CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2014
302.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Votazione per l'elezione di un Segretario.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Indìce, quindi, la votazione per l'elezione di un Segretario di Commissione.
  Comunica il risultato della votazione:

   Presenti e votanti  30   

  Hanno riportato voti:
   Irene MANZI  24   
   Simone VALENTE   6   Pag. 62
   Schede bianche   0   
   Schede nulle   0   

  Proclama quindi eletto segretario il deputato Irene MANZI.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati:
  Battelli, Blazina, Brescia, Capua, Carocci, Coccia, Coscia, Di Benedetto, Luigi Gallo, Ghizzoni, Giancarlo Giordano, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Marzana, Narduolo, Orfini, Palmieri, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Simonetti, Tancredi, Vacca, Ventricelli, Vezzali.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la Commissione attività produttive ha rappresentato la necessità che le Commissioni esprimano il parere sul Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abbinate nel più breve tempo possibile, in quanto il testo sarà esaminato dall'Assemblea a partire dalla giornata di domani. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abbinate.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Gianna MALISANI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 750 Dell'Orco e le altre proposte di legge abbinate hanno avuto un iter piuttosto articolato. Ricorda che la proposta, di iniziativa del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle era già stata calendarizzata per l'esame in Assemblea nel mese di ottobre dello scorso anno, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, ossia nell'ambito della quota garantita alle opposizioni dal Regolamento stesso. Su quel testo la VII Commissione non era stata allora chiamata ad esprimere un parere. L'esame di tale proposta di legge, iniziato in sede referente presso la Commissione attività produttive il 20 giugno 2013, era stato svolto congiuntamente ad altre due proposte di iniziativa parlamentare (C. 1042 e C. 1279) e di una proposta di iniziativa popolare (C. 947), vertenti tutte sul medesimo tema della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali.
  Dopo un ampio ciclo di audizioni e la formazione di un comitato ristretto, il relatore di allora, onorevole Nardella, aveva presentato una proposta di testo unificato. I presentatori dell'atto C. 750 (M5S) non trovandosi d'accordo sull'impianto del testo unificato elaborato dal comitato ristretto avevano chiesto il disabbinamento delle altre proposte e avevano chiesto che l'esame continuasse sul testo originario dell'atto C. 750. Il mancato accordo su di un testo condiviso era dovuto al fatto che l'atto C. 750 mira ad incidere sul principio di liberalizzazione Pag. 63degli orari degli esercizi commerciali, tramite l'introduzione di una serie di limiti allo stesso, mentre le altre proposte di iniziativa parlamentare, intendono mantenere fermo il suddetto principio anche tramite la promozione di accordi tra gli enti locali, nel quadro della programmazione regionale. Nella seduta dell'8 ottobre 2013 la Commissione attività produttive aveva dunque proseguito l'esame in sede referente sul testo originario dell'atto C. 750, che – si ricorda – era in quota opposizione, dopo il disabbinamento dalle altre proposte di legge, approvando emendamenti interamente soppressivi dell'articolato dello stesso (composto di due articoli) e conferendo conseguentemente mandato al relatore di riferire in senso contrario alla proposta stessa. Anche il Governo si era espresso in senso contrario. Contestualmente il gruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto che fosse nominato un relatore di minoranza e, in occasione dell'esame in Assemblea, ha presentato un testo alternativo alla stessa proposta C. 750.
  L'esame in Assemblea è iniziato il 14 ottobre 2013 e il 22 ottobre del medesimo anno il testo è stato rinviato in Commissione.
  La X Commissione ha quindi ripreso il 30 ottobre 2013 l'esame in sede referente della proposta di legge C. 750, alle quali sono state successivamente abbinate ulteriori proposte di legge.
  Il Comitato ristretto della Commissione di merito ha quindi elaborato un nuovo testo unificato che è stato successivamente adottato come testo base dalla medesima Commissione in data 18 giugno 2014. Nella seduta di questa mattina la Commissione X ha approvato alcuni emendamenti al testo che sarà esaminata dall'Assemblea a partire da giovedì 25. Il nuovo testo, che rappresenta un punto di mediazione fra le posizioni dei diversi gruppi, ha registrato un'ampia convergenza.
  Andando ad esaminare il contenuto del presente provvedimento ricorda che lo stesso è composto di quattro articoli e solo per taluni aspetti risulta di interesse per la VII Commissione. Osserva che, in linea generale, le norme in commento reintroducono alcune limitazioni alla liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali. Con riferimento all'attuale disciplina in materia ricorda che l'articolo 31, del decreto-legge n. 201 del 2011, modificando l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge n. 223 del 2006, ha reso permanente ed ha esteso a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali prevista in termini sperimentali per i comuni a vocazione turistica e per le città d'arte, prevedendosi – in particolare – che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, siano svolte, tra l'altro, senza i limiti e le prescrizioni relative al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Il medesimo articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha inoltre sancito, come principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.
