CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2014
316.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.30.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Pag. 67
  Avverte che il Governo ha chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione Causi n. 5-03788, non disponendo ancora degli elementi di risposta.

  Marco CAUSI (PD) accede alla richiesta di rinvio dello svolgimento della propria interrogazione, chiedendo tuttavia che, nella prossima settimana, il proprio gruppo possa svolgere, oltre a un'interrogazione a risposta immediata, anche un'interrogazione a risposta ordinaria in Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che, su richiesta del Governo e concorde il presentatore, l'interrogazione Causi n. 5-03788 sarà svolta in altra seduta.

5-03732 Sberna: Introduzione di elementi di redistribuzione del carico della TASI a favore delle famiglie più povere e numerose.

  Mario SBERNA (PI) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende sottoporre al Governo la questione relativa alla distribuzione del carico fiscale della TASI sulle famiglie italiane. A tale proposito rileva come, a seguito delle decisioni assunte dai comuni, si sia determinata una situazione di grande svantaggio per le famiglie meno abbienti, con figli a carico, le quali in molti casi non erano tenute al pagamento delle precedenti imposte sulle abitazioni, IMU e ICI, e che si trovano invece a dover pagare la TASI per importi notevoli, senza che siano stati loro riconosciute esenzioni o detrazioni.
  Chiede quindi al Governo di chiarire quali iniziative intenda assumere a favore dei nuclei familiari più numerosi e più poveri, che risultano fortemente penalizzate dal nuovo sistema impositivo sulle abitazioni.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Mario SBERNA (PI) si dichiara fortemente insoddisfatto della risposta, rilevando come essa non dia conto del tema principale posto dall'interrogazione, relativo alle scelte effettuate dai comuni, i quali non hanno utilizzato il contributo statale di 625 milioni loro attribuito per l'anno 2014 per il finanziamento delle detrazioni TASI, in particolare a favore delle famiglie con figli.
  Si dichiara pertanto molto amareggiato per l'incapacità di molti comuni di tenere conto delle reali esigenze delle famiglie meno abbienti e più numerose, le quali, a causa delle decisioni assunte in materia dagli enti locali, sono tenute a pagare la TASI anche per importi molto elevati e non possono più godere dell'esenzione prevista per i figli a carico quando vigeva il sistema ICI-IMU.

5-03789 Sandra Savino: Accorpamento delle sedi dell'Accademia della Guardia di Finanza.

  Gregorio FONTANA (FI-PdL) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, valutando innanzitutto in modo estremamente positivo l'impegno del Governo, sostenuto da tutte le forze politiche, a realizzare l'accorpamento dell'Accademia della Guardia di Finanza, ad oggi divisa fra le sedi di Roma e di Bergamo, in un'unica sede da realizzarsi nell'area degli ex ospedali riuniti di Bergamo.
  Ritiene infatti che ciò comporterebbe non soltanto la valorizzazione della città di Bergamo, la quale diverrebbe la sede di un'istituzione tanto prestigiosa quale l'Accademia della Guardia di Finanza, ma anche notevoli benefici in termini di razionalizzazione organizzativa, grazie a una diminuzione dei costi di gestione dell'Accademia.
  Chiede quindi al Governo la conferma del suo impegno nella realizzazione di tale progetto e quale sia l'attuale stato dell’iter del progetto stesso.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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  Gregorio FONTANA (FI-PdL) accoglie con favore la risposta, la quale esplicita la consapevolezza del Governo che l'accorpamento delle sedi dell'Accademia della Guardia di Finanza rappresentano un progetto importante sul quale l'Esecutivo è impegnato.
  Rileva peraltro come il Governo non abbia fornito indicazioni circa la tempistica della realizzazione di tale progetto, limitandosi a rinviare a uno studio di fattibilità rispetto al quale si attende la risposta tecnico-economica della proprietà. Auspica pertanto che in tempi brevi si possa realizzare il predetto accorpamento, portando finalmente a compimento un progetto che avrebbe dovuto realizzarsi già diversi anni fa, ma che poi inopinatamente non si era realizzato, anche a causa dei riflessi in tale ambito del drammatico terremoto de L'Aquila.
  Nel ribadire come la soluzione dell'accorpamento in un'unica sede determinerebbe vantaggi concreti in termini di costi di gestione e di razionalizzazione organizzativa della struttura, auspica che esso sia realizzato in tempi brevi e che non si verifichi quanto accaduto in precedenza in occasione del progetto per la realizzazione di una Scuola superiore della magistratura a Bergamo, la quale, dopo la sua inaugurazione, non è mai entrata in funzione, determinando, oltre a un danno d'immagine per la città, anche pesanti oneri a carico del Comune e della Provincia per i locali affittati per ospitare la Scuola.

