CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 ottobre 2014
310.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 70

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 ottobre 2014.

Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (Atto del Governo n. 110), di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA), dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD) relatore, illustra gli aspetti del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 3, comma 12 integra il contenuto dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 92 del 2014 (legge n. 117 del 2014) prevedendo il trasferimento alle amministrazioni Pag. 71interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014
  Ricorda che il citato articolo 6-bis ha anticipato di cinque mesi la cessazione delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie già fissate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2013 al 31 dicembre 2014.
  L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti project bond, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo. n. 163 del 2006).
  Precisa che i «project bond» sono particolari forme di strumenti finanziari. In particolare, il Codice degli appalti consente alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche altri titoli di debito aventi scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile in tema di limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (limite del doppio del c.d. patrimonio netto ed altri conseguenti divieti).
  Osserva che, in ordine a tali strumenti finanziari, la Commissione giustizia è competente limitatamente ai profili civilistici della disciplina, che sono solo marginalmente interessati dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame.
  In particolare, si segnala il comma 2 dell'articolo 13, che introduce un nuovo comma (il terzo) all'articolo 2414-bis del codice civile, relativo alla costituzione di garanzie sulle obbligazioni emesse dalle società.
  Per effetto della norma in commento, le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, che verrà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
  L'articolo 18 integra la formulazione dell'articolo 79 della legge 392 del 1978 (cosiddetta legge sull'equo canone) relativamente alla disciplina sui patti contra legem prevedendo che, nei contratti di locazione ad uso non abitativo, anche alberghiera, di maggior rilievo economico (canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali.
  L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti – anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti.
  La nuova tipologia di contratto presenta dunque elementi tipici tanto del contratto di locazione di immobili quanto del contratto di compravendita di immobili: il canone che costituisce il corrispettivo del godimento dell'immobile funge infatti in parte anche da anticipazione del prezzo della compravendita, che dovrà perfezionarsi entro una data determinata. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.
  A tale tipologia contrattuale – seppur sommariamente definita, con l'intenzione espressa di «consentire all'autonomia privata di meglio modulare il contenuto del contratto in funzione delle specifiche esigenze e nell'ottica del miglior soddisfacimento degli interessi di entrambe le parti» – il legislatore estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile (trascrizione, cancellazione della trascrizione ed effetti del contratto preliminare; Pag. 72obblighi di inventario e di garanzia e ripartizione spese previste per il rapporto di usufrutto).
  Si segnala, in particolare, il comma 4, che stabilisce che se il contratto di godimento in funzione dell'alienazione dell'immobile ha ad oggetto un'abitazione, il notaio non può procedere alla stipula – e dunque non si può concedere il godimento dell'immobile – se anteriormente o contestualmente non si è proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile. A tal fine la disposizione richiama il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 122 del 2005, che tutela i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.
  L'articolo 33 detta una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei ministri, e detta specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Caroglio (commi 1-10), che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (commi 11-12).
  In relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti uno specifico programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana.
  Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore.
  Segnala il comma 12, che presenta taluni profili di competenza della Commissione.
  Tale disposizione, in particolare, prevede che la proprietà delle aree e degli immobili del comprensorio Bagnoli-Coroglio appartenenti alla società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, è trasferita, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina, al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo Soggetto attuatore (comma 12).
  A tale scopo è prevista:
   1) una società per azioni, costituita dal Soggetto Attuatore, con capitale azionario aperto ad altri soggetti per il conferimento di altre aree ed immobili limitrofi al medesimo comprensorio di Bagnoli-Coroglio, meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo;
   2) il riconoscimento di un importo alla società Bagnoli Futura S.p.A, determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà;
   3) il versamento dell'importo mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, con rimborso legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore.

