CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 42

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
Atto n. 110.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA), dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF).

  David ERMINI (PD), relatore, anche tenendo conto delle audizioni svoltesi ieri, ritiene che occorra interpretare l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012 in un senso costituzionalmente orientato, come indicato dalla stessa Corte Costituzionale in materia di «quote rosa».
  Secondo la citata disposizione «Il genere meno rappresentato deve ottenere Pag. 43almeno un terzo dei consiglieri eletti». Tale norma non dovrebbe essere interpretata nel senso di trarne l'indicazione di un risultato elettorale definito anticipatamente, che deve essere raggiunto tramite meccanismi che consentano di far eleggere chi ha meno voti al posto di chi ha conseguito più voti.
  Esprime quindi perplessità sull'articolo 14, comma 7, del Regolamento, in base al quale se non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato si crea una seconda graduatoria formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del terzo residuo.
  Ritiene, piuttosto, che il Regolamento in esame dovrebbe agire sui meccanismi delle candidature, eventualmente sulla formazione di liste elettorali o meglio ancora orientando l'espressione delle preferenze in una direzione conforme a quanto indicato dal predetto comma 2 dell'articolo 28. Ad esempio, stabilendo, in base alle candidature presentate, quale sia il genere meno rappresentato e poi prevedendo che siano espresse almeno tre preferenze, delle quali almeno una dovrà riguardare un candidato del genere meno rappresentato; se le preferenze saranno superiori a tre dovrà comunque essere rispettata la proporzione tra i generi.
  Un altro vincolo del quale occorre necessariamente tenere conto è rappresentato dal comma 3 del citato articolo 28, in base al quale: «Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto». L'articolo 9, comma 5, non sembra conforme a tale disposizione, laddove prevede che, sia pure nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, «le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere nel consiglio, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere».
  Precisa come su tratti di due rilievi di particolare importanza. Il primo è volto ad evitare un vizio di incostituzionalità. Il secondo ad evitare una possibile impugnazione in sede amministrativa per violazione di legge.
  Si riserva dunque di presentare una proposta di parere nella seduta di domani.

  Antonio MAROTTA (FI-PdL) dichiara di condividere le osservazioni del relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che nella seduta di domani la Commissione esprimerà il parere sullo schema di regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.30.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o ottobre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il relatore, onorevole Mattiello, ha presentato una nuova proposta di testo unificato nella seduta dell'11 settembre scorso, che ha dettagliatamente illustrato nella seduta del 1o ottobre scorso.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, pur ritenendo che possano essere opportune Pag. 44alcune audizioni sul testo da lui presentato, ritiene che questo possa essere messo oggi in votazione per essere adottato come testo base. Ciò consentirà alla Commissione ed agli eventuali auditi di concentrare la propria attenzione sulle diverse questioni che tale testo pone.

  Donatella FERRANTI, presidente, preso atto che la Commissione conviene con quanto proposto dal relatore, pone in votazione la nuova proposta di testo unificato del relatore, avvertendo che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato una volta che saranno svolte le audizioni sul testo.

  La Commissione adotta quale testo base la nuova proposta di testo unificato del relatore (vedi allegato).

   Donatella FERRANTI, presidente, invita i rappresentanti dei gruppi ad indicare i soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 14 ottobre prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2014.

