CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 ottobre 2014
320.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo BARETTA.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2014.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, evidenzia che è in corso di predisposizione la proposta di parere sul provvedimento e che, in considerazione dell'importanza dei contenuti del provvedimento stesso, ritiene necessario disporre di ulteriore tempo per approfondire con il rappresentante del Governo alcune questioni problematiche dal punto di vista finanziario, allo scopo di trovare i giusti correttivi al testo, dal punto di vista finanziario, per evitare di dover disporre la soppressione di norme, introdotte a seguito dell'esame presso la Pag. 29Commissione di merito, che recano interventi e misure di notevole importanza per il Paese.

  Rocco PALESE (FI-PdL) segnala l'esigenza che, in considerazione della complessità e corposità del testo approvato dalla Commissione ambiente, ciascun componente della Commissione bilancio possa disporre del tempo necessario ad approfondire gli aspetti rilevanti del provvedimento dal punto di vista finanziario. Chiede pertanto che i lavori della Commissione siano organizzati in modo tale da consentire i dovuti approfondimenti prima dell'espressione del parere di competenza, avendo il tempo necessario per valutare le note tecniche che saranno trasmesse dal Governo e la conseguente proposta di parere del relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), dichiarandosi disponibile a concedere al relatore tutto il tempo necessario ai fini della predisposizione della proposta di parere, chiede che vengano comunque garantiti adeguati tempi di discussione della suddetta proposta. Chiede inoltre notizie in merito ai tempi di presentazione del disegno di legge di stabilità.

  Guido GUIDESI (LNA), in conformità ai precedenti interventi, chiede che sia garantito il tempo necessario per l'approfondimento e la discussione della proposta di parere che verrà formulata dal relatore. Osserva poi che il termine per la conversione del decreto-legge in oggetto, non costituisce un ostacolo per un adeguato esame e che, se necessario, si potrà richiedere una modifica al calendario dell'Assemblea, in modo da consentire i lavori della Commissione con riferimento al provvedimento in esame.

  Generoso MELILLA (SEL), pur rilevando che, come dichiarato anche dal presidente Boccia ad organi di informazione, la Commissione di merito ha inserito nel provvedimento un rilevante numero di disposizioni eterogenee, ritiene che alcune di queste siano strategiche per il Paese e che pertanto meritino di essere conservate. Si augura pertanto un'attenta e approfondita valutazione finanziaria del testo approvato dalla Commissione ambiente, evidenziando che così facendo si consentirà anche al Senato di esaminare il provvedimento con maggior celerità.

  Maino MARCHI (PD) tiene ad evidenziare come la Commissione ambiente abbia svolto un lavoro meritorio e apprezzabile sul decreto-legge in esame, tenendo conto del tempo a disposizione e della calendarizzazione in Assemblea. Rileva inoltre che nel corso della giornata, poiché è già da tempo disponibile il dossier del Servizio bilancio sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, tutti i componenti della Commissione potranno approfondire gli aspetti problematici del testo medesimo dal punto di vista finanziario, in modo da poter valutare con compiutezza, in un congruo ma limitato lasso di tempo, la proposta di parere che il relatore potrebbe predisporre per la serata odierna.
  Si associa infine alle richieste dei colleghi in ordine alla necessità che i lavori dell'Assemblea, così come è sempre successo, si adeguino ai tempi necessari alla Commissione per l'espressione del proprio parere.

  Francesco BOCCIA, presidente, sintetizzando quanto emerso nel corso della discussione, evidenzia che i componenti della Commissione possono approfondire le questioni di natura finanziaria sulla base dell'eccellente documentazione predisposta dagli uffici, che verrà integrata dai chiarimenti del rappresentante del Governo, sulla base dei quali sarà redatta la proposta di parere del relatore. Garantisce poi che sulla proposta di parere del relatore sarà svolto un adeguato approfondimento.
  Fa presente inoltre come, nell'esame del provvedimento, anche a causa della troppo ravvicinata calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, non siano state rispettate le recenti indicazioni della Presidente della Camera alle Commissioni Pag. 30di merito atte a superare talune criticità relative alle attuali modalità di esame in sede consultiva dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge da parte della Commissione bilancio.
  Ritiene quindi che, a seguito degli ulteriori approfondimenti che nelle prossime ore il relatore effettuerà con la collaborazione del Governo, si possa prevedere la convocazione della Commissione al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, per la presentazione della proposta di parere del relatore, la successiva discussione e quindi l'approvazione del parere stesso.
  Precisa quindi che le proprie critiche nei confronti delle disposizioni introdotte dalla Commissione di merito, raccolte dalla stampa, si riferiscono ai profili finanziari di tali disposizioni e non invece al contenuto di merito delle medesime.
  Infine, rispondendo a quanto richiesto dal deputato Sorial, avverte che il disegno di legge di stabilità dovrebbe essere trasmesso dal Governo al più tardi nella mattinata di domani. Pertanto, non appena avvenuta tale trasmissione, provvederà a convocare un ufficio di presidenza per predisporre l’iter del provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, rilevando come il Servizio del bilancio della Camera abbia fatto un approfondimento apprezzabile delle criticità finanziarie del testo in oggetto, dichiara la disponibilità del Governo ad approfondire con il relatore gli aspetti finanziari del provvedimento allo scopo di trovare una soluzione che, sui singoli interventi introdotti dalla Commissione di merito, contemperi l'esigenza di preservare tali interventi con una adeguata copertura finanziaria delle disposizioni che prevedono gli interventi stessi.

  Rocco PALESE (FI-PdL), messo in rilievo che l'esame della Commissione bilancio non dovrebbe intervenire sugli aspetti di merito, esprime perplessità sul fatto di non poter esprimere il parere in attesa delle interlocuzioni tra relatore e Governo per esigenze politiche strettamente attinenti agli interessi della maggioranza. Difatti, fa presente che, se le disposizioni introdotte dalla Commissione di merito non presentano coperture idonee, dovrebbero essere semplicemente soppresse senza inutili indugi.
  Si associa inoltre alle considerazioni precedentemente fatte da alcuni colleghi, sulla opportunità di rimodulare i lavori dell'Assemblea in considerazione dei tempi necessari alla Commissione bilancio per esprimere il parere a seguito di adeguato approfondimento dei profili finanziari.

  Laura CASTELLI (M5S) ritiene alquanto anomalo e irrituale che il Governo si conformi ai rilievi finanziari degli uffici della Camera. Fa presente quindi la necessità che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti nel più breve tempo possibile, producendo idonea documentazione scritta. Chiede infine se la mancata risposta ai quesiti formulati dal relatore sia in qualche modo riconducibile al ritardo nella presentazione del disegno di legge di stabilità.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) osserva che i problemi connessi alla copertura del provvedimento potrebbero essere dovuti all'introduzione di disposizioni, come quella sullo smaltimento dei rifiuti, eccessivamente e inutilmente costose.

  Guido GUIDESI (LNA) evidenzia che la presentazione del disegno di legge di stabilità potrebbe bloccare l'iter del provvedimento in esame.

  Maino MARCHI (PD) ricorda che durante la sessione di bilancio possono essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti-legge e conferma che la Conferenza dei presidenti di Gruppo adeguerà, se necessario, il calendario dei lavori dell'Assemblea, per consentire l'esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riguardo alle osservazioni svolte dall'onorevole Castelli, rileva come possa essere Pag. 31considerato positivamente il fatto che vi sia concordanza tra le valutazioni del Governo e quelle rese note dai competenti uffici della Camera in merito ad alcune questioni di carattere finanziario relative al provvedimento in esame.
  Rappresenta, inoltre, l'intenzione del Governo di compiere i necessari approfondimenti istruttori sulle diverse questioni evidenziate dal relatore, nell'ottica di pervenire alla risoluzione degli aspetti maggiormente problematici dal punto di vista finanziario del decreto-legge in esame.
  Infine, evidenzia come il tempo ulteriore richiesto dal Governo al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore non sia assolutamente da porre in relazione all'imminente presentazione del disegno di legge di stabilità, ma dipenda esclusivamente dal fatto che le diverse questioni problematiche sollevate dal relatore presentano particolare complessità e richiedono, pertanto, adeguate verifiche in merito ai profili di copertura finanziaria.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, nel concordare con l'intervento del sottosegretario Baretta, segnala come, contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Palese e dall'onorevole Castelli, l'ulteriore tempo richiesto ai fini della predisposizione del parere di competenza della Commissione bilancio risponde non già a esigenze interne alla maggioranza parlamentare, bensì al fatto che si tratta di un provvedimento di particolare rilevanza, che interviene su settori economici strategici per il Paese, al quale la Commissione ambiente, in sede referente, ha apportato una mole ingente di modifiche che presentano diversi profili problematici di carattere finanziario e su cui è necessario acquisire chiarimenti dal parte del Governo.
  Ribadisce, quindi, l'esigenza di disporre del tempo necessario al fine di compiere gli approfondimenti istruttori sulle diverse questioni di carattere finanziario che interessano il decreto-legge in esame.

  Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea come le critiche manifestate riguardano la tempistica che si intende seguire nel corso dei lavori della Commissione ai fini della predisposizione del parere di competenza sul provvedimento in discussione. Osserva, in particolare, come, proprio in considerazione della complessità degli argomenti trattati, una volta acquisiti i chiarimenti da parte del rappresentante Governo sulle diverse questioni sollevate dal relatore, sia necessario garantire ai componenti della Commissione un tempo adeguato per approfondire e valutare i rilievi del Governo ancora prima che venga posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, avverte che la Commissione sarà nuovamente convocata per l'esame del provvedimento al termine delle votazioni dell'Assemblea della giornata odierna, per consentire al relatore di formulare la relativa proposta di parere, concedendo ai componenti della Commissione il tempo necessario per poter svolgere i necessari approfondimenti.
  Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.
C. 275-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2014.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ricorda che, nella seduta del 9 ottobre 2014, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

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  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che la relazione tecnica sul provvedimento in esame non è ancora stata predisposta, non essendo pervenuti, allo stato, gli elementi di valutazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, in precedenza già richiesti. A tal proposito, auspica che il presidente Boccia possa sollecitare, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, i competenti uffici della Presidenza del Consiglio in ordine agli adempimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca una riforma della disciplina della protezione dei minori stranieri non accompagnati. Rileva che la Commissione di merito ha elaborato un nuovo testo, a seguito dell'approvazione delle proposte emendative, nella seduta del 14 ottobre 2014. Rileva inoltre che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e che l'articolo 25 della proposta di legge prevede, al comma 2, una clausola di invarianza finanziaria.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la neutralità finanziaria del provvedimento in relazione alla clausola di invarianza di cui al comma 2 dell'articolo 25. In particolare, considera opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi volti a confermare la non onerosità delle norme concernenti: i requisiti dei servizi di prima accoglienza; il rimpatrio volontario del minore; l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati; l'integrazione dei minori stessi nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; l'iscrizione al Sistema sanitario nazionale dei minori anche in pendenza del rilascio del permesso di soggiorno; l'adozione di opportune misure da parte degli enti territoriali per consentire l'adempimento dell'obbligo scolastico, anche mediante l'utilizzo di mediatori culturali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 25, ricorda che il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – capitolo 3784. Segnala che tale fondo, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2014-2016, ha uno stanziamento pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con riferimento alla disposizione in esame, fermi rimanendo i profili problematici rilevati in merito alla non esplicita quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 4 e 13, segnala, che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo hanno natura pluriennale a fronte di spese la cui natura appare permanente. In merito, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel far presente di non disporre di elementi informativi in ordine alle questioni testé evidenziate dal relatore, segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di una nota tecnica richiesta, sugli argomenti in discussione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Chiede pertanto, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 21.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di oggi.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, nelle more della distribuzione della proposta di parere sul testo del provvedimento, in corso di riproduzione da parte degli uffici, ritiene comunque opportuno iniziare ad illustrarne i contenuti, sottolineando come il decreto-legge in titolo, significativamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, risulti particolarmente complesso, attesa l'eterogeneità e la vastità degli argomenti trattati e delle misure previste, essenzialmente volte a favorire il processo di crescita e gli investimenti nel nostro Paese.

  Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come nel corso della seduta precedente si era convenuto di consentire ai membri della Commissione di prendere per tempo visione della proposta di parere sul testo del provvedimento, nonché della documentazione predisposta dal Governo con riferimento ai profili di carattere finanziario delle norme da esso recate.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che la proposta di parere, della quale il relatore si accinge ad illustrare i contenuti, è in corso di riproduzione da parte degli uffici e sarà dunque quanto prima posta in distribuzione. Quanto alla richiesta dell'onorevole Palese di poter prendere visione della documentazione predisposta dal Governo, rileva che il sottosegretario Baretta, che partecipa ai lavori odierni, potrà in un successivo momento della seduta fornire i chiarimenti eventualmente ritenuti opportuni in merito ai profili di carattere finanziario delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

  Arturo SCOTTO (SEL) ritiene che non sia possibile procedere oltre nei lavori della Commissione in assenza della distribuzione della proposta di parere del relatore nonché della documentazione predisposta dal Governo sulle norme di carattere finanziario introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

  Francesco BOCCIA, presidente, rileva come al momento sia intenzione del relatore limitarsi ad una prima illustrazione dei contenuti della proposta di parere, in attesa che la stessa venga materialmente distribuita.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, passando all'illustrazione della proposta di parere, riferisce che, sulla base dei chiarimenti complessivamente forniti dal Governo, anche in merito alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente che appaiono prive di idonea copertura e quantificazione, il meccanismo di utilizzo dei finanziamenti regionali per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari di cui all'articolo 1, comma 8-bis, non pregiudicherà il rispetto dei limiti del patto di stabilità interno. Osserva, Pag. 34inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 9-octies, che prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate delle risorse stanziate per i territori colpiti dal sisma del 2012 in Calabria e Basilicata, non incidono sulle previsioni di spesa già scontate sui saldi di finanza pubblica. Avverte, altresì, che l'utilizzo, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2104, delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013, previsto dall'articolo 9, comma 2-quinquies non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti. Rileva, inoltre, che alle minori entrate derivanti dalla nuova disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS potrà provvedersi, come evidenziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse previste nel contratto di programma, parte servizi dell'ANAS. Fa presente, inoltre, che il ripristino di alcune agevolazioni tributarie per atti di trasferimento di immobili previsto dall'articolo 20, comma 4-ter, determina, sulla base dei dati risultanti dagli archivi del registro per l'anno di imposta 2013, una perdita di gettito di trascurabile entità. Rileva che l'articolo 35, comma 13, non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto i minori contributi previsti dalla disposizione non sono versati allo Stato o a soggetti pubblici e che la maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione prevista dall'articolo 38, comma 11-quinquies, sarà finanziata nell'ambito del sistema tariffario a carico della generalità dell'utenza e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene impossibile procedere oltre nell'illustrazione della proposta di parere da parte del relatore, in mancanza della sua effettiva distribuzione ai componenti della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, assicura che la proposta di parere del relatore, in corso di riproduzione da parte degli uffici, sta per essere posta in distribuzione. Invita pertanto il relatore a procedere nell'illustrazione della medesima.

  Giulio MARCON (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene indispensabile che venga materialmente distribuita ai componenti della Commissione, oltre alla proposta di parere del relatore, anche la documentazione tecnica predisposta dal Governo sulle disposizioni del provvedimento aventi rilievo di carattere finanziario.

  Francesco BOCCIA, presidente, ribadisce che è comunque presente ai lavori della Commissione il sottosegretario Baretta, che in merito alle norme aventi profili di carattere finanziario potrà fornire tutte le delucidazioni eventualmente ritenute opportune.

  Laura CASTELLI (M5S) avanza la richiesta di poter disporre della documentazione predisposta dal Governo in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento, così come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

  Arturo SCOTTO (SEL) si associa alla richiesta testé formulata dall'onorevole Castelli, pena l'impossibilità per la Commissione di proseguire utilmente nei suoi lavori.

  Generoso MELILLA (SEL) si associa anch'egli alla richiesta formulata dall'onorevole Castelli, osservando che il decreto-legge in discussione, come modificato dalla Commissione di merito, è oggetto di valutazioni molto contrastanti tra le diverse forze politiche e, come tale, meriterebbe attenta riflessione in ordine agli aspetti connessi alla quantificazione degli oneri e alle relative coperture finanziarie. Non ritenendo pertanto verosimile che la Commissione bilancio possa concludere i suoi lavori entro l'orario inizialmente prefissato alle 21.45 di oggi, propone di rinviare Pag. 35il seguito dell'esame del provvedimento alla giornata di domani.

  Fabio MELILLI (PD), stigmatizzando gli interventi volti ad interrompere l'illustrazione da parte del relatore della proposta di parere, osserva che al termine della stessa il rappresentante del Governo potrà naturalmente svolgere le valutazioni che riterrà eventualmente opportune. In considerazione di tali elementi, ritiene che la Commissione stia procedendo nei suoi lavori nel pieno rispetto delle norme regolamentari e della prassi costantemente seguita.

  Maino MARCHI (PD), nel condividere le osservazioni svolte dal collega Melilli, ritiene opportuno che il relatore possa terminare l'illustrazione della proposta di parere, al termine della quale il rappresentante del Governo potrà intervenire per formulare le considerazioni di propria competenza, consentendo quindi ai gruppi parlamentari di avviare il dibattito ed eventualmente di richiedere ulteriori chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento, così come modificato presso la Commissione di merito.

