CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2014
323.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.40.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.
C. 275-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 9 ottobre 2014, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la relazione tecnica, predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le valutazioni di competenza, nella giornata odierna. Chiede, pertanto, di poter disporre di tempo ulteriore per compiere i dovuti approfondimenti istruttori in merito alla suddetta documentazione, impegnandosi a produrre la relazione tecnica nella prossima seduta della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimenti del relatore, fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nota, con la quale viene attestata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitatamente agli articoli 9 e 10 del provvedimento in esame. Segnala altresì che anche il Ministero dell'interno ha provveduto a trasmettere una nota, nella quale è evidenziato che, poiché il disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 prevede l'accesso dei minori stranieri non accompagnati ai servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) solo nel limite dei posti disponibili, e, invece, l'articolo 13 del provvedimento in esame assicura tale accoglienza a tutti i minori stranieri non accompagnati, tale estensione comporterebbe la necessità di ampliare, contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, la recettività del citato Sistema di protezione, con una spesa ipotizzata di euro 138.873.375.Pag. 37
  Si riserva comunque di fornire ulteriori elementi informativi nel prosieguo dell'esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
Nuovo testo C. 2428.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o con grado equiparato. Rileva che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, è composto da un solo articolo e non è corredato di relazione tecnica.
  Fa presente di non avere osservazioni da formulare con riguardo ai profili finanziari derivanti dal provvedimento in esame, posto che la disposizione è volta a introdurre uno specifico regime di incompatibilità per lo svolgimento di incarichi di direzione e consulenza presso imprese operanti nel settore della difesa e presenta natura ordinamentale. Con particolare riferimento alle funzioni di vigilanza e ai poteri di sanzione attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di assicurare il rispetto del suddetto regime di incompatibilità, segnala di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che tali funzioni e poteri possano essere esercitati senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, umane e strumentali, rinvenibili a legislazione vigente in capo alla medesima Autorità.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire nel prosieguo dell'esame del provvedimento in oggetto i chiarimenti testé richiesti dal relatore in ordine alle funzioni di vigilanza e ai poteri di sanzione attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, osserva che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca una delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e che il testo originario è corredato di relazione tecnica. Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo, modificativo del testo. Nel passare Pag. 38all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva che i commi da 10 a 14 dell'articolo 1 dispongono, tra l'altro, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato per l'espressione dei pareri, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, da parte delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso detto termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Fa presente che dall'attuazione delle deleghe recate dal presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti attuativi della presente delega, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Segnala che, con disposizioni introdotte al Senato, si prevede infine che, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Fa presente inoltre che la relazione tecnica afferma, con riferimento al complesso del provvedimento, che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere per il momento alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascun decreto delegato dovrà essere corredato di RT che evidenzi gli effetti delle disposizioni del decreto stesso sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti delegati determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 196: pertanto i decreti legislativi che rechino le risorse necessarie alla compensazione dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, recante delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, rileva preliminarmente che le deleghe in esame prevedono una revisione complessiva delle modalità di tutela dei lavoratori e di realizzazione di politiche di reimpiego. Osserva, in proposito, che l'invarianza finanziaria, più volte richiamata dalla relazione tecnica, sarebbe garantita in caso di equivalenza degli effetti ascrivibili, da un lato, alle misure tese a estendere i meccanismi di tutela e, dall'altro, a quelle indirizzate a una revisione in senso restrittivo degli strumenti attualmente in vigore. Tale equivalenza tra effetti di risparmio e di maggior spesa andrebbe verificata anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Nel rilevare che dette indicazioni non sono fornite nella relazione tecnica, ritiene che andrebbe precisato se ciò sia dovuto alla necessità di una previa acquisizione della disciplina di dettaglio e se pertanto le predette indicazioni potranno essere rinvenute nella documentazione tecnica allegata agli schemi di decreti legislativi attuativi della delega. In tale sede, ritiene che andrebbe altresì verificato se sussista l'esigenza di approntare coperture finanziarie per effetti di segno negativo eventualmente non compensati da quelli di riduzione di spesa. Ricorda, in proposito, che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dispone che le leggi di delega comportanti oneri devono prevedere i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti Pag. 39legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Ciò premesso, con riferimento ai singoli principi di delega, fa presente quanto segue.
