CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 novembre 2014
328.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 18.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
C. 2680 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che giovedì 30 ottobre scorso sono stati assegnati i disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» (C. 2679-bis) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017» (C. 2680).
  Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione Pag. 9europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
  La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 2 – per le parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Tabella n. 8). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Ricorda, infine, che il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai provvedimenti in esame, per le parti di competenza della I Commissione, è fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 5 novembre.

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  Dorina BIANCHI (NCD), relatore, fa presente che il disegno di legge di stabilità per il 2015, di cui la Camera avvia l'esame in prima lettura, consta di 47 articoli, rispetto ai quali si soffermerà sugli aspetti che investono maggiormente gli ambiti di competenza della I Commissione. Per quanto riguarda il comparto sicurezza, evidenzia che questo è interessato dalla manovra finanziaria con misure che riguardano, in particolare, il personale delle Forze di polizia. In primo luogo, i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 21 dispongono la revisione, entro il 1o aprile 2015 dell'Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del 2009, con il quale vengono definiti principalmente gli orari di servizio (turni, lavoro straordinario eccetera) e le procedure per la contrattazione decentrata. Dal 1o gennaio 2015 è inoltre autorizzato l'impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore. In secondo luogo, il comma 11 dell'articolo 21 prevede che siano rinviate al 1o dicembre 2015 le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi del decreto-legge n. 112 del 2008, ad eccezione, in particolare, degli allievi agenti di PS del concorso 2014, del personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e 2015 e del personale dei gruppi sportivi presenti in tutte le forze di polizia. Il comma 4 dell'articolo 21, che dispone l'abrogazione delle norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all'atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo n. 66 del 2010), reca altresì l'abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. I commi 9 e 10 dell'articolo 21 intervengono inoltre sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia previsti dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In particolare il comma 9 dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia. Il comma 1 dell'articolo 31, a sua volta, prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in base al quale il personale appartenente alla carriera prefettizia, nonché il personale volontario coniugato, il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, «tenuto conto del numero medio annuo di rientri in Patria, il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015».
  Al contempo, con una disposizione di carattere generale, l'articolo 21, commi 1-3, detta norme di per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego. In particolare, il comma Pag. 111 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018. L'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. In proposito, ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010 e che le Commissioni riunite I e XI, lo scorso anno, in sede di esame dell'atto del Governo n. 9 recante lo schema di regolamento di proroga della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti per il 2014 (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013) aveva posto una condizione in cui si chiedeva al Governo di tenere conto del fatto che «le misure adottate devono avere un carattere del tutto eccezionale e provvisorio rendendo, per il futuro, non ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale, che rischierebbe di trasformare un intervento che doveva essere una tantum e limitato nel tempo in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione». Il comma 2 dell'articolo 21 estende poi, fino al 2018, l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da ultimo prorogate, per l'anno 2014 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013.
  Pertanto, in virtù di tale disposizione, anche per l'anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998. Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010 concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch'esse prorogate, per l'anno 2014, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013. In relazione alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 rileva che l'allegata relazione illustrativa sottolinea che la proroga del blocco opera «nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate)». Andrebbe, a suo avviso, valutata pertanto l'opportunità di indicare in maniera puntuale l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni in esame al personale di magistratura di cui alla legge n. 27 del 1981. Ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 9, commi 21 e 22, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati. Sotto altro profilo, sempre riguardo al comparto sicurezza, la tabella E dispone una riduzione di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2015-2017 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2018, dello stanziamento sul capitolo 7506 denominato «Spese per Pag. 12l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Tetra per le esigenze delle Forze di polizia». Il capitolo afferisce alla missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza», nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, e fa parte del programma 7.10: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia.
  Nel disegno di legge di bilancio 2015 è previsto uno stanziamento di 64,46 milioni di euro, derivante da una riduzione di 15,46 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014, che recavano uno stanziamento di 79,93 milioni di euro. Si tratta di un finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 41 della legge di stabilità 2014, che ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra (Terrestrial Trunked Radio), di 30 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.
