CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 157

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 ottobre 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di: FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana); AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane); FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici); ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online); FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

  La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 158

5-03364 Coccia: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
5-03365 Marzana: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

  Ilaria CAPUA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva quindi che i corsi a livello universitario di specializzazione, oggetto dell'interrogazione, sono destinati a formare docenti che affrontano il tema delicato delle attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità, richiedendosi, dunque, la massima professionalità e competenza in coloro che organizzano tali corsi. Invita quindi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a vigilare sull'organizzazione e sull'effettuazione di tali corsi, evitando che vi siano due direttori responsabili per tale finalità.

  Maria MARZANA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal sottosegretario D'Onghia. Rileva, quindi, che la LUSPIO-UNINT, in seno alle proprie Facoltà, non svolge alcun corso di laurea in Scienze della formazione e, conseguentemente, non annovera un solo docente di pedagogia in organico. Osserva, inoltre, che il direttore dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno, il professor Giuseppe Refrigeri, è estraneo all'ambito della disabilità, considerando che il suo settore scientifico disciplinare di appartenenza è la lingua straniera. Prende atto, poi, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affermi – nella sua risposta alle interrogazioni in titolo – che il predetto professor Refrigeri sia stato il responsabile del procedimento organizzativo-amministrativo della selezione e non il responsabile della didattica e che il direttore del corso per l'anno accademico 2013/2014 sia stato un professore ordinario dell'Università di Messina. Ricorda, quindi, che inizialmente il direttore di tali corsi era il professor Armando Curatola, il quale aveva inviato, nello scorso mese di giugno, una missiva al MIUR nella quale venivano denunciate le procedure poco trasparenti dell'Università LUSPIO-UNINT. Osserva altresì che in origine il MIUR aveva autorizzato la predetta università all'attivazione dei corsi di sostegno in oggetto anche e soprattutto per la garanzia e la disponibilità del suddetto professor Curatola, direttore di provata esperienza e competenza nello specifico settore della pedagogia e della didattica speciale, il quale aveva accettato l'incarico solo dopo aver chiesto ed ottenuto assicurazioni circa la garanzia di individuare e formare un team docente di alta qualificazione culturale e scientifica, attingendo alle risorse di altre università, essendo lo stesso a conoscenza che la predetta LUSPIO-UNINT non era in possesso delle risorse umane, con riferimento ai docenti, previste dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 e dal decreto ministeriale 30 settembre 2011. Ricorda quindi che è intervenuta, nel frattempo, una nuova situazione giuridica nei ruoli dell'Università di Messina, che ha riguardato il professor Curatola, senza tuttavia che dalle predette modifiche di status siano scaturiti effetti consequenziali, nel senso di una modifica del rapporto stabilito tra il professore e la LUSPIO-UNINT, la quale era stata informata di tale nuova situazione giuridica. Precisa che il citato professore garantiva la qualità del servizio per effetto di una professionalità maturata in quasi 40 anni di esperienza nel campo della pedagogia e della didattica speciale, oltre che nelle attività organizzative e gestionali di attività formative per i docenti. Sottolinea, quindi, che l'atteggiamento della LUSPIO-UNINT, rispetto all'attivazione dei citati corsi, risponde a scelte assolutamente «autoreferenziali», Pag. 159inadeguate e irrispettose dei precetti della normativa concernente l'istituzione dei corsi, anche considerato che, sia nella sede centrale, sia in quelle periferiche, i corsi sarebbero stati gestiti da docenti in gran parte non universitari, ossia ispettori, dirigenti scolastici, docenti di sostegno e ricercatori e docenti di altri settori scientifici. Ritiene quindi che colui che era il direttore sulla carta sia stato sostituito, d'ufficio, da un docente di pedagogia generale, senza una comprovata esperienza pluriennale nel settore, considerando inoltre che l'università in questione ha ricevuto un milione e ottocentomila euro di risorse pubbliche per l'attivazione dei corsi. Ritiene infine essenziale che, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, il MIUR controlli l'effettiva organizzazione e gestione dei corsi in oggetto e pubblichi l'elenco degli insegnanti e degli incarichi ricoperti.