  Francesco BOCCIA, presidente, invita il relatore a proseguire nell'illustrazione della proposta di parere, dal momento che la procedura in corso appare pienamente conforme alle norme regolamentari e alla prassi costantemente seguita. Resta fermo che le considerazioni risultanti dalla parte introduttiva della proposta di parere del relatore sono il frutto dell'interlocuzione intervenuta tra il relatore stesso e il Ministero dell'economia e delle finanze nella giornata odierna. Resta, altresì, inteso che il rappresentante del Governo potrà comunque intervenire per segnalare eventuali correzioni al parere illustrato dal relatore.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, avvisando che è stata posta in distribuzione la proposta di parere, ne dà quindi integrale lettura nei termini seguenti:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2629-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
   premesso che la Commissione di merito non ha recepito le condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulate, nella seduta del 15 ottobre 2014, con riferimento al nuovo testo C. 2629;
   preso atto dei chiarimenti del Governo in merito alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente che appaiono prive di idonea copertura e quantificazione;
   preso altresì atto delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo da cui si evince che:
    il meccanismo di utilizzo dei finanziamenti regionali per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari di cui all'articolo 1, comma 8-bis, non pregiudicherà il rispetto dei limiti del patto di stabilità interno;
    le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 9-octies, che prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate delle risorse stanziate per i territori colpiti dal sisma del 2012 in Calabria e Basilicata, non incidono sulle previsioni di spesa già scontate sui saldi di finanza pubblica;
    l'utilizzo, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2104, delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013, previsto dall'articolo 9, comma 2-quinquies, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti;Pag. 36
    alle minori entrate derivanti dalla nuova disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS potrà provvedersi, come evidenziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse previste nel contratto di programma, parte servizi dell'ANAS;
    il ripristino di alcune agevolazioni tributarie per atti di trasferimento di immobili previsto dall'articolo 20, comma 4-ter, determina, sulla base dei dati risultanti dagli archivi del registro per l'anno di imposta 2013, una perdita di gettito di trascurabile entità;
    l'articolo 35, comma 13, non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto i minori contributi previsti dalla disposizione non sono versati allo Stato o a soggetti pubblici;
    la maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione prevista dall'articolo 38, comma 11-quinquies, sarà finanziata nell'ambito del sistema tariffario a carico della generalità dell'utenza e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3-bis, nel modificare le sanzioni relative agli enti inadempienti al patto di stabilità interno per l'anno 2013, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le risorse rivenienti dalle suddette sanzioni sono comunque destinate agli enti locali non sanzionati;
    appare necessario sopprimere, all'articolo 4, i commi 8-novies, 8-decies e 8-undecies, in materia di vigilanza e monitoraggio sulla raccolta delle macerie, in mancanza dei necessari elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate;
    appare necessario sopprimere, all'articolo 7, comma 1, la lettera d), capoverso Art. 149-bis, comma 2-ter; che abroga la disposizione che prevede la trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, in mancanza dei necessari elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate;
   rilevata la necessità di:
    precisare agli articoli 1, comma 1, 7, comma 7 e 26, comma 7, che ai Commissari ivi previsti non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati, in relazione allo svolgimento dell'attività commissariale;
    riformulare il comma 10 dell'articolo 1, primo periodo, in modo da precisare che il contratto sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società RFI S.p.a. ed il Ministero delle infrastrutture dei trasporti sia approvato con decreto del medesimo Ministero entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
    modificare l'articolo 1, comma 10, terzo periodo, precisando che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse all'esecuzione delle opere volte ad eliminare passaggi a livello avverrà nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
    modificare l'articolo 3, comma 12, specificando che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione ad uno o più capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, si riferisce all'anno 2014;
    riformulare le disposizioni che incrementano il fondo «sblocca cantieri», di cui all'articolo 3, comma 1, a valere sulle disponibilità, iscritte in conto residui, del «fondo revoche» per un importo pari a 39 milioni di euro;
    modificare l'articolo 3, comma 3, specificando che il limite massimo di 100 Pag. 37milioni di euro, finalizzato a nuovi progetti di intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riferisce alle risorse complessivamente stanziate dal comma 1 del medesimo articolo 3;
    sopprimere all'articolo 3, comma 6, il riferimento al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, giacché, in caso contrario, le risorse revocate ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 confluirebbero in due distinti fondi senza che vengano indicati i criteri di riparto delle risorse tra i fondi stessi;
    sopprimere l'articolo 3, comma 9-bis, prevedendo che la trasmissione in via prioritaria al CIPE delle opere elencate nell'XI allegato infrastrutture ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, è suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e relativa copertura posta la necessità di assegnare alle citate opere le occorrenti risorse finanziarie;
    sopprimere il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 11, posto che l'annullamento delle procedure avviate e la revoca dei soggetti promotori in relazione agli interventi di adeguamento della strada statale e dello svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88, nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore, potrebbero determinare contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;
    sopprimere l'articolo 3, commi 12-quater e 12-quinquies, in quanto le risorse utilizzate a copertura per il finanziamento dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Frejus risultano totalmente impegnate e preordinate al concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie già individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    sopprimere il comma 4-bis dell'articolo 4, posto che la copertura del fondo per dare compiutezza alle funzioni delle città metropolitane ivi prevista appare inidonea, sia nella parte in cui prevede l'utilizzo delle risorse di cui al successivo comma 9, in quanto le stesse sono già destinate alla copertura finanziaria di altri interventi, sia laddove rinvia all'utilizzo delle risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa;
    eliminare le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 4, comma 5, in quanto le modifiche prevedono l'utilizzo di spazi finanziari già distribuiti agli enti territoriali con apposito decreto ministeriale;
    sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8-octies, in quanto esse, ponendo obblighi a carico delle amministrazioni competenti per la gestione delle macerie, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    sopprimere i commi 8-duodecies, 8-terdecies, 8-quaterdecies dell'articolo 4, giacché l'utilizzo del Fondo istituto ai sensi del suddetto comma 8-duodecies per provvedere ai fabbisogni di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata ai sensi del successivo comma 8-terdecies appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa;
    modificare l'articolo 5, comma 1, eliminando, in primo luogo, il riferimento alla defiscalizzazione delle opere già in esercizio, dal quale derivano effetti negativi, in termini di perdita di gettito, per la finanza pubblica, e prevedendo, in secondo luogo, in conformità alle procedure già previste a legislazione vigente per l'approvazione delle convenzioni in materia di concessioni autostradali, l'esame delle medesime da parte del CIPE;
    riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, in conformità alla prassi contabile vigente, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica;
    modificare l'articolo 5-bis, che prevede il subentro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla regione Emilia-Romagna nei rapporti concessori in Pag. 38materia di autostrade, prevedendo che tale subentro possa avvenire solo previa valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto e del relativo piano finanziario senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
    sopprimere il comma 5-bis dell'articolo 6, in quanto, secondo le valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, la disposizione è suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura;
    specificare all'articolo 6, comma 5-quinquies, che le pubbliche amministrazioni possono esentare gli operatori dal pagamento degli oneri delle tasse o degli indennizzi ivi previsti e sopprimere l'ultimo periodo al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica;
    riformulare l'articolo 6, comma 5-septies, prevedendo che siano destinate al progetto strategico nazionale per la banda ultralarga le risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013, anziché quelle di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012;
    riformulare l'articolo 6-bis, specificando che la mappatura delle infrastrutture ivi prevista si riferisce esclusivamente alla banda larga e a quella ultralarga;
    modificare la novella all'articolo 1, comma 367, della legge di stabilità per il 2014, prevista dall'articolo 7, comma 9-quinquies, specificando che la proroga delle facoltà assunzionali si riferisce all'anno 2015, fermo restando che le risorse iscritte nelle contabilità speciali dei presidenti di regione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 recano le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla proroga medesima;
    riformulare il comma 9-sexies dell'articolo 7, specificando che agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 74 del 2014 anche ai comuni della provincia di Bologna già colpiti dal sisma del maggio 2012 ed interessati dalla tromba d'aria del maggio 2013 si provvede nell'ambito delle risorse indicate dall'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto-legge;
    riformulare l'articolo 7, comma 9-septies, eliminando le disposizioni relative alla dotazione del fondo per le emergenze nazionali;
    inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 12, in materia di poteri sostitutivi nell'utilizzo di fondi europei;
    sopprimere l'articolo 17, comma 2-quater, in quanto l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le nuove costruzioni per la copertura degli oneri derivanti dalla riduzione della medesima aliquota per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica ivi previsto non è in grado, da un lato, di assicurare la compensatività dei suddetti effetti finanziari e dall'altro, non appare conforme alla disciplina comunitaria;
    specificare, all'articolo 20, comma 3, che l'onere di 4,90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale;
    ripristinare il comma 4, lettera c), dell'articolo 20, soppresso dalla Commissione di merito, che esclude dal pagamento di sanzioni i titolari degli immobili ceduti per i quali l'attestato di prestazione energetica è acquisito anche dopo la cessione, in quanto tale soppressione è suscettibile di ridurre, almeno in parte, il gettito atteso dalla dismissione degli immobili;
    ripristinare il contenuto della lettera a) del comma 4 dell'articolo 21, soppresso dalla Commissione di merito, che delimita le deduzioni fiscali alle sole unità immobiliari acquistate o costruite su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori, in quanto tale soppressione è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;Pag. 39
    introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria concernente il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza termica, di cui all'articolo 22;
    modificare il comma 9 dell'articolo 30, specificando che l'ampliamento delle finalità del Fondo per la promozione degli scambi, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, è destinato anche al finanziamento di tutte le attività previste dal medesimo articolo, rientranti nel Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;
    sopprimere l'articolo 30-bis, in quanto l'istituzione del registro ivi previsto appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    modificare il comma 2 dell'articolo 32-bis al fine di assicurare che la fruizione dei benefici fiscali ivi prevista avvenga nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente;
    indicare esplicitamente all'articolo 33, comma 10, che le risorse disponibili a legislazione vigente con le quali si provvederà all'attuazione del programma di rigenerazione urbana sarà adottato dal commissario straordinario del Governo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    riformulare l'articolo 33-bis, specificando che le somme assegnate al comune di Casal Monferrato per gli interventi di bonifica sono escluse dal patto di stabilità del comune stesso, a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati dalla regione Piemonte;
    sopprimere l'articolo 34, commi 7-bis e 7-ter, posto che la copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca le necessarie disponibilità nell'anno 2014;
    all'articolo 36, sopprimere il comma 2-bis, in quanto l'attribuzione a specifici comuni della quota del 50 per cento delle entrate derivanti dalla produzione di idrocarburi nel mare territoriale determina minori entrate prive di copertura finanziaria;
    sopprimere l'articolo 36, comma 2-ter, al fine di evitare che il mantenimento in bilancio delle somme di parte corrente anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento possa comportare effetti negativi per la finanza pubblica rispetto alla disciplina vigente;
    riformulare l'articolo 38, comma 4, ultimo periodo, specificando che gli oneri di spesa istruttori siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
    sopprimere l'articolo 38-bis, in quanto l'ampliamento ad alcune tipologie di operazioni finanziarie dell'utilizzo del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, conseguenti all'incremento delle somme che potranno essere escusse;
    sopprimere le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 39, posto che esse, introducendo una nuova finalità alla quale destinare i proventi derivanti dalle aste di CO2, non appaiono conformi alla direttiva 2003/87/CE e appaiono quindi suscettibili di determinare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con conseguenti effetti negativi per al finanza pubblica;
    specificare, all'articolo 40, comma 2, lettera g), che le somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle quali è previsto l'utilizzo sono quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che alla medesima data non siano state riassegnate ai pertinenti programmi;Pag. 40
    modificare l'articolo 41, comma 1, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica, prevedendo che l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione avverrà nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
    riformulare l'articolo 42, comma 8, indicando esplicitamente che la dotazione del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali, pari a 400 milioni di euro annui, si riferisce al quadriennio 2014-2017, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla medesima relazione;
    modificare la formulazione della copertura finanziaria all'articolo 42, comma 14-quinquies, indicando esplicitamente che gli oneri, pari a euro 2.142.288 e a euro 384.000, hanno carattere annuo e che le proiezioni alle quali si fa riferimento sono quelle relative all'anno 2016;
    sopprimere l'articolo 43-ter, in quanto la sua formulazione non consente di individuare con certezza le risorse da destinare per l'anno 2014 alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata;
   ritenuto che:
    i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater dell'articolo 1, in materia di diritti aeroportuali, recando modifiche alla recente disciplina di riordino del settore, volta tra l'altro al recepimento della direttiva 2009/12/CE, dovrebbero essere soppressi in quanto potrebbero creare difficoltà interpretative ed applicative;
    l'articolo 6, comma 1, capoverso 7-octies debba essere modificato prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'emanazione del decreto da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ivi disciplinato;
    occorre modificare l'articolo 10, comma 1, lettera b), come modificata dalla Commissione di merito, in quanto l'estensione del perimetro di attività della gestione ordinaria di Cassa depositi e prestiti previsto con riferimento ai territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, risulta disomogenea rispetto ai settori di investimento già realizzabili da Cassa depositi e prestiti;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;
   all'articolo 1, comma 10, primo periodo, sopprimere le parole:, è stipulato;

  conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.;
   all'articolo 1, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: di escludere aggiungere le seguenti: nei limiti di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

Pag. 41

  conseguentemente:
   al medesimo articolo, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai relativi oneri si provvede per il 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per il 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   all'articolo 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 300 milioni;
   al medesimo articolo 4, al medesimo comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 195 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: 95 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, con le seguenti: è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 4, sopprimere la lettera a);
   all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: a valere sulle risorse di cui al comma 1;
   all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 6 con le seguenti: comma 1;
   all'articolo 3, sopprimere il comma 9-bis;
   all'articolo 3, comma 11, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;
   all'articolo 3, sopprimere i commi 12-quater e 12-quinquies;
   all'articolo 3, comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: sono versate aggiungere le seguenti: nell'anno 2014;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 4-bis;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 8-octies;
   all'articolo 4, sopprimere i commi 8-novies, 8-decies e 8-undecies;
   all'articolo 4, sopprimere i commi 8-duodecies, 8-terdecies, 8-quaterdecies;
   all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente;

  conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, dopo le parole: normativa vigente: aggiungere le seguenti: ivi compreso quello del CIPE;
   all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sostituire l'articolo 5-bis, con il seguente: Art. 5-bis (Disposizioni in materia di autostrade) 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'A22, Pag. 42dal casello di Reggiolo/Rolo con l'A23 al casello di Ferrara Sud, di seguito denominato Autostrada Cispadana, previo parere del CIPE. A tal fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera della Regione Emilia Romagna, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico finanziario da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.;
   all'articolo 6 sopprimere il comma 5-bis;
   all'articolo 6, sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: 5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
   all'articolo 6, sostituire il comma 5-septies con il seguente: 5-septies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA. 33807 (2011/N) – Italia],» sono aggiunte le seguenti: «nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea»;
   all'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: mappatura delle infrastrutture aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga e alla fine del medesimo periodo aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga;

  conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: sulle infrastrutture aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera d), capoverso Art. 149-bis, comma 2-ter;
   all'articolo 7, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.;
   all'articolo 7, comma 9-quinquies, capoverso comma 367, sostituire le parole: per gli anni 2016 con le seguenti: per gli anni 2015, 2016;
   all'articolo 7, comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;
   all'articolo 7, comma 9-septies, sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine del comma;
   all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 17, sopprimere il comma 2-quater;
   all'articolo 20, comma 3, dopo le parole: 4,90 milioni aggiungere le seguenti: di euro annui;
   all'articolo 20, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di Pag. 43quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.»;
   all'articolo 21, comma 4, alla lettera b), premettere la seguente: 0b) l'unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempre che tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.

  conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione;
   all'articolo 22, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2.1. Le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 26, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al precedente periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;
   all'articolo 30, comma 9, sostituire le parole: è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri con le seguenti: è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo;
   sopprimere l'articolo 30-bis;
   all'articolo 32-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n.227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n.147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate, delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, che avverrà secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, Pag. 44della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.»
   all'articolo 33, comma 10, dopo le parole: con le risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie;
   sostituire l'articolo 33-bis con il seguente: Art. 33-bis. (Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato) –1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica da amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato, nel perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal Patto di stabilità interno del comune medesimo;
   all'articolo 34, sopprimere i commi 7-bis e 7-ter;
   articolo 36, sopprimere il comma 2-bis;
   articolo 36, sopprimere il comma 2-ter;
   all'articolo 38, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: versati aggiungere le seguenti: all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati;
   sopprimere l'articolo 38-bis;
   all'articolo 39 sopprimere il comma 1-bis;
   all'articolo 40, comma 2, lettera g), sostituire le parole: che restano acquisite al bilancio dello Stato con le seguenti: che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato;
   all'articolo 41, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad utilizzare aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,;
   all'articolo 42, comma 8, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.
   all'articolo 42, comma 14-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: 2.526.288 euro aggiungere le seguenti: annui e dopo le parole: 2.142.288 euro aggiungere le seguenti: annui e dopo le parole: 384.000 euro aggiungere le seguenti: annui;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento con le seguenti: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2016 dello stanziamento.;
   sopprimere l'articolo 43-ter;

e con le seguenti osservazioni:
  all'articolo 1, sopprimere i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater;
  all'articolo 6, comma 1, capoverso 7-octies, sostituire le parole da: con decreto del Ministro dello sviluppo economico fino a nonché con le seguenti parole: con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita;
  all'articolo 10, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: anche con riferimento fino a green economy.»

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte, che avendo egli comunicato per le vie brevi alla Presidenza della Camera l'impossibilità da parte della Commissione bilancio di pervenire all'espressione del parere entro l'orario inizialmente prestabilito, Pag. 45la Presidenza medesima è intenzionata ad assumere le conseguenti iniziative in ordine alle modalità del successivo esame in Assemblea del provvedimento. Da, quindi, la parola all'onorevole Braga, relatrice sul provvedimento presso la Commissione di merito, che ne ha fatto specifica richiesta.