  Riguardo ad altro settore, evidenzia che il comma 13 incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In base al quadro normativo vigente, infatti, i servizi di assistenza e di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono svolti principalmente dagli enti locali. In particolare, la legge n. 189 del 2002 ha soppresso la corresponsione di un contributo di prima assistenza per 45 giorni da parte del Ministero dell'interno in favore dei richiedenti asilo privi di mezzi (articolo 1, comma 7, decreto legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990). In luogo di tale contributo, l'articolo 1-sexies del medesimo decreto legge n. 416 del 1989 (introdotto dall'articolo 32 della legge n. 189 del 2002), disciplina un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) che consente agli enti locali di accogliere nell'ambito dei servizi di accoglienza da essi apprestati i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le condizioni di trattenimento nei CARA o nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008. Per i servizi di accoglienza degli enti locali sono previste, dal medesimo articolo 1-sexies del decreto legge n. 416 del 1989, forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell'interno e poste a carico di un fondo ad hoc, denominato Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dal successivo articolo 1-septies.
  Per coordinare i servizi territoriali è prevista l'attivazione (ad opera del Ministero dell'interno) e l'affidamento, mediante convenzione, all'ANCI di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza. La disciplina del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo destinato a finanziarie le iniziative degli enti locali è fissata ancora oggi nell'articolo 1-septies del decreto legge n. 416 del 1989, ai sensi del quale esso è alimentato da: apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno; assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati; donazioni private. Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell'interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e delle province, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale. Ai sensi del citato articolo 1-sexies, comma 2, del decreto legge n. 416 è stato adottato il decreto ministeriale 28 novembre 2005, poi sostituito dal decreto ministeriale 30 luglio 2013, con il quale il Ministero dell'interno ha dettato le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca. Ricorda che dall'inizio dell'anno fino a metà settembre del 2014 le richieste di protezione internazionale sono state circa 38.000 a fronte di 26.620 domande presentate in tutto l'anno 2013, come evidenziato nell'audizione svolta presso le Commissioni Pag. 13riunite I e II dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Morcone, nella seduta del 15 settembre 2014. L'incremento della presentazione delle domande è collegato alla forte ripresa dei flussi migratori, motivati sempre più dalla situazione politica dei Paesi di provenienza, piuttosto che da ragioni economiche. Agli oneri connessi all'aumento del numero dei richiedenti asilo si è fatto fronte innanzitutto, con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure di riequilibrio della finanza pubblica (convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137) che ha incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2013 il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell'immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per l'anno 2013. Parte della dotazione di quest'ultimo fondo, pari a 30 milioni, sono stati assegnati al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ad integrazione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (decreto del Ministro dell'interno 3 giugno 2014). L'articolo 1, comma 204, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 il al fine di realizzare iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, che siano sede di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con una capienza pari o superiore alle 3.000 unità. Il fondo è stato ulteriormente incrementato con il decreto-legge 119 del 2014 di 50,8 milioni di euro per il 2014, finalizzati all'ampliamento delle strutture del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR) oltre a creare un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro. A questi fondi disposti in via legislativa, si aggiungono, per il 2014, 60 milioni provenienti dal fondo di riserva per le spese impreviste, e 53 stanziati in sede di assestamento, sempre in base a quanto evidenziato nella citata audizione del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 119 del 2014, esaminato nel mese di settembre 2014 per la relativa conversione dalle Commissioni I e II, ha introdotto diverse misure per velocizzare e rendere più efficiente le procedure di esame delle richieste di asilo, tra cui l'aumento del numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – che passano da dieci a venti.
  L'articolo 17, comma 14, istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012) che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. L'istituzione del nuovo fondo viene giustificata nella disposizione in esame per assicurare una migliore gestione e allocazione della spesa. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 23, comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 95 (legge n. 135 del 2012), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012. L'istituzione del nuovo fondo fa parte di una serie di misure, recate dal medesimo articolo 23, comma 11, volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
  La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni per Pag. 14l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013 (legge n. 137 del 2013) nonché, di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'articolo 1, commi 202 e 203, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Attraverso il Fondo, il Ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse suddette. Il comma 15 prevede che i minori stranieri non accompagnati accedono ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, la cui dotazione è incrementata dal comma 16 dell'articolo in esame (per il quale si rinvia alla relativa scheda).
  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo all'obbligo dell'autorità che riceve la domanda di protezione internazionale di informare immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso.
  Come si evince dalla relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad estendere l'assistenza della reta SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto di asilo. Infatti, attualmente solo i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ai sensi del richiamato articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono immediatamente avviati nelle strutture di accoglienza del rete SPRAR come evidenziato nella citata audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Morcone, svolta il 15 settembre 2014.
