CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 novembre 2014
328.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 111

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che i disegni di legge sono stati assegnati venerdì 31 ottobre 2014 e che la Commissione è chiamata a esaminarli congiuntamente, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), nonché lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche Pag. 112sociali (Tabella n. 4). Ricorda che l'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione (Bilancio) di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. Fa presente che in questa fase la Commissione può approvare emendamenti riferiti alle parti di sua competenza, che vengono quindi trasmessi alla Commissione bilancio in allegato alla relazione approvata e approvare ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di rispettiva competenza. Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di bilancio segnala che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni di settore. Ricorda che potranno, altresì, essere presentati e votati in Commissione – seguendo le specifiche regole di ammissibilità – anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Fa notare che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità: nelle Commissioni di settore potranno, dunque, essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Presso le Commissioni di settore possono altresì essere presentati emendamenti al disegno di legge di stabilità che determinano variazioni nell'ambito delle parti di competenza la cui compensazione è effettuata su parti di competenza di altre Commissioni. Non possono, in ogni caso, essere presentati emendamenti «a scavalco» tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità. Fa presente che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono allegati alle relazioni che queste trasmettono alla Commissione Bilancio e s'intendono presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima. Quest'ultima li esamina insieme agli altri emendamenti, presentati dai deputati e dal Governo. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore devono essere invece ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Ai fini della ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e respinti dalla Commissione bilancio devono essere ripresentati su iniziativa dei deputati. Ricorda, inoltre, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dal presidente della Commissione, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica. In sostanza, si tratta di una valutazione che attiene, da un lato, alla presenza negli emendamenti di materie estranee al contenuto proprio della legge di stabilità e della legge di bilancio, e, dall'altro, alla presenza di una adeguata copertura finanziaria. In ogni caso, anche per gli emendamenti approvati sarà effettuata una nuova valutazione di ammissibilità da parte del Presidente della Commissione bilancio. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore sono presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, informa che la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la Pag. 113giornata di giovedì 6 novembre 2014; nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è pertanto stabilito che il dibattito di carattere generale si esaurisca nella seduta di domani, mercoledì 5 novembre, e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sia fissato per la stessa giornata di mercoledì 5 novembre, alle ore 16, con l'intesa che l'esame degli emendamenti e le deliberazioni di competenza della Commissione abbiano luogo nella giornata di giovedì 6 novembre.

  La Commissione prende atto.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, osserva che la manovra di bilancio all'esame della Commissione si compone – come previsto in base alla riforma della contabilità pubblica introdotta con la legge n. 196 del 2009 – del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, che illustra le entrate e le spese dello Stato relative al triennio della manovra finanziaria.
  Con riferimento al bilancio di previsione per il 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, la XI Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).
  Per quanto attiene ai dati di bilancio, facendo rinvio alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio studi della Camera, segnala che all'interno dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti: Politiche previdenziali, Politiche per il lavoro, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le limitate voci di interesse per la XI Commissione segnala, in particolare, i programmi «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati» e «Infortuni sul lavoro». Per quanto concerne il disegno di legge di stabilità, preannuncia che si soffermerà nella relazione sulle disposizioni che hanno incidenza sulle materie di competenza della Commissione.
  In primo luogo segnala che l'articolo 2 reca, come di consueto, disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS; in particolare, rinviando all'allegato 2, si determina l'adeguamento, per l'anno 2015, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS) presso l'INPS, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale minatori e del soppresso ENPALS.
  Fa notare che l'articolo 4 rende strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (il cosiddetto «bonus 80 euro»), originariamente introdotto per il solo anno 2014.
  Evidenzia che l'articolo 5, modificando la vigente disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), rende integralmente deducibile dalla medesima imposta il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Sono conseguentemente ripristinate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in Pag. 114corso al 31 dicembre 2013, le misure delle aliquote IRAP, ridotte dall'articolo 2, comma 1, del già richiamato decreto-legge n. 66 del 2014.