  Ilaria CAPUA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

  La seduta comincia alle 14.30.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
Doc. LVII, n. 2-bis.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria COSCIA (PD), relatore, illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, che costituisce un passaggio fondamentale nel ciclo di programmazione del bilancio. Rileva che la legge di contabilità pubblica, la n. 196 del 2009, dispone, sulla base del calendario previsto nell'ambito del cosiddetto Semestre europeo, che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile di ogni anno, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) che sono contenuti nel DEF. Aggiunge che, anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, il Governo presenta alle Camere, entro il 20 settembre di ogni anno, una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Precisa che la Nota di aggiornamento del DEF rappresenta un passaggio necessario, propedeutico alla presentazione del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio.
  Specifica quindi che alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegate, sulla base dell'articolo 10-bis della predetta legge di contabilità, le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (Allegato I) e il programma delle infrastrutture strategiche (Allegato III). Aggiunge che, in attuazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio e del citato articolo 10-bis, comma 6 della legge di contabilità è stata, inoltre, allegata alla presente Nota la relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (MTO) contenuto nel Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile (Allegato Pag. 160II), prevedendosi che il pareggio di bilancio in termini strutturali dovrebbe essere pienamente conseguito nel 2017, con un anno di ritardo rispetto a quanto programmato nel DEF 2014. Ricorda, infatti che, in relazione a tale aggiornamento del piano di rientro, il suddetto articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che il Governo, sentita la Commissione europea, presenti una relazione alle Camere con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e chieda una specifica autorizzazione che indichi la durata e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento e il relativo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, da attuare a partire dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenuto conto della durata e della gravità degli eventi da fronteggiare. L'autorizzazione del Parlamento è concessa mediante l'approvazione di deliberazioni conformi delle due Camere sulla base di una procedura che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Osserva quindi che l'Italia non intende superare, come invece ha annunciato la Francia, il tetto del 3 per cento del rapporto deficit/PIL per l'anno 2014, essendo intenzione del nostro Paese adempiere agli obblighi comunitari contratti, bensì la stessa chiede semplicemente maggiore flessibilità nella gestione del bilancio. Reputa quindi necessario, come sostenuto dal Presidente del Consiglio Renzi, rilanciare una forte politica di investimenti, ed una politica di riforme che diano rilancio al mercato interno, in accordo con il resto dell'Europa, fermo restando l'obiettivo del pareggio di bilancio. Con riguardo al quadro macroeconomico osserva che la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2015 rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile 2014, in considerazione dell'andamento recessivo dell'economia italiana nella prima parte dell'anno. In particolare, per il 2014, la Nota stima una contrazione del PIL pari a –0,3 per cento, rispetto ad una crescita dello 0,8 per cento indicata dal DEF. In questo quadro, l'indebitamento netto a legislazione vigente si attesta al 3 per cento del PIL, pari, quindi, alla soglia definita dalle regole di bilancio europee, mentre le previsioni assunte nel DEF lo collocavano al 2,6 per cento. Aggiunge che, peraltro, sia il quadro tendenziale che quello programmatico – da perseguire con gli interventi e le politiche che saranno iscritti nella legge di stabilità – stimano per il 2015 l'uscita dalla recessione e un calo del rapporto deficit/PIL. A partire dal 2017 la Nota evidenzia una crescita dell'economia italiana che, anche prescindendo da ulteriori azioni del Governo, si riporta tendenzialmente su livelli superiori all'1 per cento (1,1 per cento nel 2017 e 1,2 per cento nel 2018).