  Ricorda, inoltre, che è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione la proposta di legge Zampa C. 1658, che introduce modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con la finalità di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e assicuri maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. Il testo della suddetta proposta di legge, risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione, prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 13 si provveda nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui al citato articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Con l'articolo 4 si disciplinano le modalità di contatto e di informazione dei minori stranieri non accompagnati presso i valichi di frontiera, in modo da rafforzare la garanzia di misure di accoglienza anche prima del momento dell'identificazione del minore. È stabilito l'obbligo di informare il minore circa il diritto di richiedere protezione internazionale e vengono fissati tempi massimi per la conclusione delle operazioni di identificazione (5 giorni) e per la permanenza (30 giorni) presso la struttura di prima accoglienza.
  L'articolo 13 dispone che l'accoglienza dei minori sia garantita nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati che – conseguentemente – assume la denominazione «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».
  L'articolo 25, commi 1-4, reca disposizioni per la riduzione delle spese degli organi a rilevanza costituzionale, con disposizioni specifiche per il CNEL, e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 1 dispone una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Rispetto allo stanziamento iscritto in bilancio, la riduzione risulta pari, per ciascun organo interessato, al 15,3 per cento per il 2015, al 14,8 per cento per il 2016 ed al 14,4 per cento per Pag. 15il 2017. Il comma 2 prevede che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. Viene dunque in sostanza disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o consigliere del CNEL. Il CNEL è attualmente composto dal Presidente e da 64 membri (tra cui due vicepresidenti). Le indennità annue lorde sono attualmente pari a: euro 187.598 per il Presidente, euro 41.532 per i vicepresidenti, euro 30.938 per l'unico presidente di commissione ed euro 25.633 per ciascun componente. Come detto, non può inoltre comportare oneri a carico della finanza pubblica «qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni» del CNEL. Tale espressione, dalla formulazione non del tutto chiara, sembra riferirsi, come risulta dalla relazione tecnica e dalle abrogazioni disposte dal comma successivo, alla attività istruttoria affidata a soggetti esterni al CNEL e non a quella svolta dal personale dello stesso. Secondo la relazione tecnica, la disposizione comporterebbe un risparmio di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di bilancio del CNEL verrebbe infatti ridotto da 18,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell'unica sede demaniale concessa in uso governativo all'Organo. Appare al riguardo, a suo avviso, opportuno un chiarimento sull'effettiva entità della riduzione dello stanziamento, in quanto dai dati forniti dalla relazione tecnica, lo stanziamento ridotto dovrebbe risultare pari a circa 10 milioni di euro (8 milioni per il personale e 2 milioni per la sede) e non a 8,7 milioni di euro. Il comma 3 abroga conseguentemente alcune disposizioni della legge sul CNEL (legge n. 936 del 86), relative agli emolumenti per i componenti ed all'affidamento di incarichi a soggetti esterni, nonché «ogni regolamento ad esse connesso» (espressione che appare ultronea, dal momento che l'abrogazione legislativa comporta l'abrogazione dei relativi regolamenti attuativi o esecutivi). Sono, in particolare, soppresse le disposizioni che prevedono: l'indennità, la diaria di presenza ed il rimborso delle spese dei membri del CNEL (articolo 9); il potere del CNEL di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base, al fine di esprimere le proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali (modifica all'articolo 10, comma 1, lettera d)); l'affidamento ad istituti specializzati di studi e ricerche in materia di lavoro (modifica all'articolo 16, comma 2, lettera c)); la stipula di convenzioni con soggetti privati per il compimento di indagini (modifica all'articolo 19, comma 3); il conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (articolo 19, comma 4). Ricorda che il progetto di riforma costituzionale, approvato dal Senato, ed attualmente all'esame della Camera (C. 2613), dispone la soppressione del CNEL, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione (articolo 27).
  Secondo la relazione tecnica, il comma 3 è volto a recuperare a favore dell'erario le risorse finanziarie che si renderanno disponibili – a regime – con la soppressione del CNEL, consentendo che, nelle more dell'approvazione parlamentare del disegno di legge di riforma, il Consiglio continui ad operare in regime di «ordinaria amministrazione».
  L'articolo 25, comma 4, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non inferiore a 10 milioni di euro.
  Le relative somme, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le spese di Pag. 16della Presidenza del Consiglio sono iscritte nei capitoli 2115 e 2120 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, relativi, rispettivamente, alle spese di funzionamento (capitolo rimodulabile) ed alle spese di natura obbligatoria. L'articolo 24 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, relative alle Missioni e ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per complessivi 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017, come specificato nell'elenco n. 2 al disegno di legge.
