CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che nella seduta di domani sarà posta in votazione la proposta di testo base presentata dal relatore. Poiché gli iscritti a parlare hanno chiesto di poter intervenire più tardi, sospende la seduta, che riprenderà al termine dell'esame degli atti del governo.

  La seduta sospesa alle 13.40 è ripresa alle 14.05.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ricordando come la proposta di testo base presentato dal relatore sia una base di lavoro sulla quale occorre continuare a riflettere, soprattutto in una materia particolarmente delicata e complessa come quella in Pag. 11esame, sottolinea, in primo luogo, come sui confini e sul contenuto del diritto all'identità vi sia ancora molto da discutere e da approfondire, anche tenendo conto del fatto che tale diritto deve essere bilanciato con altri diritti e interessi di rango costituzionale, in un contesto normativo molto avanzato quale la legislazione italiana in materia di famiglia. Il concetto di diritto all'identità, segnatamente, deve essere declinato non solo con riferimento all'identità del singolo, ma anche con riguardo al concetto di genitorialità e di identità della famiglia adottiva.
  Dopo avere ricordato come la Corte Costituzionale abbia riscontrato un vulnus specifico nella disciplina prevista dall'articolo 28 della legge sulle adozioni, senza dichiarare incostituzionale la parte restante della disciplina medesima, si sofferma, in particolare, sulla necessità di garantire in via prioritaria il diritto all'anonimato e alla riservatezza, pur prevedendo la possibilità di superare l'irreversibilità della scelta compiuta dalla madre nel momento in cui ha deciso di fare ricorso al parto anonimo. Condivide, quindi, pienamente l'idea di consentire alla madre di revocare la propria dichiarazione di restare anonima, ma osserva come la previsione di un diritto di interpello costituisca un passo ulteriore che non sembra risolvere la questione della salvaguardia del fondamentale diritto all'anonimato ed alla privacy della madre. Invita pertanto la Commissione a riflettere con attenzione e ad essere particolarmente cauta sul punto, poiché si tratta di tutelare anzitutto il diritto all'autodeterminazione della donna.
  Ritiene che la nuova normativa debba prevedere un accesso incondizionato alle informazioni di tipo sanitario e che debba essere prevista una disciplina transitoria che tenga conto delle circa novantamila madri che risultano avere fatto ricorso al parto anonimo.
  Sottolinea, infine, come non si possa sostenere che la donna che accede al parto anonimo «abbandoni» il figlio, poiché si tratta in realtà di una scelta consapevole volta ad affidare il figlio ad altri per garantirne il futuro. Non condivide pertanto il giudizio di disvalore riferito alle donne che accedono a tale tipo di parto.

  Luisa BOSSA (PD) evidenzia come, nella materia in esame, sia necessario bilanciare gli interessi in gioco con molto equilibrio e buon senso e ritiene che la proposta di testo base presentata dal relatore sia una buona base di lavoro che pone la Commissione nella giusta direzione.