  Chiara BRAGA (PD) interviene per segnalare che la condizione proposta dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione con riferimento all'articolo 21 del provvedimento, volta a ripristinare alla medesima disposizione la lettera a) in precedenza soppressa dalla Commissione di merito, appare in realtà superata dall'emendamento 21.500 della Commissione ambiente presentato in Assemblea, che nella sua formulazione appare comunque idoneo a sanare i rilievi critici formulati dal relatore in relazione alla asserita mancanza di copertura finanziaria. Conseguentemente, propone di sostituire la predetta condizione riferita all'articolo 21 del provvedimento con il testo dell'emendamento 21.500 della Commissione, formulato nei termini seguenti: all'articolo 21, comma 4, alla lettera b), premettere la seguente: 0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, osservando come la formulazione dell'emendamento 21.500 della Commissione non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, determinando complessivamente una restrizione delle fattispecie interessate dalle misure di deduzione fiscale, ritiene che la proposta di parere possa dunque essere modificata nel senso testé indicato dall'onorevole Braga, conseguentemente modificando la rubrica del predetto articolo 21 con la seguente: «Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore, così come da ultimo modificata a seguito della segnalazione dell'onorevole Braga. Fa tuttavia presente che la condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in riferimento all'articolo 3, comma 9-bis, del provvedimento, volta a sopprimere la disposizione medesima, debba essere modificata nel senso di mantenere il comma 9-bis dell'articolo 3, a condizione che siano aggiunte, infine, le seguenti parole: «previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse». Rileva, altresì, che la condizione formulata dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 39 del provvedimento, debba essere derubricata a semplice osservazione, dal momento che la disposizione in parola, di natura ordinamentale, non presenta rilievi dal punto di vista finanziario.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, concorda con le richieste di modifica della proposta di parere indicate dal rappresentante del Governo, precisando che la proposta medesima si intende conseguentemente modificata nei termini testé rappresentati.

  Rocco PALESE (FI-PdL) si augura che la Commissione ambiente, oltre a recepire il parere della Commissione bilancio, apporti solamente eventuali modifiche formali, senza aggiungere ulteriori interventi, altrimenti preannuncia che il proprio gruppo adotterebbe un atteggiamento ostruzionistico tale da mettere a rischio la conversione del decreto-legge.

  Laura CASTELLI (M5S) esprime perplessità sulla condizione volta alla soppressione del comma 2-quater dell'articolo 17, che stabilisce che le spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione Pag. 46energetica degli immobili che beneficiano della detrazione IRPEF sono soggette ad aliquota IVA del 4 per cento (in luogo del 10 per cento) e che ai relativi oneri si provvede con l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le nuove costruzioni. Ritiene che non ci siano evidenze che tale norma violi la disciplina comunitaria né che sia priva di copertura finanziaria.
  Inoltre esprime dubbi sulle osservazioni inserite nel parere, che sembrerebbero esulare dalle competenze della Commissione bilancio.

  Giovanni PAGLIA (SEL) esprime perplessità sull'articolo 5-bis, come sostituito da una delle condizioni del parere, relativo all'autostrada Cispadana, poiché la previsione di una clausola di non onerosità sarebbe incoerente con la intrinseca onerosità dell'opera prevista. Riterrebbe quindi più coerente sopprimere tout court l'articolo 5-bis.

  Alberto ZOLEZZI (M5S), oltre a concordare con le affermazioni del deputato Paglia sull'articolo 5-bis, rileva che le condizioni poste relativamente al tema delle rocce da scavo costringerà la Commissione di merito a rivedere l'intero quadro di norme relative a tale materia.

  Maino MARCHI (PD), con riferimento a quanto affermato dal deputato Palese, si dichiara certo che la Commissione ambiente si limiterà sostanzialmente alle modifiche volte a recepire il parere della Commissione bilancio, senza introdurre ulteriori misure.
  Sulla soppressione del comma 2-quater dell'articolo 17 rileva non solo che la norma in questione esporrebbe il nostro Paese all'apertura di una procedura di infrazione comunitaria, ma anche che la stessa determinerebbe oneri privi di copertura finanziaria poiché l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le nuove costruzioni non sarebbe sufficiente a compensare l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili che beneficiano della detrazione IRPEF.

Per quanto riguarda l'articolo 5-bis e quindi l'autostrada Cispadana, osserva che la relativa opera sarà interamente realizzata con risorse private (project financing) o con risorse già stanziate dalla relativa regione.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime perplessità sulla rilevanza finanziaria della condizione volta a inserire all'articolo 20, comma 4, il capoverso «comma 19-bis», relativo alla possibilità di acquisire successivamente agli atti di trasferimento l'attestato di prestazione energetica, relativamente alla dismissione di immobili pubblici.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), soffermandosi sulla soppressione del comma 5-bis dell'articolo 6, rileva che il MISE aveva invece espresso un parere favorevole sulla stessa disposizione sul piano finanziario.
  Per quanto riguarda poi l'osservazione relativa all'articolo 6, concorda con la previsione del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre non comprende la previsione di quello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Chiara BRAGA (PD) chiede al relatore di riconsiderare, all'articolo 7, comma 1, la soppressione della lettera d), capoverso Art. 149-bis, comma 2-ter, non avendo tale disposizione rilevanza finanziaria.

  Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce le perplessità sulle modalità di esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, replicando alle questioni poste, sulla soppressione del comma 2-quater dell'articolo 17 rileva non solo che la norma in questione esporrebbe il nostro Paese all'apertura di una procedura di infrazione comunitaria, ma anche che la stessa determinerebbe oneri privi di copertura finanziaria, concordando Pag. 47al riguardo con il deputato Marchi.
  Per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 5-bis, relativo all'autostrada Cispadana, afferma che essa si rende necessaria per garantire l'invarianza finanziaria della norma.
  Sulla reintroduzione all'articolo 20, comma 4, del capoverso «comma 19-bis», relativo alla possibilità di acquisire successivamente agli atti di trasferimento di immobili pubblici l'attestato di prestazione energetica, osserva che tale previsione si rende necessaria per garantire entrate già scontate a legislazione vigente.
  Sulla soppressione del comma 5-bis dell'articolo 6, rileva che proprio il MISE ha posto in rilievo che dalla norma potrebbero derivare effetti finanziari negativi.
  Per quanto riguarda la questione posta dal deputato Braga, relatrice presso la Commissione di merito, chiede di acquisire la valutazione del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concordando con le considerazioni del relatore, osserva che senza dubbio il comma 2-quater dell'articolo 17, oltre a incidere negativamente sulla finanza pubblica, appare palesemente incompatibile con la normativa comunitaria per la previsione di un'ulteriore fattispecie di aliquota IVA ridotta.
  Sulla reintroduzione all'articolo 20, comma 4, del capoverso «comma 19-bis», relativo alla possibilità di acquisire successivamente agli atti di trasferimento di immobili pubblici l'attestato di prestazione energetica, osserva che tale previsione si rende necessaria per garantire il raggiungimento di obiettivi di proventi da dismissioni immobiliari stabiliti dall'ultima legge di stabilità.
  Per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 5-bis, relativo all'autostrada Cispadana, afferma che l'opera prevista dovrà essere realizzata senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che con provvedimenti successivi potranno essere stanziate ulteriori risorse.
  Infine, per quanto riguarda la questione posta dall'onorevole Braga, ritiene che la relativa condizione ai sensi dell'articolo 81 Cost. possa essere declassata a osservazione.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, concorda con il rappresentante del Governo sul fatto che, all'articolo 7, comma 1, la soppressione della lettera d), capoverso Art. 149-bis, comma 2-ter, sia prevista mediante una osservazione, posto che i possibili profili problematici della disposizione non attengono alla copertura finanziaria.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) stigmatizza il fatto che si stia per procedere alla votazione su una proposta di parere talmente complessa e articolata senza aver dato ai membri della Commissione, in particolare di opposizione, il tempo di approfondire le numerose questioni trattate.