  La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce effetti anche verso diritti sugli immobili acquistati anteriormente da terzi (articolo 2644, secondo comma, del codice civile).
  Tale norma enuncia la regola generale secondo cui chi ha trascritto per primo è tutelato dalle eventuali pretese di chi, pur avendo acquistato in data anteriore lo stesso diritto, ha eseguito la trascrizione in data successiva.
  Successivamente alla trascrizione del suddetto decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), osserva che le criticità del decreto sblocca Italia di competenza della commissione giustizia hanno ad oggetto, principalmente, gli articoli 13 e 23.Pag. 73
  L'articolo 13, come emerge dalla rubrica stessa della norma, disciplina i cosiddetti Project bond.
  Vengono apportate numerose modifiche agli articoli 157, 159, 160 e 160-ter del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) a all'articolo 2414-bis del codice civile.
  I Project bond sono titoli che possono essere emessi dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato, allo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità.
  Tali strumenti possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati.
  Detti titoli così come disciplinati sono da considerarsi rischiosi in quanto: viene eliminato l'obbligo di riportare anche sul titolo l'avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione, tale avvertimento viene riportato, in base all'articolo 13, sulla sola documentazione di offerta; si deroga alla normativa codicistica di riferimento (2415, 2416, 2417, 2418 2419 e 2420 del codice civile); inoltre aggiunge un nuovo comma all'articolo 2414-bis del codice civile dettato in tema di prestito obbligazionario. L'attuale formulazione consente la costituzione di garanzie in favore di sottoscrittori o dei loro rappresentanti. Apparentemente favorevole agli obbligazionisti, in realtà, tale previsione lascia spazio alla possibilità di costituire garanzie anche personali, laddove la disposizione normativa che si va a riformare restringe tale ipotesi alle sole garanzie reali.
  Per tale articolo sono stati presentati dal MoVimento Cinque Stelle, presso la Commissione di merito, emendamenti soppressivi collegati alle criticità appena esposte.
  L'articolo 23 disciplina i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili e rende tipico uno schema contrattuale già diffuso nella prassi. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti – anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.
  A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile: il regime e gli effetti della trascrizione del contratto sono ad esempio mutuati dalla disciplina del contratto preliminare di compravendita; gli obblighi di inventario e di garanzia, nonché la ripartizione delle spese relative all'immobile sono tratti dalla disciplina del rapporto di usufrutto. Sono inoltre disciplinati gli effetti dell'inadempimento del contratto e della dichiarazione di fallimento delle parti, ed è esteso (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea) il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali.
  Le criticità in relazione all'articolo in oggetto sono, in primo luogo, legate al fatto stesso che non è con decreto legge che si dovrebbe disciplinare un nuovo «tipo di contratto» sia perché mancherebbe, nella fattispecie, un vero e proprio carattere di urgenza sia perché questa tecnica legislativa, troppo abusata, sconta la fretta del provvedimento stesso, che ha contingentati termini per la conversione in legge e si presta a facili e pericolosi vuoti normativi che ingenerano, immediatamente, dubbi all'operatore di diritto.
  Nel caso in oggetto, destano perplessità, così come rilevato anche dal Consiglio nazionale del notariato, la mancanza di una disciplina tributaria del contratto (anche se non si dovrebbe avere duplicazione di imposta in relazione ai corrispettivi del futuro acquisto pagati periodicamente) e il fatto che la norma lascia alcune questioni aperte, come quella relativa alla garanzia per la restituzione dei canoni pagati «in conto prezzo» quando si scoprano, successivamente alla stipula, difetti dell'immobile.Pag. 74
  I rischi per gli acquirenti, peraltro, non mancano. Chi acquista stipulando un mutuo è comunque proprietario dell'immobile se si trova in difficoltà economiche può sempre rivendere il bene. Non è così nel contratto di godimento per futura alienazione, dato che il conduttore non ha altra opzione che restituire il bene.
  Altro rischio deriva dal fatto l'effetto protettivo della trascrizione è di soli dieci anni. Questo termine (mutuato di fatto dal termine previsto per il contratto preliminare) è forse troppo breve per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'acquisto. Molti contratti potranno avere una durata maggiore, con tutti gli svantaggi conseguenti alla perdita degli effetti della trascrizione.
  Per tale articolo sono stati presentati dal suo gruppo, presso la Commissione di merito, sia un emendamento soppressivo dell'intera disposizione sia emendamenti soppressivi dei singoli commi.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole – Parere contrario su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, avverte che nella seduta odierna verrà espresso il parere sul disegno di legge C. 1864/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante la legge europea 2013, e sulle proposte emendative trasmesse dalla Commissione politiche dell'Unione Europea. Avverte altresì che non sono stati presentati emendamenti presso la Commissione Giustizia.
  In relazione al disegno di legge, osserva, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, che il Senato ha soppresso l'articolo 30, in materia di responsabilità civile dei magistrati, ed ha introdotto il comma 3 all'articolo 32, in materia di certificato successorio europeo previsto dal regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012. Ricorda che ai sensi del Regolamento n. 650 del 2012 il certificato – che non ha natura obbligatoria e non sostituisce i documenti utilizzati negli Stati membri per gli stessi scopi – può essere richiesto dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità al fine di dimostrare: a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie; b) l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Precisa che sui primi due commi dell'articolo in questione si è realizzata la doppia deliberazione conforme. Il comma 1 individua nel notaio l'autorità competente al rilascio del certificato. Il comma 2 prevede che sull'eventuale reclamo sul rilascio è competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile (il reclamo deve essere quindi proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti).
  Il comma 3 è stato aggiunto dal Senato e costituisce quindi oggetto dell'esame, in questa lettura, da parte della Camera. Tale disposizione precisa che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ovvero i territori in cui la pubblicità immobiliare Pag. 75è regolata dal cd. Sistema tavolare, continua ad applicarsi la disciplina sul rilascio del certificato di eredità e di legato, dettate dal titolo II del regio decreto n. 499 del 1929 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province). Ricorda che il sistema del libro fondiario o catasto tavolare convive con l'ordinario sistema di pubblicità immobiliare catastale vigente in Italia. Esso si caratterizza sia per una diversa modalità di conservazione delle informazioni sia, soprattutto, dal fatto che – diversamente che nel sistema ordinario dove la trascrizione nei registri immobiliari della vendita di un immobile ha funzione di opponibilità verso terzi – la trascrizione nel libro fondiario (cosiddetta intavolazione) è il vero atto traslativo ed è quindi presupposto di efficacia, anche fra le parti, del trasferimento o della costituzione del diritto reale.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, formula quindi una proposta di relazione favorevole sulla proposta di legge europea 2013-bis (C. 1864/B Governo, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina l'onorevole Donatella Ferranti quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, fa presente, che sono stati trasmessi dalla XIV Commissione due proposte emendative (vedi allegato) che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo aggiuntivo Pini 24.01 è volto a reintrodurre il testo dell'articolo 30, soppresso dal Senato, in materia di responsabilità civile dei magistrati.
  Su tale articolo aggiuntivo esprime parere contrario sia per ragioni di opportunità e di coordinamento dei lavori dei due rami del Parlamento, sia per ragioni di merito.
  Ricorda, infatti, che presso la Commissione Giustizia del Senato è in corso di esame un disegno di legge governativo (A.S. 1626) recante la riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati. È in quella sede, pertanto, che dovrà proseguire l'esame di questa delicata materia, che la Camera avrà modo di approfondire in seconda lettura. Inoltre, per quanto concerne i profili di merito, si osserva che il disegno di legge governativo si basa su principi e presupposti molto diversi, configurando una responsabilità indiretta del magistrato, laddove l'articolo aggiuntivo 24.01 (così come il soppresso articolo 30) configurano un'ipotesi di responsabilità diretta.
  L'emendamento Borghesi 32.1 è volto a sopprimere il terzo comma dell'articolo 32, in base al quale, come già descritto, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ovvero i territori in cui la pubblicità immobiliare è regolata dal cosiddetto Sistema tavolare, continua ad applicarsi la disciplina previgente sul rilascio del certificato di eredità e di legato. Esprime parere contrario sull'emendamento in questione, volto a sopprimere il citato comma 3, in quanto tale disposizione, nell'escludere l'applicabilità della disciplina del certificato successorio europeo, tiene conto della particolare autonomia dei territori interessati e delle difficoltà dell'applicazione di tale disciplina in presenza del sistema catastale tavolare.
  Propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pini 24.01 e sull'emendamento Borghesi 32.1.

  La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

  La seduta termina alle 14.

Pag. 76