CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
Atto n. 106.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Capozzolo, nel corso della precedente seduta di esame, ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni. Avverte inoltre che sono state presentate alcune proposte di modifica alla proposta di parere del relatore (vedi allegato 1) e che il deputato Busin ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2), la quale sarebbe posta in votazione qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  Marco CAUSI (PD) chiede se la Commissione potrà procedere alle votazioni sul provvedimento anche in pendenza della questione di fiducia che il Governo dovesse eventualmente porre sul disegno di legge di conversione del decreto-legge Pag. 43n. 133 del 2014, ricordando che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto scadrà nella giornata di domani.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alla questione posta dal deputato Causi, ritiene che, attesa la prossima scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, la Commissione potrà procedere alle votazioni su di esso anche in pendenza della questione di fiducia. Ricorda, del resto, che gli atti di Governo possono essere esaminati dalle Commissioni competenti anche a Camere sciolte.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che nel corso della predetta seduta si procederà all'espressione del parere, anche qualora il Governo dovesse nel frattempo porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014.

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100-bis
.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 16 ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Fragomeli, nel corso della precedente seduta di esame ha illustrato il provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3), le quali segnalano alcuni aspetti del provvedimento sui quali sarebbe opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.
  In particolare, la lettera a) delle osservazioni chiede di precisare il regime di incompatibilità stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema, per i componenti delle commissioni censuarie e coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, evidenziando l'esigenza di riferire la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale.
  La lettera b) delle osservazioni chiede di indicare a chi spetti la competenza a definire i metodi standardizzati e i parametri di consistenza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della delega di cui alla legge n. 23 del 2014, devono essere utilizzati per determinare il valore patrimoniale medio delle unità a destinazione catastale ordinaria qualora non sia possibile determinare tali valori sulla base delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), della medesima legge di delega: a tale proposito ritiene infatti che il Governo dovrebbe chiarire se la scelta, compiuta dallo schema di decreto, di escludere da tale funzione le commissioni censuarie locali risponda alla necessità di concentrare a livello centrale la definizione dei predetti metodi standardizzati e parametri di consistenza.
  La lettera c) invita il Governo a posticipare brevemente il termine del 1o novembre 2014 previsto dal comma 1 dell'articolo 22 quale data di entrata in vigore dello schema di decreto, in quanto in tal caso molto probabilmente non sarebbe rispettato l'ordinario termine di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  La lettera d) ribadisce l'opportunità, già segnalata nel parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera sul provvedimento il 6 agosto scorso, di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto, della dizione «catasto edilizio urbano» piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati», o, comunque, di uniformare tale dizioni difformi.

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  Marco CAUSI (PD) auspica che il Governo tenga in particolare considerazione la questione posta dall'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, la quale, con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, che stabilisce l'incompatibilità tra i componenti delle commissioni censuarie e coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, ribadisce l'esigenza, già indicata nel parere approvato dalla Commissione Finanze, di precisare l'espressione «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici», riferendo la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale.
  Nel sottolineare come lo schema di decreto riprenda sostanzialmente, per le commissioni censuarie, il regime di incompatibilità già dettato per le commissioni tributarie, rileva infatti come un esplicito riferimento al riguardo ai movimenti politici sia indispensabile, tenuto conto delle recenti evoluzioni nell'assetto della rappresentanza politica in Italia, che vede, accanto ai partiti tradizionali, anche formazioni politiche organizzate in forma di movimento, i cui esponenti con cariche direttive o esecutive potrebbero altrimenti risultare esclusi da tale regime d'incompatibilità. In tale prospettiva l'osservazione contenuta nella lettera a) della proposta di parere è quindi volta a eliminare ogni eventuale zona grigia nella disciplina applicabile in materia.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene che il Governo possa nella seduta odierna registrare le richieste di chiarimento avanzate dal relatore, riservandosi di replicare in merito nella seduta di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che nella predetta seduta si procederà all'espressione del parere, anche qualora il Governo dovesse nel frattempo porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con Protocollo aggiuntivo.
C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2574, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
  In tale contesto segnala preliminarmente come l'Accordo, il cui contenuto risulta analogo a numerosi altri accordi in materia, sia finalizzato a migliorare gli standard di protezione previdenziale dei lavoratori, nonché ad assicurare la più rapida erogazione delle prestazioni previdenziali: in tale prospettiva l'Accordo risulta particolarmente utile per i connazionali che rimpatriano in Italia dal Canada, Pag. 45nonché per coloro che, prima di giungere in Canada, hanno lavorato in altri Paesi di tradizionale emigrazione italiana, consentendo a tali persone di vedersi riconoscere, attraverso l'istituto della totalizzazione, tutti i contributi previdenziali da loro versati nelle diverse fasi dell'attività lavorativa.