  Maino MARCHI (PD) replica che al provvedimento in esame la Commissione bilancio ha già dedicato varie sedute, essendosi tra l'altro già espressa sul nuovo testo elaborato inizialmente dalla Commissione ambiente.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si associa alle considerazioni del collega De Rosa.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, alla luce della discussione testé svoltasi, riformula quindi la proposta di parere nei seguenti termini:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2629-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e gli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 2;Pag. 48
   premesso che la Commissione di merito non ha recepito le condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulate, nella seduta del 15 ottobre 2014, con riferimento al nuovo testo C. 2629;
   preso atto dei chiarimenti del Governo in merito alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente che appaiono prive di idonea copertura e quantificazione;
   preso altresì atto delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo da cui si evince che:
    il meccanismo di utilizzo dei finanziamenti regionali per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari di cui all'articolo 1, comma 8-bis, non pregiudicherà il rispetto dei limiti del patto di stabilità interno;
    le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 9-octies, che prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate delle risorse stanziate per i territori colpiti dal sisma del 2012 in Calabria e Basilicata, non incidono sulle previsioni di spesa già scontate sui saldi di finanza pubblica;
    l'utilizzo, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2104, delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013, previsto dall'articolo 9, comma 2-quinquies, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti;
    alle minori entrate derivanti dalla nuova disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS, di cui all'articolo 16-bis, potrà provvedersi, come evidenziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse previste nel contratto di programma, parte servizi dell'ANAS;
    il ripristino di alcune agevolazioni tributarie per atti di trasferimento di immobili previsto dall'articolo 20, comma 4-ter, determina, sulla base dei dati risultanti dagli archivi del registro per l'anno di imposta 2013, una perdita di gettito di trascurabile entità;
    l'articolo 35, comma 13, non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto i minori contributi previsti dalla disposizione non sono versati allo Stato o a soggetti pubblici;
    la maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione prevista dall'articolo 38, comma 11-quinquies, sarà finanziata nell'ambito del sistema tariffario a carico della generalità dell'utenza e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3-bis, nel modificare le sanzioni relative agli enti inadempienti al patto di stabilità interno per l'anno 2013, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le risorse rivenienti dalle suddette sanzioni sono comunque destinate agli enti locali non sanzionati;
   rilevata la necessità di:
    precisare agli articoli 1, comma 1, 7, comma 7 e 26, comma 7, che ai Commissari ivi previsti non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati, in relazione allo svolgimento dell'attività commissariale;
    riformulare il comma 10 dell'articolo 1, primo periodo, in modo da precisare che il contratto sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società RFI S.p.a. ed il Ministero delle infrastrutture dei trasporti sia approvato con decreto del medesimo Ministero entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
    modificare l'articolo 1, comma 10, terzo periodo, precisando che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse all'esecuzione delle opere volte Pag. 49ad eliminare passaggi a livello avverrà nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
    riformulare le disposizioni che incrementano il fondo «sblocca cantieri», di cui all'articolo 3, comma 1, a valere sulle disponibilità, iscritte in conto residui, del «fondo revoche» per un importo pari a 39 milioni di euro;
    modificare l'articolo 3, comma 3, specificando che il limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzato a nuovi progetti di intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riferisce alle risorse complessivamente stanziate dal comma 1 del medesimo articolo 3;
    sopprimere all'articolo 3, comma 6, il riferimento al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, giacché, in caso contrario, le risorse revocate ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 confluirebbero in due distinti fondi senza che vengano indicati i criteri di riparto delle risorse tra i fondi stessi;
    modificare l'articolo 3, comma 9-bis, prevedendo che la trasmissione in via prioritaria al CIPE delle opere elencate nell'XI allegato infrastrutture, avvenga previa verifica della sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente;
    sopprimere il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 11, posto che l'annullamento delle procedure avviate e la revoca dei soggetti promotori in relazione agli interventi di adeguamento della strada statale e dello svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88, nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore, potrebbero determinare contenziosi con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;
    modificare l'articolo 3, comma 12, capoverso 2-bis, specificando che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione ad uno o più capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, si riferisce all'anno 2014;
    sopprimere l'articolo 3, commi 12-quater e 12-quinquies, in quanto le risorse utilizzate a copertura per il finanziamento dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Frejus risultano totalmente impegnate e preordinate al concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie già individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
    sopprimere il comma 4-bis dell'articolo 4, posto che la copertura del fondo per dare compiutezza alle funzioni delle città metropolitane ivi prevista appare inidonea, sia nella parte in cui prevede l'utilizzo delle risorse di cui al successivo comma 9, in quanto le stesse sono già destinate alla copertura finanziaria di altri interventi, sia laddove rinvia all'utilizzo delle risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa;
    eliminare le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 4, comma 5, in quanto le medesime prevedono l'utilizzo di spazi finanziari già distribuiti agli enti territoriali con apposito decreto ministeriale;
    sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8-octies, in quanto esse, ponendo obblighi a carico delle amministrazioni competenti per la gestione delle macerie, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    sopprimere all'articolo 4, i commi 8-novies, 8-decies e 8-undecies; in materia di vigilanza e monitoraggio sulla raccolta delle macerie, in quanto appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    sopprimere i commi 8-duodecies, 8-terdecies, 8-quaterdecies dell'articolo 4, giacché l'utilizzo del Fondo istituto ai sensi del suddetto comma 8-duodecies per provvedere Pag. 50ai fabbisogni di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata ai sensi del successivo comma 8-terdecies appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa;
    modificare l'articolo 5, comma 1, eliminando, in primo luogo, il riferimento alla defiscalizzazione delle opere già in esercizio, dal quale derivano effetti negativi, in termini di perdita di gettito, per la finanza pubblica, e prevedendo, in secondo luogo, in conformità alle procedure già previste a legislazione vigente per l'approvazione delle convenzioni in materia di concessioni autostradali, l'esame delle medesime da parte del CIPE;
    riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, in conformità alla prassi contabile vigente, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica;
    modificare l'articolo 5-bis, che prevede il subentro del Ministero delle infrastrutture dei trasporti alla regione Emilia-Romagna nei rapporti concessori in materia di autostrade, prevedendo che tale subentro possa avvenire solo previa valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto e del relativo piano finanziario senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
    sopprimere il comma 5-bis dell'articolo 6, in quanto secondo le valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico la disposizione è suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura;
    specificare all'articolo 6, comma 5-quinquies che le pubbliche amministrazioni possono esentare gli operatori dal pagamento degli oneri delle tasse o degli indennizzi ivi previsti e sopprimere l'ultimo periodo al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica;
    riformulare l'articolo 6, comma 5-septies, prevedendo che siano destinate al progetto strategico nazionale per la banda ultralarga le risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013, anziché quelle di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012;
    riformulare l'articolo 6-bis, specificando che la mappatura delle infrastrutture ivi prevista si riferisce esclusivamente alla banda larga e a quella ultralarga;
    modificare la novella all'articolo 1, comma 367, della legge di stabilità per il 2014, prevista dall'articolo 7, comma 9-quinquies, specificando che la proroga delle facoltà assunzionali si riferisce all'anno 2015, fermo restando che le risorse iscritte nelle contabilità speciali dei presidenti di regione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 recano le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla proroga medesima;
    riformulare il comma 9-sexies dell'articolo 7 specificando che agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 74 del 2014 anche ai comuni della provincia di Bologna già colpiti dal sisma del maggio 2012 ed interessati dalla tromba d'aria del maggio 2013 si provvede nell'ambito delle risorse indicate dall'articolo 1, comma 5, del suddetto decreto-legge;
    riformulare l'articolo 7, comma 9-septies, eliminando le disposizioni relative alla dotazione del fondo per le emergenze nazionali;
    inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 12, in materia di poteri sostitutivi nell'utilizzo di fondi europei;
    sopprimere l'articolo 17, comma 2-quater, in quanto l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le nuove costruzioni per la copertura degli oneri derivanti dalla riduzione della medesima aliquota per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica ivi previsto non è in grado, da un lato, di assicurare la compensatività dei suddetti effetti finanziari e dall'altro, non appare conforme alla disciplina comunitaria;Pag. 51
    specificare, all'articolo 20, comma 3, che l'onere di 4,90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale;
    ripristinare il comma 4, lettera c), dell'articolo 20, soppresso dalla Commissione di merito, che esclude dal pagamento di sanzioni i titolari degli immobili ceduti per i quali l'attestato di prestazione energetica è acquisito anche dopo la cessione, in quanto tale soppressione è suscettibile di ridurre, almeno in parte, il gettito atteso dalla dismissione degli immobili;
    introdurre all'articolo 21, comma 4, prima della lettera b), una disposizione volta a delimitare le deduzioni fiscali a talune unità immobiliari, in modo da delimitare gli effetti finanziari derivanti dal citato articolo;
    introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria concernente il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza termica, di cui all'articolo 22;
    modificare il comma 9 dell'articolo 30, specificando che l'ampliamento delle finalità del Fondo per la promozione degli scambi, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, è destinato anche al finanziamento di tutte le attività previste dal medesimo articolo, rientranti nel Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;
    sopprimere l'articolo 30-bis, in quanto l'istituzione del registro ivi previsto appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    modificare il comma 2 dell'articolo 32-bis al fine di assicurare che la fruizione dei benefici fiscali ivi prevista avvenga nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente;
    indicare esplicitamente all'articolo 33, comma 10, che le risorse disponibili a legislazione vigente con le quali si provvederà all'attuazione del programma di rigenerazione urbana sarà adottato dal commissario straordinario del Governo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    riformulare l'articolo 33-bis, specificando che le somme assegnate al comune di Casale Monferrato per gli interventi di bonifica sono esclusi dal patto di stabilità del comune stesso, a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati dalla regione Piemonte;
    sopprimere l'articolo 34, commi 7-bis e 7-ter, posto che la copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca le necessarie disponibilità nell'anno 2014;
    sopprimere il comma 2-bis dell'articolo 36, in quanto l'attribuzione a specifici comuni della quota del 50 per cento delle entrate derivanti dalla produzione di idrocarburi nel mare territoriale determina minori entrate prive di copertura finanziaria;
    sopprimere l'articolo 36, comma 2-ter, al fine di evitare che il mantenimento in bilancio delle somme di parte corrente anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento possa comportare effetti negativi per la finanza pubblica rispetto alla disciplina vigente;
    riformulare l'articolo 38, comma 4, ultimo periodo, specificando che gli oneri di spesa istruttori siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
    sopprimere l'articolo 38-bis, in quanto l'ampliamento ad alcune tipologie di operazioni finanziarie dell'utilizzo del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, conseguenti all'incremento delle somme che potranno essere escusse;Pag. 52
    specificare, all'articolo 40, comma 2, lettera g), che le somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle quali è previsto l'utilizzo sono quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che alla medesima data non siano state riassegnate ai pertinenti programmi;
    modificare l'articolo 41, comma 1, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica, prevedendo che l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione avverrà nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
    riformulare l'articolo 42, comma 8, indicando esplicitamente che la dotazione del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali, pari a 400 milioni di euro annui, si riferisce al quadriennio 2014-2017, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla medesima relazione;
    modificare la formulazione della copertura finanziaria all'articolo 42, comma 14-quinquies, indicando esplicitamente che gli oneri, pari a euro 2.142.288 e a euro 384.000, hanno carattere annuo e che le proiezioni alle quali si fa riferimento sono quelle relative all'anno 2016;
    sopprimere l'articolo 43-ter, in quanto la sua formulazione non consente di individuare con certezza le risorse da destinare per l'anno 2014 alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata;
   ritenuto che:
    i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater dell'articolo 1, in materia di diritti aeroportuali, recando modifiche alla recente disciplina di riordino del settore, volta tra l'altro al recepimento della direttiva 2009/12/CE, dovrebbero essere soppressi in quanto potrebbero creare difficoltà interpretative ed applicative;
    l'articolo 6, comma 1, capoverso 7-octies debba essere modificato prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'emanazione del decreto da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ivi disciplinato;
    l'articolo 7, comma 1, la lettera d), capoverso Art. 149-bis, comma 2-ter; che sopprime la disposizione che prevede la trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni potrebbe determinare profili di criticità dal punto di vista finanziario;
    occorre modificare l'articolo 10, comma 1, lettera b), come modificata dalla Commissione di merito, in quanto l'estensione del perimetro di attività della gestione ordinaria di Cassa depositi e prestiti previsto con riferimento ai territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, risulta disomogenea rispetto ai settori di investimento già realizzabili da Cassa depositi e prestiti;
    le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1-bis, introducendo una nuova finalità alla quale destinare i proventi derivanti dalle aste di CO2, potrebbero non essere conformi alla direttiva 2003/87/CE;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;
   all'articolo 1, comma 10, primo periodo, sopprimere le parole:, è stipulato;

