CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 146

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

  La seduta comincia alle 8.20.

Marchio «Italian Quality».
S. 1061 Fedeli.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Raffaele RANUCCI, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame, riferendo che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione industria, commercio, turismo del Senato il proprio parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge in titolo. Illustrandone sommariamente il contenuto, riporta che l'articolo 1 chiarisce che la legge intende favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, mediante l'istituzione del marchio «Italian Quality».
  L'articolo specifica che l'istituzione del marchio è volta all'identificazione dei prodotti finiti realizzati da professionisti, artigiani o imprese iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale in Italia, i quali riportano la marcatura d'origine «Made in Italy».
  L'articolo 2 prevede che la proprietà del marchio spetti allo Stato italiano, così come il rilascio dell'autorizzazione all'uso. L'uso del marchio avviene con modalità Pag. 147definite con decreto del ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con il medesimo decreto, il ministro dello sviluppo economico è tenuto a stabilire uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti, artigiani ed imprese devono attenersi ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio, nonché le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli.
  L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico alle società e vale per i prodotti che l'impresa realizza nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e dal disciplinare di settore.
  L'articolo 3 dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda alla registrazione del marchio in sede comunitaria e internazionale.
  L'articolo 4 stabilisce che il ministro dello sviluppo economico debba prevedere un sistema di etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio.
  In base poi all'articolo 5 il Ministero dello sviluppo economico deve predisporre campagne annuali di promozione del marchio nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Le imprese facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'albo delle imprese abilitate a utilizzare per uno o più prodotti il marchio.
  L'articolo 6 regola i controlli e le sanzioni. In particolare si prevede che il Ministero dello sviluppo economico verifichi la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio, segnalando eventuali ipotesi di utilizzo indebito, ai fini dei conseguenti accertamenti, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui si è detto. In caso di violazione delle condizioni per l'utilizzo del marchio o di perdita dei requisiti, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Ai professionisti, artigiani o imprese interessati dal provvedimento di revoca può essere inibita la possibilità di presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima di un certo numero di anni. Inoltre, qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico deve segnalare all'autorità giudiziaria i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio, al quale si applicano le disposizioni di riferimento del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  Sempre con il decreto ministeriale anzidetto sono stabilite ulteriori sanzioni nel caso di uso fraudolento del marchio ovvero di false o fallaci indicazioni.
  L'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.
  In conclusione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), premesso di giudicare positivamente l'iniziativa di introdurre un marchio di qualità italiana, esprime perplessità su un punto della proposta di legge, che peraltro esula dagli ambiti di competenza della Commissione: e cioè che si prevede che possano essere marchiati come di qualità italiana anche prodotti che, in effetti, vengono lavorati solo in piccola o piccolissima parte in Italia e che quindi hanno poco o pochissimo di italiano.

  Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, si associa alle considerazioni del deputato Gigli, osservando che in effetti spesso un prodotto è sottoposto in Italia solo all'ultimissima fase di lavorazione, quando addirittura non soltanto all'assemblaggio. Peraltro, come riconosciuto dallo stesso deputato Gigli, si tratta di un profilo Pag. 148estraneo alle competenze della Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Contrasto al cyberbullismo.
S. 1261 Elena Ferrara.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), relatore, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione affari costituzionali del Senato il parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge n. 1261, adottato come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti misure di contrasto al cosiddetto cyber-bullismo.
  Sottolinea che il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave, consistente nel compimento di atti di bullismo – tipicamente da parte di adolescenti nei confronti di coetanei – per il tramite della rete internet o comunque con le moderne tecnologie della comunicazione, le quali esercitano una sorta di seduzione sulla mente dei giovani, dando loro l'illusione di potere restare nascosti e quindi impuniti nell'offendere, minacciare, trattare in modo degradante altre persone.
  Secondo quanto precisato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, per cyber-bullismo si deve intendere qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.
  L'articolo 2 prevede che l'adulto responsabile del minore vittima di un atto di cyber-bullismo possa chiedere al responsabile del sito internet l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante del minore, anche oltre quanto già previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) o dalla legge penale. Se il responsabile del sito internet non provvede o non è identificabile, la richiesta può essere rivolta al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere entro 48 ore.
  L'articolo 3 istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyber-bullismo, che ha il compito di redigere un piano di azione.
  È previsto anche che gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete adottino un codice di autoregolamentazione per contrastare il fenomeno in questione e che detto codice preveda un comitato di monitoraggio con il compito di adottare un marchio di qualità per contraddistinguere i fornitori che aderiscono ai progetti elaborati dal tavolo tecnico.
  L'articolo 4 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo nelle scuole, prevedendo corsi di formazione del personale scolastico che garantiscano l'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyber-bullismo. Ogni autonomia scolastica deve assicurare la partecipazione di un proprio referente ai corsi in questione.
  Dal punto di vista delle competenze della Commissione rileva in particolare il comma 2 di questo articolo, in base al quale gli uffici scolastici regionali (organi periferici del Ministero) devono garantire la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyber-bullismo ed elaborati da reti di scuole in collaborazione – tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali.
  L'articolo 5 prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni, che si occupa dei reati commessi sulla rete, riferisca al tavolo tecnico. Il medesimo articolo provvede Pag. 149allo stanziamento delle risorse necessarie al perseguimento degli scopi della legge.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La senatrice Manuela SERRA (M5S), premesso di ritenere interessante l'iniziativa legislativa, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del ruolo svolto per il contrasto del cyber-bullismo dalla Polizia postale e sul fatto che tuttavia gli organici della Polizia postale sono in via di riduzione. Sottolinea la necessità di coinvolgere i funzionari della Polizia postale anche nei programmi educativi che devono essere avviati nelle scuole per sensibilizzare i giovani a comprendere la gravità dei comportamenti cyber-bullistici. Invita il relatore a inserire nella sua proposta di parere un riferimento a tale problema.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), relatore, premesso di concordare nel merito del rilievo sollevato dalla senatrice Serra, osserva che tuttavia lo stesso esula dall'ambito di competenza della Commissione.

  Il presidente Raffaele RANUCCI concorda con il relatore.

  Il senatore Roberto RUTA (PD) suggerisce di introdurre nel parere una osservazione per invitare la Commissione di merito a valutare l'esigenza di un potenziamento della struttura della Polizia postale, per realizzare un effettivo monitoraggio e contrasto del fenomeno.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), premesso di ritenere che l'azione della Polizia postale sia fondamentale per il contrasto al cyber-bullismo come pure la sua collaborazione nei progetti educativi nelle scuole, esprime il timore che inserire nel parere un'osservazione per rappresentare il problema dell'insufficienza degli organici della Polizia postale rischi di bloccare l'iter del provvedimento in altre Commissioni, trattandosi di un problema oggettivo, ma di difficile soluzione.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), intervenendo anche in qualità di firmataria della proposta di legge, concorda con le considerazioni svolte dalla senatrice Orrù, esprimendo a sua volta il timore che l'introduzione nel parere di una osservazione del tenore di quella suggerita dal senatore Ruta finisca con il bloccare l'iter del provvedimento.