  Per quanto attiene alla tutela dei lavoratori in costanza del rapporto di lavoro (comma 2, lettera a)), viene in primo luogo stabilità l'impossibilità di autorizzare le integrazioni al reddito in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa. Tale divieto dovrebbe comportare una riduzione degli oneri relativi all'erogazione di dette integrazioni. I criteri e i principi di delega in esame rivedono in particolare l'istituto della cassa integrazione guadagni: tale revisione potrebbe comportare un minor esborso di risorse finanziarie con riferimento alla previsione dell'accesso alla cassa solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro. D'altra parte, l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione potrebbe comportare, a suo avviso, un aumento delle risorse erogate essendo le stesse al momento legate a margini di discrezionalità in capo alle pubbliche amministrazioni coinvolte e alle risorse effettivamente stanziate. Infine, per la revisione dei limiti di durata, osserva che non è possibile prevederne l'effetto finanziario in quanto il testo non specifica le modalità di tale revisione. In proposito, ritiene che sarebbe utile un'indicazione, anche di massima, circa gli effetti netti complessivi derivanti dalla revisione dell'istituto.
  Riguardo alla destinazione di parte delle risorse della cassa integrazione guadagni (CIG) ai contratti di solidarietà – criterio introdotto durante l'esame al Senato –, ritiene che andrebbe chiarito se le risorse da destinare a tale finalità siano quelle effettivamente risparmiate a seguito dell'introduzione della nuova disciplina in materia di CIG oppure costituiscano una quota delle risorse destinate alla CIG a seguito della revisione.
  Relativamente ai principi e ai criteri che attengono alle entrate contributive, rileva che le norme prevedono, da un lato, una maggiore compartecipazione da parte delle imprese che utilizzano le misure di tutela del reddito, con prevedibili effetti di gettito, dall'altro lato, una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo. In proposito, ritiene necessario acquisire elementi utili alla valutazione degli effetti netti complessivi dei principi previsti.
  Per quanto attiene agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria (comma 2, lettera b)), rileva che i punti 1) e 2) prevedono una rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) volta a collegare gli importi erogati da detta assicurazione alla storia contributiva pregressa e al monte contributivo versato dal lavoratore. Tale revisione potrebbe risultare finanziariamente neutrale, come indicato dalla relazione tecnica, rispetto a quella prevista a legislazione vigente, operando attraverso una ridefinizione dei parametri di calcolo definiti dai decreti attuativi; viceversa, l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, di cui al punto 3), appare, a suo parere, suscettibile di determinare maggiori oneri connessi all'erogazione dei sussidi. Sul punto, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di verificare se le maggiori spese debbano essere eventualmente compensate da un incremento dei contributi, peraltro fiscalmente deducibili, e quindi suscettibili di dar luogo ad effetti netti di ridotto impatto sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria con valori ISEE particolarmente ridotti, osserva che la stessa prefigura un nuovo meccanismo di sostegno al reddito. Poiché tale introduzione resta subordinata alla capienza delle risorse derivanti dalla revisione degli strumenti in esame, come espressamente specificato nella relazione tecnica, non ha osservazioni Pag. 40da formulare. Andrebbe infine, a suo avviso, chiarito se il superamento dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale, di cui al punto 6), possa determinare effetti di riduzione della spesa.
  Per quanto attiene ai meccanismi che prevedono un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni assistenziali in attività a beneficio delle comunità locali (comma 2, lettera c)), ricorda che la relazione tecnica specifica che i decreti di attuazione dovranno individuare modalità a oneri invariati, oppure far fronte con le risorse liberate dalle modifiche apportate in base alle lettere a) e b) del medesimo comma 2. In base a tale presupposto, non ha osservazioni da formulare.
  Relativamente all'articolo 1, commi 3 e 4, recante delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, rileva preliminarmente che i principi e i criteri recati nell'articolo in esame non appaiono definiti in modo sufficientemente dettagliato da consentire una valutazione circa i possibili effetti finanziari a essi collegati. Ciò premesso – pur prendendo atto della presenza della clausola generale di cui all'articolo 1, comma 12, che detta i criteri per assicurare l'invarianza o la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe – ritiene utile acquisire elementi di dettaglio sui seguenti punti:
   in merito alle modalità di razionalizzazione degli incentivi in essere, di cui alle lettere a) e b), andrebbe, a suo avviso, acquisita conferma che le stesse saranno volte a un riassetto ordinamentale degli istituti vigenti, anche previo accorpamento degli stessi, da realizzarsi a invarianza di oneri;
   se la disposizione di cui alla lettera l), riferita alle dotazioni organiche di fatto, sia idonea a garantire anche l'invarianza di spesa complessiva riferita alle piante organiche di diritto delle amministrazioni interessate dal procedimento di riordino;
   se l'invarianza di oneri sarà riscontrata a livello di comparto complessivo della pubblica amministrazione o dovrà essere rilevata anche con riguardo ai singoli sottosettori di tale comparto. A tal proposito, rileva che il riordino disposto dalle lettere da c) a u) sembra coinvolgere enti di previdenza, amministrazioni centrali e amministrazioni locali e che, pur in presenza di un effetto netto complessivo di neutralità finanziaria, le misure potrebbero implicare un peggioramento delle condizioni di equilibrio riferite a singoli sottosettori;
   riguardo all'implementazione dei sistemi informatici in materia di gestione del mercato del lavoro e di semplificazione amministrativa (lettere da z) a bb)), andrebbe acquisita conferma circa la compatibilità tra le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli obiettivi da definire in sede di legislazione delegata sulla base dei criteri di delega previsti.

