CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2014
334.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che oggi avrà inizio l'esame in sede consultiva sul disegno di legge di delega in materia di lavoro, nel testo trasmesso dal Senato. Naturalmente, qualora nel corso dell'esame, che proseguirà la prossima settimana verrà trasmesso dalla Commissione Lavoro un eventuale nuovo testo risultante dagli emendamenti presentati, la commissione giustizia ne prenderà atto ai fini dell'espressione del parere. Prima di dare la parola al relatore ricorda che la Commissione dovrà esprimersi unicamente sugli aspetti di propria competenza.

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  Walter VERINI (PD), relatore, rileva che, come ha precisato il Presidente, la Commissione Giustizia si soffermerà sugli aspetti di propria competenza, che in questo caso attengono ai profili sanzionatori.
  Il testo si compone di un unico articolo nel quale sono previste delle deleghe in materia di lavoro. In particolare, i commi 1 e 2 recano una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, i commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro, I commi 5-6 recano una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro, il comma 7 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, i commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, I commi 10-14 dettano disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe.
  Nell'ambito delle predette deleghe i profili sanzionatori si rinvengono nella delega contenuta nel comma 5. Come accennato, si tratta della delega per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro. La lettera f) del comma 5 sancisce il seguente principio di delega: la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale.
  Tale principio sembra riferirsi principalmente al sistema sanzionatorio ed agli istituti premiali in materia di sicurezza sul lavoro.
  In materia di sicurezza sul lavoro il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha operato una complessiva rivisitazione dell'apparato sanzionatorio, attraverso la rimodulazione degli obblighi (e le conseguenti sanzioni in caso di violazione) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli altri soggetti del sistema aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti. Il sistema sanzionatorio è essenzialmente basato sulla contravvenzione.
  La pena dell'arresto è prevista per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nella maggior parte dei casi, però, il decreto legislativo prevede che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o la sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria.
  L'apparato sanzionatorio prevede, inoltre, un'estinzione agevolata dei reati e degli illeciti amministrativi. In particolare, per tutti i reati contravvenzionali puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ovvero la pena della sola ammenda, l'articolo 301 del testo unico prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato (di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994). Con la prescrizione, l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure idonee a far cessare i pericoli per la sicurezza e salute dei lavoratori. Scopo della procedura è quello di verificare l'eliminazione della violazione, secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione stessa con un pagamento in sede amministrativa (nel caso in cui la prescrizione sia adempiuta) Pag. 28o la ripresa del procedimento penale (in caso di inadempimento). Allo stesso tempo, l'adempimento effettuato in un periodo temporale superiore a quello richiesto dalla prescrizione (ma comunque congruo), nonché l'eliminazione dei pericoli con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'oblazione speciale ex articolo 162-bis c.p.
  Inoltre, l'articolo 302 stabilisce un particolare procedimento di definizione sostitutivo della detenzione (in ogni caso non superiore a 12 mesi), attraverso il pagamento di una somma determinata. La sostituzione può avvenire a condizione di eliminare le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato (in ogni caso, la somma non può essere comunque inferiore a 2.000 euro). In ogni caso il beneficio è escluso quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro, da cui derivi la morte ovvero una lesione che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni. Il reato si estingue decorsi 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, nel caso in cui l'imputato non abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infine, l'articolo 301-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista nel caso in cui regolarizzi la propria posizione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza.
  Per quanto riguarda, più in generale, i benefici riconosciuti dall'ordinamento per una corretta applicazione delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, si ricorda che l'articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, ha previsto la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei richiamati premi e contributi), secondo modalità da definire, con effetto dal 1o gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale.
  Altro punto del disegno di legge dove viene fatto riferimento a delle sanzioni è la lettera d) del comma 2, che pone il principio dell'adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali. Considerato che non ritratta di sanzioni di natura disciplinare, amministrativa o penale, ma di una decadenza di determinati benefici, la disposizione in questione esula dalla competenza della Commissione Giustizia.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
C. 2428 Carlo Galli.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, osserva come la proposta di legge in esame, nel testo approvato dalla Commissione difesa, è volta a novellare il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di inserirvi i due nuovi articoli 982-bis e 982-ter.
  Tali disposizioni, collocate da un punto di vista sistematico nel libro IV (personale militare), titolo V (stato giuridico), Capo VII (personale in congedo) del richiamato Codice prevedono talune limitazioni all'assunzione Pag. 29di incarichi presso imprese che operano nel settore della difesa da parte del personale militare in possesso di un determinato grado al momento della cessazione dal servizio e che abbia operato, negli ultimi quindici anni di servizio, in specifici settori della difesa individuati dalla proposta di legge in esame.
  La proposta di legge in esame prevede, inoltre, specifiche sanzioni nel caso di violazione dei limiti posti dalle nuove disposizioni ed individua, altresì, l'autorità competente alla relativa applicazione.
  Nello specifico (articolo 1), da un punto di vista soggettivo, la proposta di legge in esame interessa il personale militare che: 1. cessi dal servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria; 2. sia stato impiegato durante il servizio, negli ultimi 15 anni, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili alla individuazione o definizione dei requisiti operativi dei sistemi d'arma, o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale.
  A seguito dell'approvazione di un emendamento presentato in Commissione difesa l'ambito soggettivo della disposizione è stato esteso anche ai dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni Generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare (comma 1-bis articolo 982-ter).
  Con riferimento, invece, al contenuto specifico del divieto, ai sensi del nuovo articolo 982-bis, il richiamato personale militare non può ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa.
  Da un punto di vista temporale le limitazioni previste dalla proposta di legge in esame operano nel triennio successivo alla data di collocamento in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria del richiamato personale militare (articolo 982-bis, comma 1).
  Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 982-bis le limitazioni in esame si applicano altresì al personale militare collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.
  Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 982-bis al personale militare che abbia assunto una delle richiamate cariche in violazione delle nuove regole ivi contemplate si applica:
   1. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico;
   2. la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