  L'articolo 43 interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL) modificando e innovando in materia di: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno. L'articolo prevede (comma 1, n. 1) l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei, attribuendo – in caso di inottemperanza – al Presidente della regione l'esercizio dei poteri sostitutivi. La predisposizione della relazione richiesta dalla legislazione vigente per l'affidamento del servizio viene quindi posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario. Le finalità delle previsioni recate dall'articolo 43, in base a quanto evidenziato nell'incipit della norma nonché nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, sono quelle di incentivazione dei processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, con l'obiettivo di «rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi, attraverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali». A tale scopo, sono introdotte nuove disposizioni all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In primo luogo, il comma 1, n. 1), stabilisce l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei. A tal fine, sono aggiunte previsioni più stringenti rispetto a quanto già stabilito al comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale dispone che unicamente i suddetti enti di governo svolgono le funzioni di: organizzazione dei SPL a rete di rilevanza economica, quali elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto; scelta della forma di gestione; determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza; affidamento della gestione e relativo controllo.
  Rispetto all'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo, secondo la lettera della disposizione, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce la necessità di attribuire alle sole province le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica (di competenza comunale o provinciale) procedendo alla soppressione degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale attualmente incaricati di svolgere tali funzioni. In proposito, appare, a suo avviso, opportuno valutare l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del comma 1, n. 1) rispetto a quanto disposto dal comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, del quale è espressamente previsto che «restino ferme» le relative previsioni, considerato che dal testo delle norme le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica sembrano attribuite in via esclusiva, in un caso, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei e, nell'altro caso, alle province. In base al testo iniziale dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 138 del 2011, le regioni avrebbero dovuto provvedere alla definizione del perimetro Pag. 17degli ambiti e alla designazione dei relativi enti di governo entro il 30 giugno 2012, termine la cui inutile decorrenza autorizzava il Consiglio dei Ministri ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tutela dell'unità giuridica ed economica.
  In un secondo momento, con l'articolo 13 del decreto legge n. 150 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono state previste due ipotesi (comma 2): mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 138 del 2011; mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014. Per entrambe le fattispecie è stato previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto, che deve provvedere al compimento degli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1o marzo 2015 oppure entro 60 giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo, da effettuare in base alle suddette scadenze fissate dalla legge (31 dicembre 2014), il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di 30 giorni, i poteri sostitutivi.
  Fa presente che il testo in esame pone in capo agli enti di governo il compito di effettuare la relazione prescritta dalla normativa vigente al fine di dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e di definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste. Le nuove previsioni introdotte dall'articolo in commento pongono dunque in capo agli enti di governo l'obbligo, nella suddetta relazione: di dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; di motivarne le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio; di ricomprendere anche un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il testo prevede che tale piano economico-finanziario debba essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
  Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. Il testo stabilisce che le deliberazioni degli enti di governo «sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali».
  Come già anticipato, le funzioni attribuite «unicamente» agli enti di governo sono quelle di organizzazione dei SPL a rete di rilevanza economica; scelta della forma di gestione; determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza; affidamento della gestione e relativo controllo. La relazione illustrativa motiva la previsione in base alla quale le deliberazioni assunte dagli enti di governo degli ambiti sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali con la finalità di «limitare comportamenti dilatori».
  Viene, inoltre, disposto (comma 1, n. 2) il mantenimento della concessione in essere anche in caso di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio Pag. 18economico finanziario del nuovo soggetto gestore, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere. Il testo richiede altresì (comma 1, n. 3) che i finanziamenti concessi a valere su risorse statali relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano attribuiti agli enti di governo o ai relativi gestori del servizio purché siano risorse aggiuntive o a garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo. Riguardo ai criteri stabiliti per l'assegnazione delle risorse in via prioritaria la norma richiama: i soggetti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica; i gestori di cui venga attestata l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso o che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria. Viene poi disposto (comma 1, n. 4), che le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed anche a seguito di quotazione – di partecipazioni in società sono escluse, unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno. È stabilito invece che non sono escluse dal suddetto patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni. L'ambito di applicazione delle norme è definito dalla disposizione finale dell'articolo (comma 1, n. 5), che fa riferimento, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione da parte di un'Autorità indipendente.