  Passando al contenuto dell'Accordo di cui viene proposta la ratifica, che è stato stipulato in una data molto risalente, esso è costituita da 33 articoli e da un Protocollo aggiuntivo.
  L'articolo 1, paragrafo 1, contiene le definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo del regolamento normativo. Per le definizioni non indicate dal paragrafo 1, il paragrafo 2 rinvia al significato attribuito dalla legislazione applicabile.
  L'articolo 2 elenca le legislazioni concernenti le gestioni assicurative previdenziali italiane e canadesi cui si applicherà l'Accordo, indicando altresì le estensioni a eventuali successive modifiche legislative in Italia o in Canada.
  Con riferimento ai profili soggettivi di applicabilità dell'Accordo, l'articolo 3 precisa che l'applicazione dell'Accordo riguarderà le persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari o superstiti.
  L'articolo 4 stabilisce parità di trattamento, per le persone di cui al precedente articolo 3 che risiedano sul territorio di uno Stato contraente, nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione previdenziale.
  L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni previdenziali di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Canada.
  L'articolo 6 prevede che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato; qualora invece si tratti di lavoratore autonomo che opera in entrambi i Paesi, questi sarà soggetto alla sola legislazione del Paese di residenza, qualora non diversamente previsto in altre parti dell'Accordo.
  L'articolo 7, al paragrafo 1 prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi.
  Il paragrafo 2 specifica che, qualora il distacco si prolunghi oltre tale termine, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine.
  L'articolo 8 dispone, in termini analoghi all'articolo 7, in merito alle persone impiegate su installazioni marine per la ricerca di idrocarburi e minerali situate nell'area corrispondente alla piattaforma continentale di una delle due Parti dell'Accordo.
  L'articolo 9 prevede, per i lavoratori impiegati su navi o aeromobili, il mantenimento del regime di sicurezza sociale del Paese di bandiera della nave o del Paese in cui la compagnia aerea ha la sua sede legale.
  L'articolo 10 prevede che sono soggetti solo alla legislazione previdenziale dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente o ivi assunte. Inoltre è previsto che le persone residenti in uno Stato contraente assunte da una pubblica amministrazione dell'altro Stato siano soggette solo alla legislazione dello Stato di residenza, salva opzione contraria. In tale contesto il paragrafo 5 fa salve le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.
  In base all'articolo 11, tuttavia, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo.Pag. 46
  L'articolo 12 definisce alcuni aspetti relativi al computo dei periodi di residenza in Canada ai fini della legislazione previdenziale di tale Paese.
  L'articolo 13 riguarda la materia della totalizzazione dei periodi contributivi non sovrapposti tra loro accreditati nei due Paesi – al fine di consentire il raggiungimento più agevole dei minimi contributivi e un più elevato livello delle prestazioni, disciplinando in particolare le modalità di conversione tra periodi contributivi accreditabili in Italia e in Canada.
  L'articolo 14 estende la totalizzazione – in caso di carenza contributiva del soggetto interessato dopo la totalizzazione tra Italia e Canada – anche ai periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali di Paesi terzi, a condizione che tanto l'Italia quanto il Canada abbiano in vigore con detti Stati separati Accordi in materia previdenziale, che includano la clausola di totalizzazione dei periodi contributivi.
  L'articolo 15 prevede che i periodi accreditabili a fini previdenziali in una Parte inferiori a un anno non obbligano la competente istituzione di tale Parte a erogare prestazioni, ma che tali periodi sono computati dall'istituzione dell'altra Parte per stabilire il diritto alle prestazioni nell'ambito della totalizzazione.
  L'articolo 16 consente di totalizzare i periodi contributivi accreditabili ai sensi della legislazione canadese con quelli accreditabili ai sensi della legislazione italiana, ai fini dell'ammissione all'istituto della contribuzione volontaria in Italia.
  L'applicazione concreta delle previsioni sulla totalizzazione per il calcolo delle prestazioni è regolata dagli articoli 17 e 18 (per la legislazione canadese) e dall'articolo 19 (per la legislazione italiana): in particolare, il paragrafo 5 dell'articolo 19 prevede che, se la somma di prestazioni cui una data persona ha diritto ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti non raggiunge l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, la competente istituzione del nostro Paese concede l'integrazione per raggiungere tale importo.
  L'articolo 20, paragrafo 1, prevede che alle persone che ricevono pensioni italiane di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti sono corrisposte le prestazioni familiari (gli assegni familiari), anche per i membri della famiglia che risiedono in Canada, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa italiana. In base al paragrafo 2 (che è peraltro oggetto di modifica da parte dell'articolo 6 del Protocollo aggiuntivo) l'applicazione del paragrafo 1 è esclusa per i membri della famiglia di una persona residente in Canada cui siano corrisposte prestazioni canadesi per figli.
