CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2014
316.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 25

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
Audizione di Fausto Giunta, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze.

(Svolgimento e conclusione).

Pag. 26

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Fausto GIUNTA, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio MAROTTA (FI-PdL), Claudio FAVA (MISTO-LED), Donatella FERRANTI, presidente, il Viceministro della giustizia Enrico COSTA, Alfonso BONAFEDE (M5S) e Franco VAZIO (PD).

  Risponde ai quesiti posti Fausto GIUNTA, ordinario di diritto penale presso l'Università di Firenze.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Atto n. 113.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame.
  L'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione forense ha stabilito che alla sua attuazione si provveda mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (quindi, dal 2 febbraio 2013).
  Uno dei regolamenti attuativi, inerente la disciplina inerente le modalità attraverso le quali è possibile per un avvocato ottenere ed indicare il titolo di specialista, è previsto dall'articolo 9 della legge 247 del 2012.
  Per conseguire il titolo di specialista, l'articolo 9 richiede che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: esito positivo da parte dell'avvocato di percorsi formativi almeno biennali organizzati dal Consiglio nazionale forense (CNF) presso le facoltà di giurisprudenza; comprovata esperienza dell'avvocato nel settore di specializzazione; quest'ultima, oltre che da un'anzianità ininterrotta di iscrizione all'albo di almeno 8 anni, deriva da un esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività forense (la cui valutazione esclusiva spetta al CNF) in uno dei settori di specializzazione negli ultimi 5 anni.
  Spetta esclusivamente al CNF attribuire o revocare il titolo di specialista che, comunque, non comporta riserva di attività professionale.
  In base all'articolo 9, gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 247 abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.
  Il regolamento è adottato entro 2 anni dalla data dell'entrata in vigore della legge 247/2012 (quindi, entro il 2 febbraio 2015), previo parere del Consiglio nazionale forense e del Consiglio di Stato.
  Lo schema di decreto ministeriale in esame (AG 113) attua, in particolare, le previsioni dell'articolo 9 della legge professionale forense (L. 247/2012) dettando le disposizioni regolamentari che disciplinano Pag. 27il conseguimento del titolo di avvocato specialista, il suo mantenimento, le ipotesi di revoca del titolo.
  Sul provvedimento in esame hanno espresso parere il CNF in data 16 luglio 2014 e il Consiglio di stato (ex articolo 17, comma 4, L. 400/1988) il 28 agosto 2014.
  Lo schema di regolamento è composto di 15 articoli, suddivisi in 5 titoli.
  Il titolo I (Disposizioni generali), oltre all'oggetto del regolamento (articolo 1), prevede, all'articolo 2, la definizione dell'avvocato specialista quale avvocato che ha acquisito il titolo in una delle aree di specializzazione previste dall'articolo 3 (e indicate nell'allegata tabella A).
  Le aree di specializzazione previste (la Tabella A precisa anche i rispettivi ambiti di competenza per materia) sono 14.
  L'elenco delle aree può essere modificato e aggiornato con DM Giustizia, su proposta motivata del CNF; sulla proposta debbono essere sentiti i consigli dell'ordine e le associazioni forensi più rappresentative (articolo 4).
  L'articolo 3 esplicita chiaramente che la specializzazione può essere conseguita in una sola delle aree di cui alla tabella A.
  Il titolo di avvocato specialista viene conferito dal Consiglio nazionale forense (articolo 2): all'esito di uno specifico percorso formativo biennale; sulla base della comprovata esperienza professionale maturata nell'area di specializzazione.
  I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca tramite apposite convenzioni stipulate con il CNF o con gli ordini forensi (articolo 7).
  L'articolo 7 dello schema di regolamento prevede poi che le convenzioni debbano prevedere l'istituzione di un comitato scientifico e uno di gestione.
  Il comitato scientifico – composto da 6 membri di cui 3 di nomina universitaria (a cui deve appartenere il coordinatore) – provvede al programma del corso di specializzazione, ad individuare le materie oggetto del corso e i relativi docenti nonché a determinare le ore assegnate a ciascun docente. I docenti sono scelti soltanto tra professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, magistrati dopo la terza valutazione (quindi dopo 12 anni di carriera) e, per limitate materie non giuridiche, esperti con esperienza almeno decennale nell'area interessata.
  Il comitato di gestione – composto da 5 membri, di cui 3 nominati, a seconda delle parti della convenzione, dal CNF, dagli ordini degli avvocati o dalle associazioni specialistiche – nomina i docenti del corso proposti dal comitato scientifico (il coordinatore o direttore del comitato è espressione dei suddetti enti) determina la quota di iscrizione (che dovrà coprire le sole spese di gestione totale del corso) e cura l'organizzazione dei corsi assumendo tutte le determinazioni al riguardo.
  L'articolo 7 prevede anche la possibilità di svolgimento dei corsi a distanza con modalità telematiche.
  La durata dei corsi è almeno biennale mentre quella didattica deve prevedere almeno 200 ore di cui almeno 150 di didattica frontale; l'obbligo di frequenza di quest'ultima è di almeno 2/3 (100 ore).
  Alla fine di ogni anno di corso almeno una prova scritta e una orale dovrà accertare la preparazione del candidato; la valutazione spetta ad una commissione nominata dal comitato di gestione e composta per almeno 2/3 da non docenti del corso ma appartenente alle stesse categorie professionali all'interno delle quali è scelto il corpo docente.