  Con riferimento all'articolo 1, commi 5 e 6, recante delega al Governo in materia di semplificazione di procedure e adempimenti, rileva preliminarmente che i principi e i criteri di delega in esame sembrano preludere a rilevanti modifiche nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, da un lato, e cittadini e imprese, dall'altro, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione e gli adempimenti richiesti. Con riferimento all'invarianza degli effetti finanziari, la stessa andrà, a suo avviso, valutata alla luce della disciplina di dettaglio recata dai provvedimenti elaborati in attuazione delle deleghe. In questa sede ritiene peraltro opportuno rilevare che la promozione delle comunicazioni in via telematica e l'abolizione della tenuta di documenti cartacei, nonché l'esclusivo svolgimento in via telematica degli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro sembrano presupporre, per la loro concreta realizzazione, il potenziamento degli strumenti elettronici in dotazione alle pubbliche amministrazioni e un adeguato know-how dei dipendenti. Pag. 41Tali presupposti, soprattutto in una prima fase operativa, potrebbero, a suo parere, comportare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche. In proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  In merito al divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali sono in possesso, osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'eventuale carattere ricognitivo del principio in esame o se lo stesso sia suscettibile di determinare aggravi amministrativi, con conseguenti riflessi finanziari, connessi all'applicazione del predetto divieto.
  Relativamente all'articolo 1, comma 7, recante delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali, rileva preliminarmente che i principi e i criteri di delega, di cui all'articolo in esame, incidono in materia di contratti di lavoro e che dagli stessi, pertanto, non appaiono discendere effetti diretti per la finanza pubblica.
  Con riferimento alle agevolazioni, in termini di oneri diretti e indiretti, in favore del contratto a tempo indeterminato rispetto ad altri tipi di contratto (di cui alla lettera b), introdotta dal Senato), andrebbe a suo avviso chiarito se gli effetti finanziari che conseguono da tale previsione siano destinati a essere compensati da contestuali aggravi per altre tipologie contrattuali oppure se le predette agevolazioni diano luogo a minori entrate nette, la cui quantificazione e copertura dovrà necessariamente essere prevista prima dell'entrata in vigore della relativa disciplina.
  Per quanto attiene al ricorso a prestazioni, con contestuale rideterminazione contributiva (lettera g)), di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, l'invarianza degli effetti dovrà, a suo avviso, essere verificata in sede di esame della normativa delegata, sulla base della relazioni tecniche presentate.
  Circa l'istituzione di un'apposita Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (lettera i)), segnala che la formulazione della norma prevede la facoltà per il legislatore delegato di optare per detta istituzione oppure di provvedere alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva mediante misure di coordinamento. In proposito, come affermato dalla relazione tecnica, rileva la necessità che i decreti attuativi definiscano con precisione le modalità di trasferimento e le risorse umane e strumentali interessate, nonché la provenienza e la consistenza delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'Agenzia.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 8 e 9, recante delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro, rileva preliminarmente che i principi e i criteri di delega introducono previsioni da cui potrebbero teoricamente derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, fa riferimento: all'estensione dell'indennità di maternità alla generalità delle donne lavoratrici (lettera a)); alla prestazione assistenziale per le lavoratrici madri parasubordinate anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (lettera b)); all'introduzione del credito di imposta per le donne lavoratrici al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo (lettera c)); all'estensione dei principi in esame ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (lettera g)).