  Nello specifico, l'articolo 1 del testo in esame riformula il suddetto articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge n. 223 del 2006 prevedendo che in dodici giorni festivi dell'anno, ivi specificamente indicati, le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva.
  I dodici giorni di riferimento sono: 1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno; 2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania; 3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 4) la domenica di Pasqua; 5) il giorno di lunedì dopo Pasqua; 6) il 1o maggio, festa del lavoro; 7) il 2 giugno, festa della Repubblica; 8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria; 9) il 1o novembre, festa di Ognissanti; 10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione; 11) il 25 dicembre, festa di Natale; 12) il 26 dicembre, festa di Santo Stefano.Pag. 64
  A seguito di una modifica approvata dalla Commissione di merito è peraltro consentito a ciascun esercizio commerciale di derogare a tale vincolo per un massimo di sei giorni (su dodici) per ciascun anno, dandone preventiva comunicazione al Comune competente per territorio.
  Vengono tuttavia escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richiamate dal medesimo testo (capoverso 1-ter dell'articolo 1, comma 1, lettera b). Si tratta delle attività individuate dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998: rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
  A seguito di un emendamento approvato dalla Commissione sono comunque escluse dagli obblighi di chiusura le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  L'articolo 2 disciplina appositi accordi territoriali, prevedendosi che ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le summenzionate limitazioni. Al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza.
  Segnala poi il comma 6 del predetto articolo 2, in base al quale nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento dei citati accordi territoriali, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, definiscono: a) criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati; b) i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti. Viene infine previsto che ciascuna regione istituisca un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti accordi territoriali.
  La norma che più direttamente riguarda la competenza della Commissione cultura è quella contenuta nell'articolo 3, il quale prevede in particolare, che il sindaco possa definisce gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. La Commissione di merito ha precisato che il Sindaco possa esercitare tale funzione per un periodo non superiore a tre mesi, e, comunque, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  La mancata applicazione delle predette disposizioni determina l'applicazione – da parte del sindaco – delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998, ossia la sanzione Pag. 65amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (importo da convertire in euro).
  L'articolo 4, infine, dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio, destinato alle imprese rientranti nella definizione di «esercizi di vicinato» ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per il finanziamento di contributi per l'ampliamento dell'attività e per il pagamento dei canoni di locazione. Vengono demandate ad un apposito decreto ministeriale – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – la definizione dei requisiti di accesso ai contributi e l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
  La Commissione di merito ha precisato i profili finanziari di tale fondo, prevedendo uno stanziamento complessivo di 18 milioni di euro per ciascun anno, e le relative norme sulla copertura finanziaria.
  Ricorda infine che, in data 17 settembre 2014, il presidente della X Commissione ha riferito che è pervenuta alla presidenza della Commissione una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferita al provvedimento in esame e che le osservazioni prodotte dall'Autorità, sono riferite sia all'articolo 1, laddove si argomenta che la reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura (sia relativamente alla reintroduzione della chiusura in alcune festività sia alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale) rappresenta un ostacolo alle dinamiche concorrenziali; sia all'articolo 2, con riferimento al fatto che la possibilità per i comuni di predisporre accordi territoriali per la definizione di orari e chiusure di esercizi commerciali possa avere ripercussioni negative sulla concorrenza; sia all'articolo 3, ove appare eccessivamente penetrante il potere del sindaco che può definire gli orari di apertura in termini generali per determinate zone del territorio comunale, mentre l'introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica deve, a parere dell'Autorità, essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico.