Pag. 53

  conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.;
   all'articolo 1, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: di escludere aggiungere le seguenti: nei limiti di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

  conseguentemente:
   al medesimo articolo, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai relativi oneri si provvede per il 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per il 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   all'articolo 4, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 300 milioni;
   al medesimo articolo 4, al medesimo comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 195 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: 95 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, con le seguenti: è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 4, sopprimere la lettera a);
   all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di 100 milioni di euro aggiungere le seguenti: a valere sulle risorse di cui al comma 1;
   all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 6 con le seguenti: comma 1;
   all'articolo 3, al comma 9-bis, aggiungere infine le seguenti parole: previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse;
   all'articolo 3, comma 11, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;
   all'articolo 3, comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: sono versate aggiungere le seguenti: nell'anno 2014;
   all'articolo 3, sopprimere i commi 12-quater e 12-quinquies;
   all'articolo 4, sopprimere il comma 4-bis,
   all'articolo 4, sopprimere il comma 8-octies,Pag. 54
   all'articolo 4, sopprimere i commi 8-novies, 8-decies e 8-undecies;
   all'articolo 4, sopprimere i commi 8-duodecies, 8-terdecies, 8-quaterdecies;
   all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente;

  conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, dopo le parole: normativa vigente: aggiungere le seguenti: ivi compreso quello del CIPE;
   all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sostituire l'articolo 5-bis, con il seguente: Art. 5-bis (Disposizioni in materia di autostrade) 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'A22, dal casello di Reggiolo/Rolo, con l'A23 al casello di Ferrara Sud, di seguito denominato Autostrada Cispadana, previo parere del CIPE. A tal fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera della Regione Emilia Romagna, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico finanziario da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
   all'articolo 6 sopprimere il comma 5-bis;
   all'articolo 6, sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: 5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
   all'articolo 6, sostituire il comma 5-septies con il seguente: 5-septies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA. 33807 (2011/N) – Italia],» sono aggiunte le seguenti: «nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea»;
   all'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: mappatura delle infrastrutture aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga e alla fine del medesimo periodo aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga;

  conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: sulle infrastrutture aggiungere le seguenti: di banda larga e ultralarga;
   all'articolo 7, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.;
   all'articolo 7, comma 9-quinquies, capoverso comma 367, sostituire le parole: per gli anni 2016 con le seguenti: per gli anni 2015, 2016;
   all'articolo 7, comma 9-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse Pag. 55di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;
   all'articolo 7, comma 9-septies, sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine del comma;
   all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 17, sopprimere il comma 2-quater;
   all'articolo 20, comma 3, dopo le parole: 4,90 milioni aggiungere le seguenti: di euro annui;
   all'articolo 20, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.»;
   all'articolo 21, comma 4, alla lettera b), premettere la seguente: 0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.

  conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione;
   all'articolo 22, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2.1. Le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 26, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al precedente periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;
   all'articolo 30, comma 9, sostituire le parole: è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri con le seguenti: è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo;
   sopprimere l'articolo 30-bis;
   all'articolo 32-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n.227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n.147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate, delle somme occorrenti per la Pag. 56regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, che avverrà secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.»;
   all'articolo 33, comma 10, dopo le parole: con le risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie;
   sostituire l'articolo 33-bis con il seguente: Art. 33-bis. (Interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato) –1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica da amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato, nel perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal Patto di stabilità interno del comune medesimo;
   all'articolo 34, sopprimere i commi 7-bis e 7-ter;
   articolo 36, sopprimere il comma 2-bis;
   articolo 36, sopprimere il comma 2-ter;
   all'articolo 38, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: versati aggiungere le seguenti: all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati
   sopprimere l'articolo 38-bis;
   all'articolo 40, comma 2, lettera g), sostituire le parole: che restano acquisite al bilancio dello Stato con le seguenti: che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato;
   all'articolo 41, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad utilizzare aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,;
   all'articolo 42, comma 8, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.
   all'articolo 42, comma 14-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: 2.526.288 euro aggiungere le seguenti: annui e dopo le parole: 2.142.288 euro aggiungere le seguenti: annui e dopo le parole: 384.000 euro aggiungere le seguenti: annui;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento con le seguenti: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2016 dello stanziamento.
   sopprimere l'articolo 43-ter;

Pag. 57

e con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 1, sopprimere i commi 11-bis, 11-ter e 11- quater;
   all'articolo 6, comma 1, capoverso 7-octies, sostituire le parole da: con decreto del Ministro dello sviluppo economico fino a nonché con le seguenti parole: con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera d), capoverso Art. 149-bis, comma 2-ter;
   all'articolo 10, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: anche con riferimento fino a green economy;
   all'articolo 39, sopprimere il comma 1-bis.»