  Precisa che la Nota rivede in leggero miglioramento le stime del tasso di disoccupazione, che si attesterebbe nel 2014 al 12,6 per cento (valore più basso di circa 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile), mantenendosi stabile anche nel 2015. Nel biennio successivo il tasso dovrebbe tornare a ridursi, fino all'11,8 per cento nel 2018. Aggiunge poi che la Nota evidenzia, inoltre, con riferimento alla manovra di bilancio 2015-2017, che il Governo considera collegato alla decisione di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge per la promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, non ancora presentato alle Camere. Sottolinea inoltre che, nell'ambito delle raccomandazioni, la n. 6, riguardante istruzione e formazione, fa riferimento: all'operatività del sistema nazionale per la valutazione delle scuole; al rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro e dell'istruzione terziaria professionalizzante; all'istituzione del registro nazionale delle qualifiche; all'assicurazione che i finanziamenti pubblici premino in modo più congruo la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca. Rileva altresì che l'operatività del sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici è finalizzata a migliorare i risultati della scuola e, di conseguenza, a ridurre il tasso di abbandono Pag. 161scolastico (tasso fissato dal PNR 2014 al 16 per cento entro il 2020, a fronte di un obiettivo europeo del 10 per cento). Auspica quindi che, anche alla luce dell'indagine sulla dispersione scolastica effettuata dalla VII Commissione, si possa ridurre ulteriormente questa previsione verso un obiettivo che si avvicini il più possibile a quello europeo del 10 per cento. Al riguardo, la Nota ricorda che il 18 settembre 2014 è stata emanata la Direttiva n. 11, recante le priorità strategiche del Sistema nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17. Aggiunge che, in base alla stessa direttiva: dall'anno scolastico 2014/2015, tutte le scuole dovranno redigere un Rapporto di autovalutazione contenente gli obiettivi di miglioramento, da pubblicare entro luglio 2015 nel portale Scuola in chiaro e nel sito della stessa scuola; le attività di valutazione esterna avranno inizio dall'anno scolastico 2015/2016; entro dicembre 2014 l'INVALSI definirà gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici; entro ottobre 2015, e per ciascun anno successivo, l'INVALSI predisporrà un rapporto sul sistema scolastico italiano; al termine dell'anno scolastico 2016/2017 sarà pubblicato nel portale Scuola in chiaro il primo rapporto di rendicontazione sociale, con il quale saranno diffusi i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti.
  Ricorda, poi, che, come è noto, il 15 settembre 2014 è stata avviata una consultazione on line sul piano «La buona scuola», che si concluderà il 15 novembre 2014 e che l'obiettivo è quello di rinnovare profondamente la scuola italiana, per migliorare la qualità degli apprendimenti e dotare il Paese di un meccanismo permanente di innovazione e sviluppo. Osserva, con riguardo al rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro e dell'istruzione terziaria professionalizzante, che la Nota rammenta che, a seguito dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2013 – che ha previsto, fra l'altro, un programma sperimentale per il triennio 2014/2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado, che contempla la conclusione di contratti di apprendistato –, è stato emanato il decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014. Segnala quindi che al decreto interministeriale ha fatto seguito, in particolare, il Protocollo d'intesa tra MIUR, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, regioni interessate e il Gruppo Enel, siglato nel luglio 2014. Ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2013 ha previsto giornate di formazione in azienda per gli studenti, a partire dal primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento a quelli degli istituti tecnici e professionali, e la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria. Nello stesso ambito, il 5 agosto 2014 è stato raggiunto in Conferenza Unificata l'accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS, presentato dal MIUR il 23 settembre 2014, che prevede anche un nuovo sistema di distribuzione delle risorse per il 2015, a titolo sperimentale. Aggiunge, con riferimento all'istituzione del Registro nazionale delle qualifiche, finalizzata a garantire un ampio riconoscimento delle competenze, che la Nota richiama, in particolare: il decreto legislativo n. 13 del 2013, che ha introdotto il diritto all'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze a livello nazionale; l'adozione di un cronoprogramma di lavoro interistituzionale, diretto ad assicurare (entro novembre 2014) un riferimento unitario per il riconoscimento a livello nazionale delle qualifiche regionali nell'ambito del Repertorio delle qualificazioni; la creazione di un primo quadro omogeneo di riferimenti operativi e applicativi volto all'attuazione del citato cronoprogramma (i cui risultati saranno formalizzati in un decreto ministeriale da adottare entro dicembre 2014); l'adozione di una metodologia simile per la definizione del Repertorio delle professioni.Pag. 162
  Con riferimento all'assicurazione che i finanziamenti pubblici premino in modo più congruo la qualità di istruzione superiore e ricerca, ricorda che la Nota fa riferimento, anzitutto alla prossima pubblicazione del Programma nazionale della ricerca, che era stato presentato dall'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2014.
