CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 settembre 2014
306.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 17.10.

Variazioni nella composizione della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà il benvenuto alla collega Nunzia De Girolamo, nominata componente della Giunta in luogo dell'onorevole Antonio Leone, che è stato eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura e che ringrazia per l'impegno e per la sensibilità istituzionale profusi nell'attività di questo organo del quale ha fatto parte fin dalla XIV legislatura.
  Poiché l'onorevole Leone ricopriva la carica di vicepresidente, la Giunta dovrà procedere ad integrare l'ufficio di presidenza.

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso.
(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che l'interessato, successivamente all'istanza di insindacabilità dello scorso 24 luglio, ha prodotto ulteriore documentazione – contenuta nel fascicolo di seduta – ed ha altresì comunicato di voler esercitare la facoltà di fornire alla Giunta i chiarimenti reputati opportuni.
  Inoltre, l'interessato ha segnalato che la Corte d'Appello di Milano ha fissato per la discussione finale della causa d'appello l'udienza del 29 ottobre 2014, assegnando alle parti il termine del 1o ottobre 2014 per la presentazione di note conclusive.
  Avverte, quindi che, nella seduta odierna, avrà luogo l'audizione dell'interessato.
  Intervenendo in sostituzione del relatore Bragantini, impossibilitato a partecipare Pag. 4alla seduta odierna, ricorda che la domanda in titolo riguarda affermazioni contenute in un libro pubblicato nel 2011, dal titolo «Cossiga mi ha detto», a firma di Renato Farina, al tempo membro del Parlamento. In esso sono riportati alcuni episodi sul dottor Libero Mancuso, relativi alla sua azione nella magistratura, ritenuti da quest'ultimo lesivi della propria onorabilità.
  La questione viene all'esame della Giunta in quanto, lo scorso 24 luglio 2014, Renato Farina ha adito la Giunta affinché sia valutato in questa sede che le medesime affermazioni sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.
  Evidenzia fin d'ora che – pur essendo stata eccepita dinanzi al Tribunale di Monza l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione – il giudice non ha proceduto a sospendere il processo ma ha invece pronunciato, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 702-bis c.p.c., ordinanza di condanna al risarcimento del danno. Dunque non ha applicato quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
  Il procedimento pende adesso in secondo grado dinanzi la Corte di appello di Milano, che ha fissato l'udienza per la discussione finale della causa il prossimo 29 ottobre.
  Nel richiamare brevemente i fatti oggetto della controversia giudiziaria, ricorda che un passaggio del citato libro riferisce di taluni comportamenti attribuiti dal presidente Cossiga al dottor Mancuso, che al tempo ricopriva le funzioni di sostituto procuratore a Bologna.
  In particolare, a suo dire, il magistrato si sarebbe avvalso di Angelo Izzo, noto torturatore e assassino del Circeo – assicurandogli peraltro un eccellente trattamento carcerario – e lo avesse messo nella cella di un mafioso, tale Giuseppe Pellegriti, al fine di raccoglierne le confidenze.
  Per tale iniziativa sarebbe quindi avvenuto un alterco con il magistrato Giovanni Falcone che, appresa la notizia, gli avrebbe intimato di non invadere le altrui competenze, incontrando la resistenza di Mancuso, derivante dalle sue convinzioni politiche.
  Per tali affermazioni il dottor Mancuso ha citato in giudizio l'onorevole Renato Farina, ritenendo che le false circostanze riportate nel volume hanno l'effetto di screditare la sua figura.
  Il giudizio di primo grado – svoltosi nelle forme del procedimento sommario di cognizione – si è concluso il 19 dicembre 2013 con la condanna a corrispondere 25 mila euro. L'ordinanza è adesso oggetto di giudizio in appello, essendo stata impugnata da Renato Farina.
  Come già evidenziato, invita preliminarmente la Giunta a porre attenzione allo sviluppo processuale della vicenda.
  Infatti, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la parte convenuta ha ritualmente eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse nel libro, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dunque l'improcedibilità della domanda risarcitoria, in ossequio al disposto dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
  Ricorda che, di fronte a tale iniziativa processuale, la legge consente al magistrato la sola scelta tra due percorsi alternativi: accogliere l'eccezione, eventualmente consentendo alle parti di precisare le conclusioni prima di emettere la pronuncia definitoria del giudizio, oppure – ove ritenga di non accogliere l'eccezione – trasmettere gli atti alla Camera competente affinché essa si esprima sul punto. In questo secondo caso il procedimento è sospeso fino alla deliberazione parlamentare e comunque non oltre novanta giorni.
  Come già sottolineato, l'ordinanza che ha definito il giudizio di primo grado ha omesso del tutto di pronunciarsi sull'eccezione di insindacabilità e quindi l'interessato ha esercitato la facoltà – ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 – di attivarsi direttamente presentando l'istanza concernente l'applicazione della insindacabilità. Di tale iniziativa l'autorità giudiziaria presso cui pende in appello la causa è stata informata dalla stessa Presidenza della Camera.Pag. 5
  Ritiene opportuno ribadire che l'obbligo di sospendere il procedimento in caso di mancato accoglimento dell'eccezione è sancito in modo esplicito dalla legge e risponde ad un principio di economia procedurale: infatti, ogni ulteriore attività processuale sarebbe posta in essere inutilmente ove la Camera riconoscesse l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione al caso concreto, determinando l'estinzione del procedimento.
  Giova richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 149 del 2007, in sede di conflitto di attribuzione originato da un caso in cui l'autorità giudiziaria – a fronte dell'eccezione di insindacabilità proposta dal deputato interessato – aveva proseguito il giudizio, dapprima rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e, infine, assegnando la causa a sentenza.
  La Corte – adita in sede di conflitto di attribuzione dalla Camera dei deputati dopo aver deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato interessato – ha affermato che «dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice non poteva prescindere dall'applicazione della disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 140. Conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti di rinvio delle udienza (...), nonché il provvedimento di trattenimento in causa». Inoltre, «la mancata tempestività dell'assunzione da parte del giudice di una decisione circa la sussistenza o meno della prerogativa parlamentare, con tutte le conseguenze di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, costituisce un evidente disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati e si traduce anche nella violazione di quell'obbligo di leale collaborazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve sempre e comunque caratterizzare le relazioni tra i poteri dello Stato».
  Appare quindi acclarato come, nel caso di specie, gli atti posti in essere dal giudice dopo la formulazione della eccezione di insindacabilità siano viziati dal mancato rispetto delle procedure dettate dalla legge a tutela delle prerogative parlamentari.
  Non è questa, evidentemente, la sede per valutare la regolarità degli atti giudiziari, ma ritiene che la Giunta debba comunque censurare il comportamento del magistrato, eventualmente anche formulando una apposita segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Resta fermo che – in questa sede – rientra nell'esclusivo sindacato della Giunta verificare la riconducibilità delle espressioni contestate alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  In questo senso, l'onorevole Renato Farina ha prodotto atti parlamentari tipici posti in essere dal presidente Cossiga ed ha preannunciato che – nella sua audizione – intende altresì richiamare i contenuti di una proposta di legge a sua prima firma presentata il 16 maggio 2011, dal titolo «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia» (A.C. n. 4359).