  L'articolo 20, al comma 1, dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a 22 milioni per il 2015 e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016. Il comma 18 reca una autorizzazione triennale di spesa per il finanziamento della riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. A tal fine è previsto lo stanziamento di: 50 milioni di euro per il 2015; 140 milioni di euro per il 2016; 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere autorizzato a regime. Ricorda che è all'esame, in sede referente presso la Commissione XII (Affari sociali) della Camera, il disegno di legge C. 2617 «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale» d'iniziativa del Governo, abbinato alle proposte C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.
  Passando al disegno di legge di bilancio 2015 (C. 2680), sottolinea che, per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza recati dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (C. 2680), che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione, viene innanzitutto in rilievo lo stato di previsione del Ministero dell'interno (C. 2680/Tab. 8). Gli stanziamenti in termini di competenza, nel bilancio di previsione per il 2015 a legislazione vigente, ammontano a 24.437,76 milioni di euro, di cui 21.740,36 milioni di euro per la parte corrente (per circa la metà riconducibili alle spese di funzionamento, pari a 10.036,69 milioni circa), 2.654,15 milioni di euro in conto capitale, destinati quasi interamente ad investimenti (per circa 2.448,95 milioni) e 43,25 milioni per rimborso di passività finanziarie. Nell'ambito del bilancio dell'Interno, le spese correnti e quelle in conto capitale incidono sul totale delle spese finali rispettivamente per l'88,96 per cento e il 10,86 per cento. Rispetto al totale delle spese finali dell'intero bilancio dello Stato, evidenzia che tali stanziamenti rappresentano il 4,1 per cento, mentre erano il 3,5 per cento secondo il bilancio assestato per il 2014 e il 3,4 per cento secondo la legge di bilancio 2014. Complessivamente, rispetto alla legge di bilancio 2014, le previsioni 2015 evidenziano un aumento del 20,7 per cento (+4.200,77 milioni di euro). Rispetto al bilancio assestato 2014, l'incremento delle spese è invece pari complessivamente al 16 per cento (+3.373,47 milioni di euro). Per il 2016, in ordine alla previsione di spese per la parte corrente, viene proposta una riduzione tale da giungere a un importo pari a 18.001,75 milioni; la previsione per la parte in conto capitale è pari a 693,27 milioni e per il rimborso Pag. 19delle passività finanziarie a 44,01 milioni. Il totale complessivo per il 2016 è quindi pari a 18.739,03 milioni. Per il 2017 si prevede, per la spesa di parte corrente, una variazione in riduzione sino a un importo pari a 17.567,75 milioni; la previsione per la parte in conto capitale viene ulteriormente ridotta, giungendo a 603,399 milioni. Il totale complessivo per il 2017 è di 18.186,75 milioni. Ancora in termini complessivi, la consistenza presunta dei residui passivi del Ministero dell'interno al 1o gennaio 2015 è stata valutata in 2.073,46 milioni di euro, mentre le autorizzazioni di cassa per il 2015 sono pari a 24.464,53 milioni di euro, di cui 21.763,61 milioni di parte corrente, 2.657,67 milioni in conto capitale, con un aumento, rispetto all'assestamento 2014, di complessivi 1.352,33 milioni di euro. Il coefficiente medio di realizzazione (che rappresenta la percentuale di massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio successivo ed è determinata dal rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) è pari al 92,28 per cento.
  Per quanto riguarda l'analisi per missione e programma, sottolinea, in via preliminare, che lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 15 programmi. Rispetto allo scorso anno il numero delle missioni non è mutato, mentre il numero dei programmi è sceso da 16 a 15 in conseguenza dell'unificazione dei due programmi ex Garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) ed ex Gestione flussi migratori (27.3) nell'unico programma Flussi migratori, garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2). In relazione alla composizione della spesa del Ministero, si conferma che gli stanziamenti relativi alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali e alla missione Ordine pubblico e sicurezza rappresentano l'87 per cento del totale della spesa (rispettivamente il 55 per cento e il 32 per cento).