  In materia, ricorda, peraltro, che l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha disposto che per la ripartizione del finanziamento premiale agli enti di ricerca – operativo dal 2011 – si fa riferimento ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR).
  Rileva, poi, che la nota fa riferimento alla prossima emanazione del decreto di riparto del Fondo di finanziamento per le università (FFO) «che prevede l'allocazione di una parte dei fondi (18 per cento) in base alla valutazione dei risultati raggiunti».
  In materia di premialità, ricorda, peraltro, che l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto un incremento della cosiddetta «quota premiale» del FFO in misura non inferiore al 16 per cento per il 2014, al 18 per cento per il 2015 e al 20 per cento per il 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Osserva poi che la quota premiale potrà avere una piena efficacia solo se, almeno per i primi anni, essa sarà aggiuntiva rispetto alle risorse allocate nel fondo destinato al funzionamento ordinario delle università. La Nota fa, altresì, riferimento ai contributi per la diffusione della cultura scientifica. Al riguardo, ricorda che il 1o luglio 2014 è stato emanato il bando per la concessione degli stessi, con una disponibilità complessiva di 3.720.000 euro. Precisa che hanno potuto concorrere scuole, soggetti pubblici e soggetti privati. La medesima nota fa riferimento altresì all'accordo per sostenere la realizzazione di infrastrutture, promuovere il credito a studenti universitari e favorire l'occupazione giovanile sottoscritto tra la Banca europea per gli investimenti e il MEF. In pratica, verranno impiegati 100 milioni di euro del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico per coprire i rischi di prima perdita in progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, grazie ai quali la BEI attiverà un portafoglio di prestiti di 500 milioni. La stessa nota infine fa riferimento alla previsione di utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile per agevolare i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di piccola e media dimensione, negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020» (progetti di importo compreso fra 800 mila e 3 milioni di euro). Precisa quindi che il decreto direttoriale 25 luglio 2014 ha individuato i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo. Al riguardo segnala che la nota n. 127, per un refuso, richiama, invece, il decreto ministeriale 24 luglio 2014.
  Osserva quindi che riferimenti a interventi normativi di competenza della VII Commissione sono, altresì, presenti in altre raccomandazioni. In particolare, in relazione alla raccomandazione n. 2, concernente il sistema fiscale, la Nota ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 65 per cento nel 2014 e nel 2015 e del 50 per cento per il 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto Art-bonus). Al riguardo, ricorda che con circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E del 31 luglio 2014 sono state specificate le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo dell'agevolazione. In relazione alla raccomandazione n. 5, concernente il mercato del lavoro, la Nota ricorda che tra le misure per incentivare l'occupazione, a seguito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012 e del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, è stato emanato il decreto dirigenziale del 28 luglio 2014, con il quale sono state definite le modalità di presentazione Pag. 163delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in attività di ricerca e sviluppo. In particolare, è previsto un credito d'imposta del 35 per cento, con un tetto massimo di 200.000 euro annui per impresa, sulle spese effettuate per le nuove assunzioni relative a personale in possesso di: dottorato di ricerca; laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Precisa che le risorse inizialmente stanziate per la concessione del credito d'imposta ammontavano a 25 milioni di euro per il 2012 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Successivamente, tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che le risorse finanziarie effettivamente disponibili ammontano a 25 milioni di euro per il 2012, 33,2 milioni di euro per il 2013, e a 35,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per effetto di accantonamenti e riduzioni. Inoltre, la Nota ricorda che, nella seduta del 1o agosto 2014, il CIPE ha approvato la proposta del MIUR di assegnare, a valere sul Fondo integrativo speciale della ricerca (FISR), 11 milioni di euro per il progetto «PhD ITalents», che prevede la selezione di 136 giovani dottori di ricerca da inserire, per un periodo non inferiore ai due anni, in imprese fortemente orientate all'innovazione e alla ricerca. Segnala che il finanziamento totale dell'iniziativa – sviluppata in collaborazione con la Fondazione CRUI e con Confindustria – ammonta a 16,2 milioni di euro e che le rimanenti risorse provengono da soggetti privati. La Nota ricorda, altresì, che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2014 ha previsto il rifinanziamento del Fondo «Mille giovani per la cultura» per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Precisa che criteri e modalità di accesso al Fondo «Mille giovani per la cultura» sono poi stati definiti con il decreto ministeriale 9 luglio 2014, e che la premessa del decreto evidenzia che le risorse disponibili non consentono l'attivazione di mille tirocini formativi e di orientamento, e che la dicitura «Fondo mille giovani per la cultura» va quindi, necessariamente, intesa come indicativa di un auspicio e della possibilità di erogare in futuro ulteriori risorse al Fondo. Pertanto, pur rimanendo fermo l'obiettivo, il decreto ministeriale prevede l'attivazione di 150 tirocini. Al riguardo segnala che, probabilmente per un refuso, le risorse cui si fa riferimento all'ultimo punto del sottoparagrafo «Misure per incentivare l'occupazione» (un milione di euro per 150 tirocini a favore di giovani di età non superiore ai 29 anni nel settore dei beni e delle attività culturali: pag. 110 della Nota) sono le medesime con le quali è stato rifinanziato il Fondo «Mille giovani per la cultura» (cui si fa riferimento già al primo periodo del penultimo punto del medesimo sottoparagrafo).