5-03791 Paglia: Introduzione dell'obbligo, per i concessionari dei giochi pubblici, di realizzare campagne informative sui rischi del gioco.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di non potersi ritenere soddisfatto, rilevando come la prima parte della risposta si limiti a una mera ricostruzione del quadro normativo e della prassi relativi alla pubblicità dei giochi, mentre la parte finale della risposta del Governo non risponde in maniera soddisfacente alla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.
  Evidenzia infatti come il tema posto dall'interrogazione non si risolva attraverso una misura di carattere normativa, ma attraverso un intervento dell'Esecutivo volto a modificare il contenuto della concessione intercorrente con la società Lottomatica, prevedendo che, in relazione agli investimenti pubblicitari in materia, il concessionario abbia l'obbligo di investire parte dell'aggio riscosso in messaggi pubblicitari che scoraggino le pratiche da gioco attraverso il richiamo al senso di responsabilità e cautela.

5-03792 Busin: Corretta applicazione della normativa circa l'esenzione dall'accisa dei carburanti utilizzati dai natanti a uso commerciale di immatricolazione extracomunitaria.

  Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Filippo BUSIN (LNA) sottolinea innanzitutto come l'incertezza relativa all'applicazione del regime fiscale agevolato per il carburante utilizzato dalle imbarcazioni di immatricolazione extracomunitaria adibite a scopi commerciali nel settore turistico che operano stagionalmente nel nostro Paese, dovuta all'orientamento assunto in merito da taluni uffici dell'Agenzia delle dogane, i quali sostengono l'esclusione delle suddette imbarcazioni dal predetto regime agevolato, stia determinando effetti economici perniciosi.
  In tale particolare evidenzia che tale impostazione restrittiva stia comportando gravi danni sia per le imprese del settore, le quali scontano una notevole diminuzione del proprio livello d'affari, in quanto Pag. 69i natanti con bandiera extracomunitaria sono indotti a approvvigionarsi negli altri Paesi dell'Unione europea nei quali godono del regime agevolato, sia per la finanza pubblica, che registra una riduzione delle entrate fiscali riconducibili a questo settore, un tempo fiorente.
  Ribadisce quindi l'invito al Governo a intervenire assumendo idonee iniziative per richiamare gli uffici doganali alla corretta applicazione della normativa del regime fiscale agevolato di esenzione da accise sui carburanti per i natanti adibiti ad uso commerciale battenti bandiera extracomunitaria, al fine di eliminare le conseguenze negative sul PIL nazionale che tale condizione di incertezza ha già determinato negli ultimi anni.

5-03799 Ruocco: Revisione della struttura del modello F24.

  Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Daniele PESCO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, auspicando che il Governo ponga in essere, anche attraverso convenzioni e altre forme di collaborazione tra tutti gli enti interessati, ulteriori interventi di revisione del modello F24, così da poterne estendere l'utilizzo anche per l'esecuzione di pagamenti che, ad oggi, richiedono l'utilizzo di modelli meno efficienti, nell'ottica di una maggiore semplificazione degli adempimenti fiscali, a vantaggio dei cittadini.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Atto n. 99-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda nella precedente seduta di esame, il relatore, Carbone, aveva formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6), cui sono state presentate due proposte di modifica (vedi allegato 7). Avverte inoltre che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 8), la quale sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, esprime parere contrario su entrambe le proposte di modifica presentate dal deputato Capezzone alla sua proposta di parere. Rileva tuttavia la disponibilità del Governo ad affrontare le questioni oggetto delle predette proposte di modifica, relative, rispettivamente, alla revisione di alcuni aspetti dell'articolo 28 dello schema di decreto in materia di effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese e al rinvio dell'efficacia dell'articolo 33 in materia di IVA sulle abitazioni di lusso, nell'ambito dei prossimi decreti Pag. 70legislativi di attuazione della stessa delega che interverranno ulteriormente sui temi della semplificazione.