  Vanna IORI (PD) dichiara di condividere sostanzialmente la proposta di testo base, sia pure manifestando talune perplessità, in particolare sulla formulazione del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28 della legge sulle adozioni, laddove si utilizza l'espressione «senza formalità», che a suo giudizio potrebbe determinare delle applicazioni improprie della norma.
  Evidenzia la necessità che la donna che ricorre al parto anonimo sia sempre accompagnata da personale competente che la assista nella sua scelta consapevole, sottolineando come, in ogni caso, l'accesso alla maternità sia denso di ambivalenze, in qualsiasi condizione o età avvenga.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) nel replicare alla collega Rossomando, sottolinea come lo stato di abbandono sia un concetto giuridico e come tale stato si verifichi anche in caso di parto anonimo. Ritiene, inoltre, che non si possa prescindere dal fatto che la Corte Costituzionale abbia esplicitamente invitato il legislatore a prevedere una forma di interpello della madre, che garantisca però la massima riservatezza, e che si potrebbe, quindi prevedere, che siano i servizi sociali a contattare la madre sotto la guida del Garante della privacy.
  Osserva come l'accesso alle informazioni sull'identità biologica dovrebbe essere consentito a tutti i maggiorenni, senza distinzione, e come alle informazioni di carattere sanitario si dovrebbe poter accedere in modo incondizionato. Quanto al tema della permanenza o meno dell'anonimato in caso di irreperibilità della madre, Pag. 12ritiene necessarie ulteriori riflessioni, rilevando peraltro come in tal caso dovrebbe prevalere il diritto della madre all'anonimato.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatore, osserva come il testo unificato in esame sia diretto ad introdurre alcune modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con l'obiettivo di stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. Ricorda che la materia, infatti, è attualmente regolata in disposizioni contenute in diversi provvedimenti, principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione, nonché nel relativo Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999.
  Il testo, che si compone di 27 articoli, potrà essere oggetto di eventuali osservazioni e condizioni unicamente per la parte relativa all'ambito di competenza della Commissione Giustizia (articoli 6, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 21 e 22).
  In primo luogo, l'articolo 1 sancisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. L'esigenza di una disciplina particolare nasce dalla condizione di maggiore vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati.
  Ai sensi dell'articolo 2, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
  L'articolo 3 conferma il divieto di espulsione del minore già previsto dall'articolo 19, co. 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico), introducendo esplicitamente anche il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, che può essere disposto solo nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e sia finalizzato al riaffidamento ai familiari (nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 del Testo unico). Inoltre, con una modifica all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che stabilisce la competenza del tribunale per i minorenni in caso di espulsione di un minore straniero, si specifica che tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizione che esso non comporti «un rischio di danni irreparabili per il minore». Conseguentemente, viene aggiornata anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del Pag. 131983, che nella attuale formulazione non consente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione (ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge) ovvero ai minori non accompagnati. Nel testo riformulato dalla proposta in esame per i minori non accompagnati non muniti di tale visto d'ingresso si fa rinvio all'applicazione dell'articolo 19, comma 1-bis del Testo unico, come introdotto, sul divieto di respingimento.
  L'articolo 4 ha per oggetto i Servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza, in modo da rafforzare la garanzia di misure di accoglienza anche prima del momento dell'identificazione del minore.
  L'articolo 5 interviene in relazione agli obblighi di segnalazione dei minori sul territorio, che sono oggetto di diverse disposizioni normative nel nostro ordinamento, tra loro non coordinate.
  L'articolo 6 della proposta introduce nel Testo unico una nuova disposizione (articolo 31-bis) volta a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Attualmente, infatti, mancano norme di grado primario valide per tutti i minori non accompagnati e le procedure per l'identificazione si basano su prassi diverse a livello nazionale o locale.
  Il nuovo articolo 31-bis introduce una procedura che standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedimentali e sostanziali a tutela dei minori. Le fasi della procedura sono le seguenti: una volta entrato in contatto o segnalato alle autorità competenti, al minore viene svolto un colloquio con il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile dalle organizzazioni specializzate. Il colloquio, in cui il minore è assistito da un mediatore culturale è finalizzato ad apprendere la storia personale e familiare del minore e ad acquisire ogni altro elemento nel rispetto della procedura che deve essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge; in caso di dubbio sull'età dichiarata, l'autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali, provvede ad accertarla in via prioritaria attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, fatto salvo il consenso del minore a tale intervento e sempre che da ciò non possano derivare pericoli di persecuzione; nel caso in cui continuino a permanere dubbi in merito all'età, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare possono disporre esami socio-sanitari: lo straniero deve essere informato di tali esami, dei risultati e delle eventuali conseguenze in una lingua a lui comprensibile, e l'accertamento deve essere svolto da professionisti formati con modalità il meno invasive possibile; l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona, senza eseguire esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona; il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento; il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti Pag. 14al tribunale per i minorenni; una disposizione di chiusura prevede la presunzione della minore età.
  Gli articoli 7 e 9 della proposta in esame introducono alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto rimpatrio assistito e delle indagini familiari a ciò necessarie.
  In particolare, l'articolo 7 introduce nel Testo unico un nuovo articolo 31-ter volto a disciplinare le indagini familiari, attualmente previste solo nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 ed in parte disciplinate nelle Linee guida sui minori non accompagnati. Le nuove disposizioni attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, il compito di stipulare apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea (tale riferimento non è presente nelle norme vigenti) e in Paesi terzi.
  In materia di rimpatrio assistito, l'articolo 9 della proposta in esame modifica la competenza all'adozione del provvedimento, che in base alla normativa vigente, come già evidenziato, spetta alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro. La proposta interviene su tale aspetto, spostando la competenza all'adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito al tribunale per i minorenni competente. A tal fine, modifica l'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico). Oltre a spostare la competenza, la novella abroga la disposizione che attualmente prevede il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile ai fini del rimpatrio nel caso in cui risulti instaurato nei confronti del minore un procedimento giurisdizionale. Inoltre, è abrogato il comma 3 dell'articolo 33, che prevede la collaborazione del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'espletamento delle attività di competenza del Comitato per i minori stranieri. Attualmente, il Tribunale per i minorenni è competente anche per quanto riguarda la decisione dei provvedimenti di espulsione dei minori non accompagnati, nei casi previsti dalla legge (articolo 19 e 31, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 1998).
  Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono recata dagli artt. 343 e seguenti del codice civile, ove si prevede l'apertura della tutela ad opera dell'autorità giudiziaria per il minore i cui genitori non possono esercitare la potestà, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) che prevede l'affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità. Per favorire e promuovere tali istituti nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, la proposta in esame prevede, all'articolo 8 – che introduce il comma 1-bis all'articolo 2 della legge n. 183 del 1984 – prevede che gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
  In via analoga, l'articolo 12 prevede che presso i tribunali per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali per i minorenni (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei Pag. 15minori. Il comma 2 dello stesso articolo 12 richiama l'applicabilità delle disposizioni del Libro Primo, Titolo IX del codice civile (artt. 315 ss.), riguardanti la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del figlio.
  L'articolo 10 della proposta istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale sistema è alimentato dalle c.d. cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dagli assistenti sociali a seguito del colloquio con il minore, introdotto dalla proposta in esame, ai fini dell'identificazione dello stesso. La cartella include dati anagrafici e sociali utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse. La disposizione richiama l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 296 del 2003 (Codice della privacy) a tutela del diritto di accesso ai dati personali.
  L'articolo 11 della proposta disciplina le questioni relative al permesso di soggiorno rilasciabile ai minori non accompagnati, innovando rispetto al quadro normativo vigente.
  L'articolo 13 introduce il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.
  L'articolo 14 della proposta interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, con la novella all'articolo 32, comma 1-bis, del Testo unico.
  L'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 286/1998 prevede che ai minori stranieri non accompagnati, una volta che abbiano raggiunto la maggiore età, può essere concesso il permesso di soggiorno sempre che non sia stata attivata nel frattempo la procedura di rimpatrio assistito.
  Le modifiche apportate sono tre: con la prima, che novella la disposizione citata, si elimina il carattere vincolante del parere della Direzione generale, stabilendo che il suo mancato rilascio non può legittimare il rifiuto della conversione. Pertanto, il parere resta solo obbligatorio, ma in sua assenza si può procedere. In secondo luogo, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 1-3, della legge 241/1990 in materia di silenzio-assenso, le quali dispongono che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di legge, il provvedimento di diniego. La possibilità di applicare nel caso di specie lo strumento del silenzio-assenso costituirebbe una deroga al principio stabilito dal comma 4 dell'articolo 20 della medesima legge 241, in base al quale esso non si applica, tra gli altri, ai procedimenti riguardanti l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza. In terzo luogo, si introduce (stavolta, senza novella) una nuova disposizione che prevede, ad opera del Tribunale per i minorenni, l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.
  Gli articoli da 15 a 18 della proposta sono finalizzati a rafforzare alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati.
  L'articolo 15 estende la garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione. In tal caso, la richiesta deve essere inoltrata dall'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea. A tal fine viene modificato opportunamente l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico) che nella versione vigente riconosce che solo i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale e Pag. 16quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal sistema sanitario.
  In relazione al diritto all'istruzione, l'articolo 16 incentiva l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori.
  Gli articoli 17, 18 e 22 implementano le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero che attualmente si fondano sulla previsione generale dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in base al quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse.
  L'articolo 17 della proposta elimina il riferimento ai minori dalla citata disposizione del Testo unico per dedicare al tema un articolo specifico (nuovo articolo 33-bis), nel quale, oltre che confermare quanto già disposto dall'articolo 28, comma 3, assicura l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento, attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.
  Il successivo articolo 18, con una novella all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
  L'articolo 22 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 286/1998, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.
  Gli articoli da 19 a 21 si riferiscono a specifiche categorie di minori non accompagnati, che necessitano di misure speciali di protezione in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano.
  Per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 19, con una novella all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
  Viene inoltre ribadita l'applicabilità delle norme introdotte dalla medesima proposta di legge in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale (di cui agli articoli 17 e 18). Il richiamo, peraltro, ha carattere meramente dichiarativo, in quanto l'ambito di applicazione di quelle stesse disposizioni include anche i procedimenti riguardanti minori vittime di tratta.
  L'articolo 20 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 relativamente alla disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, con le quali: viene istituita presso ogni Commissione territoriale per il Pag. 17riconoscimento della protezione internazionale – previste dall'articolo 4 del decreto – una sezione specializzata nell'ascolto dei minori non accompagnati. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori, secondo quanto disciplinato con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 21 introduce una modifica in relazione alle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico. In particolare, la novella introdotta riguarda il comma 6 del citato articolo 18, laddove stabilisce che tale permesso di soggiorno può essere rilasciato anche allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per i reati commessi durante la minore età, che abbia dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale, mentre la novella non richiede più questo ultimo requisito e prevede che il titolo possa essere rilasciato altresì allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione sempre per reati commessi durante la minore età al fine di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.
  L'articolo 23 della proposta in esame prevede la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con finalità di indirizzo delle politiche di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
  Ai sensi dell'articolo 24, l'Italia promuove la più stretta cooperazione europea ed internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
  Gli articoli 25 e 26 prevedono la copertura finanziaria degli interventi e delle attività previste dalla proposta di legge.
  Con una norma di coordinamento finale, l'articolo 27 attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al Regolamento di attuazione del Testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) sia al Regolamento del Comitato per i minori stranieri.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Atto n. 113.
(Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

Pag. 18

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 21 ottobre 2014.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 1129 Molteni.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI