CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2014
301.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 109

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
(Svolgimento e conclusione).

  Cesare DAMIANO, presidente, introduce l'audizione, avvertendo che il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ha depositato agli atti della Commissione un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

  Antonello SORO, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Luisella ALBANELLA (PD).

  Antonello SORO, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, replicando, Pag. 110rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

  Cesare DAMIANO, presidente, ringrazia il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali per l'importante contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2629, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 18 settembre scorso, fa presente che l'esame proseguirà nella giornata di giovedì 25 settembre, mentre l'espressione del parere alla VIII Commissione potrà avere luogo nel corso della prossima settimana.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame presenta un particolare rilievo nell'ambito dell'azione di governo, in quanto i plurimi interventi contenuti nei quarantacinque articoli del decreto intendono, nel loro insieme, perseguire l'obiettivo del miglioramento della competitività del nostro sistema economico attraverso misure che, da un lato, incidono sulle procedure amministrative, al fine di semplificarle e accelerarle, e, dall'altro, mirano a sostenere le attività produttive e a stimolare la ripresa e lo sviluppo degli investimenti con norme che coniugano previsioni di carattere congiunturale con riforme di carattere strutturale. Fa notare che l'ampiezza del decreto-legge, i cui articoli sono suddivisi in dieci capi, non consente una puntuale analisi del complesso delle sue disposizioni, che – come si è detto – affrontano una vasta gamma di temi non direttamente riconducibili a materie di competenza della Commissione lavoro. Fa presente che il decreto reca, in primo luogo, un consistente numero di disposizioni in materia di interventi infrastrutturali. Rientrano in questo ambito, in particolare, i Capi I e II del decreto, che recano misure per la riapertura dei cantieri e per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni, il Capo VI, che reca misure urgenti in materia di porti e aeroporti, nonché alcune disposizioni contenute nel Capo IV, che reca misure di semplificazione, quali l'articolo 10, che contiene disposizioni volte a rafforzare il ruolo di Cassa depositi e prestiti nel finanziamento degli investimenti, l'articolo 11, che rafforza le disposizioni vigenti in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali finanziati attraverso forme di partenariato pubblico-privato, nonché l'articolo 14, che ribadisce il divieto di gold plating nel settore delle opere pubbliche. Un ulteriore filone di intervento attiene alla materia della tutela dell'ambiente, alla quale sono riconducibili le disposizioni del Capo III, Pag. 111che reca norme urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico, nonché quelle del Capo VIII, anch'esso riferito a misure urgenti di carattere ambientale. Un significativo numero di disposizioni, in particolare nell'ambito del Capo V, interviene in materia di edilizia, con norme incidenti su un settore particolarmente colpito dalla crisi, anche con riferimento agli immobili e agli investimenti immobiliari pubblici. Richiamati i già menzionati interventi di semplificazione procedurale che non si limitano alle sole disposizioni del Capo IV del provvedimento, ma attraversano trasversalmente l'intero decreto, segnala altresì la presenza di misure in materia di energia, sia con riferimento alla disciplina del conto termico di cui all'articolo 22, sia per quanto attiene alle disposizioni del Capo IX, che reca misure per garantire l'approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. In questo ambito si iscrivono anche le norme che rivedono gli incentivi per i veicoli a basse emissioni. Il Capo VII del decreto è espressamente dedicato a misure urgenti per le imprese, che contemplano, tra l'altro, interventi volti alla promozione del Made in Italy e misure tese a favorire l'attrazione di investimenti esteri. Il Capo X reca, infine, le disposizioni relative al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché ulteriori norme in materia di finanza degli enti territoriali.
  Per quanto attiene alle disposizioni del decreto incidenti su materie di competenza della XI Commissione, fa notare che la norma più rilevante è senz'altro costituita dall'articolo 40, che prevede il rifinanziamento nell'esercizio 2014 degli ammortizzatori sociali in deroga. Più in dettaglio, il comma 1 prevede l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini delle rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013 (cosiddetto bonus Giovannini), relativo alle Regioni diverse dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, Tale ultimo incremento corrisponde alla riduzione di pari importo operata per il 2014 ai sensi del successivo comma 2. Fa presente che, come già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disposizione intende dare una risposta ad una situazione ancora emergenziale, mentre si va definendo un nuovo assetto complessivo degli ammortizzatori sociali in linea con quanto stabilito nella legge n. 92 del 2012 e i principi in via di approvazione nell'ambito del disegno di legge delega sul lavoro in discussione al Senato. La disposizione in esame incrementa, dunque, di 728 milioni di euro gli stanziamenti previsti per il 2014 ricorrendo a risorse non utilizzate per la maggior parte nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rifinanziamento è sostanzialmente contestuale alla definizione del contenuto del decreto ministeriale che definisce nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, già pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Osserva che il comma 2 individua le coperture finanziarie per il rifinanziamento di cui al comma 1. In particolare, si prevedono le seguenti misure: la riduzione di 150 milioni di euro per il 2014 e di 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di risorse a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia ai fini del finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età