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
  Pellegrino 1.107, Pellegrino 1.86, Pellegrino 1.87, Pellegrino 1.92, Riccardo Gallo 1.126, Bruno Bossio 2.300, Sandra Savino 3.52, Mucci 3.0301, Ferraresi 4.301, Grimoldi 4.49, Pellegrino 5.12, Pellegrino 7.70, Mannino 7.121, Fratoianni 9.011, Melilla 10.37, Fedriga 11.02, Vignali 11.03, Crippa 17.40 e 17.013, Grimoldi 17.05, Cancelleri 19.04, Paglia 21.16, Paglia 21.17, Riccardo Gallo 21.10, Zaratti 24.17, Frusone 26.62, Frusone 26.302, Frusone 26.303, Grimoldi 27.05, Pellegrino 33.53, Lavagno 33.01, Zolezzi 33.02, gli identici Lavagno 33.06 e Lavagno 33.07, Chimienti 34.300, Tripiedi 34.301, Busto 36.18, Prataviera 40.6, Prataviera 40.7, Melilla 42.12, Pili 42.30, 42.31 e 42.32.
  Con riferimento alle proposta emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
  Pili 1.4, Micillo 1.10, Pili 1.65, Petrenga 1.302, Mannino 1.20, Mannino 1.19, Pili 1.66, Pili 1.67, Pili 1.68, Mannino 1.33, Pili 1.73, Micillo 1.47, Cancelleri 1.51, Zan 1.64, Labriola 1.72, Cancelleri 1.50, Dell'Orco 1.49, Lorefice 1.52, Latronico 1.124, Riccardo Gallo 1.141, Mannino 1.60, Cera 1.71, Attaguile 1.01, Busin 1.02, Gallinella 2.2, Micillo 2.3, gli identici Zaratti 3.60 e Grimoldi 3.66, Guerra 3.80, Pili 3.7, Crippa 3.16, Pili 3.17, Della Valle 3.23, Molteni 3,74, Pili 3.24, Mucci 3.0300, Guidesi 4.37, Guidesi 4.39, Mannino 4.65, Guidesi 4.38, Minardo 4.26, Guidesi 4.42, identici Paolo Russo 4.20 e Grimoldi 4.32, Fragomeli 4.59, Guerra 4.51, Ferraresi 4.66, Grimoldi 5.30, De Rosa 5.35, De Rosa 5-bis.5, Palmieri 6.53, Palmieri 6.45, Palmieri 6.51, Palmieri 6.47, gli identici Martinelli 6.13 e Palmieri 6.54, gli identici Abrignani 6.9 e Caparini 6.26, Daga 7.103, Daga 7.105, Daga 7.107, Daga 7.214, gli identici Zaratti 7.58 e De Mita 7.125, Caparini 7.83, Abrignani 7.42, Busin 7.236, identici Zaratti 7.60 e De Mita 7.128, Abrignani 7.41, Pellegrino 7.69, Grimoldi 7.64, Mannino 7.117, Grillo 7.119, Giancarlo Giordano 9.07, Giancarlo Giordano 9.08, Giancarlo Giordano 9.09, Giancarlo Giordano 9.010, Daga 10.41, Marcon 10.23, De Girolamo 10.44, Melilla 10.17, Pesco 10.9, Pesco 10.10, Pesco 10.11, Pellegrino 10.27, Daga 10.2, Daga 10.5, Daga 10.8, Pellegrino 10.26, Melilla 10.14, Marcon 10.24, Zaratti 10.25, Taglialatela 10.33, Simonetti 10.34, Dorina Bianchi 11.01, Pellegrino 15.8, De Mita 15.05, Ricciatti 15.06, Baroni 16.12, Baroni 16.13, Dall'Osso 16.14, Pili 16.2, Di Vita 16.17, Baroni 16.16, Baroni 16.15, Baroni 16.8, Pili 16.3, Mannino 16-ter.2, Mongiello 16-ter.300, Pellegrino 17.106, Zolezzi 17.47, Pellegrino 17.93 e 17.104, Grimoldi 17.74, Mannino 17.32, Schullian 17.20, Pellegrino 17.100, Schullian 17.18, Pellegrino 17.78, 17.79, 17.03 e 17.02, Abrignani 20.3, Abrignani 20.2, Riccardo Pag. 58Gallo 20.16, Mannino 20.221, Paglia 21.18, De Rosa 21.31, Alberti 21.32, De Rosa 21.34, Paglia 21.306, Paglia 21.302, Paglia 21.303, identici Busin 21.300 e Riccardo Gallo 21.301, De Rosa 21.40, Paglia 21.305, Zaratti 21.21, De Rosa 21.42, De Rosa 21.44, De Mita 21.46, Ottobre 21.06, Molteni 22.6, Busin 22.2, Rizzetto 23.304, Bechis 23.305, Baldassarre 23.306, Abrignani 23.04, Lombardi 23.0300, Zolezzi 24.22, Pellegrino 24.13, De Rosa 24.25, Pellegrino 24.11, De Rosa 24.26, Pellegrino 24.18, De Rosa 24.27, Dorina Bianchi 25.10, Grimoldi 25.15, Mannino 25.43, De Rosa 26.35, Ruocco 26.37, De Rosa 26.206, Paolo Bernini 26.304, De Rosa 26.41, Ruocco 26.53, Artini 26.29, Lorefice 26.305, Abrignani 26.11, Abrignani 26.01, Zaratti 27.5, Paolo Nicolò Romano 28.8, Dall'Osso 28.10, Lorefice 28.11, Zaratti 28.4, Liuzzi 29.16, Mannino 29.26, De Mita 30.44, Ricciatti 30.15, Nicchi 30.16, Fantinati 30.42, Fantinati 30.301, Altieri 31.305, Pizzolante 31.7, Prodani 32.3, Mannino 32.7, Scotto 32.1, Busin 32.5, Dorina Bianchi 32.0300, Busto 33.63, Sorial 33.72, identici Pellegrino 33.43 e De Mita 33.79, Pellegrino 33.55, Micillo 33.76, Pellegrino 33.44, Caparini 33.61, Caparini 33.60, Micillo 33.77, De Rosa 34.24, Vignali 34.10, Lavagno 34.23, Cera 34.01, identici Abrignani 34.02 e Piso 34.07, Segoni 35.70, Mannino 35.66, Busto 35.59, Zolezzi 35.337, Grimoldi 35.18, Micillo 35.103, Vignali 35.320, Caparini 35.010, Mannino 36.20, Latronico 36.6, Latronico 36.7, Mannino 36.201, Zaratti 36.01, Pellegrino 37.12, Vacca 38.49, Melilla 38.140, Vacca, Vacca 38.58, Vacca 38.57, Dorina Bianchi 38.82, Vacca 38.61, Vacca 38.60, Vacca 38.62, Vacca 38.59, De Rosa 38.64, Terzoni 38.71, Zolezzi 38.70, Mannino 38.72, Vacca 38.97, Vacca 38.31, Vacca 38.307, Vacca 38.32, Vacca 38.33, Vacca 38.308, Vacca 38.309, Zaratti 38.158, Crippa 38.43, Vacca 38.44, Vacca 38.45, De Rosa 38.46, Liuzzi 38.39, Liuzzi 38.38, Crippa 38.201, Crippa 38.203, Busin 38.206, Crippa 38.207, Crippa 38.310, Abrignani 38.311, Busto 38.04, Zan 38.05, Scotto 40.4, Prataviera 40.5, Prataviera 40.8, Dell'Orco 41.13, Grimoldi 41.7 e 41.8, Garofalo 41.300, Rubinato 42.17, Gigli 42.301 e 42.300, Rubinato 42.23, Pili 42.33, Busin 42-bis.200, Grimoldi 43.13, Marcon 43.6, Melilla 43.7, Guidesi 43.15, gli identici De Mita 43.26, Fragomeli 43.24, Melilla 43.9, Marcon 43.10, Grimoldi 43.11, Guerra 43.210, Simonetti 43.12, Marcon 43.8, Melilla 43.08, Marcon 43.016 Melilla 43.019, Melilla 43.017, Marcon 43.018 e Segoni 43-ter. 201
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, propone dunque di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.10, 1.19, 1.20, 1.33, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.60, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.71, 1.72, 1.73, 1.86, 1.87, 1.92, 1.107, 1.124, 1.126, 1.302, 1.141, 2.2, 2.3, 2.300, 3.7, 3.16, 3.17, 3.23, 3.24, 3.52, 3.60, 3.66, 3.74, 3.80, 4.20, 4.26, 4.32, 4.37, 4.38, 4.39, 4.42, 4.49, 4.51, 4.59, 4.65, 4.66, 4.301, 5.12, 5.30, 5.35, 5-bis.5, 6.9, 6.13, 6.26, 6.45, 6.47, 6.51, 6.53, 6.54, 7.41, 7.42, 7.58, 7.60, 7.64, 7.69, 7.70, 7.83, 7.103, 7.105, 7.107, 7.117, 7.119, 7.121, 7.125, 7.128, 7.214, 7.236, 10.2, 10.5, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.14, 10.17, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.33, 10.34, 10.37, 10.41, 10.44, 15.8, 16.2, 16.3, 16.8, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16-ter.2, 16-ter.300, 17.18, 17.20, 17.32, 17.40, 17.47, 17.74, 17.78, 17.79, 17.93, 17.100,17.104, 17.106, 20.2, 20.3, 20.16, 20.221, 21.10, 21.16, 21.17, 21.18, 21.21, 21.31, 21.32, 21.34, 21.40, 21.42, 21.44, 21.46, 21.300, 21.301, 21.302, 21.303, 21.305, 21.306, 22.2, 22.6, 23.304, 23.305, 23.306, 24.11, 24.13, 24.17, 24.18, 24.22, 24.25, 24.26, 24.27, 25.10, 25.15, 25.43, 26.11, 26.29, 26.35, 26.37, 26.41, 26.53, 26.62, 26.206, 26.302, 26.303, 26.304, Pag. 5926.305, 27.5, 28.4, 28.8, 28.10, 28.11, 29.16, 29.26, 30.15, 30.16, 30.42, 30.44, 30.301, 31.7, 31.305, 32.1, 32.3, 32.5, 32.7, 33.43, 33.44, 33.53, 33.55, 33.60, 33.61, 33.63, 33.72, 33.76, 33.77, 33.79, 34.10, 34.23, 34.24, 34.300, 34.301, 35.18, 35.59, 35.66, 35.70, 35.103, 35.320, 35.337, 36.6, 36.7, 36.18, 36.20, 36.201, 37.12, 38.31, 38.32, 38.33, 38.38, 38.39, 38.43, 38.44, 38.45, 38.46, 38.49, 38.57, 38.58, 38.59, 38.60, 38.61, 38.62, 38.64, 38.70, 38.71, 38.72, 38.82, 38.97, 38.140, 38.158, 38.201, 38.203, 38.206, 38.207, 38.307, 38.308, 38.309, 38.310, 38.311, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 41.7, 41.8, 41.13, 41.300, 42.12, 42.17, 42.23, 42.30, 42.31, 42.32, 42.33, 42.300, 42.301, 42-bis.200, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11, 43.12, 43.13, 43.15, 43.24, 43.26, 43.210 e 43-ter.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 3.0300, 3.0301, 9.07, 9.08, 9.09, 9.010, 9.011, 11.01, 11.02, 11.03, 15.05, 15.06, 17.02, 17.03,17.05, 17.013, 19.04, 21.06, 23.04, 23.0300, 26.01, 27.05, 32.0300, 33.01, 33.02, 33.06, 33.07, 34.01, 34.02, 34.07, 35.010, 36.01, 38.04, 38.05, 43.08, 43.016, 43.017, 43.018 e 43.019 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 22.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
Nuovo testo C. 2428.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Atto n. 99-bis.

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100-bis.

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.
C. 2648 Boccia ed altri.