  Rileva che l'articolo 6 contiene disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto, prevedendo, in particolare, l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale per il periodo 1o marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. In particolare, le quote del TFR maturando sono versate come parte integrativa della retribuzione ai dipendenti del settore privato che ne facciano richiesta, esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo, a condizione che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. La parte integrativa della retribuzione riconosciuta non concorre al raggiungimento dei limiti di reddito per il bonus stabilizzato ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge di stabilità e non è imponibile ai fini previdenziali. È previsto un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse e una speciale disciplina per l'accesso al credito per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che prevede una duplice garanzia, prestata da uno specifico Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti, costituito presso l'INPS e dallo Stato, in ultima istanza. Si rimette, infine, a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2015 la definizione delle modalità attuative delle norme, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e alle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e alla garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza.
  Osserva che l'articolo 9 istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime «naturale» per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse secondo il tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio. Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi «di favore» vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i vigenti «minimi» con aliquota al 5 per cento), il regime contabile agevolato (per gli «ex minimi»). All'interno del nuovo regime dei minimi si prevede una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività, con riduzione a un terzo, per i primi tre anni, del reddito imponibile. In questo contesto, i commi da 23 a 31 prevedono la facoltà, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi, nel quale è esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima, e si adotta una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. Lo stesso comma, infatti, prevede l'applicazione, per l'accredito della contribuzione, della procedura disposta dall'articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata INPS, per i quali l'importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell'imponibile dichiarato nell'esercizio.
  Fa notare che l'articolo 11 costituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 destinato al finanziamento degli oneri derivanti dalle disposizioni Pag. 115contenute nel disegno di legge delega in materia di lavoro, attualmente all'esame della Commissione.
  Evidenzia che l'articolo 12 introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. In particolare, lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1o gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, e consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio, non cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente, non è riconosciuto nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico. Alla copertura di una quota degli oneri derivanti dal nuovo sgravio si provvede utilizzando un miliardo di euro per ciascuna annualità 2015, 2016 e 2017 e 500.000 euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate all'attuazione degli interventi del Piano azione e coesione e non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014. A fronte dell'introduzione del nuovo sgravio contributivo, si prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro attivati dal 1o gennaio 2015, la soppressione dei benefici contributivi previsti all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, di cui la Commissione ha avuto modo di occuparsi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nei call center.
  Nell'allegato n. 5 di cui al comma 1 dell'articolo 19 si prevede, nell'ambito della riduzione di una serie di trasferimenti alle imprese, la diminuzione degli stanziamenti per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei call center (2 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016) e per le azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna (150,8 migliaia di euro per il 2015, 87,8 migliaia di euro per il 2016 e 97,4 migliaia di euro a decorrere dal 2017).
  Segnala, inoltre, che l'allegato n. 6, di cui al comma 1 dell'articolo 20, dispone, nel quadro di una complessiva riduzione dei trasferimenti in favore di enti ed organismi pubblici, una diminuzione di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2015 delle spese destinate al funzionamento dell'ISFOL.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 21 dettano norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego. In particolare, il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2014, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018. Il comma 2 estende fino al 2018 l'efficacia della norma in base alla quale l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l'esclusione dal blocco dei magistrati. Come chiarito anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la disposizione si applicherebbe in sostanza ai professori e ricercatori e universitari e ai dirigenti dei corpi di polizia e delle Forze armate.
  Nell'elenco n. 2 richiamato dall'articolo 24, comma 1, sono previste specifiche riduzioni delle dotazioni di bilancio dei diversi Ministeri per un importo complessivo di 1.017,7 milioni nel 2015, di 1.167,3 milioni nel 2016 e di 1.305,6 milioni a decorrere dal 2017. Per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si prevede una riduzione di 4,6 milioni di euro nell'anno 2015 degli stanziamenti relativi al programma «Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro» della Missione «Politiche per il lavoro».Pag. 116
  Osserva che l'articolo 26 contiene una serie di disposizioni volte alla realizzazione di interventi correttivi e di riduzione delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  In particolare, al comma 1 si prevede la soppressione della norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a un'integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. I risparmi di spesa sarebbero pari a 7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  Al comma 2, si abroga la norma che prevede l'erogazione da parte di INPS e INAIL di prestazioni economiche accessorie, quali quelle relative al soggiorno presso strutture alberghiere, agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Sistema sanitario nazionale, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali. Dalla norma dovrebbero generarsi minori spese per gli enti previdenziali di circa 8 milioni di euro.