  Franco VAZIO (PD) relatore, preannuncia la presentazione di una proposta di parere nella seduta di domani, ritenendo opportuno approfondire ulteriormente le questioni relative all'articolo 23 del decreto legge, anche con riferimento alle osservazioni del gruppo MoVimento 5 Stelle, rappresentate dal deputato Donatella Agostinelli.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  David ERMINI (PD) relatore, illustra il provvedimento in esame.
  L'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). Tale disposizione vieta infatti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
  L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera f), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli Pag. 45autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per «chiunque guidi un veicolo adibito» a tale servizio e non, come attualmente previsto, per «chiunque guidi un autovettura adibita» al servizio.
  L'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada.
  L'articolo 4 riguarda l'immatricolazione delle macchine agricole.
  L'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1). La sanzione per la mancanza di documentazione va da 84 a 335 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni. Del ritiro viene data notizia allo Stato di immatricolazione e la carta è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche. Durante il periodo del ritiro la circolazione è consentita solo attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione (comma 2). Per i veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di circolazione senza conducente che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o di persone giuridiche con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia per un periodo superiore a trenta giorni, si richiede la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso l'individuazione di un domicilio italiano, come previsto dall'articolo 134 del codice. In mancanza si prevede anche in questo caso il pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata e il ritiro della carta di circolazione, con il suo invio al Dipartimento per i trasporti del Ministero al fine di effettuare d'ufficio la nuova immatricolazione, con comunicazione allo Stato di emissione della carta stessa (comma 3). La previsione di ulteriore normativa di dettaglio è rimessa alle modifiche del regolamento di attuazione del codice (comma 4).
  L'articolo 6 prevede (comma 1) che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-quater) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel corso dell'esame in Commissione all'articolo 6 è stato inserito un nuovo comma 01. Il comma 01 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 142, comma 6-bis, del codice, che i sistemi di rilevamento automatico della velocità debbano essere posti ad almeno trecento metri rispetto all'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.
  L'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-bis, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.
  L'articolo 8 è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto. Si prevede, al comma 1, lettera a), che tale violazione possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo con l'elenco tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei Pag. 46veicoli non coperti da RC auto. Conseguentemente, il comma 2 abroga il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale contiene una disciplina sostanzialmente analoga a quella introdotta dal comma 1, lettera a), con qualche correttivo, direttamente nel codice della strada. La differenza sostanziale riguarda il fatto che le caratteristiche dei dispositivi e delle apparecchiature di rilevamento della violazione dell'obbligo di RC auto non devono più essere definite con decreto interministeriale (sentiti IVASS e Garante della privacy), come stabilisce la norma che si intende abrogare (il decreto interministeriale non risulta peraltro emanato).
  L'articolo 9 introduce, inoltre, al comma 1, lettera b), un nuovo comma 1-quinquies all'articolo 201 del codice della strada, al fine di disciplinare la notificazione delle violazioni dell'obbligo di copertura RC auto accertate tramite i dispositivi e le apparecchiature per l'apposito rilevamento. Per l'efficace funzionamento dei citati dispositivi si prevede l'omologazione ovvero l'approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico (analogamente a quanto già previsto dall'articolo 193, comma 4-ter, del codice della strada, con riferimento ai dispositivi e alle apparecchiature indicate: ad esempio i c.d. Autovelox). È precisato, inoltre che la violazione delle rilevazioni circa la mancata copertura assicurativa obbligatoria tramite i suddetti dispositivi non richiede la necessaria presenza degli organi di polizia stradale.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada. In particolare si prevede, al comma 1, lettera a), l'introduzione di una nuova finalizzazione nel riparto delle sanzioni, stabilendo che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada. Al comma 1, lettera b) si stabilisce l'obbligo di trasmissione, entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte degli soggetti accertatori dei dati relativi alle sanzioni comminate nell'anno precedente. Si tratta in particolare dei dati sull'entità delle sanzioni per ciascuna tipologia. I dati devono essere resi disponibili in un'apposita sezione del Ministero dell'interno.
  L'articolo 11 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato, il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Si ricorda che in presenza di omicidio colposo con violazione del codice della strada, l'articolo 222 attualmente prevede la sospensione della patente fino a quattro anni; se però l'omicidio colposo è stato commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è disposta la revoca della patente. In base all'articolo 219, la durata della revoca è, per la guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti, di tre anni dall'accertamento del reato (il termine ordinario di durata della revoca è due anni).

  Vittorio FERRARESI (M5S) preliminarmente evidenzia come la Commissione trasporti abbia sostanzialmente disatteso il parere della Commissione giustizia sul disegno di legge C. 1588, recante la delega al Governo per la riforma del codice della strada, che in una parte tratta proprio dell'omicidio stradale. Ritiene che la Presidenza Pag. 47della Commissione giustizia debba, in riferimento al provvedimento in esame, assicurarsi che la Commissione di merito esamini con la dovuta attenzione il parere che sarà espresso. Per quanto attiene al provvedimento in esame, esprime forte perplessità sull'articolo 11 che ha per oggetto anch'esso l'omicidio stradale e che prevede il cosiddetto ergastolo della patente. La Commissione giustizia dovrà soffermarsi in particolare sulla questione della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta commessa in concreto, come già evidenziato nel richiamato parere.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il regolamento all'articolo 73, comma 4, prevede che il relatore in sede consultiva possa partecipare all'esame in sede referente presso la Commissione di merito proprio per meglio esplicitare il parere espresso.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che la Commissione debba soffermarsi anche sulla congruità dell'articolo 9 relativo alle violazioni dell'obbligo di copertura RC auto accertate tramite i dispositivi e le apparecchiature per l'apposito rilevamento, ritenendo che sia opportuno descrivere l'accertamento in maniera più corretta ed efficace. Riguardo al cosiddetto omicidio stradale di cui all'articolo 11 sarà opportuno fare delle precisazioni rispetto al momento in cui viene sospesa la patente ed in particolare al rapporto tra tale sospensione ed il procedimento penale.

  Daniele FARINA (SEL) esprime forti perplessità sull'articolo 11 in quanto la sanzione del cosiddetto ergastolo della patente viene ricollegata al reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale che si riferisce non solo al caso in cui il soggetto responsabile di omicidio si trovi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e, quindi, in una situazione nella quale l'alterazione psicofisica è sicuramente rilevante, ma anche quando il fatto sia stato commesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, cioè in una situazione in cui non necessariamente la condotta colposa è stata determinata da tali sostanze, considerato che tale effetto viene considerato esistente anche quando sono rimaste nel sangue tracce di sostanze il cui effetto sul comportamento del soggetto è già venuto meno. Inoltre può trattarsi di sostanze ritenute innocue come possono essere dei medicinali che comunemente vengono assunti. Considerato che il divieto di conseguire una nuova patente è un fatto grave che può anche incidere sulla sfera lavorativo di una persona, ritiene che la Commissione debba soffermarsi sull'esigenza di formulare una norma che non preveda sanzioni non proporzionate alla reale gravità della condotta considerata nel suo concreto divenire.

  David ERMINI (PD), relatore, condivide le osservazioni espresse dai deputati intervenuti.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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