in determinate condizioni di svantaggio (cosiddetto bonus Giovannini). È altresì prevista un'ulteriore riduzione, per 70 milioni di euro per il 2014, della dotazione per le restanti regioni; la riduzione di 11.757.411 di euro per il 2014 del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e Pag. 112delle donne; il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per il 2014, destinato a finanziare la formazione continua; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua; l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro; la riduzione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo relativo agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per il 2014 medesimo; l'utilizzo per 50 milioni di euro delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che restano acquisite al bilancio dello Stato. La relazione tecnica allegata al decreto dà analiticamente conto delle riduzioni operate, chiarendo per ciascuna categoria di spesa le ragioni che consentono di utilizzare le risorse disponibili. Segnala che i commi da 3 a 6 recano ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni. Più specificamente, il comma 3 dispone che non ci sia un'ulteriore ripartizione degli stanziamenti delle risorse per il finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età in determinate condizioni di svantaggio (bonus Giovannini) a favore delle regioni (risorse di entità diversa a secondo se concernenti le regioni del Mezzogiorno più Abruzzo, Molise e Sardegna o le restanti regioni). In relazione a ciò, il comma contestualmente abroga il riferimento ai criteri di riparto dei Fondi strutturali quale modalità da adottare per le regioni non del Mezzogiorno, Il comma 4 destina 8 milioni di euro nel quadro del Fondo per l'occupazione e formazione al fine di completare l'erogazione dell'ASpI di competenza dell'anno 2013 in favore dei lavoratori sospesi a causa di crisi aziendale od occupazionale fino ad un massimo di novanta giornate nel biennio «mobile», sulla base della disciplina di cui all'articolo 3, comma 17, della legge n. 92 del 2012. Il comma 5 rende strutturale la possibilità, già prevista per il 2013, di utilizzare le risorse del Piano di azione e coesione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali nelle regioni coinvolte nel medesimo piano (Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia). Per effetto delle riduzioni apportate, che determinano effetti non coincidenti sui saldi di finanza pubblica, il comma 6 incrementa la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per una somma pari a 151,2 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro annui per il triennio 2015-2017. Come risulta evidente, si tratta di un provvedimento di particolare rilievo, considerando la delicatezza del tema della misura del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, rispetto al quale reputa senz'altro utile acquisire anche ulteriori elementi di valutazione da parte dell'Esecutivo.
  Quanto alle altre disposizioni del decreto, segnala che l'articolo 27 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, vengano individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL rientranti nel piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, dando priorità alle opere in stato di realizzazione avanzato. La relazione illustrativa del decreto, nel sottolineare il rilievo dell'intervento, indica quali possibili linee di intervento la realizzazione di opere di edilizia sanitaria e scolastica, la ricostruzione di edifici danneggiati Pag. 113in seguito ad eventi sismici, nonché interventi di edilizia sociale. Fa presente che il comma 2 dell'articolo 27 prevede che l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, destini al finanziamento delle opere le risorse autorizzate sulla base del piano triennale degli investimenti immobiliari per il triennio 2014-2016, adottato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 novembre 2010, che disciplina le operazioni immobiliari attuate da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale. Al riguardo, nel considerare particolarmente apprezzabile la disposizione, che – muovendosi nell'ambito delle risorse disponibili – punta a promuovere il completamento e la realizzazione di opere infrastrutturali di pubblico interesse, ritiene che possa essere utile acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi circa le risorse che potrebbero essere movimentate e gli interventi finanziabili.
  Osserva che il successivo articolo 28 reca invece una serie di disposizioni in favore del settore del volo. Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, i commi 1 e 2, intervengono sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, confermando anche per il triennio 2015-2017 l'agevolazione già prevista per il 2014 dalla normativa vigente. Più specificamente, il comma 1 dispone che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'Inps. Il comma 2 reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Segnala poi che il comma 3 dell'articolo 28 estende, in determinati casi tassativamente indicati nel testo, il regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio.
  Rileva, quindi, che l'articolo 34, recante modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, nonché misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica, al comma 7, stabilisce che, nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
  Segnala, quindi, che l'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. L'esclusione è limitata alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, al quadriennio 2015-2018, alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (royalties) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel quadriennio.
  Da ultimo, rileva che l'articolo 42 elimina l'esclusione dal patto di stabilità interno di specifiche categorie di spesa, recependo l'intesa sancita nell'ambito della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha assicurato un contributo di 500 milioni di euro per l'anno 2014, in attuazione del decreto-legge n. 66 del 2014. In questo ambito, viene meno Pag. 114l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese relative al fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014. Per effetto di tale previsione, quindi, le Regioni dovranno effettuare le spese nei confronti dei beneficiari nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