  Il presidente Raffaele RANUCCI suggerisce al relatore di inserire il richiamo all'esigenza di potenziare le strutture della Polizia postale nelle premesse, anche al fine di evitare di introdurre tra le osservazioni o condizioni un rilievo che non rientra nell'ambito di competenza della Commissione.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), relatore, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.
S. 998 Taverna.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione igiene e sanità del Senato il parere sul disegno di legge S. 998, che reca disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la Pag. 150prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.
  L'articolo 1 chiarisce le finalità del provvedimento, disponendo che l'attività di screening sia effettuata su tutta la popolazione neonatale, e non quindi solo sui soggetti nei quali la malattia si è manifestata con i suoi effetti invalidanti, che spesso sono difficilmente trattabili. In particolare, la diagnosi precoce dovrà essere effettuata anche nel caso di parto domiciliare.
  L'articolo 2 disciplina l'adozione del decreto con il quale il ministro della salute dovrà prevedere l'obbligatorietà della diagnosi precoce neonatale. Sullo schema del decreto è previsto che sia sentita la Conferenza Stato-regioni, oltre all'Istituto superiore di sanità.
  È prevista una procedura di aggiornamento del panel delle malattie da accertare precocemente mediante lo screening neonatale obbligatorio.
  Negli articoli 3 e 4, al fine di rendere effettivamente omogenea la pratica dello screening neonatale, viene attribuito all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un ruolo di coordinamento. A tale fine presso l'Agenzia è costituito un Centro di coordinamento sugli screening neonatali, del quale fa parte anche un rappresentante della Conferenza Stato-regioni. Tra i compiti del Centro c’è quello di collaborare con le regioni per la diffusione delle best practice in tema di screening neonatale.
  L'articolo 5 prevede che le regioni attuino quanto disposto dalla legge in esame entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
  L'articolo 6 infine prevede per la realizzazione dell'attività di screening neonatale una copertura finanziaria pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) chiede alla relatrice e al presidente un chiarimento in merito alla platea di neonati che saranno sottoposti a screening sulla base della proposta di legge in esame, osservando che all'articolo 3, comma 4, lettera d) si prevede che il Centro di coordinamento sugli screening neonatali debba determinare il numero minimo di neonati sottoposti a screening per ciascun centro clinico di riferimento regionale.

  Il presidente Raffaele RANUCCI chiarisce che la proposta di legge è chiara, all'articolo 1 e all'articolo 2, nello stabilire che gli accertamenti diagnostici sono effettuati obbligatoriamente su tutti i neonati, compresi quelli nati a domicilio. La disposizione richiamata dal deputato Gigli si riferisce invece alla determinazione di un requisito per i centri clinici di riferimento regionale, consistente in un numero minimo di neonati sottoposti a screening.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, conferma che la proposta di legge prevede che gli screening per la diagnosi delle patologie che saranno individuate con successivo provvedimento del ministro della salute sono obbligatori per tutti i neonati.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), nel ringraziare il presidente e la relatrice, esprime un dubbio in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, che peraltro rappresenta un profilo estraneo alle competenze della Commissione.

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (PdL-FI) ritiene che prevedere la obbligatoria sottoposizione di tutti i neonati a screening volti ad accertare la presenza di malattie ereditarie sia discutibile sotto il profilo etico.

  La senatrice Manuela SERRA (M5S) fa presente che la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie, che sono molte, è importante in quanto consente la cura tempestiva di patologie che, se affrontate tardivamente, diventano difficili da combattere.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 3, che introduce una Pag. 151significativa e a suo avviso inopportuna novità nel sistema di governo della sanità, attribuendo all'Age.na.s.una serie di compiti che ne alterano l'attuale profilo istituzionale e che non si vede perché debbano essere attribuiti ad essa.

  Il presidente Raffaele RANUCCI fa presente che la finalità dell'articolo 3 è quella di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) si dichiara d'accordo con il deputato Monchiero, osservando che l'articolo 3 introduce un meccanismo gestionale non allineato con le prassi correnti. A suo avviso, si dovrebbe riformulare l'articolo 3 per demandare alla Conferenza Stato-regioni il compito di stabilire le modalità per assicurare il coordinamento nazionale necessario ad assicurare la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi neonatale precoce.

  La deputata Elisa SIMONI (PD) concorda con il senatore Borioli, ritenendo che la sua proposta consenta di eliminare il riferimento all'Age.na.s. senza far venire meno l'esigenza di un coordinamento nazionale in questo ambito.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, condividendo la proposta del senatore Borioli, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata.

  La seduta termina alle 9.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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