relative relazioni tecniche, ai fini del monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati.Pag. 64
  Per quel che concerne l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, l'articolo 1, comma 1, lettera g), dello schema, abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2015, tale prelievo, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita.
  In ordine a tale fattispecie è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera b) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione formulata dalla Commissioni Finanze del Senato, volta a definire un regime transitorio per i fiammiferi sui quali, al momento dell'entrata in vigore dello schema di decreto, sia già stata pagata l'imposta prima dell'immissione sul mercato. A tal fine ai soggetti passivi dell'imposta è riconosciuto un credito di imposta, fruibile in compensazione, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014.
  Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, prevede che con regolamento del Ministro dell'economia delle finanze siano emanate disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014. Conseguentemente il comma 7 dell'articolo 1 dello schema abroga, a decorrere dall'entrata in vigore del predetto regolamento, le disposizioni vigenti in materia.
  Accogliendo la condizione di cui al numero 2) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a una condizione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, il comma 6 del medesimo articolo 1 stabilisce che il Governo dovrà sottoporre lo schema di regolamento al preventivo parere parlamentare.
  L'articolo 2 dello schema di decreto, al comma 1 modifica la vigenza delle norme recate dallo schema di decreto, apportando significative novità rispetto a quanto previsto nel testo originario dello schema di decreto legislativo, il quale stabiliva, al comma 4, che in linea generale le disposizioni dello schema si sarebbero applicate dal 1o gennaio 2015.
  In particolare, recependo parzialmente l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio (che aveva chiesto di anticipare alla data di entrata in vigore del provvedimento l'applicazione della nuova disciplina sulla tassazione dei tabacchi lavorati), le norme dello schema entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, salvo il fatto che resta confermata l'efficacia dal 1o gennaio 2015 delle seguenti norme:
   le disposizioni in materia di tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
   le accise su sigarette e tabacchi lavorati;
   le accise sui prodotti immessi nelle sigarette elettroniche;
   le norme sui fiammiferi;
   l'esenzione da imposta per i dispositivi meccanici ed elettrici (sigarette elettroniche).

  La scelta di mantenere la decorrenza 1o gennaio 2015 per tali previsioni è motivata dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto in base a una ragione di sistematicità.
  Pertanto avranno, tra l'altro, efficacia immediata le misure di accisa previste per i tabacchi da inalazione senza combustione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e e), dello schema.
  È stata inoltre espunta la disposizione (recata dalla precedente formulazione del comma 1) che prevedeva il blocco dell'aggiornamento trimestrale relativo alle attuali tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
  Il comma 2, non modificato rispetto al testo originario dello schema di decreto, recepisce, fino al 31 dicembre 2014, le modifiche alla misura delle accise già Pag. 65disposte con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 luglio 2014 (prot. 4691), la quale è stata assunta in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, e che dispone l'incremento dal 1o agosto 2014 del prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015, a copertura delle disposizioni finanziarie ivi recate.
  Il comma 3, accogliendo l'osservazione di cui alla lettera c) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato, modifica l'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, che reca le norme sulla vendita dei prodotti da fumo.
  In particolare, viene modificata la disciplina del rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati: ai sensi delle norme vigenti, tale rinnovo viene concesso purché che il titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo fissato dal decreto stesso, pari o superiore a determinate soglie rapportate alla popolazione del comune ove avviene la rivendita. La soglia minima di prelievo è attualmente pari a 24.000 ed è riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
  Con le modifiche proposte si introduce una ulteriore e diversificata soglia minima di prelievo, pari a 1.000 euro, per il rinnovo del patentino nei comuni ovvero nelle frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori.
  In conseguenza delle innovazioni apportate rispetto alla formulazione originaria dello schema di decreto, al comma 4 sono state modificate le previsioni di maggiori entrate attese dal provvedimento, che sono ora quantificate in 145 milioni di euro dal 2015 e 146 milioni di euro dal 2016 (rispetto ai 163 milioni di euro quantificati nel testo originario). Rimane fermo che esse confluiranno in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 25 novembre prossimo.

  La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 20 novembre 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.15.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione Ribaudo n. 5-04082, al fine di acquisire su di essa più compiuti elementi di risposta.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che, su richiesta del rappresentante del Governo, l'interrogazione Ribaudo n. 5-04082 sarà svolta in altra seduta.

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5-04083 Francesco Saverio Romano: Modifiche alla normativa del contributo unificato di iscrizione al ruolo dovuto per le controversie dinanzi al giudice tributario.

  Francesco Saverio ROMANO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Francesco Saverio ROMANO (FI-PdL) ringrazia il Sottosegretario per la sua personale cortesia, ma si dichiara tuttavia assolutamente insoddisfatto della risposta fornita, evidenziando come le valutazioni formulate in merito dal Governo siano sbagliate, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello politico.
  Sottolinea, infatti, come l'orientamento assunto dall'amministrazione finanziaria risulti completamente distonico rispetto alla volontà del legislatore che, estendendo l'applicazione del contributo unificato anche alle controversie dinanzi ai giudici tributari, non intendeva perseguire mere finalità di gettito, ma garantire comunque la possibilità a tutti i contribuenti, anche a quelli appartenenti alle classi sociali più deboli, di difendersi adeguatamente nei confronti delle pretese di un fisco che viene sempre più spesso considerato dai cittadini come vessatorio ed oppressivo.
  Sotto l'aspetto tecnico, nel riservarsi di approfondire ulteriormente tutti gli aspetti della risposta, rileva come non sia accettabile far dipendere dalla valutazione dell'amministrazione finanziaria, e cioè dall'atto impositivo emesso dall'amministrazione oggetto di impugnativa, la quantificazione del valore della lite, ai fini della determinazione del contributo di iscrizione al ruolo dovuto dal ricorrente, ritenendo che in tal modo si realizzerebbe un'ulteriore vessazione nei confronti del contribuente.
  Ribadisce pertanto la sua insoddisfazione, in quanto la risposta evidenzia l'indisponibilità dell'Esecutivo a intervenire per modificare l'orientamento dell'amministrazione finanziaria su una problematica tanto delicata ai fini del rapporto tra fisco e contribuenti.

5-04084 Villarosa: Attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, relativo all'applicazione presso la Banca d'Italia del limite massimo ai trattamenti economici nella pubblica amministrazione.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale cerca in primo luogo di fare chiarezza sul reale ammontare degli emolumenti riconosciuti al personale della Banca d'Italia, in particolare con riferimento alle posizioni apicali. A tale proposito, nel riconoscere come l'applicazione di limiti alle retribuzioni pubbliche non possa di per sé risolvere i problemi del Paese, sottolinea come tale misura costituisca un segnale importante nei confronti di tutti quei cittadini, spesso in gravi difficoltà economiche, a cui in questi anni è stato chiesto di compiere pesanti sacrifici. L'interrogazione evidenzia, infatti, come attualmente il Governatore della Banca d'Italia percepisca ben 495.000 euro annui, il Direttore generale 450.000 euro annui, ed ognuno dei tre vicedirettori generali della Banca 315.000 euro annui, dunque ben al disopra del limite di 240.000 euro stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014.
  In tale contesto l'interrogazione intende inoltre fare chiarezza sugli oneri, pari a circa 1,2 miliardi di euro annui, sostenuti dal Paese per il finanziamento della Banca d'Italia, evidenziando come, secondo notizie diffuse dagli organi di informazione, la stessa Banca si appresterebbe a mettere a disposizione dei propri dirigenti carte di credito aziendali con un limite di spesa mensile compreso tra 7.500 e 10.000 euro.
  A tale proposito non comprende come possa essere giustificato un onere complessivo tanto rilevante, atteso che molte delle funzioni precedentemente attribuite Pag. 67alla Banca d'Italia sono state ormai trasferite alla Banca Centrale europea e che la stessa Banca d'Italia ha ritenuto di doversi avvalere di talune società di consulenze esterne per compiere le valutazioni patrimoniali sulle banche italiane, nell'ambito degli press test recentemente svolti in tutta l'area euro.
  Sotto un profilo più generale, sottolinea come l'atto di sindacato ispettivo riproponga la questione, già più volte avanzata dal gruppo M5S, di come le Camere nel loro complesso, e i singoli parlamentari, possano esercitare le loro funzioni di controllo in merito alle scelte organizzative e gestionali, nonché all'operato, della stessa Banca d'Italia.
  Rileva, infatti, come l'autonomia riconosciuta alla Banca d'Italia finisca per costituire un ostacolo rispetto alla possibilità dei parlamentari di presentare atti di sindacato ispettivo al Governo su tali tematiche, segnalando come, per poter rendere ammissibile l'interrogazione in discussione, sia stato necessario far riferimento all'attuazione della previsione, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, la quale vincola la Banca d'Italia ad adeguare il proprio ordinamento ai principi in materia di limiti agli emolumenti al personale erogabili dalle pubbliche amministrazioni.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) riconosce la completezza della risposta fornita dal Sottosegretario, che comunque considera insoddisfacente, in quanto essa non indica la volontà del governo di assumere una posizione chiara sulle questioni affrontate. Ritiene, invece, che il Governo dovrebbe esprimere la propria valutazione circa il fatto che alcuni alti dirigenti della Banca d'Italia percepiscano emolumenti ben più elevati di quelli fissati dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, violando in tal modo tale previsione generale, oltre a godere, in alcune occasioni, di ulteriori erogazioni in loro favore, ad esempio per spese di trasloco.
  Ritiene, quindi, che la questione sollevata dall'interrogazione dimostri come l'Italia non debba più accettare di rimanere in un'Europa nella quale vigono regole applicate solo nei confronti di taluni cittadini, mentre altri si avvantaggiano di privilegi ingiustificabili.
  Sottolinea inoltre come, al di là delle norme stabilite dai trattati dell'Unione europea che ne riconoscono l'autonomia, la Banca d'Italia sia comunque un'istituzione pubblica di proprietà dei cittadini italiani, e come le sue risorse siano pertanto possedute dagli stessi cittadini, i quali hanno il diritto di controllarne la gestione.
  Considera dunque sbalorditivo che l'Esecutivo non intenda prendere alcuna posizione su tali temi, limitandosi a riferire le decisioni del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, senza peraltro indicare come lo stesso Consiglio sia, in sostanza, espressione delle banche private partecipanti al capitale dell'Istituto. Sottolinea come tale situazione faccia emergere ancora una volta, in tutta la sua gravità, lo spaventoso conflitto di interessi che condiziona la Banca d'Italia, testimoniato ad esempio dalla conformazione del meccanismo di nomina del Governatore, in cui è coinvolto il predetto Consiglio Superiore, nonché dall'operazione di rivalutazione del capitale della medesima Banca operata ai sensi del decreto-legge n. 133 del 2013, la quale ha avvantaggiato esclusivamente i partecipanti al capitale stesso.
  Evidenzia pertanto come il Movimento 5 Stelle intenda proseguire nella sua battaglia per informare l'opinione pubblica di tale inaccettabile condizione, nonché proporre interventi legislativi volti ad assicurare che la Banca d'Italia ritorni a essere patrimonio di tutti i cittadini italiani.

5-04085 Paglia: Iniziative per contrastare l'elusione tributaria da parte di grandi imprese italiane.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

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  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.40.

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