CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2014
320.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 22 ottobre 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di: Consiglio Nazionale Ordine Dei Giornalisti e INPGI (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani «G. Amendola»).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014.
Atto n. 114.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2014.

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  Ilaria CAPUA (SCpI), relatore, ricorda come, nella giornata di ieri, aveva osservato nel corso della sua relazione sul provvedimento in esame alcune questioni problematiche da affrontare, rilevando l'esistenza di un approccio discrezionale da parte del MIUR nell'assegnazione dei fondi agli enti e alle istituzioni di ricerca. Alla luce dei primi approfondimenti, osserva che si potrebbe valutare l'opportunità di formulare delle condizioni che tendano ad affrontare gli aspetti critici evidenziati. In particolare, ritiene che il Governo si debba impegnare a riportare il Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca all'importo assegnato per l'anno 2012, consentendo, in tal modo, che i bilanci di previsione per il 2015 possano contare sul 100 per cento del finanziamento attribuito nel 2012, al netto dei fondi premiali. Reputa inoltre opportuno che le somme eventualmente non assegnate delle due quote, rispettivamente di 1,6 milioni e di 1,1 milioni di euro, da destinare alle assunzioni per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri, siano accantonate per la medesima destinazione nell'anno 2015. Ritiene poi necessario chiarire se l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale sia destinata soltanto a specifici programmi e progetti proposti in collaborazione fra gli enti oppure «anche» su questi progetti. Osserva, inoltre, che dovrebbe essere fissato un termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale; dovrebbero inoltre essere resi pubblici, attraverso il sito del MIUR, gli assegnatari, nonché le motivazioni a sostegno dell'assegnazione del predetto 30 per cento della quota premiale, chiarendosi inoltre quanti progetti ogni ente possa presentare come «capofila» o come partner. Ritiene, infine, necessario che vengano chiariti i criteri di assegnazione della quota premiale per gli enti per i quali non sono disponibili i risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).

  Francesco D'UVA (M5S) chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sulle considerazioni svolte dalla relatrice, rilevando come ancora siano a disposizione alcuni giorni per l'esame – da parte della Commissione cultura – del provvedimento in oggetto.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI, ricordando che il 7 novembre prossimo scade il termine per l'espressione del parere sul testo in esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti, reputa opportuno un approfondimento sulle questioni evidenziate nel corso del dibattito, in modo che si possa giungere ad un parere il più possibile condiviso da parte delle omologhe Commissioni di Camera e Senato.

  Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia la relatrice per la relazione approfondita che condivide. Si sofferma quindi sulle modalità di riparto della cosiddetta quota premiale, osservando come nel corso degli ultimi tre anni lo stesso sia stato effettuato attraverso modalità e criteri diversi. Ritiene quindi che gli enti debbano avere maggiore certezza sulla consistenza delle risorse a loro disposizione, rilevando che nella ripartizione di quest'anno ci sono novità significative. Osserva intanto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello schema, il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), singolarmente, è incaricato di elaborare una proposta di ripartizione tra gli enti con riferimento al finanziamento premiale, essendo tale organo destinato a svolgere, ordinariamente, altre finalità. Dopo aver ricordato le diverse modalità con le quali sono stati assegnati i contributi per il 2012, per il 2013 e, ora, per il 2014, osserva che dal susseguirsi degli eventi, sembra che il MIUR proceda in questo settore per approssimazioni successive, senza che sia ben chiaro quale sia la direzione verso cui stia procedendo.

  Roberto SIMONETTI (LNA), dopo aver ricordato che dalla documentazione a disposizione risulta una significativa riduzione Pag. 97delle somme assegnate al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'anno 2014, ritiene che non siano in genere chiari i criteri in base ai quali siano ripartite le somme tra i vari enti beneficiari e che sia quindi da appurare esattamente la metodologia di attribuzione dei fondi. Reputa quindi, allo stato degli atti, impossibile esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Manuela GHIZZONI (PD), concordando con il collega Simonetti sulla necessità di un chiarimento sui criteri per l'attribuzione delle assegnazioni ordinarie ai dodici enti di ricerca vigilati dal MIUR, ritiene che sia da chiarire se siano utilizzati parametri specifici, come i costi standard, o altro, per tale attribuzione.

  Francesco D'UVA (M5S) concorda con quanto affermato dalla collega Ghizzoni.

  Ilaria CAPUA (SCpI) osserva che la quota premiale è attribuita anche sulla base della valutazione della qualità della ricerca per il periodo 2014-2010 e che le assegnazioni per l'anno 2014 – le quali saranno poi erogate effettivamente nel 2015 – non possano invero non tener conto di quanto sia stato effettuato dai vari enti beneficiari – con una valutazione delle loro reali capacità e delle performance dimostrate – nel periodo che va dal 2010 ad oggi. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno avviare con urgenza le procedure per aggiornare l'attività di valutazione della qualità della ricerca.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, invita il sottosegretario Toccafondi ad approfondire le questioni emerse nel corso del dibattito, al fine di poter riferire alla Commissione nel prosieguo dell'esame del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Milena SANTERINI (PI), relatore, ricorda che i minori non accompagnati che si recano oggi in Italia non lo fanno più esclusivamente per motivi economici, bensì, in molti casi, in qualità di rifugiati, i quali hanno diritto ad una istruzione anche per il periodo temporaneo nel quale risiedono nel nostro Paese. Ricorda altresì che il testo in esame è stato elaborato, in sede referente, dalla I Commissione e reca «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati». Aggiunge che esso è composto di 27 articoli diretti ad affrontare una questione di grande valenza culturale e sociale. Peraltro solo una disposizione appare di diretta competenza della VII Commissione.Pag. 98
  Riferisce quindi sull'articolo 16 del testo in commento, il quale reca norme sul diritto all'istruzione dei minori non accompagnati. Sottolinea, in particolare, che esso prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottino opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Aggiunge che tale articolo prevede, inoltre, che in caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado siano rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi abbiano compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.
  Ricorda poi che, per quanto concerne gli altri articoli, ai sensi dell'articolo 1, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e che le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Aggiunge che l'articolo 2 reca la definizione di minore straniero non accompagnato, prevedendo che, ai fini della presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Precisa poi che l'articolo 3 detta norme che prevedono il divieto di respingimento degli stessi alla frontiera, salvo che sia disposto il loro riaffidamento ai familiari nel loro superiore interesse. Evidenzia poi che l'articolo 4 detta disposizioni in materia di servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza di tali minori. In particolare, per servizio di prima assistenza si intende l'offerta di beni e di servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei minori stranieri non accompagnati, comprese l'informazione legale e la mediazione culturale. Per struttura di prima accoglienza si intende poi una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. È inoltre disposto che durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. Segnala che, dei restanti articoli, che dettano – in sostanza – una disciplina organica in materia di misure di protezione dei minori non accompagnati, l'articolo 4, comma 6, prevede, in particolare, che l'identità di un minore straniero non accompagnato sia accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che sia stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Evidenzia, infine, come gli articoli 25 e 26 rechino norme di natura finanziaria. In particolare, l'articolo 25 prevede che all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 (Servizi di informazione e prima assistenza e accoglienza) e 13 (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori non accompagnati) si provveda nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori Pag. 99stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge n. 95 del 2012 e che dall'attuazione delle (restanti) disposizioni della presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ricorda poi che il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, è stato istituito, appunto, dall'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto-legge n. 95 del 2012, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e che la dotazione è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013, nonché, di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'articolo 1, commi 202 e 203, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). Specifica che, attraverso il predetto Fondo, il Ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse suddette. Osserva, infine, che l'articolo 26 introduce l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati tra le destinazioni di interesse sociale o di carattere umanitario alle quali è vincolato l'utilizzo della quota parte di spettanza statale del gettito dell'8 per mille dell'Irpef, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985.
  Per ulteriori approfondimenti sul contenuto del presente provvedimento rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rileva come sul provvedimento in esame sembra sussistere una convergenza in senso positivo da parte di tutti i gruppi, per cui ritiene possibile esprimere nel corso della seduta odierna il parere di competenza della Commissione.

  Maria MARZANA (M5S) ritiene utile inserire come osservazione o come condizione nel parere un riferimento alla necessità che si potenzi l'utilizzo per i minori non accompagnati, oltre che dei mediatori culturali, anche dei docenti specializzati nell'insegnamento dell'italiano L2.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD) preannuncia intanto, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole testé annunciata dalla relatrice. Con riferimento alle riflessioni svolte dalla collega Marzana, sottolinea come che già nel progetto della «Buona scuola» presentato dal Governo sia inclusa la valorizzazione degli insegnanti di italiano L2 destinati alla migliore integrazione degli studenti stranieri.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda con quanto affermato dalle precedenti colleghe. Rifacendosi alla sua esperienza diretta compiuta nella periferia milanese, ritiene utile esprimere un'osservazione nel senso indicato dalla collega Marzana.

  Milena SANTERINI (PI), relatore, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Nuovo testo unificato C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tamara BLAZINA (PD), relatore, ricorda che il nuovo testo unificato in esame, elaborato in sede referente dalla XIII Commissione Agricoltura, è composto di 17 articoli, e reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità Pag. 100agraria e alimentare, modificando anche alcune norme vigenti su questo tema. Rileva, in particolare, che gli articoli 1, 8, 13 e 14 contengono alcune disposizioni di diretto interesse della VII Commissione, che illustra di seguito. Precisa quindi che tale progetto di legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, stabilisce i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. Sono inoltre esplicitate le modalità organizzative che concorrono alla promozione e tutela delle biodiversità agraria e alimentare. Si dispone, tra l'altro che le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità. Aggiunge che l'articolo 2 reca una serie di definizioni nella materia trattata dal provvedimento; l'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare; l'articolo 4 istituisce la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare; l'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare; l'articolo 6 detta norme in materia di conservazione in situ, on farm ed ex situ delle risorse genetiche locali; l'articolo 7 reca disposizioni concernenti l'aggiornamento delle Linee guida in materia. Aggiunge che l'articolo 9 reca poi una disposizione in materia di tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi; l'articolo 10 istituisce, a decorrere dall'anno 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge. Sottolinea che l'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e che il Fondo è alimentato mediante quota parte, pari al 5 per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali e mediante i proventi delle sanzioni comminate per il delitto di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 – concernente i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio –, punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. Specifica poi che l'articolo 11 reca norme in materia di commercializzazione di sementi di varietà da conservazione; l'articolo 12 prevede la realizzazione di campagne periodiche promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, anche con l'attuazione di appositi itinerari e che l'articolo 15 prevede interventi per la ricerca e la biodiversità agraria e alimentare; l'articolo 16 alcune disposizioni attuative e l'articolo 17 disposizioni finanziarie. In particolare, quest'ultimo articolo prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 (Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare) e 5 (Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare), pari a 440.000 euro, si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale» (1.2), capitolo 1502.
   Per quanto concerne inoltre le disposizioni di diretto interesse per la VII Commissione, segnala che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano promuovere progetti tesi alla Pag. 101trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.
  Aggiunge che l'articolo 8 prevede, poi, l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, il quale è rinnovato ogni cinque anni. Segnala che tale Comitato, presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, è costituito, tra gli altri, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che il predetto Comitato, la cui partecipazione non dà luogo alla corresponsione ai componenti di alcun emolumento o rimborso spese, ha i seguenti compiti: individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo; raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti; favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia; raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche locali, coordinando le azioni da realizzare; favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali; definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali. Evidenzia poi che l'articolo 13 prevede l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare e che, a tal fine, sono definite comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici. Precisa che le comunità del cibo assumono, fra l'altro, iniziative dirette a promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiveristà, in particolare attraverso lo studio, il recupero e la trasmissione sulle risorse genetiche locali. Sottolinea poi che l'articolo 14 istituisce il giorno 22 maggio quale «giornata della biodiversità agraria e alimentare» e che tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Aggiunge che è previsto che, in occasione della giornata della biodiversità agraria e alimentare, siano organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

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