  Gea SCHIRÒ (SCpI) chiede se l'onorevole Renato Farina sia coinvolto in altri procedimenti analoghi connessi alla sua attività di scrittore e giornalista, ritenendo che tale informazione potrebbe essere funzionale ad una valutazione complessiva del contesto in cui si innesta la vicenda oggetto del giudizio.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rileva che tale informazione non è in possesso della Giunta, la cui cognizione è limitata al caso di specie.

  (Viene introdotto Renato Farina).

  Renato FARINA ricorda di aver raccolto i contenuti di una lunga intervista resa dal presidente Cossiga nel 2008 nel libro che, in ogni caso, è stato pubblicato nel giugno 2011 a sua firma e, dunque, sotto la sua esclusiva responsabilità.
  L'episodio oggetto del giudizio civile gli è stato riferito dal presidente Cossiga, come si desume inequivocabilmente dalla Pag. 6circostanza che quest'ultimo ne fece oggetto di una interpellanza presentata nel 1992 al Senato, da lui prodotta agli atti.
  Nel riportare tali fatti, risalenti a più di venti anni prima, riteneva di esercitare il diritto di cronaca, che ha infatti invocato dinanzi al tribunale di Monza, unitamente alla prerogativa dell'insindacabilità parlamentare.
  Al proposito, segnala di aver adito con colpevole ritardo la Giunta nella presunzione che dovesse essere l'autorità giudiziaria a pronunciarsi in prima istanza su tali profili, circostanza che non si è verificata determinando – a suo avviso – un vulnus delle guarentigie dell'istituzione parlamentare.
  A tale riguardo segnala alla Giunta una sua specifica iniziativa parlamentare posta in essere alcuni mesi prima della pubblicazione del libro che, a suo dire, assume rilevanza nelle valutazioni che la Giunta è chiamata a svolgere. Si riferisce, in particolare, alla proposta di legge a sua prima firma presentata il 16 maggio 2011, dal titolo «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia» (A.C. n. 4359). Obiettivo di tale iniziativa legislativa concerne una tematica affine all'oggetto dei passaggi del libro contestati, volendo in realtà far luce sulla gestione dei collaboratori di giustizia in termini di denaro corrisposto, vantaggi offerti ed altro ancora.
  Precisa, infine, di aver avanzato anche nell'atto introduttivo dell'appello la richiesta di riconoscere l'operatività dell'istituto dell'insindacabilità parlamentare e di aver segnalato all'autorità giudiziaria l'avvio del presente procedimento parlamentare.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, invita l'onorevole Renato Farina a precisare se le dichiarazioni rese dal presidente Cossiga sono state oggetto di registrazione.

  Renato FARINA conferma tale circostanza, evidenziando che tuttavia, nel giudizio di primo grado, non si è ritenuto – per ragioni procedurali – né di acquisire agli atti le registrazioni e le relative trascrizioni né di assumere la testimonianza di una sua collaboratrice che era presente agli incontri.

  Nunzia DE GIROLAMO (NCD) chiede all'onorevole Renato Farina se le registrazioni, pur non acquisite agli atti, siano state comunque ascoltate in udienza.

  Renato FARINA replica di non essere in grado di fornire spiegazioni tecniche su tale profilo processuale, su cui comunque i suoi legali hanno formulato uno specifico motivo di gravame.

  Franco VAZIO (PD) chiede se vi sia contestazione sulle modalità con cui è stata riportata la conversazione nel libro.

  Renato FARINA replica che non vi è alcuna contestazione e che il libro riproduce in modo fedele i contenuti delle dichiarazioni del presidente Cossiga.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, ringrazia il collega e dichiara conclusa l'audizione.

  (Renato Farina si allontana dall'aula).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, con l'intesa che in quella sede – in ragione dei tempi di svolgimento del procedimento civile rappresentati dall'interessato – la Giunta procederà alla deliberazione finale.

  La seduta termina alle 17.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 17.50.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20 (esame doc. IV-ter, n. 14 – rel. Garavini).

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bari nell'ambito del procedimento civile intentato dalla sig.ra Letizia La Selva nei confronti del deputato Gero Grassi (esame doc. IV-ter, n. 15 – rel. Daniele Farina).