  Fa notare che il comma 3 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti – secondo quanto indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze si tratta di circa 800 mila persone – siano posti in pagamento, in assenza di cause ostative, il giorno 10 di ciascun mese. Il comma 4 dispone, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'obbligo di trasmissione all'INPS del certificato di accertamento del decesso del soggetto beneficiario di prestazioni previdenziali, entro 48 ore dall'evento, per via telematica on-line. Il comma 5 detta disposizioni in merito alla restituzione delle somme erogate dall'INPS indebitamente percepite dopo la morte del beneficiario. Dal complesso delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dovrebbero derivare risparmi pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  Ai sensi del successivo comma 6, l'INPS procede al riversamento allo Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015, in relazione agli effetti delle disposizioni dei commi da 2 a 5.
  Il comma 7 prevede che l'INPS renda indisponibile una quota parte pari a 50 milioni di euro delle entrate relative agli interessi attivi derivanti dalla concessione di mutui e prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP e proceda al riversamento della relativa somma all'entrata del bilancio dello Stato.
  I commi 8 e 9 dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS e dell'INAIL rispettivamente di 41 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione a specifiche misure di risparmio indicate dai medesimi commi.
  Il comma 10 prevede, per l'esercizio finanziario 2015, la riduzione complessiva e proporzionale di 150 milioni di euro degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale.
  Il comma 11 dispone, a decorrere dal 2015, la riduzione di 200 milioni di euro del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
  Fa presente che l'articolo 28 reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese riferibili al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In questo contesto, il comma 4 riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell'esonero dall'insegnamento. Il successivo comma 5 elimina, dal 1o settembre 2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. I commi 6 e 7 modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico. In particolare, si prevede l'eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici Pag. 117per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze. Si prevede, inoltre, l'eliminazione, dal 1o settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni. I commi 8 e 9 vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici, vietando altresì il conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest'ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti. I commi da 10 a 12 prevedono la revisione, con decreto interministeriale, di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, al fine di conseguire, dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione del numero di posti e della relativa spesa. Tale riduzione è connessa al processo di digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2015, a valere su quota parte dei risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.
  Nell'ambito dell'articolo 38, che reca disposizioni varie in materia di finanza territoriale, i commi da 12 a 14 dettano norme relative alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015 e agli eventi connessi al semestre italiano di presidenza europea. In particolare, per quanto attiene alle competenze della Commissione, il comma 12 prevede, a favore del Comune di Milano, una serie di deroghe a norme vigenti relative al contenimento delle spese di personale, mentre il comma 13 estende agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato, già prevista a favore delle società in house degli enti locali soci di Expo 2015, per le attività funzionali alla realizzazione dell'evento, comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2016.
  I commi da 1 a 5 dell'articolo 44 prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR. La misura determina un maggior gettito quantificato in 450 milioni di euro nel 2015 e in 480 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  Osserva che l'articolo 45, comma 6, riduce di 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti.
  Fa presente che l'articolo 45, comma 7, dispone che l'INPS versi all'entrata del bilancio dello Stato somme pari a 20 milioni di euro per il 2015 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, relativo alla contribuzione integrativa dello 0,30 per cento, destinata ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
  Infine, per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, segnala, nella Tabella B, uno stanziamento di 32,75 milioni di euro per il triennio 2015-2017, preordinato (secondo quanto indicato nella relazione illustrativa) alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e al disegno di legge riguardante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750).