  Daniele PESCO (M5S) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, la quale rileva innanzitutto come il Governo, nel riformulare il testo del provvedimento, non abbia accolto integralmente le condizioni e osservazioni contenute nei pareri espressi della Commissione Finanze della Camera dei deputati e dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, mantenendo pertanto nel testo una serie di criticità che ritiene invece necessario eliminare.
  In particolare la proposta di parere rileva come l'Esecutivo non abbia ritenuto di accogliere l'osservazione volta a dimezzare l'importo della sanzione di cui all'articolo 2 del provvedimento, quantificata in cento euro in somma fissa per ogni caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati da parte del sostituto di imposta.
  Non è stata inoltre accolta l'osservazione di cui alla lettera c) del parere della VI Commissione della Camera che chiedeva di valutare l'opportunità di ampliare da 5 a 30 giorni il termine – di cui all'articolo 2 del decreto – per l'invio, senza sanzioni, dei summenzionati dati, in quanto «tale rimodulazione sarebbe, infatti, risultata incompatibile con l'esigenza di rendere i dati disponibili nella dichiarazione precompilata».
  Parimenti, l'Esecutivo non ha recepito l'osservazione dalla Commissione del Senato, la quale suggeriva che, in caso di visto di conformità infedele direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, lo stesso non sia tenuto al pagamento dell'imposta che dovrebbe essere, pertanto, richiesta al contribuente (ai sensi dell'articolo 6 del decreto).
  Non è stata altresì accolta l'osservazione, di cui alla lettera d) del parere della Commissione Finanze della Camera, di valutare l'impatto delle previsioni contenute nelle disposizioni dell'articolo 15 (in tema di trasparenza e semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale) sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi.
  Il Governo non ha neanche fornito indicazioni esaustive sull’iter di progressiva eliminazione del modello 770 semplificato, confermando la vigenza dell'adempimento anche per l'anno 2015 e rimandano a successivi provvedimenti la normazione in materia, né ha fornito alcuna concreta indicazione sull’iter di graduale implementazione della dichiarazione pre-compilata, limitandosi ad attribuire a fonti normative di grado secondario il compito di approntare tutti gli eventuali strumenti di correzione e aggiustamento che saranno eventualmente necessari a massimizzarne l'efficacia.
  Sulla scorta di tali considerazioni la proposta di parere, pur esprimendo una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo, reca sei condizioni, volte, rispettivamente: a sopprimere gli articoli da 1 a 8; a sopprimere l'articolo 9; a sopprimere l'articolo 15; a sopprimere l'articolo 19; a sopprimere l'articolo 20; a sopprimere l'articolo 29.

  Girolamo PISANO (M5S), al termine dell’iter di esame parlamentare del primo schema di decreto legislativo predisposto ai sensi della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, evidenzia come, in tale ambito, il Governo abbia ritenuto di apportare una serie di semplificazioni che interessano l'amministrazione finanziaria, ma che non alleviano il carico di adempimenti gravante sui contribuenti. Auspica pertanto che, con i prossimi schemi di decreto legislativo si intervenga per ridurre significativamente tale adempimenti per le imprese ed i cittadini.

  Daniele PESCO (M5S) informa di essere stato contattato dall'associazione rappresentativa dei consulenti tributari, i quali lamentano di essere esclusi dalla procedura in materia di dichiarazioni precompilate. Ritiene pertanto opportuno approfondire, anche in un momento successivo, tale tematica, al fine di rimuovere eventuali ostacoli alla libera concorrenza.

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  Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento alle questioni sollevate dai deputati Pisano e Pesco, rileva come la delega per la riforma del sistema fiscale preveda, da un lato, la semplificazione del quadro normativo in materia tributaria, e, dall'altro, definisca una serie di criteri relativamente ai soggetti professionali chiamati a partecipare alla procedura delle dichiarazioni precompilate, al fine di assicurare la piena visibilità, controllabilità e solvibilità dei medesimi soggetti, in modo da evitare ogni distorsione in merito. Esprime pertanto la disponibilità ad affrontare successivamente tali problematiche, tenendo tuttavia conto delle indicazioni fornite dalla legge di delega.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce della disponibilità, espressa dalla maggioranza, ad affrontare le tematiche oggetto delle sue proposte di modifica alla proposta di parere del relatore, non ritiene di porre in votazione le medesime proposte di modifica.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Ernesto CARBONE (PD) desidera ringraziare il Presidente e tutti i gruppi, in particolare quelli di opposizione, per lo spirito di fattiva collaborazione che ha caratterizzato l'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare ulteriormente, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri.
  In merito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, nel testo trasmesso una prima volta dal Governo, nella seduta del 6 agosto 2014, formulando su di esso numerose condizioni e osservazioni, che sono state in larghissima parte accolte dal Governo, a eccezione di taluni aspetti che considera comunque meritevoli di approfondimento.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 23 del 2014, recante le previsioni di delega per la riforma del sistema fiscale in forza delle quali è stato predisposto lo schema di decreto, il Governo, dopo aver acquisito i pareri parlamentari sullo schema di decreto, è tenuto a trasmettere nuovamente lo schema alle Camere, qualora non si sia conformato a tali pareri.
  Passando quindi a illustrare in termini sintetici lo schema di decreto, come nuovamente trasmesso, raffrontandolo ai contenuti del parere espresso dalla Commissione Finanze, l'articolo 1 articola le commissioni censuarie in una commissione centrale, con sede a Roma, e in 103 commissioni locali con sede nelle città indicate nella tabella allegata allo schema di decreto.
  In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  Per quanto riguarda gli articoli da 2 a 5, i quali si occupano delle commissioni censuarie locali, l'articolo 2 prevede l'articolazione in tre sezioni: una competente in materia di catasto terreni, l'altra in materia di catasto urbano e una sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma citata. Il presidente è nominato con decreto del presidente Pag. 72del tribunale della relativa circoscrizione tra i magistrati ordinari o amministrativi oppure tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.
  In accoglimento dell'osservazione della Commissione Bilancio del Senato, è stata prevista, al comma 2, nell'ipotesi di aumento delle sezioni, la previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili, al fine di evitare l'insorgenza di oneri imprevisti connessi all'eventuale ampliamento dei soggetti titolari a ricevere rimborsi spesa.
  L'articolo 3 disciplina la composizione delle tre sezioni delle commissioni censuarie locali (6 componenti a cui si aggiunge il presidente). I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:
   a) due, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
   b) uno, fra quelli designati dall'ANCI d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
   c) tre, fra quelli designati dal prefetto, su indicazione degli ordini e collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