  Passando all'analisi delle missioni, segnala che si soffermerà sui programmi che hanno registrato le più significative variazioni rispetto alle previsioni di bilancio 2014 e all'assestamento per il medesimo anno, in riferimento alle quali chiedo chiarimenti al rappresentante del Governo. Nel dettaglio, alla missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale sul territorio è assegnata una dotazione pari a 521,36 milioni di euro, in aumento di 46,7 milioni di euro (10 per cento) rispetto alle previsioni di bilancio 2014 e stabile rispetto alle previsioni assestate per lo stesso anno. Alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali è assegnata una dotazione pari a 13.518,94 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2014 (+37 per cento rispetto ai dati dell'assestamento 2014 e +42,3 per cento rispetto alla legge di bilancio 2014). La missione è articolata in tre programmi di spesa. Lo stanziamento previsto per il programma Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali è pari a 29,71 milioni di euro, in significativa riduzione rispetto agli esercizi precedenti (circa –73 per cento rispetto sia alle previsioni assestate sia alla legge di bilancio 2014). In merito, la nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che le riduzioni previste dalle recenti manovre di contenimento hanno comportato una riduzione delle dotazioni finanziarie tali da dover procedere ad una riorganizzazione e razionalizzazione di quelle rese disponibili. Oltre ad una rimodulazione in negativo di tutte le voci relative alle spese di funzionamento e per interventi, si evidenziano tra le voci di maggior interesse di questo programma, per quanto riguarda gli investimenti, del cap. 7014, relativo alle spese per l'attuazione del documento digitale unificato, istituito in attuazione delle previsioni contenute nel decreto legge n. 179 del 2012, le cui previsioni per il 2015 risultano pari a 3,6 milioni di euro (-96 per cento rispetto sia alle previsioni assestate sia alla legge di bilancio 2014, pari a 82 milioni). Lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2015 per il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali è pari a 13.451,9 Pag. 20milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2014 (circa +37 per cento rispetto alle previsioni assestate 2014 e +44 per cento rispetto ai dati della legge di bilancio 2014), dipendenti in gran parte dall'aumento dello stanziamento per il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali. Infine, lo stanziamento per il programma Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali risulta pari a 37,33 milioni di euro, in decremento rispetto all'esercizio 2014 (circa –14 per cento rispetto sia alle previsioni assestate sia ai dati della legge di bilancio 2014). Alla missione Ordine pubblico e sicurezza è assegnata una dotazione pari a 7.910,87 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2014 (circa +30 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2014, pari allo 0,4 per cento, e all'1 per cento rispetto alla legge di bilancio 2014). Tuttavia, all'interno della missione, si può rilevare come l'aumento delle risorse per il Programma Contrasto al crimine ed il programma Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri sia in parte compensato dalle riduzioni previste per il Programma Pianificazione e coordinamento Forze di polizia. In particolare, lo stanziamento previsto a legislazione vigente per il programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è pari a 6.546,28 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2014 (circa +1 per cento rispetto alle previsioni assestate e ai dati del bilancio 2014). Per quanto concerne il programma Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, lo stanziamento previsto è pari a circa 610 milioni di euro, in riduzione rispetto all'esercizio 2014 (circa –9 per cento rispetto alle previsioni assestate 2014 e –4,3 per cento rispetto alla legge di bilancio 2014). Alla missione Soccorso civile è assegnata una dotazione pari a 1.876,2 milioni di euro, che non registra scostamenti significativi rispetto all'esercizio 2014 (circa +8,7 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2014, pari allo 0,5 in termini percentuali; rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2014, invece, si registra un +2 per cento).
  All'interno della missione, al programma Gestione del sistema nazionale di difesa civile è assegnato uno stanziamento pari a circa 5,39 milioni di euro, in riduzione rispetto alle previsioni assestate 2014 (circa –16 per cento) e sostanzialmente invariato rispetto ai dati della legge di bilancio 2014. Al riguardo, la nota integrativa evidenzia che la misura degli stanziamenti allocata sulle singole voci di bilancio relative alle spese rimodulabili (nella quasi totalità: consumi intermedi ed investimenti) recepisce le riduzioni di spesa operate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 95 del 2012. In particolare, la nota segnala che l'entità di tali decurtazioni accentua notevolmente il già evidente squilibrio tra i costi per l'espletamento dei servizi istituzionali che annualmente si rilevano e le risorse finanziarie disponibili. Non si registrano significativi scostamenti neanche in relazione al programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico, per il quale sono iscritte in bilancio risorse pari a circa 1.870,8 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2014 di circa 10 milioni (circa +0,5 per cento rispetto alle previsioni assestate 2014 e +2,2 per cento rispetto alla legge di bilancio). Si evidenziano tra le voci di maggior interesse di questo programma, per quanto riguarda gli investimenti, i capitoli 1801 e 1802, relativi alle retribuzioni personale e volontari vigili del fuoco, le cui previsioni a legislazione vigente risultano, rispettivamente, pari a 1.396,98 milioni di euro (+4,4) e a 45,67 milioni (-45,7 per cento rispetto sia alle previsioni assestate, sia alla legge di bilancio 2014).
  Alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti è assegnata una dotazione pari a 417,3 milioni di euro, che registra una diminuzione di 326,9 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014 (circa -43,9 per cento), mentre non si discosta dalle previsioni contenute nella legge di bilancio 2014 (-0,2 per cento). All'interno della missione, segnala, in particolare, che lo stanziamento previsto per il programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo Pag. 21sviluppo della coesione sociale è pari a circa 411,9 milioni di euro, in riduzione rispetto alle previsioni assestate 2014 (circa -44 per cento) e sostanzialmente invariato rispetto ai dati della legge di bilancio 2014.
  Tale riduzione rispetto all'assestamento attiene principalmente al: capitolo 2351, relativo alle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri, le cui previsioni a legislazione vigente per il 2015 risultano di 192,31 milioni di euro rispetto ai 417,94 milioni dell'assestamento 2014 (-54 per cento) e ai 217,94 milioni della legge di bilancio 2014; capitolo 2352, relativo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, le cui previsioni a legislazione vigente per il 2015 risultano di 54,74 milioni di euro rispetto ai 118,58 milioni dell'assestamento 2014 e ai 5,6 milioni di euro rispetto ai dati della legge di bilancio 2014.
  In proposito, sottolinea che la nota integrativa al bilancio di previsione evidenzia che le risorse del disegno di legge di bilancio non sono sufficienti a coprire le spese relative allo SPRAR, ma in corso di esercizio si provvederà con risorse aggiuntive, anche per effetto di manovre compensative attuate allo scopo di adeguare gli stanziamenti alla effettiva esigenza di attivazione dei servizi di accoglienza.
  Si segnala, peraltro, che il disegno di legge di stabilità 2015 prevede un incremento di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (articolo 17, comma 39).
  Occorre, a suo avviso, da ultimo ricordare che sullo stato di previsione del Ministero, così come ora descritto, sono destinate a produrre effetto le disposizioni del disegno di legge di stabilità 2015 ed, in particolare, l'articolo 24, che dispone in linea generale la riduzione delle dotazioni di bilancio di tutti i Ministeri. Per l'Interno si tratta di una decurtazione, sia in termini di competenza che di cassa, pari a 100,9 milioni nel 2015, per 100,03 milioni nel 2016 e per 99,99 milioni nel 2017 e anni successivi.
  Per quanto riguarda le competenze della I Commissione (Affari costituzionali) possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. In particolare, nel 2015 gli stanziamenti di competenza – che ammontano a 2.744,97 milioni di euro – diminuiscono di circa 94 milioni di euro rispetto sia alle previsioni assestate, sia alla legge di bilancio per il 2014. All'interno della missione, la dotazione del programma Organi costituzionali sconta una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 67,5 milioni di euro, dovuta, in massima parte, alla riduzione dei fondi relativi alle spese elettorali in dipendenza della riforma operata con il decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13), che ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e previsto forme di contribuzione alternative, quali le agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini.
  Le previsioni relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3 e nel disegno di legge di bilancio ammontano – per quanto riguarda i dati di competenza – a 482,58 milioni di euro, con un lieve decremento di 1,78 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2014 e di 4,34 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014. Più in particolare, gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, destinati alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 336,39 milioni di euro.
  L'altro capitolo ricompreso nell'unità di voto riferita alla Presidenza si riferisce al Pag. 22Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale (cap. 2185, esposto in Tabella C), il cui stanziamento di competenza per l'anno 2015 ammonta, nel bilancio a legislazione vigente a 69,17 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate e al bilancio 2014 si registra una riduzione pari a 39,88 milioni di euro (36,6 per cento). La Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015 prevede una lieve riduzione della previsione a legislazione vigente, portando l'ammontare del Fondo a 65,73 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono previsti in ulteriori programmi di spesa riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  In particolare, ricorda gli stanziamenti dedicati al programma Protezione civile, per il quale le previsioni di competenza per il 2015 ammontano, a legislazione vigente, a 1.580,53 milioni di euro, in riduzione di 705,49 milioni di euro rispetto all'assestamento 2014 (-30,9 per cento) e di 644,21 milioni rispetto ai dai della legge di bilancio 2014 (-28,9 per cento). Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015, attraverso il rifinanziamento dei fonti esposti in tabella, prevede un aumento complessivo delle risorse previste a legislazione vigente, per l'anno 2015, di 70 milioni di euro. Nell'ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) si segnala il programma relativo alla Promozione dei diritti e delle pari opportunità, nel cui ambito si colloca il cap. 2108, con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2015 pari a 28,82 milioni di euro. In relazione a tale capitolo, si segnala una riduzione delle risorse, pari a 8,3 milioni (-22,3 per cento) rispetto alle previsioni assestate per il 2014 e di 3,3 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014 (-10,3 per cento).