  In proposito, sottolinea che occorre prendere atto di quanto affermato nella relazione tecnica, che evidenzia che l'introduzione di misure onerose, come espressamente disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, avverrà successivamente all'attuazione di altri criteri di delega del provvedimento, da cui derivino effetti positivi per la finanza pubblica in grado di compensare la predetta onerosità, al momento non quantificabile.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle numerose osservazioni del relatore, fa presente che, così come rilevato dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una compiuta quantificazione degli oneri derivanti dagli interventi di riforma degli ammortizzatori sociali e, più in generale, dagli interventi in materia di lavoro Pag. 42previsti dal provvedimento in esame potrà essere effettuata solo al momento dell'adozione dei singoli schemi di decreto legislativo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Atto n. 99-bis.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai quesiti posti dal relatore, osserva che, all'articolo 4, comma 8, dello schema di decreto in esame, la soppressione dei commi 103 e 104 della legge finanziaria 2007 con decorrenza dal periodo d'imposta 2014 rappresenta una semplificazione per i contribuenti anche nell'ottica di predisposizione delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, mentre i controlli relativi ai tributi in questione (ICI/IMU) sono comunque efficacemente svolti dai comuni.
  Rileva che la perdita di gettito ai fini IRES attribuibile all'articolo 18, recante modifica della disciplina delle società in perdita sistematica, stimata in via prudenziale, è di circa 13,9 milioni di euro, come indicato dalla relazione tecnica.
  Fa presente che l'abrogazione delle norme che, in materia di appalti di opere o servizi, prevedono la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, non comporta alcun affievolimento dei poteri di controllo e di recupero dell'amministrazione finanziaria, alla quale, infatti, grazie alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 28, è garantita la possibilità di intervenire tempestivamente per controllare il corretto versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel lambito del rapporto di subappalto. Segnala, in relazione alle attività connesse al richiamato comma 3 dell'articolo 28, che le stesse possono essere svolte dall'Agenzia delle entrate utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Rileva inoltre che la norma di cui al comma 4 dell'articolo 28, che prevede l'estensione del termine per la validità degli atti di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria in presenza di una cancellazione dal registro delle imprese, trova applicazione anche per le cancellazioni effettuate prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in considerazione della sua natura procedurale.
  Evidenzia quindi che, nel procedimento di quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 28, sono stati considerati gli effetti di gettito già iscritti in base alla normativa vigente per le attività di recupero nei confronti dei liquidatori, amministratori o soci.Pag. 43
  Infine, segnala che l'Agenzia delle entrate svolgerà i nuovi compiti di controllo previsti dall'articolo 35, in parte, in via automatizzata e, in parte, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (atto n. 99-bis),
   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 4, comma 8, dello schema di decreto, la soppressione dei commi 103 e 104 della legge finanziaria 2007 con decorrenza dal periodo d'imposta 2014, rappresenta una semplificazione per i contribuenti anche nell'ottica di predisposizione delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, mentre i controlli relativi ai tributi in questione (ICI/IMU) sono comunque efficacemente svolti dai comuni;
    la perdita di gettito ai fini IRES attribuibile all'articolo 18, recante modifica della disciplina delle società in perdita sistematica, stimata in via prudenziale, è di circa 13,9 milioni di euro, come indicato dalla relazione tecnica;
    l'abrogazione delle norme che, in materia di appalti di opere o servizi, prevedono la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, non comporta alcun affievolimento dei poteri di controllo e di recupero dell'amministrazione finanziaria, alla quale, infatti, grazie alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 28, è garantita la possibilità di intervenire tempestivamente per controllare il corretto versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nel lambito del rapporto di subappalto;
    in relazione alle attività connesse al richiamato comma 3 dell'articolo 28, le stesse possono essere svolte dall'Agenzia delle entrate utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente;
    la norma di cui al comma 4 dell'articolo 28, che prevede l'estensione del termine per la validità degli atti di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria in presenza di una cancellazione dal registro delle imprese, trova applicazione anche per le cancellazioni effettuate prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in considerazione della sua natura procedurale;
    nel procedimento di quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 28, sono stati considerati gli effetti di gettito già iscritti in base alla normativa vigente per le attività di recupero nei confronti dei liquidatori, amministratori o soci;
    l'Agenzia delle entrate svolgerà i nuovi compiti di controllo previsti dall'articolo 35 in parte in via automatizzata e in parte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100-bis.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Fa presente che il provvedimento è già stato oggetto di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, che hanno reso parere favorevole con condizioni e osservazioni sul testo originario del provvedimento. Ricorda che il testo in esame è stato rielaborato dal Governo anche sulla base dei pareri parlamentari espressi.
