CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 194

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 21 ottobre 2014.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e C. 2330 Tinagli.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 10.40.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge Pag. 195C. 1658, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione. Ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 16 ottobre 2014, il parere sarà espresso nella giornata odierna.

  Elisa SIMONI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla I Commissione sul nuovo testo della proposta di legge n. 1658, risultante dall'esame degli emendamenti, che reca modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
  Fa presente che il provvedimento intende affrontare le problematiche riferite ai minori stranieri che arrivano in Italia senza famiglia e senza avere soggetti adulti di riferimento. Come evidenzia la relazione illustrativa della proposta di legge, secondo le statistiche ufficiali ogni anno giungono in Italia circa 7.000 minori, ma tale dato è probabilmente sottostimato, poiché tiene conto solamente dei minori identificati, senza considerare i minori non identificati, che costituiscono una realtà significativa sotto il profilo quantitativo. Negli ultimi anni, i maggiori flussi di minori stranieri non accompagnati provengono dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dall'Egitto, dalla Tunisia, dalla Nigeria, dalla Somalia e dall'Eritrea e, in questi ultimi mesi anche dalla Siria. Si tratta soprattutto di adolescenti tra i 16 e i 18 anni di età, prevalentemente maschi, ma vi sono anche ragazzi più piccoli, anche di 13-14 anni, e ragazze, soprattutto provenienti dalla Nigeria. Fa notare che la stessa relazione illustrativa del provvedimento rileva come l'Italia abbia affrontato l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati principalmente in termini di emergenza, senza che si sia arrivati ad una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti, con risultati anche profondamente diversi nelle diverse esperienze presenti sul territorio.
  Passando ad esaminare il contenuto dell'articolato, osserva che l'articolo 1 afferma il principio generale secondo il quale i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, precisando che le disposizioni del provvedimento si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Evidenzia che l'articolo 2 reca la definizione di minore straniero non accompagnato, identificato nel minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Rileva che l'articolo 3 intende disciplinare in modo organico, alla luce dell'intensificarsi dei flussi migratori, l'ingresso dei minori stranieri non accompagnati nel territorio, vietandone il respingimento alla frontiera, salvi i casi in cui tale respingimento sia finalizzato al loro riaffidamento ai familiari nel loro superiore interesse. Con l'articolo 4 si disciplinano le modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori stranieri non accompagnati, garantendo servizi di prima assistenza e accoglienza dedicati ai minori stessi. L'elenco di tali servizi sarà determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni. Segnala che l'articolo 5 introduce l'obbligo per gli uffici di frontiera di segnalare al tribunale dei minorenni competente per territorio la presenza di minori non accompagnati, mentre l'articolo 6 è volto ad introdurre una procedura di identificazione omogenea per il territorio nazionale. Segnala che il successivo articolo 7 introduce una disciplina di rango primario relativa alle Pag. 196indagini relative all'esistenza di eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, mentre l'articolo 8 stabilisce che gli enti locali svolgano attività di sensibilizzazione e formazione al fine favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. Osserva che l'articolo 9 attribuisce la competenza all'adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito al tribunale per i minorenni in luogo della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di garantire una maggiore copertura informativa sulla «storia» dei minori, fa notare che l'articolo 10 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati e introduce lo strumento della cartella sociale, che deve essere compilato dal personale delle strutture di accoglienza, mentre l'articolo 11 disciplina in maniera organica il rilascio del permesso di soggiorno per i minori. Rileva che, con l'articolo 12, si disciplina l'istituzione di elenchi di tutori volontari presso ogni tribunale per i minorenni, mentre l'articolo 13 regola l'accoglienza dei minori non accompagnati nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che viene conseguentemente esteso anche ai minori stranieri non accompagnati. In questo contesto, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisca un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. Segnala che l'articolo 14 prevede misure di accompagnamento verso la maggiore età, intervenendo sulla disciplina della concessione del permesso di soggiorni al compimento della maggiore età, e misure di integrazione di lungo periodo, mentre l'articolo 15 prevede l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) anche per i minori privi di permesso di soggiorno. Segnala, quindi, che l'articolo 16 reca una norma di indirizzo alle Regioni, sollecitando l'adozione di misure per garantire il diritto all'istruzione dei minori non accompagnati, anche con la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali. Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, si promuove altresì la stipula di convenzioni relative a specifici programmi di apprendistato. Fa notare che gli articoli 17 e 18 sono volti a promuovere una partecipazione attiva degli stessi minori in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano, rafforzando le relative garanzie processuali e procedurali, mentre gli articoli 19, 20 e 21 mirano a potenziare il sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati maggiormente vulnerabili e, in particolare, per le vittime di tratta, per i richiedenti protezione internazionale e per quanti sono coinvolti in attività illecite. Osserva che il successivo articolo 22 promuove l'intervento in giudizio delle associazioni di tutela che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri. Segnala, poi, che l'articolo 23 prevede la costituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'interno con finalità di indirizzo delle politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, nell'ambito del quale, peraltro, è prevista anche la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché di rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori. Considerato il quadro delle competenze in materia di minori non accompagnati e alla luce della circostanza che tanto il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, di cui all'articolo 10, quanto il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono istituiti presso il Ministero del lavoro e delle Pag. 197politiche sociali, ritiene opportuno che anche il Tavolo tecnico sia costituito presso tale ultimo Ministero. Rileva che l'articolo 24 reca una norma di principio relativa alla promozione della cooperazione internazionale ed europea ai fini dell'armonizzazione dei sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati nei diversi Stati di origine, di transito e di destinazione. Fa presente che gli articoli 25 e 26 contengono le disposizioni di carattere finanziario, stabilendo che all'attuazione del provvedimento si faccia fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Si prevede, altresì, che la quota dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza dello Stato possa essere destinata anche a interventi relativi ai minori stranieri non accompagnati. L'articolo 27 reca, infine, una disposizione di coordinamento, relativa all'adeguamento della normativa di rango secondario.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, giudicati piuttosto circoscritti, ritiene che si possa senz'altro esprimere una valutazione favorevole, inserendo tuttavia un richiamo all'opportunità che il Tavolo tecnico di cui all'articolo 23 sia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole recante un'osservazione (vedi allegato), di cui raccomanda l'approvazione.

  Eleonora BECHIS (M5S) osserva che il testo all'esame della Commissione si basa, tra gli altri, sui dati ufficiali forniti dal Ministero dell'interno ai partner del progetto Praesidium del 2008 (Organizzazione internazionale per le migrazioni, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e Croce rossa) e Save the Children, associazione che ha contribuito con particolare passione a questa proposta. Ricorda che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, dopo una seria indagine conoscitiva, aveva approvato il 21 aprile 2009 una risoluzione con l'invito al Governo e al Parlamento a procedere sia con un piano d'azione dotato dei fondi necessari sia con un adeguamento legislativo utile a attualizzare le norme e omogeneizzare gli interventi su scala nazionale. Osserva, del resto, che la Convenzione su diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 costituisce, se ce ne fosse bisogno, un dovere in più di intervenire. Ritiene che l'Italia sia un Paese generoso, tuttavia fa notare che all'intera Europa spettano maggiori responsabilità e l'onere di investimenti che non possono essere lasciati a carico della sola Italia. Si tratta, a suo avviso, di mettere al centro il valore unico della persona tanto più se indifesa, sola e perseguitata: tale valore deve assumere, a suo avviso, un rilievo prioritario o quantomeno paritario rispetto al Patto di stabilità nazionale. Osserva che, come ha sottolineato l'ANCI, fino a oggi il tema è stato trattato esclusivamente dai servizi sociali dei Comuni dal punto di vista delle responsabilità e degli oneri di qualsiasi tipo. Questo evidentemente, fino ad oggi, ha creato, a suo avviso, forti problematiche di sostenibilità dei costi, di mancanza di servizi specifici rivolti a questo settore di vulnerabilità e, in generale, di mancanza di strumenti di coordinamento nazionale. Di fronte a un fenomeno che invece ha le caratteristiche di un fenomeno migratorio, ciascun territorio si è mosso con gli strumenti che aveva a disposizione. Evidenzia che ciò ha provocato moltissime difficoltà, che sono ricadute innanzitutto sull'adeguata tutela degli stessi minori stranieri. Si sono attivati conflitti tra amministrazioni locali sulla competenza amministrativa, fino ad arrivare a difficoltà nel rapporto con il terzo settore e con l'ente gestore che ha gestito l'accoglienza in situazioni spesso emergenziali, che hanno fatto sì