  Ai sensi del nuovo articolo 982-ter spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 982-bis e vigilare sul rispetto del divieto ivi previsto.
  Nel caso di accertamento della violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:
   a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3, di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico;
   b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

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  Un'apposita disposizione disciplina poi il regime sanzionatorio applicabile alle società, alle imprese e agli enti operanti nel settore della difesa che non abbiano dato seguito ai provvedimenti disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Al riguardo, nei confronti delle società, delle imprese o degli enti che non abbiano dato seguito all'ordine disposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di procedere alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico conferito in violazione delle nuove disposizioni previste dalla proposta di legge in esame, l'Autorità provvede ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 287 del 1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
  Al riguardo, si ricorda che ai sensi di tale normativa, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ove ravvisi infrazioni alle disposizioni in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza (articolo 2 della legge n. 287 del 1990) o di abuso della posizione dominante (articolo 3 della legge n. 287 del 1990), fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse.
  Nei casi di infrazioni gravi (articolo 15), tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione prevista per i richiamati casi di infrazione gravi, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 13 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Atto n. 113.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2014.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, presenta una nuova proposta di parere e la illustra (vedi allegato 1). Evidenzia in particolare le modifiche che tengono conto della proposta alternativa di parere presentata nella seduta di ieri.

  Franco VAZIO (PD) invita la relatrice a tenere in considerazione separatamente gli articoli 8, comma 1, lettera d), che indica un determinato numero di incarichi nel quinquennio, e l'articolo 11, comma 1, che fa riferimento ad un determinato numero di incarichi ricevuti nel triennio.

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  Maria Gaetana GRECO (PD) osserva come nella tabella A manchi il riferimento al diritto dei contratti e delle assicurazioni.

  David ERMINI (PD) ritiene che alcune aree di competenza dovrebbero essere accorpate. Si riferisce in particolare a quelle indicate dai numeri 15 e 16 (diritto comunitario ed internazionale) e a quelle indicati dai numeri 9 e 10 (diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti e diritto fallimentare e delle procedure concorsuali).
  Ritiene inoltre che anche l'infortunistica stradale e le azioni per il risarcimento del danno extracontrattuale possano costituire autonome aree di specializzazione.

   Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che si dovrebbe ragionare anche sulla possibilità di accorpare il diritto commerciale e quello societario.

  Franco VAZIO (PD) osserva come i contratti siano strumenti interdisciplinari che possono operare in tutte le aree di specializzazione.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come quasi ad ogni procedimento relativo ad ogni singola area di specializzazione segue una esecuzione; rileva invece come alcuni tipi contrattuali richiedano una specializzazione.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, sottolinea come nella sua proposta di parere la tabella A sia stata modificata sulla base delle sollecitazioni pervenute dalle associazioni dell'avvocatura che hanno inviato osservazioni alla Commissione. Si dichiara comunque disponibile a valutare ogni indicazione relativa ad ulteriori modifiche della tabella A.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che anche la responsabilità professionale debba costituire un'area di specializzazione.

  Franco VAZIO (PD) ritiene che non vi debbano essere troppe aree di specializzazione e che non tutte le attività svolte dall'avvocato debbano necessariamente costituire titolo per ottenere la specializzazione.

  Il viceministro della giustizia Enrico COSTA ritiene che si debba seguire un percorso di metodo, osservando come alcune aree di specializzazione abbiano una natura sostanziale ed altre una natura processuale. Osserva come nel diritto civile si sia operato un frazionamento, e comunque dovrebbe ispirarsi a criteri oggettivi, mentre altrettanto non è avvenuto per il diritto penale. Sottolinea in particolare come potrebbero avere una autonoma rilevanza il diritto dell'esecuzione penale ed il diritto penale commerciale.

  Assunta TARTAGLIONE (PD) ritiene necessario, al fine di evitare disparità di trattamento, che anche nel diritto penale, così come avviene nel civile, vi sia una suddivisione in diverse aree di specializzazione.

  Michela MARZANO (PD) ritiene indispensabile che siano omogenei i criteri utilizzati per la suddivisione delle aree di specializzazione. In particolare ritiene che si debba fare riferimento o all'oggetto o alla disciplina.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come la circolazione stradale abbia un proprio codice e possa essere considerata una disciplina autonoma, così come la responsabilità professionale nel diritto civile. Ritiene necessario operare una suddivisione in più aree dispecializzazione anche nel diritto penale. Più in generale ritiene che un criterio oggettivo al fine di identificare le aree di specializzazione possa essere rappresentato dall'esigenza di una normativa di settore.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'intero regolamento sia criticabile e non Pag. 32solo la ripartizione in aree di specializzazione di cui alla tabella A.

  Alfredo BAZOLI (PD) non condivide l'intervento del collega Colletti, ritenendo che il regolamento richieda alcuni interventi sulla sola tabella A. A tale proposito è contrario ad un eccessivo accorpamento di materie.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come la tabella A sia il cuore del provvedimento. Coglie quindi l'occasione per ringraziare la relatrice che, pur lavorando su una pessima base normativa, ha accolto molti dei rilievi sollevati dal MoVimento 5 Stelle.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, formula una ulteriore nuova proposta di parere (vedi allegato 2) che tiene conto dei rilievi del collega Vazio con riferimento agli articoli 8 e 11. Sottolinea quindi come rimanga aperta la questione delle modifiche da apportare alla tabella A.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i colleghi che ne abbiano interesse a trasmettere alla relatrice entro lunedì prossimo eventuali proposte di modifica della tabella A allegata al provvedimento in esame. Avverte altresì che la proposta di parere con le eventuali modifiche apportate alla tabella A, sarà posta in votazione nella seduta di martedì prossimo. Osserva peraltro come, al di là delle puntuali modifiche che potranno essere apportate alla tabella A, potrebbe apparire corretto e forse anche preferibile indicare al Governo una serie di criteri e parametri oggettivi per modificare o integrare la predetta tabella.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver comunicato che le Commissioni I e XII hanno espresso parere favorevole e che la Commissione V ha dato il nulla osta, avverte che, per ragioni di coordinamento con gli emendamenti approvati, occorre modificare il titolo della proposta di legge. In particolare, a seguito dell'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 16 sulle sanzioni disciplinari, propone, e la Commissione concorda, di sopprimere dal titolo le seguenti parole: «e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni».

  La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Anna Rossomando e. Carlo Sarro, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.30.

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