  La comprovata esperienza professionale è la seconda ed alternativa modalità attraverso cui si può conseguire il titolo di avvocato specialista (articolo 8) e può essere esclusivamente dimostrata: a) a seguito della maturazione di almeno 8 anni di anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni; b) a seguito dell'esercizio, negli ultimi 5 anni, della professione in modo assiduo, Pag. 28prevalente e continuativo in una delle aree di specializzazione previste dalla tab. A.
  L'articolo 8 ne prevede la dimostrazione mediante la produzione di documentazione, di natura giudiziale o stragiudiziale relativa ad almeno 50 incarichi professionali all'anno nell'area in questione.
  Si tratta, evidentemente, di due requisiti – quelli di cui alle lettere a) e b) – non alternativi ma che vanno entrambi soddisfatti. La disciplina dell'articolo 8 appare, poi, integrata da quella dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto in esame che, in caso di richiesta del titolo sulla base della comprovata esperienza, prevede che il CNF – se non ritiene sufficiente la documentazione prodotta – possa sottoporre a colloquio «tecnico» l'avvocato nelle materie inerenti l'area di specializzazione.
  Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito (articolo 2, comma 3, dello schema in esame).
  Il titolo II (Conseguimento del titolo, artt. 6-8), oltre agli illustrati articoli 7 (percorsi formativi) e 8 (comprovata esperienza) detta disposizioni comuni (articolo 6) di carattere procedurale inerenti all'iter per ottenere il titolo di specialista. Potrà fare domanda al CNF, tramite il suo consiglio dell'ordine, l'avvocato che: ha frequentato con esito positivo uno dei corsi di specializzazione o che ha maturato la comprovata esperienza nell'area professionale; non ha subito sanzioni disciplinari definitive per violazione del dovere di competenza o aggiornamento professionale (sul punto, il parere del Consiglio di Stato invita ad ancorare la disposizione a un sistema fondato sulla graduazione della sanzione e sulla eventuale recidiva della condotta; il CNF propone invece di precisare che si tratta di sanzioni disciplinari definitive di carattere interdittivo); non ha subito la revoca del titolo di specialista nel biennio precedente.
  Ribadendo il principio dell'unicità del titolo di specialista, l'articolo 6 prevede la possibile rinuncia al titolo già conseguito in una delle aree per fare domanda di conseguimento del titolo di specialista in una diversa area. L'eventuale rigetto della domanda da parte del CNF non può prescindere da una precedente audizione dell'avvocato istante.
  Il CNF comunica all'avvocato e al consiglio dell'ordine territoriale l'accoglimento della domanda. Ai consigli è, infatti, affidato il compito di formare ed aggiornare gli elenchi degli avvocati specialisti nelle diverse aree; tale elenchi sono resi consultabili al pubblico per via telematica (articolo 5). L'iscrizione nell'elenco attesta il conseguimento del titolo di specialista (articolo 6, comma 7).
  Il titolo III (artt. 9-11) riguarda gli oneri in capo all'avvocato ai fini del mantenimento del titolo di specialista. L'articolo 9 pone in capo all'avvocato, ogni 3 anni dall'iscrizione nell'elenco, specifici obblighi di formazione permanente nella sua area di specializzazione.
  A tal fine, lo specialista deve documentare al suo consiglio dell'ordine la frequenta continua e proficua a scuole o corsi di alta formazione organizzati dal CNF e dai consigli dell'ordine, (articolo 10); per mantenere il titolo, l'avvocato deve acquisire almeno 75 crediti nel triennio e comunque almeno 25 per ogni anno.
  In via alternativa, l'iscrizione può altresì essere mantenuta dimostrando, nel triennio, l'esercizio in modo assiduo, prevalente e continuativo della professione nell'area di specializzazione tramite produzione della documentazione giudiziale e stragiudiziale relativa alla «comprovata esperienza» professionale nel settore, di cui all'articolo 8 del regolamento; quindi – come per il conseguimento del titolo – anche per il suo mantenimento sono richiesti 50 incarichi professionali (in tal caso, per ognuno dei 3 anni) (articolo 11).
  Il citato articolo 9 stabilisce che il consiglio dell'ordine, se non deve comunicare il mancato deposito, trasmette al CNF la dichiarazione (di cui all'articolo 9) o la documentazione (di cui all'articolo 10) fornendo un suo parere non vincolante.
  Il titolo IV è formato di un solo articolo (articolo 12) dedicato ai casi di revoca del titolo di specialista. Oltre che nel citato caso di mancata produzione al consiglio dell'ordine di appartenenza della dichiarazione Pag. 29che attesta l'aggiornamento professionale specialistico o della documentazione sull'esercizio continuativo della professione nell'area specialistica, il titolo di specialista può essere revocato se viene irrogata una sanzione disciplinare per violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale. Il procedimento di revoca può essere avviato dal CNF, anche autonomamente, per grave e comprovata carenza nelle competenze inerenti l'area di specializzazione.
  La revoca – che deve, in ogni caso, essere preceduta dall'audizione dell'avvocato da parte del CNF – è comunicata al consiglio dell'ordine territoriale ai fini della cancellazione dall'elenco degli specialisti.
  L'avvocato cui sia stato revocato il titolo in un'area di specializzazione può conseguirlo nuovamente. La nuova domanda non può, tuttavia, essere avanzata se non siano trascorsi 2 anni dalla data di revoca.
  Il titolo V (artt. 13-15) detta le disposizioni finali del regolamento. È, anzitutto, prevista (articolo 13), la possibile delega delle funzioni del CNF ad uno speciale comitato che, costituito da 5 membri, elegge un suo presidente e può delegare un componente alle funzioni istruttorie.
  Infine, gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria del regolamento e la sua entrata in vigore, che avrà luogo decorsi 60 gg. dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che, a causa dei gravosi impegni della Commissione nelle prossime settimane, non sarà possibile svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Alle associazioni ed organizzazioni che chiederemo di essere sentite o che saranno indicate dai Gruppi verrà chiesto di trasmettere delle osservazioni sul testo che verranno poi messe a disposizione della Commissione. Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

  Vittorio FERRARESI (M5S) sottolinea come il gruppo del Movimento 5 Stelle sia consapevole che le condotte cui si vuole far fronte con il provvedimento in esame siano di assoluta gravità, ritenendo altresì necessario un intervento di inasprimento sanzionatorio conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza, non già esclusivamente redatto sulla spinta emotiva dovuta alla cronaca.
  Ritiene che la sanzione amministrativa accessoria introdotta («ergastolo della patente») sia sfornita dei requisiti di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto è assente la graduazione e la discrezionalità nell'applicazione della stessa. Risulta quindi un'afflizione iniqua ed in contrasto con principi fondamentali del nostro ordinamento come la rieducazione ed il reinserimento sociale del reo che la porterebbe ad essere una norma al limite della costituzionalità. Pag. 30
  Il divieto di conseguire la patente per chi non ne sia provvisto colpirà di fatto in maniera maggioritaria soggetti minorenni, comportando un'afflizione incomprensibile in relazione alla crescita, all'educazione e alle possibilità di inserimento lavorativo del minore che potrebbero portarlo senz'altro a percepirla come una punizione ingiusta e come un incentivo, per ragioni lavorative o altre esigenze di vita, ad intraprendere nuovamente condotte di guida senza patente. Rispetto al nostro ordinamento giuridico la norma risulta in difetto di coerenza, unità e sistematicità, in particolare rispetto ad altre previsioni sanzionatorie, perché di fatto non rispetta i principi di proporzionalità e ragionevolezza su cui le altre norme si fondano.
  Chiede che la proposta di parere presentata dal relatore sia modificata come segue:
   alle condizioni n. 1) e n. 2) siano soppresse le seguenti parole: «e quarto»;
   alla condizione n. 2) le parole: «di inibizione alla guida su territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto cui è stata pronunciata la sentenza» siano sostituite con le seguenti: «di inibizione alla guida a tempo determinato da 5 a 20 anni nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. La sanzione di inibizione alla guida può essere raddoppiata nei casi in cui il conducente sia condannato anche per il reato di cui all'articolo 189 sesto e settimo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
   dopo la condizione n. 2) sia inserita la seguente: «3) all'articolo 11, comma 1, capoverso 3-ter dopo le parole: «nuova patente di guida» aggiungere le seguenti: «prima di un termine ricompreso dai 5 ai 20 anni, che può essere raddoppiato nei casi in cui il conducente sia condannato anche per il reato di cui all'articolo 189 sesto e settimo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
   sia inserita la seguente condizione: 4) all'articolo 11, capoverso 3-ter, l'ultimo periodo è così sostituito: «nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, e sia maggiorenne, non può conseguirla prima di un termine ricompreso dai 5 ai 20 anni, che può essere raddoppiato nei casi in cui il conducente sia condannato anche per il reato di cui all'articolo 189 sesto e settimo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   le osservazioni previste alle lettere a) e b) siano trasformate in condizioni.

  David ERMINI (PD), relatore, illustra la nuova proposta di parere, osservando come risultino già recepiti alcuni rilievi del M5S. Precisa come sia da lui condivisa la scelta politica di prevedere la sanzione del cosiddetto «ergastolo della patente» per una tipologia di reato particolarmente grave quale quella dell'articolo 589, terzo comma, c.p., proprio in considerazione del suo forte effetto deterrente nei confronti di comportamenti assolutamente non tollerabili. Non ritiene, quindi, di potere accedere alle richieste di graduazione della sanzione avanzate dal collega Ferraresi.
  Quanto alle modifiche apportate alla proposta di parere presentata ieri, fa presente di avere eliminato, all'esito di ulteriori riflessioni, l'estensione della sanzione amministrativa in questione alla fattispecie di cui all'articolo 589, quarto comma, in quanto non si tratta di una fattispecie che presuppone lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope, considerato invece essenziale ai fini dell'applicazione dell'ergastolo della patente. Come richiesto dal M5S, sono state trasformate in condizioni le osservazioni contenute nella originaria proposta di parere, volte a modificare il testo degli articoli 589, terzo comma, lettera b), del codice penale, e dell'articolo 187 del codice della strada, finalizzate ad esplicitare che lo stato di alterazione psico-fisica è elemento costitutivo del reato. È stata introdotta una nuova osservazione, volta a recepire il rilievo del collega Ferraresi, che ha evidenziato un punto critico del provvedimento Pag. 31nella previsione che consente di applicare l'ergastolo della patente ai minorenni, nella quale si chiede alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevedere, in questo caso, una sanzione che non sia a tempo indeterminato. Osserva, infine, come il collega Daniele Farina ritenga che si debba specificare che lo stato di alterazione psico-fisica sia «evidente», manifestando forti perplessità su tale rilievo.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che, indipendentemente dal fatto che sia evidente o meno, ciò che si è voluto sottolineare nella proposta di parere è che lo stato di alterazione psico-fisica debba essere determinato dall'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti e che rivesta, sotto il profilo causale, un ruolo essenziale.

  Daniele FARINA (SEL) chiarisce che l'aggettivo «evidente» dovrebbe servire quale sollecitazione ad adottare più precise metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che il rilievo del collega potrebbe tradursi in un'osservazione così formulata: «valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici».

  Daniele FARINA (SEL) ritiene soddisfacente l'osservazione formulata dalla Presidente Ferranti.

  Tancredi TURCO (M5S) pur condividendone la sostanza, rileva come l'osservazione formulata dalla Presidente dovrebbe essere trasformata in una condizione.

  Vittorio FERRARESI (M5S) insiste sulla contrarietà della previsione dell'ergastolo della patente ai principi di proporzionalità della pena e di ragionevolezza, ritenendo indispensabile introdurre una graduazione della sanzione.

  David ERMINI (PD), relatore, ribadisce di condividere la scelta politica di introdurre la sanzione dell'ergastolo della patente, che è adeguata in quanto prevista quale conseguenza di condotte gravissime.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la sanzione in questione sia incostituzionale e che non esistano sanzioni analoghe nel nostro ordinamento.

  Donatella FERRANTI, presidente, non condivide l'intervento del collega Bonafede e cita, a titolo esemplificativo, la pena accessoria dell'inibizione perpetua dai pubblici uffici.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritiene che la sanzione dell'ergastolo della patente sia l'unica in grado di esercitare un fondamentale effetto di deterrenza nei confronti di condotte gravissime e intollerabili.

  David ERMINI (PD), relatore, tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione e, in particolare, dei rilievi del collega Daniele Farina, riformula la proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.50.

Pag. 32

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, si riprende oggi l'esame della proposta di legge C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari, interrotto l'11 giugno scorso.
  Ricorda che erano stati già presentati gli emendamenti e considerati irricevibili gli emendamenti diretti a modificare testualmente una o più disposizioni, o parti delle stesse, sulle quali si è realizzata la doppia deliberazione conforme.
  La Presidenza si era riservata di svolgere in un secondo momento il giudizio di ricevibilità delle proposte emendative nel loro complesso e, in particolare, di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per considerare ricevibili quegli emendamenti e articoli aggiuntivi volti ad incidere nella sostanza su disposizioni coperte dalla doppia deliberazione conforme (quale l'emendamento Verini 3.1, che inserisce nell'articolo 3 una disposizione volta a limitarne e precisarne la portata normativa) ovvero a differire nel tempo l'efficacia di alcune norme del provvedimento (quali gli articoli aggiuntivi Sarti 17.01 e Ferraresi 17.02, che differiscono nel tempo l'efficacia di alcune disposizioni e, segnatamente, dell'articolo 3 rispetto all'entrata in vigore del provvedimento nel suo complesso).
  Come aveva avuto modo di sottolineare in quella occasione, queste proposte emendative potevano essere valutate unitamente ad altre che, per quanto irricevibili, assumevano comunque un significato politico nel senso di confermare l'emersione nell'ambito della Commissione di un orientamento volto alla modifica del testo dell'articolo 3, sul quale, tuttavia, si era realizzata la doppia deliberazione conforme.
  Ricorda che l'articolo 3 reca un'ipotesi di modifica del comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale elaborata nell'ambito della cosiddetta «Commissione Canzio»: ipotesi recepita da quattro identici emendamenti (sottoscritti da deputati dei gruppi PD, M5S, SCpI e FI-PdL) approvati dalla Commissione Giustizia della Camera nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento. Il Senato non ha modificato la disposizione, ritenendo evidentemente superabili in via interpretativa alcune rilevanti incongruenze e difficoltà applicative nel frattempo evidenziate: si era quindi realizzata la doppia deliberazione conforme. Sono poi seguite le critiche, talvolta molto severe, provenienti da alcuni autorevoli operatori del diritto. Nel corso della terza lettura alla Camera, la Commissione Giustizia ha quindi ritenuto opportuno svolgere, su richiesta dei gruppi, un ulteriore ciclo di audizioni, nel corso del quale gli auditi, oltre a confermare e precisare i profili problematici della disposizione, hanno anche offerto talune indicazioni per un eventuale intervento correttivo, che sono state tradotte nell'emendamento Verini 3.1.
  Verificata intangibilità dell'articolo 3 a causa della doppia deliberazione conforme, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era emerso un orientamento prevalente nel senso di ritenere che, senza un adeguato intervento correttivo del testo dell'articolo 3, l'esame della proposta di legge C. 631-B non avrebbe potuto proseguire. Si sarebbe potuto abbandonare l'esame di tale proposta ed avviare un nuovo procedimento legislativo con oggetto una nuova proposta di legge, che sarebbe stata quindi scevra da ogni giudizio relativo alla doppia deliberazione conforme. Non si è seguita quest'ultima via in quanto nel frattempo il Governo ha emanato Pag. 33il decreto legge n. 92 del 2014, il cui articolo 8 era proprio volto a risolvere la questione relativa all'intangibilità dell'articolo 3 della proposta di legge C. 631-B, intervenendo sulla stessa disposizione del codice di procedura penale oggetto dell'articolo 3.
  Ricorda che l'articolo 3 della proposta di legge in esame è diretto a sostituire il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, prevedendo che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.
  L'articolo 8 del decreto-legge, pertanto, ha sostituito il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo, nel testo risultante dalla conversione in legge, che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.
  Pertanto, l'articolo 3 della proposta C. 631-B, sul quale si era dunque raggiunta la doppia conforme, è da ritenersi assorbito negli effetti alla luce della conversione del decreto legge n. 92 del 2014. Si ricorda, infatti, che l'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, obbliga il pubblico ministero a sospendere l'esecuzione della pena detentiva non superiore a 3 anni (4 anni per i soggetti ai quali si applica la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario; 6 anni per i soggetti che hanno commesso reati connessi agli stupefacenti). La nuova formulazione del comma 2-bis vigente obbliga il giudice a compiere una prognosi sulla pena detentiva applicabile, escludendo la custodia cautelare per le condanne fino a 3 anni. Peraltro, mentre la proposta di legge C. 631-B impone al giudice la prognosi per tutti i delitti, il decreto legge la esclude per alcuni gravi delitti e quando non siano applicabili gli arresti domiciliari per mancanza di un domicilio idoneo.
  Il quadro normativo in cui si colloca la proposta di legge in esame è quindi mutato rispetto alla data dell'ultima seduta, in quanto è stato nel frattempo modificato il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, oggetto dell'articolo 3. Si tratta quindi di uno di quei casi in cui la doppia deliberazione conforme può essere superata o, per meglio dire, di un caso in cui non vi è più una doppia deliberazione conforme in quanto la conformità, che deve essere letta considerando l'ordinamento nel suo complesso, è fatta venir meno dallo ius superveniens.
  Alla luce di ciò ritiene necessario riaprire il termine per la presentazione di nuovi emendamenti in relazione al solo articolo 3, che deve essere letto secondo la normativa vigente nel momento in cui viene esaminato.
  Fissa, pertanto, alle ore 15 di lunedì 27 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti all'articolo 3 della proposta di legge in esame.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, coglie con grande favore il reinserimento della proposta di legge in esame nel calendario dei lavori, rilevando come tale proposta di legge sia pienamente in linea con una politica di legislazione che si basi su interventi strutturali anziché essere costituita da modifiche legislative parziali Pag. 34e non sempre esaustive. Nel caso in esame, inoltre, si affronta un tema di estrema delicatezza quale la limitazione della libertà personale prima di una eventuale sentenza di condanna definitiva, al fine contemperare l'esigenza delle indagini e del processo con quelle di garanzia della libertà personale in assenza di condanna.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che risultano iscritte a parlare gli onorevoli Rossomando e Bossa. Tuttavia, considerata la ristrettezza dei tempi della Commissione essendo imminenti votazioni in Assemblea e l'esigenza di svolgere la seduta di sindacato ispettivo, chiede se i predetti interventi potranno essere svolti nella seduta di martedì prossimo quando il provvedimento sarà nuovamente messo all'ordine del giorno della Commissione.

  Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie l'invito della Presidenza, annunciando il proprio intervento nella seduta di martedì’ prossimo.

  Luisa BOSSA (PD), accogliendo anche lei la richiesta della Presidenza, ritiene che la proposta di testo base presentata dal relatore debba essere modificata in alcuni punti, che indicherà nel proprio intervento di martedì.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 16.05.

5-03251 Businarolo: Sui giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni.

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Francesca BUSINAROLO (M5S), replicando, dichiara che la propria interrogazione è volta a fare luce sulla tutela apprestata ai minori in caso di affido ed, in particolare, a situazioni in cui l'interesse del minore viene leso in maniera grave. Prende atto con favore che la questione sollevata è in qualche modo all'attenzione del Consiglio Superiore della magistratura, anche se in realtà il problema non è stato ancora risolto, rimanendo in piedi gravi situazioni di conflitto di interesse che hanno portato nel 2010 l'aumento del 24 per cento, rispetto al 2000, del numero dei minori sottratti alle famiglie ed affidati a centro di affido temporaneo o ad altre famiglie.

5-03437 Gallo Luigi: Sulla vicenda del fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.

  Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Luigi GALLO (M5S), replicando, non si dichiara soddisfatto dalla risposta, in Pag. 35quanto si tratta di un caso in cui la magistratura ha notizia di una grave vicenda di natura finanziaria senza adottare le misure necessarie per porvi fine. Osserva che Neanche le denunce dei cittadini sono servite per dare una accelerazione alle indagini giudiziarie. Ritiene che sia grave che su tale inerzia non vi sia stata disposta alcuna ispezione dal parte del Ministro, al fine di valutare eventuali responsabilità disciplinari.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.20.

Pag. 36