  Infine, nella Tabella D si prevede, per il 2015, una riduzione pari a 1,7 milioni di euro al cap. 2231 (Missione n. 26 «politiche per il lavoro», Programma 26.10, «Servizi e sistemi informativi per il lavoro»), recante «Fondo per il pagamento delle indennità relative alla partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento nell'ambito della P.A.», istituito in via Pag. 118sperimentale per il triennio 2013-2015 dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2013.
  Segnala, infine, che la Presidenza della Camera ha stralciato alcune disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo riferibili a materie di competenza o, comunque, di interesse della Commissione, ritenendole estranee al contenuto proprio della legge di stabilità, come determinato dalla legislazione vigente. Richiama, in particolare, l'articolo 17, comma 11, che autorizza, a decorrere dal 2015, una spesa complessiva pari a 100 milioni di euro annui da destinare alla prosecuzione dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli e Palermo nonché, nel limite di un milione di euro, nei comuni con meno di 50 mila abitanti. Ricorda, inoltre, l'articolo 26, comma 8, che contiene disposizioni relative al divieto di cumulo dei trattamenti accessori del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute, nonché l'articolo 41, che reca disposizioni volte ad una verifica straordinaria per accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dichiarato inidoneo alla mansione assegnata, nonché non idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro.
  Nel riservarsi di elaborare proposte di relazione che possano tenere conto degli spunti che dovessero emergere dal dibattito, ritiene che i gruppi debbano valutare se sia più opportuno esaminare direttamente le proposte di modifica di propria competenza o rinviarne l'esame alla Commissione di merito, anche ai fini di una loro valutazione compiuta e omogenea sotto il profilo dei criteri di ammissibilità.

  Gessica ROSTELLATO (M5S) evidenzia la presenza nel disegno di legge di stabilità per il 2015 di diversi profili di criticità, sui quali ritiene importante avviare una seria riflessione. Fa riferimento, anzitutto, all'articolo 4, volto a rendere strutturale il cosiddetto «bonus 80 euro», evidenziando come le ingenti somme destinate all'intervento siano sostanzialmente inutili, considerando che l'incentivo non ha dato gli effetti auspicati dal Governo.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 6, che, recando disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto, prevede, in particolare, l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale per il periodo tra il 1o marzo 2015 e il 30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Al riguardo, ritiene che si sia di fronte ad una norma totalmente iniqua, in quanto gravemente lesiva degli interessi dei dipendenti e dei datori di lavoro, facendo notare che i primi saranno soggetti ad un incremento di tassazione, mentre i secondi sconteranno un'ulteriore complicazione delle procedure.
  Facendo poi riferimento all'articolo 9, che prevede un regime agevolato per i lavoratori autonomi, fa notare che si tratta di una misura sbagliata, contestata dalle stesse organizzazioni di rappresentanza delle categorie interessate, dal momento che si prevedono soglie di accesso al regime troppo basse, che rischiano di favorire il diffondersi del lavoro in «nero», danneggiando i lavoratori regolari. Ritiene criticabile anche l'articolo 12, che introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, facendo notare come simili forme di incentivo in genere non siano capaci di generare occupazione e possano costituire un inutile spreco di risorse. In proposito, fa notare che sarebbe preferibile, piuttosto, far confluire le risorse destinate al finanziamento dei diversi incentivi previsti dalla legislazione vigente in direzione di una complessiva operazione di riduzione del costo del lavoro, che avvantaggi tutti i lavoratori.
  Preannuncia, infine, la presentazione di uno specifico emendamento teso ad affrontare la questione delle agevolazioni connesse all'instaurazione di rapporti di lavoro con i soggetti beneficiari della cosiddetta «piccola mobilità». Ricordato che Pag. 119su tale problematica la XI Commissione ha approvato una specifica risoluzione, con la quale si impegnava il Governo a verificare la possibilità di reperire in modo tempestivo le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento dei benefici contributivi, auspica che su tale proposta di modifica l'Esecutivo possa esprimere un parere favorevole.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.