  Ritiene che andrebbe escluso che la nomina di componenti supplenti possa determinare un incremento degli oneri legati ai rimborsi delle spese. Rileva come tale incremento sembrerebbe non sussistere nel caso in cui il diritto al rimborso delle spese fosse riconosciuto ai soli membri partecipanti con pienezza di poteri alle singole riunione di ogni commissione. Su tale profilo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai quesiti testé posti dal relatore, fa presente che dalla nomina dei componenti supplenti, prevista dagli articoli 6 e 7 dello schema di decreto in esame, considerata la natura della funzione di supplenza, non deriverà un incremento degli oneri legati ai rimborsi delle relative spese.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (atto n. 100-bis);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che dalla nomina dei componenti supplenti, prevista dagli articoli 6 e 7 del presente schema di decreto, considerata la natura della funzione di supplenza, non deriverà un incremento degli oneri legati ai rimborsi delle relative spese;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.
C. 2648 Boccia ed altri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 45

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame intende dare soluzione al problema dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti.
  Rileva che, a tal fine, la proposta di legge dispone una modifica all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, che disciplina le modalità di copertura finanziaria delle leggi, introducendo il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. Rammenta che attualmente le regole di copertura finanziaria delle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica sono disciplinate dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In particolare, il comma 1 individua, per le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, con carattere di tassatività, le seguenti tipologie di copertura ammissibili: utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla legge di stabilità medesima (tabelle A e B); riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con esclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
  Segnala che la proposta in esame aggiunge all'articolo 17 della legge di contabilità pubblica un comma 1.1, il quale esclude, in ogni caso, che per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate possano essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222. Evidenzia che la proposta in esame interviene in merito a criticità più volte emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, derivanti dalla riduzione delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale, spesso utilizzate per diverse finalità, attinenti prevalentemente la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi ovvero il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
  Osserva come si tratti, in effetti, di una problematica più volte affrontata dalla Commissione bilancio, da ultimo, in occasione dell'esame del testo unificato (C. 3261 ed abb.) delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare (C. 3261 Bitonci e altri, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci) – approvate dalla V Commissione, in sede referente, in data 15 giugno 2010, e poi dall'Assemblea dalla Camera, il 29 settembre 2011, il cui iter di esame al Senato, tuttavia, non si è concluso in tempo utile prima del cessare della XVI legislatura – il quale, tra le altre cose, introduceva il principio in base al quale le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF non potessero essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle attualmente previste, ossia i quattro grandi settori di intervento previsti dalla normativa allora vigente, salvo che un provvedimento legislativo lo prevedesse per far fronte a esigenze impreviste assolutamente straordinarie.
  Rileva che nella relazione illustrativa si evidenzia come, negli ultimi anni, si siano succeduti provvedimenti di spesa e rimodulazioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, disposti in occasione degli interventi di manovra finanziaria, che hanno considerevolmente ridotto l'entità delle risorse relative all'otto per mille del gettito dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale, che sono oggetto di ripartizione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985. In ordine a tale questione, rileva come, rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti, lo stanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale che viene iscritto nel bilancio dello Stato (capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero Pag. 46dell'economia e delle finanze), e annualmente messo a riparto con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia risultato, a iniziare dal 2004, decurtato in ragione di diversi interventi normativi che hanno ridotto la corrispondente autorizzazione di spesa, destinando le risorse ad altre finalità.
  In tal senso ricorda, con riferimento agli ultimi anni, che nel 2011 e 2012 non si è proceduto alla predisposizione del decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di disponibilità finanziaria. Per il 2013, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale che è stata messa a ripartizione con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata pari a soli 404.771 euro, importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato: sulla base delle scelte dei contribuenti, infatti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per il 2013 è risulta pari a 192 milioni di euro.
  Per quanto detto, l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio relative alla quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per finalità di copertura finanziaria di disposizioni legislative mette in luce una contraddizione profonda del nostro sistema fiscale che, da un lato, affida a decisioni consapevoli dei contribuenti la destinazione di quote delle risorse prelevate agli stessi e, dall'altro, a causa di un'evidente lacuna normativa, non prevede nella disciplina contabile un preciso divieto che impedisca l'utilizzo di tali risorse per finalità diverse, contrariamente a quanto accade per la quota di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, che risulta intangibile a motivo della natura pattizia delle regole che disciplinano tale materia in attuazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
  Fa presente che lo scopo della proposta di legge in esame è quindi proprio quello di colmare tale lacuna, introducendo nella vigente legge di contabilità e finanza pubblica il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. Osserva che la previsione di tale divieto appare ancora più opportuna a seguito dell'introduzione, da parte della legge di stabilità 2014, di una nuova finalità di grande rilievo sociale cui può essere destinate la quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, relativa alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel concordare con le osservazioni del relatore, esprime un giudizio positivo in ordine alla proposta di legge in esame, volta ad introdurre il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.25 alle 21.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità 2015.