  Infine, con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala, in particolare, gli stanziamenti destinati: alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica (capitolo 1670), con uno stanziamento pari a 605,05 milioni di euro per il 2014 (-0,4 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014 e -3,44 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014); alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum (capitolo 3020), con uno stanziamento pari a 320 milioni euro per il 2015; alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione, con uno stanziamento di 1,44 milioni di euro per le spese di funzionamento e di 8,6 milioni di euro (in riduzione del 25,7 per cento rispetto ai dati del 2014) per le spese di natura obbligatoria; alle spese dell'Agenzia per l'Italia digitale, per la quale è previsto uno stanziamento di 2,74 milioni di euro per le spese di funzionamento e di 7,1 milioni di euro spese di natura obbligatoria; alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), con uno stanziamento pari a 5,17 milioni di euro per il 2015; alle spese per l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), con una previsione di spesa pari a 52,59 milioni di euro, (-10,15 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2014). A questi occorre aggiungere 140 milioni di spese obbligatorie (cap. 1685), che non subiscono variazioni rispetto all'esercizio precedente. Peraltro, la Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità 2015, nel quale è esposto il Fondo per le spese di funzionamento dell'ISTAT prevede una riduzione ulteriore dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2015, stanziando risorse pari a 36,32 milioni di euro. Si consideri, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del medesimo disegno di legge, stabilisce una riduzione del trasferimento statale in favore dell'ISTAT di 2 milioni di euro a decorrere dal 2015.

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  Emanuele FIANO (PD), dopo aver ringraziato la deputata Dorina Bianchi per l'ampia relazione svolta, si sofferma sull'articolo 21, comma 14, del disegno di legge di stabilità, che autorizza, dal 1o gennaio 2015, l'impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore. Oltre ad esprimere la propria valutazione critica nel merito, stigmatizza il fatto che una disposizione di natura ordinamentale sia stata inserita nel disegno di legge di stabilità. Al riguardo, fa presente che lo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014, avrebbe dovuto riguardare anche la predetta norma. Preannuncia, dunque, la presentazione di un emendamento soppressivo.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) esprime la propria contrarietà nei confronti della previsione della proroga del blocco contrattuale concernente il personale del pubblico impiego, di cui all'articolo 21, commi da 1 a 3. A tale proposito, fa presente che tale blocco, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015, è in vigore dal 2010 e che nel frattempo è intervenuta un'ulteriore perdita del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione.
  Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti sul punto.

  Roberta LOMBARDI (M5S) concorda con il collega Fiano sulle osservazioni in merito al comma 14 dell'articolo 21 del disegno di legge di stabilità, norma di carattere ordinamentale ed estranea al contenuto proprio della legge di stabilità. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione grave che si connota per la sua indeterminatezza, in quanto potrebbe essere riferita a qualsiasi fattispecie di impiego del personale del comparto sicurezza in deroga a quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti. Ricorda, inoltre, che esiste un contenzioso di cause pendenti che verrebbe cancellato dall'approvazione della norma in oggetto.

  Teresa PICCIONE (PD) concorda con quanto affermato dal collega Fiano in merito alla natura ordinamentale del comma 14 dell'articolo 21.
  Osserva che, al contrario, non comprende lo stralcio dal disegno di legge di stabilità del comma 11 dell'articolo 17, che rifinanzia norme concernenti i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo.
  In quel caso, a suo avviso, si tratterrebbe di una norma di carattere economico e non ordinamentale.
  Preannuncia, pertanto, che presenterà un emendamento per il ripristino del suddetto comma 11 all'interno del disegno di legge di stabilità.

  Roberta AGOSTINI, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fiano, evidenzia che lo stralcio è stato disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento.
  Fa presente, inoltre, che sarà cura della presidenza trasmettere al Governo, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, la relazione svolta dalla collega Dorina Bianchi.

  Dorina BIANCHI (NCD), relatore, dopo aver ringraziato i colleghi per l'apporto dato al dibattito, fa presente che le questioni da essi sollevate saranno ulteriormente approfondite nella seduta di domani, alla presenza del rappresentante del Governo.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.45.