  In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera b) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e dell'analoga osservazione della Commissione Finanze del Senato, la rubrica dell'articolo 3 è stata armonizzata a quella dell'articolo 7, aggiungendo il riferimento alle sezioni.
  In parziale accoglimento della condizione di cui al numero 3) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera è stata prevista, ai commi 1 e 3, la nomina di supplenti per tutti i componenti effettivi (6 componenti effettivi e 6 supplenti). Nel parere della Commissione Finanze della Camera la previsione di un adeguato numero di membri supplenti era riferita ai componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.
  In accoglimento della condizione di cui al numero 1) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, analoga a una condizione espressa dalla Commissione Finanze del Senato, al comma 3, lettera c), è stato specificato che, dei tre componenti scelti su indicazione degli ordini e dei collegi professionali nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, due sono scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e collegi professionali e uno è scelto sulla base delle indicazioni delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.
  In accoglimento della seconda parte della condizione di cui al numero 2) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, analoga a una condizione espressa dalla Commissione Finanze del Senato, è stato previsto, al comma 3, lettera b), il coinvolgimento del Consorzio dei comuni della provincia autonoma di Bolzano nella designazione dei membri designate dall'ANCI.
  Inoltre, al comma 4, le sezioni delle commissioni censuarie di Trento e di Bolzano sono state integrate di un ulteriore componente scelto tra quelli designati dalle rispettive Province autonome tra i propri dipendenti di ruolo.
  Non è stata invece accolta la prima parte della condizione di cui al numero 2) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, che chiedeva di assicurare la presenza di rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano fra i componenti designati dall'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Il Governo ha ritenuto opportuno mantenere l'originaria formulazione in quanto tale rappresentatività sarebbe garantita dalla previsione di un ulteriore componente designato dalle suddette province.
  L'articolo 4 definisce la procedura di designazione dei componenti: il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate richiede ai soggetti competenti di comunicare Pag. 73al presidente del tribunale entro 60 giorni le rispettive designazioni. Nei 30 giorni successivi il presidente del tribunale, dopo aver verificato i requisiti e le incompatibilità, sceglie i componenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, il presidente del tribunale provvede a scegliere i componenti tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, presente in ogni tribunale. I componenti, così scelti dal presidente del tribunale, vengono nominati con decreto del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.
  Il testo è stato integrato con il riferimento ai membri supplenti per adeguarlo alle modifiche introdotta dall'articolo 3.
  L'articolo 5 prevede che le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale dell'Agenzia stessa.
  In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  In relazione agli articoli da 6 a 9, che si occupano della commissione censuaria centrale, l'articolo 6 prevede che la commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti. Essa è articolata in tre sezioni (catasto terreni, catasto urbano, riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati). È presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze. Il numero delle sezioni della commissione potrà essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
  In connessione con l'analoga modifica apportata all'articolo 3, il testo dell'articolo 6 è stato integrato, al comma 1, con il riferimento ai membri supplenti: sono previsti 21 componenti supplenti (esclusi quindi i quattro membri di diritto della commissione, per i quali opera l'istituto della delega).
  Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera d) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione della Commissione del Senato, volta a estendere alla sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati anche compiti in materia di riforma del sistema estimativo del catasto terreni. Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rileva come una tale previsione sarebbe stata esorbitante rispetto all'ambito della delega, che opera un espresso riferimento alla sola riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
  Non è stata altresì accolta l'osservazione di cui alla lettera c) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione della Commissione del Senato, volta a prevedere – nel caso di esercizio della facoltà di aumentare il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale – l'adeguamento del numero totale dei componenti della medesima. Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rileva come l'adeguamento del numero totale dei componenti non sarebbe necessario, in quanto i componenti di ciascuna sezione possono essere applicati ove necessario anche ad altre sezioni (richiamando al riguardo l'articolo 18, comma 2, dello schema di decreto).
  L'articolo 7 disciplina la composizione delle tre sezioni della commissione censuaria centrale, ciascuna di 11 membri. I 25 componenti della commissione censuaria centrale (oltre al presidente, per un totale di 26 membri) sono così designati: 4 dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate (membri di diritto di ogni sezione); 3 ingegneri della stessa Agenzia, 3 magistrati ordinari e 3 magistrati amministrativi; 6 membri designati dall'ANCI; 6 docenti universitari designati dal MIUR, 2 dei quali sentite le associazioni di categoria.
  Anche in questo caso il testo dell'articolo è stato integrato, ai commi 1 e 5, con Pag. 74il riferimento ai membri supplenti, recependo sostanzialmente il senso dell'osservazione di cui alla lettera e) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera.
  In accoglimento della condizione di cui al numero 6) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, analoga a una condizione espressa dalla Commissione Finanze del Senato, è stato modificato il comma 6, prevedendo che per ciascuna sezione della commissione censuaria centrale sia designato dal Ministero dell'economia e delle finanze un esperto qualificato su indicazione delle associazioni di categoria nel settore immobiliare, da individuarsi tra i professionisti e i tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra esperti in economia e estimo rurale (per le sezioni catasto terreni e catasto urbano), ovvero in statistica ed econometria (per la sezione specializzata per la riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati).
  La riformulazione del comma 6 assorbe anche il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera f) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera.
  L'articolo 8 disciplina le modalità di designazione e di nomina dei componenti, prevedendo che entro 90 giorni dalla richiesta del direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti interessati (organi di autogoverno delle magistrature, ANCI e Ministero dell'istruzione) comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al direttore dell’ Agenzia delle entrate. I membri sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri previsti.
  Anche in tal caso il testo è stato integrato con il riferimento ai membri supplenti.
  L'articolo 9 prevede che le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale sono assicurate da un segretario nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici dell'Agenzia stessa.
  In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  In merito agli articoli da 10 a 13, i quali disciplinano i requisiti di nomina, le incompatibilità e la durata degli incarichi, l'articolo 10 definisce i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie (locali e centrale): vengono confermate le previsioni attualmente vigenti (essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici) salvo ridurre da 72 a 70 anni il limite di età al momento della nomina; per quanto riguarda gli aspetti penali – oltre alle condanne per delitti non colposi e per reati tributari – sono state ricomprese anche le condanne per contravvenzioni punite con pena detentiva, nonché l'essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
  Al riguardo non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera g) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, analoga a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, con la quale si chiedeva al Governo di valutare se il requisito della cittadinanza italiana per la nomina dei componenti delle commissioni censuarie sia congruente con la normativa dell'Unione europea; in merito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che tale previsione risulta compatibile con i principi della normativa europea, in quanto trattasi di esercizio in modo diretto di pubblici poteri.
  L'articolo 11 disciplina le incompatibilità, prevedendo che non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio e nell'esercizio delle loro funzioni o attività professionali:
   a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
   b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
   c) coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;Pag. 75
   d) i prefetti;
   e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
   f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili delle forze di polizia;
   g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