che l'ente gestore non sempre avesse il tempo e la possibilità di fare un adeguato raccordo con l'ente locale sul cui territorio insiste la struttura di accoglienza. Ciò ha provocato sicuramente una difficoltà e in alcuni casi Pag. 198anche una caduta della qualità dell'intervento di accoglienza. Il contesto istituzionale è molto cambiato proprio nell'anno 2014: l'aumento dei minori non accompagnati che arrivano contemporaneamente ha reso questo fenomeno molto più visibile rispetto agli anni scorsi. Evidenzia che il testo elaborato ha recepito importanti proposte emendative del MoVimento 5 Stelle. Il provvedimento, anzitutto, garantisce in modo più chiaro la piena parità di trattamento tra i minori stranieri e i minori italiani. Si prevede che le norme nel testo in esame si applichino ai minori in condizione di particolare vulnerabilità e che riguardino tutto il panorama dei minori, sia quando si parla di tutori volontari, sia quando si fa riferimento all'affido familiare, senza pensare a leggi speciali o a interventi speciali per una categoria di minori diversa dalle altre. Osserva che l'articolo 13 contiene una norma oggetto di una proposta avanzata dall'ANCI, ovvero l'estensione del sistema protezione per richiedenti asilo anche ai minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo. Lo SPRAR, il Sistema di protezione per richiedenti asilo esteso anche ai minori stranieri non accompagnati, a suo avviso, dà la possibilità alle comunità di accoglienza di avere un periodo pluriennale nel quale poter pianificare il proprio intervento. Ciò consente, a suo avviso, di superare l'attuale criticità presentate dalle strutture di accoglienza, in ordine alle risorse disponibili. Per quanto riguarda la prima accoglienza, le norme contenute nella proposta in esame offrono maggiori garanzie sulla qualità della prima accoglienza: la prima accoglienza è decisiva per quanto riguarda la possibilità di un minore di non finire nei rischi evidenti di tratta per motivi di sfruttamento lavorativo o sessuale, sia in Italia che nel raggiungere altre destinazioni europee. Fa presente che le disposizioni ivi contenute coinvolgono maggiormente i servizi sociali pubblici sia nella fase di identificazione che nella definizione della cartella sociale, un pacchetto che accompagna il minore straniero dal suo arrivo in Italia fino alla fase di soluzione di lunga durata e di integrazione. Evidenzia che molti minori non accompagnati che arrivano via mare, in realtà, non si vogliono trattenere in Italia, ma vogliono raggiungere familiari che vivono in altri Paesi europei; essi rischiano di affrontare un nuovo viaggio nelle mani di trafficanti, non più per raggiungere l'Europa, ma all'interno dell'Europa. In considerazione di questo rilevante aspetto, ritiene che il rafforzamento, nell'ambito del dispositivo, della parte relativa alle indagini familiari, per renderle più agevoli e più rapide e per fare in modo che il trasferimento verso altri Paesi europei dove risiedono familiari sia il più possibile veloce e sicuro, in applicazione del regolamento Dublino III, sia sicuramente apprezzabile. In conclusione, fa presente che l'orientamento del suo gruppo sul provvedimento in titolo è sicuramente favorevole.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) fa presente che il suo gruppo voterebbe a favore della proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice qualora fosse espunta dal testo della proposta l'osservazione ivi prevista. Ritiene, infatti, che sia opportuno mantenere in capo al Ministero dell'interno la regia della gestione delle politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati, facendo notare, peraltro, che, nell'ambito del Tavolo tecnico previsto dall'articolo 23, è già prevista un'adeguata partecipazione degli altri Ministeri, tra cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Elisa SIMONI (PD), relatore, fa notare, anzitutto, che la questione di considerare l'esigenza di costituire il Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, di cui all'articolo 23 del provvedimento, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è sottoposta all'attenzione della Commissione di merito come semplice osservazione. Ritiene, in ogni caso, che tale osservazione, che può essere più o meno condivisa dal punto di vista politico, trovi una sua giustificazione nell'esigenza di assicurare una omogeneità degli interventi, considerato il quadro delle competenze in Pag. 199materia di minori non accompagnati delineato dal provvedimento in esame. Ritiene pertanto di confermare l'impianto della sua proposta di parere.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) fa notare che l'impianto del provvedimento sembrerebbe suggerire, piuttosto, l'attivazione immediata delle competenze del Ministero dell'interno, tenuto conto dell'esigenza di gestire, spesso con urgenza, fenomeni migratori che coinvolgono i minori. Fa presente, inoltre, che il condivisibile spirito dell'intervento è anche quello di tentare di alleggerire i comuni da un carico di spese, che appare, in taluni casi, insostenibile. Osserva che l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quindi, potrebbe essere necessario in una fase successiva, ovvero nel momento in cui occorra dare avvio al percorso di sostegno e protezione ai soggetti interessati.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.
Nuovo testo C. 2428 Carlo Galli.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide BARUFFI (PD), relatore, osserva che il provvedimento di cui oggi si avvia l'esame, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla IV Commissione, mira a introdurre norme volte a garantire la massima affidabilità e l'assenza di potenziali conflitti d'interesse nell'ambito delle procedure che regolano il sistema della pianificazione e dell'approvvigionamento dei programmi della Difesa, sul modello della disciplina già adottata in altri Paesi europei. Si tratta di un'esigenza emersa nell'ambito degli approfondimenti svolti dalla Commissione difesa della Camera nel corso di due indagini conoscitive in materia di sistemi d'arma, svolte nella scorsa e nella presente legislatura. In particolare, nei documenti conclusivi approvati al termine di tali indagini, si segnalava l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del procurement militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo decorrente dalla data di cessazione dal servizio, con l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo volto a disciplinare il passaggio dai vertici militari a quelli delle industrie della difesa.
  Fa notare che, in quest'ottica, la proposta di legge n. 2428, a prima firma del deputato Carlo Galli, reca, nel suo unico articolo, disposizioni volte a modificare il codice dell'ordinamento militare, al fine di inserire, nel libro IV, relativo al personale militare, due articoli, gli articoli 982-bis e 982-ter, che prevedono limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte del personale militare che abbia lasciato il servizio con gradi elevati, nonché un sistema di vigilanza e di sanzioni, che fa capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare, ai sensi del nuovo articolo 982-bis del codice, il personale che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata, di generale o equivalente, per essere collocato in congedo o in ausiliaria, nei tre anni successivi alla data di cessazione dal servizio permanente non può ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale, né assumere incarichi di consulenza presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa, così come definito dalla proposta in esame, qualora negli ultimi quindici anni sia stato impiegato, anche temporaneamente in attività legate all'individuazione o alla definizione dei Pag. 200requisiti dei sistemi d'arma o alla pianificazione dei programmi di ammodernamento o rinnovamento di tali sistemi e di opere, mezzi e beni destinati alla sicurezza nazionale. Tali disposizioni si applicano anche al personale militare collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego. Osserva che alla violazione del divieto consegue una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico, nonché la decadenza dalla carica o dalla funzione ricoperta e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile. Segnala che il nuovo articolo 982-ter del codice dell'ordinamento militare attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sul rispetto del divieto introdotto dal nuovo articolo 982-bis del medesimo codice, di accertare l'eventuale violazione delle norme sull'incompatibilità e di irrogare le sanzioni previste dal provvedimento. Qualora, a seguito dell'accertamento della violazione, non s'interrompa il rapporto di lavoro o l'incarico, si prevede l'applicazione di una sanzione anche per le società, le imprese o gli enti interessati. Con una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, si è inoltre precisato che la nuova disciplina e le relative sanzioni si applichino anche ai dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare. Preso atto del contenuto del provvedimento, che intende garantire una più precisa distinzione tra le attività proprie dei vertici militari e dell'Amministrazione della Difesa, da un lato, e quelle delle imprese operanti nel settore della difesa, dall'altro, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere su di esso una valutazione favorevole. Le temporanee limitazioni all'assunzione di incarichi e alla costituzione di rapporti di lavoro previste dal provvedimento sono, infatti, strettamente finalizzate ad evitare il determinarsi di possibili situazioni di conflitto di interessi. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

Audizioni nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2660, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.25.

Audizione di rappresentanti di COBAS, CONFSAL, CUB e USB.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.

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