  Luigi GALLO (M5S), evidenziando che il Movimento 5 stelle ha presentato la proposta di legge in esame per rispondere alle richieste delle piccole attività commerciali del territorio schiacciate dalla grande distribuzione, osserva che il testo unificato predisposto dalla Commissione attività produttive è stato pesantemente modificato e allo stato non è in grado di recepire questa esigenza. Per quanto riguarda più propriamente le competenze della VII Commissione, sottolinea lo svuotamento delle città a favore di quei finti agglomerati urbani che sono i centri commerciali e l'abdicazione degli amministratori locali alle loro prerogative in favore di soggetti privati, quali i gestori dei centri commerciali.

  Manuela GHIZZONI (PD), complimentandosi con il relatore, ricorda di aver sottoscritto a titolo personale la proposta di legge del Movimento 5 Stelle. Concorda con l'onorevole Gallo sulla competenza della Commissione cultura sulla materia oggetto del provvedimento, che si riferisce alla vita e al divenire delle città. Ritiene che il decreto-legge n. 201 del 2011 sia stato dirompente, soprattutto in realtà dove erano già vigenti regole condivise in questo settore. Evidenzia tuttavia che alcuni comuni non hanno abdicato al loro ruolo e hanno cercato di favorire la convivenza tra la creazione di centri commerciali e il mantenimento di negozi del centro storico, questi ultimi gravemente colpiti dalla crisi economica in atto, con gravi ricadute sul tessuto sociale. Pur riconoscendo che questa legge sia un piccolo passo avanti rispetto al decreto-legge n. 201, osserva che sarebbe stato a suo parere preferibile riconosce un maggior peso agli accordi territoriali predisposti Pag. 66dai comuni, soprattutto attraverso la previsione di un loro valore vincolante. Sottolinea infine che tutti gli interventi che riguardano la vita di una città debbano essere governati e che non è pertanto possibile una liberalizzazione totale.

  Luisa BOSSA (PD), citando l'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, che attribuiva al sindaco la possibilità di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, osserva che nel provvedimento in esame non si ritrova lo spirito della citata legge n. 142, che consisteva nella discussione tra cittadini e amministratori dei tempi di vita e di lavoro delle città, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In sintesi giudica fredda questa proposta di legge, che si limita agli aspetti formali della materia, senza toccare quelli sostanziali.

  Roberto RAMPI (PD) condivide con i colleghi l'osservazione che il provvedimento rientri nelle competenze della VII Commissione, in quanto esso non riguarda solo il commercio, ma la politica dei poli di aggregazione della vita sociale. Ricordando la propria esperienza di amministratore locale, evidenzia come sia possibile attivare sinergie positive tra le istituzioni culturali e i grandi centri commerciali. Per quanto riguarda le dinamiche concorrenziali fra esercizi commerciali dei centri storici e grandi centri, sottolinea come negli ultimi tempi si sia creata una concorrenza anche tra i numerosi centri commerciali aperti in seguito all'entrata in vigore della direttiva dell'Unione europea che ha liberalizzato l'apertura degli stessi. Conclude evidenziando i passi avanti recati dal provvedimento in esame, pur sottolineando la necessità di ulteriori interventi nel campo della promozione del patrimonio culturale e dei servizi alle famiglie.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, si dichiara concorde con l'onorevole Rampi in ordine alla difficoltà di cambiare le modalità di fruizione dei centri urbani con una semplice legge, osservando che allo scopo è necessario intervenire anche con altri strumenti.