  L'articolo 21 prevede che, qualora una persona non rispetti i requisiti contributivi richiesti dalle legislazione italiana per ottenere le prestazioni economiche in caso di tubercolosi, siano considerati a tal fine anche i periodi contributivi accreditati in Canada.
  L'articolo 22 individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo.
  In particolare, in base all'articolo 23 le autorità e istituzioni competenti dei due Stati si comunicheranno sollecitamente le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Accordo: tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo, salvo il caso di diversa previsione nella legislazione dello Stato che le riceve.
  L'articolo 24 disciplina specificamente le modalità di collaborazione tra le Parti in tema di accertamenti sanitari.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il paragrafo 1 dell'articolo 25, il quale stabilisce che qualsiasi riduzione o esenzione di tasse, imposte o spese prevista dalla legislazione nazionale per il rilascio di documenti o certificati si applichi anche ai documenti e certificati presentati in applicazione dell'Accordo.
  In tale contesto il paragrafo 2 esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo, la necessità dell'autenticazione o di altre simili formalità da parte delle autorità diplomatico-consolari. Pag. 47
  L'articolo 26 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede l'utilizzazione di una delle lingue ufficiali di entrambi i Paesi.
  Ai sensi dell'articolo 27 le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente verranno d'ufficio trasferite a cura delle autorità dello Stato in cui la domanda è stata presentata.
  L'articolo 28 prevede la possibilità di pagare le prestazioni previste dall'Accordo, da parte di ciascuna amministrazione nazionale, nella propria valuta.
  L'articolo 29 stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti in merito a qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non sia stato possibile dirimere dalle rispettive autorità competenti: in difetto di risoluzione della controversia, questa, a richiesta di una delle Parti, sarà sottoposta ad una Commissione arbitrale, le cui determinazioni saranno definitive e vincolanti.
  In ragione del peculiare assetto istituzionale canadese, l'articolo 30 prevede la possibilità di concludere intese in materia di sicurezza sociale tra le competenti autorità italiane e una qualsiasi provincia canadese, purché tali intese non siano in contrasto con le disposizioni dell'Accordo.
  L'articolo 31 fissa alcuni principi in ordine a posizioni previdenziali pregresse alla data di entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 32, oltre a prevedere la cessazione del precedente Accordo di sicurezza sociale italo-canadese del 1977 a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce che le prestazioni erogate in applicazione dell'Accordo del 1977 potranno essere ricalcolate tenendo conto delle disposizioni dell'Accordo subentrante, ma il calcolo non potrà in alcun caso comportare una riduzione dell'ammontare delle prestazioni già in godimento.
  L'articolo 33 stabilisce che l'Accordo ha una durata indefinita; in tale ambito è previsto che ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare l'Accordo per iscritto con preavviso di 12 mesi. Viene stabilito che la cessazione dell'Accordo non pregiudicherà alcuno dei diritti acquisiti conformemente alle disposizioni di esso, e che le Parti collaboreranno per definire i diritti in corso di acquisizione al momento della cessazione dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo aggiuntivo del 2003, esso si è reso necessario per apportare all'Accordo alcune modifiche e specificazioni, in ragione del lungo periodo di tempo intercorso dalla stipula dell'Accordo stesso. Il Protocollo, la cui entrata in vigore coinciderà con quella dell'Accordo, consta di 8 articoli, i quali peraltro non recano alcuna novità sostanziale rispetto all'Accordo, se non una serie di integrazioni, precisazioni e di rilievi interpretativi.
  In tale ambito segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 6 del Protocollo, il quale modifica il paragrafo 2 dell'articolo 20. In merito rammenta che il predetto paragrafo 2 esclude l'applicazione del paragrafo 1 del medesimo articolo 20 (ai sensi del quale, come ricordato in precedenza, alle persone che ricevono pensioni italiane di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti sono corrisposte le prestazioni familiari anche per i membri della famiglia che risiedono in Canada) per i membri della famiglia di una persona residente in Canada alle quali siano corrisposte prestazioni canadesi per figli: in tale contesto l'articolo 6 del Protocollo sostituisce il riferimento alle prestazioni canadesi con quello ai benefici fiscali del Canada per figli erogabili ai sensi della legge sulle imposte sul reddito canadese.
  In merito al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.
  L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 313.600 euro per il 2014, 521.600 euro per il 2015 e 2.555.500 euro a decorrere dal 2016, ai quali si fa fronte a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del Pag. 48bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. Il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una specifica clausola di salvaguardia nel caso di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS: in tale ipotesi il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  L'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.

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