  Aggiunge che la Nota ricorda, altresì, che l'articolo 8 del medesimo decreto legge n. 83 del 2014 ha previsto anche che, per esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, giovani professionisti, di età non superiore a 40 anni, competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004, inserito dall'articolo 1 della legge n. 110 del 2014, in materia di professionisti dei beni culturali. I destinatari dei contratti saranno individuati mediante apposita procedura selettiva. Aggiunge poi che, in relazione alla raccomandazione n. 7, concernente le semplificazioni e la concorrenza, la Nota ricorda che l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legge n. 83 del 2014 ha inteso semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi. In particolare, sono state ampliate le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni delle opere d'arte ed è stato previsto che alcune operazioni sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione). Inoltre, è stato ridotto (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione Pag. 164degli organi statali all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato ed è stata prevista la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine. In relazione alla raccomandazione n. 8, concernente le infrastrutture, la Nota ricorda l'intervento effettuato con l'articolo 9 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia), esaminato anche in questa Commissione in sede consultiva la scorsa settimana.
  In particolare, ricorda che la disposizione citata è volta a qualificare come interventi di «estrema urgenza», considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi – anche su impianti, arredi e dotazioni – funzionali (fra l'altro) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente, nonché quelli funzionali alla tutela del patrimonio culturale. Aggiunge che per l'avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel Codice dei contratti. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dopo aver ricordato la complessità e la varietà degli argomenti contenuti nel provvedimento all'ordine del giorno, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

  Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda ai colleghi che sono state appena trasmesse dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alcune tabelle concernenti dati in merito all'esame delle proposte di legge C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni, recanti modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. Reputando tali tabelle insufficienti per avere un quadro certo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalle predette proposte di legge, invita la Commissione a riflettere sulle modalità con le quali sarà opportuno proseguire nell'esame dei suddetti provvedimenti.

  Luigi GALLO (M5S), dopo aver ricordato che i dati sinora trasmessi dall'Esecutivo si sono rivelati insufficienti a delineare un quadro preciso degli oneri finanziari derivanti dalle predette proposte – al fine di prefigurare le conseguenti coperture finanziarie – reputa necessario acquisire dati certi sulle suddette proposte di legge, al fine di un proficuo esame delle stesse.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.
C. 1533 Mariani.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manuela GHIZZONI (PD), relatore, illustra il provvedimento in oggetto. Ricorda che l'Italia è il Paese con il più alto rischio idrogeologico d'Europa e con le più diffuse condizioni di dissesto del territorio. Aggiunge che, tuttavia, le politiche universitarie contenute nella legge n. 240 del 2010 e il mancato investimento nell'affermazione di una cultura della tutela ambientale e del territorio stanno mettendo a repentaglio le competenze e le professionalità Pag. 165qualificate in ambito geologico. Precisa che, peraltro, la sostanziale scomparsa dei dipartimenti di scienze della terra – dovuta alla citata legge n. 240 del 2010 – non è solo un problema accademico o culturale, ma è anche e soprattutto un problema sociale, ambientale ed economico. Infatti, il contrasto al dissesto idrogeologico passa anche dalla difesa del patrimonio di conoscenza e dell'identità di una disciplina che oggi si trova in grande difficoltà nelle università italiane. Ritiene che il rischio sia quello di cancellare il lavoro di Ardito Desio, che impiegò quaranta anni della sua vita di scienziato per affrancare la geologia dal generico ambito delle Scienze naturali, mettendo l'Italia al passo con i paesi sviluppati.