  È vietato far parte di più commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado.
  In accoglimento dell'ultima parte dell'osservazione di cui alla lettera h) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera e dell'analoga osservazione della Commissione Finanze del Senato, si è provveduto ad estendere l'incompatibilità ai membri del Governo e delle giunte regionali e comunali.
  Non è stata accolta la prima parte dell'osservazione di cui alla lettera h) del parere della Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta a rendere meno generica l'espressione «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici»: al riguardo la relazione illustrativa segnala come non sarebbe agevole individuare una formula esaustiva più specifica che ricomprendesse anche le organizzazioni politiche medio tempore rappresentate in Parlamento, segnalando inoltre che è stata utilizzata la stessa locuzione prevista per le incompatibilità dei giudici tributari (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992).
  In merito non considera giustificato prevedere l'incompatibilità in relazione ai soli partiti politici, ed escludendo invece altre forme di aggregazione quali i movimenti politici; segnala quindi come la formulazione della previsione potrebbe essere precisata quantomeno riferendo la causa di incompatibilità all'assunzione di cariche direttive o esecutive nei partiti o movimenti politici che abbiano una rappresentanza elettiva a livello nazionale o regionale.
  L'articolo 12, in tema di decadenza dall'incarico dei componenti delle commissioni censuarie, conferma la disciplina vigente (di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972), prevedendo, tuttavia, il caso di omissione di assunzione dell'incarico entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di nomina e la perdita dell'idoneità fisica o psichica all'incarico. In caso di assenze la decadenza viene comminata nel caso di tre sedute consecutive; i presidenti decadono se omettono ripetutamente di convocare la commissione.
  In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 13 stabilisce che i componenti delle commissioni, eccetto quelli di diritto, durano in carica per 5 anni e non possono essere rinnovati.
  In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  Gli articoli 14 e 15 definiscono, rispettivamente, le attribuzioni delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, integrandole con le attività di revisione generale degli estimi prevista dalla legge delega.
  In merito non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera i) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica all'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta a integrare le funzioni delle commissioni censuarie – locali e centrale – attribuendo loro anche competenze in tema di procedure deflattive del contenzioso in materia catastale. Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rappresenta che adeguate forme deflattive del contenzioso in materia catastale saranno inserite nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente la revisione della giustizia tributaria (come Pag. 76richiesto dalla condizione di cui al numero 8) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera), ovvero in altra sede normativa, al fine di evitare di snaturare la natura amministrativa delle commissioni censuarie e del relativo procedimento regolato dallo schema di decreto.
  L'articolo 14, in particolare, dispone che le commissioni locali provvedono, entro 30 giorni dalla data di ricezione, alla validazione delle funzioni statistiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), e lettera i), numero 1), della legge di delega, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.
  In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera m) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, è stato ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per la validazione delle funzioni statistiche.
  Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera l) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della legge di delega (legge n. 23 del 2014), i quali devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche. Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rileva come tali «metodi standardizzati e parametri di consistenza» non rientrino nella nozione di «funzione statistica» la cui validazione è attribuita dalla legge delega alla competenza delle commissioni censuarie.
  Al riguardo segnala come l'argomentazione addotta dal Governo per motivare il mancato accoglimento dell'osservazione di cui alla predetta lettera l), non risolva la questione sollevata dalla medesima osservazione, in quanto non risulta chiaro a chi spetti definire i metodi standardizzati e i parametri di consistenza che devono essere utilizzati per determinare il valore patrimoniale medio delle unità a destinazione catastale ordinaria nel caso in cui non sia possibile determinare tali valori sulla base delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2). A tale riguardo ritiene che le commissioni censuarie locali debbano avere un ruolo anche nella definizione dei predetti metodi standardizzati e parametri di consistenza, a meno che non si ritenga necessario attribuire tale incarico ad un'istanza unica a livello nazionale.
  L'articolo 15 attribuisce alla commissione centrale la competenza sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle unità immobiliari urbane e ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. Qualora la commissione censuaria locale non abbia validato tali funzioni statistiche e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione centrale provvede entro 90 giorni dalla ricezione dei relativi prospetti alla definitiva validazione delle funzioni statistiche.
  Oltre a decidere sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, la commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate.
  Sono previsti ulteriori poteri sostitutivi da parte delle commissione centrale nei confronti delle commissioni locali che non adottino le decisioni di loro competenza e funzioni consultive nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nonché su richiesta degli «organi competenti» in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto.
  In accoglimento della condizione di cui al numero 7) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera e di una condizione e Commissione Finanze Pag. 77del Senato, è stata prevista, ai commi 1 e 2, la possibilità di richiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, anche da parte dei comuni e delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, da individuare con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Non sono è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera n) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta a valutare l'opportunità di sopprimere il richiamo alle «commissioni censuarie provinciali»: al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto motiva tale scelta rilevando come il Governo abbia voluto tenere conto, in via transitoria, delle ipotesi in cui la nuova commissione censuaria centrale venga investita di questioni trattate, in prima istanza, dalle ancora vigenti commissioni provinciali.
