CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2014
315.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.40.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2014.

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  Mauro GUERRA (PD), relatore, anche alla luce degli elementi desumibili dalla documentazione depositata dal rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2629 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014, recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il Commissario straordinario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari di cui all'articolo 1 potrà avvalersi delle strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A senza oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica e senza incidere sull'efficienza operativa delle medesime;
    l'importo di 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2014, quale contributo in conto impianti a favore di RFI, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 10, è iscritto nel capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e risulta allo stato disponibile giacché non è stato ancora utilizzato nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti;
    le disposizioni di cui all'articolo 2 in materia di infrastrutture strategiche affidate in concessione, applicandosi alle procedure per le quali non è stato già pubblicato il bando di gara, non interverranno su diritti acquisiti e non appaiono suscettibili di determinare contenziosi con terzi;
    il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica del fondo «sblocca cantieri» di cui all'articolo 3 si basa sull'ipotesi che il trend di spesa sia crescente negli anni, tenendo conto altresì del fatto che le somme utilizzate provengono anche da esercizi precedenti;
    la quota di 100 milioni di euro prevista dall'articolo 3, comma 3, a valere sulle complessive risorse stanziate dal comma 1, da destinare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, è ricompresa – come evidenziato nella tabella contenuta nella relazione tecnica – nella quota di 500 milioni di euro da destinare ai medesimi provveditorati;
    in merito all'imputazione sul fondo revoche degli oneri per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia, sul saldo netto da finanziare, la quota di competenza dell'anno 2014, mentre sul fabbisogno e sull'indebitamento indica il presumibile trend della spesa, comprensivo dell'utilizzo delle risorse anche in conto residui;
    l'utilizzo degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 8, volto a riassegnare le risorse destinate al Contratto di programma 2013, non altera i profili di cassa già previsti a legislazione vigente;
    la rimodulazione delle assegnazioni finanziarie inizialmente previste a valere sul Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 3, comma 9, sarà assentita solo nel limite delle risorse disponibili relative alla programmazione 2014-2020, in modo da non alterare gli equilibri di finanza pubblica;
    l'esclusione dei pagamenti in conto capitale degli enti locali dai vincoli del patto di stabilità di cui all'articolo 4, comma 7, per il primo semestre 2014, anziché per l'anno 2014, non costituisce un'ulteriore esclusione dal saldo finanziario, ma è volta solo a consentire la verifica della corretta applicazione delle disposizioni Pag. 34previste in merito dalla legge di stabilità per il 2014 da parte dei medesimi enti;
    la copertura prevista dall'articolo 4, comma 8, lettera a), a valere sui proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, fermi rimanendo gli utilizzi già previsti con precedenti provvedimenti di spesa, presenta le necessarie disponibilità;
    le somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato e non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi degli articoli 4, comma 8, lettera b), 32, comma 2, 40 comma 2, lettera g), ammontano, alla data del 26 settembre 2014, a circa 304,1 milioni di euro;
    il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente reca le necessarie disponibilità e il suo impiego non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente;
    l'utilizzo previsto, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, lettera d), degli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 9-bis, della legge n. 183 del 2011, risultanti dal monitoraggio del patto di stabilità del primo semestre, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;
    la razionalizzazione dei regimi concessori disposta dall'articolo 5, comma 1, consentendo di fatto ai concessionari autostradali di disporre di maggiori flussi di cassa per effetto della rideterminazione della scadenza delle concessioni autostradali vigenti, garantirà la sostenibilità finanziaria degli ulteriori investimenti infrastrutturali compiuti dagli stessi concessionari senza la necessità di ricorrere a contributi a carico dello Stato;
    la redditività delle infrastrutture interessate dalle agevolazioni per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, di cui all'articolo 6, comma 1, non è stata inclusa nelle previsioni tendenziali, giacché tali interventi non sarebbero realizzati in assenza degli incentivi previsti dal medesimo articolo 6, comma 1;
    le norme di semplificazione delle procedure di scavo e di posa aerea dei cavi di cui all'articolo 6, commi da 2 a 5, non comporteranno minori introiti concessori per gli enti nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti;
    l'ISPRA provvederà ai compiti ad essa attribuiti dall'articolo 7, commi 3 e 6, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'entità delle risorse da destinare al fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, di cui all'articolo 7, potrà essere determinata solo al termine delle procedure di verifica e revoca, svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con l'ISPRA, aventi ad oggetto le risorse di cui alla delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque;
    i commissari straordinari che potranno essere nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, opereranno a titolo gratuito;
    le risorse pari a 100 milioni di euro del fondo di sviluppo e coesione 2007-2013, del quale è prevista l'assegnazione alle regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 9, non risultano, allo stato, già impegnate per altre finalità;
    l'escussione delle garanzie rilasciate dallo Stato sulle obbligazioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10 è meramente eventuale e non richiede pertanto un aumento degli stanziamenti allo scopo previsti dal bilancio dello Stato;
    l'ampliamento delle facoltà di intervento della Cassa depositi e prestiti, previsto dal medesimo articolo 10, non Pag. 35intacca l'autonomia di quest'ultima, né la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione;
    le defiscalizzazioni degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto previste dall'articolo 11 sono state considerate prive di effetti onerosi per la finanza pubblica sulla base del presupposto che tali investimenti, se pur contenuti in piani e programmi delle amministrazioni, non si sarebbero mai potute realizzare, giacché non avrebbero mai raggiunto l'equilibrio economico-finanziario;
    la riattribuzione ad altro livello di governo dei poteri di utilizzo dei fondi europei previsto dall'articolo 12 non comporterà una diversa imputazione sui saldi di finanza pubblica degli oneri relativi agli interventi riprogrammati;
    la facoltà di avvalersi di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio, prevista dal citato articolo 12, sarà esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'ampliamento dell'ambito applicativo dei project bond e della relativa disciplina fiscale, di cui all'articolo 13, appaiono del tutto trascurabili in considerazione della scarsa diffusione degli strumenti finanziari in esame;
    i minori risparmi derivanti dalle agevolazioni previste per investimenti privati nelle strutture ospedaliere della regione Sardegna, di cui all'articolo 16, sono quantificabili in 9 milioni di euro annui e saranno coperti, ai sensi del medesimo articolo 16, con le risorse del bilancio della predetta regione;
    le disposizioni in materia di esenzione fiscale degli accordi di riduzione dei canoni di locazione di cui all'articolo 19 non si applicheranno alle variazioni di canone delle locazioni già registrate;
    la quantificazione degli oneri derivanti dal rilancio del settore immobiliare, di cui all'articolo 20, è stata effettuata a quadro macroeconomico invariato, non presupponendo quindi modifiche del comportamento dei consumatori derivanti dalle nuove disposizioni introdotte;
    la stima degli oneri derivanti dal predetto articolo 20 è stata effettuata tenendo conto della data di entrata in vigore del provvedimento assumendo, quindi, per il 2014 un onere pari a quattro dodicesimi dell'ammontare annuo, calcolato a partire dal 2015;
    l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, relativa al finanziamento delle emittenti televisive, oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 20, presenta le necessarie risorse e il suo utilizzo non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;
    le risorse relative al finanziamento del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori, utilizzate ai sensi degli articoli 21, comma 7, e 28, comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;
    il minor gettito delle addizionali locali, derivante dall'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, di cui all'articolo 21, è stato stimato sulla base delle elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRPEF, che utilizza le aliquote deliberate dalle singole regioni per l'anno 2014;
    le amministrazioni interessate provvederanno al monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza termica, di cui all'articolo 22, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 23, volto a favorire la stipulazione di contratti cosiddetti «rent to buy», non appare suscettibile di determinare minor gettito, data l'irrilevanza del numero dei citati contratti ad oggi stipulati;Pag. 36
    le agevolazioni volte a favorire la partecipazione delle comunità locali ad iniziative in materia di tutela e valorizzazione del territorio, di cui all'articolo 24, saranno concesse dai comuni nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno;
    ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 28, commi 1 e 2, in materia di indennità di volo, non è stato considerato, per ragioni di prudenzialità, il maggior gettito fiscale derivante dalla minore incidenza delle deduzioni contributive, in considerazione del fatto che parte delle imprese del settore potrebbero risultare incapienti ai fini IRES;
    le risorse relative al finanziamento dell'ENAC e quelle concernenti la riassegnazione alle entrate di cui all'allegato 1 alla legge finanziaria per il 2008 relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 28, comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente;
    l'estensione del regime di esenzione dal pagamento dei diritti d'imbarco dei passeggeri ai i membri degli equipaggi delle compagnie aeree, di cui all'articolo 28, comma 3, non ha effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto regolata nell'ambito dei rapporti tra gestori e vettori;
    gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi di pronto soccorso negli aeroporti civili, di cui all'articolo 28, commi da 4 a 7, posti a carico del gestore dell'aeroporto, saranno recuperati attraverso meccanismi di tariffazione;
    ai fini dell'attuazione dell'articolo 30, in materia di promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti, potranno essere utilizzate anche le risorse, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011;
    l'onere derivante dai benefici concessi ai sensi dell'articolo 32, in materia di Marina Resort e di implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto, non può essere configurato come limite massimo di spesa, alla luce dei meccanismi di fruizione del beneficio e dei tempi tecnici occorrenti per accertarne l'esatto ammontare a consuntivo;
    l'onere derivante dal suddetto articolo 32 è stato quantificato considerando come base di calcolo di circa 82 mila imbarcazioni da diporto, alla luce di quanto indicato nel conto nazionale dei trasporti 2013;
    le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 10, finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale, presentano un carattere programmatico e saranno attuate in relazione alle risorse risultanti dal bilancio dello Stato e destinate a tale scopo nonché alle eventuali somme derivanti dal risarcimento posto a carico dei responsabili del danno ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ferma restando la partecipazione degli enti territorialmente interessati;
    la natura del soggetto attuatore per l'attuazione degli interventi relativi al comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi da 11 a 13, potrà essere determinata solo all'atto dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 12 con cui saranno trasferiti al soggetto attuatore le proprietà delle aree e degli immobili, restando escluso comunque il coinvolgimento di enti o soggetti rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione;
    l'esenzione dalle imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta di trascrizione del citato decreto di nomina determinerà effetti di minor gettito di trascurabile entità;
    i meccanismi tariffari incentivanti, previsti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, per gli investimenti volti ad accrescere la capacità nazionale degli stoccaggi, di cui all'articolo 37, comma 3, troveranno compensazione Pag. 37all'interno del sistema tariffario previsto per il relativo settore di competenza;
    l'incremento di 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione degli incentivi per i nuovi assunti, di cui all'articolo 40, non è stato evidenziato nel prospetto riepilogativo degli oneri poiché tale incremento è compensato, in termini di competenza finanziaria, da una identica variazione contabile di segno opposto delle risorse iscritte nei piani gestionali dello stesso capitolo a cui viene imputato il citato incremento;
    l'incremento del limite di spesa relativo all'erogazione dei trattamenti ASPI, previsto dall'articolo 40, comma 4, in relazione all'esercizio 2013, non produrrà effetti di cassa sull'esercizio in corso, giacché il suddetto innalzamento avverrà nell'ambito delle risorse disponibili del fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
    la rimodulazione degli interventi relativi al trasporto pubblico locale nella regione Calabria di cui all'articolo 41, commi da 1 a 4, avrà ad oggetto interventi non avviati e pertanto, riguardando risorse disponibili nel Fondo sviluppo e coesione, avverrà nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
    la riarticolazione degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014 di cui all'articolo 42 lascerà inalterato l'ammontare dei risparmi richiesti a ciascuna regione in termini di indebitamento netto, giacché impone alle regioni medesime di effettuare determinate spese in settori non più esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;
    il posticipo di sei mesi, disposto dall'articolo 42, comma 4, del termine previsto dall'articolo 1, comma 525, della legge di stabilità 2014 per la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, facendo riferimento a trasferimenti alle medesime regioni oggetto, in ogni caso, di accantonamenti, non produce effetti negativi in termini di cassa;
    la corresponsione alla regione Siciliana delle somme riferite alle sue entrate tributarie, effettuata in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012, e disposta a valere sugli accantonamenti di cui all'articolo 42, comma 6, è già stata scontata nei tendenziali di finanza pubblica;
    l'esclusione dall'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia spa alla regione Sardegna, prevista dall'articolo 42, commi da 9 a 13, non comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di somme erogate dallo Stato alla regione già computate nei saldi di finanza pubblica;
    le somme iscritte nel fondo per il federalismo amministrativo possono essere destinate, nella misura di 49,4 milioni di euro per l'anno 2014, al Fondo di solidarietà comunale, come previsto dall'articolo 43, comma 5, giacché il perfezionamento del decentramento delle funzioni catastali in favore dei comuni ha fatto venir meno le ragioni per le quali era stato previsto l'impegno delle citate risorse a valere sul fondo stesso;

   rilevata la necessità di:
    precisare agli articoli 1, comma 1, 7, comma 7 e 26, comma 7, che ai Commissari ivi previsti non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati, in relazione allo svolgimento dell'attività commissariale;
    modificare l'articolo 3, comma 12, specificando che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione ad uno o più capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, si riferisce all'anno 2014;Pag. 38
    riformulare le disposizioni che incrementano il fondo «sblocca cantieri», di cui all'articolo 3, comma 1, a valere sulle disponibilità, iscritte in conto residui, del «fondo revoche» per un importo pari a 39 milioni di euro;
    riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, in conformità alla prassi contabile vigente, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica;
    inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 12, in materia di poteri sostitutivi nell'utilizzo di fondi europei;
    specificare, all'articolo 20, comma 3, che l'onere di 4,90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale;
    introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria concernente il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza termica, di cui all'articolo 22;
    modificare il comma 9 dell'articolo 30, specificando che l'ampliamento delle finalità del Fondo per la promozione degli scambi, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, è destinato anche al finanziamento di tutte le attività previste dal medesimo articolo, rientranti nel Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e all'attrazione degli investimenti esteri in Italia;
    indicare esplicitamente all'articolo 33, comma 10, che le risorse disponibili a legislazione vigente con le quali si provvederà all'attuazione del programma di rigenerazione urbana sarà adottato dal commissario straordinario del Governo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    specificare, all'articolo 40, comma 2, lettera g), che le somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle quali è previsto l'utilizzo sono quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento e che alla medesima data non siano state riassegnate ai pertinenti programmi;
    modificare l'articolo 41, comma 1, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica, prevedendo che l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione avverrà nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
    riformulare l'articolo 42, comma 8, indicando esplicitamente che la dotazione del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali, pari a 400 milioni di euro annui, si riferisce al quadriennio 2014-2017, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla medesima relazione;

   visti i dati relativi ai costi e alle coperture delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/C Palermo Catania Messina, di cui all'articolo 1, trasmessi dal Governo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per Pag. 39l'anno 2013, con le seguenti: è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  “1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;
   al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 4, sopprimere la lettera a);
   all'articolo 3, comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: sono versate aggiungere le seguenti: nell'anno 2014;
   all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 7, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;
   all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  “3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
   all'articolo 20, comma 3, dopo le parole: 4,90 milioni aggiungere le seguenti: di euro annui;
   all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  “2-bis. Le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,”;
   all'articolo 26, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario di cui al precedente periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati;
   all'articolo 30, comma 9, sostituire le parole: è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri con le seguenti: è destinata anche agli interventi di cui al presente articolo;
   all'articolo 33, comma 10, dopo le parole: con le risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie;
   all'articolo 40, comma 2, lettera g), sostituire le parole: che restano acquisite al bilancio dello Stato con le seguenti: che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato.;
   all'articolo 41, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad utilizzare aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,;
   all'articolo 42, comma 8, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD) preannunzia il voto favorevole del gruppo Nuovo Pag. 40Centrodestra sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.
Nuovo testo C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non disponendo ancora di sufficienti elementi di risposta alle questioni formulate dal relatore rispetto ai profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo, chiede un ulteriore rinvio dell'esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2014.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel premettere che non risultano ancora pervenuti da parte del competente Ministero della salute gli elementi istruttori in precedenza già più volte sollecitati, ribadisce quanto riferito anche nelle seduta del 9 ottobre scorso, ossia che la materia dei giochi interessata dal provvedimento in titolo è ricompresa tra i settori di intervento della recente delega fiscale e, come tale, sarà nei prossimi mesi oggetto complessivamente di riordino attraverso la predisposizione di uno schema di decreto legislativo da parte del Governo. Alla luce di tali considerazioni, si rimette alla Commissione in ordine alla adozione di eventuali deliberazioni relative al prosieguo dell’iter del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, nel prende atto della mancanza dei necessari elementi di valutazione da parte del Ministero della salute, propone, secondo quanto peraltro ipotizzato nella precedente seduta, di inviare al presidente della Commissione di merito una lettera, a sua firma, volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario tuttora esistenti sul testo del provvedimento, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel prosieguo dell'esame in sede referente tramite opportune modifiche al provvedimento medesimo, nonché quanto testé rappresentato dal sottosegretario Baretta in merito alla prossima adozione da parte del Governo di uno schema di decreto legislativo in materia di giochi, sul quale peraltro le Commissioni competenti potranno formulare le proprie indicazioni al Governo stesso in sede di espressione del proprio parere.

  La Commissione concorda con la proposta da ultimo formulata dal presidente.

  Francesco BOCCIA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, procederà all'invio al presidente della Commissione di merito di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

  La seduta termina alle 11.50.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.
Atto n. 111.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2014.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD), in risposta alle questioni evidenziate dal relatore nel corso della precedente seduta, fa presente che la nuova disciplina in materia di messa in esercizio di ascensori e montacarichi, prevista dal presente schema di decreto, non è suscettibile di recare minori entrate relativamente alla corresponsione di tariffe dovute per l'accreditamento dei soggetti certificatori e verificatori degli impianti.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 96/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio (atto n. 111);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la nuova disciplina in materia di messa in esercizio di ascensori e montacarichi, prevista dal presente schema di decreto, non è suscettibile di recare minori entrate relativamente alla corresponsione di tariffe dovute per l'accreditamento dei soggetti certificatori e verificatori degli impianti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.55.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.55.

7-00481 Cariello: Sull'utilizzo delle somme dell'otto per mille a gestione statale.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 9 ottobre 2014.

Pag. 42

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire le valutazioni tecniche pertinenti rispetto alle questione da lui poste nel corso della precedente seduta, anche al fine di consentire la conclusione della discussione dell'atto di indirizzo in esame nella seduta odierna.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA avverte che non sono ancora pervenute, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, elementi di risposta adeguati rispetto alle questione poste dall'onorevole Cariello nel corso della precedente seduta.

  Francesco CARIELLO (M5S) ritiene che sarebbe tuttavia opportuno, qualora anche gli altri gruppi assentissero, concludere l'esame della risoluzione in titolo già nella seduta odierna, attraverso l'approvazione di specifici impegni all'indirizzo del Governo sui temi oggetto della risoluzione medesima, tenuto conto anche della concomitante adozione del disegno di legge di stabilità da parte del Consiglio dei ministri, prevista per la giornata di oggi.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, come noto peraltro ai gruppi, è stata di recente presentata una proposta di legge, a sua prima firma, recante una modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di introdurre il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. Ritiene pertanto che, apportando talune specifiche correzioni agli impegni recati dalla risoluzione in oggetto, da concordare naturalmente tra i diversi gruppi, la Commissione potrebbe pervenire nella giornata di domani alla sua approvazione, tenendo anche conto degli indirizzi e dei contenuti della citata proposta di legge.

  Francesco CARIELLO (M5S) precisa che la citata proposta di legge copre solo parzialmente le richieste della risoluzione in esame, la quale riguarda anche il ripristino integrale delle somme dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relative all'esercizio finanziario in corso. Ribadisce pertanto l'opportunità che la discussione della risoluzione possa concludersi con un voto già nella giornata di oggi, eventualmente recando al testo gli aggiustamenti ritenuti opportuni dagli altri gruppi, potendosi altrimenti dare luogo ad un rinvio dilatorio dell'approvazione della risoluzione stessa. Tale approvazione nella giornata odierna sarebbe quanto mai opportuna anche per far confluire gli impegni previsti nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva come non possa esservi alcuna relazione diretta tra un eventuale voto della Commissione bilancio sulla risoluzione in esame ed il testo in corso di predisposizione da parte del Governo del disegno di legge di stabilità, il quale potrà poi essere naturalmente oggetto di modifiche parlamentari nel corso del successivo esame.

  Maino MARCHI (PD), in qualità di cofirmatario della citata proposta di legge, sottolinea la necessità di fare in modo che in futuro le risorse di cui alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale non possano essere utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle puntualmente indicate dalla legge. Evidenzia, altresì, come l'aver inserito tra le predette finalità anche quella relativa alla messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici rappresenti un passo molto importante, seppure non risolutivo, rispetto al tema complessivo dell'edilizia scolastica. Ricorda, infine, che la revisione delle risorse relative all'otto per mille sarà comunque oggetto di attenzione nell'ambito della delega fiscale.
  Ritiene, infine, che gli impegni del Governo rispetto alla predisposizione della legge di stabilità siano già stati definiti puntualmente nella risoluzione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata dalla Camera dei deputati nella giornata di ieri.

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  Francesco CARIELLO (M5S) precisa che all'interno della risoluzione di minoranza presentata sulla Nota di aggiornamento dal gruppo M5S era contenuto anche un riferimento alla gestione delle risorse dell'otto per mille, che tuttavia non è stata presa in considerazione da parte né del Governo né della sua maggioranza parlamentare.

  Francesco BOCCIA, presidente, rilevato che sarebbe velleitario richiedere un inserimento del tema in oggetto nel disegno di legge di stabilità che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare nella serata di oggi, ritiene che la Commissione possa già nella seduta di domani procedere alla votazione della risoluzione in discussione, previa l'adozione di specifiche modifiche al testo, da apportare con il consenso dei proponenti a seguito del confronto con gli altri gruppi.

  Francesco CARIELLO (M5S) concorda con la proposta del presidente Boccia.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397-A.