  Aggiunge che, infatti, la recente riforma universitaria, impostata su concetti prevalentemente economicistici e dei grandi numeri, ha di fatto portato alla chiusura di molti dipartimenti di scienze della terra, confluiti in strutture più ampie e meno specializzate, mentre la riduzione dei finanziamenti ha compresso gli spazi per la ricerca e la preparazione di nuovi professionisti. Eppure la formazione di queste figure e la conoscenza in ambito geologico dovrebbero rappresentare una priorità strategica nel nostro Paese: per comprenderlo basterebbe richiamare alla memoria più recente i disastri provocati dalle calamità naturali degli ultimi tre anni in Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Veneto, Umbria e Calabria, aggravati da una mancata manutenzione della rete idraulica, da una pianificazione distratta e superficiale non supportata dalla conoscenza approfondita della fragilità dei territori e dall'incompleta applicazione della classificazione sismica. Specifica che il geologo non è certo l'unica figura che si occupa di programmazione e gestione dell'uso del territorio, ma sicuramente le competenze acquisite in questo ambito scientifico rappresentano la adeguata specializzazione nel riconoscere, quantificare e prevedere con rigore statistico quelle interferenze, incompatibilità e conflittualità intrinseche fra insediamenti e attività antropiche e dinamiche della superficie terrestre e del sottosuolo che danno luogo a quelli che comunemente chiamiamo dissesti e disastri. Le competenze insite nella figura del geologo, insieme agli altri contributi delle professioni tecnico-scientifiche, dovranno sostenere la svolta verso una progressiva e strutturale prevenzione per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, verso la riduzione della vulnerabilità dei fabbricati pubblici e privati e dell'immenso patrimonio storico soggetti al rischio sismico, verso la definizione di modelli di pianificazione volti alla riduzione del consumo di suolo, alla protezione e al monitoraggio dei grandi sistemi idraulici anche e soprattutto in conseguenza di cambiamenti climatici, alla difesa delle nostre coste dai crescenti fenomeni di erosione e alla bonifica di importanti e delicatissime aree industriali. Ritiene che si impone, quindi – pena un grave degrado della qualità della vita e della tutela della pubblica incolumità – un impegno forte a sostegno delle scienze della terra, necessario anello di congiunzione fra le professionalità ingegneristiche, naturalistiche e delle scienze umane. Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 240 del 2010, la recente riorganizzazione dei dipartimenti è avvenuta in modo che «a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei». Conseguentemente, i dipartimenti di scienze della terra (o di scienze geologiche) sono stati soppressi o lo saranno fra poco, con accorpamenti eterogenei e totalmente scoordinati a livello nazionale: a Siena la geologia è fusa con la fisica, a Bologna è divisa fra la fisica, l'ingegneria e la biologia, a Pavia si è accorpata con la Botanica, a Chieti con l'Ingegneria, a Modena con la chimica, a Trieste con la matematica, e così via, in ordine sparso, senza alcuna strategia scientifica o culturale coordinata a livello nazionale, ma solo con la necessità di Pag. 166rispettare in qualche modo la «numerologia» della legge n. 240. Aggiunge che la geologia e, più in generale, le scienze della terra sono un settore scientifico-disciplinare omogeneo (area disciplinare 04 per il Ministero dell'istruzione, università e della ricerca), però solo in pochissime sedi universitarie si sono raggiunti i requisiti di numerosità minima imposti rigidamente dalla legge n. 240 del 2010, o meglio, quei numeri erano raggiunti in molti atenei solo qualche anno fa, prima che le limitazioni sul turn over determinassero una vera e propria decimazione del corpo docente e ricercatore delle scienze della terra. Aggiunge che, dati recentemente diffusi dal Consiglio universitario nazionale, mostrano che i docenti e i ricercatori dell'area delle scienze della terra in Italia sono passati dai 1.250 del 2006 ai 1.020 attuali con una contrazione del 18 per cento. Le proiezioni per l'anno 2018 stimano un'ulteriore riduzione a circa 900 unità, ovvero complessivamente del 28 per cento. Oggi, questi docenti e ricercatori sono presenti in 50 atenei e in 94 dipartimenti diversi. Precisa che sopravvivono in condizioni precarie solo 8 dei 