  In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera o) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, al comma 2 la locuzione: «prospetti delle qualità e classi» delle unità immobiliari urbane è stata sostituita con quella, più corretta, di: «quadro delle categorie e delle classi».
  In parziale accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera p) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volta a chiarire a quali organi si intende fare riferimento, la locuzione «organi competenti» è stata sostituita con «organi istituzionali competenti».
  L'articolo 16 attribuisce alle commissioni censuarie la facoltà di chiedere, a fini istruttori, dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai comuni.
  In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  Gli articoli 17, 18 e 19 intervengono, rispettivamente, in tema di organizzazione delle sedute, di validità delle deliberazioni e di scioglimento delle commissioni censuarie.
  In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera q) del parere approvato dalla Commissioni Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato, attraverso una modifica del comma 1 dell'articolo 18 (dove sono state soppresse le parole: «a sezione semplice») il quorum per la validità delle deliberazioni di tutte le commissioni censuarie (a sezioni semplici e a sezioni unite) è stato uniformato, prevedendo che per tutte le commissioni censuarie le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.
  L'articolo 20 precisa che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali che centrale, non spetta alcun compenso, gettone o indennità, salvo eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.
  In accoglimento della condizione contenuta nel parere approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, è stata adottata la modalità di copertura richiesta, specificando che al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013 (il quale autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale).
  L'articolo 21 dispone che la data di insediamento delle commissioni censuarie Pag. 78sia fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
  In parziale accoglimento della condizione di cui al numero 4) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a una condizione della Commissione Finanze del Senato, si prevede, al comma 1, che le commissioni censuarie sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.
  In merito ricorda che la predetta condizione posta dalle Commissioni parlamentari sostanzialmente richiedeva di definire l'entrata di entrata in vigore dello schema di decreto (stabilito dall'articolo 22 dello schema di decreto nel 1o novembre 2014) e di far coincidere tale data con quella di insediamento delle nuove commissioni.
  Al riguardo la relazione tecnica allegata allo schema di decreto afferma che il procedimento per la costituzione delle commissioni censuarie presuppone l'entrata in vigore e dunque l'efficacia del decreto legislativo, che ne disciplina le relative modalità di composizione. Per tale motivo il Governo ha ritenuto congruo, per l'insediamento di tutte le commissioni censuarie (locali e centrale), fissare il termine di un anno dall'entrata in vigore dello schema di decreto (ossia il 1o novembre 2015).
  Il comma 2 dell'articolo 21 specifica che fino alla data di insediamento prevista, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, con i compiti ivi previsti.
  L'articolo 22 è stato modificato, in primo luogo inserendovi un nuovo comma 1, il quale indica nel 1o novembre 2014 l'entrata in vigore dello schema di decreto e prevede, al comma 2, che con l'insediamento delle nuove commissioni censuarie, sono abrogate le disposizioni recate dal titolo III (articoli da 16 a 40) del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972 e sono conseguentemente soppresse le commissioni attualmente in essere.
  L'inserimento del nuovo comma 1 costituisce parziale accoglimento della condizione di cui al numero 4) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a una condizione della Commissione Finanze del Senato, la quale chiedeva di fissare esplicitamente la data di entrata in vigore del decreto legislativo e di stabilire che la data di entrata in vigore fosse il termine per l'insediamento delle nuove commissioni.
  Al riguardo osserva come il termine del 1o novembre 2014 potrebbe essere inferiore a quello ordinariamente previsto di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell'articolo 73 della Costituzione e dell'articolo 10 delle preleggi), laddove la predetta condizione delle Commissioni parlamentari specifica inoltre che dovrebbe trattarsi di un termine superiore a quello di 15 giorni.
  In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera a) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, identica a un'osservazione della Commissione Finanze del Senato è stato inoltre modificato il comma 2, prevedendo che l'abrogazione delle disposizioni recate dal Titolo III, nonché degli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, decorra dalla data di insediamento delle commissioni disciplinate dal decreto legislativo.
  In accoglimento dell'osservazione contenuta nel parere della Commissione Bilancio del Senato si è altresì provveduto, sempre nell'ambito del comma 2, a abrogare l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies del decreto-legge n. 16 del 1993, relativo alla corresponsione di gettoni di presenza ai componenti delle commissioni censuarie provinciali.
  Non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera r) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e all'analoga osservazione della Commissione Finanze del Senato, relativa all'opportunità di avvalersi uniformemente nell'ambito dello schema di decreto della dizione Pag. 79«catasto edilizio urbano» piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di «catasto dei fabbricati». In proposito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto fa presente che la diversità lessicale è voluta, per coerenza con la terminologia utilizzata dall'articolo 2 della legge delega di cui alla legge n. 23 del 2014, laddove si fa riferimento alla riforma del sistema estimativo del «catasto dei fabbricati».
  Al riguardo segnala come l'argomentazione addotta dal Governo per giustificare il mancato accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera r), non risolve il problema ivi segnalato, in quanto permane nel testo dello schema di decreto una difformità, dovuta all'utilizzo di entrambe le dizioni «catasto edilizio urbano» e «catasto dei fabbricati».
  Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere, anche all'esito di un approfondimento con il Governo sui temi evidenziati.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, rilevando come il parere sullo schema di decreto legislativo potrà essere espresso nella seduta di martedì 21 o di mercoledì 22 ottobre prossimo.