  Gianna MALISANI (PD), relatore, concordando con l'onorevole Ghizzoni in ordine alla scarsa incisività del provvedimento, critica alcune modifiche introdotte dalla Commissione di merito, quali la riduzione da dodici a sei dei giorni di chiusura inderogabili e il fatto che la decisione al riguardo spetti al singolo esercizio e non agli amministratori locali. Osserva però che il vero problema è la direttiva dell'Unione europea che ha liberalizzato l'apertura di nuovi centri commerciali, che attualmente sono forse troppi. Sottolinea le conseguenze di tale liberalizzazione sui piccoli esercizi, che si sono visti costretti ad ampliare i loro orari di apertura, con pesanti ricadute sulla vita sociale e familiare degli addetti. Auspicando che il provvedimento possa essere modificato nel corso dell'esame in Assemblea nel senso evidenziato dalla discussione testé svolta, conclude sottolineando che sarebbe necessario un ulteriore intervento legislativo per limitare l'apertura di nuovi centri commerciali.
  Formula quindi una proposta di nulla osta (vedi allegato 1).

  Luigi GALLO (M5S) si dichiara contrario alla proposta di nulla osta formulata dal relatore, sottolineando come i territori italiani non siano tutti uguali. L'esistenza di buone pratiche e realtà virtuose, come quella riportata dall'onorevole Rampi, non autorizza infatti a ritenere che queste siano universalmente diffuse. In alcune parti del Paese le amministrazioni locali non riescono a contrapporsi alla grande distribuzione e i centri commerciali sono gli unici poli di aggregazione, anche culturale. Spetta pertanto alla politica realizzare un cambiamento di rotta, eventualmente anche in sede europea intervenendo sulla direttiva che liberalizza l'apertura dei centri commerciali. Dichiara infine la volontà del proprio gruppo di collaborare qualora si decidesse di realizzare interventi più incisivi.

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  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, si complimenta con il relatore per il lavoro svolto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

  Maria Grazia ROCCHI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta aveva proposto di esprimere un nulla osta sul provvedimento in esame, non rilevando profili di competenza della VII Commissione. In seguito agli interventi dei colleghi Palmieri e Giordano, che avevano sottolineato alcuni aspetti connessi con le competenze della Commissione, a proposito del cosiddetto «ergastolo della patente», ritiene che sia invece opportuno che la Commissione stessa si pronunci con un vero e proprio parere. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), ringraziando il relatore per il recepimento delle sollecitazioni avanzate nella scorsa seduta, chiede di trasformare l'osservazione in condizione, in considerazione dell'importanza della questione. Giudica infatti eccessivo che la pena accessoria abbia durata superiore a quella della sanzione principale e sottolinea come non sia giusto definire irrevocabilmente una persona in relazione a un errore commesso una sola volta, senza concedere alcuna possibilità di rieducazione. Preannuncia comunque il proprio voto favorevole anche qualora il relatore non dovesse accogliere la richiesta.

  Maria Grazia ROCCHI (PD) non ritiene di acconsentire alla richiesta dell'onorevole Palmieri.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.
Atto n. 105.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2014.

  Irene MANZI (PD), relatore, formula proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3), che recepisce alcune osservazioni avanzate nel corso del dibattito.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), complimentandosi con l'onorevole Manzi per la sua nomina a segretario, propone che le osservazioni contenute nella proposta di parere, per le loro caratteristiche molto simili a emendamenti, vengano trasformate in condizioni.

  Il sottosegretario Francesca BARRACCIU rassicura l'onorevole Palmieri in ordine alla volontà del Governo di recepire Pag. 68le indicazioni contenute nel parere proposto dal relatore, indipendentemente dalla loro definizione di osservazioni o condizioni.

  Irene MANZI (PD), relatore, anche in considerazione dell'intervento del rappresentante del Governo, non ritiene necessario di modificare la proposta di parere testé formulata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 15.35.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2014.

  Tamara BLAZINA (PD), relatore, pur ricordando che il provvedimento è ancora in corso di esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) ritiene comunque opportuno che la Commissione concluda l'esame nella seduta odierna. Pertanto, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

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