38 dipartimenti di scienze della terra esistenti prima della riforma: Bari, Firenze, Milano, Napoli, «Federico II», Padova, Pisa, Roma «La Sapienza» e Torino; ma anche questi 8 residui avranno comunque vita breve a seguito delle limitazioni sul turn over. Ritiene che il caso più eclatante sia quello dell'Emilia-Romagna, regione con grandissimi problemi geologici e con quattro università: in nessuna di queste è infatti sopravvissuto un dipartimento di scienze della terra. A Bologna, nell'università più antica del mondo dove nel 1603 Ulisse Aldovrandi coniò il termine «geologia», oggi non esiste più un dipartimento esclusivamente dedicato allo studio del territorio, dei suoi dissesti e delle sue risorse. Aggiunge che, peraltro, poiché la legge n. 240 del 2010 dispone che la didattica universitaria sia in capo ai dipartimenti, è evidente che dalla soppressione di quelli di scienze delle terra ne conseguirebbe una riduzione dell'offerta formativa nel settore, con grave pregiudizio per la sicurezza del Paese dalle calamità e dai rischi naturali e dell'accoglienza di tanti giovani che si avvicinano alla disciplina. In sintesi, ritiene che la situazione descritta potrebbe essere foriera della scomparsa della disciplina, perché il dipartimento è l'unità organizzativa fondamentale per programmare lo sviluppo futuro e finalizzare le attività di ricerca e di formazione in ambito accademico.
  Segnala, infine, la scelta dell'attuale Governo di costituire una specifica unità di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di rendere più efficace ed efficiente la spesa, che, ad oggi, è bloccata, in materia di dissesto idrogeologico e di infrastrutture idrauliche. Tale scelta evidenza la necessità di diffondere una cultura della pianificazione che richiami preventivamente competenze e conoscenze in materia di difesa del suolo.
  Tutto ciò premesso, descrive le norme previste dalla presente proposta di legge, che intendono sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della terra.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 è finalizzato ad inserire la classe delle lauree in scienze geologiche (L-34) nel Piano nazionale lauree scientifiche (PLS) – che intende incrementare il numero di iscritti ai corsi di laurea in chimica, fisica, matematica, scienza dei materiali, statistica, attraverso azioni di orientamento degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado e di formazione degli insegnanti – per consentire che anche essa benefici delle agevolazioni previste per le discipline scientifiche già inserite nel Piano. A tal fine, il comma fa riferimento all'articolo 10 del decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per l'anno 2012, vale a dire l'ultimo riparto avvenuto all'atto della presentazione della proposta di legge. A questo proposito, però, richiama l'attenzione dei colleghi su un aspetto che andrà approfondito: il citato comma utilizza infatti lo strumento normativo primario con la finalità sostanziale di modificare un atto puramente amministrativo, Pag. 167qual è il citato PLS, inserendovi un nuovo ambito disciplinare. Nel corso dell'esame in Commissione si dovrà pertanto affrontare nel modo legislativamente più corretto l'obiettivo sostanziale stabilito dal comma, eventualmente valutando se non sia il caso di conferire veste normativa al PLS, e indicando una quota prestabilita di finanziamenti da destinare al piano stesso. Aggiunge che il comma 2 dell'articolo 1 è finalizzato a indirizzare risorse alla ricerca sulla previsione e prevenzione del rischio geologico: in particolare, stabilisce che l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico – istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009 (legge n. 77 del 2009) e operativo fino al 2016, se nel frattempo non sarà messo a «regime» – è destinata a finanziare progetti di ricerca per la previsione e prevenzione dei rischi geologici, presentati dai dipartimenti universitari di scienze della Terra sulla base di bandi annuali. Al riguardo segnala l'opportunità di indicare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quale soggetto tenuto all'emanazione dei bandi. Specifica poi che il comma 3 dell'articolo 1 è finalizzato a facilitare la costituzione di dipartimenti universitari disciplinarmente omogenei quando i professori e ricercatori interessati siano in numero inferiore a quelli previsti dalla legge (articolo 2, comma 2, della legge n. 240 del 2010), attualmente