  La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.10.

7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Daniele PESCO (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione del fenomeno, a oggi in costante crescita, del mercato degli affitti brevi ovvero delle locazioni per brevi periodi, a volte anche di una sola notte, di case o appartamenti ovvero porzioni di esse, praticate dai proprietari in forma privata e non imprenditoriale.
  Fa quindi presente come il settore interessi diverse categorie di soggetti, dal semplice possessore di un immobile che vuole renderlo produttivo senza ricorrere alle tradizionali forme di affitto a chi, soprattutto in conseguenza della crisi economica degli ultimi anni, cerca di arrotondare il proprio reddito affittando una stanza della propria casa in occasione di eventi particolari.
  A tale riguardo rileva come, in tutti questi casi, la locazione breve del proprio immobile rappresenti una sicura e concreta fonte di guadagno. Ricorda, infatti, che, in base ai dati ISTAT relativi all'ultima rilevazione annuale (riferita all'anno 2012) si contano oltre nove milioni di presenze presso «esercizi ricettivi diversi da quelli tradizionali». Evidenzia quindi come si tratti di numeri significativi, considerato che gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, nonché i tradizionali bed & breakfast, hanno totalizzato circa 18 milioni di presenze complessive, confermando le potenzialità economiche di tale settore.
  In tale ambito rileva come all'espansione del mercato degli affitti brevi abbiano senz'altro contribuito le numerose piattaforme di prenotazione online che si sono diffuse negli ultimi anni: Società come la californiana AirBnB (www.airbnb.it), il gruppo Home Away (www.homelidays.it), Windows on Europe (di cui fa parte la società Halldis), la Home ltd, sono state tra le prime a intuire la redditività di tale nuovo mercato, raggiungendo introiti milionari. Rammenta che, attraverso appositi siti internet, tali società offrono a privati e aziende ogni tipo di servizio necessario per l'affitto del proprio immobile: dalla semplice pubblicizzazione dell'immobile Pag. 80sul sito alla integrale gestione del rapporto con il cliente (conclusione del contratto e pagamento) nonché, in alcuni casi, alla stessa amministrazione del bene, in cambio del pagamento di una provvigione per ogni singola transazione conclusa oppure del pagamento di un abbonamento annuale.
  Sottolinea quindi come questa nuova forma di ricettività rappresenti un nuovo ed efficiente volano turistico, costituendo in particolare un incentivo nei confronti di un turismo di tipo nuovo, con caratteristiche di maggiore economicità, e crei conseguentemente un vantaggio sia per l'economia del Paese, che vede ampliato il proprio indotto legato al turismo, sia per i proprietari di immobili i quali, in questo periodo congiunturale, hanno la possibilità di incrementare i propri redditi concedendo in affitto le proprie case o porzioni di esse.
  Nel segnalare come il settore degli affitti brevi non sia, peraltro, immune da criticità, evidenzia come la maggiore preoccupazione riguardi sia il sistema dei controlli sugli operatori, i quali, in quanto esercenti in forma privata e non imprenditoriale, sono difficilmente individuabili e, dunque, controllabili, sia l'osservanza delle regole e prescrizioni imposte dalla legge.
  In primo luogo, rileva, sul piano fiscale, le difficoltà insite nell'individuazione della fonte reddituale, data dall'affitto temporaneo dell'immobile, conseguenti all'insussistenza di un obbligo di registrazione del contratto, che è previsto per i periodi di locazione superiori ai 30 giorni, consentendo in tal modo al proprietario locatore di evadere le imposte omettendo di dichiarare al fisco le entrate conseguenti alla locazione dell'immobile (che andrebbero tassate come ordinari redditi da locazione ovvero, in via opzionale, con l'imposta sostitutiva prevista con il regime della cedolare secca).
  Sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, segnala l'elusione dell'obbligo di comunicazione all'autorità di sicurezza dei nominativi dei soggetti ospitati, imposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 2012 e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Sul piano della concorrenza, evidenzia quindi come si determinino effetti distorsivi a danno dei tradizionali operatori del settore, che nella loro attività sono sottoposti a continui controlli e a ferrea tassazione.
  In tale contesto, pur ritenendo che il settore degli affitti a breve meriti di essere incentivato e sviluppato, rappresentando una valida fonte reddituale soprattutto in un periodo di crisi quale quello attuale, considera necessario definire in termini organici la disciplina tributaria, in modo da assicurare, anche in questo settore, il pieno adempimento degli obblighi fiscali posti a carico dei proprietari degli immobili in locazione breve. A tal fine occorre a suo giudizio sfruttare le possibilità tecnologiche insite nelle stesse piattaforme informatiche per la prenotazione on line degli immobili in locazione, in modo da semplificare i relativi adempimenti per i proprietari e di garantire al tempo stesso un significativo gettito, quantificato da taluni in circa 100 milioni di euro annui, derivante dal prelievo sulle predette locazioni. In particolare, la risoluzione pone in evidenza come l'elemento chiave su cui far leva sia l'introduzione dell'obbligo, per gli intermediari, anche esteri, che forniscono ai proprietari degli immobili i servizi di prenotazione e pagamento on line o che supportano il proprietario nella locazione del proprio immobile, di svolgere la funzione di sostituto d'imposta nei confronti dei proprietari, obbligando gli stessi intermediari a operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sulle somme girate ai proprietari a titolo di canone di locazione, con la medesima aliquota del 10 per cento prevista per la cedolare secca sugli affitti. Sottolinea come tale meccanismo, le cui eventuali difficoltà tecniche sono certamente superabili, garantirebbe ai proprietari di evitare gravosi adempimenti dichiarativi o di versamento e consentirebbe agli intermediari di regolarizzare la posizione fiscale degli stessi proprietari.
  Inoltre l'atto di indirizzo segnala la possibilità di introdurre, per i contratti Pag. 81conclusi direttamente dal proprietario, modalità di pagamento attraverso banche e sportelli postali che prelevino, sull'importo del solo canone, come ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, una cedolare secca del 10 per cento, nonché di introdurre strumenti informatici e telematici al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali di dichiarazione e versamento delle imposte dovute sui redditi percepiti dai proprietari, prevedendo anche la predisposizione di una piattaforma on line gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate che consenta la liquidazione e il pagamento delle imposte stesse.

  Marco CAUSI (PD) manifesta il forte interesse del gruppo del PD per la tematica affrontata dalla risoluzione, ricordando come, in risposta alla sua interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03615, relativa agli adempimenti IVA a carico dei soggetti che esercitano attività di commercio elettronico diretto, sia emersa, la novità, sicuramente rilevante, secondo cui tali soggetti saranno chiamati a versare l'IVA nel Paese di fatturazione della prestazione da loro fornita. In tale contesto ritiene quindi opportuno approfondire tale tematica anche con riferimento alle imposte dirette relative ai redditi derivanti dai servizi on line, eventualmente utilizzando la medesima piattaforma prevista ai fini IVA.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

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