  Antimo CESARO (SCpI) chiede al relatore chiarimenti in ordine al comma 2 dell'articolo 40, che sembrerebbe provvedere alla copertura del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso una riduzione dalle risorse precedentemente stanziate dal decreto-legge n. 76 del 2013 per le assunzioni di giovani nel Mezzogiorno. Chiede al relatore, in particolare, di approfondire i motivi di tale intervento, chiarendo eventualmente in che misura sia stata data applicazione finora al bonus Giovannini nelle diverse zone del territorio nazionale, fornendo i dati relativi sia al Nord sia al Sud del Paese.

  Antonella INCERTI (PD) chiede al relatore di approfondire, eventualmente anche attraverso una interlocuzione con il Governo, il contenuto dell'articolo 42 del provvedimento in esame, dal momento che esso elimina l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese relative al fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014, rischiando di pregiudicare il finanziamento degli interventi degli enti territoriali a favore di tali soggetti svantaggiati.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, nel rispondere alle richieste di chiarimenti formulate nei precedenti interventi, conferma anzitutto che il comma 2 dell'articolo 40 dispone la riduzione di 150 milioni di euro per il 2014 e di 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di risorse a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia ai fini del finanziamento del cosiddetto bonus Giovannini. Conferma, altresì, la previsione di un'ulteriore riduzione, per 70 milioni di euro per il 2014, della dotazione per le restanti regioni. Al riguardo, fa notare, quindi, che si tratta di somme destinate al finanziamento del cosiddetto bonus Giovannini in gran parte non utilizzate dalle Regioni del Mezzogiorno, a testimonianza della difficoltà di contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile nel meridione attraverso la mera previsione di incentivi, tenuto conto della complessità delle motivazioni che sono alla base della situazione di crisi economica in quei territori. Nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema fornendo dati più precisi al riguardo, fa notare che al Nord, dai dati in suo possesso, risulterebbe una maggiore applicazione del bonus Giovannini, a differenza di quanto accade nel Mezzogiorno, per il quale, in ogni caso, era stato stanziato un maggiore ammontare di risorse. Precisa, in ogni caso, che la disposizione in esame dispone una mera rideterminazione degli stanziamenti sulla base dell'effettivo utilizzo delle risorse stanziate, non mettendo in discussione l'applicazione dell'incentivo per le assunzioni dei giovani del Sud, la cui dotazione, a suo avviso, potrebbe essere eventualmente reintegrata in futuro in base alle effettive necessità. Ritiene sia opportuno, in ogni caso, avviare una discussione di natura più complessiva con il Governo al fine di riflettere con attenzione sulla natura degli incentivi e sulla loro capacità di favorire l'occupazione, soprattutto laddove siano subordinati al rispetto di determinati criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea, che impongono di circoscriverli ai soli soggetti svantaggiati ed esclusivamente in prospettiva di occupazione aggiuntiva. Quanto alla questione posta in ordine all'articolo 42, ritiene che le richieste di chiarimento del deputato Incerti siano legittime e meritino un approfondimento con il Governo, atteso che, per effetto di tale previsione, le Regioni dovranno effettivamente effettuare le spese nei confronti dei beneficiari nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

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  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Testo unificato C. 750 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del testo unificato della proposta di legge n. 750 ed abbinate, recante disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione, che avrà luogo nella giornata di domani. Fa presente poi che la Commissione Attività produttive non ha ancora concluso l'esame delle proposte emendative, che dovrebbe chiudersi nella giornata di oggi, precisando che la Commissione avvierà quindi l'esame del testo unificato nella giornata di oggi, mentre nella giornata di domani la relatrice potrà dare conto delle modifiche introdotte e formulare la propria proposta di parere.