fissati in 35, ovvero 40 per gli atenei più grandi. Rileva, in particolare, che è proprio il caso delle scienze della Terra, area disciplinare scientificamente ben individuata e autonoma anche a livello internazionale, per la quale – come illustrato precedentemente – è frequente che il numero totale dei relativi docenti in servizio presso un ateneo sia inferiore ai minimi di legge, col risultato che i docenti di scienze geologiche sono costretti ad afferire a dipartimenti universitari basati su aree disciplinari differenti. A tal fine, novellando l'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 con l'inserimento del comma 2-bis, si dispone che, nel caso di settori scientifico-disciplinari omogenei appartenenti alla stessa area disciplinare, gli statuti delle università possono derogare ai limiti numerici minimi di professori e ricercatori previsti per la costituzione dei dipartimenti. Rileva inoltre che gli effetti della disposizione parrebbero superare le intenzioni originarie della proposta, vale a dire la costituzione di dipartimenti sotto il valore minimo di docenti previsto dalla legge esclusivamente nel caso in cui il dipartimento raggruppi tutti i docenti dell'ateneo afferenti ad una ben individuata area disciplinare, ad esempio le scienze della Terra, ancorché in numero inferiore alla previsione di legge. Nella versione attuale, invece, la deroga ai valori minimi previsti dalla legge n. 240 del 2010 finirebbe per estendersi ben oltre i propositi enunciati nella relazione di accompagnamento, in quanto sembrerebbe che si possa scendere sotto i valori minimi appena un dipartimento fosse formato da docenti dei settori scientifico-disciplinari della stessa area, che è ovviamente il caso più comune nelle università. Segnala, a tale proposito, che in ambito universitario le aree disciplinari sono quattordici: scienze matematiche e informatiche; scienze fisiche; scienze chimiche; scienze della Terra; scienze biologiche; scienze mediche; scienze agrarie e veterinarie; ingegneria civile e architettura; ingegneria industriale e dell'informazione; scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico artistiche; scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; scienze giuridiche; scienze economiche e statistiche; scienze politiche e sociali. Aggiunge che il comma 4 dell'articolo 1, novellando l'articolo 3, comma 1, della stessa legge n. 240 del 2010, specifica la possibilità, per le università, di federarsi, ovvero di fondersi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture didattiche, scientifiche o gestionali. Si tratta però, probabilmente, di un obiettivo già conseguibile a legislazione vigente laddove, nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 240 del 2010, si interpreti la parola «strutture» come «strutture didattiche, scientifiche o gestionali», attributi già citati per le «attività» nel medesimo comma vigente. Si tratta Pag. 168quindi di un aspetto da chiarire nel corso della discussione, eventualmente provvedendo, anche in questo caso, ad un'attenta riscrittura della norma per conseguirne l'obiettivo sostanziale.
  Ritiene quindi utile, al fine di un migliore esame della proposta di legge all'ordine del giorno, procedere preliminarmente ad un ciclo limitato di audizioni di soggetti tecnicamente qualificati del settore.
  Dopo aver ricordato di aver partecipato ad un recente convegno sul dissesto idrogeologico insieme al collega Segoni, del Movimento 5 Stelle, nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, auspica che sull'argomento possa svolgersi un ampio dibattito.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) dopo aver ringraziato la relatrice per il prezioso lavoro svolto, concorda con la stessa sia sul merito, che sul metodo.

  Francesco D'UVA (M5S) ricorda anch'egli l'impegno profuso dal collega Segoni nell'affrontare i problemi connessi al dissesto idrogeologico. Ritiene che l'esame della presente proposta di legge concernente interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche possa essere l'occasione per iniziare ad esaminare anche altre problematiche concernenti le lauree a contenuto scientifico e i relativi dipartimenti universitari, con riferimento, tra l'altro, alla possibilità di accesso alle borse di studio.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 8 ottobre 2014.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.45.

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