  Luisella ALBANELLA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 750 e abbinate. Ricorda, in via preliminare, che l’iter del provvedimento è stato avviato, presso la X Commissione, il 20 giugno 2013, a seguito dell'iscrizione nel programma dei lavori dell'Assemblea di una proposta di legge in quota opposizione, la proposta n. 750 Dell'Orco, alla quale, una volta iniziato l'esame in sede referente, sono state abbinate altre iniziative sia di natura parlamentare che popolare. Dopo il disabbinamento della proposta di legge C. 750, la X Commissione ha approvato taluni emendamenti, interamente soppressivi dei due unici articoli di cui si componeva il provvedimento. La Commissione in sede referente conferì mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso contrario, mentre il gruppo del M5S nominò un proprio relatore di minoranza, presentando un testo alternativo alla stessa proposta C. 750. Il provvedimento, quindi, passò all'esame dell'Assemblea, che ebbe inizio il 14 ottobre 2013 e terminò con il rinvio in Commissione nella seduta del 22 ottobre 2013. La Commissione di merito ha così ripreso, nella seduta del 30 ottobre 2013, l'esame in sede referente, predisponendo un nuovo testo unificato delle proposte di legge in questione.
  Entrando nel merito di tale testo unificato, composto da quattro articoli, fa presente che esso disciplina in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, intervenendo su quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, che – modificando l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge n. 223 del 2006 – ha reso la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali permanente, superandone la sperimentalità ed estendendone l'applicazione, prima limitata alle località turistiche e d'arte, a tutto il territorio nazionale.
  Nel segnalare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato alla presidenza della X Commissione una segnalazione riferita al provvedimento in esame, con la quale sono state formulate talune osservazioni critiche sul testo in oggetto, fa presente che la presente proposta di legge reintroduce alcune limitazioni alla liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali. In particolare l'articolo 1 riformula l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo che in dodici giorni festivi dell'anno specificamente individuati dal testo le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva. L'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede, tuttavia, che siano Pag. 116escluse dal campo di applicazione di tali limiti le attività già esentate dal rispetto delle norme sugli orari di vendita di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, consentendo a ciascun comune di sostituire – per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti – un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria, sui dodici indicati dal testo, con un pari numero di giorni di chiusura.
  Osserva che le parti del provvedimento più direttamente riferibili alle materie di competenza della Commissione sono contenute nell'articolo 2 del testo in esame, sulla base del quale ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le summenzionate limitazioni. In particolare, fa presente che il comma 3 prevede che, per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultino le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Rileva che il successivo comma 6 prevede che le regioni definiscano criteri e parametri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati, nonché criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. Anche in questo caso si prevede la consultazione delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Segnala, per completezza, che il comma 5 prevede che, al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni possano stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. Segnala che il successivo comma 7 prevede che ciascuna regione istituisca un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del medesimo articolo 2, nonché dall'articolo 1 del presente provvedimento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.
  Fa notare che l'articolo 3 del testo unificato, modificando la disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali attribuisce al sindaco il potere di definire gli orari di apertura di esercizi pubblici e attività commerciali in particolari aree del territorio comunale qualora per particolari esigenze puntualmente individuate dalla norma si renda necessario limitare l'afflusso di pubblico. Osserva che il comma 2 del medesimo articolo reca la disciplina relativa alle sanzioni amministrative applicabili per la mancata applicazione delle disposizioni relative agli orari di apertura degli esercizi commerciali di cui all'articolo 1.
  Fa presente che l'articolo 4 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio, destinato al finanziamento di contributi per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di nuovi strumenti e sistemi di sicurezza innovativi, per l'acquisizione di servizi, per l'accrescimento dell'efficienza energetica, nonché di contributi per il pagamento dei canoni di locazione. Con successivo decreto ministeriale – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – è sono definiti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi. Il comma 4 Pag. 117del medesimo articolo disciplina la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, si riserva di formulare per la prossima seduta una proposta di parere che possa tenere conto dell'esito del dibattito e dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.